CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TERRITORIALE PER LE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI INTERVENTI INTEGRATI, SOCIALI E SANITARI, CHE CONSENTANO UN ADEGUATO SUPPORTO EDUCATIVO E TERAPEUTICO, ANCHE IN ALTERNATIVA...
CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TERRITORIALE PER LE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI INTERVENTI INTEGRATI, SOCIALI E SANITARI, CHE CONSENTANO UN ADEGUATO SUPPORTO EDUCATIVO E TERAPEUTICO, ANCHE IN ALTERNATIVA ALL’INSERIMENTO IN COMUNITÀ TERAPEUTICA – ANNO 2019
CIG attribuiti dal Comune di Parma: ZDB2649B28 (Comunità Betania) Z852649B82 (Consorzio Gruppo CEIS).
CIG attribuiti dall’Azienda USL: 7787517E50 (Comunità Betania) 7787592C35 (Consorzio Gruppo CEIS). Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti tra le Parti:
TRA
COMUNE DI PARMA, con sede in Parma – Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale e partita IVA n. 00162210348, legalmente rappresentato dal Dott. , nato a il e domiciliato per la carica che ricopre presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Sociale, incaricato con decreto sindacale x. XXXX 2018/105 - Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15.11.2018 e legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 87 del vigente Statuto Comunale, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. DD-2018-3614 del 21.12.2018
E
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA, con sede in Xxxxx - Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/x, codice fiscale e partita IVA n. 01874230343, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa
, nata a il , codice fiscale , nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n. 39 del 27.02.2015 e domiciliata per la carica che ricopre presso la sede dell’Azienda medesima,
E
COMUNITA’ DI SERVIZIO E ACCOGLIENZA BETANIA, con sede in Parma, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx
x. 00 - Xxxxxxxx Xxxxxx, codice fiscale 92015970343, iscritta con atto n. 885 del 30.07.1993 al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Xxxxxx-Romagna, legalmente rappresentata dal Presidente
, nato a il , codice fiscale presso la sede della Comunità;
E
, domiciliato per la carica
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Modena, Via Toniolo n. 125, codice fiscale e partita IVA n. 03228620369, iscritta al Registro Imprese di Modena, numero REA: MO –
369655, legalmente rappresentata in questo atto dal Procuratore Speciale Sig. , nato a il
, codice fiscale , domiciliato per la carica presso la sede legale della società.
Premesso:
che è stato approvato l’accordo di programma per l’attuazione del programma attuativo annuale 2018, nell’ambito del Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale triennale 2018/2020;
che all’interno dello stesso è previsto il progetto “interventi di bassa soglia e di prossimità”;
che nell'ambito del Programma Attuativo annuale 2018 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Parma 2018/2020 è espressamente contemplato un intervento denominato “Reinserimento” alla cui realizzazione concorrono, tra gli altri, l'Azienda USL di Parma, i Comuni del Distretto, la Comunità di Servizio e Accoglienza Betania di Parma ed il Consorzio Gruppo CeiS;
che in esecuzione di quanto sopra è stata avviata, nell'ambito del Programma Attuativo al punto che precede, la definizione del Programma Annuale d'interventi integrati territoriali al cui interno sono altresì previste le azioni in argomento orientate a consolidare un sistema di interventi integrati, sociali e sanitari, che
consentano un adeguato supporto educativo e terapeutico, anche in alternativa all’inserimento in comunità terapeutiche;
che il programma suddetto è dunque finalizzato alla presa in carico di soggetti dipendenti da sostanze (alcol/tossicodipendenti) per i quali si ravvisa più opportuno un percorso terapeutico e di accompagnamento effettuato senza ricorrere all’inserimento in comunità, o immediatamente successivo alla conclusione di un percorso terapeutico comunitario, concordato fin dal suo avvio tra Ser.T. ed Ente Ausiliario interessato;
che le attività come sopra definite sviluppano e potenziano una collaborazione già operante e consolidata tra i “Servizi per le dipendenze patologiche e per l’alcooldipendenza” ed il Settore Sociale del Comune di Parma implicante una cogestione dei progetti assistenziali individualizzati, per la parte più propriamente di competenza sociale;
che le risorse disponibili sono destinate all’accoglienza di utenti residenti nei comuni del Distretto di Parma; che gli obiettivi del progetto sono finalizzati a:
sperimentare progetti sociali e terapeutici individualizzati che, attraverso una rete di interventi, rappresentino una valida alternativa all’inserimento in comunità o una sua positiva continuazione;
incrementare gli interventi individualizzati di sostegno alla domiciliarità;
per il funzionamento del programma è opportuno dare continuità al gruppo di lavoro integrato già sperimentato in passato per il progetto “Reinserimento”, sia per la messa a punto del progetto sia per la sua gestione e per le più opportune forme di raccordo tra gli enti convenzionati;
Tra le Parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 Valore della Premessa
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente articolato.
ART. 2 Oggetto
1. Oggetto della convenzione è lo sviluppo di un sistema di interventi integrati, sociali e sanitari, che consentano un adeguato supporto educativo e terapeutico, anche in alternativa all’inserimento in comunità terapeutiche o una sua positiva continuazione.
ART. 3 Finalità
1. Gli interventi suddetti sono determinati dalla necessità di sperimentare forme d'azione rivolte all’utenza attraverso la ricomposizione di modalità esistenziali frammentate e rese povere di senso dall’uso di sostanze. Strumenti di tali interventi sono la modificazione dello stile di vita, la cura ed il reinserimento sociale sul territorio nonché il potenziamento dell’orientamento al lavoro.
2. In relazione a quanto indicato nel precedente comma, gli interventi sono tesi a favorire anche l'individuazione di adeguate soluzioni abitative, formative e lavorative, non disgiunte da ambiti motivazionali e relazionali capaci di dare significato a queste opportunità.
ART. 4 Equipe Interistituzionale di Coordinamento
1. Il funzionamento del sistema d'interventi è garantito dalla costituzione di una Equipe Interistituzionale di Coordinamento (di seguito “Equipe”) appositamente dedicata, quale organismo tecnico facilitatore e supervisore, comprendente:
- l’Assistente Sociale referente della Struttura Operativa Fragilità del Settore Sociale del Comune di Parma;
- operatori del Ser.T. di Parma;
- un operatore del Centro Gruppo CeiS;
- un operatore della Comunità “Betania”.
2. L'Equipe:
- valuta le richieste di inserimento e i singoli progetti individualizzati predisposti dagli operatori che hanno in carico le persone ed esplicitati nella relazione al primo comma del successivo articolo;
- compila la scheda multidimensionale allegata sub n. 1 alla presente convenzione (valutazione quadro economico-reddituale, definizione retta mensile e quota di accantonamento, tempi e modalità di inserimento, ecc.);
- individua la soluzione abitativa idonea, che, come di seguito specificato, costituisce l'elemento caratterizzante del progetto;
- effettua le verifiche periodiche sui singoli inserimenti con eventuali valutazioni di proseguimento o dimissioni anticipate avvalendosi anche delle schede individuali settimanali di cui all’allegato n. 2;
- verifica semestralmente l’andamento del progetto e qualora i dati relativi alle giornate e al numero degli inserimenti sia al di sotto della media stimata effettua le opportune valutazioni sul proseguimento del progetto stesso.
ART. 5 Progetto individualizzato
1. Il progetto individualizzato deve essere fondato sulle caratteristiche della persona nonché condiviso e sottoscritto dalla stessa. L'operatore che ha in carico l'utente propone il progetto individualizzato, presentando una relazione dettagliata che contenga gli elementi per la compilazione della griglia multidimensionale e sottopone la proposta alla validazione dell’Equipe.
2. Nel caso in cui l’inserimento nel progetto sia proposto dagli Enti Ausiliari, è necessario acquisirne la validazione da parte del Ser.T di Parma a seconda degli ambiti di riferimento (alcol/tossicodipendenza).
ART. 6 Permanenza nell'alloggio
1. La permanenza nell’alloggio avviene nel rispetto dei comportamenti così come individuati nel Disciplinare allegato n. 3 alla presente Convenzione e nel progetto sottoscritti prima dell’inserimento nell'abitazione.
2. Il tempo di permanenza varia in relazione alle specifiche esigenze progettuali (trattamento, reinserimento), è di norma pari ad un semestre, e, salvo esigenze eccezionali, non può superare 24 mesi.
3. La conclusione positiva del progetto è caratterizzata dall’uscita dalla condizione abitativa assegnata temporaneamente e dal mutamento delle condizioni di vita. La stessa è presentata all’Equipe che ne accerta la valenza, confermando il raggiungimento degli obiettivi dichiarati e le dimissioni.
ART. 7 Dimissione anticipata
1. Qualora durante la permanenza nell’alloggio la persona violi gli impegni assunti attraverso la sottoscrizione dei documenti al primo comma dell'articolo che precede, l'Ente che ne abbia cognizione, tramite il proprio operatore, propone la dimissione anticipata che è discussa dall’Equipe per validazione. Nei casi di particolare gravità e/o urgenza, determinati, ad esempio, da comportamenti violenti o comunque rischiosi per altri ospiti, l’Ente Ausiliario provvede direttamente all’allontanamento dandone comunicazione immediata ai componenti dell’equipe. Resta salva, ove necessaria, la richiesta d'intervento alle Forze dell’Ordine.
ART. 8 Provvedimenti d'inserimento e dimissione
1. Gli operatori dell'Ente Ausiliario responsabile del progetto individualizzato collaborano con gli altri operatori di riferimento alla compilazione del Disciplinare definendo, pertanto, le quote di accantonamento meglio specificate al primo comma del successivo articolo 10. È cura degli operatori medesimi sottoporre ed illustrare all'utente il Disciplinare per la necessaria sottoscrizione.
2. L'Equipe vaglia la documentazione sottoscritta e solo successivamente si procede all'autorizzazione all'ingresso della persona nell'alloggio così come indicato nel successivo comma.
3. La formalizzazione dell’ingresso è inviata all’Ente ausiliario dal Direttore del DAI-SMDP.
ART. 9 Requisiti di ammissione
1. I requisiti per l’ammissione sono di norma i seguenti:
- l'eventuale sopravvenuta conclusione positiva di un primo programma terapeutico personalizzato presso gli Enti competenti e contraenti;
- l'assenza di patologie psichiatriche tali da compromettere l’adesione al programma; in questo caso compete allo psichiatra di riferimento rilasciare idonea certificazione sulla condizione sanitaria al momento della definizione del progetto, individuando altresì l’eventuale intervento del servizio psichiatrico;
- l'assenza di abuso da sostanze, ma comprendendo soggetti che presentino una remissione parziale o completa o remissione protratta parziale, secondo il manuale “DSM/IV”; sono altresì ammessi soggetti in terapia agonista;
- la partecipazione, quale elemento portante e prerequisito fondamentale, a percorsi formativi e lavorativi che completino l’impegno individuale concordato;
- l'assenza di rete parentale costituente fattore positivo, o, per converso, la presenza di rete parentale sfavorevole;
- la sussistenza di difficili condizioni economiche;
- la residenza in uno dei Comuni del Distretto di Parma.
ART. 10 Altri obblighi dell'utente
1. Per esigenze connesse alla realizzazione di un successivo percorso di autonomia, ciascun utente percettore di redditi e/o benefici pari o superiori alla minima INPS è altresì tenuto all'accantonamento di apposite somme indicate nel progetto individualizzato. Resta inteso che al di sotto della suddetta soglia minima di reddito/benefici assistenziali nulla sarà accantonato.
2. Non sono richiesti all'utente canoni di locazione.
ART. 11 Personale
1. In merito al personale che opera nell’ambito del progetto, oltre ai soggetti indicati al precedente art. 4, è prevista la presenza di Educatori Professionali impegnati a sviluppare, dal punto di vista educativo e di concerto con gli operatori sociali e/o sanitari titolari del progetto medesimo, le competenze delle persone inserite, affiancandole nel percorso verso l’autonomia. La presenza del personale si concretizza attraverso contatti quotidiani anche telefonici, incontri settimanali con gli ospiti presso l’alloggio e incontri di verifica progettuale presso il servizio che ha in carico la persona.
2. Tutto il personale che ciascun Ente Ausiliario adibisce al servizio oggetto del presente atto, inclusi i collaboratori non legati al gestore da rapporto di lavoro subordinato, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 10 (limitatamente all'obbligo di non assumere comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione committente), 12, 13 commi 2/4/5/6/8/9 e 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”. Ciascun ente ausiliario comunica all'Azienda USL e al Comune di Parma i nominativi delle persone preposte allo svolgimento dei compiti di natura dirigenziale di cui agli articoli 13 e 15, primo comma, del decreto anzidetto.
ART. 12 Obblighi delle Parti
1. Fermo restando quant'altro indicato nel presente documento, gli obblighi delle Parti sono così definiti:
□ Comune di Parma:
- messa a disposizione di due alloggi ubicati in Parma, uno in xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00 per n. 2 posti (maschili/femminili), uno in Xxx Xxxxxxxxx, 00 per 4 posti maschili/femminili, sulla base della Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 07/05/2014 avente per oggetto “Individuazione alloggi edilizia residenziale sociale ERS in disponibilità al Settore Welfare da destinare a progetti speciali. I.E.”;
- erogazione, in favore dell'Ente Ausiliario ospitante, di una quota per ogni giornata di effettiva accoglienza in appartamento fino ad un massimo di 8 persone e fino alla quota massima annuale di:
€ 20.400,00 (IVA inclusa) al Consorzio Gruppo Ceis;
€ 20.400,00 alla Comunità “Betania” (IVA esente DPR 633/1972, art. 10, comma 27/ter).
Le quote indicate si intendono comprensive di tutte le voci di spesa indispensabili ai fini della cogestione di ciascun progetto (es. utenze, vitto, spese ordinarie e straordinarie, assistenza educativa, formazione, ecc.);
□ Azienda U.S.L. di Parma:
- interventi del personale sanitario, in assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- altri interventi a supporto dei progetti individualizzati;
- erogazione, in favore dell'Ente Ausiliario ospitante, della quota di € 16,47 per ogni giornata di effettiva accoglienza in appartamento fino ad un massimo di 8 persone e fino alla quota massima annuale di:
€ 24.000,00 (IVA inclusa) al Consorzio Gruppo Ceis;
€ 24.000,00 alla Comunità “Betania”(IVA esente DPR 633/1972, art. 10, comma 27/ter).
Le quote indicate al superiore punto si intendono comprensive di tutte le voci di spesa indispensabili ai fini della cogestione di ciascun progetto (es. utenze, vitto, spese ordinarie e straordinarie, assistenza educativa, formazione, ecc.);
□ Consorzio Gruppo CeiS:
- utilizzo dell’alloggio sito in Parma in Xxx Xxxxxxxxx 00 per le finalità del presente progetto e nelle modalità contrattuali previste nel già citato Disciplinare;
- messa a disposizione di personale per l’attività educativa (es. contatti quotidiani, anche telefonici, verifiche settimanali in appartamento, colloqui individuali, accompagnamenti, verifiche percorsi individuali, ecc.) necessaria alla conduzione dei progetti affidati;
- verifica dell'adesione dell'utente al progetto individualizzato, dell'osservanza del Disciplinare sottoscritto e del versamento di cui al primo comma dell'articolo 10;
- compilazione della scheda allegata alla presente convenzione sub 2 relativa alla verifica del singolo progetto da consegnare all'Equipe per l'assolvimento delle funzioni a questa devolute e in dettaglio riportate al superiore articolo 4;
- trasmissione al Comune ed all’AUSL delle schede settimanali e delle schede semestrali inerenti le attività educative connesse al progetto individualizzato nonché le rendicontazioni mensili dettagliate dei costi sostenuti e dei giorni di effettiva presenza;
□ Comunità “Betania”:
- messa a disposizione e conduzione dei monolocali ubicati in Parma località Xxxxxxxxx per n. 2 posti maschili;
- utilizzo dell’alloggio sito in Parma in Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 per le finalità del presente progetto e nelle modalità contrattuali previste nel già citato Disciplinare;
- messa a disposizione di personale per l’attività educativa (es. contatti quotidiani, anche telefonici, verifiche settimanali in appartamento, colloqui individuali, accompagnamenti, verifiche percorsi individuali, ecc.) necessaria alla conduzione dei progetti affidati;
- verifica dell'adesione dell'utente al progetto individualizzato, dell'osservanza del Disciplinare sottoscritto e del versamento di cui al primo comma dell'articolo 10;
- compilazione della scheda allegata alla presente convenzione sub 2 relativa alla verifica del singolo progetto da consegnare all'Equipe per l'assolvimento delle funzioni a questa devolute e in dettaglio riportate al superiore articolo 4;
- trasmissione al Comune ed all’AUSL delle schede settimanali e delle schede semestrali inerenti le attività educative connesse al progetto individualizzato nonché le rendicontazioni mensili dettagliate dei costi sostenuti e dei giorni di effettiva presenza.
ART. 13 Fatturazione e tracciabilità dei pagamenti
1. Il costo massimo del servizio previsto dalla presente Convenzione è definito in € 88.800,00 con fatturazione mensile indicante il singolo utente esclusivamente tramite codice Sister.
2. Gli Enti Ausiliari firmatari sono obbligati:
a) pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche come da dichiarazioni depositate in atti;
b) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove ciascuna comunità abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
c) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
d) ad inviare all'Azienda USL di Parma ed al Comune di Parma copia dei contratti al punto che precede;
e) a dare immediata comunicazione all'Azienda USL, al Comune di Parma ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, i CIG attribuiti al presente contratto dal Comune di Parma sono il n. ZDB2649B28 (Comunità Betania) e il n. Z852649B82 (Consorzio Gruppo CEIS) e quelli attribuiti dall’Azienda USL sono il n. 7787517E50 (Comunità Betania) e il n. 7787592C35 (Consorzio Gruppo CEIS) e devono essere riportati su tutti i conseguenti documenti contabili emessi rispettivamente al Comune di Parma e all’Azienda USL.
4. La Comunità di Servizio e Accoglienza Betania Onlus ed il Consorzio Gruppo Ceis hanno comunicato, con note conservate in atti, il conto corrente dedicato al servizio di che trattasi e le persone delegate ad ivi operare.
ART. 14 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali
1. In esecuzione del presente contratto, gli Enti Ausiliari effettuano trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. Gli Enti Ausiliari sono, pertanto, designati dal Comune di Parma e dall'Azienda USL di Parma quali Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento per il
trattamento e si obbligano a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente atto (vedi “Accordo designazione light”).
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ART. 15 Durata Convenzione
1. La presente Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
ART. 16 Clausole finali
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.04.1996 n. 131 con spese a carico il richiedente la registrazione.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 117/2017 e sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico del richiedente la registrazione.
ART. 17 Codice di Comportamento
1.Le Parti, i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano all’osservanza di quanto disposto dal DPR 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, la norma dell’art. 54 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 2 comma 3, e del Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione 720/2013 modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30.06.2014, pena risoluzione del presente contratto, e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.
Le Parti garantiscono che i propri Volontari/Collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all’osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici”, e dal Codice di Comportamento dell’AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell’Azienda USL alla sezione Trasparenza 2018, e consegnato in copia a Comunità Betania e Consorzio CeiS per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.
ART. 18 Obblighi di Pubblicità
0.Xx applicazione dell'art. 41, comma 4, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dell'art. 11, comma 3, della Legge regionale 12 ottobre 1998 n. 34 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997”, il presente Accordo è pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma e del Comune di Parma.
2. Gli Enti Ausiliari si impegnano a rispettare quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1, commi 125-129.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. per il COMUNE DI PARMA:
Dott.
per l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA:
Dott.ssa
per la COMUNITA’ DI SERVIZIO E ACCOGLIENZA BETANIA:
per il CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE:
Allegato n. 1 alla “Convenzione per l’attuazione del programma territoriale per le dipendenze finalizzato allo sviluppo di un sistema di interventi integrati, sociali e sanitari, che consentano un adeguato supporto educativo e terapeutico, anche in alternativa all’inserimento in comunità terapeutica”
SCHEDA MULTIDIMENSIONALE
GRIGLIA MULTIDIMENSIONALE PROGETTO REINSERIMENTO
sig.
punteggio note
Rete familiare | − − − | nessun familiare rapporti sporadici conflittuali rete familiare presente | o | 3 | |
2 | |||||
1 | |||||
Situazione lavorativa | − − − | occupazione stabile occupazione temporanea/borsa lavoro disoccupato | 3 | ||
Al momento della | |||||
presentazione del progetto | 2 | ||||
1 | |||||
Situazione sanitaria | | non ha particolari bisogni | 3 | ||
sanitari | |||||
| è in una situazione di | ||||
compenso | |||||
| ha patologie gravi o | ||||
psichiatriche | 2 | ||||
1 |
Tenuta nei confronti | non ha mai interrotto | 3 | |
del progetto attuale | l’attuale programma | ||
l’ha interrotto una sola | |||
volta | |||
l’ha interrotto più volte | |||
2 | |||
1 | |||
Eventuali problemi legati alla coabitazione | non ci sono problemi la persona ha comportamenti che possono rendere critica la coabitazione la persona ha caratteristiche che portano a preferire una sistemazione autonoma | 3 2 | |
1 | |||
Tempi d’ingresso nel | urgenti (entro 1 mese) | 3 | |
progetto | medio termine (3-6 mesi) | ||
lungo termine (oltre 6 | |||
mesi) | 2 | ||
1 | |||
Situazione anagrafica | residente non residente in trattamento dal | □ □ |
totale
Allegato n. 2 alla “Convenzione per l’attuazione del programma territoriale per le dipendenze finalizzato allo sviluppo di un sistema di interventi integrati, sociali e sanitari, che consentano un adeguato supporto educativo e terapeutico, anche in alternativa all’inserimento in comunità terapeutica”
Comune di Parma
SCHEDA DI VERIFICA
UTENTE:
APPARTAMENTO: DATA INGRESSO:
OPERATORE DI RIFERIMENTO DELL’APPARTAMENTO:
Data Verifica (almeno 1 a settimana):
Esito Verifica (descrivere brevementel’andamento dell’inserimento, con riferimento anche alle condizioni dell’alloggio)
Esito accantonamento:
Esito pagamento quota mensile per spese d’alloggio:
Allegato n. 3 alla “Convenzione per l’attuazione del programma territoriale per le dipendenze finalizzato allo sviluppo di un sistema di interventi integrati, sociali e sanitari, che consentano un adeguato supporto educativo e terapeutico, anche in alternativa all’inserimento in comunità terapeutica”
DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEGLI ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI REINSERIMENTO
L’alloggio è in grado di accogliere sino a numero persone adulte e l'utilizzo del medesimo è disciplinato anche dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della “Convenzione per l’attuazione del programma territoriale per le dipendenze finalizzato allo sviluppo di un sistema di interventi integrati, sociali e sanitari, che consentano un adeguato supporto educativo e terapeutico, anche in alternativa all’inserimento in comunità terapeutica” qui allegata e sottoscritta come parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare
L'alloggio è situato in ed è dotato di
La concessione d’uso dell’abitazione è temporanea ed è finalizzata a completare l’intervento di reinserimento sociale, quale forma di tutoraggio a favore di persone alla fine di un percorso terapeutico, attraverso la promozione di percorsi informativi, di reinserimento nel mondo del lavoro e con supporto anche educativo.
La permanenza nell’alloggio temporaneo dovrà avvenire nel rispetto dei comportamenti stabiliti nel presente disciplinare e la sua durata sarà prevista nel progetto individualizzato sottoscritto prima della sua assegnazione.
Gli ospiti si impegnano al rispetto reciproco e alla cura delle cose e degli ambiente ad uso individuale e ad uso comune.
Ogni ospite sottoscrive l’elenco del mobilio e degli arredi in dotazione e risponde di eventuali ammanchi o danni ai medesimi.
Ogni ospite, laddove previsto dal progetto sociale individuale, provvederà all’accantonamento della somma mensile di € nell’apposito libretto personale per essere utilizzata alla conclusione della permanenza nell’alloggio temporaneo per il successivo e più ampio percorso di autonomia.
La revoca della concessione d’uso e l’interruzione anticipata della permanenza saranno decise in relazione ai seguenti motivi:
− mancato rispetto del progetto individuale sottoscritto;
− abuso di sostanze e/o alcol;
− mancato rispetto delle norme di convivenza e di uso degli spazi comuni;
− cessione del monolocale ed altri o coabitazione con altri non autorizzati;
− mancato accantonamento della cifra mensile pattuita per il conseguimento dell’autonomia;
− mancato pagamento della quota su indicata.
I provvedimenti relativi all’ammissione, dimissione o interruzione anticipata del progetto sono adottati per iscritto dal Direttore del DAI-SMDP.
Per Accettazione
Accordo per il trattamento di dati personali
1. Premesse
Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l’Ente e i Soggetti esterni designati Responsabili del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall’Allegato 1: Glossario
Le Parti convengono quanto segue:
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente
2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:
2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente
2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;
2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:
2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
2.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dell’Ente;
2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.
2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai
propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure di sicurezza
3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all’Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate.
5.Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
6.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), previa informazione dell’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
6.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell’area economica europea
7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
8. Cancellazione dei dati personali
8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
9. Audit
9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
9.2 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
10. Indagini dell’Autorità e reclami
10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi:
a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine;
b) istanza ricevuta da soggetti interessati.
Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi
11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
12. Responsabilità e manleve
12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo
12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente
12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
12.2.4 fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Allegato 1
GLOSSARIO
“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data ProtectionRegulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali
, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.
“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
“Reclamo”:si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali
informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile