Contract
CAPITOLATO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E PATTUGLIAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E AVICUNICOLO PRESSO
LA BERGAMO MERCATI S.P.A.
SITA IN XXX XXXXX XXXXXXX X. 000 X XXXXXXX
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Finalità del servizio:
Il servizio ha lo scopo di prevenire eventi che possano arrecare danno o disagio alla struttura mercatale ed alle attrezzature ed ai beni ivi contenuti. Si concretizza nell’attività di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti.
Oggetto del servizio:
Il servizio ha per oggetto attività da svolgere presso il Mercato Ortofrutticolo sito in via Borgo Palazzo 207
/ 209, con ausilio di veicoli di servizio, nonché di altra strumentazione prevista. Il servizio viene prestato da guardie giurate che dipendono da istituti di vigilanza cui è stata rilasciata licenza prefettizia, in possesso di tutti i requisiti previsti dall’ordinamento statale e regionale, che agiscono nel quadro della “sicurezza complementare”.
Prestazioni previste:
Una guardia giurata con ausilio di veicolo di servizio dovrà svolgere in modo continuo la perlustrazione dell’area mercatale in costante collegamento con la centrale operativa. La centrale operativa con caratteristiche di I° e II° livello comprovate, dovrà aver sede nella provincia di Bergamo. La perlustrazione dovrà essere garantita e certificata attraverso l’attivazione ad intervalli prestabiliti di almeno 10 punti di contatto posti in altrettante postazioni lungo l’area monitorata (sistema di rilevazione elettronica ronda). In caso di necessità, dovrà essere effettuato intervento in appoggio tramite il servizio di radiomobili di zona. Quest’ultimo provvederà comunque ogni notte a perlustrare il perimetro esterno del sito almeno tre volte durante il servizio prendendo contatti diretti via radio ed a vista con il collega di servizio all’interno del sito. La guardia giurata di servizio dovrà segnalare eventuali cambi di servizio od anomalie per iscritto su registro eventi posto all’interno degli uffici della Direzione.
Orari e giorni del servizio:
Il servizio in oggetto dovrà essere garantito dalle ore 19.30 sino alle ore 02.30 da lunedì a venerdì, dalle ore
18.30 del sabato fino alle ore 2.30 del lunedì e 24 ore su 24 per le giornate festive.
Prestazioni aggiuntive o modifiche al servizio:
Bergamo Mercati Spa potrà disporre variazioni o richiedere servizi aggiuntivi - occasionali o definitivi - in funzione di eventuali mutamenti delle condizioni operative del Mercato Ortofrutticolo; i relativi costi saranno calcolati in proporzione ai prezzi base correnti per la normale operatività pattuiti nel contratto.
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO
Il servizio avrà la durata di 24 mesi, ovvero 730 giorni:
dal 1° luglio 2020, o dal giorno di effettivo inizio del servizio, fino al 30 giugno 2022.
Il servizio potrà essere espressamente rinnovato dall’organo competente a suo insindacabile giudizio, ricorrendone motivi di economicità e/o opportunità, nell’interesse della società, fino ad un massimo di altri
182 giorni (6 mesi), salvo disdetta da parte dell’azienda affidataria, da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 90 giorni prima della data di scadenza della convenzione.
Entro 3 (tre mesi) dalla scadenza del contratto, Bergamo Mercati S.p.A. verifica le ragioni di convenienza e di pubblico interesse, comunicherà, semmai, al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione dello stesso. In assenza di comunicazioni il contratto cesserà ex se la propria operatività.
Le parti danno atto che è concesso diritto e facoltà Bergamo Mercati S.p.A. di prorogare, con comunicazione da inoltrare alla ditta per iscritto, prima della scadenza del contratto, la durata del servizio per un periodo di 90 giorni, e comunque per il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione e, comunque, per un periodo non superiore a giorni 150 complessivamente.
ART. 3– IMPORTO, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le offerte dovranno contenere:
- una parte qualitativa, riportante la descrizione di eventuali esperienze analoghe e ogni altro elemento utile a consentire la valutazione del livello di qualificazione e professionalità del personale impiegato;
- una parte economica, cioè l’indicazione del miglior prezzo richiesto, per:
a) costo orario di guardia giurata con ausilio di veicolo, a partire da un massimo di euro 20,15 (venti//15) oltre i.v.a.;
Criteri di aggiudicazione
si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016.
L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare ed esibire copia di polizza assicurativa per responsabilità civile con massimali non inferiori a Euro 1.000.000,00= (unmilione/00) e mantenerla per tutta la durata del contratto.
L’offerente dovrà dichiarare per iscritto di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e/o se cooperative soci lavoratori, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.
Bergamo Mercati si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato. In caso di inadempienze e/o inadeguatezze, sarà applicata una penale nella misura di € 1.000,00 (mille/00) +
i.v.a. per ogni giornata in cui il servizio sarà risultato carente.
Gli operatori devono essere iscritti all’AVCP pass del sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e versare all’autorità il contributo per la partecipazione alla gara.
E’ fatto obbligo alle imprese interessate effettuare un sopralluogo prima di formulare la propria offerta, rivolgendosi tra le 8.00 e le 12.00 agli uffici di Bergamo Mercati S.p.A., via Borgo Palazzo 207, tel. 000- 000000, e in particolare a Xxxxxx Xxxxxx.
ART. 4 - LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA
L’aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità indicate nell’oggetto del servizio. All’inizio di ogni anno l’aggiudicataria deve trasmettere alla Bergamo Mercati s.p.a. una relazione contenente:
a) le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro (nominativi del personale impiegato ed eventuali sostituzioni o variazioni);
b) il piano degli inserimenti lavorativi concordato con la Bergamo mercati;
c) le attività di formazione del personale ai sensi del decreto legislativo 626/94;
d) le misure di protezione individuali in ordine a quanto previsto dalle normative in materia di prevenzione antinfortunistica sui luoghi di lavoro.
ART. 5 - VARIAZIONE DELLE GIORNATE E DEGLI ORARI DI SERVIZIO
La Bergamo Mercati s.p.a., ferme restando le condizioni previste in convenzione, si riserva di apportare variazioni di orario nell’ambito delle giornate previste, previo accordo con l’azienda affidataria per la turnazione del personale assegnato, senza che possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicataria, qualora cambiasse ragione sociale, dovrà documentare con autocertificazione/ autodichiarazione di conformità agli originali o con copia autentica degli atti originali stessi il cambiamento della ragione sociale medesima.
ART.7- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato a rate mensili dietro emissione di relativa fattura, a 30 gg d.f.f.m
ART.8- ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria dell'appalto ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità indicate nell’oggetto del servizio.
ART. 9 - CONTROLLI E RILIEVI
La vigilanza sui servizi competerà alla Bergamo Mercati con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del contratto. La Bergamo Xxxxxxx potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di quanto fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite. L’ aggiudicataria sarà tenuta a fornire al responsabile della Bergamo Mercati idonea collaborazione e tutti i chiarimenti necessari oltre alla relativa eventuale documentazione.
ART. 10 - PENALITA'
L’aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.
In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente contratto, la Bergamo Mercati assume i seguenti procedimenti:
a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del Responsabile preposto alla verifica del servizio di guardiania (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell’inadempienza compiuta da parte dell’ aggiudicataria): la Bergamo Mercati inoltrerà le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito di eventuali controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
b) Assegnazione di un termine temporale entro il quale l’aggiudicataria deve uniformare l’organizzazione del servizio al fine di ripristinare una situazione adeguata (cosiddetta diffida ad adempiere). Tale adeguamento non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per la Bergamo Mercati in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di guardiania.
Data la particolare natura del servizio, tale termine non potrà essere superiore a 24 (ventiquattro) ore.
Entro tale termine, l’aggiudicataria sarà tenuta a presentare le proprie contro-deduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste nei criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicataria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Bergamo Mercati s.p.a. potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni nei seguenti casi:
a. per motivi di pubblico interesse;
b. in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
c. nei casi di subappalto, di cessione di contratto o d’apertura di procedura di fallimento a carico dell’Impresa;
d. in caso d’impiego da parte della ditta aggiudicataria di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali.
La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore della Bergamo Mercati
S.p.A. il diritto di affidare il servizio ad altra società.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 12 - RIFUSIONE DANNI E SPESE
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Bergamo Mercati può rivalersi -mediante trattenuta- sui crediti della cooperativa aggiudicataria per servizi già eseguiti.
ART. 13 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI
Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria sarà competente il Foro di Bergamo.
ART. 14 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
L’aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa perciò è tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di prevenzione, di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08/ e successive modificazioni.
A tal fine l’Impresa ha l’obbligo di indicare espressamente un responsabile della sicurezza, incaricato dell’osservanza e dell’attuazione delle norme e disposizioni previste dalle leggi in vigore in ordine all’infortunistica nonché dell’osservanza degli articoli del presente contratto.
Il nominativo di detto responsabile deve essere comunicato all’Ente prima dell’inizio del servizio.
La ditta affidataria deve garantire lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio di guardiania, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente contratto e le modalità con le quali la cooperativa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati all’ottemperanza di quanto previsto dall’ art.26 D.Lgs. 81/08. La formazione e l’informazione ai lavoratori impiegati nel servizio deve prevedere incontri specifici sulla sicurezza del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.
In attuazione di quanto disposto dall’art.304 comma 1 lettera A del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, la Bergamo Mercati e l’affidataria cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori nel complessivo funzionamento del servizio.
Sono inoltre a totale carico dell’aggiudicataria gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.