SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
PG14
Repertorio n.
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
PROGETTO ARCHITETTONICO PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO DELLA PAVIMENTAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL COLONNATO NELL’AREA DEL FORO ROMANO IN AQUILEIA – CANTIERE PILOTA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno , il giorno del mese di , nella residenza comunale, avanti a me,
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, direttore della Fondazione Aquileia, autorizzato a rogare, nell’interesse della fondazione, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- , nato a ( ) il / / , codice fiscale n. , che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto della Fondazione Aquileia , via Patriarca Popone 7, codice fiscale n. 90017120305 che rappresenta nella sua qualità di in forza del Decreto di nomina del Direttore della fondazione n. del / / , di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;
b)- , nato a ( ) il / / , codice fiscale n. , in
qualità di legale rappresentante della ditta con sede in ( ), via 2
, codice fiscale e partita IVA n. , che agisce quale impresa appaltatrice, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni.
PREMESSO
a) Provvedimento n. del / / , esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di “Restauro della pavimentazione e il consolidamento del colonnato nell’area del Foro Romano in Aquileia – CANTIERE PILOTA” per un importo dei lavori da appaltare “a misura” di euro , di cui euro soggetti a ribasso d'asta, euro per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto d’offerta;
b) che in seguito a procedura di gara, il cui verbale è stato approvato con determinazione del Responsabile dell’Area
Tecnica n. del / / , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta
, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del % sull’importo a
base d’asta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione del progetto architettonico per gli interventi di restauro della pavimentazione e il consolidamento del colonnato nell’area del Foro Romano in Aquileia – Cantiere Pilota. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito “Codice dei contratti”).
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: Z823050E75
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: G36J2100000005
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro (euro / ) di cui:
a) euro per lavori;
b) euro 3.800,00 € per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi del D.Lgs 50/2016, si procederà all'applicazione alle quantità
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del 3
ribasso offerto dall'appaltatore.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso la fondazione Aquileia, sede legale in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 0.
2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del Capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti corrispondenti ai seguenti codici IBAN:
acceso presso filiale di ( ) sui quali sono
autorizzati a operare i sig.ri C.F. e
C.F. , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,50 (zero/50) per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 5
D. Lgs. 50/2016 o in base alle disposizioni del Governo centrale, della Regione Friuli-Venezia Giulia o altre istituzioni
pubbliche relative all’emergenza epidemiologica denominata COVID -19.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare 6
al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere da personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità di eventuali lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 106 del Codice
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dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio,
al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell’art. 26 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto e s.m.i.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30 D. Lgs. 50/2016, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
4. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica (redatta ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214) al protocollo del Comune, previa liquidazione della stessa da parte del RUP.
5. In deroga al comma 2, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 2 del presente contratto;
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b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2 del presente contratto;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto
alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;
f) devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 28 del D.L. 04/07/2006 n. 223
convertito in L. 04/08/2006 n. 248.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’ articolo 5 del D. Lgs. 231/2002.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, o che, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
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assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;
k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 15% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per
le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del
Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.
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TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’articolo 105 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articolo 30, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dell’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità
contributiva prot. n. Data richiesta / / Scadenza validità / / . 11
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) s'intendono formanti parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio “incident and injury free”.
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed il D.P.C.M. 18 aprile 2013, la ditta risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori considerati maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura della Provincia di a partire dal / / e fino al / / .
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 5 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. È vietato il subappalto totale delle opere.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.
7. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo
105 del D. Lgs. 50/2016 e delle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
8. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 12
subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
ss.mm.ii.;
9. L’ appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Comune, trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
a) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
b) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante
il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
10. L’ Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondazione Aquileia. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246;
13. L' Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Comune da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero in data / /
rilasciata dalla società
Agenzia
per l'importo di euro
(euro / ).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103 e 104 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante
da ogni responsabilità al riguardo. 13
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data / / rilasciata dalla società _
Agenzia , come segue:
a) per danni di esecuzione così ripartito:
- per le opere oggetto del contratto: euro (euro / );
b) per responsabilità civile per danni causati a terzi: euro (euro / ).
3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) i piani di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h, e 96, comma 1, lettera g, del Decreto legislativo
n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
d) il cronoprogramma;
e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
f) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000 e s.m.i., per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d’appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'Ufficio Tecnico comunale.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010, richiamati negli art. 32 c. 9 e c. 11, art. 73 c. 4, art. 98 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di rogito ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.), per l'importo di euro .
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 14
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
e richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me redatto mediante strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, su n pagine a video, dandone lettura alle parti le
quali a mia richiesta lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, così come per gli allegati di cui prendono visione e confermano l'esattezza, ed in segno di accettazione e conferma lo sottoscrivono con firma digitale.
Il Rappresentante della Stazione appaltante L’appaltatore
( ) ( )
L’Ufficiale rogante
(dr. )
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