REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
Approvato con delibera di C.C. n. 59 del 23.12.2008 Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 16.03.2009 Esecutivo dal 05.05.2009
I N D I C E
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto pag. 3
Art. 2 Definizione del servizio .………………………………………………………………………pag. 3 Art. 3 Determinazione del contingente….…………………………………………………………… pag. 3
TITOLO II – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 4 Xxxxxx per l’esercizio del servizio e cumulo delle autorizzazioni. …………………………… pag. 4 Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni..………………………………………………… pag. 4 Art. 6 Idoneità professionale ………………………………………………………………………… pag. 4 Art. 7 Forme giuridiche di esercizio del servizio ….………………………………………………… pag. 4
TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 8 Sostituto per le funzioni della consultiva comunale …………………………………………. pag. 6 TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 9 Previsioni generali ..………………. ……………………………………………………… … pag. 7 Art. 10 Commissione di concorso……….. …………………………………………………………… pag. 7 Art. 11 Bando di concorso ………………..…………………………………………………………… pag. 7 Art. 12 Materie d’esame…………………. …………………………………………………………… pag. 8 Art. 13 Presentazione delle domande……. …………………………………………………………… pag. 8 Art. 14 Xxxxxx valutabili e di preferenza .….…………………………………………………………… pag. 8 Art. 15 Validità delle graduatorie……………………………………………………………………… pag. 8 Art. 16 Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni ………..….…………………………………….pag. 9 Art. 17 Durata e validità delle autorizzazioni…………………….……………….…………………….pag. 9 Art. 18 Trasferibilità per atto tra vivi ………………………………..………………………………….pag. 9 Art. 19 Trasferibilità per causa di morte del titolare….…………………………………………………pag.10
TITOLO V – ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 20 Tariffe …............................................………………………………………………………… pag. 11 Art. 21 Sostituzione alla guida dell’autovettura da noleggio…………………………………………. pag. 11 Art. 22 Addetti alla guida………………. ……………………………………………………………..pag. 11 Art. 23 Obblighi e divieti degli esercenti il servizio………………………………………………….. .pag. 12 Art. 24 Controllo dei veicoli……………..……………………………………………………………..pag. 13 Art. 25 Stazionamento delle autovetture ..…………………………………………………………..…pag. 13 Art. 26 Trasporto con mezzi speciali – xxx.xx in deroga………………………………………………..pag. 13 Art. 27 Xxxxx, assenze, aspettative ……….…………………………………………………………….pag. 14 Art. 28 Qualità di servizio ………………. ……………………………………………………………pag. 14
TITOLO VI – CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI
DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 29 Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture ……………………………... pag. 15 Art. 30 Reclami …………………………. ……………………………………………………………pag. 15
Art. 31 Sanzioni …………………………….…………………………………………………………pag. 16 Art. 32 Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore …………………………………pag. 16
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone con autovettura, di cui alla legge quadro n. 21 del 15/01/1992, alla legge regionale n. 22 del 30/07/1996 ed al decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992.
Art. 2 - Definizione del servizio
1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea, che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare o integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, che viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una prestazione a tempo od a viaggio. Lo stazionamento delle autovetture avviene all’interno delle rimesse presso le quali sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La prestazione del servizio non è obbligatoria. L’inizio del servizio avviene con partenza dalla sede della rimessa ubicata nel territorio comunale. Il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d’incarico, sia avvenuta con le modalità sopra descritte e sia disponibile a bordo dell’autovettura.
3. All’esterno della rimessa o dell’unità locale dovrà essere esposta un’insegna indicante la denominazione dell’impresa, il servizio svolto ed il recapito telefonico.
Art. 3 – Determinazione del contingente
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura sono determinate nel numero di cinque, in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 628 del 22/03/2002, come integrata con D.G.R. n. 4151 del 30/12/2005.
2. Il contingente potrà essere modificato ed integrato in base a successivi provvedimenti della Giunta Regionale, recepiti dal Comune con propria delibera.
3. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. n. 4125 del 10/11/1998, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con “mezzi speciali”, così individuati:
a) autoambulanze per il trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, tipo b), del D.M. 17/12/1987, n. 553;
b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31/01/1997;
d) veicoli a trazione animale.
4. Il numero delle autorizzazioni rilasciate “in deroga”, ai sensi del precedente comma 3, deve essere ragionevolmente rapportato all’entità degli utenti residenti nell’area servita e, comunque, non deve essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.
5. Le modalità per il rilascio “in deroga” di dette autorizzazioni sono disciplinate dal successivo articolo 26.
TITOLO II - CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 4 -Titoli per l’esercizio del servizio e cumulo delle autorizzazioni
1. L’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, ai soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5.
2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente è ammesso sino alla concorrenza del 33% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale, arrotondato per eccesso o per difetto a seconda che l’importo decimale sia più vicino allo zero o all’unità.
Art. 5 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le vigenti disposizioni di legge;
b) idoneità morale, requisito di onorabilità previsto dalla Provincia di Padova all’art. 3 del proprio Regolamento per l’esame di iscrizione al Ruolo dei conducenti;
c) idoneità professionale di cui all’articolo 6;
d) l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
e) proprietà o disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
f) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio rilasciate dal Comune;
g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti per legge;
h) come previsto dall’art. 4, coma 5 della L.R. 22/1996, disporre nel territorio comunale, come ufficio prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa che devono essere:
- regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio;
- registrate al registro imprese come sede legale o sede secondaria dell’impresa;
- pubblicizzate mediante apposita targa apposta all’esterno in luogo ben visibile al pubblico;
- nella disponibilità giuridica dell’impresa, mediante adeguato atto da produrre in copia all’Ufficio comunale.
Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare.
Nel caso di presenza nel Comune di sola sede, la rimessa deve comunque essere posta nel territorio della provincia di Padova.
2. L’accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente, comporta la revoca dell’autorizzazione.
Art. 6 - Idoneità professionale
1. Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al Ruolo conducenti di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96 - Sezione conducenti autovetture, istituito presso la C.C.I.A.A. di Padova.
2. Nel caso di società, il requisito dell’iscrizione al Ruolo s’intende soddisfatto quando esso sia posseduto da almeno una persona, inserita nella struttura dell’impresa, in qualità di socio amministratore nelle società di persone, di amministratore per ogni altro tipo di società, oppure dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
Art. 7 – Forme giuridiche di esercizio del servizio
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all’art. 14 della L.R. 30/07/1996, n. 22.
2. E’ consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla L.R. 22/96 e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito su presentazione, all’Ufficio comunale competente, dei documenti sotto indicati e delle attestazioni sul possesso dei seguenti requisiti:
a) denuncia scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo ad uno degli organismi previsti dalla legge, cui il titolare è associato, contenente anche la data d’inizio del conferimento e l’espressa dichiarazione di consentire l’esercizio del servizio in capo all’organismo associativo, ferma restando la titolarità dell’autorizzazione in capo al conferente;
b) certificato d’iscrizione dell’organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea, o relativa autocertificazione;
c) copia di documentazione attestante il possesso dei requisiti d’idoneità da parte dell’organismo cui è conferita l’autorizzazione, o relativa autocertificazione;
d) copia del contratto di comodato dell’autovettura, registrato;
e) copia di documentazione attestante il possesso dei requisiti d’idoneità da parte del titolare conferente, o relativa autocertificazione;
f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l’assicuratore prende atto che l’autovettura è condotta da più conducenti.
4. L’Ufficio comunale competente accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia di conferimento, che sarà ritenuto valido fino a quando il titolare non provveda ad esercitare il diritto di rientrare in possesso dell’autorizzazione.
5. Nel caso di conferimento, sull’autorizzazione rilasciata al titolare sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3, lett. a), la data d’inizio del conferimento ed i dati dell’organismo a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l’autorizzazione non potrà ritornare in possesso del socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 8 - Sostituto per le funzioni della Commissione consultiva comunale
1. La Commissione consultiva comunale prevista dall’art. 13, comma 2, della L.R. 22/96, è considerata non indispensabile in applicazione dell’art. 96 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Pertanto le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia oggetto del presente regolamento.
2. Per l’approvazione del Regolamento, il Responsabile del procedimento provvederà ad acquisire i pareri:
a) delle Associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale nel settore noleggio con conducente di autovettura;
b) delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
c) delle Organizzazioni sindacali degli utenti più rappresentative a livello provinciale;
d) della Provincia di Padova – Settore Trasporti.
3. Il Consiglio Comunale, dopo l’acquisizione dei pareri di cui al precedente comma 2, procederà all’adozione dell’atto deliberativo di approvazione del Regolamento.
4. L’adozione dei provvedimenti di rilascio, revoca, decadenza o sospensione delle autorizzazioni, nonché dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, saranno assunti dal Responsabile del servizio in conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
5. Periodicamente, o su richiesta di parte, il Responsabile del servizio potrà convocare riunioni con le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per trattare le problematiche generali del servizio.
TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 9 - Previsioni generali
1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, a soggetti che possono esercitare l’attività in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di una valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto dal Responsabile del servizio, previa richiesta di soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata, per qualsiasi motivo, la disponibilità.
Art. 10 – Commissione di Concorso
1. Per l’espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 9, il Responsabile del servizio nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame (di cui uno esterno all’Amministrazione). Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune appositamente incaricato dal Responsabile del servizio.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni, fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell’esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda.
4. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l’approvazione al Responsabile del Servizio.
Art. 11 - Bando di concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
b) il numero di autorizzazioni rilasciabili ad ogni concorrente;
c) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
e) l’indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;
f) le materie d’esame;
g) i criteri di valutazione dei titoli;
h) le modalità di utilizzo della graduatoria e la sua validità;
i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità;
j) una tassa di concorso di euro 15,00 a carico dei partecipanti al concorso.
2. Il bando, approvato dal Responsabile del servizio, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia ed inviato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale
Art. 12 – Materie d’esame
1. L’esame verterà su una prova nelle materie sottoelencate:
a) conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
Art. 13 - Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune, con le modalità previste nel bando di concorso, dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, o di altro Stato, fatte salve le leggi vigenti;
b) idoneità morale, requisiti di onorabilità ai sensi della normativa vigente;
b) idoneità professionale di cui all’art. 6;
c) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio rilasciata/e dal Comune;
d) il possesso di idonea autovettura (della quale vanno indicati i dati identificativi), di una sede o di una rimessa nel territorio del Comune, come recapito per la clientela, oppure impegno a possederle e documentarle entro la data di rilascio dell’autorizzazione.
2. In caso di società la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale dovrà designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo 6, comma 3, iscritta al Xxxxx conducenti, incaricata a sostenere le prove d’esame di concorso in nome e per conto della società. La società, in ogni caso, può presentare una sola richiesta.
4. Una persona fisica che partecipa al concorso a titolo personale non può essere anche delegata da una società pure concorrente.
Art. 14 - Titoli valutabili o di preferenza
1. Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d’esame:
a) l’anzianità di servizio in qualità di titolare di impresa individuale o societaria, intestataria di autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura con conducente;
b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi;
c) l’anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti;
d) i titoli di studio.
I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili.
2. A parità di punteggio nella valutazione dei titoli e della prova d’esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione, essere stato dipendente, in qualità di conducente di un’impresa di noleggio autovettura con conducente, per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato.
3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del 1° comma, ed il titolo preferenziale di cui al 2° comma, sono valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d’esame.
Art. 15 - Validità delle graduatorie
1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime, fino al loro esaurimento.
Art. 16 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni
1. Il Responsabile del servizio, concluse le operazioni di concorso, approva la graduatoria di merito redatta dall’apposita Commissione e, sulla base della medesima graduatoria, provvede all’invio di comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione agli aventi diritto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione, l’interessato dovrà presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la seguente documentazione:
a) richiesta, in competente bollo, del nulla-osta all’immatricolazione dell’autovettura, con i dati identificativi della stessa (marca, modello, numero di telaio ed eventuale numero di targa);
b) un’autocertificazione indicante:
- i dati identificativi della sede dell’unità locale o della rimessa nel territorio comunale;
- impegno ad esporre un’insegna all’esterno dell’autorimessa, con le indicazioni di cui all’art. 2, comma 3 del presente Regolamento:
- gli estremi del contratto di assicurazione, come previsto dall’art. 5, comma1, lett. g);
c) copia della patente di guida e del certificato di abilitazione (C.A.P.).
3. All’acquisizione di tutta la documentazione, il Responsabile del servizio procede al rilascio del nulla- osta all’immatricolazione, indicando i dati identificativi dell’autovettura.
4. A seguito di presentazione di copia della carta di circolazione, o del foglio di via provvisorio, dell’autovettura destinata al servizio N.C.C., immatricolata per tale uso, il Responsabile del servizio procederà al rilascio dell’autorizzazione e consegna del titolo. Successivamente provvederà ad acquisire d’ufficio una visura camerale d’iscrizione nel Registro Imprese, relativa alla ditta autorizzata all’esercizio del servizio N.C.C..
5. Entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, l’intestatario ha l’obbligo di iniziare il servizio.
6. Nel caso l’assegnatario dell’autorizzazione non provveda, entro i termini fissati, ad ottemperare a quanto previsto ai commi precedenti, salvo proroga per comprovati motivi, il Responsabile del servizio procederà alla revoca dell’autorizzazione.
Art. 17 - Durata e validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio e s’intendono automaticamente rinnovate se non ci sono motivi ostativi, accertati e comunicati dall’Ufficio comunale competente.
2. Per il rinnovo, il controllo è effettuato dal Responsabile del procedimento attraverso accertamenti d’ufficio, nonché mediante richiesta di esibizione di documenti, comprese idonee certificazioni.
3. L’eventuale documentazione di cui al precedente comma deve essere trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi
1. L’autorizzazione fa parte della dotazione d’impianto d’azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell’azienda stessa o di ramo d’azienda.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni, salvo il caso di conferimento di ditta individuale in una società costituita contestualmente al conferimento, di cui sia designato direttore tecnico lo stesso conferente per almeno cinque anni dal conferimento;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare attraverso apposito certificato medico, rilasciato delle autorità sanitarie competenti territorialmente. In tale caso i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere riconsegnati, entro dieci giorni, all’ufficio che gli ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall’accertamento dell’impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del medesimo servizio, conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.
Art. 19 - Trasferibilità per causa morte del titolare
1. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita:
a) ad uno degli eredi interessato a subentrare nella titolarità dell’autorizzazione, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio e documentando la rinuncia degli altri eventuali coeredi;
b) ad una persona designata dagli eredi, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritta nel Ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L. 22/1996 – sezione conducenti autovetture, e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio;
c) nel caso di eredi minori o privi dei requisiti prescritti, a persona in possesso di tutti i requisiti prescritti, designata dagli stessi se maggiorenni, o da chi esercita la potestà, a sostituirli fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età o all’acquisizione dei requisiti.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare, all’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento. Entro sei mesi devono in ogni caso comunicare di quale delle facoltà previste al comma precedente intendono avvalersi.
3. Il subentro di cui al precedente comma 1 deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso del dante causa, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, idoneamente documentati.
4. Qualora gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformasi alle decisioni del Giudice Tutelare.
TITOLO V – ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 20 – Tariffe
1. Il corrispettivo del servizio è stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio, entro i limiti minimo e massimo stabiliti del Comune, previo parere delle Associazioni di categoria, in base ai criteri emanati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/1993.
2. Le tariffe, e le varie condizioni di trasporto deliberate dall’autorità competente, devono essere riportate in lingua italiana ed esposte in modo visibile e leggibile all’interno della rimessa e dell’autovettura. Deve altresì essere indicato l’Ufficio comunale (Comando Polizia Locale) cui indirizzare eventuali reclami.
Art. 21 - Sostituzione alla guida dell’autovettura da noleggio
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la
C.C.I.A.A. di Padova, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per eventuale chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie superiore a trenta giorni consecutivi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Padova, in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla giuda è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18/04/1962, n. 230.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un periodo non superiore a sei mesi, o a due anni per i casi di sostituzione in favore di eredi minori o non in possesso dei requisiti.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve presentare la richiesta, in carta legale, di sostituzione alla guida all’ufficio comunale competente. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione al Ruolo e il possesso dei requisiti prescritti, nonché l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.
Art. 22 – Addetti alla guida
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, che svolgono l’attività nella forma di impresa familiare, possono avvalersi della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell’impresa familiare, con esclusione di lavori svolti al di fuori dell’impresa familiare stessa, sia a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, di lavoro autonomo, che di altra attività d’impresa.
3. L’azienda dell’impresa familiare fa capo ad un imprenditore persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell’azienda né la qualità di coimprenditore.
4. La qualità di collaboratore familiare può essere assunta da una cerchia ben determinata di familiari, e precisamente:
a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
in linea diretta: genitori, figli, xxxxx, xxxxxx, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, xxxxxx;
c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza. Pertanto l’impresa familiare sussiste qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità, a prescindere dalla comunione di tetto.
6. Qualora il titolare dell’autorizzazione intenda avvalersi della collaborazione di un familiare per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, deve presentare, all’Ufficio comunale competente, apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, dichiarando i familiari addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell’iscrizione al Ruolo di cui all’art. 6 del presente regolamento, e corredata dalla seguente documentazione:
a) atto notarile comprovante la costituzione dell’impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 02/12/1975, n. 576. L’atto, firmato sia dal titolare sia dal familiare, facendo riferimento al D.L. 853/84, convertito con L. 17/02/1985, n. 17, deve riportare l’assunzione della responsabilità tributaria e l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve in ogni caso essere riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell’art. 47 del 28/12/2000, n. 445, che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all’INPS ed all’INAIL ed inserito nel libro matricola dell’impresa.
7. I titolari di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente, che svolgono l’attività in forma di impresa societaria, devono presentare dichiarazione ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso di iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 del Regolamento, essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria ed inseriti nel libro matricola dell’impresa.
8. Copia della dichiarazione di cui ai precedenti punti 6 e 7, con la prova della presentazione all’ufficio comunale competente, deve essere mantenuta allegata all’autorizzazione.
Art. 23 – Obblighi e divieti degli esercenti il servizio
1. Gli esercenti il servizio di noleggio di autovettura con conducente devono:
a) comunicare il cambio di residenza o di sede della ditta entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune o alla Camera di Commercio, documentandolo con copia della richiesta medesima;
b) comunicare, entro trenta giorni all’ufficio comunale competente, l’eventuale variazione dell’indirizzo della sede o dell’autorimessa, al fine della relativa annotazione sull’autorizzazione;
c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
e) conservare nell’autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa, nonché l’autorizzazione comunale all’esercizio del servizio, debitamente aggiornati;
f) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore – salvo documentati gravi motivi – al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso, precisandone il periodo ed il motivo.
2. è vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche rimovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio agli utenti.
Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma costituisce esercizio di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.
3. è vietata l’installazione a bordo delle autovetture adibite al noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
4. sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzano il termine taxi.
Art. 24 – Controllo dei veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Padova, le autovetture adibite al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell’inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Comando Polizia Locale, al fine di accertare, in particolare, l’esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione, previa comunicazione diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione prevista all’art. 31.
3. L’autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte, o di una parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato.
Art. 25 - Stazionamento delle autovetture
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all’interno delle autorimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. Eventuali deroghe a quanto sopra descritto, in conformità alle disposizioni regionali, sono disposte con provvedimento del Responsabile del servizio, sentite le associazioni di categoria.
Art. 26 - Trasporto con mezzi speciali – autorizzazioni in deroga
1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l’accesso alle autovetture.
2. Il Comune – fermo restando l’attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto di persone disabili – consente, nell’ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici esercenti l’attività, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando tali autovetture per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503.
4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga al contingente di cui all’art. 3 ed alle procedure concorsuali di cui all’art. 9 e seguenti, per le seguenti tipologie di autoveicoli:
a) autoambulanze per il trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, tipo b), del D.M. 17/12/1987, n. 553;
b) autovetture speciali per disabili ed invalidi non deambulanti;
c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31/01/1997.
5. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c), del precedente comma 4, la deroga trova fondamento nell’esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31/01/1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica del persistere della necessità di garantire il servizio.
6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.
7. Per il servizio NCC con veicoli a trazione animale, valgono in quanto applicabili le norme del presente regolamento oltre alle norme specifiche previste dagli att. 64, 65, 66, 67, 69, 152 e 183 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dai correlati articoli del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche.
8. Visto il provvedimento della Xxxxxxx Xxxxxx x. 00000 del 30/11/1998, il contingentamento per tale servizio non va applicato tenuto conto dell’esiguità della richiesta e della specificità del servizio.
Le condizioni di esercizio sono definite dal Comando Polizia Locale. La rispondenza delle caratteristiche della carrozza ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione è attestata da un certificato rilasciato da un ingegnere o perito meccanico iscritto all’Albo, che dovrà essere rinnovato ogni cinque anni. L’idoneità del cavallo da traino del veicolo destinato al trasporto persone deve essere attestata da certificato di un veterinario iscritto all’Albo, di validità annuale, che deve accompagnare il mezzo ed essere esibita a richiesta degli organi di controllo.
Art. 27 – Ferie, assenze, aspettative
1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni, da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione all’Ufficio comunale competente.
2. Ogni cinque anni può venire concessa un’aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine della cessione dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
Art. 28 – Qualità del servizio
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri del 27/01/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente di autovettura, e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità, secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.
2. Per i fini di cui al comma precedente, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune ed alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette rilevazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria delle imprese e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard), ed alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.
TITOLO VI – CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 29 – Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture.
1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere collaudate per un numero di posti, compreso il conducente, non inferiore a cinque;
c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
d) essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
e) recare all’interno del parabrezza anteriore o sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” nonché una targa, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione.
2. Il costo dei contrassegni di cui al comma 1, lett. e) sono a carico del titolare dell’autorizzazione.
3. Alle autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 20/09/1999, n. 400.
Art. 30 – Reclami
1. I clienti possono inoltrare per iscritto, al Comando Polizia Locale, eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. Il Comandante della Polizia Locale, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell’autorizzazione interessata, provvede, se del caso, all’applicazione delle sanzioni previste, dando eventuale comunicazione scritta al reclamante.
TITOLO VIII - SANZIONI, NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 31 – Sanzioni
1. Tutte le violazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale 30/07/1996, n. 22.
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche.
Art. 32 – Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte della Provincia, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 30/07/1996, n. 22, e la ripubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
2. Dalla data d’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/03/1995.
3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in Regolamenti o Ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.
4. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.