REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Prot. Nr 1282 del 21.06.2019
REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
PREMESSA
La legge n. 449/97 all’art. 43 ha previsto che le pubbliche amministrazioni “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.”
Il DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 relativo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sancisce:
Art.45, c.2 che al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione;
Art.45, c.2 lettera b) che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Il Consiglio d’Istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all’interno di questo istituto.
ART. 1 – DEFINIZIONE
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.
L’Istituto Comprensivo intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere l’innovazione della propria organizzazione e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione Scolastica (sponsèe) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o su supporti di veicolazione delle informazioni nome, logo, marchio dello sponsor a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo o ricevere beni o servizi.
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor all'utilizzo dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
e) la natura ed oggetto del corrispettivo della sponsorizzazione.
L'Istituto si impegna all'elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.
E’ prevista la facoltà dell’Istituto Comprensivo di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine della scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto. I criteri per l’individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.
ART. 2 – ATTIVITA’ OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE
Le attività oggetto di sponsorizzazione potranno essere:
• fornitura di un contributo in denaro;
• interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);
• materiale per la pulizia degli ambienti, materiale didattico per le classi per la gestione delle attività amministrative (carta, toner, fotocopiatrici…);
• attività di carattere culturale e artistico;
• interventi a favore di attività di animazione, laboratori, palestra, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, ect…
• interventi a favore dell’arricchimento e del rinnovo delle dotazioni didattiche, con particolare riferimento a quelle tecnologiche e multimediali;
• iniziative a sostegno dei servizi sociali;
• sponsorizzazioni del sito WEB;
• ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione, al fine del miglioramento dell’offerta formativa.
A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.
Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola attività-iniziativa.
Art.3 – FINALITÀ E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR
I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
• qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
• le associazioni senza fine di lucro.
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese responsabili di atti non coerenti con la funzione pubblica e formativa della scuola.
Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.
Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa.
Pertanto Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:
• intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
• la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola.
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.
Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
ART. 4 – FORME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
- contributi economici da versare direttamente alla scuola;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla scuola. A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione;
-cessione gratuita di beni e/o servizi: nel caso di cessione di beni, si procederà ad acquisizione ad inventario secondo la normativa in vigore.
ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA
La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, potrà attuare le forme pubblicitarie indicate di seguito:
• riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario della/e iniziativa/e oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
• pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell’atrio dei plessi, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
• posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.
Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.
Art. 6 – MISURE DI CAUTELA
Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società e di stipulare il relativo contratto che sarà poi oggetto della relazione al Consiglio di Istituto sull’attività negoziale effettuata dal Dirigente Scolastico.
L’ Istituzione scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Xxxxxxxxxx, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’ immagine o alle iniziative della scuola e/o del personale e utenza ;
- la reputi inaccettabile in quanto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
- materiale disdicevole per la moralità pubblica;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno, ma è eventualmente rinnovabile.
ART. 7 – SCELTA DELLO SPONSOR
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
• recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
• gara pubblica, da parte della Scuola, aperta a più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione.
ART. 8 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:
- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione ;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Istituto.
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.
La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
ART. 9 – MONITORAGGIO
Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
ART. 10 - GESTIONE OPERATIVA
La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d’Istituto.
ART. 11 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati riguardanti l’Istituto Comprensivo.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.
I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.
ART. 13 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto mediante pubblicazione sul sito istituzionale ; a partire dall’a.s. 2019/’20.
All. 1
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:
, con sede in _, in persona del legale rappresentante, cod. fisc. , di seguito denominata “Sponsor”;
e
l'Istituzione Scolastica I. C. “Xxxxxxx Xxxxxxx”, con sede in xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxxxxxxxx (XX), in persona del legale rappresentante pro-tempore di seguito denominata sponseè;
premesso
• che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell’ambito del P.T.O.F., un progetto per [indicare tipo di attività] ;
• che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.
• che all’Istituto sono note le finalità dell’attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall’Istituto stesso.
• che sono stati fissati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21.06.2019 i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall’art. 45 DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Obblighi dell’Istituzione Scolastica
L'Istituzione scolastica si obbliga: ⋅
• a realizzare nel periodo
la seguente
iniziativa/attività come previsto nel P.T.O.F. e nel programma annuale;
• ad inserire sulle brochure di pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello
sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica:
Art.2 Obblighi dello sponsor
Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento globale di €.
nel modo seguente: .
Art.3 Facoltà di recesso
A norma dell’art. 1373 cod.civ. l’Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
Art. 4 Risoluzione del contratto
La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r. o PEC, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor. In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all’Amministrazione Scolastica.
Art.5 Opzione per il rinnovo
Lo Sponsor ha diritto all'opzione per il rinnovo del contratto per il periodo dal al
_; l'opzione va comunicata all'Ente per iscritto con raccomandata a.r. o PEC da spedirsi entro il _. E’ fatta comunque salva la facoltà della Scuola di valutare la convenienza di un eventuale rinnovo, anche in virtù del divieto di rinnovo tacito dei contratti previsto dalla normativa vigente. Le condizioni normative della proroga saranno identiche al presente contratto; quelle economiche saranno aumentate del %, salvi gli aumenti, per intero, di imposte e tasse.
Art. 6 Diritto d'uso dell'immagine
Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.
Art.7 Pubblicità
Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento
e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.
Art.8 Limiti di responsabilità
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Art.9 Esclusiva
Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento/attività e la Scuola non potrà né direttamente né indirettamente, neppur parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale diritto ad altro soggetto. (Oppure: co-Sponsor. La Scuola potrà scegliere altri co-Sponsor purché essi non siano dello stesso settore in cui opera lo Sponsor e purché l'associazione fra i vari co-Sponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello Sponsor.
Art. 10 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al X.X. 00 Ottobre 1933, n. 1611.
Art.11 Spese ed oneri fiscali
Spese ed oneri fiscali sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
Luogo e data
Firme