CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA
RELATIVO AL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI DIRETTORI DI SERVIZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 30, L.R. 17/2015 E AL PERSONALE AUTISTA
Visto
- l’articolo 15 quater, commi 1, lettera b) e 3, del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell’ Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 28 luglio 2010, n. 66 e successive modifiche;
- l’accordo di contrattazione - Amministrazione del Consiglio regionale - RSU - OOSS del 22 settembre 2009 e sue successive integrazioni;
- l’articolo 9, comma 30, della legge regionale n. 17/2015 che ha previsto che al personale delle segreterie del Segretario generale e dei direttori di servizio sia corrisposto, con oneri a carico del bilancio regionale e sulla base di quanto definito in sede di contrattazione decentrata, l’emolumento onnicomprensivo di cui all’articolo 37, comma 4, lettera e), della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 25 ottobre 2016, n. 133 “Approvazione ed autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall’articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, alla sottoscrizione definitiva dei preaccordi sottoscritti nelle sedute delle delegazioni trattanti del comparto del 28 settembre 2016, 5 ottobre 2016 e 21 ottobre 2016” con la quale è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva, tra gli altri, dell’ “Accordo di contrattazione decentrata relativo al personale delle segreterie del segretario generale e dei direttori di servizio, ai sensi dell’articolo 9, comma 30, l.r. 17/2015 e al personale autista”, sottoscritto nella seduta di delegazione trattante del 21 ottobre 2016;
Considerate:
- le determinazioni assunte al termine dei lavori dal tavolo tecnico avente il compito di studiare e proporre i percorsi di utilizzo, qualificazione e eventuale riqualificazione professionale del personale autista, con le quali si sono prospettate da un lato, <<l’opportunità di una integrazione degli articoli 6 e 7 del Regolamento dell’autoparco, di cui alle delibere dell’UdP n.41/2013, n.77/2012, n. 66/2010, finalizzata ad individuare quali istituti normativi contrattuali possano essere
specificatamente applicati al personale autista, tenuto anche conto della peculiarità dell’attività lavorativa dagli stessi svolta>> e, dall’altro: <<l’esigenza di valorizzare il personale autista, sia sotto il profilo professionale che economico, in considerazione della particolare delicatezza delle mansioni assegnate, attraverso la puntuale individuazione di adeguati strumenti gestionali-normativi, la cui disciplina sia oggetto di un apposito intervento legislativo. Tali strumenti dovrebbero, altresì, tener conto dell’intervenuta internalizzazione del servizio navetta che ha determinato, a causa della maggiore complessità dello stesso, un incremento dell’impegno psicofisico del dipendente e della complessità dell’attività lavorativa richiesta; dei costi connessi ai rinnovi delle abilitazioni alla guida e delle propedeutiche visite mediche; dell’aumentato rischio, legato all’impiego di differenti automezzi, delle possibili sanzioni nell’espletamento delle attività di guida e l’usura per le nuove turnazioni connesse all’attivazione dei predetti nuovi servizi offerti in tema di mobilità.>> e richiesto, <<al fine di approfondire adeguatamente le complesse problematiche suesposte, che l’accordo di contrattazione siglato il 22 settembre 2009 (autorizzato come allegato 2 alla deliberazione UdP n. 49/2009) per il personale autista conservi la propria vigenza fino al 31 dicembre 2016>>;
Ritenuto;
- di dover procedere, ove possibile e nel rispetto dei limiti di spesa in materia di personale e in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, a salvaguardare o a rivedere i compensi previsti per il suddetto personale;
- che l’allegato 2 dell’accordo di contrattazione - Amministrazione del Consiglio regionale - RSU - OOSS del 22 settembre 2009 e sue successive integrazioni, debba conservare la propria vigenza continuando ad esplicare i suoi effetti fino al 31 dicembre 2016 .
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:
a) l’allegato 2 dell’accordo di contrattazione - Amministrazione del Consiglio regionale - RSU - OOSS del 22 settembre 2009 e sue successive integrazioni, continua ad esplicare i propri effetti fino al 31 dicembre 2016;
b) di fissare, a decorrere dal 1° novembre 2016, l’emolumento onnicomprensivo di cui all’articolo 9, comma 30 della legge regionale n. 17/2015, corrisposto in dodici mensilità e gravante sul capitolo S11900, per il personale delle segreterie del Segretario generale e dei direttori dei servizi di cui all’articolo 15 quater, comma 1, lettera b) e comma 3, della
deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 nel rispetto della seguente tabella:
Categoria | Indennità |
A | € 9.700,00 |
B | € 11.700,00 |
C | € 12.700,00 |
D | € 16.500,00 |
Responsabile segreteria direttori | € 20.800,00 |
Responsabile segreteria generale | € 22.400,00 |
c) l’emolumento onnicomprensivo di cui alla lettera b), retribuisce, ai sensi della citata lettera e), del comma 4, dell’articolo 37, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, il lavoro aggiuntivo o supplementare, gli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari prolungati e disagevoli, ivi compreso quello eventualmente ricadente nella giornata del sabato, quello notturno e festivo nonché ogni eventuale credito orario. I titolari del presente emolumento non possono essere destinatari di ulteriori indennità connesse all’espletamento dell’attività cui sono preposti.
Roma, 25 ottobre 2016
L’Amministrazione
Il Presidente della delegazione trattante OOSS.:
Firmato CGIL Firmato (04/XI/2016)