AREA DI COORDINAMENTO TECNICA
AREA DI COORDINAMENTO TECNICA
Prot. n. 378508 del 28/11/2018
Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Firenze, 28 novembre 2018
Spett. le Impresa
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, svolta con modalità telematica, per l’affidamento dei seguenti lavori “Asili nido, edifici scolastici in genere – Interventi di messa a norma e di adeguamento antincendio per ottenimento CPI – Fase 2 - progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0093/2017 – LT0209/2018” – Codice opera 170104 – CUP H14H17001140004; CIG. 7640314A8F – CPV 45454000-4
A seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante estrazione dall’Elenco degli Operatori Economici del Comune di Firenze, ed in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2018/DD/06551 del 02/10/2018, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto. L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, il Codice).
1. MODALITA’ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
1.1. Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d’invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007,
n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Normativa.
1.2. L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
1.3. Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 02/86838415 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i- xxxxx.xxx.
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 0 • 00000 Xxxxxxx • Tel. 055/2624678- 055/2624677
E mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx Pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
1.4. Lo svolgimento in modalità telematica dell’appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere a firmati digitalmente.
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti lavori:
Descrizione dell’appalto | “Asili nido, edifici scolastici in genere – Interventi di messa a norma e di adeguamento antincendio per ottenimento CPI – Fase 2- progetto Definitivo Accordo Quadro n°AQ0093/2017 – LT0209/2018” – Codice opera 170104 |
CIG | 7640314A8F |
CUP | H14H17001140004; |
Responsabile Unico del Procedimento | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato con verbale del 17/04/2018, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 2018/G/00199 del 29/05/2018.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:
Lavorazioni | Categorie similari DPR 207/2010 | Classi fica | Qualificaz ione obbligator ia (SI/NO) | Importo (€) | % su importo totale lavori | Prevalente o scorporabile | % massima di subappalto consentita1 |
Edifici civili e industriali | OG01 | / | SI | € 141.614,00 | 100% | Prevalente | 30% |
È ammesso il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto.
IMPORTO DEI LAVORI: € 141.614,00
L’appalto in oggetto si riferisce ad un Accordo quadro i cui lavori verranno specificati in contratti applicativi che avranno forma di specifici “contratti attuativi”, come chiaramente indicato negli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’intervento. In occasione della redazione di ogni singolo Contratto attuativo saranno computati analiticamente i costi per la sicurezza. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’appalto, che - come previsto nell’art. 3 del CSA – è, dunque, meramente presuntivo.
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: € 137.365,58, di cui il 27,83% per
costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice.
1 Cfr. successivo paragrafo 11 della presente lettera di invito.
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: € 4.248,42. Si evidenzia
che l’importo relativo alla sicurezza (stimato sulla base di recenti appalti analoghi) è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante: il reale ammontare di tali costi sarà infatti definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: La durata dell’Accordo quadro è prevista di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro. La durata del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori è definita nel singolo contratto applicativo (artt. 1 e 5 del Capitolato Speciale d’Appalto).
Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze. 3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’appalto è finanziato, così come previsto dal Programma Triennale degli Investimenti 2018/2020, mediante mutuo, Codice Opera n. 170104 (trattasi di numero di riferimento attribuito all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice).
Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà come da Capitolato.
All’aggiudicatario verrà corrisposta l’anticipazione del prezzo alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18 del Codice.
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati dall’art. 48 del Capitolato speciale d’appalto.
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA.
I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
In merito a tali documenti si veda il successivo paragrafo 13 della presente lettera di xxxxxx.
5. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
5.1. L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 29, 76 e 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta2 (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è, pertanto, tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
5.2. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e
2 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”.
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
6. CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara, entro e non oltre le ore 12:00 del 06/12/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno entro e non oltre il 07/12/2018, pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 9.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
8. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento attestante che l’Operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (come aggiornata dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016), da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. (IL PASSOE è rilasciato dal servizio AVCPASS e comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall’ANAC in conformità a quanto previsto dall’art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”).
B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, a pena di esclusione:
A) siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010, di seguito specificati, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo e precisamente:
a) importo dei lavori analoghi, appartenenti alla natura dei lavori da appaltare, eseguiti direttamente, regolarmente e con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di ricevimento della presente lettera d’invito, non inferiore all’importo dei lavori da aggiudicare. Il requisito di
cui all’art. 90, comma 1, lett. a), deve essere posseduto con riferimento ai lavori di natura analoga a quelli da appaltare, secondo la corrispondenza di seguito indicata: categoria OG01.
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di ricevimento della presente lettera d’invito. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L’importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
In sede di gara il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui al precedente punto A) dovrà essere oggetto di apposita autodichiarazione da parte del concorrente, da rendersi preferibilmente mediante il modello messo a disposizione della Stazione appaltante denominato “Elenco dei requisiti art. 90 o possesso SOA”. L’utilizzo di tale modello non è obbligatorio, potendo il concorrente utilizzare altro modello, purché con lo stesso vengano rese le medesime dichiarazioni.
IN ALTERNATIVA
B) siano in possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG01, classifica I.
10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l’esclusione:
- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria, si procederà all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non può essere oggetto di soccorso e quindi non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
11. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 del Codice, per un importo non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
Qualora l’operatore economico intenda riservarsi la possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall’art. 105 comma 2 del Codice, configurandosi, quindi, come subappalto, è obbligatoria l'indicazione in sede di gara della terna di subappaltatori come disposto dal comma 6 dell’art. 105 del Codice.
Conformemente al bando - tipo ANAC n. 1/2017 approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, va indicata una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tal caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e, nel caso in cui sia indicata la terna, devono dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, nonché del modulo denominato “Integrazione al DGUE”, da compilare entrambi nelle parti pertinenti, e firmare digitalmente da parte del subappaltatore. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Ai sensi dell'art. 105, del Codice, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dallo stesso art. 105, comma 13 del Codice.
Attenzione: Si segnala che qualora l’operatore economico indichi la terna dei subappaltatori, dovrà generare un PassOE riferito sia all’appaltatore che al subappaltatore seguendo le istruzioni fornite dall’ANAC nella faq Avcpass N.16 “Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante”.
12. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta dovrà essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo base dell’appalto, pari ad € 2.832,28, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
Oggetto dell’appalto “Asili nido, edifici scolastici in genere – Interventi di messa a norma e di adeguamento antincendio per ottenimento CPI – Fase 2- progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0093/2017 –
LT0209/2018” – Codice opera 170104 | |
Importo dell’appalto | € 141.614,00 |
Importo cauzione o fideiussione (2%) | € 2.832,28 |
Importo cauzione o fideiussione ridotto | € 1.416,14 |
(1%) | |
Importo cauzione o fideiussione ridotto | € 1.132,91 |
(0,80%) |
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di documentazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con causale “garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze procedura negoziata CIG 7640314A8F”;
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all’ “Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/18, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede Tecniche”.
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- prevedere espressamente:
▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
▪ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
▪ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (polizza firmata digitalmente dal procuratore del garante e relativa procura ovvero dichiarazione da cui si evinca la carica ricoperta);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale. N.B.: La conformità all’originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale. Si precisa quindi che la produzione di una mera scansione della polizza firmata digitalmente dall’impresa concorrente non è sufficiente, essendo necessaria dichiarazione attestante la conformità resa e sottoscritta da un pubblico ufficiale. E’ tuttavia consentita la mera scansione, senza attestazione di conformità, nel caso in cui la polizza sia rilasciata in modalità digitale e contenga quei dati (numero e codice di controllo) che ne consentano l’individuazione e l’estrazione dall’archivio della Compagnia Assicuratrice.
I suddetti documenti (documento informatico o copia informatica di documento analogico), contenenti la garanzia provvisoria dovranno essere inseriti dal concorrente nel sistema START, nell’apposito spazio all’uopo predisposto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Per fruire di dette riduzioni, il concorrente dovrà dichiarare nella “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.
L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale (documento informatico o copia informatica dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale):
- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.
Quanto sopra (o l’attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), deve essere inserito in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo o documento informatico) nella “Documentazione amministrativa”. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell’impresa mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo, il possesso di certificazioni ai fini di riduzione della garanzia deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine delle ore 23,59 del 12/12/2018, la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui
ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10 firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto B) firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di xxxxxx, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
• Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso
di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- copia, rilasciata da notaio, dell’atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016, in formato elettronico.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, esso deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
A.2) “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)” E MODELLO “INTEGRAZIONE AL DGUE”3.
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sull’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, e attraverso il modulo “Integrazione al DGUE”, messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.
Il concorrente dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)”.
Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato “Integrazione DGUE”, nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere firmati digitalmente (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START.
Nell’ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l’ipotesi in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DEL MODELLO INTEGRATIVO.
Il DGUE e il modello “Integrazione al DGUE” integrativo devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE: deve essere presentato un DGUE e un modello “Integrazione al DGUE” distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^), e VI . L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: deve essere presentato il DGUE, unitamente al modello “Integrazione al DGUE”, separatamente dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici: queste ultime dovranno compilare, oltre al modello “Integrazione al DGUE”, il proprio DGUE limitatamente alle Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^. L’inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei modelli “Integrazione al DGUE” avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in
3Il modulo “Integrazione al DGUE” si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE, di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, comma 5, lettere f-bis) e f-ter). Dette dichiarazioni dovranno essere rese, utilizzando detto modello : 1) dai concorrenti ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari); 2) dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie e dai subappaltatori.
particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste xxxxxxxx0.
SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice e quindi:
a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
b) per le società in nome collettivo: a socio e direttore tecnico;
c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (si specifica che: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con meno di quattro soci, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche);
Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma
3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, ai sensi dell’art.
4 N.B. Qualora un consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice (consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile) partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario, l’inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.
80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 2 (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 80 co. 3 del Codice.
A.3) DOCUMENTO “PASSOE” relativo al concorrente, debitamente sottoscritto.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere sottoscritto da tutte le Imprese indicate nell’elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente le imprese consorziate esecutrici, con relativa sottoscrizione.
Nel caso di indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, dovranno essere, inoltre, inserite nel PASSOE del concorrente le Imprese subappaltatrici, con relativa sottoscrizione. I subappaltatori dovranno essere classificati come “Mandante in RTI”. Il concorrente dovrà in questo caso generare il PASSOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”. In ogni caso, nell’ipotesi in cui il PASSOE non fosse prodotto o quello presentato non fosse conforme, ne sarà richiesta al concorrente la produzione o l’ integrazione, assegnandogli un termine non superiore a 10 giorni, a pena di esclusione, dal momento che si tratta di uno strumento necessario per l’espletamento dei controlli.
A.4) MODELLO F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo di € 16,00, recante l’indicazione del codice tributo 456T e la seguente descrizione “Imposta di bollo CIG7640314A8F ”. Per quanto riguarda, invece, il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all’imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all’imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell’Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice tributo assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa medesima (a titolo esemplificativo, il codice tributo dell’Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici tributo sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate.
A.5) GARANZIA PROVVISORIA di cui al precedente punto 12, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. Per i soli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere inserita a sistema copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice a giustificazione della riduzione dell’importo della cauzione.
A.6) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
A.7) (Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):
a) ATTO COSTITUTIVO e statuto del consorzio o GEIE in copia, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
b) DICHIARAZIONE in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.
A.8) (Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARAZIONE resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
A.9) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 89, COMMA 1, DEL CODICE
Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. impresa ausiliaria, deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.
Il partecipante deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tale contratto contiene, a pena di nullità:
- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:
- come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005). N.B.: La conformità all’originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.
L’Impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l’apposito modello “INTEGRAZIONE AL DGUE ”, disponibile nella documentazione di gara le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi comprese la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.
Il DGUE, il modello “INTEGRAZIONE”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
A.10) MODELLO “ELENCO DEI REQUISITI ART. 90 O POSSESSO SOA” secondo quanto chiarito sopra al punto 9, lett. B.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L’OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del “DGUE”, del modulo “Integrazione al DGUE” e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
In generale si evidenzia che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché l’irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contrattuali sostitutive e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC: stante l’importo posto a base di gara, inferiore a € 150.000,00, per il presente appalto NON vi è obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità.
16. VINCOLATIVITA’ DELL’OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta stessa.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l’indicazione di numero tre decimali, sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 137.365,58, il soggetto concorrente dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
L’offerta economica, quindi, dovrà contenere a pena di esclusione:
1) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre, IVA esclusa;
2) il ribasso percentuale offerto da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara, in cifre, XXX xxxxxxx;
3) i costi aziendali dell’offerente stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza) ;
4) i costi della manodopera dell’offerente, in cifre, relativi al personale stimato nell’esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.
Si precisa che:
- quanto agli oneri aziendali della sicurezza, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati
alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell’offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di esclusione, all’interno della propria offerta economica, nell’appositi “form on – line”. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai costi della manodopera indicati dall’offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all’offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Xxx fosse confermato che i costi della manodopera dell’offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma . 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l’offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.
L’offerta economica a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del Codice, secondo il metodo che verrà sorteggiato in sede di gara.
Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e svolto automaticamente dal sistema Start, conformemente alle Linee guida ANAC di seguito indicate .
In conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, paragrafo 5.2.6, lettera K, punto d, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, si precisa quanto segue, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice:
a) il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applicherà per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettuerà esclusivamente
prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali;
b) in caso di sorteggio del metodo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice, una volta operato il così detto taglio delle ali, si sommeranno i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applicherà l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
c) le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia ,lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica.
Ai sensi del comma 8, ultimo periodo, del citato art. 97, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procede a esclusione automatica, ma il RUP procederà a verificare la congruità delle offerte a partire da quella con il massimo ribasso. In tal caso il RUP, valuterà la congruità delle offerte individuate come anomale, richiedendo per iscritto al concorrente spiegazioni, assegnandogli per la presentazione un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esaminerà le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro da parte del concorrente. Si procederà all’esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 97, comma 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità è rimessa al RUP.
19. SEDUTE DI GARA
La prima seduta pubblica della gara in oggetto avrà luogo in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori del Comune di Firenze, Xxxxxx xx X. Xxxxxxx 0 Xxxxxxx, 2° piano, il giorno 13/12/2018 alle ore 14,30 salvo impedimenti derivanti dal sistema.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a mezzo pubblicazione di avviso, nella sezione “Comunicazioni” sul sistema START.
Tutte le sedute della presente gara sono pubbliche e ad esse potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Le operazioni di gara saranno inoltre visibili a ciascun partecipante mediante collegamento da remoto a START.
20. SVOLGIMENTO DELLA GARA
A) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta di gara, il soggetto deputato all’espletamento della gara, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale generale per l’attività contrattuale (di seguito il soggetto deputato all’espletamento della gara), procederà:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato;
d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
e) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all’esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui al comma 12 dell’art. 80 del Codice, all’ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
g) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
i) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
l) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;
m) ad effettuare, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, lettere a), b), c) d), ed e) dello stesso D. Lgs. 50/2016, ed all’ulteriore sorteggio del coefficiente di cui alla precedente lettera e) dello stesso articolo.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all’art. 59 comma 4 lett. b Codice, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ e sono comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 3 del Codice.
Le informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l’esito della gara sarà disponibile, successivamente all’aggiudicazione, all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/.
B) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIORE OFFERENTE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle offerte economiche e alla verifica della loro regolarità formale.
Procederà in tale sede, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l’esclusione del concorrente qualora ricorra uno dei seguenti casi :
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, per cui si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà infine ad individuare il miglior offerente, come segue:
- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia, sulla base del metodo precedentemente sorteggiato, si procederà all’esclusione automatica delle offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia compreso fra cinque e nove, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia, sulla base del metodo precedentemente sorteggiato, sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto, anche se anomalo; l’offerta individuata come migliore sarà quindi trasmessa al RUP affinché effettui la verifica di congruità della stessa;
- qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto; è comunque facoltà del RUP attivare in tal caso la verifica di congruità qualora rilevi in essa la presenza di elementi specifici di anomalia.
In ogni caso il soggetto deputato all’espletamento della gara approverà, dopo aver individuato il concorrente che ha presentato la migliore offerta, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema START di formulare in modo automatico la classifica della gara.
L’individuazione del miglior offerente che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo concorrente e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara chiuderà la seduta pubblica e trasmetterà al RUP gli atti e documenti della gara ai fini degli adempimenti sopra indicati.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida . L’Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
22. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
23. CONTROLLI ANTIMAFIA
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Il controllo antimafia verrà eseguito tramite verifica degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, c.d. White List, presso le Prefetture competenti ai sensi del DPCM 18 aprile 2013, ovvero, per i soggetti non iscritti nelle predette liste, tramite consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
24. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar
Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120 del citato X.Xxx. 104/2010.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
27. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, possibilmente previo appuntamento telefonico, presso il Comune di Firenze, Area di Coordinamento Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici – xxxxxx X. Xxxxxxx x. 0 – 0x Xxxxx, Xxxxxxx, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00.
La Dirigente Del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx