Contract
ART. 27. DOMICILIO ELETTO 19
ART. 28. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’APPALTATORE 20
ART. 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20
ART. 30. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 20
ART. 31. RECESSO DAL CONTRATTO 21
ART. 32. PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI ROMA E ROMA CAPITALE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 21
ART. 33. PATTO DI INTEGRITÀ 21
33.1. VIOLAZIONE DEL “PATTO DI INTEGRITÀ” 22
33.2. EFFICACIA DEL “PATTO DI INTEGRITÀ” 23
ART. 34. CONTO FINALE 23
ART. 35. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 23
ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 23
ART. 37. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO 24
ART. 1. CONTRATTO-LINGUA UFFICIALE
L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa lavori pubblici igiene, sicurezza, pulizia, edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto.
L’appalto segue inoltre, quale documento di gara normativo e contrattuale, il Protocollo di Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 62 del 16 marzo 2011, che dovrà essere sottoscritto incondizionatamente per accettazione dal contraente e da tutti gli operatori economici della Filiera.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente schema di contratto e capitolato Speciale di Appalto.
L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
L’Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente schema di contratto e capitolato speciale di appalto, ha visitato le infrastrutture oggetto d’appalto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
L’Appaltatore, con la firma del contratto, assume, fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione capitolina e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’appalto dei lavori relativi agli interventi di Risanamento conservativo e messa a norma dell’edificio ex G.I.L. in corso Duca di Genova., così come dettagliati negli
elaborati di progetto esecutivo, per complessivi € 10.335.093,13 (diecimilionitrecentotrentacinquemilanovantatre/13)
di cui:
€ 9.766.367,65 (novemilionisettecentosessantaseimilatrecentosessantasette/65) per lavori e
€ 568.725,48 (cinquecentosessantottomilasettecentoventicinque/48) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Con il presente atto la Stazione Appaltante affida e l’Appaltatore accetta i predetti lavori che si impegna sin d’ora ad eseguire alle condizioni contenute nel presente Schema di Contratto e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.
Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente schema di contratto / capitolato speciale d’appalto:
a) decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per gli articoli tuttora vigenti;
c) Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con X.X.XX.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti ancora in vigore;
d) Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
e) Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
f) il presente schema di contratto e capitolati prestazionali;
g) il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori;
h) la relazione, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma-
ART. 3. AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE
OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | € 4.337.306,56 | Classifica: V |
L’ammontare complessivo è pari a complessivi € 10.335.093,13 (diecimilionicinquecentoquindimilacentonovantuno/01) di cui € 9.766.367,65 (novemilioninovecentoquarantoseiquattrocentosessantacinque/53) per lavori ed € 568.725,48 (cinquecentosessantottosettecentoventicinque/48) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CATEGORIA PREVALENTE:
CATEGORIESCORPORABILI
IMPIANTI TECNOLOGICI | € 2.827.902,37 | Classifica: IV | |
OS21 | OPERE STRUTTURALI SPECIALI | € 2.601.158,72 | Classifica: IV |
ART. 4. ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in
presso
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente all'Amministrazione capitolina, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.
L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo, anche per l’effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso l’Amministrazione, a sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e comunque iscritto al rispetto Ordine o Collegio professionale.
L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono eseguite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.
ART. 5. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ED IMPIEGO DEGLI STESSI
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni di contratto secondo le indicazioni tecniche riportate nel relativo Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavorazioni, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal relativo. Le eventuali modifiche migliorative di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta di ROMA CAPITALE l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di av er pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Quando, per alcuni materiali, le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diver so, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati nelle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale, l’Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori c on in calce l'espressa approvazione del Responsabile del Procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L’Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, a carico dell’Appaltatore. Per le stesse prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
ART. 6. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsia si altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante non es cludono la responsabilità l’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia l’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a ROMA CAPITALE.
ART. 7. CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell’Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D.lgs n.50/2016, è fatto obbligo all’Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero contratto, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di
Lo svincolo della cauzione resta subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti al successivo ART. 35, in ordine alla regolarità dell’appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto.
Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa perla quale la garanzia è prestata.
ART. 8. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per importo di € 10.335.093,13 sia per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di € 5000.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
L’Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
ART. 9. ADEMPIMENTI EX DLGS. 81/2008 E S.M.I.
L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.
L’Appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto.
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all’atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare:
o la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
o le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento nonché il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
È altresì previsto che l’Impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d’opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:
o per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale;
o per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare al
D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di:
a. proprio Documento di Valutazione Xxxxxx, redatto ai sensi X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i.;
b. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i- in cui si colloca l’appalto.
Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’Amministrazione può affidare l’esecuzione dei lavori all’Impresa che segue in graduatoria.
L’Appaltatore ha l’obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’ente appaltante diffida l’Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all’Impresa che segue in graduatoria.
L’Appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
L’Impresa è obbligata ad inserire nel “piano operativo di sicurezza”:
a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
d. le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
g. le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano;
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 10. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
L’Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche
L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le
seguenti clausole:
“Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.
L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE”
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP).
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
ART. 11. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
a) generalità complete;
b) qualifica professionale;
c)estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
d) nel caso di più cantieri, la località di attività.
Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.
Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’Impresa che subAppaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.
L’Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.
ART. 12. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore per ciascun, si intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'orga no di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo ;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli oneri generali e particolari previsti dallo Schema di Contratto e dal relativo Capitolato Speciale.
ART. 13. CONSEGNA DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere l’CONTRATTO e di incamerare la cauzione definitiva.
ART. 14. SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’ articolo citato.
Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del d.lgs 50/2016, l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
ART. 15. CONDOTTA DEI LAVORI
Norme generali condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione
delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle XX.XX. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
Qualora la D.L. ed il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, l'Appaltatore dovrà, nel caso se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 ( dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.
Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.
L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^ marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.
I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno l’Amministrazione provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.
ART. 16. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il termine di ultimazione dell’esecuzione dei lavori è di giorni 500 (cinquecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’Impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le
seguenti cause:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del contratto.
Certificato di ultimazione
L’Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ritorno, l’avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare l’accertamento in contraddittorio previa convocazione dell’Appaltatore.
Di tale accertamento il Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall’Appaltatore, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.
Il certificato di ultimazione dovrà contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell’Appaltatore, si applicheranno le penali di contratto.
ART. 17. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti capitolini l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l’eventuale occupazione di suolo pubblico.
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’Impresa occuperà un’area nelle
adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio capitolino alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto.
ART. 18. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sui Beni Culturali, l'Appaltatore sarà
tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.
ART. 19. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori discendenti dal contratto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale elenco prezzi è costituito dall’elenco prezzi speciali e, in carenza, dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013.
Le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta del Direttore dei Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010.
ART. 20. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo di contratto ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.
È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Ferma restando la possibilità del pagamento diretto al subappaltatore nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 00, xxxx. x) x x), xxx X.xxx. 00/0000, Xxxx Capitale, come previsto dalla lett. c) del medesimo comma, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nel caso nel caso di seguito indicato.
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’Appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, può provvedersi, sentito l’Appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando
di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.lgs n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:
1) che l’Appaltatore, in sede di dichiarazioni di gara abbia indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 %.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 21. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Esecutore se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016
In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell’ Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.
In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all’’articolo 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 22. PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto al raggiungimento dell’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Alla determinazione di tale importo concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si
applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa a detti oneri previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, nonché delle certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5°, del d.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il Codice Identificativo gara (CIG) del contratto è il seguente: 6852996732
Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente contratto è il seguente: J87H16000090004
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il presente contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’Appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.
ART. 23. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore:
a. di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008;
b. eseguire scavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX., a semplice richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta dell’Appaltatore, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della direzione lavori.
c. comunicare per iscritto alla direzione lavori l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni.
d. di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso;
e. l’Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprietà, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
L’Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere comprese nel contratto del presente lotto.
Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi
descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni parte del contratto, di cui l’Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’Appaltatore per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale di cui al D. Lgs. n. 81/2008e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008e s.m.i. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste avanzate dall’Appaltatore in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l’Appaltatore dovrà fornire notizie utili perla revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
L’Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105 del D.lgs n.50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto di contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell’Appaltatore, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’Appaltatore medesimo.
L’Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs.n.81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore è tenuto a depositare presso la S.A., prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.
Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono
intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:
1. nella fase prevista per la cantierizzazione l’Appaltatore dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;
2. predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
3. sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza;
4. sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavori di ROMA CAPITALE nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt.4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
5. la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità de i lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene;
6. l'esecuzione di tutte le opere provvisionali come xxxxx, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno;
7. il provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari per l’esecuzione degli interventi ed alla corresponsione delle indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’Appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
8. il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e dalla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;
9. la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso;
10. l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle
11. il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie perla costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
12. il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori, alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;
13. il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del certificato di collaudo) alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante e dalle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa;
14. denunciare all’Amministrazione le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. L’Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
15. la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi l’Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
16. il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto che, qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
17. il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;
18. il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove, ivi incluse quelle di cui all’ultimo capoverso dell’ART. 24, di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per l’assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc;
19. la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso peri difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali.
20. Messa a disposizione di n°1 autovettura a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla Sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto per n° 3 (tre) giorni alla settimana, compresa l’eventuale disponibilità notturna, dalle ore otto. Sono comprese tutte le spese assicurative, compresa l’assicurazione a favore dei terzi trasportati, relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo, il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’Appaltatore in base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare ed eventualmente regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le XX.XX. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. È comunque fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’Appaltatore stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra e ad assicurare i terzi trasportati per ragioni di servizio.
21. Accessi alla zona a traffico limitato con mezzi ed autorizzazioni idonee.
ART. 24. ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO
Definizioni
Ai fini del presente contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i termini di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici;
- Indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo di
Collaudo - anche quelle non espressamente citate nel presente contratto;
- obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere.
Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nel capitolato speciale di appalto e negli specifici articoli descriventi le opere.
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali;
- le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo di Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto.
- gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione oneri a carico dell’Amministrazione Capitolina
- le spese di laboratorio per gli accertamenti trimestrali; il rimborso al laboratorio avverrà con corresponsione diretta al laboratorio stesso.
ART. 25. PENALI
Generalità
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art. 108 del D.Lgs n° 50/2016
Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto
Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.
La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00).
Violazioni dei requisiti di accettazione
la mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione
Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.
Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Xxxxx e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni.
a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per
cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).
b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subAppaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’Impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subAppaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).
Xxxxxxx nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:
a) Xxxxxxx rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte dell’Impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10
b) Xxxxxxx rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte del subAppaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all’importo contrattuale dell’appalto.
Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi
a) Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;
Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari
Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell’Appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.
Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti dall’ordinativo, esteso anche alle opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30
Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro
Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
a) Mancanza degli elenchi del personale dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.
b) Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all’identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).
Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore
a) Mancata fornitura della autovettura: penale giornaliera € 160,00 (euro centosessanta/00).
b) Per ogni altra inadempienza: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.
ART. 26. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 27. DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della stipulazione del contratto l’Appaltatore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
L’Appaltatore prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto sono formulate dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell’Appaltatore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
ART. 28. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’APPALTATORE
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 216 comma undicesimo del D.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Appaltatore del CONTRATTO entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell’Appaltatore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti, conseguente al presente contratto, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo.
ART. 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108 del Dlgs n.50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni di contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art.108 del D.lgs n.50/2016.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente ART. 10 da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto
L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’Appaltatore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’Appaltatore.
Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di programma operativo di contratto, il Responsabile del Procedimento assegna all’Appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 62 del 16 marzo 2011.
“ Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx xx 000 ter cp319 quater xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”. In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo 0 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 30. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016
Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente alla stipula del contratto, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi
degli artt. 108 e 110 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario del contratto in sede di offerta.
ART. 31. RECESSO DAL CONTRATTO
ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo di contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 32 PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI ROMA E ROMA CAPITALE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
In base al Protocollo sottoscritto tra Roma Capitale e Prefettura U.T.G. di Roma relativamente alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Appaltatore si obbliga a fornire alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori e, comunque, ogni volta intervenga una eventuale variazione per qualsiasi motivo, l’elenco delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nella realizzazione dei lavori in questione, relativamente, in particolare, alle forniture e servizi “sensibili” di seguito elencati:
- Trasporto di materiali a discarica;
- Trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- Fornitura e/o trasporto di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Fornitura con posa in opera;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti;
- Guardiania di cantieri.
La stazione appaltante comunicherà tale elenco al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i..
In caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
In caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale, si attiverà una penale del 10% del valore del sub-contratto da risolvere, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.
ART. 33. PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
Roma Capitale in data 31 gennaio 2019, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 ha approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2020-2021, di cui l’allegato n. 6 è il “Patto di Integrità” degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati.
In base al “Patto di Integrità”, l’appaltatore:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’Appaltatore il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
33.1. Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.lgs. penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 comma 5 lett. c), del D.lgs. n.50/2016.
33.2 Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il predetto Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 34. CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall’art. 200 del
D.P.R.n. 207/2010 entro un mese dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell’Appaltatore sul conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale.
ART. 35. CERTIFICATO DI COLLAUDO
Il Certificato di COLLAUDO sarà emesso, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs n.50/2016 entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori
Alla data di emissione di detto certificato si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all’articolo 103 del D.lgs.50/2016
ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L’Appaltatore si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L’Appaltatore medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile nei limiti di quanto stabilito all’ART. 8.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l’Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L’Appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’ART. 8, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l’Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L’Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni
Qualora l’Appaltatore non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l’Appaltatore stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L’Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente CONTRATTO
ART. 37. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
civile.
ART. 38. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura
Approvazione esplicita di clausole
A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
- ART. 4 ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
- ART. 8 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- ART. 10 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
- ART. 32 PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI ROMA E ROMA CAPITALE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
- ART. 33 PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
- ART. 36 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L'APPALTATORE