RIMBORSO SPESE MEDICHE E SANITARIE
Tra le Xxxxx.xx
UNISALUTE S.p.A.
Xxx Xxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxxx
P.I. 03843680376
AXA France Vie
Direction Santé Prévoyance Spécialistes Service 2833
313 terrasses de l’Arche - 92000 Nanterre
R.C.S. di Parigi 000 000 000
E la Spett.
Si stipula la presente
A.S.D.E.P.
Associazione Nazionale per L’assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli Enti Pubblici Xxx Xxxx xx Xxxxxx 000
00000 Xxxx
C.F. 10116201004
CONVENZIONE
PREMORIENZA NON AUTOSUFFICIENZA
RIMBORSO SPESE MEDICHE E SANITARIE
Decorrenza : dalle ore 24 del 31 dicembre 2010
Scadenza :alle ore 24 del 31 dicembre 2014
SOMMARIO
1) CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE Articolo 1 - Effetto e durata della convenzione Articolo 2 - Certificati di applicazione
Articolo 3 - Modifiche
Articolo 4 - Pagamento del premio Articolo 5 - Foro competente
Articolo 6 - Rinvio alle norme di legge Articolo 7 - Altre assicurazioni Articolo 8 - Rinuncia al diritto di rivalsa Articolo 9 - Estensione territoriale Articolo 10 - Oneri fiscali
Articolo 11 - Clausola broker
Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa
Sezione I
COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI PREMORIENZA
1) DEFINIZIONI
2) CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto della copertura Articolo 2 - Assistiti
Articolo 3 - Beneficiari Articolo 4 - Capitali garantiti Articolo 5 - Contributo
Articolo 6 - Documentazione sanitaria Articolo 7 - Limiti di età’
Articolo 8 - Esclusioni Articolo 9 - Suicidio
Articolo 10 - Sinistro che colpisca più teste Articolo 11 - Durata e scadenza contrattuale Articolo 12 - Disdetta contrattuale
Articolo 13 - Anagrafiche
Articolo 14 - Inclusioni ed esclusioni. Articolo 15 - Tempi di liquidazione
Sezione II
COPERTURA ASSICURATIVA PER STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
1) DEFINIZIONI
2) CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto della copertura Articolo 2 - Assistiti
Articolo 3 - Limiti delle prestazioni
Articolo 4 - Durata e scadenza contrattuale Articolo 5 - Disdetta contrattuale
Articolo 6 - Anagrafiche Articolo 7 - Somma garantita Articolo 8 - Contributo
Articolo 9 - Inclusioni ed esclusioni
Articolo10 - Definizione dello stato di non autosufficienza
Articolo11 - Riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della società’ Articolo12 - Controversie e arbitrato irrituale
Articolo13 - Fase d'istruttoria
Articolo14 - Erogazione delle prestazioni
Articolo15 - Accertamento del perdurante stato di non-autosufficienza Articolo16 - Rischi esclusi
Sezione III
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE E SANITARIE
1) DEFINIZIONI
2) CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto della copertura Articolo 2 - Assistiti
Articolo 3 - Durata e scadenza contrattuale Articolo 4 - Disdetta contrattuale
Articolo 5 - Variazione delle persone in copertura Articolo 6 - Limiti di età/permanenza in copertura Articolo 7 - Anagrafiche
Articolo 8 - Esclusioni
Articolo 9 - Malattie pregresse, infortuni avvenuti, malattie croniche e recidivanti. Articolo 10 – Prestazioni
Articolo 11 - Somme garantite/scoperto e franchigia
3) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Articolo 12 - obblighi dell’assistito in caso di sinistro Articolo 13 – criteri di liquidazione
Articolo 14 – tempi e modalità di liquidazione Articolo 15 – commissione paritetica
Articolo 16 – controversie Articolo 17 – rete convenzionata
4) CONTRIBUTI ANNUI
Articolo 18 – Contributo
5) GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Elenco grandi interventi chirurgici
CONDIZIONI GENERALI DI CONVENZIONE
ART. 1 – EFFETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione stipulata tra la Società e la Contraente ha durata di 48 mesi, dalle ore 24,00 del 31/12/2010 alle ore 24,00 del 31/12/2014, con facoltà di disdetta riconosciuta alle Parti ad ogni scadenza annuale a partire dalle ore 24,00 del 31/12/2012 e a condizione che la disdetta sia comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 180 giorni rispetto alla scadenza annuale.
Resta inteso che la comunicazione di disdetta eventualmente inviata dalla Società si intende valida per l’intera convenzione anche se riferita ad una sezione soltanto della stessa.
ART. 2 – CERTIFICATI DI APPLICAZIONE
L’adesione al presente programma da parte degli Enti aderenti ad ASDEP e da essa ammesse alla Convenzione viene perfezionata su base volontaria mediante Certificati di Assicurazioni emessi dalla Società per ogni singola Ente aderente ad ASDEP.
I Certificati avranno scadenza uguale a quella della Convenzione e decorrenza definita dalla Contraente.
Nel caso di disdetta della Convenzione i singoli Certificati si intendono automaticamente disdettati.
Tali Certificati costituiranno parte integrante della Convenzione e pertanto la relativa normativa ivi prevista deve essere considerata integralmente estesa agli Enti aderenti, assicurati per il tramite dei suddetti certificati.
ART. 3 – MODIFICHE
Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste dalla Convenzione potrà essere introdotta e/o imposta dalla Società ai singoli certificati, se non in base ad apposita modifica alla Convenzione stessa accettata dalla Società e dalla Contraente.
Le eventuali modifiche contrattuali alla stipulazione della Convenzione debbono essere provate per iscritto.
ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato.
Per il pagamento del premio è concesso un termine di mora di 60 giorni per il versamento di quanto dovuto. Se non viene pagato il premio o la regolazione del premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.
Quanto previsto al comma precedente si applica anche per il pagamento del premio dovuto ad ogni scadenza annuale.
Entro il 30° giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente si impegna a comunicare:
• relativamente alla nuova annualità assicurativa, l’effettivo numero iniziale di unità assicurate affinché la Società possa determinare il premio che dovrà essere anticipato;
• relativamente all’annualità trascorsa, gli avvenuti inserimenti in garanzia con le corrispondenti date di decorrenza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
A seguito di tali comunicazioni la Società notificherà al Contraente gli importi dovuti che dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla notifica stessa.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 5 - FORO COMPETENTE
Per la risoluzione di eventuali controversie il foro competente è quello di residenza o domicilio Contraente, ovvero dell’Assicurato.
ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 7- ALTRE ASSICURAZIONI
Gli Assicurati sono esonerati dal dichiarare alla Società l'eventuale esistenza di altre polizze da loro stipulate per il medesimo rischio, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
ART. 8 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’Art.1916 del Codice Civile.
ART. 9 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le coperture assicurative previste dalla presente Convenzione sono valide in tutto il mondo.
ART. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
Eventuali aumenti delle imposte relative al premio stabilite per legge saranno calcolati nel premio dell'anno successivo.
ART. 11 – CLAUSOLA BROKER
La Stazione Appaltante dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto e dei relativi certificati di applicazione alla Società di Brokeraggio assicurativo
GPA ASSIPAROS SpA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, quale Capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Imprese costituita con le Società G.B.S. General Broker Service S.p.A. e ITAL BROKERS S.p.A., Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA ASSIPAROS S.p.A., e in particolare:
a) Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
d) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
e) Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
a. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
b. Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
c. La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 10% calcolate sul premio imponibile.
ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., si risolverà di diritto al verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate, fermo restando il diritto di ASDEP di agire per il risarcimento dei danni subiti:
1. subappalto delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione di ASDEP;
2. cessione del contratto;
3. dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A.R. in ordine alla perfetta esecuzione del servizio;
4. provvedimenti a carico dei rappresentanti dell’appaltatore di cui alla vigente normativa antimafia;
5. revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
6. violazione degli obblighi di riservatezza.
SEZIONE I
COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI PREMORIENZA
DEFINIZIONI
Assicurati
I dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI nonché degli altri Enti Pubblici aderenti ad ASDEP
Assicurazione
Beneficiari
Coloro ai quali spettano le somme assicurate in caso di sinistro
Capitale assicurato
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Contraente
Associazione “Assistenza Sanitaria Dei Dipendenti Degli Enti Pubblici” (ASDEP)
Polizza
Documento che prova l'assicurazione
Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio
Possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione
Società
Impresa assicuratrice
SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa riguarda, per i capitali previsti all'art. 4 e nei limiti previsti dalle presenti condizioni, il pagamento di una somma in caso di morte dell'Assicurato da qualunque causa determinata purché questa avvenga nei xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
ART. 2- ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dei dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI ai quali si applica l’art. 46 del CCNL/1994-1997.
L’assicurazione è, altresì, valida per i dipendenti degli altri Enti Pubblici aderenti ad ASDEP.
ART. 3- BENEFICIARI
Beneficiari della prestazione sono gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.
ART. 4- CAPITALI ASSICURATI
Il capitale assicurato per ciascun dipendente assicurato è pari a € 36.200,00
ART. 5- PREMIO
Il premio pro capite dovuto alla Società è stabilito in Euro 47,07.
Il premio per la prima annualità verrà determinato sulla base del numero effettivo degli Assicurati che gli Enti comunicheranno entro e non oltre il 28/02/2011.
ART. 6- DOCUMENTAZIONE SANITARIA
I rischi verranno assunti dalla Società senza richiesta alcuna di documentazione sanitaria.
ART. 7- LIMITI DI ETÀ’
All'atto detta stipulazione del contratto possono essere inclusi in assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo degli Assicurati aventi età non superiore a 70 anni. L’assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano superato i 70 anni di età. Nel caso di compimento del settantesimo anno in corso d’anno, l’Assicurato verrà mantenuto in copertura fino al successivo 31 dicembre.
ART. 8 - ESCLUSIONI
E' escluso dall’assicurazione soltanto il decesso causato:
a) da attività dolosa del beneficiario;
b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del contraente;
d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, in qualità di membro dell'equipaggio.
ART. 9- SUICIDIO
Il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia fin dall'ingresso in polizza dell'assicurato.
ART. 10 - SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ TESTE
L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo di € 5.000.000,00: detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite dal sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
ART. 11 - DURATA E SCADENZA CONTRATTUALE
Il contratto ha durata di 48 mesi, dalle ore 24,00 del 31/12/2010 alle ore 24,00 del 31/12/2014.
L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del 31/12/2010 ancorché il premio venga corrisposto entro sessanta giorni stante la particolare natura degli Enti aderenti alla Convenzione.
ART. 12 - DISDETTA CONTRATTUALE
Per quanto concerne l’eventuale disdetta a partire dalle ore 24,00 del 31/12/2012 vale quanto previsto all’Art.1 delle Condizioni Generali di Convenzione.
ART. 13 – ANAGRAFICHE
L’elenco degli assicurati, così come ogni variazione intervenuta nel periodo assicurativo dovranno essere comunicate alla Società tramite le modalità tecniche che dovranno essere concordate con il Contraente.
In particolare all’inizio del periodo assicurativo il Contraente provvederà a trasmettere l’elenco degli assicurati e, successivamente, ogni sei mesi, a trasmettere l’elenco delle eventuali inclusioni che si dovessero verificare.
Rimane fermo che ai fini della validità della copertura assicurativa farà fede la dichiarazione dell’Ente aderente ad ASDEP, a prescindere dalla avvenuta comunicazione del nominativo dell’Assicurato alla Società.
ART. 14 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI.
1) Nuove inclusioni
Le nuove inclusioni che si verificheranno in corso d’anno dovranno essere comunicate dal Contraente alla Società.
La garanzia per l'assicurato decorre dal giorno in cui si instaura il rapporto di lavoro tra l’Assicurato e l’Ente di appartenenza aderente a ASDEP.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste al numero 1 del presente articolo, il premio da corrispondere all'atto dell'inserimento nella garanzia corrisponde al 100% del premio annuo per il primo semestre e al 50% del premio annuo per il secondo semestre
2) Cessazione del rapporto di iscrizione
Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con l’Ente aderente ad ASDEP, l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con l’Ente stesso; allo scioglimento di detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale.
ART. 15 - TEMPI DI LIQUIDAZIONE
La liquidazione del capitale assicurato sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte della Società. La documentazione completa richiesta dalla Società per la liquidazione (inclusa copia della documentazione fornita dall’Ente competente che attesti la presenza in servizio del dipendente al momento del sinistro) dovrà pervenire, da parte degli assicurati, direttamente alla Società.
La Società si impegna a fornire all'atto della stipulazione del contratto l'elenco dei documenti necessari per la liquidazione del capitale e un fascicolo informativo contenente una guida all’utilizzo del servizio di liquidazione sinistri.
SEZIONE II
COPERTURA ASSICURATIVA PER STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
DEFINIZIONI
Assicurato
I dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI nonché degli altri Enti Pubblici aderenti ad ASDEP.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
Associazione “Assistenza Sanitaria Dei Dipendenti Degli Enti Pubblici” (ASDEP)
Importo mensile
Somma di denaro garantita mensilmente dalla Società in caso di riconoscimento di stato di non autosufficienza, ed a copertura dei costi sostenuti dall'Assicurato per personale dedicato (es. badante, infermiere, fisioterapista).
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Istituto di cura
Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, casa di convalescenza e di soggiorno regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rendita
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ricovero
La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Ricovero di lunga degenza
La degenza in Istituto di cura specializzata nell'assistenza agli anziani.
Sinistro
L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Società
Impresa assicuratrice
Stato di salute consolidato
Situazione irreversibile e permanente, relativa alla salute dell’assicurato, di norma suscettibile solo di ulteriore aggravamento.
Struttura sanitaria convenzionata
Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui la Società ha definito un accordo per il pagamento delle prestazioni.
SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società garantisce il rimborso delle spese sanitarie o l'erogazione di servizi di assistenza per un valore corrispondente alla somma garantita all'Assicurato quando questi si trovi in uno stato di non autosufficienza come indicato al successivo articolo 10 "Definizione dello stato di non autosufficienza".
ART. 2 - ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dei dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI ai quali si applica l’art. 46 del CCNL/1994-1997.
L’assicurazione è, altresì, valida per i dipendenti degli altri Enti Pubblici aderenti ad ASDEP.
L’assicurazione è valida per tutti gli assicurati di età compresa tra 18 e 70 anni, che rispondono ai criteri di accettazione medica esposti all'articolo 3 "Condizioni di Assicurabilità".
Nel caso di compimento del sessantacinquesimo anno nel corso dell’annualità assicurativa, l’Assicurato verrà mantenuto in copertura fino al successivo 31 dicembre.
ART. 3 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ
Ai fini dell'operatività della garanzia, le persone assicurate non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assicurabilità:
1. Avere attualmente bisogno dell'aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi.
2. Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%.
3. Presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale.
4. Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson, dalla sclerosi a placche o da diabete non controllato o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l'assunzione di tarmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente).
Per quanto concerne i dipendenti degli Enti aderenti ad ASDEP, appartenenti alle categorie protette (ai sensi delle Leggi 482/68 e 68/99), questi si considerano assicurabili. Peraltro, la garanzia non opera qualora lo stato di non autosufficienza di cui all’Art. 10 - Definizione dello stato di non autosufficienza – sia conseguenza diretta, ovvero un aggravamento, del precedente stato di invalidità che ha costituito il titolo dell’assunzione ai sensi delle Leggi sopra citate.
ART. 4 - DURATA E SCADENZA CONTRATTUALE
Il contratto ha durata di 48 mesi, dalle ore 24.00 del 31/12/2010 alle ore 24,00 del 31/12/2014.
L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del 31/12/2010 ancorché il premio venga corrisposto entro sessanta giorni stante la particolare natura degli Enti aderenti alla Convenzione.
ART. 5 - DISDETTA CONTRATTUALE
Per quanto concerne l’eventuale disdetta a partire dalle ore 24,00 del 31/12/2012 vale quanto previsto all’Art.1 delle Condizioni Generali di Convenzione.
ART. 6 – ANAGRAFICHE
L’elenco degli assicurati, così come ogni variazione intervenuta nel periodo assicurativo dovranno essere comunicate alla Società tramite le modalità tecniche che dovranno essere concordate con il Contraente.
In particolare all’inizio del periodo assicurativo il Contraente provvederà a trasmettere l’elenco degli assicurati e, successivamente, ogni sei mesi a trasmettere l’elenco delle eventuali inclusioni che si dovessero verificare.
Rimane fermo che ai fini della validità della copertura assicurativa farà fede la dichiarazione dell’Ente aderente ad ASDEP, a prescindere dalla avvenuta comunicazione del nominativo dell’Assicurato alla Società.
ART. 7 - SOMMA ASSICURATA
La somma mensile garantita nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni indicate al successivo articolo 10 "Definizione dello stato di non autosufficienza" corrisponde a € 500 e verrà garantita all’Assicurato finché in vita.
ART. 8- PREMIO
Il premio annuo, comprensivo di oneri fiscali, viene fissato in € 55,93 per ogni Assicurato.
Il premio per la prima annualità verrà determinato sulla base del numero effettivo degli Assicurati che gli Enti comunicheranno entro e non oltre il 28/02/2011.
ART. 9 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
1) Nuove iscrizioni
Le nuove inclusioni che si verificheranno in corso d’anno dovranno essere comunicate dal Contraente alla Società.
La garanzia per l'assicurato decorre dal giorno in cui si instaura il rapporto di lavoro tra l’Assicurato e l’Ente di appartenenza aderente a ASDEP.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste al numero 1 del presente articolo, il premio da corrispondere all'atto dell'inserimento nella garanzia corrisponde
al 100% del premio annuo per il primo semestre e al 60% del premio annuo per il secondo semestre.
2) Cessazione del rapporto di iscrizione
Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con l’Ente aderente ad ASDEP, l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con l’Ente stesso; allo scioglimento di detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale.
ART. 10 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assicurato il cui stato di salute venga giudicato "consolidato" e che si trovi nell'impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli in modo da mantenere un livello ragionevole di igiene personale);
• nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);
• spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un'altra all'interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio);
• vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali);
e necessiti in modo costante:
• o dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
• o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assicurato che sia affetto da demenza senile invalidante o dalla malattia di Alzheimer, accertata da un referto medico redatto successivamente all'esame dei risultati di test psicotecnici effettuati da un neuropsichiatra (test Mini Mental Status Esame di Xxxxxxxx) e necessiti in modo costante:
• di un soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
• dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.
ART. 11 - RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA DA PARTE DELLA SOCIETÀ’
Entro 60 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza ai sensi dell'art. 10 "Definizione dello stato di non autosufficienza", l'Assicurato, o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare, dovrà contattare la Società e produrre i documenti giustificativi dello stato di salute dell'Assicurato.
Il fascicolo di richiesta di apertura del sinistro dovrà contenere un certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato e la data della sua sopravvenienza. Dovrà inoltre precisare l'origine incidentale o patologica dell'affezione o delle affezioni.
In risposta, la Società invierà un questionario al Medico curante o ospedaliero tramite l'Assicurato o un suo rappresentante.
Tale questionario dovrà essere compilato dal Medico curante o ospedaliero in collaborazione con la o le persone che si occupano effettivamente del malato. Il medico dovrà inoltre fornire un rapporto che contenga i resoconti di ricovero ed il risultato degli esami complementari effettuati.
In caso di deterioramento intellettuale dovranno essere prodotti precisi elementi descrittivi (test MMS di Xxxxxxxx).
Fermo restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai criteri previsti all'art. 10 "Definizione dello stato di non autosufficienza", se l'Assicurato è mantenuto al suo domicilio e se beneficia delle prestazioni di un servizio di cure o di ricovero a domicilio, dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si desuma il riconoscimento dello stato di invalidità civile totale da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora detto riconoscimento non sia ancora avvenuto, dovrà essere prodotta copia della domanda di invalidità civile presentata al Servizio Sanitario Nazionale.
Fermo restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai criteri previsti all'art. 10 "Definizione dello stato di non autosufficienza", se l'Assicurato è ricoverato in lunga degenza, in un reparto di cure mediche o in un istituto specializzato, dovrà essere presentato un certificato medico, redatto dal medico ospedaliero, da cui si desuma la data d'ingresso e le patologie che hanno reso necessario il ricovero. Anche in questo caso dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si desuma il riconoscimento dello stato di invalidità civile totale da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora detto riconoscimento non sia ancora avvenuto dovrà essere prodotta copia della domanda di invalidità civile presentata al Servizio Sanitario Nazionale.
Tutta la documentazione, comprensiva del questionario compilato dal medico dell'Assicurato, dovrà essere inviata alla Società.
Quest'ultima, analizzata la suddetta documentazione, valuterà se:
• richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza dell'Assicurato sembrano insufficienti;
• ritenere accertato lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato.
La Società avrà sempre la possibilità di fare verificare lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato da parte di un Medico di propria fiducia e di condizionare la prosecuzione della liquidazione delle prestazioni in contratto all'effettuazione degli esami o accertamenti ritenuti necessari.
Un fascicolo già valutato con esito negativo circa la sussistenza dello stato di non autosufficienza potrà essere nuovamente esaminato dalla Società quando:
• sia trascorso un periodo di almeno tre mesi dall'ultima valutazione;
• siano stati inviati nuovi documenti sanitari contenenti elementi nuovi che giustifichino l'aggravarsi dello stato di salute dell'Assicurato intervenuti dopo l'ultima richiesta di valutazione;
• il contratto sia ancora in vigore.
ART. 12 - CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE
Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione,
all'applicazione ed all'esecuzione del presente contratto, potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre Arbitri.
I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'Assicurato.
Il Collegio Arbitrale si riunirà nel comune in cui ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo Arbitro esclusa ogni responsabilità solidale.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
ART.13 FASE D'ISTRUTTORIA
Al fine del riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Società così come previsto dall'articolo 10 "Definizione dello stato di non autosufficienza", questa si impegna a rispettare le seguenti procedure di gestione:
Tempistiche di gestione:
• entro 1 mese dal ricevimento della denuncia da parte dell’Assicurato ovvero da parte di un suo rappresentante allo scopo delegato, la Società invia il questionario da compilare e richiedere ulteriore documentazione medica ove necessaria;
• entro 3 mesi dal ricevimento del questionario e della documentazione medica esaustiva la Società, ove lo ritenga necessario, si impegna a convocare l’Assicurato a visita;
• entro 4 mesi dal ricevimento del questionario, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno richiesta la visita, la Società si impegna a dare riscontro all'assicurato:
▪ riconoscimento dello stato di non autosufficienza (LTC) in quanto situazione stabilizzata;
▪ mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza (LTC) in quanto situazione stabilizzata;
▪ non riconoscimento dello stato di non autosufficienza (LTC) in quanto situazione non stabilizzata.
Nel caso l’assicurato risulti in LTC, avrà diritto alle prestazioni con effetto dal momento della denuncia del sinistro, ovvero dal momento in cui la documentazione prodotta è esaustiva e si può certamente riconoscere che l'assicurato si trova in stato di non autosufficienza consolidato.
Nei casi in cui l'assicurato non sia in LTC, la Società comunicherà l'esito dell’istruttoria specificandone i motivi, come da valutazione del medico incaricato dalla Società stessa, ed indicando la rivedibilità.
Nei casi in cui l'assicurato non sia in LTC, la Società si rende disponibile a riesaminare il caso dopo 3 mesi.
Nel caso di lungodegenza la Società si impegna, ferme le tempistiche di gestione di cui sopra, a disporre la visita ed a fornire riscontro all'assicurato, il quale, trovandosi in lungodegenza non può fornire alla Società la cartella clinica completa come solitamente richiesto.
La Società si impegna a fornire all'atto della stipulazione del contratto l'elenco dei documenti necessari per l’erogazione delle prestazioni delle spese e un fascicolo informativo contenente una guida all’utilizzo del servizio di liquidazione sinistri.
ART.14 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il riconoscimento dello Stato di non autosufficienza da parte della Società secondo le condizioni dell'articolo 10 "Definizione dello stato di non autosufficienza" da diritto all'Assicurato che si trovi in Stato di non autosufficienza, a richiedere la corresponsione della somma assicurata - entro i limiti previsti all'articolo 7 "Somma assicurata" - nelle forme di seguito indicate e descritte.
RENDITA
La Società corrisponde all’Assicurato tramite bonifico bancario oppure tramite assegno bancario una rendita mensile anticipata.
ART. 15 – ACCERTAMENTO DEL PERDURANTE STATO DI NON-AUTOSUFFICIENZA
La Società si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del Medico curante dell'Assicurato, a controlli presso l'Assicurato e in particolare di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l'invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare lo stato di salute dell'Assicurato.
In caso di rifiuto da parte dell'Assicurato di sottoporsi ad un controllo o d'inviare i documenti richiesti, il pagamento della somma assicurata potrà essere sospeso dalla data della richiesta della Società.
ART. 16- RISCHI ESCLUSI
Sono escluse dalla garanzia le conseguenze:
a) di fatti volontari o intenzionali dell'Assicurato, tentativo di suicidio, mutilazione, uso di stupefacenti non ordinati dal medico;
b) di alcolismo acuto o cronico;
c) di guerra civile o straniera, di tumulti, di rissa, di atti di terrorismo nei quali l'Assicurato ha avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti;
d) dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting, l'alpinismo estremo, le immersioni subacquee, nonché dalla partecipazione a gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno.
SEZIONE III
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE E SANITARIE
DEFINIZIONI
Assicurato
I dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI, nonché degli altri Enti Pubblici aderenti ad ASDEP, ed i relativi nuclei familiari.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza Infermieristica
L’assistenza infermieristica professionale prestata da personale fornito di specifico diploma.
Contraente
Associazione “Assistenza Sanitaria Dei Dipendenti Degli Enti Pubblici” (ASDEP)
Day Hospital
La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno.
Familiare non fiscalmente a carico
I familiari, intesi come coniuge, convivente more uxorio e figli fino a 30 anni, dei dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI nonché degli altri Enti Pubblici aderenti ad ASDEP, conviventi e risultanti dallo stato di famiglia non fiscalmente a carico.
Franchigia
Per le garanzie che rimborsano le spese a carico dell’Assicurato è la somma determinata in misura fissa, dedotta dalle spese effettivamente sostenute ed indennizzabili a termini di contratto, che resta a carico dell’Assicurato.
Per le garanzie che prevedono la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di ricovero è il numero di giorni per i quali non viene corrisposta l’indennità all’Assicurato.
Grande Intervento chirurgico
Sono considerati Grandi Interventi Chirurgici quelli di cui all’allegato A del presente contratto.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico ambulatoriale
L’intervento di chirurgia effettuato senza degenza, anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia.
Istituto di cura
Ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia oncologica
Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive.
Massimale
Somma massima indennizzabile per ciascuna persona ovvero per ciascun nucleo familiare, compreso l’assicurato, per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo.
Nucleo familiare
I familiari dell’assicurato fiscalmente a carico.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Ricovero
La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Scoperto
La somma espressa in valore percentuale, dedotta dall’indennizzo, che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro
L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Società
Impresa assicuratrice
SSN
Il Servizio Sanitario Nazionale.
SEZIONE III
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società garantisce il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati in conseguenza d’infortunio, malattia e parto nei termini, nella misura e con le modalità, anche di erogazione diretta delle prestazioni, indicate nel presente contratto.
ART. 2 – ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dei dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI ai quali si applica l’art. 46 del CCNL/1994-1997 e dei loro familiari fiscalmente a carico, purché i nominativi vengano segnalati dagli Enti Associati al momento dell’inclusione in polizza.
L’assicurazione è, altresì, valida per i dipendenti degli altri Enti Pubblici aderenti ad ASDEP ed i relativi nuclei familiari.
E’ altresì prevista la possibilità di estendere le coperture assicurative previste dalla presente Convenzione, previo versamento di un premio annuo aggiuntivo, anche ai familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia anche se non fiscalmente a carico. Il mancato rinnovo ad ogni scadenza annuale della copertura assicurativa per il familiare fiscalmente non a carico, comporta l’impossibilità di poter richiedere nuovamente, per il medesimo familiare, l’estensione della copertura stessa; tale previsione non sia applica qualora il familiare in questione sia rientrato a far parte del nucleo familiare fiscalmente a carico.
E’, infine, prevista la possibilità per i dipendenti, con onere a proprio carico, degli Enti aderenti ad ASDEP che andranno in pensione successivamente al 31/12/2010, di mantenere la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, a condizione che la copertura assicurativa prosegua senza soluzione di continuità da dipendente attivo a pensionato. Il mancato rinnovo ad ogni scadenza annuale della copertura assicurativa da pensionato, comporta l’impossibilità di poter richiedere, per il futuro, una nuova attivazione della copertura stessa.
ART. 3 - DURATA E SCADENZA CONTRATTUALE
Il contratto ha durata di 48 mesi, dalle ore 24.00 del 31/12/2010 alle ore 24,00 del 31/12/2014.
L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del 31/12/2010 ancorché il premio venga corrisposto entro sessanta giorni stante la particolare natura degli Enti aderenti alla Convenzione.
ART. 4 - DISDETTA CONTRATTUALE
Per quanto concerne l’eventuale disdetta a partire dalle ore 24,00 del 31/12/2012 vale quanto previsto all’Art.1 delle Condizioni Generali di Convenzione.
ART. 5 – VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE.
L’assicurazione vale per le persone di cui all’Art. 2 comunicate alla Società.
Le inclusioni di nuovi assicurati e dei relativi nuclei familiari che si verificheranno nel corso del periodo assicurativo, dovranno essere comunicate alla Società dagli Enti aderenti alla Convenzione.
In caso di inclusione di familiari a seguito di variazione del carico fiscale, ovvero di estensione delle coperture assicurative ai familiari non fiscalmente a carico, l’assicurazione si intende estesa dalla data di comunicazione della variazione/estensione da parte dell’assicurato all’Ente di appartenenza. In caso di nascita di figli, invece, l’assicurazione si intende automaticamente estesa dalla data di nascita del figlio a condizione, peraltro, che la comunicazione da parte dell’assicurato all’Ente di appartenenza venga effettuata entro 180 giorni dalla nascita del figlio. In caso di superamento di tale termine l’assicurazione decorrerà dalla data di comunicazione da parte dell’assicurato all’Ente di appartenenza.
Le suddette variazioni dovranno essere comunicate alla Società da parte dell’Ente ogni due mesi.
Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con l’Ente Aderente ad ASDEP, l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con l’Ente stesso; allo scioglimento di detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale.
La perdita dello status di familiare fiscalmente a carico nel corso del periodo assicurativo comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa con effetto dalla prima scadenza annuale, con la possibilità dell’assicurato, ove ne ricorrano i presupposti, di richiedere l’estensione delle copertura per il proprio familiare non fiscalmente a carico per l’annualità assicurativa successiva.
ART. 6 – LIMITI DI ETÀ/PERMANENZA IN ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 70 anni. Per quelle che superano tale limite di età l’assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio salvo che non sia frattanto intervenuto patto speciale.
Per i dipendenti degli Enti che abbiamo mantenuto la copertura assicurativa dopo il pensionamento, il limite di cui sopra viene elevato a 80 anni.
ART. 7 – ANAGRAFICHE
L’elenco degli assicurati e dei relativi nuclei familiari, così come ogni variazione (inclusione ed esclusione) intervenuta nel periodo assicurativo dovranno essere comunicate dagli Enti Associati alla Società tramite le modalità tecniche che dovranno essere concordate tra gli stessi.
ART. 8 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende:
a) gli infortuni derivanti dalla pratica degli sport aerei in genere o di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
b) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche, ed alle relative prove ed allenamenti;
c) gli infortuni determinati da ubriachezza o sofferti sotto influenza di allucinogeni, di stupefacenti e di psicofarmaci, nonché in conseguenza di proprie azioni dolose delittuose;
d) gli infortuni sofferti e le malattie verificatesi durante lo svolgimento del servizio di leva od il
servizio sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
e) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto ad eccezione degli interventi per i bambini che non abbiano superato il 4°anno di età.
f) le cure e gli interventi di chirurgia per l’eliminazione o correzione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione (ad esempio: correzione di miopia ed astigmatismo);
g) le cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere compresi i comportamenti nevrotici;
h) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
i) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale;
j) gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico salvo quelli a scopo ricostruttivo resi necessari da infortunio, intervento demolitivo o malattia indennizzabili a termini di polizza indipendentemente dalla data di accadimento dell’infortunio o di esecuzione dell’intervento ovvero di insorgenza o diagnosi della malattia;
k) le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio, gli interventi preprotesici e di implantologia, salvo le specifiche deroghe ove previste per quanto concerne le cure dentarie e le protesi a seguito di infortunio;
l) le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
m) le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
n) le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, cronicari o in stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere.
Relativamente ai familiari non fiscalmente a carico per i quali sia stata richiesta l’estensione dell’assicurazione, questa non opera per le spese sostenute (che come tali sono escluse dal rimborso ovvero non potranno essere oggetto di pagamento diretto della Società alle strutture convenzionate) per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla data di prima adesione, nonché per le conseguenze di infortuni sofferti prima dell’ingresso in copertura. Tale esclusione non opera nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra la copertura assicurativa quale componente del nucleo familiare fiscalmente a carico e l’estensione della copertura stessa quale familiare fiscalmente non a carico.
ART. 9 – MALATTIE PREGRESSE, INFORTUNI AVVENUTI, MALATTIE CRONICHE E RECIDIVANTI.
Per tutti gli assicurati ed i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte, ovvero gli infortuni avvenuti, anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché la malattie coniche e recidivanti.
Per i familiari non fiscalmente a carico la previsione di cui al primo comma del presente Articolo è operante solo nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra la copertura assicurativa quale componente del nucleo familiare fiscalmente a carico e l’estensione della copertura stessa quale familiare fiscalmente non a carico.
ART. 10 – PRESTAZIONI
La Società rimborsa le seguenti spese, sostenute nel periodo assicurativo dagli assicurati e dai rispettivi nuclei familiari, a seguito di malattia e/o infortunio.
I) AREA RICOVERO, massimale annuo € 346.000, raddoppiato in caso di ricovero per Grande Intervento Chirurgico di cui all’Allegato A.
a) Spese ospedaliere e chirurgiche
Le spese di cui alle lettere 1 e 2, vengono liquidate direttamente alle strutture convenzionate ed ai medici convenzionati con la Società, ad eccezione di una franchigia, differenziata a seconda della prestazione effettuata, che rimarrà a carico dell’assicurato e che questi dovrà direttamente versare alla struttura utilizzata. Non è quindi previsto alcun rimborso delle spese sostenute dall’assicurato nel caso di mancato utilizzo di strutture convenzionate e di medici convenzionati con la Società.
Franchigie a carico dell’assicurato:
Ricoveri con intervento chirurgico: franchigia € 1.000 Ricoveri senza intervento chirurgico: franchigia € 500
Day-hospital con o senza intervento chirurgico: franchigia € 500 Intervento chirurgico ambulatoriale: nessuna franchigia
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., le spese per il trattamento alberghiero e per ticket sanitari, verranno rimborsati integralmente dalla Società, nel limite del massimale assicurato, senza applicazione di franchigie e in questo caso non verrà corrisposta la diaria surrogatoria.
E’, peraltro, prevista la possibilità di effettuare le prestazioni in strutture non convenzionate, esclusivamente nel caso in cui l’assicurato sia domiciliato in una Provincia priva di strutture sanitarie convenzionate, ovvero nel caso in cui in tali strutture non siano presenti reparti e medici specializzati alla cura, o all’esecuzione dell’intervento, per la patologia/infortunio per i quali si rende necessario il ricovero/day-hospital/intervento ambulatoriale.
In questo caso le prestazioni vengono rimborsate nel limite massimo di € 30.000,00, raddoppiato in caso di Grande Intervento Chirurgico di cui all’Allegato A, per evento e previa applicazione delle seguenti franchigie:
Ricoveri con intervento chirurgico: franchigia € 1.000 Ricoveri senza intervento chirurgico: franchigia € 500
Day-hospital con o senza intervento chirurgico: franchigia € 500 Intervento chirurgico ambulatoriale: franchigia € 300.
In caso di parto cesareo, effettuato sia in struttura convenzionata sia non convenzionata, il limite massimo di rimborso sarà pari ad € 6.000 per evento e verrà calcolato senza applicazione di alcuna franchigia.
La Società rimborsa le spese sostenute:
1) in caso di intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, effettuato in regime di ricovero in istituto di cura, Day Hospital o ambulatorio medico per:
- onorari dell’équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed i materiali di intervento, comprese le endoprotesi applicate durante l’intervento;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day- Hospital o in ambulatorio medico per l’intervento chirurgico;
- rette di degenza, con il limite giornaliero di € 400, aumentato ad € 800 per le degenze nei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Tali limiti si applicano solo in caso di prestazioni effettuate non in regime di convenzionamento.
- prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza.
2) in caso di ricovero in istituto di cura o in regime di Day Hospital che non comporti intervento chirurgico per:
- assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day- Hospital;
- rette di degenza, con il limite giornaliero di € 400, aumentato ad € 800 per le degenze nei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Tali limiti si applicano solo in caso di prestazioni effettuate non in regime di convenzionamento.
b) Prestazioni mediche e sanitarie pre e post ricovero/Day-Hospital/Intervento ambulatoriale.
In aggiunta a quanto previsto alla lettera a), La Società, rimborsa le spese sostenute per:
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei 60 giorni precedenti l’intervento chirurgico o il ricovero/day-hospital in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
- esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell’intervento o della dimissione dal ricovero, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni.
Il rimborsi delle spese di cui alla lettera b) avverrà previa applicazione di uno scoperto del 20%, ad eccezione dei ticket sanitari che verranno interamente rimborsati dalla Società.
Nel caso di ricovero/day-hospital/intervento ambulatoriale effettuato in strutture non convenzionate il rimborso delle spese per accertamenti pre e post ricovero verrà effettuato nell’ambito del sottomassimale complessivo di € 30.000 di cui alla lettera a) (raddoppiato in caso di Grande Intervento Chirurgico di cui all’Allegato A).
c) Parto non cesareo
In caso di parto non cesareo la Società rimborsa, nel limite massimo di € 3.000 per evento, senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto, le spese sostenute per:
- rette di degenza, onorari medici, cure, medicinali, esami e accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero anche per il neonato.
Per tale prestazione non potrà essere effettuata attivando il servizio di convenzionamento diretto, pertanto, l’assicurato dovrà provvedere a saldare direttamente le spese sostenute e successivamente a presentare la richiesta di rimborso alla Società.
d) Altre spese
In aggiunta a quanto previsto alle lettera a) e b) la Società rimborsa le spese sostenute per:
- vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell’Assicurato con il limite giornaliero di € 50 e con un massimo di giorni 30 per annualità assicurativa;
- trasporto dell’Assicurato e di un eventuale accompagnatore all’estero e ritorno, con mezzi idonei al trasporto del malato, ovvero mezzi adeguatamente attrezzati date le condizioni del malato stesso (oltre all’ambulanza, l’eliambulanza, le squadre di soccorso e l’unità coronaria mobile), con conseguente esclusione dei mezzi di proprietà e quelli utilizzati per il trasporto ordinario col massimo di € 1.550 per annualità assicurativa.
e) Diaria surrogatoria.
Qualora il ricovero o la degenza in regime di Day hospital avvenga in struttura pubblica, o in struttura privata accreditata, con spese a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale in alternativa al rimborso delle spese la Società corrisponderà una indennità sostitutiva di € 30 per ogni giorno di ricovero in istituto di cura e previa applicazione di una franchigia di un giorno nel caso di ricovero senza intervento chirurgico.
L’importo è diminuito del 50 % nel caso di Day Hospital.
L’indennità viene corrisposta fino ad un massimo di 100 giorni per annualità assicurativa. La presente garanzia non è operante in caso di ricovero per parto non cesareo.
Le eventuali spese per prestazioni mediche e sanitarie collegate al ricovero/Day-Hospital elencate alla lettera b) saranno comunque oggetto di rimborso da parte della Società a termini di contratto.
II) AREA EXTRARICOVERO.
La Società rimborsa le spese sostenute per le seguenti prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, anche se non collegate a ricovero, fino a concorrenza della somma di
€ 346.000 per annualità assicurativa.
Il rimborso delle spese viene effettuato previa applicazione di uno scoperto del 30%; lo scoperto non si applica nel caso in cui l’Assicurato chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le prestazioni.
In caso di utilizzo di strutture convenzionate con la Società, questa provvederà al pagamento diretto delle spese relative alla prestazione effettuata, salvo la franchigia di € 25 che dovrà essere pagata direttamente dall’assicurato alla struttura sanitaria.
Il rimborso delle spese avviene previa presentazione della certificazione medica indicante la diagnosi/quesito diagnostico relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica
Elenco prestazioni:
o ANGIOGRAFIA
o ANGIOGRAFIA DIGITALE
o ARTROGRAFIA
o BRONCOGRAFIA
o CHEMIOTERAPIA
o CISTERNOGRAFIA
o CISTOGRAFIA
o CISTOSCOPIA
o CISTOURETROGRAFIA
o CLISMA OPACO
o COBALTOTERAPIA
o COLANGIOGRAFIA
o COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA
o COLECISTOGRAFIA
o CORONAROGRAFIA
o DOPPLER
o ECOCARDIOGRAMMA
o ECOCOLORDOPPLER
o ECODOPPLER
o ELETTROCARDIOGRAFIA
o ELETTROENCEFALOGRAFIA
o GALATTOGRAFIA
o GASTROSCOPIA
x XXXXXX
o LASERTERAPIA
o LINFOGRAFIA
o MIELOGRAFIA
o MOC
o PET
o RADIOTERAPIA
o RETINOGRAFIA
o RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
o RX ESOFAGO
o RX TUBO DIGERENTE
o SCINTIGRAFIA
o TAC
o TELECUORE
o TERAPIE RADIANTI
o UROFLUSSOMETRIA
o UROGRAFIA
III) CURE PROLUNGATE POST DIAGNOSI
In caso di diagnosi di uno dei seguenti gravi stati patologici:
- malattia oncologica maligna;
- insufficienza renale;
- ictus celebrale;
la Società rimborsa le spese sostenute entro 1 anno dalla prima diagnosi, per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie fino a concorrenza della somma di € 1.500,00 per evento.
IV) PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO
La Società rimborsa all’Assicurato, fino a concorrenza di € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno assicurativo le spese sostenute e documentate per la fornitura di protesi dentarie rese necessarie da infortunio, certificato da referto del pronto soccorso, con il limite di € 600 per ogni elemento di protesi dentaria.
V) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
La Società rimborsa all’assicurato, fino a concorrenza di € 2.000 per nucleo familiare e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per le cure dentarie rese necessario da infortunio, certificato da referto di pronto soccorso
ART. 11 – SOMME ASSICURATE/SCOPERTO E FRANCHIGIA
Il rimborso delle spese indennizzabili a termini di contratto avviene per ogni garanzia fino a concorrenza della relativa somma assicurata.
Tale somma deve intendersi quale disponibilità unica per annualità assicurativa per nucleo familiare in base a quanto indicato in polizza.
Il rimborso delle spese avviene per ciascuna garanzia previa eventuale applicazione dello scoperto e della franchigia indicati.
Qualora siano operanti sia la franchigia che lo scoperto, in caso di sinistro la Società indennizzerà all’Assicurato le spese previa deduzione della percentuale di scoperto con il minimo dell’importo della franchigia.
L’applicazione degli scoperti e delle franchigie si intende riferita all’ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’Assicurato e indennizzabili a termini di contratto
ART. 12 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono ottemperare ai seguenti obblighi:
1) presentare, non appena ne abbiano avuto la possibilità, la denuncia del sinistro, corredata dalla necessaria documentazione medica, inclusa copia conforme della cartella clinica completa;
2) acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti.
L’inadempimento ai suddetti obblighi comporta la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 13 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Società effettua il rimborso delle spese, a cura ultimata e direttamente all’Assicurato, previa presentazione degli originali delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate.
In aggiunta a quanto sopra, ai fini del rimborso, l’assicurato dovrà trasmettere alla Società idonea documentazione medica che indichi la patologia, certa o presunta, ovvero l’infortunio cui si riferiscono le prestazioni sanitarie e le cure effettuate. In ogni caso, in caso di ricovero e di day- hospital, anche ai fini della corresponsione delle indennità per i giorni di ricovero, dovrà essere trasmessa copia conforme della cartella clinica.
La Società restituisce all’Assicurato le notule, distinte, fatture e ricevute relative ai pagamenti effettuati, unitamente ad una propria comunicazione nella quale sono indicate le modalità seguite per effettuare la liquidazione ed i motivi del mancato rimborso.
Qualora l’Assicurato abbia presentato ad altra Compagnia di Assicurazione o enti assistenziali l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti enti.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, nella valuta avente xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.
ART. 14 – TEMPI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
La Società provvede alla liquidazione di quanto dovuto all’assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte della Società.
Nel caso di richieste di rimborso non complete la Società provvede immediatamente ad informare l’assicurato, comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della pratica, indicando la documentazione necessaria per il completamento dell’istruttoria della richiesta di rimborso.
La Società provvede alla liquidazione al caponucleo, anche nel caso in cui le prestazioni si riferiscano ai componenti del nucleo familiare, tramite bonifico bancario oppure, in mancanza di conto corrente, tramite assegno bancario.
La Società si impegna a fornire all'atto della stipulazione del contratto l'elenco dei documenti necessari per la liquidazione delle spese e un fascicolo informativo contenente una guida all’utilizzo del servizio di liquidazione sinistri e di utilizzo della rete di strutture convenzionate.
La Società, inoltre, metterà a disposizione del Contraente e dei Broker e degli assicurati un accesso on line al proprio sistema informatico gestionale per la consultazione dei sinistri gestiti e delle liquidazioni.
ART. 15 – COMMISSIONE PARITETICA
La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione Paritetica Permanente composta da quattro membri designati due ASDEP e due dalla Società.
Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione.
ART. 16 – CONTROVERSIE
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono esser raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
ART. 17 – RETE CONVENZIONATA
La Società ha studiato e realizzato un servizio di accesso ad una rete di centri clinici convenzionati nei quali gli Assicurati possono ricoverarsi con costi sostenuti direttamente dalla Società, ad eccezione delle franchigie di polizza e delle spese non previste dalla polizza stessa.
La rete convenzionata si compone di:
1. Oltre 200 strutture (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico) in Italia, abilitate in base ai requisiti di legge al ricovero con pernottamento;
2. Oltre 300 centri medici (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici) in Italia, non abilitati al ricovero con pernottamento.
Le modalità operative sono predisposte a cura dalla Società e sono finalizzare a garantire i migliori livelli di servizio per gli assicurati.
La Società, inoltre, mette a disposizione degli assicurati una Centrale Operativa per l’organizzazione dei ricoveri all’estero. Rimane prevista la possibilità di attivare il pagamento diretto delle spese, nei limiti previsti dall’Art.10 I) AREA RICOVERO, qualora la struttura sanitaria ed i medici siano anche convenzionati con la Società.
ART. 18 – PREMIO
Il premio annuo, comprensivo di imposta, per ogni nucleo familiare fiscalmente a carico è stabilito in € 261,66.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo, i premi da corrispondere all'atto dell'inserimento nella garanzia corrisponde al 100% del premio annuo per il primo semestre e al 70% del premio annuo per il secondo semestre.
In caso di estensione della copertura ai familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia non fiscalmente a carico è previsto un premio aggiuntivo (comprensivo di imposta) rispetto a quello previsto per il nucleo fiscalmente a carico di € 200,00 per ogni familiare per il quale viene richiesta l’estensione.
Per quanto concerne i pensionati il premio annuo, comprensivo di imposta, per ogni nucleo familiare fiscalmente a carico è stabilito in € 550,00, fermo restando l’importo aggiuntivo nel caso di estensione della copertura assicurativa ai familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia non fiscalmente a carico.
In caso di estensione della copertura ai familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia non fiscalmente a carico dei pensionati è previsto un premio aggiuntivo (comprensivo di imposta) rispetto a quello previsto per il nucleo fiscalmente a carico di € 400,00 per ogni familiare per il quale viene richiesta l’estensione.
Allegato A/Grandi Interventi Chirurgici
• Gozzo retrosternale con mediastinotomia
• Interventi con esofagoplastica
• Gastroectomia totale
• Gastroectomia se allargata
• Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria
• Intervento per fistola gastro-digiunocolica
• Mega-esofago e esofagite da reflusso
• Cardioplastica
• Colectomia totale
• Interventi per neoplasie per retto-ano per via addominoperineale
• Operazione per megacolon
• Proctolectomia totale
• Derivazioni biliodigestive
• Interventi sulla papilla di Water
• Reinterventi sulle vie biliari
• Interventi chirurgici per ipertensione portale
• Interventi per pancreatite acuta
• Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche
• Interventi per pancreatite cronica
• Interventi per neoplasie pancreatiche
• Tumori della trachea
• Interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati
* Xxxxxxxxxx radicale di trasposizione dei grandi vasi
* Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale
* Correzione impianto anomalo coronarie
* Correzione “Ostium primum” con insufficienza mitralica
* Correzione canale atrioventricolare completo
* Finestra aorto-polmonare
* Correzione di: ventricolo unico
ventricolo destro a doppia uscita truncus arteriosus
coartazioni aortiche di tipo fetale coartazioni aortiche multiple o molto estese stenosi aortiche infundibulari
stenosi aortiche sopravalvolari trilogia di Fallot
tetralogia di Fallot
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atresia della tricuspide
pervietà interventricolare ipertesa pervietà interventricolare con “debanding”
pervietà interventricolare con insufficienza aortica
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