AETR)
Accordo europeo del 1° luglio 1970
relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
(AETR)
RS 0.822.725.22; RU 2003 1765
Traduzione1
Modifica dell’accordo, dell’allegato e delle appendici dell’accordo del 20 settembre 2010
Entrata in vigore per la Svizzera il 20 settembre 2010
1a parte: emendamenti all’accordo AETR stesso
Art. 1 Definizioni
Le definizioni seguenti dell’articolo 1 sono modificate come segue:
f) per «massa massima ammissibile», la massa massima del veicolo carico, dichiarato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il vei- colo è immatricolato;
g) per «trasporti su strada», qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al tra- sporto di passeggeri o di merci;
j) per «conducente», ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che, nel quadro delle sue funzioni, si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso;
m) per «riposo», qualsiasi periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.
L’articolo 1 è completato con le nuove definizioni seguenti:
n) per «interruzione», ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
o) per «periodo di riposo giornaliero», il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il
«periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
1 Dal testo originale francese (RO 2010 5727).
2010-2352 5727
– «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininter- rotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno tre ore senza interruzione e il secondo di almeno nove ore senza interru- zione,
– «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrot- to di almeno nove ore, ma inferiore a 11 ore;
p) per «periodo di riposo settimanale», il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
– «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni periodo di riposo di almeno 45 ore,
– «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni periodo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8 paragrafo 6 dell’accordo, a una durata minima di 24 ore continuative;
q) per «altre mansioni», le attività comprese nella definizione di orario di lavo- ro diverse dalla «guida» nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei tra- sporti. Il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati
«altre mansioni»;
r) per «durata di guida», la durata di guida registrata automaticamente o se- miautomaticamente oppure manualmente nelle condizioni definite nel pre- sente accordo;
s) per «periodo di guida giornaliero», il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
t) per «periodo di guida settimanale», il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
u) per «periodo di guida», il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il peri- odo di guida può essere ininterrotto o frammentato;
v) per «multipresenza»: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del perio- do è obbligatoria;
w) per «impresa di trasporto», persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro
organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto di terzi che per conto proprio.
Art. 2 Campo di applicazione
L’articolo 2 è modificato come segue:
1. Il presente accordo si applica sul territorio di ciascuna parte contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta parte contraente o sul territorio di qualsiasi altra parte contraente.
2. Tuttavia, salvo accordo contrario intercorso fra le parti contraenti sul cui territo- rio avviene il transito, il presente accordo non si applica ai trasporti internazionali su strada effettuati a mezzo di:
a) veicoli adibiti al trasporto di merci se la massa massima autorizzata del vei- colo, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, non supera 3,5 tonnellate;
b) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costru- zione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massi- mo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
c) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
d) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
e) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effet- tuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro re- sponsabilità;
f) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di sal- vataggio, comprese operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umani- tario;
g) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
h) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla pro- pria base operativa;
i) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, ripara- zione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in cir- colazione;
j) veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
k) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione della parte contraente nella quale circolano e sono utiliz- zati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Art. 3 Applicazione di alcune disposizioni dell’accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non parti contraenti
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
2. a) Tuttavia, ogni parte contraente potrà, nel caso di un veicolo immatricolato in uno Stato non parte contraente del presente accordo, esigere, invece dell’apparecchio di controllo conforme alle specificazioni dell’allegato al presente accordo, solo fogli di registrazione quotidiana compilati a mano da ogni membro dell’equipaggio per il periodo di tempo trascorso a partire dall’entrata sul territorio della prima parte contraente.
b) A tal fine, ogni membro dell’equipaggio iscriverà sul foglio di registrazione le indicazioni relative ai suoi periodi di attività professionale e di riposo uti- lizzando i corrispondenti simboli grafici definiti all’articolo 12 dell’allegato al presente accordo.
Art. 6 Periodi di guida
L’articolo 6 è modificato come segue:
1. Il periodo di guida giornaliero di cui all’articolo 1 lettera s) del presente accordo non deve superare nove ore. Può essere esteso fino a dieci ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale di cui all’articolo 1 lettera t) del presente accordo non può superare 56 ore.
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
4. Il periodo di guida comprende tutti i periodi trascorsi alla guida sul territorio sia delle parti contraenti che degli Stati non parti contraenti.
5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all’articolo 1 lettera q) e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente accordo e registra i tempi di
«disponibilità», di cui all’articolo 12 paragrafo 3 lettera c) dell’allegato al presente accordo. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabu- lato, oppure grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.
Art. 7 Interruzioni
I paragrafi 1–3 sono modificati come segue:
1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
2. Questa interruzione conforme all’articolo 1 lettera n) del presente accordo può essere suddivisa in un’interruzione di 15 minuti, seguita da un’interruzione di alme-
no 30 minuti, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.
3. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni» ai sensi dell’articolo 1 lettera q) del presente accordo e potranno essere considerate «interruzioni».
Art. 8 Periodi di riposo
L’articolo 8 è modificato come segue:
1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali di cui ai para- grafi o) e p) dell’articolo 1.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o setti- manale.
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno nove ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno nove ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
4. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di risposo settimanale ridotto.
5. Un conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
6. a) Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
i) due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
ii) un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo setti- manale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
b) In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 a), un conducente che effettua un singolo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, al di fuori dal ser- vizio regolare, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale fino al più tardi alla fine di 12 periodi di 24 ore a partire dal precedente periodo di ripo- so settimanale regolare, a condizione che:
i) il servizio duri almeno 24 ore consecutive in una parte contraente o in un Paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio; e
ii) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
a. due periodi di riposo settimanale regolari, oppure
b. un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. In ogni caso la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposto equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla fine del periodo di deroga, e
iii) quattro anni dopo che il Paese d’immatricolazione ha introdotto il tachigrafo digitale, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo; e
iv) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il veicolo sia guidato in multipresenza oppure il periodo di guida menzio- nato all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.
c) In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 a), in caso di multipresenza ogni conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto a un minimo di 24 ore (risposo settimanale ridotto). In ogni caso ogni riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto al più tardi nel corso della terza settimana successiva alla settimana in cui è stata presa la riduzione.
Un periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno nove ore.
8. Se il conducente lo desidera, in trasferta i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato, per ogni conducente, delle opportune attrezzature per il riposo come previsto dal costrut- tore al momento della concezione del veicolo e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggia- to in una delle due, ma non in entrambe.
Art. 8bis Deroghe alle disposizioni dell’articolo 8
Il nuovo articolo 8bis ha il tenore seguente:
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare può, durante tale periodo di riposo, effettu- are altre attività al massimo in due occasioni, purché ricorrano le seguenti condi- zioni:
a) la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario;
b) il periodo compreso tra le parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in alcun caso eccedere un’ora prima dell’imbarco o dopo lo sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco.
Durante tutte le parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di una cuccetta.
2. Il tempo impiegato per recarsi in un luogo per prendere in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, o per tornare, se tale veicolo non si trova nel luogo di domicilio del conducente né nel centro operativo del datore di lavoro a cui fa normalmente capo il conducente non sarà conteggiato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un treno e disponga di opportune attrezzature per il riposo.
3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente accordo per raggiungere un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, o per tornare, se tale veicolo non si trova nel luogo di domicilio del conducente né nel centro operativo del datore di lavoro a cui fa normalmente capo il conducente sarà contabilizzato come «altra mansione».
Art. 9 Deroghe
L’ultimo periodo è modificato come segue:
… Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo o nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere i il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
Art. 11 Controlli effettuati dall’impresa
Il paragrafo 1 è modificato come segue:
1. L’impresa deve organizzare il servizio di trasporto su strada e dare opportune istruzioni ai membri dell’equipaggio in modo tale che questi ultimi possano confor- marsi alle disposizioni del presente accordo.
Il paragrafo 3 è completato come segue:
3. … o da incitare a commettere infrazioni al presente accordo.
Sono inseriti i due nuovi paragrafi seguenti:
4. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispetti- vi conducenti, anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un’altra parte contraente o di uno Stato non parte contraente.
Fatto salvo il diritto delle parti contraenti di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, dette parti contraenti possono subordinare tale responsabi- lità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa. Le parti contraenti pos- sono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.
5. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subap- paltatori e le agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente accordo.
Art. 12 Misure per assicurare l’applicazione dell’accordo
Le lettere a)–c) del paragrafo 1 sono modificate come segue:
a) Le amministrazioni competenti delle parti contraenti devono organizzare i controlli in modo che:
i) nel corso di un anno civile sia controllato almeno l’1 per cento dei gior- ni lavorativi effettuati dai conducenti di veicoli ai quali si applica il pre- sente accordo; a partire dal 1° gennaio 2010 tale percentuale sarà di al- meno il 2 per cento e a partire dal 1° gennaio 2012 di almeno il 3 per cento;
ii) almeno il 15 per cento del totale dei giorni lavorativi controllati lo sia sulle strade e almeno il 25 per cento nei locali delle imprese. A partire dal 1° gennaio 2010, la percentuale dei giorni lavorativi controllati sulle strade sarà di almeno il 30 per cento e quella nei locali delle imprese di almeno il 50 per cento.
b) I controlli effettuati sulle strade devono mirare agli elementi seguenti:
i) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni e i periodi di riposo giornalieri e settimanali;
ii) i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bor- do del veicolo e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo e/o sui tabulati stampati, se del caso;
iii) il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo.
Questi controlli sono effettuati senza discriminazione dei veicoli, delle im- prese e dei conducenti residenti o non residenti e indipendentemente dal punto di partenza e di arrivo del percorso o dal tipo di tachigrafo.
c) Nei locali delle imprese, oltre agli elementi sottoposti ai controlli sulle strade e oltre al rispetto delle disposizioni dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’allegato, devono essere controllati gli elementi seguenti:
i) i periodi di riposo settimanali e i periodi di guida tra questi periodi di riposo;
ii) la limitazione su due settimane delle ore di guida;
iii) la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo settimanali in applicazione dell’articolo 8 paragrafo 6;
iv) l’utilizzazione dei fogli di registrazione e/o dei dati e dei tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente e/o l’organizzazione del tempo di lavoro dei conducenti.
Sono inseriti i paragrafi 6–8 seguenti:
6. a) Ogni parte contraente autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un conducente per un’infrazione al presente accordo rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un’altra parte contraente o di uno Stato non parte contraente.
b) Ogni parte contraente autorizza le autorità competenti a infliggere una san- zione a un’impresa per un’infrazione al presente accordo rilevata sul suo ter- ritorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un’altra parte contraente o di uno Stato non parte contraente.
A titolo eccezionale, se è constatata un’infrazione commessa da un’impresa con sede in un’altra parte contraente o in uno Stato non parte contraente, sarà applicata una sanzione sulla base della procedura prevista nell’accordo bilaterale sul trasporto su strada concluso tra le parti in questione.
Le parti contraenti esamineranno, a partire dal 2011, l’eventualità di sopprimere la deroga prevista al paragrafo 6 b), a condizione che lo auspichino tutte.
7. La parte contraente che avvia procedimenti o infligge una sanzione per una particolare infrazione fornisce per iscritto al conducente le debite prove.
8. Le parti contraenti provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del pre- sente accordo da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turisti- ci, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.
Nuovo art. 12bis
È aggiunto il nuovo articolo 12bis seguente:
Art. 12bis Formulari tipo
1. Per facilitare i controlli sulle strade a livello internazionale, nell’allegato al pre- sente accordo, completato a tal fine con una nuova appendice 3, saranno inseriti formulari tipo, se necessario. Tali formulari saranno inseriti o modificati conforme- mente alla procedura definita all’articolo 22ter.
2. I formulari che figurano nell’appendice 3 non hanno carattere obbligatorio. Se saranno utilizzati, dovranno tuttavia rispettare il contenuto definito, segnatamente per quanto riguarda la numerazione, l’ordine e la designazione delle rubriche.
3. Le parti contraenti possono completare tali dati con altre informazioni allo scopo di rispondere a esigenze nazionali o regionali. Queste informazioni supplementari non potranno in alcun caso essere pretese per i trasporti provenienti da un’altra parte contraente o da un Paese terzo. A tal fine, sul formulario dovranno figurare in modo completamente separato dai dati definiti per la circolazione internazionale.
4. Tali formulari dovranno essere accettati in caso di presentazione durante i con- trolli stradali effettuati sul territorio delle parti contraenti al presente accordo.
Nuovo art. 13bis
È aggiunto il nuovo articolo 13bis seguente:
Art. 13bis Disposizioni transitorie
Le disposizioni previste alla fine dell’articolo 12 paragrafi 7 a) e 7 b) dell’allegato al presente accordo si applicheranno tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente emendamento.
Nuovo art. 22ter
È aggiunto il nuovo articolo 22ter seguente:
Art. 22ter Procedura di emendamento dell’appendice 3
1. L’appendice 3 dell’allegato al presente accordo sarà emendata sulla base della procedura definita qui di seguito.
2. Ogni proposta volta a inserire formulari tipo nell’appendice 3 conformemente all’articolo 12bis del presente accordo o a modificare i formulari esistenti sarà sotto- posta all’adozione del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione eco- nomica per l’Europa delle Nazioni Unite. La proposta sarà ritenuta accettata se sarà adottata dalla maggioranza delle parti contraenti presenti e votanti.
Il Segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite informerà ufficialmente le autorità competenti di tutte le parti contraenti dell’accordo dell’adozione di tali emendamenti e, nel contempo, comunicherà questa informazione al Segretario generale, fornendo una copia del testo in questione.
3. Ogni formulario tipo così adottato potrà essere utilizzato tre mesi dopo la data in cui l’informazione è stata comunicata alle parti contraenti dell’accordo.
2a parte: emendamenti all’allegato all’accordo AETR
Allegato
Apparecchio di controllo Disposizioni generali
I. Omologazione
Art. 11 par. 2
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
2. a) L’impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all’articolo 12, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano xxxxxx- sta. L’impresa fornisce altresì copie dei dati trasferiti dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabula- ti e i dati trasferiti sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.
b) Le imprese di trasporto che utilizzano veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell’appendice 1B del presente accordo e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
i) garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dalla parte contraente e che i dati pertinenti siano trasferiti con maggiore frequenza affinché tutti i dati relativi alle attività intraprese dall’impresa, o per conto della stessa, siano trasferiti;
ii) garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi succes- sivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse xxxxxx- xxxxx, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell’impresa;
Ai fini del presente paragrafo, il termine «trasferiti» è interpretato conformemente alla definizione che figura al punto s) del capitolo I dell’appendice 1B.
Art. 12 par. 1
I commi 2 e 3 sono modificati come segue:
In caso di deterioramento di un foglio o di una carta del conducente contenente registrazioni, i conducenti devono accludere il foglio deteriorato o la carta del con- ducente deteriorata al foglio di riserva o all’appropriato foglio utilizzato per sosti- tuirlo.
In caso di deterioramento, di cattivo funzionamento, di perdita o di furto della carta del conducente, i conducenti devono chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti della parte contraente nella quale hanno residenza consueta.
Art. 12 par. 2
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
2. a) I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ogni giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in conse- gna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del condu- cente può essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.
Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità dell’appendice 1B, i conducenti provvedono a inseri- re le loro carte di conducente nella fessura giusta del tachigrafo.
b) Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati al paragrafo 3 secondo trattino, punti b), c) e d) sono:
i) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’appendice 1, inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evi- tando l’insudiciamento del foglio; oppure
ii) se il veicolo è munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B, inseriti sulla carta del conducente mediante le funzio- ne di registrazione manuale di cui dispone l’apparecchio di controllo
c) I conducenti apportano ai fogli di registrazione le modifiche necessarie nel caso in cui più di uno di loro si trovi a bordo del veicolo, in modo che le in- formazioni di cui al paragrafo 3 secondo trattino, punti b), c) e d) del presen- te articolo siano registrate sul foglio del conducente che si trova effettiva- mente al volante.
Art. 12 par. 7a e 7b
I paragrafi 7a e 7b sono modificati come segue:
7. a) Il conducente al volante di un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1 deve essere in grado di presentare ogni qualvolta gli agenti di controllo lo richiedano:
i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti,
ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente accordo.
A partire dalla data di applicazione definita all’articolo 13bis del presente accordo, le durate di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i 28 giorni precedenti.
b) Il conducente al volante di un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B deve essere in grado di presentare ogni qualvolta un agente di controllo lo richieda:
i) la carta di conducente di cui è titolare;
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente accordo;
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto precedente durante il quale ha guidato un veicolo munito di un apparec- chio di controllo conforme all’appendice 1.
A partire dalla data di applicazione definita all’articolo 13bis del presente accordo, le durate di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i 28 giorni prece- denti.
Art. 13 par. 2
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
2. a) Durante il periodo in cui l’apparecchio di controllo è guasto o difettoso, se le indicazioni relative ai gruppi di tempo non sono più registrate o stampate correttamente dall’apparecchio di controllo, il conducente le riporta sul (sui) foglio (fogli) di registrazione o su un foglio appropriato, da allegare al foglio di registrazione o alla carta del conducente, sul quale è tenuto inoltre a ripor- tare gli elementi che consentono di identificarlo (cognome e numero della sua patente di guida oppure cognome e numero della sua carta del xxxxx- xxxxx), compresa la sua firma.
b) Se la carta del conducente è deteriorata, non funziona, è andata persa o non è in possesso del conducente, quest’ultimo deve:
i) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:
– informazioni dettagliate che consentono di identificare il condu- cente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
– i periodi di cui al paragrafo 3, secondo xxxxxxxx, lettere b), c) e d) dell’articolo 12;
ii) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
3a parte: emendamenti all’appendice 2 dell’allegato e introduzione di una nuova appendice 3 dell’allegato all’accordo AETR
Marchio e schede di omologazione
Appendice 2
All’elenco del punto I paragrafo 1 sono aggiunti o modificati i seguenti Paesi:
Albania 54
Xxxxxxx 00
Xxxxxxxxxx 56
San Marino 57
Monaco 59
« Serbia e Montenegro» Sostituito con
– 10
«Serbia – 10»
Dopo l’appendice 2 dell’allegato è introdotta la nuova appendice 3 seguente:
Formulari tipo
Appendice 3
Conformemente all’articolo 12bis del presente accordo, i trasportatori stradali posso- no utilizzare i seguenti formulari tipo per facilitare i controlli sulle strade:
1. Il FORMULARIO DI ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ va utilizzato quando un conducente è stato assente per malattia o vacanza o quando è stato alla guida di un veicolo escluso dal campo d’applicazione dell’AETR ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo.
Istruzioni per l’utilizzazione (da riportare sul retro formulario, se possibile)
a) Tutti i campi del presente formulario devono essere compilati, prima dell’operazione di trasporto, dall’impresa di trasporto e dal conducente.
b) Il testo del formulario non può essere modificato.
c) Per essere valido, il formulario deve essere firmato sia dal rappresentante abilitato dell’impresa di trasporto che dal conducente stesso. Per le imprese individuali, il conducente firmerà una volta a nome dell’impresa e una volta in qualità di conducente. È valido unicamente il documento originale fir- mato.
d) Il formulario può essere stampato con il logo dell’impresa. Le rubriche 1–5 possono essere prestampate. Il timbro dell’impresa non può sostituire la fir- ma del sottoscritto, ma la firma può essere accompagnata dal timbro.
e) Le informazioni supplementari nazionali o regionali dovranno figurare sul retro del formulario.
f) Se il formulario è redatto in una lingua diversa dall’inglese o dal francese, il titolo nella lingua nazionale dovrà figurare sotto i titoli in inglese e in fran- cese, che vanno mantenuti. I titoli delle rubriche all’interno del formulario dovranno essere ripetuti in inglese se il documento originale è redatto in una lingua diversa dall’inglese (vedi il modello allegato).
2. (Spazio riservato a un eventuale altro formulario)
Appendice 3 dell’allegato all’AETR
Formulaire d’attestation d’activités*/Attestation of activities*
Formulario di attestazione di attività*
(règlement [CE] N° 561/2006 ou l’AETR**)/(Regulation [EC] 561/2006 or the AETR**) (regolamento [CE] N. 561/2006 o dell’AETR**)
Il presente modulo deve essere riempito a macchina in caratteri latini e firmato prima dell’operazione di trasporto/
To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey.
Il modulo va custodito assieme alle registrazioni dell’apparecchio di controllo da conservare/
To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept.
Le dichiarazioni false costituiscono reato/
False attestations constitute an infringement.
Parte da compilarsi a cura dell’impresa (Part to be filled in by the undertaking)
1 Nome dell’impresa/Name of the undertaking:
2 Indirizzo, codice postale, città/Street address, postal code, city: , , Paese/Country:
3 Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale/Telephone number (including international prefix):
4 Numero di fax (compreso il prefisso internazionale)/Fax number (including international prefix):
5 Indirizzo e-mail:/E-mail address
Il sottoscritto (I, the undersigned):
6 Cognome e nome/Name and first name:
7 Posizione all’interno dell’impresa/Position in the undertaking:
dichiara che il conducente/declare that the driver:
8 Cognome e nome/Name and first name:
9 Data di nascita (giorno/mese/anno)/Date of birth (day/month/year): / /
10 Numero della licenza di condurre, della carta d’identità o del passaporto/
Driving licence or identity card or passport number:
11 che ha iniziato a lavorare nell’impresa il (giorno/mese/anno)/
who has started to work at the undertaking on (day/month/year): / / durante il periodo/for the period:
12 dal (ora/giorno/mese/anno)/from (hour/day/month/year): / / /
13 al (ora/giorno/mese/anno)/to (hour/day/month/year): / / /
14 era assente per malattia***/was on sick leave
15 era in vacanza***/was on annual leave
16 era in congedo o in recupero***/was on leave or rest
17 era alla guida di un veicolo non rientrante nel campo d’applicazione del regolamento (CE)
n. 561/2006 o dell’AETR******/
drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR
18 eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida***/performed other work than driving
19 era disponibile***/was available
20 Luogo/place: Data/date:
Firma/signature:
21 Il sottoscritto conducente conferma di non essere stato alla guida di un veicolo rientrante nel campo d’applica- zione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’AETR durante il periodo indicato sopra/I, the driver. confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above.
22 Luogo/place: Data/date:
Firma del conducente (signature of the driver):
* Il presente formulario è disponibile in formato elettronico e stampabile al seguente indirizzo/ This Form is available in electronic and printable versions at the following address: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx0/xxxx.xxxx.
** Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada/European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport.
*** Contrassegnare una sola casella/Choose only one box.