COMUNE DI PASIAN DI PRATO
COPIA
N. 310 del Registro Delibere
COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE IN AT= TUAZIONE DEL C.C.R.L. 1-8-2002
L'anno duemilatre il giorno due del mese di agosto alle ore 09:25 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:
XXXXXXXX XXXXXXX SINDACO Presente
XXXXX XXXXXXXX VICE SINDACO Presente
COSATTI FAUSTO ASSESSORE Assente
DELLA XXXX XXXX ASSESSORE Presente
XXXXXXX XXXX ASSESSORE Assente
XXXXXXXXXX XXXX ASSESSORE Presente
ASSESSORE Presente
ASSESSORE Presente
Assiste il Segretario sig.a XXXXXXX XXXXX.
Assume la presidenza il sig. XXXXXXXX XXXXXXX nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario X.xx XXXXXXX XXXXXXX
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
X.xx XXXXXXX XXXXX
Su proposta del Vice Sindaco. LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 7-5-2003, 28-5-2003, 20-6-2003 e 10-7-2003 la delegazione trattante ha esaminato l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo aziendale (C.C.D.I.A.) presentato in data 3-4-2003, prot. n. 4305, dalle R.S.U. in attuazione del C.C.R.L. 1-8-2003;
Visto che con l’ultimo verbale in data 10-7-2003 detta ipotesi è stata approvata integralmente dalla delegazione trattante;
Vista la precedente deliberazione giuntale n. 244 del 12-6-2003, esecutiva, con la quale è stato approvato il verbale di contrattazione decentrata in data 7-5-2003 relativo alla costituzione del fondo per il finanziamento dello sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2003;
Visto il parere espresso in data 3.6.2003 e in data 01.08.2003 dal Collegio dei revisori; Visto il CCRL sottoscritto il 1-8-2002;
Visto l’art. 35 della L.R. 49/1991 e successive modifiche ed autorizzazioni; D E L I B E R A
1. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante, dr. Xxxxx Xxxxxxx, alla sottoscrizione di contratto collettivo decentrato integrativo aziendale (C.C.D.I.A.), ivi compresi i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, secondo il testo allegato sub 1);
2. di dare atto che il responsabile del servizio provvederà all’adozione degli atti conseguenti al predetto verbale di contrattazione.-
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
VISTO che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000; SENTITO il parere del Segretario comunale;
Con voti unanimi, resi ed accertati nei modi di legge
D E L I B E R A
di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 49/91.
*** ***
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL C.C.R.L. 1-8-2002
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale (CCDIA), si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
DURATA
1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dalle ore 24 della data della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione in esso contenuta.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.
3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
4. Il presente contratto può essere modificato o integrato anche in assenza di disdetta di cui al precedente comma 2, purchè ci sia l’accordo tra le parti.
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AI SENSI DELLA LEGGE 146/90
(art. 1 norme di garanzia CCNL 06.07.1995)
1. Le parti ribadiscono l’accordo decentrato inerente alle norme di garanzia per assicurare i servizi minimi essenziali in caso di sciopero siglato il 9/10/1996, successivamente modificato ed integrato il 30/3/1998, tra il Comune di Pasian di Prato e le Organizzazioni sindacali e rinviano a quanto specificato nell’allegato
A) della delibera di C.C. n. 30 del 29.05.2000 di seguito riportato per estratto:
Allegato A) delibera C.C. 30/2000
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI | |
Le parti individuano i sotto elencati servizi pubblici essenziali, erogati normalmente dall'Ente, che verranno garantiti al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: | |
a) il servizio di stato civile limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti; b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili, nei giorni di scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il normale svolgimento delle consultazioni elettorali; c) il servizio di polizia municipale limitatamente allo svolgimento delle seguenti prestazioni minime riguardanti: 1. attività richiesta dall’autorità giudiziaria ed interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; 2. attività antinfortunistica e di pronto intervento; 3. assistenza ai servizi di cui alla successiva lett. d) in caso di sgombero della neve. d) il servizio attinente la rete stradale (ivi compreso lo sgombero nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un numero ridotto di addetti al servizio; e) servizi educativi e scolastici: Scuole materne statali. Xxxxxxxx proclamato per tutte le categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata pari all’intera giornata: chiusura totale del servizio. Sciopero proclamato per tutte le categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata inferiore alle 24 ore. collocazione oraria dello sciopero all’inizio o al termine del turno, in modo da garantire la continuità del servizio e la preparazione e somministrazione dei pasti. Nel caso in cui lo sciopero venga proclamato solo per il personale insegnante, il servizio è chiuso all’utenza ed il personale non insegnante svolge il regolare servizio secondo gli orari abituali. Nel caso in cui lo sciopero venga proclamato solo per il personale non insegnante, dovrà essere garantita la preparazione e somministrazione dei pasti e pulizia degli ambienti. Il contingente è indicato nel prospetto più avanti indicato. Scuole elementari e Scuola Media Statale. Personale non docente. Sciopero intera giornata. |
(Questo Comune non dispone, attualmente, di proprio personale addetto alle pulizie e custodia nelle predette scuole).
- PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (art. 2 CCNL 06.07.1995)
Le parti ribadiscono l’accordo decentrato inerente alle norme di garanzia per assicurare i servizi minimi essenziali in caso di sciopero siglato il 9/10/1996, successivamente modificato ed integrato il 30/3/1998, tra il Comune di Pasian di Prato e le Organizzazioni sindacali e rinviano a quanto specificato nell’allegato
A) della delibera di C.C. n. 30 del 29.05.2000 di seguito riportata per estratto:
Allegato A) delibera X.X. 00/0000
XXXXXXXX' XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Xx strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi pubblici essenziali come sopra individuati, sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando la durata dello sciopero stesso. I servizi non compresi tra quelli essenziali non sono soggetti al preavviso di 10 giorni. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione. L'Amministrazione si impegna a garantire i servizi senza ricorso allo straordinario o alla reperibilità. Si impegna altresì ad individuare, in occasione di ciascun sciopero che interessi i servizi essenziali, a rotazione fra gli addetti ove le dotazioni organiche lo consentano, i nominativi dei dipendenti in servizio presso gli uffici interessati tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero- i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. Nelle occasioni di sciopero l'Amministrazione si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza con i mezzi ritenuti più opportuni. Analoga informazione verrà garantita dall'Amministrazione, in caso di revoca dello sciopero.
Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c)articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
Non vengono garantiti i servizi minimi, se non già assicurati in via ordinaria, nelle seguenti fattispecie:
a) Servizi attinenti alla rete stradale (compreso lo sgombero della neve), idrica, fognaria, di depurazione;
b) Assistenza allo sgombero della neve.
CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le parti individuano i seguenti contingenti professionali e numerici di personale che verrà esonerato dallo sciopero, al fine di garantire le prestazioni indispensabili precedentemente individuate:
SERVIZIO | QF | PROFILO | N° ADDETTI |
Stato Civile | 6 o 7 | Istr./imp. amm. conc. Istr. dir./resp. ufficio | 1 + 1 |
Elettorale | 5, 6 o 7 | Collab. terminalista Istr./imp. amm. conc. Istr. dir./resp. ufficio | 1 |
Polizia comunale | 5, 6 o 7 | Vigile urbano Istruttore vigile Istr. dir./resp. ufficio | 1 |
Servizio rete stradale | 5, 6 o 7 | Capo operaio Istr./tecnico comunale Istr. dir./resp. ufficio | 1 |
Scuole materne statali | 3 o 4 | Oper./Ausiliaria dei servizi Esec./Cuoco | 1 + 1 (per scuola) |
Servizio assistenza domiciliare | 4 | Collab./Addetta al servizio domiciliare | 1 |
Nel caso in cui lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per una intera giornata lavorativa, compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese, presteranno altresì servizio:
• n. 1 unità, Istruttore - 6^ q.f. presso l'ufficio economico-finanziario.
Non possono, comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
DELIBERA DI GIUNTA n. 310 del 02-08-2003 Pag.5 COMUNE DI PASIAN DI PRATO
1) dal 10 al 20 agosto;
2) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
3) 5 giorni prima e 3 giorni dopo la commemorazione dei defunti;
4) il giorno del pagamento di stipendi e pensioni;
5) 5 giorni prima e 5 giorni dopo le consultazioni elettorali previste dal CCNL;
Gli scioperi saranno sospesi in presenza di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturali.
RELAZIONI SINDACALI
RELAZIONI SINDACALI
1. La parte pubblica e la parte sindacale sono reciprocamente impegnate, nel rispetto e nell’esercizio responsabile dei diversi ruoli , ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l’attivazione di tutti gli istituti contrattuali e con le modalità ed i tempi previsti dal vigente CCRL e del presente CCDIA.
2. Le relazioni sindacali si esplicano, nelle forme previste dal D. Lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL), attraverso:
• l’informazione.
• la concertazione,
• la contrattazione,
• la consultazione
• le commissioni bilaterali di verifica
• le procedure di conciliazione
• l’interpretazione autentica
3. Allo scopo di rendere effettivi i principi che stanno alla base di un sistema di relazioni sindacali che risponda agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, le parti convengono su quanto segue:
a) contrattazione: vengono assicurati gli spazi di contrattazione integrativa su tutte le materie previste dal CCRL.
b) convocazione delle delegazioni: l’Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni ogni qual volta le stesse ne facciano richiesta. Tale termine potrà essere più breve per motivi di particolare urgenza; in ogni caso date e modalità degli incontri dovranno essere preventivamente concordate tra i soggetti componenti le delegazioni trattanti:
c) ordini del giorno: per ogni incontro deve essere espressamente previsto l’ordine del giorno degli argomenti da trattare; eventuali modifiche intervenute successivamente agli stessi dovranno essere tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.
d) verbali: di ogni seduta verrà steso un verbale, sottoscritto dalle parti, che dovrà riportare sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni assunte. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante;
e) argomenti rinviati: qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell’incontro, fissata la data dell’incontro successivo;
f) una volta raggiunto l’accordo sulle materie in trattativa, si stipulerà la preintesa di contratto e dopo l’iter previsto dal CCRL, avverrà la sottoscrizione del CCDIA.
g) esecuzione degli accordi: al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto fra le parti, gli accordi intervenuti, una volta esperite le procedure previste dal vigente CCRL, verranno trasmessi agli uffici competenti per la loro attuazione secondo modalità e tempi che garantiscano l’effettività dei contenuti decisi con l’accordo.
h) informazione: gli accordi sottoscritti saranno distribuiti a cura dell’Amministrazione a tutti i dipendenti in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCRL del Comparto secondo modalità di volta in volta concordate fra le parti ed, in ogni caso, in maniera tale da rendere effettiva l’informazione in particolare per tutti quei lavoratori che per sedi di lavoro o per altre evenienze si trovino in situazione di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori.
i) neo assunti: gli accordi in vigore sono distribuiti ai nuovi assunti.
j) registro degli accordi: presso la struttura competente alla gestione delle relazioni sindacali è istituito il registro degli accordi sindacali ed il registro dei protocolli e dei verbali di concertazione ai quali hanno accesso i soggetti abilitati alla contrattazione collettiva decentrata.
k) strumenti: al fine di rendere agevole l'esercizio delle relazioni sindacali, l’Amministrazione autorizza le rappresentanze sindacali, all'uso del fax, del telefono, e del sito Internet con una specifica casella di posta elettronica onde permettere alla RSU ed alle XX.XX. territoriali la ricezione e la trasmissione di messaggi e documentazione e quant’altro.
CONCERTAZIONE (art. 8 CCRL 01/08/2002)
1. La concertazione costituisce momento di partecipazione delle Rappresentanze Sindacali, propedeutico alla formazione delle scelte politiche in materia di organizzazione dell’Amministrazione e di sviluppo delle risorse umane.
2. Essa si svolge sulle materie previste dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.
3. I soggetti sindacali titolari del potere di attivazione della procedura concertativa sono, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del CCRL 01/08/2002, la RSU e i rappresentanti delle XX.XX. territoriali di categoria firmatarie del CCRL.
4. La concertazione si svolge sulle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna;
f) definizione dei criteri generali per la disciplina:
▪ dello svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie;
▪ della valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
▪ conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
▪ metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 32 del presente CCDIA;
▪ individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 25, comma 6, CCRL 01/08/2002.
5. La concertazione si svolge in incontri che iniziano, di norma, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta.
6. La concertazione si conclude nel termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
7. Dell’esito degli incontri verrà redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare le posizioni conclusive espresse dalle parti.
8. Ogni sessione di concertazione si conclude con la sottoscrizione di un “Protocollo di concertazione”, nel quale sono riportati gli obiettivi generali e le scelte politiche dell’Amministrazione sulle materie previste dal CCRL, gli strumenti necessari per la loro attuazione, nonché i tempi e le scadenze per la verifica della loro attuazione.
CONSULTAZIONE (art. 9 CCRL 01/08/2002)
1. Oltre che sulle materie per le quali è prevista la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l’informazione è preventiva anche sugli atti di natura organizzativa, che le parti si impegnano a individuare entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo.
2. In tale ultima ipotesi l’Amministrazione, prima dell’adozione dei provvedimenti, trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle XX.XX. territoriali di categoria firmatarie del CCRL e al delegato per la sicurezza per le materie di competenza, la relativa documentazione, così attivando la consultazione prevista dalla norma sopra indicata.
3. Qualora, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, non pervenga alcuna richiesta di incontro da parte delle Rappresentanze Sindacali, l’Amministrazione procede all’adozione dei provvedimenti di propria competenza.
INFORMAZIONE (art. 7 CCRL 01/08/2002)
1. L’ente informa periodicamente e tempestivamente, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCRL e il delegato per la sicurezza per le materie di competenza, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. L’informazione è preventiva nel caso in cui si tratti di materie soggette a concertazione o a contrattazione collettiva decentrata integrativa.
3. L’informazione verrà garantita alla RSU ed alle XX.XX. territoriali di categoria firmatarie del CCRL mediante la trasmissione dei seguenti atti :
▪ ordine del giorno, delle materie relative, degli organi deliberanti, prima della riunione degli stessi,
▪ atti e provvedimenti riguardanti il personale ed il funzionamento dei servizi contestualmente all'invio ai destinatari,
▪ provvedimenti o comunicazioni degli organi tutori o superiori su tutte le materie afferenti il personale e riguardanti gli atti deliberativi e non;
▪ atti e ordini di servizio dei responsabili di posizioni organizzative sulle materie sopra elencate.
4. Tutti gli atti di cui ai precedenti punti saranno forniti con oneri a carico dell’ente.
5. Allo scopo di rendere il più possibile agevole la trasmissione degli atti ai soggetti titolari del diritto di informazione, si conviene che la trasmissione possa avvenire anche tramite posta elettronica.
6. Su richiesta delle XX.XX. territoriali di categoria firmatarie del CCRL o della RSU verrà consegnata copia del bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno e dei bilanci pluriennali.
7. Ai fini di una più una compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di:
a) iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi;
c) eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
CONTRATTAZIONE (art. 4 CCRL 01/08/2002)
1. La contrattazione decentrata integrativa sarà effettuata congiuntamente dalla RSU e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del CCRL. La delegazione di Parte Pubblica, nominata dall’Organo di governo, esercita il proprio ruolo negoziale nell’ambito delle direttive e degli atti di indirizzo formali.
2. La contrattazione, costituisce il momento negoziale fra le parti. Essa si svolge sulle materie indicate nell'art. 4, comma 2, del CCRL 01/08/2002, di seguito riportate:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 20, per le finalità previste dall'art. 21, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 21;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.21, comma 2, lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 21, comma 2, lettere d), e), f);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990,
n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 20, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art.90;
j) l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art.33 del D.Lgs. 165/01;
k) m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
l) n) il completamento e la integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 26, comma 2.
3. La contrattazione decentrata si svolge con le modalità e nei tempi ivi previsti dall'art. 4, comma 3, del CCRL 01/08/2002.
COMMISSIONE BILATERALE DI VERIFICA
1. Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione contrattuale, dell’applicazione degli accordi integrativi, del raggiungimento dei risultati previsti, per l’approfondimento di specifiche problematiche e per le pari opportunità, nonché per l’istituzione di un osservatorio permanente relativo alla contrattazione, viene costituita, entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto, una commissione bilaterale permanente e paritetica che resta in carica per la durata della vigenza del presente accordo.
2. I componenti delle Commissioni sono i soggetti, opportunamente individuati e suddivisi, dalle rispettive componenti della delegazione trattante.
3. Con riferimento agli obiettivi di cui al primo comma, la Commissione, che potrà operare anche per gruppi di lavoro, effettuerà una costante verifica delle pari opportunità, valutando la possibilità di avvalersi di commissioni già costituite sul territorio provinciale con opportune integrazioni con propri componenti, dell’attività di formazione, dell’istituto della produttività, dell’attuazione della nuova classificazione del personale, dell’attivazione e gestione del sistema permanente di valutazione, di verifica e controllo sulla
quantità e qualità del mercato del lavoro soprattutto rispetto alle nuove forme di flessibilità (rapporti professionali, convenzioni, lavori atipici.
4. L’attività svolta dai Componenti le suddette Commissioni o gruppi di lavoro è considerata a tutti gli effetti orario di lavoro anche nel caso di prestazione extra-orario.
5. Le suddette commissioni possono essere costituite anche a livello di più Amministrazioni.
AGIBILITA’ E PREROGATIVE SINDACALI
SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 10 CCRL 01/08/2002)
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono unicamente quelli previsti dall’art. 10 del CCRL 01/08/2002 di seguito riportati:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a) che nella Regione Friuli Venezia Giulia risultano essere le seguenti:
▪ CGIL FP
▪ CISL FPS
▪ UIL FPL
▪ CSA (Fiadel-Cisal, Fialp-Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti LocaliL-Cusal, Usppi- Cuspel-Fasil-Fadel, Unionquadri)
▪ UGL
2. I soggetti sindacali di cui al precedente comma esercitano i diritti e le prerogative previsti dalla vigente normativa nonché quelli derivanti dal presente accordo.
ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ SINDACALE
1. In attesa che la materia venga definita dalla contrattazione regionale, le parti concordano quanto segue:
a) le ore di permesso sindacale delle R.S.U. necessarie alla contrattazione decentrata integrativa, anche territoriale, se svolte in orario di servizio, sono a carico dell’Ente;
b) al fine di agevolare una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori, per quelli impegnati in attività che preveda la turnazione, si stabilisce l’utilizzo delle 12 ore annue di assemblea anche fuori orario di lavoro con recupero delle ore certificate;
c) le ore di permesso sindacale per l’effettuazione delle assemblee e per le agibilità dei rappresentanti sindacali verranno quantificate annualmente in base a quanto previsto dalla vigente normativa;
d) la gestione di tale monte ore è affidata alle XX.XX. ed alla RSU (secondo quanto previsto dall’accordo collettivo quadro per la costituzione delle R.S.U. e dal contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali).
UTILIZZO A LIVELLO TERRITORIALI DEI PERMESSI SINDACALI
1. In attesa che la materia venga definita dalla contrattazione regionale, le parti concordano sulla possibilità di sperimentare un utilizzo "territoriale" dei permessi sindacali di spettanza delle Organizzazioni Sindacali.
2. Il monte ore dei permessi disponibili per ogni singola XX.XX:, così come risultanti dal CCNL quadro 7.8.1998, potranno essere utilizzati dai dipendenti che siano dirigenti delle Organizzazioni Sindacali territoriali nei limiti complessivi delle quote spettanti a ciascuna di esse, indipendentemente dalle ore risultanti in ogni singolo Ente.
3. Le Organizzazioni Sindacali territoriali comunicano i nominativi dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata e l'Ente di appartenenza degli stessi dirigenti.
4. L'applicazione del presente articolo viene demandata ad una apposita contrattazione da tenersi a livello territoriale.
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
1. L’Amministrazione riconosce che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori, la cura ed il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi ed operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del lavoro.
2. Le parti riaffermano come diritto dovere-primario di tutti i soggetti interessati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, da perseguire mediante le disposizioni e misure fornite dal D. lgs. 626/94, dando pronta applicazione a quanto previsto nel presente articolo.
3. Il rappresentante della sicurezza di cui all’art. 18 e seguenti del D.Lgs. 626/94, è designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie. All’atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentare la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU. Dalla data di stipula del presente contratto e fino al rinnovo delle RSU, la funzione continua ad essere svolta dal lavoratore designato.
4. L’Amministrazione è tenuta a comunicare ai propri dipendenti sia il nominativo delegato designato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sia quello del delegato designato dai dipendenti nonché tutte le informazioni previste dall’art. 21 del D.Lgs. 626/94.
5. Al rappresentante per la sicurezza spettano le attribuzioni di cui all’art. 19 del citato X.Xxx. 626/94 e precisamente:
a. partecipa alle riunioni periodiche di prevenzioni e protezione dai rischi;
b. consulta il rapporto di valutazione dei rischi;
c. è consultato sulla designazione degli addetti al servizio protezione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori, all’organizzazione delle attività di formazione;
d. accede ai luoghi di lavoro e avverte il responsabile prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività;
e. può fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei;
f. è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione e realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione;
g. promuove l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
x. presenta proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
i. partecipa agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
j. concorda con l’Amministrazione, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20 ultimo comma della Legge n° 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro dell’ASL, o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
k. partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
l. concorda, di volta in volta con l’Amministrazione nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali, tenuto conto dei riflessi sul gruppo di lavoratori direttamente esposti, vengano individuate situazioni di particolare rischio, l’attuazione di accertamenti medici specialistici per il personale interessato nell’area di rischio;
m. verifica l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
6. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, al rappresentante per la sicurezza spettano, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue.
7. Al rappresentante per la sicurezza spettano le seguenti informazioni:
a. informazione e documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle macchine, gli impianti, l’organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
b. informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
c. informazioni sulle attività formative;
d. informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori;
e. programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
f. informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento all’interno dei luoghi di lavoro laddove previsti;
g. informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
h. informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.
8. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Tale formazione dovrà esser prioritaria rispetto agli altri dipendenti.
9. L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il rappresentante, le attività formative in materia di sicurezza e di salute, e dei rischi. La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione. L’attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
10. Quanto previsto dai commi 5 e 6 può essere svolto in forma associata tra gli enti aderenti al presente accordo.
11. L’Amministrazione è tenuta a dotare il proprio personale di un libretto sanitario, prevedendo altresì visite ed accertamenti diagnostici inerenti l'ambito dell'attività lavorativa prestata, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal medico competente. Tutte le spese derivanti all'applicazione del presente comma sono a carico dell'Amministrazione.
12. Con riferimento all’uso di attrezzature munite di video terminali, il destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50/59) del D.Lgs. 626/1994 viene individuato nel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui al comma successivo.
13. Tale lavoratore, nell’ambito delle prime quattro ore giornaliere dell’attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale. Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all’inizio né al termine dell’orario di lavoro.
PARI OPPORTUNITA’ ED AZIONI POSITIVE
PARI OPPORTUNITA'
1. Vista la vigente normativa in materia di pari opportunità e l’art. 51 del CCRL 01/08/2002, si individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive da contrattare:
a) stesura del regolamento antidiscriminatorio e sua applicazione in relazione a:
• gestione del nuovo sistema di classificazione del personale (carriere verticali ed orizzontali, posizioni organizzative)
• flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizione del part - time
b) ricerca, analisi e proposte relative ai dati della situazione del personale maschile e femminile (art. 9 legge 125/91) e delle differenze salariali tra uomini e donne a parità di qualifica e di livello.
c) individuazione e correzione dei meccanismi che determinano nella retribuzione accessoria i differenziali salariali tra uomini e donne.
d) ricerca, analisi e proposte sull’utilizzo del part - time fra le lavoratrici e sui conseguenti effetti su mobilità e percorsi di carriera.
e) ricerca, analisi e proposte sui meccanismi (modalità di svolgimento, orari, sedi) che determinano la fruibilità o meno di percorsi formativi professionali per le donne, sull’orario di lavoro, sul credito orario e sull’applicazione della banca delle ore.
f) ricerca, analisi e proposte sulla collocazione delle lavoratrici al rientro dall’assenza per maternità.
g) ricerca sul fenomeno delle molestie sessuali nell’ente.
h) recepimento formale con deliberazione dell’ente, delle raccomandazioni e risoluzioni europee per la prevenzione e la lotta contro le molestie sessuali.
i) diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro.
j) nomina del Consigliere di Fiducia per la prevenzione e la lotta alle molestie sessuali.
k) diffusione a tutti i dipendenti del “Codice Disciplinare” con sanzioni per i casi di molestie sessuali.
l) formazione degli incaricati delle posizioni organizzative e dei dipendenti per la diffusione della cultura di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e lotta alle molestie sessuali.
m) promuovere corsi specifici per lavoratrici su autostima, recupero delle potenzialità individuali, rimotivazione al lavoro.
2. L’applicazione del presente articolo può essere demandata anche ad una gestione di livello territoriale al fine di consentire una diffusa ed omogenea cultura e sensibilità in tutte le Amministrazioni.
L’ORGANIZZAZIONE E IL RAPPORTO DI LAVORO
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE E DOTAZIONE ORGANICA
1. La struttura organizzativa dell’Ente è determinata dal regolamento degli uffici e dei servizi, e deve inevitabilmente partire dalla quantità e dalla tipologia dei servizi che l’Amministrazione intende offrire/erogare ai cittadini nel rispetto degli indicatori di legge e contrattuali.
2. La dotazione organica dell’Ente è la derivazione immediata dell’ordinamento degli uffici e dei servizi ed è articolata per categorie (ex livelli) e figure professionali utili ai fini dell’erogazione dei citati servizi.
PIANI OCCUPAZIONALI E DOTAZIONE ORGANICA
1. Almeno 30 giorni prima dall’approvazione del bilancio di previsione l’Amministrazione si impegna a presentare, alla delegazione trattante di parte sindacale, il piano occupazionale e l’elenco dei posti che intende coprire per l’anno di riferimento. Nella sessione annuale di concertazione, collegata alla fase di predisposizione degli strumenti di programmazione e di bilancio, saranno formulati i criteri da utilizzare nella definizione del fabbisogno di personale e nel collegato Piano annuale del reclutamento. Tali criteri saranno finalizzati a ricercare il necessario equilibrio, nonché ad individuare le modalità e le priorità nella copertura dei posti che saranno previsti nel suddetto piano annuale, con riferimento alle diverse tipologie:
▪ progressione verticale;
▪ accesso dall’esterno;
▪ mobilità
▪ rapporti di lavoro atipici (part-time, tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, lavoro interinale, telelavoro, ecc.).
2. La concertazione sul piano occupazionale sarà supportata dal lavoro di verifica e controllo della Commissione Bilaterale sul mercato del lavoro di cui al precedente art. 10.
INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI PROFILI
1. Nella definizione della nuova dotazione organica, correlata all’inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione, l’Amministrazione procederà, previa concertazione, alla verifica della rispondenza dei profili professionali della precedente dotazione organica con le declaratorie dei profili indicati nell’allegato A del CCRL 01/08/2002.
2. Utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni, al fine di garantire la flessibilità nell’utilizzo delle risorse umane, l’Amministrazione, previa concertazione, procederà all’accorpamento dei precedenti profili professionali, limitando l’individuazione di profili particolari, anche per non restringere la possibilità di utilizzo della professionalità equivalente.
IMPLICAZIONI IN ORDINE ALLA QUALITA’ DEL LAVORO E ALLA PROFESSIONALITA’ DEI DIPENDENTI IN CONSEGUENZA DELLE INNOVAZIONI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICHE E DELLA DOMANDA DEI SERVIZI
1. Al fine di garantire il necessario equilibrio tra l’innovazione degli assetti organizzativi, le nuove tecnologie e le professionalità necessarie, l'Amministrazione si impegna a tenere costantemente informate la RSU e le XX.XX. su tali argomenti.
MOBILITA’ INTERNA
1. Fermo restando che per l’istituto della mobilità esterna fra enti valgono le norme previste dalla vigente normativa, per la mobilità interna si conviene quanto segue:
a) Per mobilità interna si deve intendere la assegnazione di un dipendente ad altro servizio dell’Amministrazione rispetto a quello in cui presta servizio, su domanda dell’interessato oppure d’ufficio
– previa audizione dell’interessato e del responsabile del servizio di provenienza - anche con eventuale modifica del profilo professionale;
b) L’attività all’interno del servizio, viene svolta da tutti i dipendenti in modo collaborativo e con il fine di realizzare tutte le attività di competenza.
c) Gli incaricati, nella gestione di tale istituto, dovranno attenersi ai criteri generali di seguito specificati:
▪ i provvedimenti devono essere effettuati per necessità di servizio o organizzative ed in tal senso adeguatamente motivati dal punto di vista delle nuove mansioni da svolgere. Non risulta pertanto sufficiente il richiamo generico ad “esigenze di servizio”;
▪ nei provvedimenti vanno formalmente specificate le conseguenze derivanti dall’attuazione della mobilità, con particolare riferimento alla gestione in itinere dei diversi istituti contrattuali (retribuzione accessoria, formazione, valutazione, ecc.);
d) Le mobilità in attività non equivalenti devono essere accompagnate da adeguata formazione e conseguente cambio del profilo professionale.
e) L’informazione alle Rappresentanze sindacali viene fornita attraverso la trasmissione di copia dei provvedimenti, contestualmente alla loro adozione.
2. L’attuazione dei principi contenuti nel D.Lgs 29/93 in materia di flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane trova riscontro nel rispetto dei seguenti criteri :
• la mobilità deve innanzitutto rispondere a necessità di servizio o organizzative, e se non incompatibili, per favorire la soluzione di eventuali situazioni problematiche opportunamente documentate (salute, famiglia, impegni in attività di volontariato ecc.) o ampliare esperienze lavorative
• formazione di una apposita graduatoria per la mobilità interna su domanda del personale dell’ente costituita secondo i criteri seguenti :
a) anzianità di servizio
b) valutazione del responsabile
c) anzianità di reparto/ufficio
d) titoli professionali
e) titoli culturali
f) documentati problemi familiari e/o di salute
3. In caso di parità di punteggio tra più lavoratori il criterio di cui al comma 2, lettera f) costituirà titolo di preferenza. Chi , tra i dipendenti, abbia già fruito di tale istituto nell’ultimo triennio, salvo casi eccezionali e documentati, sarà comunque posto alla fine dell’eventuale graduatoria.
4. Non sono ammesse mobilità definitive con ordine di servizio senza aver preventivamente sentito con congruo preavviso il dipendente interessato e senza la possibilità per il medesimo di farsi assistere, qualora lo desideri, da un rappresentante sindacale della R.S.U. o da un rappresentante sindacale territoriale di propria fiducia.
5. Premesso quanto sopra si conviene sulle seguenti forme di mobilità:
a) mobilità temporanea o straordinaria - procedure attuative
• questa tipologia rientra tra le facoltà e responsabilità demandate al responsabile per far fronte ad eccezionali situazioni critiche che dovessero presentarsi e pertanto viene attuata d’ufficio, nell’ambito della stessa professionalità per garantire la funzionalità dei servizi istituzionali.
• il responsabile, nell’attuare la mobilità straordinaria procederà secondo le necessità e le urgenze all’interno della propria area: solo dopo aver esperito tale tentativo si procederà alla mobilità tra aree diverse.
• la mobilità cessa con il venire meno dei presupposti che la hanno determinata, e in ogni caso per un periodo non superiore ad un mese eventualmente prorogabile per una sola volta per analogo periodo.
b) mobilità definitiva - procedure attuative
• questa tipologia di mobilità si può verificare per coprire posti resisi vacanti per dimissioni quiescenza o altre cause riconducibili ad una diversa organizzazione e/o modificazione e/o nuove esigenze dei servizi.
• tali posti vengono coperti, in sequenza, mediante mobilità volontaria o d’ufficio.
6. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCDIA, l’Ente si impegna a predisporre un apposito regolamento che recepisca e meglio disciplini i contenuti del presente articolo.
PART-TIME
1. Le parti demandano la questione ad apposita fase contrattuale da attivarsi entro tre mesi dalla stipula del presente CCDIA, sulla base di un regolamento tipo che verrà predisposto avuto riguardo ai contenuti degli artt. 4, 5 e 6 del CCRL 5.7.2001.
POLITICHE GENERALI ORARIO DI LAVORO
POLITICHE GENERALI ORARIO DI LAVORO - ORARIO DI SERVIZIO - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
1. L’orario di lavoro, escluso quanto previsto dall'art. 85 del CCRL 01/08/2002, è di 36 ore settimanali.
2. La prestazione individuale di lavoro non può comunque essere distribuita in un arco massimo giornaliero superiore alle 10 ore.
3. Esso è articolato sulla base delle necessità dei servizi osservando i seguenti criteri :
• servizi di tipo diverso possono avere orari diversi
• per particolari servizi (scuolabus, servizi legati alle stagioni, operai, educatori ecc.) si possono prevedere orari differenziati nel corso dell’anno.
4. L’orario di apertura al pubblico deve consentire la massima fruizione possibile da parte dell’utenza, senza creare impedimento al più efficace sistema di lavoro. Nel caso in cui l’Amministrazione disponga estensioni ed ampliamenti dell’orario di apertura al pubblico, è facoltà dei dipendenti interessati di chiedere l’intervento delle R.S.U. nel caso in cui l’estensione dell’orario di apertura al pubblico comporti un possibile aumento dei carichi di lavoro nei rimanenti orari di servizio.
ORARIO FLESSIBILE
1. Per tutti i servizi che non prevedano orari fissi o per tutte quelle situazioni in cui la flessibilità di orario sia compatibile con le esigenze di servizio, nonchè per tutti quei servizi in cui non sia previsto un lavoro in squadra, viene istituita la flessibilità anticipando o posticipando l’entrata mattutina e quella pomeridiana.
2. Il debito o credito orario di cui al precedente comma va compensato nella stessa giornata in cui si verifica.
3. I responsabili delle aree organizzative valutano, la possibilità di autorizzare il personale che esprima particolari esigenze, adeguatamente documentate, l’utilizzo di forme flessibili di orario per periodi limitati e compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Sarà data comunque la priorità al personale che si trovi in situazione di svantaggio personale, familiare, nonché ai dipendenti con figli in età scolare.
5. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione, tra il personale; le forme flessibili di orario possono essere revocate, con congruo preavviso, esclusivamente in caso di necessità di servizio da documentare adeguatamente.
CALENDARI DELLE ATTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEGLI ASILI NIDO
1. Qualora emerga l’esigenza di introdurre modifiche ai calendari delle attività, prima di assumere le decisioni di propria competenza, l'Amministrazione trasmetterà alle Rappresentanze sindacali (RSU e XX.XX Territoriali) la documentazione che ne motivi il presupposto e attiverà la concertazione nei termini stabiliti dal CCRL.
2. Eventuali decisioni su tale materia, che producano ricadute sugli assetti strutturali, organizzativi e sulla gestione del rapporto di lavoro, formeranno oggetto di specifica sessione negoziale.
3. Nell’ipotesi di allargamento delle fasce di erogazione dei servizi, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sarà valutata la possibilità di correlarvi elementi incentivanti.
PIANO DI RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
1. Per il personale che opera in servizi articolati su orari plurisettimanali o su turni, a far data dalla stipula del presente accordo, si procederà ad attivare un percorso di riorganizzazione che porti in maniera graduale alla attuazione del fondamentale obiettivo della riduzione dalle attuali 36 alle 35 ore di lavoro settimanali.
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE
1. Qualora in sede di attuazione dei processi di ridistribuzione delle competenze fra i diversi livelli istituzionali, ovvero per effetto di ristrutturazioni od esternalizzazioni, dovessero verificarsi situazioni di eccedenza di personale, l’Amministrazione, prima di attuare le disposizioni di cui all'art. 58 del CCRL 01/08/2002, verificherà tutte le possibilità che consentano di utilizzare detto personale in strutture diverse, anche attraverso mutamento del profilo professionale, tenendo conto della programmazione del fabbisogno di personale ed in quanto compatibile con le esigenze di servizio.
LAVORO STRAORDINARIO
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, vengono utilizzate le risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a), del CCNL del 6.7.1995.
2. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione del presente articolo incrementeranno le disponibilità del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività e saranno destinate a finanziare ulteriormente gli obiettivi comuni della produttività e miglioramento dei servizi di cui all’art. 44 del presente contratto.
3. Al fine di consentire il regolare pagamento delle prestazioni straordinarie, l’Amministrazione provvederà, nelle more della costituzione definitiva del fondo per lavoro straordinario, a costituire annualmente un fondo provvisorio di importo pari al 20% di quello relativo all’anno precedente.
4. In caso di specifiche necessità, debitamente documentate, previa apposita fase negoziale aziendale, può essere destinata una quota non superiore all’1% delle risorse di cui all’art. 20 CCRL, per incrementare il fondo di cui al presente articolo. Tale incremento non può comunque consolidarsi sul fondo di cui al presente articolo. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 20 CCRL 01/08/2002.
5. E' consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro. Tali prestazioni non concorrono a determinare il limite di cui al comma precedente.
UTILIZZO
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali non prevedibili e per attività non diversamente prorogabili o gestibili mediante l’istituto della flessibilità dell’orario di lavoro. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
2. Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni straordinarie è rideterminato in 180 ore.
3. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal responsabile del servizio di appartenenza sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono fatte salve le situazioni dovute alla materiale impossibilità di reperimento in termini tempestivi del soggetto titolato a dare la preventiva autorizzazione o casi analoghi.
4. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui al comma 2, può essere elevato previa contrattazione decentrata, fermo restando il limite delle risorse previste dal precedente art. 27.
5. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
6. Solo su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, e con le modalità di cui al successivo art. 31.
MISURA ORARIA E MAGGIORAZIONI (art. 17CCRL 01/08/2002)
1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore CCRL 01/08/2002, stabilita dall’art. 17 del suddetto CCRL. La maggiorazione è pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno; al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
VERIFICHE
1. Le circostanze che impongono l’incremento del fondo per far fronte ad eventi di carattere eccezionale sono oggetto di verifica, da parte delle XX.XX. e della RSU, sia in ordine alla costituzione del fondo aggiuntivo sia in ordine alle modalità di utilizzo.
2. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno due volte all’anno, per valutare le condizioni, debitamente documentate, che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
3. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse di cui all’art. 20 del CCRL e saranno destinate a finanziare ulteriormente gli obiettivi comuni della produttività e miglioramento dei servizi di cui all’art. 44 del presente contratto.
BANCA DELLE ORE (art. 19 CCRL 01/08/2002)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Su richiesta del dipendente le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, vengono liquidate ovvero confluiscono nel proprio conto ore per essere utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono comunque pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
3. Le ore accantonate, evidenziate mensilmente nella busta paga, possono essere richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi per le proprie attività formative o per necessità personali e familiari.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. Il lavoratore può comunque richiedere il pagamento, entro il 31.12 di ciascun anno di maturazione, di tutte o parte delle ore accantonate nel proprio conto ore.
6. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
PRINCIPI GENERALI - PROGRAMMI FORMATIVI ANNUALI E PLURIENNALI
1. Al fine di perseguire una efficace politica di sviluppo delle risorse umane rivolta a tutto il personale nonché l’accrescimento e l’aggiornamento professionale dei lavoratori, le parti si impegnano a concertare i programmi formativi annuali e pluriennali, definendo le priorità e comunque con l’obiettivo di coinvolgere tutto il personale entro il periodo di vigenza contrattuale.
2. Il programma annuale che per il corrente anno sarà definito entro tre mesi dalla stipula del presente contratto integrativo aziendale e dal prossimo anno sarà definito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, dovrà in ogni caso specificare i seguenti elementi:
a) individuazione e destinazione delle risorse
b) tempi di realizzazione
c) indicatore di valore da attribuire ai fini della valutazione di prestazione e della progressione economica orizzontale.
3. L’attuazione dei piani formativi dovrà prevedere tempi di inizio e fine attività certi; dovrà essere coerente alle attività lavorative svolte o previste per il personale interessato; potrà essere progettata in forma di addestramento, aggiornamento o formazione al ruolo in relazione al bisogno formativo cui dovrà rispondere.
4. La realizzazione delle iniziative formative di comune interesse può essere svolta anche in forma associata con altri Enti.
5. La metodologia di valutazione dei singoli moduli e percorsi formativi, nonché le ricadute sul piano dell’apprendimento ed arricchimento professionale, saranno definite sentita la Commissione bilaterale o, se non ancora costituita, la RSU ed i risultati saranno messi a disposizione della presente delegazione trattante ai fini della valutazione della qualità della formazione erogata e dell’attribuzione dei valori assegnati alla formazione nel sistema di progressione economica orizzontale all’interno delle categorie.
6. Fra le priorità suindicate particolare attenzione dovrà avere la formazione di tutto il personale, a livelli diversi in relazione ai ruoli ricoperti, sul sistema di valutazione adottato dall’Ente.
COSTITUZIONE FONDO
1. In sede di definizione del bilancio, o se in ritardo in fase di assestamento dello stesso, l’Amministrazione destina annualmente una quota pari ad almeno all’1% della spesa complessiva del personale alla formazione dei dipendenti. Di un tanto ne viene data informazione alle RSU.
MODALITA’ PER LA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
1. La formazione e l’aggiornamento dei lavoratori si svolgono in orario di lavoro . Le eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate a tale scopo non incidono nei limiti individuali. In deroga a quanto stabilito dall’art. 28 comma 6 del presente contratto integrativo, la prestazione di lavoro straordinario effettuata per la formazione e/o aggiornamento dà luogo al pagamento della sola maggiorazione oraria ed a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio e con le modalità di cui al precedente art. 31.
2. Fatto salvo il limite contrattuale dell’orario di lavoro, tutti i dipendenti hanno diritto ad un credito formativo, in termini di orario pari alla somma stanziata a bilancio, rapportata al numero dei dipendenti in servizio ed alla qualifica ricoperta secondo i seguenti indicatori: A (1^-2^-3^) indice 100; B/PLS (4^-5^) indice 130; C/PLA (6^) indice 160; D/PLB/PLC (7^ - 8^) indice 180. Le ore annue dovranno essere utilizzate, anche in forma cumulativa, di norma nel corso dell’anno di competenza; le ore di credito formativo che non sono state utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono cumulate con quelle degli anni successivi. Al fine di consentire la piena messa a regime del presente istituto contrattuale, è consentito fruire anche delle ore di credito formativo di tre anni successivi a quello dell’anno di competenza.
3. Qualora le iniziative di formazione si svolgano in luogo diverso dalla sede di lavoro il tempo di percorrenza rientra nell’orario di servizio.
4. Le iniziative di formazione si concludono con prove e valutazioni finali che costituiscono elemento significativamente incisivo ai fini della progressione di carriera. Ogni programma di formazione dovrà prevedere un numero minimo di ore di presenza, non inferiore al 75%.
RIASSEGNAZIONE RISORSE NON SPESE
1. Le somme destinate alla formazione e all’aggiornamento professionale non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità, andando pertanto a sommarsi con quelle destinate all'esercizio di competenza.
SISTEMA DI VALUTAZIONE
SISTEMA DI VALUTAZIONE - CRITERI GENERALI
1. Essendo affidata alla concertazione i criteri per la disciplina della metodologia permanente di valutazione permanente di cui all'art. 28 del CCRL 01/08/2002 per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti anche ai fini della progressione economica all'interno delle categorie, le parti convengono che il sistema di valutazione dovrà assumere sempre maggiore rilevanza nella gestione delle risorse umane dell’Ente. Esso dovrà trovare una collocazione in equilibrio con il sistema complessivo delle incentivazioni e delle progressioni di carriera volto a riconoscere l’impegno e la professionalità dei lavoratori.
2. Al fine di predisporre un sistema di valutazione che funzioni correttamente le parti concordano sull’attivazione di un percorso di formazione/informazione (per valutanti e valutati) che supporti, relativamente a tempi e metodi di attuazione, l’avvio del sistema stesso.
3. L’attivazione del sistema di valutazione richiederà inoltre una gradualità applicativa, durante la quale saranno adottati tutti gli aggiustamenti che il lavoro di verifica e controllo dell’apposita Commissione bilaterale o, se non costituita, la RSU, prevedrà di introdurre a fronte di controversie fra valutati e valutanti.
4. Sempre al fine di predisporre un sistema di valutazione che funzioni correttamente le parti definiscono in primo luogo:
• le finalità del sistema di valutazione
• i suoi requisiti attuativi
• le modalità di gestione
che vengono più precisamente così descritti:
FINALITA' DEL SISTEMA | • Comunicare al dipendente cosa ci si aspetta da lui (obiettivi) • Valutare i risultati forniti dalle persone attraverso le loro prestazioni (valutare le prestazioni lavorative e non le persone) • Comunicare al dipendente la valutazione sulla sua prestazione • Identificare i punti forti ed i punti deboli della prestazione • Consigliare come migliorare competenze e prestazioni • Definire il piano di lavoro successivo • Disporre di valutazioni ai fini delle carriere • Sperimentare forme di valutazione da parte dell’utenza |
REQUISITI ATTUATIVI | • Regole e modalità di funzionamento concertate e condivise • Conoscenza anticipata rispetto all’avvio, da parte dei valutatori e dei valutati, delle regole e delle modalità di funzionamento • Impianto del sistema di valutazione e strumenti operativi collegati agli obiettivi strategici dell’organizzazione • Sistema finalizzato al miglioramento e non al giudizio • Sistema orientato ad indirizzare lo sviluppo professionale • Sistema aperto al contributo della persona valutata (forme di autovalutazione) |
MODALITA' DI GESTIONE | Si definisce come segue il ciclo della valutazione: Pianificazione • Definire degli obiettivi strategici • Identificare delle basi per la misurazione della prestazione • Individuare dove risiedono le responsabilità della valutazione • Indirizzo ed orientamento all’azione di chi deve valutare Valutazione della prestazione • Prestazione effettiva rispetto a quella prevista • Verifiche intermedie ed interventi correttivi • Misurata sulla base dei criteri predefiniti Verifiche • Azioni correttive • Azioni di sviluppo |
5. Il sistema di valutazione permanente può essere utilizzato sia per la valutazione delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE (in prima attuazione per il conferimento dell’incarico e successivamente per le valutazioni periodiche), sia per la valutazione delle PRESTAZIONI AI FINI DELLA PRODUTTIVITA’ in ragione dei risultati ottenuti relativamente al raggiungimento di obiettivi affidati con i progetti obiettivo, nonchè per le PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI all’interno delle categorie. Può essere utilizzata anche per la PROGRESSIONE VERTICALE.
6. La valutazione è di competenza del Responsabile del Servizio. La valutazione è effettuata con cadenza periodica ed in ogni caso almeno ogni 12 mesi, e portata tempestivamente a conoscenza per iscritto al singolo lavoratore.
7. La valutazione finale, nella parte relativa al singolo lavoratore, sarà resa nota al medesimo mediante comunicazione personale accompagnata da una relazione scritta, prevedendone la discussione e la possibile modifica in ragione di forme di autovalutazione che dovranno essere previste all’interno delle schede.
8. In caso di permanenza di controversie il lavoratore può ricorrere avanti alla Commissione bilaterale di cui al precedente articolo 10.
9. La cattiva gestione del sistema di valutazione sulle prestazioni e le competenze del personale costituirà un aspetto negativo nella valutazione fatta ai responsabili delle posizioni organizzative incaricati della valutazione.
10. L’Amministrazione, previa concertazione, provvederà a dare attuazione ai contenuti del presente articolo entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE E SVILUPPO PROFESSIONALE
COSTITUZIONE DEI FONDI ( ART. 36 CCRL 01/08/2002)
1. Allo scopo di dare concreta attuazione al nuovo ordinamento professionale così come risultante dalle norme contenute nel CCRL 01/08/2002 e quindi al fondamentale obiettivo della valorizzazione e promozione delle risorse professionali esistenti all’interno dell’Ente, nonchè allo scopo di favorire una riorganizzazione della struttura che sia tale da rispondere in maniera efficace ed efficiente agli obiettivi istituzionali dell’Ente, risulta necessario individuare in maniera certa e definita le risorse economiche necessarie alla attuazione di quanto prefissato.
2. Diventa dunque di rilevanza strategica una pianificazione e programmazione degli investimenti economici da destinare per l’attuazione degli obiettivi indicati al comma 1, obiettivi che postulano come strumenti essenziali:
• la progressione economica del personale all’interno della categoria di cui al successivo art. 38, la cui spesa trova copertura all'interno del fondo di cui all’ art. 41;
• la progressione verticale all’interno del sistema di classificazione di cui al successivo art. 39, la cui spesa fa carico al bilancio dell'Ente;
• la definizione dell’area delle posizioni organizzative di cui al successivo art. 40, la cui spesa fa carico al bilancio dell'Ente.
3. A tale scopo, e secondo i criteri e modalità indicati negli articoli che seguono, le parti convengono che l'Amministrazione entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto comunichi alle RSU ed alle OO. SS. firmatarie il presente accordo le somme destinate alla progressione verticale nonché quelle per l’area delle posizioni organizzative.
4. Le risorse come definite sopra, sono oggetto di verifica ed eventuale modifica ogni qual volta una delle parti ne faccia richiesta.
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA (art. 26 CCRL 01/08/2002)
1. Le parti concordano che vanno preventivamente assegnate le risorse annualmente a disposizione, valutando i servizi e le relative categorie su cui investire avendo a riferimento processi di riorganizzazione e/o riqualificazione dell’ente, e ricordando che il sistema di progressione orizzontale deve rispondere ad criterio di utilizzo nel corso degli anni.
2. L'Amministrazione si impegna ad attuare annualmente il piano di sviluppo all’interno delle categorie sulla base dei criteri di seguito elencati:
• Valore decrescente dei fattori automatici di valutazione, all’accrescere delle categorie;
• Inserimento di indicatori per la misurazione delle “performances”;
• Individuare a preventivo i contenuti funzionali delle varie posizioni economiche per dare certezza, agli addetti ed all’ente, delle attività esigibili.
• Il piano di sviluppo è oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali.
3. La progressione economica all’interno della categoria è finalizzata, in forma selettiva e di merito, per retribuire le aumentate competenze ed impegno che i lavoratori hanno acquisito nel tempo e manifestato concretamente sul lavoro all’interno della categoria di appartenenza, sulla base dei contenuti definiti a tal uopo dall’amministrazione.
4. Le selezioni necessarie a dare attuazione ai percorsi di sviluppo concordati avverranno con cadenza annuale da concludersi entro il mese di febbraio di ogni anno. Le selezioni relative agli anni 2002 e 2003 si dovranno concludere entro due mesi dalla stipula del presente CCDIA
5. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCDIA dovrà essere definito l’apposito regolamento applicativo.
6. Nella prima fase di applicazione si analizzeranno all'interno dell'Ente le situazioni che richiedono una risposta prioritaria in termini di riconoscimento professionale, dovute in primo luogo alla rigidità del vecchio sistema di classificazione del personale che introduceva percentuali limitanti, oppure non riconosceva lo svolgimento, nel recente passato, di mansioni svolte con arricchimento professionale, tenendo altresì conto delle nuove declaratorie.
7. Nelle more della definizione dell’apposito regolamento di cui al precedente comma 5, si conviene di riconoscere al personale in possesso dei requisiti richiesti uno scorrimento nella progressione economica orizzontale della categoria di appartenenza alle scadenze di seguito stabilite.
a) dal 2 agosto 2002, data di entrata in vigore del CCRL 01/08/2002, tutto il personale con 3 anni di anzianità che non sia in possesso del LED e che non abbia acquisito un passaggio di livello nei 3 anni immediatamente precedenti la data di entrata in vigore del CCRL, unitamente all’assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura e di valutazione insufficiente delle prestazioni individuali nel medesimo periodo;
b) dal 1° gennaio 2003 tutto il personale con almeno 3 anni di servizio e che non abbia già beneficiato di quanto previsto alla precedente lettera a), unitamente ad una valutazione delle prestazioni
individuali non insufficiente nel medesimo periodo e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura nel medesimo periodo.
PROGRESSIONE VERTICALE (art. 27 CCRL 01/08/2002)
1. Il sistema di progressione verticale ha come propri obiettivi la valorizzazione delle risorse umane e il riconoscimento delle capacità professionali interne.
2. Si concretizza in una verifica dell’acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività di una superiore categoria, in cui cambino le responsabilità, le relazioni, la complessità ed il contenuto delle prestazioni, così come definito dal CCRL 01/08/2002.
3. L’individuazione dei posti e dei profili da ricoprire mediante procedure selettive interne (art. 27 CCRL 01/08/2002), sarà effettuata, dalla Giunta comunale, all’interno del Piano Occupazionale annuale o triennale, o dei programmi di riorganizzazione dei servizi quando elaborati in tempi diversi dal Piano Occupazionale.
4. L’apposito Regolamento per la disciplina delle procedure selettive, da redigersi entro due mesi dalla stipula del presente accordo, prevedrà espressamente tale indicazione.
5. I profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno sono individuati:
• nel regolamento degli uffici e dei servizi come adottato o modificato in seguito al presente accordo.
• con successivi provvedimenti attuativi.
6. Le selezioni dovranno avere un contenuto mirato esclusivamente alla verifica dell’effettiva capacità a ricoprire il nuovo posto. Saranno quindi strutturate, in relazione alle specifiche attività inerenti al profilo professionale messo a selezione interna, in:
• prove pratiche
• prove attitudinali
• valutazioni mirate alla professionalità da acquisire
7. Le selezioni potranno essere precedute da un corso di preparazione, organizzato dall’ente o da più enti, e finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e capacità necessarie allo svolgimento delle attività previste per il profilo professionale messo a selezione.
8. La partecipazione alle selezioni è consentita a tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato. In caso in cui più amministrazioni si accordino in tal senso, potrà partecipare tutto il personale delle stesse.
9. I costi delle progressioni verticali nel sistema di classificazione non incidono sulle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previste dal presente contratto.
10. Le graduatorie hanno la validità stabilita da ogni singola selezione e potranno essere utilizzate anche da altre amministrazioni a tale scopo accordatesi.
AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (artt. 00-00-00-00 CCRL 01/08/2002) - CRITERI GENERALI
1. Le posizioni organizzative sono istituite o confermate ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 31 e 34 del CCRL 01/08/2002.
2. Le funzioni e responsabilità attribuite al personale non sono ulteriormente delegabili.
3. L’Amministrazione deve definire preventivamente, ruoli, responsabilità, titoli culturali, competenze ed abilità previste per ogni posizione istituita; parimenti l’Amministrazione deve definire ruoli e responsabilità delle posizioni apicali cui non sia stata attribuita la posizione organizzativa.
4. Tutto il sistema di ruoli e responsabilità deve essere definito preliminarmente alla individuazione delle figure che ricopriranno le posizioni organizzative ed è presupposto indispensabile per la loro attribuzione.
5. Allo scopo di impostare il sistema organizzativo l’Amministrazione dovrà procedere, in tempi celeri, alla riorganizzazione della propria struttura amministrativa, anche attraverso l’implementazione dei nuovi istituti contrattuali a ciò finalizzati. Superando lo schema gerarchico - piramidale, proprio di un’organizzazione strutturata per competenze, il nuovo modello sarà coerente ad un’organizzazione per processi, con una strutturazione flessibile, che preveda posizioni di coordinamento funzionale per aree omogenee. In tale quadro, a partire dalle posizioni organizzative, sarà operata una distribuzione delle competenze, da un lato, coerente con il modello organizzativo orientato ai risultati e, dall’altro, strutturata in modo tale da garantire la massima funzionalità nel controllo interno di gestione.
6. Le amministrazioni, al fine di individuare e graduare in modo trasparente le posizioni organizzative e la attribuzione della indennità di posizione e risultato, terranno conto dei seguenti criteri esemplificativi: COMPLESSITÀ’
• Budget economico da gestire (riferimento PEG)
• Quantità e tipologia professionale del personale da dirigere
• Tipologia di compiti ed attività della posizione organizzativa (un’area o più aree di intervento)
• Complessità tecnico giuridica dei procedimenti di competenza RELAZIONI
• Quantità e tipologie di relazioni con altre posizioni dello stesso ente
• Quantità e tipologie di relazioni con altri enti, utenti, ecc. RESPONSABILITA’
• In relazione ai rischi connessi nell’espletamento delle funzioni sotto il profilo delle responsabilità di tipo penale contabile amministrativo e civile
RESPONSABILITA DI RISULTATO
• In relazione agli obiettivi affidati, alla supervisione su personale che svolge compiti semplici o complessi; su esecuzione di compiti o su risultati, alla firma su atti di rilevante importanza per l’Amministrazione in termini di impegno verso l’esterno.
7. Il diverso peso dei suindicati criteri, per le diverse posizioni individuate, determinerà il valore economico delle retribuzioni di posizione.
8. Al fine di rendere efficace il conferimento degli incarichi le parti concordano che per la determinazione degli stessi i criteri sulla classificazione del personale sono così declinati:
• per requisiti culturali si fa riferimento al titolo di studio in possesso del dipendente nonché ai titoli formativi ed alle conoscenze praticate nell’attività quotidiana
• per attitudini e capacità professionali si fa riferimento alle abilità e capacità verificate nell’attività lavorativa quotidiana
• per esperienza acquisita si fa riferimento al curriculum professionale in analoghe posizioni lavorative
• le parte riconoscono il valore “fiduciario” delle nomine a responsabile delle posizioni organizzative.
9. L'Amministrazione si impegna a rendere operativo il presente articolo entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo.
10. Le parti concordano nel considerare come transitorio il periodo di attribuzione delle indennità ex lege n. 191/1998 sino alla data della stipula del presente accordo e quindi di far salvi gli atti adottati dall'Ente. Le parti si impegnano altresì a definire un percorso per quanto possibile omogeneo, per la definizione delle questioni ancora aperte in relazione all’istituto di cui trattasi, per il periodo pregresso, che non abbiano ottenuto nessun riconoscimento economico.
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (art. 20 CCRL 01/08/2002)
1. L’Amministrazione determina annualmente il fondo in forma analitica, così come previsto dall'art. 20 del CCRL 01/08/2002, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e lo comunica tempestivamente alle RSU ed alle OO. SS. firmatarie del presente contratto. La delegazione di parte pubblica si impegna a dare interpretazioni univoche ed omogenee per la costituzione del fondo stesso.
2. Al fine di agevolare la quantificazione del fondo che necessariamente dovrà essere verificata e rideterminata in base ai contenuti dell'art. 20 del CCRL 01/08/2002, viene predisposto uno specifico schema (allegato A).
3. Tutti gli emolumenti accessori relativi al personale dipendente, escluse le indennità per i titolari delle posizioni organizzative (artt. 00-00-00-00), trovano competenza nel fondo.
4. Le parti concordano, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, l’aumento del fondo della quota prevista dall’art. 20, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3 CCRL 01/08/2002.
5. Le risorse di cui all’art. 20, comma 1, lett. b) e c), nonché al comma 2 dell'articolo 32 del CCNL 6.7.1995, risultano fruibili a seguito dell’accertamento delle effettive disponibilità, effettuato con le modalità previste dal CCRL.
6. Le parti concordano che l’Amministrazione, qualora sussista la relativa capacità di spesa, dia attuazione ai contenuti del comma 2 dell'art. 20 del CCRL 01/08/2002 in misura non inferiore allo 0,65% su base annua del monte salari dell'anno 1999.
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti (intervenuti dal 1998 alla data odierna), ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, il fondo verrà incrementato, con oneri a carico del bilancio, nella misura necessaria a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività. Le maggiori somme saranno rese disponibili solo dopo che il Nucleo di
valutazione abbia effettuato il controllo di compatibilità dei costi ed a seguito di una fase di concertazione ente per ente.
DESTINAZIONI E FINALITA’ DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 41 (art. 21 CCRL 01/08/2002)
1. Il totale delle risorse del fondo sarà utilizzato per le finalità di cui all’art. 21 del CCRL 01/08/2002 di seguito descritte:
a) indennità di turno, rischio e disagio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo, festivo notturno, attività particolarmente disagiate;
b) attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate all’art. 20, comma 1, lett. K, del succitato CCRL sulla base delle somme derivanti dallo svolgimento delle relative attività;
c) indennità di responsabilità di cui all'art. 21, comma 2, lettera e) succitato CCRL;
d) progressione orizzontale (art. 26 e art. 36, comma 2, succitato CCRL);
e) produttività e miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2 lettera a, succitato CCRL) per quanto residua detratte le somme di cui alle lettere a), b), c), d).
2. L’Amministrazione provvederà, previa contrattazione, alla utilizzazione del fondo coi seguenti criteri e secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti del presente CCRL:
a) individuazione a preventivo delle somme per ogni singolo fondo e tempestiva comunicazione alle XX.XX ed alle RSU;
b) avviamento delle attività legate agli istituti individuati;
c) ulteriori somme necessarie, in corso di esercizio, sui fondi di cui alle lettere a), c), d) saranno utilizzate applicando il comma 2, art. 20 CCRL 01/08/2002;
d) ogni anno si effettuerà una verifica dell’utilizzo del fondo, al fine di addivenire ad eventuali suoi aggiustamenti o modifiche.
3. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) che a fine anno non risulteranno utilizzate, andranno ad incrementare le risorse di cui al successivo art. 44 e verranno erogate nel medesimo esercizio finanziario.
4. Al fine di agevolare la quantificazione delle disponibilità economiche per ciascuna finalità del fondo, viene predisposto uno specifico schema (allegato B).
RIASSEGNAZIONE (art. 21 CCRL 01/08/2002)
1. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dell'esercizio finanziario di competenza, vanno ad aumentare le risorse dell’anno successivo.
2. In caso di ulteriori economie, le stesse non potranno essere riutilizzate senza le opportune preventive verifiche al fine di valutare il permanere delle condizioni per un loro corretto utilizzo.
PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - OBIETTIVI COMUNI
1. Le parti convengono che le risorse di cui all’art. 20 del CCRL 01/08/2002 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dell’Ente da ottenere seguendo le direttive fornite mediante lo strumento di programmazione (PRO) attraverso il quale la Giunta Municipale individua gli obiettivi da conseguire ed i risultati attesi dall’Amministrazione.
2. Si conviene, pertanto, di consolidare una cifra fissa di salario di produttività non inferiore al 80% del fondo annuale di cui al precedente art. 42 (comma 1, lettera e) e comma 3), a condizione che la verifica effettuata a consuntivo dal Nucleo di Valutazione, certifichi il conseguimento di risultati positivi in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati.
3. La cifra fissa individuale viene determinata utilizzando il parametro della categoria unitamente a quello della presenza in servizio, della professionalità e del raggiungimento dell’obiettivo (moltiplicatori).
4. La parametrazione tra le categorie è la seguente: A (1^-2^-3^) indice 100, B / PLS (4^-5^) indice 120, C / PLA (6^) indice 000, X / XXX / PLC (7^ - 8^) indice 140.
5. La presenza in servizio, la cui incidenza è determinata nella misura del 15%, viene calcolata conteggiando solamente le giornate di presenza. Vengono considerate come presenza le assenze retribuite, anche orarie, a qualsiasi titolo effettuate e i recuperi per prestazione straordinaria . Sono escluse le malattie ,, purchè non derivanti da infortunio o altre cause di servizio, i congedi e le astensioni non obbligatorie per legge che giornalmente siano risultate superiori alla metà dell’orario di lavoro..
6. La professionalità, la cui incidenza è determinata nella misura del 40%, sarà valutata dal responsabile del servizio di appartenenza secondo i criteri generali di cui all’art. 36 del presente contratto e dovrà tenere conto della qualità, dell’importanza, delle modalità e difficoltà di perseguimento degli obiettivi. La valutazione, che sinteticamente sarà di insufficiente, sufficiente e ottimo, comporterà rispettivamente un premio pari al 30% del 40%, del 50% del 40% e del 100% del 40%.
7. Il raggiungimento dell’obiettivo, la cui incidenza è determinata nella misura del 45%, sarà valutata dal responsabile del servizio di appartenenza secondo i criteri generali di cui all’art. 36 del presente contratto e comporterà rispettivamente un premio pari al 20% del 45% per obiettivi raggiunti fino al 30%, del 40% del 45% per obiettivi raggiunti fino al 50%, del 60% del 45% per obiettivi raggiunti fino al 70%, del 85% del 45% per obiettivi raggiunti fino al 90%, del 100% del 45% per obiettivi raggiunti al 100%,
8. Gli indici di riscontro sopra descritti, tra loro sommati (15% presenza + 40% professionalità + 45% obiettivo) e moltiplicati per l’indice di parametrazione della categoria, determineranno per ciascun dipendente la quota individuale di partecipazione al fondo disponibile, che risulterà in tale modo esattamente e totalmente suddiviso secondo i parametri sopraindicati ( il divisore, cioè, pari alla somma delle quote di tutti i dipendenti).
9. La cifra così definita verrà quindi erogata con gli stipendi del mese di giugno e novembre di ogni anno e saldata con lo stipendio di gennaio dell’anno successivo.
10. Il responsabile della posizione organizzativa interessata, procederà a consegnare le singole valutazioni al personale interessato.
11. Il presente articolo non si applica al personale incaricato delle funzioni di cui agli artt. 31-34 del CCRL 01/08/2002.
PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - OBIETTIVI SPECIFICI
1. Poiché il raggiungimento di effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dell’Ente può essere perseguito anche ponendo obiettivi specifici per centri di costo e/o individuali, le parti convengono che la rimanente quota del fondo annuale di cui al precedente art. 42 (comma 1, lettera e) e comma 3), così come risultante dopo l'applicazione dell'art. precedente, verrà erogata a fronte di progetti specifici da realizzarsi durante l'orario di lavoro.
2. A tale scopo la quota del fondo di cui al comma 1 del presente articolo verrà preventivamente assegnata a ciascun responsabile di posizione organizzativa sulla base di attribuzioni di carattere budgetario che tengano conto delle iniziative da svolgere e del personale assegnato.
3. L’attribuzione del budget ad ogni singolo responsabile di servizio dovrà tenere conto, per una somma non inferiore al 50% di quella complessivamente disponibile come risultante dal precedente comma 1, della quantità di personale inserito in ogni singolo ufficio e/o servizio con i seguenti coefficienti: A (1^-2^-3^) indice 100, B / PLS (4^-5^) indice 120, C / PLA (6^) indice 000, X / XXX / PLC (7^ - 8^) indice 140.
4. La quota rimanente verrà ripartita in base a criteri di strategicità, complessità gestionale e rilevanza degli obiettivi, rapportati ad ogni singolo servizio
5. Le risultanze di cui ai commi precedenti saranno trasmesse alle XX.XX. ed alla R.S.U.
6. Le iniziative, individuate da ciascun responsabile di area organizzativa, potranno essere individuali o di gruppo e dovranno essere oggetto di discussione nella conferenza dei responsabili stessi, entro il 30 marzo di ogni anno.
7. Le quote economiche derivanti dalle iniziative di cui sopra saranno armonizzate con le quantità economiche derivanti da specifiche disposizioni di legge, se svolte in orario di lavoro, come segue:
• In caso di svolgimento di attività specifiche il cui corrispettivo è pari ad almeno la metà della media individuale, del salario accessorio della propria categoria, il salario accessorio previsto dal presente articolo verrà ridotto della metà.
• In caso di attività il cui corrispettivo sia pari ad almeno alla media individuale del salario accessorio della propria categoria, il salario accessorio previsto dal presente articolo verrà interamente ridotto.
8. La mancata attivazione delle attività relative al presente articolo, che non consenta di effettuare le verifiche di cui al precedente comma 1, nonché l’individuazione delle attività da svolgere, costituiranno un aspetto negativo nella valutazione fatta ai responsabili delle posizioni organizzative.
9. La quota di produttività (budget) assegnata in via preventiva a ciascun responsabile di posizione organizzativa, verrà erogata sulla base della applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
a) una quota non inferiore al 60% sulla base del raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi assegnati: in tale fase si terrà conto, nel caso di mancato raggiungimento degli stessi, di tutti gli elementi che hanno inciso sulla circostanza quali assenze non previste o modifiche in corso degli obiettivi assegnati in funzione di modifiche organizzative e normative. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, si utilizzeranno i parametri di riduzione di cui al comma 7 dell’art. precedente.
b) la restante quota, fino ad un massimo del 40% del budget assegnato a ciascun responsabile, è utilizzata per la valutazione dell'apporto individuale sulla base dei seguenti criteri e modalità di valutazione:
• disponibilità alla flessibilità nel fornire le prestazioni, collaborazione con altri dipendenti, sostituzione di dipendenti in ferie o malattia: fino al 25%.
• autonomia organizzativa e decisionale nonché responsabilità relative all’attività: fino al 30%.
• precisione e qualità della prestazione, rispetto dei tempi assegnati, carico di lavoro: fino al 25%.
• capacità propositive e proposte organizzative e gestionali incidenti sulla realizzazione del progetto: fino al 20%.
10. La valutazione complessiva di cui al comma precedente, dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello al quale il progetto si riferisce ovvero entro un mese dalla conclusione dei progetti con tempi di realizzazione inferiori all’anno. Il responsabile della posizione organizzativa interessata, procederà a consegnare le singole valutazioni al personale interessato.
11. I compensi saranno erogati in ogni caso con la mensilità stipendiale di febbraio di ogni anno;nel caso di progetti la cui previsione di realizzazione è in tempi inferiori all’anno, l’erogazione delle spettanze avverrà con la prima mensilità stipendiale utile.
12. E’ fatto divieto di utilizzare le somme di cui al presente articolo per attività lavorative configurabili quali prestazioni straordinarie.
13. Il presente articolo non si applica al personale incaricato delle funzioni di cui agli artt. 31-34 del CCRL 01/08/2002, fermo restando i contenuti del precedente comma 7.
PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI – CONTESTAZIONE VALUTAZIONI PERSONALI
1. Il lavoratore interessato potrà, nel termine di 5 giorni dalla ricezione della scheda di valutazione di cui ai precedenti artt. 44 e 45 procedere ad un contraddittorio con il proprio responsabile; in caso di mancato accordo, entro ulteriori 5 giorni potrà inoltrare ricorso presentando le proprie controdeduzioni ed osservazioni alla commissione paritetica istituita ai sensi del successivo comma.
2. La Commissione paritetica per la valutazione dei ricorsi viene istituita a livello di ente nelle forme che seguono:
• Parte pubblica: il Direttore Generale, ove nominato, o in sua assenza il Segretario Comunale e un componente il Nucleo di Valutazione;
• Parte sindacale: due dipendenti designati dalla R.S.U. dell'Ente o, in sua mancanza, la designazione avviene congiuntamente da parte delle XX.XX. territoriali.
INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ (art. 21 CCRL 01/08/2002)
1. Il fondo per far fronte al pagamento delle indennità di responsabilità secondo la disciplina dell’art. 21, comma 2, lettera e) del CCRL 01/08/2002 deve essere rapportato alle responsabilità conferite.
2. Il sistema del conferimento delle indennità di responsabilità, deve essere coerente con il sistema organizzativo impostato in ogni ente ed in particolare deve tener conto:
• del numero di responsabili di posizioni organizzative individuati;
• del sistema relativo all’avanzamento orizzontale e verticale, in modo da non creare situazioni conflittuali o incompatibili dal punto di vista organizzativo, ma essere eventualmente prodromico agli avanzamento stessi;
• deve tendere ad un miglioramento del sistema delle relazioni interne e consentire uno sviluppo dell’assunzione di responsabilità individuali;
• deve essere chiaro e individuabile.
3. L’attribuzione e la verifica delle indennità avverrà secondo le seguenti modalità:
• i criteri di attribuzione, il numero delle posizioni ed il riparto tra le aree operative dell’ente, viene determinato, previa concertazione sindacale, dalla conferenza dei responsabili delle posizioni organizzative;
• il conferimento dell’indennità viene effettuato dal responsabile della posizione organizzativa interessata;
• annualmente il responsabile della posizione organizzativa, verifica il permanere delle condizioni per l’erogazione delle indennità;
• l’indennità non si decurta se non c’è obbligo di sostituzione nella funzione;
• al personale a part time o ad orario ridotto, se avente diritto, viene corrisposta l’indennità per intero;
4. Mutamenti organizzativi o gestionali che importino prestazioni che comportino la assegnazione di indennità di responsabilità aggiuntive dovranno trovare corrispondente finanziamento mediante risorse aggiuntive che l’Amministrazione metterà a disposizione dal momento in cui se ne riveli la necessità.
5. Si conviene che a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, vengono erogate, per le motivazioni di seguito indicate, al personale delle categorie B, C, D, PLA, PLB, PLC, che non risulti comunque incaricato delle funzioni di cui agli artt. 31 e 34 CCRL 01/08/2002:
Categoria | Specifica responsabilità | importo annuo lordo individuale |
CAT. B | Responsabile di squadre operative | €uro 650,00 |
CAT. C | Assunzione di responsabilità di servizio | €uro 650,00 |
CAT. D | Responsabile di Ufficio/unità operativa | |
CAT. PLA | Responsabilità di procedimenti con firma atti intermedi e/o finali | |
CAT. PLB | espressione di visti, pareri e proposte di provvedimento | |
CAT. PLC |
ISTITUTI VARI
INDENNITA' MANEGGIO VALORI (art. 61 CCRL 01/08/2002)
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete, a decorrere dal 1.1.2001, una indennità giornaliera rapportata al valore medio annuo di cassa pari a € 0,51 per valori annui fino a € 15.000, di € 1,00 per valori annui da €15.001 a € 50.000, di € 1,54 per valori annui oltre i € 50.001.
2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
3. La liquidazione dell’indennità avviene a consuntivo sulla base di un resoconto del responsabile del servizio che dovrà specificare: ammontare annuo dei valori maneggiati dal servizio, nominativo del lavoratore/i impiegati nel servizio, numero delle giornate in cui ciascun lavoratore ha svolto il servizio. Non è possibile adibire, per ogni singolo ufficio, più di un lavoratore al giorno allo svolgimento di tale compito.
4. Sono fatti salvi gli accordi di maggior favore in atto alla data del 31.12.2001.
INDENNITA' DI RISCHIO (art. 62 CCRL 01/08/2002)
1. In applicazione all'art. 62 del CCRL 01/08/2002, le parti convengono di individuare le sotto elencate prestazioni lavorative:
▪ lavori manuali pesanti, lavori in altezza su autoscale o cestelli elevatori, lavori con attrezzi da taglio come motoseghe, seghe circolari e similari, conduzione di macchine operative semplici o complesse, direzione dei lavori in cantiere se tale prestazione non viene compensata in base ad altra normativa, conduzione di autobus e scuolabus nonché il personale addetto all’accompagnamento dei bambini in età prescolare sullo scuolabus, assistenza domiciliare ad anziani o persone con impedita o limitata capacità motoria, addetti di cucina delle mense.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, a decorrere dal 1.1.2001, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un’indennità mensile di €uro 20,66. Ai relativi oneri, anche pregressi, si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 20 CCRL 01/08/2002.
3. Sono fatti salvi gli accordi di maggior favore in atto alla data del 31.12.2001.
INDENNITA' DI LAVORO DISAGIATO
1. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di assistenza ai lavori del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, nonché di tutte le Commissioni aventi carattere tecnico e/o consultivo comunque denominate, compete un’indennità per lavoro disagiato di €uro 15,50 se il lavoratore è tenuto a rientrare in servizio dopo 1,5 ore dal termine dell’orario ordinario oppure se, terminato l’orario di lavoro ordinario, i lavori del Consiglio o della Commissione si protraggano per oltre 2 ore.
TREDICESIMA MENSILITA'
1. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto disposto coi successivi commi.
2. La retribuzione individuale è costituita dalle seguenti voci:
• retribuzione base iniziale di ogni categoria;
• incrementi economici derivanti dalla progressione nella categoria;
• indennità integrativa speciale;
• retribuzione individuale di anzianità;
• retribuzione di posizione;
• altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
3. In caso di passaggio alla categoria superiore trova applicazione la medesima disciplina di cui al comma 1.
4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
6. I ratei di tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico (compresa anche la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa), il rateo di tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
BUONO PASTO (art. 68 CCRL 01/08/2002)
1. Considerata l'antieconomicità per l'Amministrazione di istituire il servizio mensa, le parti convengono di dotare il personale dipendente di un buono pasto sostitutivo del servizio mensa.
2. Hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va comunque consumato fuori dall’orario i servizio.
3. L’importo totale del buono pasto, commisurato al valore di mercato e soggetto a rivalutazione periodica almeno annuale, è pari alla somma che l’Ente sarebbe tenuta a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3, dell’articolo 67 del CCRL 01/08/2002 di cui per un terzo è a carico del dipendente e per la restante somma è a carico dell’Ente stesso.
4. Il buono pasto può essere erogato al dipendente sotto forma di ticket prepagati da consumare, nel giorno di rientro, presso le catene di negozi a ciò convenzionati oppure può essere monetizzato.
5. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio.
ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Per i trattamenti di seguito indicati si fa espresso rinvio a quanto stabilito in materia del CCRL del 01/08/2002:
a) indennità di turno (art. 54 CCRL);
b) reperibilità (art. 55 CCRL);
c) trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo (art. 56 CCRL);
d) indennità per trasferta (art. 63 CCRL);
e) indennità per trasferimento (art. 64 CCRL).
ASPETTATIVE E CONGEDI
ASSENZE PER MALATTIA
1. Xxxxx restando i contenuti di cui all'art. 21 CCNL 06/07/1995 e art. 41 CCRL 01/08/2002, si ritiene opportuno ribadire e precisare quanto segue:
a) I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del citato art. 21 del CCNL 06.07.1995, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
b) L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
c) Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
d) L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale.
e) Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
f) Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
g) Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
h) Le assenze per visite mediche e specialistiche, anche orarie, rientrano nel computo della malattia e vanno debitamente documentate.
FERIE
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23.12.1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella Pubblica Amministrazione hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23.12.1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. Le predette quattro giornate possono essere utilizzate anche ad ore che, convenzionalmente, vengono quantificate in 26 ore. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
9. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
10. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
11. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
12. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
13. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termine di cui ai commi 10 e 11.
14. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
15. Entro il mese di aprile di ogni anno, sarà predisposto il piano ferie del personale dipendente. Entro il 15 marzo di ogni anno, ogni singolo dipendente dovrà presentare la propria opzione almeno per un periodo non inferiore al 50% delle ferie annuali comprensive di quelle maturate l'anno precedente e non ancora fruite.
16. In caso di concomitanza di più richieste, anche fuori piano, incompatibili tra loro in quanto coincidenti per lo stesso periodo, il responsabile della posizione organizzativa interessata, ovvero il capo del personale, una
xxxxx tentato l'accordo xxxxxxx tra gli interessati, deciderà chi potrà fruire di tale periodo, definendo a tale fine appositi criteri che prevedano la rotazione.
17. Per le ferie rimanenti, qualora il dipendente non abbia presentato la propria opzione, il responsabile della posizione organizzativa interessata, ovvero il capo del personale, avanzerà una proposta inserendo il periodo di ferie in periodi non utilizzati da altro personale, ovvero che non creino disagi al servizio.
18. Si potrà derogare dal piano ferie, solamente per inderogabili motivi di servizio o familiari.
PERMESSI RETRIBUITI E PERMESSI BREVI
1. Si rimanda alla disciplina degli artt. 19 e 20 del CCNL 06/07/1995 nonché alle altre normative vigenti in materia.
ASPETTATIVE E CONGEDI DIVERSI
1. Per altre aspettative e congedi si fa espresso rinvio a quanto stabilito in materia del CCRL del 01/08/2002 ed in particolare:
a) Aspettativa per motivi personali (art. 43 CCRL);
b) Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio (art. 44 CCRL);
c) Diritto allo studio (art. 47 CCRL);
d) Congedi per la formazione (art. 48 CCRL);
e) Congedi dei genitori (art. 49 CCRL);
f) Congedi per eventi e cause particolari (art. 50 CCRL).
NORME FINALI E TRANSITORIE
PERSONALE IN CONVENZIONE
1. In relazione alle convenzioni tra Enti, si conviene che presso l’Ente “capofila” venga costituito un apposito fondo da destinare al pagamento del salario accessorio (indennità di responsabilità, rischio, turno, lavoro straordinario, produttività, ecc.) per il personale che presta l’attività lavorativa in un servizio in convenzione.
2. Il fondo è costituito dalle somme che ogni Ente convenzionato, previa apposita fase di contrattazione, metterà a disposizione del Comune capofila.
3. La gestione delle risorse di cui al presente articolo sarà oggetto di apposita fase negoziale con l’Ente “capofila”.
COPERTURA ASSICURATIVA (art. 65 CCRL 01/08/2002)
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente contratto l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del CCRL 01/08/2002, stipulerà apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e amministrativa, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui all’art. 31 del predetto CCRL, nonché nei confronti delle figure professionali che svolgono funzioni di responsabile di ufficio o unità operativa, responsabile di procedimenti con firma di atti intermedi e/o finali, espressione di visti, pareri e proposte di provvedimento. Ad avvenuta stipula, l’Amministrazione ne dà comunicazione ai dipendenti interessati e trasmette copia delle clausole contrattuali con specificazione dei rischi garantiti.
2. L'amministrazione si impegna altresì alla piena applicazione anche dei commi dal 2 al 8 del citato art. 65.
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire contestualmente il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Le parti che hanno sottoscritto il CCDIA si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono contestualmente il significato della clausola controversa.
4. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale.
5. Gli accordi di interpretazione autentica del CCDIA hanno effetto anche sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.
NORME FINALI
1. Restano ferme nella loro vigenza le clausole contrattuali previste nei contratti decentrati aziendali che non siano in contrasto con il presente CCDIA e con i CCCCRRL. 05/07/2001 e 01/08/2002.
2. Per quanto non previsto dal presente CCDIA valgono le vigenti disposizioni dei succitati CCCCRRL. e, per quanto applicabili, dei CCNNL .
3. Copia del presente CCDIA verrà distribuito, a cura e spesa dell'Amministrazione, a tutti i dipendenti.
Allegato A (art.)
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' COSTITUZIONE (ART. 20 CCRL 01/08/2002) ANNO | |
Voci | Importo |
a) Fondo anno 1998 | |
b) Quote derivanti dall'applicazione art. 43 legge n. 449/1997 | |
c) Economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 4 CCRL 25.7.2001) | |
d) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 165/2001 | |
e) Risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del LED | |
f) Risorse destinate alla corresponsione della indennità di cui all'art. 37, comma 4, CCNL 6.7.1995 | |
g) Risorse derivanti dal recupero dell'evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera P del decreto legislativo n. 446/1997 | |
h) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 12, comma 1, lettera B del D.L. n. 437/1996 (convertito nella legge n. 556/1996) | |
i) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto | |
j) Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario (art. 17, comma 8, CCRL 01/08/2002) | |
k) Quota dell'1, 2% monte salari 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza | |
l) Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato da servizio nel quadriennio 1998-2001 | |
1) TOTALE | |
m) Totale A) diviso numero dipendenti in servizio al 31.12.1997 = quota procapite | |
n) Applicazione art. 20, comma 5, CCRL 02/08/2002 (quota pro-capite per il numero di dipendenti assunti successivamente al 31.12.1997) | |
2)TOTALE FONDO obbligatorio anno (Totale 1 + lettera n) | |
Integrazione facoltativa del fondo fino ad un importo massimo dell'1,3% del monte salari 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 20, commi 2 e 3 CCRL 01/08/2002) | |
3)TOTALE FONDO ANNO (Totale 2 + lettera o) |
Note:
lettera a)
nel fondo per l’anno 1998 vanno ricompresi:
▪ gli importi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d), e) CCNL 6.7.1995 (indennità di rischio, indennità per particolari posizioni di lavoro e responsabilità, qualità della prestazione individuale, produttività);
▪ le eventuali risorse aggiuntive di cui all’art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996 (dal 1996 per una quota massima dello 0,5% monte salari anno 1993 e dal 1997 un’ulteriore 0,65% monte salari anno 1995 purchè si tratti di enti non dissestati o deficitari che abbiano attuato i principi di razionalizzazione D.L.vo 29/1993, ridefinito le strutture organizzative e le funzioni dirigenziali, rilevato i carichi di lavoro e rideterminato le piante organiche, istituito e attivato i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione;
▪ gli eventuali risparmi di gestione in attuazione all’art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996 (dal 1996 di una quota dello 0,2% monte salari anno 1993 e dal 1997 un’ulteriore 0,6% monte salari anno 1995 in caso di minori oneri sulle spese del personale in attuazione ad adempimenti riorganizzativi e qualora le economie accertate siano almeno quantitativamente corrispondenti.
lettera b)
▪ introiti derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
▪ contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
lettera c)
art. 20
▪ comma 1, lettera m): un importo dell’1,2 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, con decorrenza dal 31.12.2001 ed a valere per l’anno successivo.
▪ comma 2: Ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, l’Amministrazione verifica l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 31.12.2001, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,3 % su base annua, del monte salari dell’anno ’99, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
▪ comma 3: Le risorse aggiuntive previste dal precedente comma e quelle previste dal comma 1, lett. m), sommate a quelle derivanti dai risparmi conseguenti alla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale in applicazione dell’art. 4 CCRL 25.7.01 per la quota pari al 30%, non possono comunque comportare aumenti del salario accessorio superiori ad un importo pari al 2,5% annuo del monte salari dell’anno ’99, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Semplificando, il risparmio pari al 20% (derivante dalla norma CCNL) va ad aumentare il fondo mentre la rimanente quota pari al 30% viene utilizzata purchè quest’ultima non superi il 2,5% del monte salari 1999 (che deriva dalla quota dell1,2% di cui al citato comma 1 e dell’1,3% del comma 2)
lettera d)
▪ decreto legislativo n. 165/2001, art. 2, comma 3 “I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
lettera f)
▪ CCNL 6.7.1995, art. 37, comma 4: “Sono confermate nell’importo di Lire 1.500.000 (€ 774,69) l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’8^ q.f. dell’art. 45, comma 1, DPR n. 333/1990 ….”
lettera g)
▪ Decreto legislativo n. 446/1997, art. 59, comma 1, lettera P “prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale suddetto”
lettera h)
▪ D.L. n. 437/1996 , art. 12, comma 1, lettera B (convertito nella legge n. 556/1996) “2-bis “Nella liquidazione delle spese a favore dell’ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
lettera J
▪ Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, di cui al presente articolo, gli enti possono utilizzare, dall’anno 2002, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a), del CCNL del 6.7.1995. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione del presente comma, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art. 20.
Allegato B (art.)
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DESTINAZIONE E FINALITA’ (ART. 21 CCRL 01/08/2002) | |
Voci | Importo |
Costituzione fondo anno - Importo complessivo | |
DESTINAZIONE | |
A. Pagamento indennità: ▪ Turno e maggiorazioni notturne e festive ▪ Rischio e disagio ▪ Reperibilità ▪ Maneggio valori ▪ | |
B. Pagamento attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate all’art. 20, comma 1, lett. K, del CCRL 01/08/2002 (recupero evasione ICI) sulla base delle somme derivanti dallo svolgimento delle relative attività | |
C. Indennità di responsabilità di cui di cui all'art. 21, comma 2, lettera e) del CCRL 01/08/2002 | |
D. Progressione orizzontale (art. 36, comma 2, CCRL 01/08/2002) | |
E. Produttività e miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2, lettera a, CCRL 01/08/2002): quanto residua detratte le somme di cui alle precedenti lettere A), B), C), D) |
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx XXXXXXXX XXXXXXX X.xx XXXXXXX XXXXX
□ Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 07-08- 003
□ Comunicata alla Prefettura ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge n. 152/1991 convertito dalla legge n. 203/1991, il
L’Impiegato Responsabile X.xx XXXXXXX XXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-08-03 al 22-08-03 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
li, 07-08-03
L’Impiegato Responsabile X.xx XXXXXXX XXXXXX
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo Li
L’impiegato responsabile