CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI AREA GESTIONE RISORSE
LOTTO III – Capitolato ELETTRONICA
AREA GESTIONE RISORSE
Lotto III
ALL RISKS ELETTRONICA
DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 28.02.2021
alle ore 24.00 del 29.02.2024
Frazionamento Annuale
Prima rata 28.02.2021/28.02.2022
SOMMARIO
-
SEZIONE 1
DEFINIZIONI
Art. 1.1
Definizioni
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art..2.1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2
Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3
Durata del contratto
Art. 2.4
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art..2.5
Facoltà di recesso
Art. 2.6
Modifiche dell’assicurazione
Art. 2.7
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8
Oneri fiscali
Art. 2.9
Foro competente
Art. 2.10
Interpretazione del contratto
Art. 2.11
Regolazione del premio
Art. 2.12
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art. 2.13
Coassicurazione e Delega
Art. 2.14
Clausola broker
Art. 2.15
Validità territoriale
Art. 2.16
Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.17
Rinvio alle norme di legge
Art. 2.18
Trattamento dei dati
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
Art. 3.1
Oggetto dell’assicurazione
Art. 3.2
Esclusioni
Art. 3.3
Danni per maggiori costi
Art. 3.4
Danni a supporto di dati
Art. 3.5
Danni elettrici
Art. 3.6
Danni ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Art. 3.7
Rinuncia alla rivalsa
Art. 3.8
Event sociopolitici, Atti vandalici, Atti dolosi
Art. 3.9
Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
Art. 3.10
Inondazioni alluvioni allagamento
Art. 3.11
Terremoto
Art. 3.12
Danni da furto
Art. 3.13
Spese di demolizione e sgombero
Art. 3.14
Copertura automatica- Leeway Clause
Art. 3.15
Enti presso terzi
Art. 3.16
Deroga alla proporzionale
SEZIONE 4
NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Art. 4.2
Anticipo indennizzi
Art. 4.3
Nomina dei periti – Procedura per la liquidazione del danno
Art. 4.4
Mandato dei periti liquidatori
Art. 4.5
Criteri di indennizzo – valore a nuovo
Art. 4.6
Xxxxx suscettibili di riparazione
Art. 4.7
Danni non suscettibili di riparazione
-
SEZIONE 5
SOMME ASSICURATE, SCOPERTI/FRANCHIGIE e LIMITI DI RISARCIMENTO
Art. 5.1
Partite assicurate
Art. 5.2
Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento
Art. 5.3
Calcolo del premio
Art. 5.4
Riparto di assicurazione
Art. 5.5
Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI |
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSICURATO |
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
BROKER |
MAG SpA |
ASSICURAZIONE |
Il contratto di assicurazione. |
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE |
Apparecchiature elettroniche e tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi, necessari per lo svolgimento dell'attività della Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano nelle apparecchiature elettroniche: attrezzature elettriche ed elettroniche, centralini, autovelox, computers, calcolatrici, espansioni di memoria per PC, fax, fotocopiatrici, lettori CD e DVD per PC, masterizzatori per PC, moduli ed apparati di rete, monitor per PC, notebook, server, terminali e apparati EDP, scanner, stampanti, tastiere, telefoni anche cellulari, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre simili apparecchiature, alimentatori, amplificatori, casse acustiche, esposimetri, generatori, gruppi di continuità, impianti, lettori di badge, macchine fotografiche, microfoni, mixer, monitor TV, obiettivi fotografici e cinematografici, piastre di registrazione, strumenti per la registrazione, telecamere, televisori, videocamere, videolettori, videoproiettori e videoregistratori. |
CONTRAENTE |
Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
FRANCHIGIA |
Parte dei danni risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato. |
INDENNIZZO |
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
POLIZZA |
Il documento che prova l'assicurazione. |
PREMIO |
La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
SCOPERTO |
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO |
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione. |
SOCIETÀ |
L’Impresa o il gruppo d’Imprese che prestano l’Assicurazione. |
RISCHIO |
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
SUPPORTI DI DATI |
materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni. |
DATI |
informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato |
ATTO D TERRORISMO |
atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE |
ART.2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
ART.2.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società
risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART.2.3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E’ facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
ART.2.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
la prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;
1. le rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 60 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 60 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
ART.2.5 – FACOLTÀ DI RECESSO
la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:
- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;
ART.2.6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
ART.2.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC,telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
ART. 2.8 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART.2.9 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
ART.2.10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART.2.11 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART.2.12 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART.2.13 - COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
ART.2.14 – XXXXXXXX BROKER
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l’Ente stesso;
o che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
o che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo gli accordi o i convenuti in essere con le Compagnie medesime o, in mancanza, secondo la aliquota percentuale massima del 9%
ART.2.15 – VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Mexico. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali Paesi. L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
ART. 2.16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
ART.2.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART.2.18 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza la Società al trattamento dei dati personali.
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Sezione 3 . NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA |
Art. 3.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. 3.2 - ESCLUSIONI.
A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:
a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature dì comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e dì segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
d) xxxxxx, furto semplice o con scasso, tentativo di furto;
e) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge;
f) trombe d'aria, uragani, bufere, gelo, tempeste, ghiaccio, neve, grandine, inondazioni, alluvioni e allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto;
g) caduta di aerei o di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del muro del suono;
h) incuria, imperizia, negligenza;
i) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico ì residuati del sinistro;
j) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;
k) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza;
I) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio;
m) qualunque altro evento non espressamente escluso.
Art.3.2 – ESCLUSIONI
La Società non risarcisce i danni ed i guasti:
1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
5) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 3.6;
6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi, a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
11) ammanchi, smarrimenti;
12) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
13) danni da virus informatici;
14) danni a beni cui la parte elettronica è da considerarsi secondaria al funzionamento del bene.
Art.3.3 – DANNI PER MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizzai maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio/i o dall’impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
e) danni ai supporti dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.
Si precisa inoltre che l’indennizzo verrà liquidato con una franchigia di 3 giorni.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5.
Art.3.4 – DANNI A SUPPORTO DI DATI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri, dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui all’art. 3.2 — ESCLUSIONI.
In caso di danno la Società indennizzai costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5.
Art.3.5 – XXXXX XXXXXXXXX
Ferme le esclusioni previste al precedente art.3.2) – ESCLUSIONI, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
- l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applicherà lo scoperto del 10% (diecipercento) con il minimo di C 500,00.
Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applicherà lo scoperto del 20% (ventipercento) con il minimo di €1.000,00.
Art.3.6 – DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature, esplicitate in apposita partita, in uso che per la loro natura sono portatili o ad impiego mobile fermo quanto previsto all’Art. 1907 cc. La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l’utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato della Città del Vaticano e Paesi UE.
La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposta partita la relativa somma assicurata per la quale valgono i disposti dell’Art. 1907 cc.
Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
Durante il trasporto, la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;
b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave; durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall’esterno del veicolo.
All’interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura e/o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l’apparecchiatura.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5.
Art.3.7 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell’Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge
Art. 3.8 – EVENTI SOCIOPOLTICI-ATTI VANDALICI-ATTI DOLOSI
La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi nonché in occasione di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5.
La Società ha facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Art. 3.9 -ATTI DI TERRORISMO E DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5.
La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta
Art. 3.10 – INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti — compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio — subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) ad enti mobili all’aperto;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. Sul pavimento.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso
Art. 3.11 – TERREMOTO
La Società rimborsa i danni materiali e diretti — compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio — subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 3.12 – DANNI DA FURTO
I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.
I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Lo scoperto ed il minimo previsti nella successiva Sezione 5, si intendono raddoppiati qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:
- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo vetro stratificato
Art. 3.13 – SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società, fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito nella successiva Sezione 5, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi
Art. 3.14 – COPERTURA AUTOMATICA -LEEWAY CLAUSE
Premesso che l’Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni con vetustà non superiore ai 6 anni per le “Apparecchiature elettroniche” ed ai 10 anni per le “Apparecchiature tecniche” (alla data di effetto della presente polizza), la Società s’impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d’anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.
La Società, s’impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi e/o decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell’annualità assicurativa.
La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l’intesa che entro 90 (novanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o esclusioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.
Di conseguenza la Società provvederà all’emissione di un’apposita appendice per l’aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell’Assicurato; con l’appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l’Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.
La stessa procedura sarà utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati entro 60 giorni da
quello in cui la Società ha presentato all’Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza,
Limitatamente agli enti presi temporaneamente a noleggio, l’Assicurato è obbligato alla comunicazione preventiva delle applicazioni, fornendo indicazioni circa la tipologia dei beni, il loro valore e la durata della copertura. La regolazione del premio relativa alle predette applicazioni, ai tassi di polizza applicati in pro-rata temporis, verrà conteggiata nella suddetta appendice di aggiornamento.
Art. 3.15 –ENTI PRESSO TERZI
Si prende atto tra le Parti che gli enti assicurati possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, nella successiva Sezione 5
Art. 3.16 –DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto dei precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20 % di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
SEZIONE 4 - NORME IN CASO DI SINISTRO |
Art. 4.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Art. 4.2 ANTICIPO INDENNIZZI
Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a €.200.000,00 (duecentomila/00) l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% - ma comunque non superiore al limite di € 500.000,00 – dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo
Art. 4.3 NOMINA DEI PERITI- PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Alla liquidazione del danno si procede mediante accordo diretto fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Xxxxxx potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i periti.
Se una della Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito.
Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.
I periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
Art. 4.4 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi atti di variazione;
c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
d) verificare l’esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione.
Art. 4.5 CRITERI DI INDENNIZZO – VALORE A NUOVO
Salvo diverse indicazioni, la somma assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio). Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 4.6 DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
La Società liquiderà un indennizzo calcolato stimando il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato e deducendo il valore ricavabile dai residui.
Art. 4.7 DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
La Società liquiderà un indennizzo calcolato come segue:
1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L’ammontare del danno è pari all’importo stimato in 1), dedotto dell’importo stimato in 2).
Di comune accordo tra le Parti si stabilisce che nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni
equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a considerare un bene equivalente, per prestazioni, a quello distrutto
SEZIONE 5 – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.5.1 – SOMME ASSICURATE
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Apparecchiature Elettriche fisse |
€ 750.000,00 |
Apparecchiature ad impiego mobile |
PARTITA NON ASSICURATA |
MAGGIORI COSTI |
€ 50.000,00 |
Art. 5.2 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Per qualsiasi danno si applica una franchigia frontale di €. 250,00: salvo quanto diversamente indicato di seguito con applicazione delle franchigie e/o scoperti e/o limiti di risarcimento:
Rif. |
Garanzia |
Limite per sx ed anno |
Scoperti/Franchigie |
Art.3.1-d |
Danni da furto/rapina |
|
10% minimo 250,00 |
Art. 3.3 |
Danni per Maggiori Costi |
50.000,00 |
F. 3gg |
Art 3.4 |
Supporto dati |
8.000,00 |
F. 250,00 |
Art 3.6 |
Eventi atmosferici su impiego mobile o portatili |
|
10% minimo 500,00 |
Art.3.8 |
Eventi sociopolitici, atti vandalici, dolosi |
170.000,00 |
10% minimo 750,00 |
Art.3.9 |
Terrorismo, sabotaggio organizzato |
170.000,00 |
10% minimo 750,00 |
Art.3.10 |
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti |
170.000,00 |
10% minimo 750,00 |
Art.3.11 |
Terremoto |
150.000,00 |
20% minimo 1.000,00 |
Art.3.13 |
Spese demolizione e sgombero |
50.000,00 |
NIL |
Art.3.15 |
Enti presso terzi |
50.000,00 |
F. 250,00 |
Art 5.3 CALCOLO DEL PREMIO
Il premio annuo anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
partite assicurate |
Somma assicurata |
Tasso finito pro-mille % |
Premio finito annuo anticipato |
Apparecchiature elettroniche |
€. 750.000,00 |
|
€ |
Maggiori Costi |
€ 50.000,00 |
|
€ |
TOTALE PREMIO LORDO |
€. |
Art. 5.4 – RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:
Società |
Agenzia |
Percentuale di ritenzione |
(delegataria) |
|
|
Art. 5.5 – DISPOSIZIONE FINALE
Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.
La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
La Società Il Contraente
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
2.4 Pagamento del premio
2.3 Durata del contratto
2. 5 Facoltà di recesso
2.7 Forma delle comunicazioni
2.9 Foro competente
2.10 Interpretazione del contratto
2.17 Rinvio alle norme di legge
3.2 Esclusioni
3.3 Danni per Xxxxxxxx Xxxxx
3.7 Rinuncia alla rivalsa
3.16 Deroga alla proporzionale
4.1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
4.2 Anticipo indennizzi
5.1 Somme assicurate
5.3 Calcolo del premio
5.5 Disposizione finale
Il Contraente La Società
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