CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE DEI MERCATI ALL’INGROSSO DI MILANO GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.
CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE DEI MERCATI ALL’INGROSSO DI MILANO GESTITI DA SO.GE.M.I. S.P.A.
C.I.G. N. 65081306C5 (R.U.P. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx) TRA
SO.GE.M.I. S.P.A. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 00 – C.F. e Partita I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo Direttore Generale, avv. Xxxxxxx Xxxx, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante”
E
, con sede legale in , alla via , n.
, C.F. e Partita I.V.A. n. , in persona del
nella sua veste di legale rappresentante della Società, di seguito indicata anche come "Appaltatore”,
di seguito indicate sia Parte che, congiuntamente, Parti.
PREMESSO
che la SO.GE.M.I. S.p.A., in riferimento alla L.R. n. 6/2010 ed in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27.05.1980, svolge attività di gestione dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano;
che la aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze sono il luogo e/o mezzo per l’esercizio delle attività commerciali e dei servizi;
che con delibera dell’Amministratore Unico del 4 dicembre 2015 è stato autorizzato l’avvio della procedura per la selezione del nuovo appaltatore per svolgere il servizio in oggetto;
che SO.GE.M.I. S.p.A. ha stabilito che la selezione sarà effettuata attraverso una procedura di gara aperta;
che in data 11 dicembre 2015 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica;
che il valore stimato posto a base d’asta è stato fissato in Euro
119.096,91, al netto di I.V.A., oltre oneri per la sicurezza, pari ad Euro 3.450,00, al netto di I.V.A.;
che tale valore è commisurato su 36 mesi (trentasei) di durata contrattuale;
che la gara è stata aggiudicata unicamente con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico sugli importi delle tipologie di servizio poste a base d’asta, esclusi gli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anomale;
che è risultata aggiudicataria la ; che l’Appaltatore è pienamente consapevole dell’importanza per l’attività della Stazione Appaltante che l’oggetto dell’appalto sia eseguito con tempestività e nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto anche al fine di evitare l’esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie di terzi concessionari o, comunque, fruitori di spazi, locali o impianti facenti parte dei Mercati all’Ingrosso; che l’Appaltatore, accettando l’appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica e amministrativa, necessarie per adempire all’incarico affidatogli e garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio con organizzazione dei mezzi necessari.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Contratto.
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
La stazione appaltante affida all’Appaltatore, in piena conformità con il presente Contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione di gara, l’esecuzione del servizio di manutenzione del verde nelle aree dei Mercati all’Ingrosso di Milano gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A. secondo le modalità descritte nei documenti allegati al presente Contratto.
Le aree nelle quali dovrà essere effettuato il servizio sono quelle indicate sulla planimetria allegata al presente Contratto.
L’Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di eseguire le prestazioni richieste
dalla Stazione Appaltante conformemente al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli altri allegati al presente Contratto e che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio.
Art. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI
Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, che costituiscono parte integrante del contratto, di seguito elencati:
• Bando Integrale di Gara;
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Computo e programma verde;
• D.U.V.R.I.;
• Planimetria area verde;
• Offerta economica formulata dell’Appaltatore in sede di gara;
• Aggiudicazione definitiva in data ;
• Patto di Integrità e Protocollo d’Intessa sottoscritti dall’Appaltatore;
• Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A.
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO
Il presente contratto ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio 2018, prorogabile per un periodo di ulteriori mesi 12 (dodici) a discrezione della Stazione Appaltante. E’ esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.
Art. 4 – IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo complessivo del presente Contratto d’appalto è a corpo, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Per l'esecuzione del servizio SO.GE.M.I. S.p.A. corrisponderà all’Appaltatore compensi stabiliti in relazione allo sconto offerto in sede di gara, pari al %, da applicarsi alle singole voci di prezzo indicate nel computo metrico del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nessun pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente Contratto.
Le eventuali penali comminate potranno essere dedotte, dalla Stazione Appaltante, dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro dello stesso entro trenta giorni.
Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e di tutta la documentazione facente parte integrante dello stesso di cui al precedente art. 2.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore o che siano emanati in corso d’opera, in particolare ad D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di seguito indicato CODICE.
Art. 6 – DOVERI DELL’APPALTATORE
L’appalto viene aggiudicato dalla stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.
L’Appaltatore, pertanto, s’impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant’altro indicato nel Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.
Parimenti, in ipotesi di mutamento del contratto dell’Appaltatore e/o degli organi amministrativi dell’Appaltatore, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore, nel caso fosse Società Cooperativa, per l'espletamento dei servizi previsti al capitolato d'appalto, dovrà avvalersi esclusivamente dell'opera dei propri soci; a tale riguardo
l’Appaltatore dovrà produrre estratto autenticato del registro soci, congiuntamente all'elenco del personale impiegato in cantiere. Nella dizione "dipendente" usata nel capitolato d'appalto dovrà comprendere il socio della Società Cooperativa.
L’Appaltatore si assume infine l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di prescrizioni di legge, di prescrizioni del presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto che, in relazione all’esecuzione del presente appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi.
L’Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in conseguenza dell’uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che eventualmente dovessero collaborare con l’Appaltatore stesso all’esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni in oggetto. L’Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, prima della stipulazione del presente contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.
Per tutto quanto sopra, l’Appaltatore s’impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta, conseguente all’assunzione del presente appalto.
L’Appaltatore si assume l’onere dell’espletamento, secondo le norme di legge e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti.
L’Appaltatore è, inoltre, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione del servizio e si obbliga, quindi, ad osservare e a fare osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e le ordinazioni ricevute.
L’Appaltatore inoltre si obbliga a corrispondere ai propri dipendenti l'intera retribuzione dovuta e ad attuare nei loro confronti tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro.
Resta inteso che, qualora le condizioni salariali e normative dell’Appaltatore fossero di minor favore rispetto a quelle vigenti nelle aziende commerciali, fra le quali s’inquadra la Stazione Appaltante, nulla sarà dovuto da quest’ultima, la quale sarà tenuta a corrispondere loro quanto di spettanza, senza facoltà e diritto di rivalsa e senza alcun onere a carico. La Stazione Appaltante è tenuta soltanto a quanto previsto dall'art. 1676 c.c.
E' inoltre stabilito che il personale che l’Appaltatore utilizzerà presso gli stabilimenti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'appalto, dovrà essere diretto in loco da persona con funzione di responsabile del servizio, dovrà sempre indossare una decorosa divisa di lavoro e dovrà essere equipaggiato, a spese e responsabilità dell'Appaltatore, con tutte quelle attrezzature antinfortunistiche previste dalla normativa vigente.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto il nome del Responsabile del servizio, di cui sopra; identica procedura andrà seguita in caso di sua sostituzione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore l'allontanamento e la sostituzione immediata di quei dipendenti dell'Appaltatore che siano non graditi alla Stazione Appaltante stessa.
I danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore rimangono integralmente a carico dell'Appaltatore.
Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati ai manufatti dei mercati durante l’effettuazione del servizio da cause imprevedibili che l’Appaltatore
non sia riuscito ad evitare malgrado l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
Nel quadro del completo esonero della Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi della Stazione Appaltante, e dei suoi dipendenti e collaboratori, per il preteso riconoscimento dei danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, dovrà totalmente sollevare la Stazione Appaltante e suoi dipendenti e collaboratori, da ogni e qualsiasi responsabilità, fastidio e molestia, sia di carattere sostanziale che di carattere procedurale, in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi.
Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non limiteranno le responsabilità dell'Appaltatore.
Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
Non saranno in ogni caso considerati casi di forza maggiore i ritardi nelle consegne dei materiali, né lo sciopero del personale o l’occupazione del cantiere da parte dello stesso. Sarà considerata causa di forza maggiore lo sciopero di categoria proclamato a livello nazionale o provinciale dalle associazioni sindacali. Non sarà parimenti considerata causa di forza maggiore il rallentamento o la sospensione delle prestazioni al fine di consentirne lo svolgimento nel pieno rispetto dei dettami normativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Art. 8 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il corrispettivo contrattuale con le modalità e i termini previsti dall’art. 4 del presente Contratto.
La Stazione Appaltante si obbliga garantire l'accesso al Mercato al personale e ai mezzi dell’Appaltatore, fornendo una tessera gratuita di ingresso ad ogni addetto che sarà indicato nel programma per l’esecuzione del servizio;
Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare un’idonea polizza assicurativa con una società di primaria e riconosciuta importanza (oppure di essere titolare di eventuale polizza già stipulata, con conseguente obbligo di produzione di documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo), che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a proprio personale, a terzi e a cose nello svolgimento del servizio medesimo, per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.
Copia di detta polizza assicurativa dovrà essere consegnata, prima della sottoscrizione del presente contratto, a SO.GE.M.I. S.p.A. che si riserva, in caso di inadempienza, a provvedere direttamente a tali assicurazioni con recupero dei relativi oneri.
Art. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE
L’Appaltatore è obbligato a costituire, nei termini e modalità di cui all’art. 113 del CODICE, una garanzia fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Resta inteso, naturalmente, che tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ed una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi sopportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nella ipotesi di cui al successivo art. 11. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto
anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell’inadempimento.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell’affidamento del servizio.
Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 17.
Art. 11 – PENALI
Le eventuali penali verranno comminate all’Appaltatore per le ragioni e con le modalità indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.
Il verificarsi di tre inadempienze regolarmente contestate mediante lettere raccomandata e/o sanzionate con penali costituiranno giusta causa di risoluzione.
E’ stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra di loro sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo contrattuale.
Art. 12 – SUBAPPALTO
E’ vietato, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subenti, affidare in subappalto o in cottimo in tutto o in parte prestazioni oggetto dell’appalto in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dall’Appaltatore e rilasciata dalla Stazione Appaltante.
L’accettazione del subappalto è subordinata, infatti, all’eventuale adozione da parte della Stazione Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto, conseguente a formale richiesta scritta dell’Appaltatore.
Potrà essere consentita la stipula di un contratto di subappalto anche durante il corso del servizio, su parere insindacabile della Stazione Appaltante e, comunque, sempre nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
La Stazione Appaltante, in caso di subappalto autorizzato, non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. E’ fatto obbligo
all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Art. 13 –CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.
Si applicano, tuttavia, nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, gli articoli 51 e 116 del CODICE.
Art. 14 – ESECUZIONE IN DANNO
La Stazione Appaltante procederà al controllo, con personale proprio, sulla regolare esecuzione delle prestazioni e avrà diritto ad eseguire accertamenti in qualunque momento. L’esito di tale attività si tradurrà in appositi verbali redatti in contraddittorio.
In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con l’Appaltatore, SO.GE.M.I. S.p.A. ha facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
Ove ciò non fosse possibile o conveniente per SO.GE.M.I. S.p.A., quest’ultima provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal corrispettivo in prima scadenza.
Nel caso di reiterato e/o grave inadempimento, SO.GE.M.I. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, dandone avviso all'Appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva altresì il diritto di affidare la continuazione dei servizi appaltati ad altra Società, riaddebitando all'Appaltatore inadempiente ogni eventuale maggior onere e
qualsiasi altro danno che possa eventualmente derivare a SO.GE.M.I. S.p.A., in conseguenza dell'inadempienza contrattuale.
Art. 15 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i sui eredi e aventi causa.
In caso di crisi aziendale, di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente dell’appaltatore o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del medesimo appaltatore, nonché di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell’appalto, unicamente comunicando all’Appaltatore la propria decisione. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà della Stazione Appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione od il recesso del Contratto.
Nei R.T.I., in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il Contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal Contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 16 – RECESSO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell’art. 1671, c.c., in qualunque momento e sino al termine dell’appalto. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire all’Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del contratto.
In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore i corrispettivi per le prestazione già effettuate.
Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto, che l’Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente contratto anche nei seguenti casi:
- reati accertati di cui all’art. 135 del CODICE;
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 136 del CODICE;
- motivi d’interesse pubblico;
- cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del rapporto;
- qualora non vengano rispettati da parte dell’Appaltatore, i contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, etc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Appaltatore, di due mensilità consecutiva ai propri dipendenti;
- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore;
- per cessione del contratto o subappalto non preventivamente autorizzati da SO.GE.M.I. S.p.A.;
- qualora il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- in caso di tre contestazioni scritte per omissione del servizio nel corso del contratto stesso;
- qualora si rilevino cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67, X.Xxx. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4;
- in tutte le altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del Contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva di utilizzare la procedura per la diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., assegnando un congruo termine per l’esecuzione, decorso inutilmente il quale, SO.GE.M.I. S.p.A., previa comunicazione inviata a mezzo fax, potrà risolvere il contratto.
In questo caso SO.GE.M.I. S.p.A. riconoscerà all’Appaltatore solo la parte del servizio già eseguito, nei limiti in cui è per la stessa SO.GE.M.I. S.p.A. utile, in proporzione al prezzo stabilito per l’intero appalto.
Rimane ferma la facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per ragioni imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale al servizio non prestato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto.
La risoluzione non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione e dagli obblighi previsti dell’art. 139 del CODICE.
Art. 18 - CONOSCENZA DEI LUOGHI
La stipulazione del Contratto d’Appalto da parte dell’Appaltatore presuppone l’esame approfondito del servizio da eseguire, al fine di valutarne la consistenza in qualità e quantità e per rispondere ad ogni esigenza produttiva ed organizzativa necessarie alla puntuale esecuzione del contratto.
L’Appaltatore dichiara, ad ogni effetto di legge e di contratto, di avere adeguatamente esaminato e valutato la località e le condizioni speciali della stessa nelle quali i servizi appaltati dovranno essere eseguiti, di aver preso, altresì, adeguata conoscenza delle condizioni
di accesso, delle necessità di dare la continuità lavorativa alle attività operanti all’interno dell’area in cui si opera, delle condizioni relative al trasporto, all’eliminazione, al trattamento e all’immagazzinamento dei materiali, dell’esistenza e delle condizioni delle strade, il fabbisogno di attrezzatura, dei mezzi d’opera e dell’equipaggiamento necessari prima e durante l’esecuzione del servizio e di tutte le altre particolarità interessanti ai fini dell'appalto ed al suo costo e, nella conoscenza dell’importanza dell’attività, dichiara potersi l’appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità ed entro i limiti di tempo stabiliti. La mancata presa di conoscenza da parte dell’Appaltatore di uno o più dati disponibili, concernenti elementi rilevanti ai fini della fornitura dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte ed in tutta sicurezza non lo solleverà dall’assumere a proprio carico i costi per la corretta e completa esecuzione dei servizi. Tutte le informazioni, i dati forniti dalla Stazione Appaltante e non menzionati nel Capitolato speciale d’Appalto e/o nei suoi allegati non costituiscono dichiarazioni impegnative o garanzie, ma sono fornite a solo scopo di informazione. Si conviene espressamente che la Stazione Appaltante non sarà responsabile per l’esattezza di tali dati e informazioni o per qualsivoglia deduzione, interpretazione o conclusione che l’Appaltatore ne abbia tratto. L’Appaltatore non potrà in nessun caso invocare la circostanza di non avere controllato sufficientemente tutto quanto attiene ai paragrafi di questo capitolato. Art. 19 –DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, compresa la notificazione degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l’Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di , alla via Marconi, n. . Art. 20 – PRIVACY E RISERVATEZZA
L’Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto.
Art. 21 – DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante.
L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente contratto.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
Art. 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà l’immediata risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 23 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto d’appalto, le parti qui indicate convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Milano, .
La Stazione Appaltante L’Appaltatore
Il sottoscritto Xxxxxxxxxxx dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. c.c. l’Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata dell’appalto), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 6 (Doveri dell’Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell’Appaltatore), art. 10 (Deposito cauzionale); art. 11 (Penali), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Cessione del contratto), art. 14 (Esecuzione di danno), art. 15 (Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare), art. 16 (Recesso del Contratto), art. 17 (Risoluzione del Contratto), art. 21 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), art. 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 23 (Foro competente).
Milano, .
L’Appaltatore