INDICE
REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2012
INDICE
Articolo 1
Definizioni
PARTE I DELLE DEFINIZIONI
Articolo 2
PARTE II
DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 3 Esclusioni Articolo 4 Principi Articolo 5
Fasi della procedura di affidamento
Articolo 6
Criteri di selezione dell’offerta
Articolo 7
Commissione giudicatrice
Articolo 8
Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del contratto
Articolo 9
Forma del contratto
Articolo 10
PARTE III
DEI CONTRATTI PUBBLICI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici di rilevanza comunitaria
Articolo 11
Importi delle soglie comunitarie
Articolo 12
Metodi di calcolo del valore stimato del contratto pubblico
Articolo 13
Contratti misti, contratti con pluralità di committenti, centrali di committenza
Articolo 14
Requisiti di partecipazione
Articolo 15
Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
Articolo 16
Procedure di scelta del Soggetto contraente
Articolo 17 Anomalia dell’offerta Articolo 18
Garanzie
TITOLO I
PARTE IV
DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 19
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici sotto la soglia comunitaria
Articolo 20
Anomalia dell’offerta in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso TITOLO II
DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
Articolo 21
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di affidamenti in economia
Articolo 22
Tipologie di beni, servizi e lavori affidabili in economia
Articolo 23
Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia
Articolo 24
Limiti di importo degli affidamenti in economia
Articolo 25 Procedure Articolo 26
Amministrazione diretta
Articolo 27
Cottimo fiduciario
Articolo 28
Indagini di mercato ed elenchi aperti
Articolo 29 Requisiti Articolo 30
Pubblicità e comunicazioni
Articolo 31 Congruità dell’offerta Articolo 32
Garanzie
Articolo 33
Direzione dell’esecuzione
Articolo 34
Termini e modalità di pagamento
Articolo 35
Attestazione di regolare esecuzione
Articolo 36 Procedure contabili Articolo 37
Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
Articolo 38 Transazione Articolo 39 Arbitrato Articolo 40
PARTE V
CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE
Giurisdizione e norme procedurali
Articolo 41 Richiami normativi Articolo 42
Norma di chiusura
PARTE VI NORME FINALI
PARTE I DELLE DEFINIZIONI
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente documento si definiscono come segue:
“Regolamento”: il presente documento.
“Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo (dlgs.) 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo dinamico automatico sia al dlgs. n. 163/2006 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti od articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare, si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o le norme del medesimo siano derogate da norme legislative regionali, si applica l’articolo 42 del presente Regolamento.
“Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”: il decreto del Presidente della Repubblica (dpr.) 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Con la dizione “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo dinamico automatico sia al dpr. n. 207/2010 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti od articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti normativi, o le norme del medesimo siano derogate da norme legislative regionali, si applica l’articolo 42 del presente Regolamento.
“Legge regionale sui lavori pubblici”: la legge regionale della Valle d’Aosta (lr.) 20 giugno 1996, n. 12 recante la “Legge regionale in materia di lavori pubblici”. Con la dizione “Legge regionale sui lavori pubblici” si compie un richiamo dinamico automatico sia alla lr. n. 12/1996 sia agli atti ad essa successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti od articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione della Legge regionale sui lavori pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui la Legge regionale sui lavori pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, si applica l’articolo 42 del presente Regolamento.
“Comune” / “il Comune di Aosta”
“Contratti pubblici”: i contratti d’appalto o di concessione relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori posti in essere dal Comune.
“Affidamento di lavori”: l’affidamento avente ad oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere di cui all’allegato I del Codice dei contratti pubblici. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale.
“Affidamento di beni”: l’affidamento, diverso da quello di lavori o di servizi, avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. “Affidamento di servizi”: l’affidamento, diverso da quello di lavori o di beni, avente ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all’allegato II del Codice dei contratti pubblici.
“Operatore economico”: il soggetto che offre sul mercato in modo stabile e continuativo beni, servizi e lavori.
“Soggetto offerente” o “Offerente”: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.
“Soggetto contraente”: il soggetto offerente che, in seguito alla accettazione, conclude mediante stipulazione un contratto con il Comune.
“Autorità”: l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del Codice dei contratti pubblici.
“Osservatorio”: l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
“Responsabile del procedimento”: il soggetto cui sono attribuiti le funzioni ed i compiti stabiliti dall’art. 10 del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 4 della Legge regionale sui lavori pubblici.
“Responsabile del servizio”: il dirigente preposto alle Aree di II livello responsabile dell’attività contrattuale del Comune nel rispetto dello statuto e del regolamento di organizzazione dell’ente.
“Profilo del committente”: il sito informatico del Comune in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative ai Contratti pubblici: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx
PARTE II
DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i Contratti pubblici relativi agli Affidamenti di beni, servizi e lavori conclusi dal Comune.
2. La presente parte II detta disposizioni comuni ai Contratti pubblici sopra e sotto la soglia comunitaria ed agli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia disciplinati, rispettivamente, dalle parti III e IV del presente Regolamento.
3. I principi desumibili dalla presente parte II si applicano anche ai Contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi delle disposizioni contenute nella parte I, titolo II, dello stesso.
Articolo 3 Esclusioni
1. Il presente Regolamento non si applica:
a) ai Contratti pubblici relativi ai settori speciali del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del Codice dei contratti pubblici;
b) ai contratti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
c) ai contratti aventi per oggetto l’alienazione di beni mobili od immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
d) ai contratti di lavoro conclusi dal Comune con i propri dipendenti, ai contratti di somministrazione di lavoro disciplinati dagli articoli 20 e ss. del dlgs. 10 settembre 2003, n. 276, ai contratti di lavoro temporaneo disciplinati dalla legge (l) 24 giugno 1997, n. 196 ed alle figure contrattuali agli stessi assimilabili;
e) ai contratti aventi ad oggetto gli incarichi di collaborazione disciplinati dalla lr. 28 aprile 1998, n. 18 recante “Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie” .
Articolo 4 Principi
1. Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto:
a) dei principi comunitari a tutela della concorrenza, desumibili dal Trattato delle Comunità europee (CE) o dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle CE, quali ad esempio:
a.1) la libera circolazione delle merci in tutto il territorio delle CE;
a.2) il diritto di stabilimento;
a.3) la libera prestazione di servizi in tutto il territorio delle CE;
a.4) la parità di trattamento tra Operatori economici, perseguibile anche mediante una concreta e fattuale non discriminazione tra di essi in relazione alle attività richieste per l’assegnazione o l’esecuzione dei Contratti pubblici nonché mediante il riconoscimento reciproco di atti, certificati e documenti di autorità comunitarie;
a.5) la congruità tra i requisiti soggettivi richiesti all’Operatore economico ai fini dell’assegnazione e l’oggetto del Contratto pubblico;
a.6) la trasparenza e la conoscibilità delle attività poste in essere dal Comune;
a.7) la pubblicità della volontà di affidare e dell’esito degli Affidamenti di xxxx, servizi e lavori;
a.8) la proporzionalità della modalità di Affidamento di beni, servizi e lavori rispetto al potenziale mercato di riferimento.
b) dei principi e delle norme dell’ordinamento italiano che il Comune ha l’obbligo di osservare. Nel rispetto di tali principi e norme, il Comune è tenuto, durante la contrattazione, a comportarsi secondo buona fede.
2. Per ogni singolo Contratto pubblico il Comune nomina un Responsabile del procedimento.
Articolo 5
Fasi della procedura di affidamento
1. Nel quadro generale degli indirizzi tracciati e in attuazione degli atti fondamentali adottati dal Consiglio, la Giunta svolge la funzione di propria competenza con provvedimenti deliberativi di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo da perseguire o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli organi comunali nell'esercizio delle competenze gestionali loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo del Comune, la procedura di Affidamento di beni, servizi e lavori è attuata secondo l’ordine delle seguenti fasi:
a) determinazione a contrarre;
b) selezione della migliore offerta;
c) aggiudicazione provvisoria;
d) aggiudicazione definitiva;
e) verifica del possesso dei requisiti;
f) stipulazione del contratto.
3. La determinazione a contrarre è adottata dal Responsabile del servizio prima dell’avvio della procedura di Affidamento di beni, servizi e lavori e contiene le indicazioni:
a) del fine che con il contratto si intende perseguire;
b) della fonte del finanziamento;
c) dell’oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali;
d) della procedura per l’individuazione degli offerenti;
e) del criterio per la scelta dell’offerta migliore;
f) del Responsabile del procedimento.
4. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure e sulla base di uno dei criteri previsti dal presente Regolamento e dal Codice dei contratti pubblici.
5. L’aggiudicazione provvisoria è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dal Responsabile del Servizio incaricati della selezione della migliore offerta al termine della procedura di Affidamento di beni, servizi e lavori.
6. L’aggiudicazione definitiva richiede l’adozione di uno specifico atto da parte del Responsabile del servizio. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico- organizzativa.
7. Non occorre l’adozione della determina a contrarre né dell’aggiudicazione provvisoria, essendo sufficiente quella dell’aggiudicazione definitiva:
a) per l’acquisizione di beni, di servizi e di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
b) per l'acquisizione urgente di beni e servizi derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.
8. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico- organizzativa è curata dal Responsabile del procedimento, successivamente all’adozione dell’aggiudicazione definitiva, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice dei contratti pubblici.
9. Terminata la verifica di cui al comma 8, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si fa luogo alla stipulazione del contratto nel rispetto dei termini indicati nell’art. 8 del presente Regolamento.
Articolo 6
Criteri di selezione dell’offerta
1. Il Comune seleziona la migliore offerta compiendo alternativamente o una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso, o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il Comune sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del Contratto pubblico ed indica nel bando o nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta. Quando la selezione della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o il disciplinare di gara e la lettera di invito precisano altresì i criteri di valutazione, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi nonché le modalità di attribuzione dei punteggi in conformità agli allegati G, M e P del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
3. Il Comune applica gli articoli 81, 82 e 83 del Codice dei contratti pubblici.
4. La selezione della migliore offerta deve risultare da apposito verbale redatto in conformità all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici ed è effettuata in seduta pubblica per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quali, a titolo esemplificativo, il prezzo o il termine di consegna o di esecuzione), ed in seduta riservata per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali, a titolo esemplificativo, il pregio tecnico o le caratteristiche estetiche e funzionali).
Articolo 7 Commissione giudicatrice
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione deve essere demandata ad una commissione giudicatrice istituita ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici e dell’art 10 c.1 lett. i) del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente preposto alle aree di I livello, su proposta del Dirigente preposto alle aree di II livello ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del Contratto pubblico.
3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma dal Responsabile del servizio.
4. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte; il provvedimento di nomina può indicare dei membri supplenti in numero massimo pari a quello dei membri effettivi.
5. I compensi spettanti ai membri esterni della commissione giudicatrice ed i criteri per la loro quantificazione sono determinati con deliberazione della Giunta comunale; le spese relative sono inserite nel quadro economico dell’affidamento tra le somme a disposizione del Comune e sono impegnate con il provvedimento di nomina.
6. La verbalizzazione dell’attività della commissione giudicatrice è svolta da un dipendente del Comune o, in difetto, da uno dei suoi componenti scelto dal presidente.
7. Si applicano nei confronti dei commissari, effettivi e supplenti, le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti pubblici; i commissari, all’atto dell’assunzione di incarico, attestano l’insussistenza delle cause predette mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al dpr. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. La commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto e deve operare con il plenum dei suoi componenti, di quelli effettivi o di quelli supplenti intervenuti in sostituzione dei primi.
9. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, la commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente preposto alle aree di I livello, su proposta del Dirigente preposto alle aree di II livello.
Articolo 8
Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del contratto
1. Il Contratto pubblico non può essere stipulato prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79 del Codice dei contratti pubblici; tale termine non si applica nei casi di cui all’articolo 11, comma 10bis, del Codice dei contratti pubblici.
2. In pendenza del termine di cui al comma 1, è consentita l’esecuzione del Contratto pubblico in via d’urgenza nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in contratto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti; il Responsabile del procedimento esplicita nel relativo verbale le circostanze addotte a giustificazione dell’urgenza.
3. La stipulazione del Contratto pubblico ha luogo entro il termine di sessanta giorni da quando l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del presente Regolamento, salvi diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Articolo 9 Forma del contratto
1. Il Contratto pubblico può essere stipulato:
a) mediante atto pubblico redatto, con le richieste formalità, dal Segretario generale o dal notaio;
b) mediante scrittura privata autenticata dal Segretario generale;
c) mediante scrittura privata, anche sotto forma di:
c.1) atto di obbligazione redatto in calce al capitolato d’oneri o al disciplinare e sottoscritto dal solo Contraente;
c.2) atto separato di obbligazione sottoscritto dal solo Contraente ed accettato dal Comune con successiva dichiarazione;
c.3) scambio di lettere “commerciali” di offerta e di accettazione;
c.4) buono d’ordine, di cui all’articolo 27, comma 7, del presente Regolamento;
d) in forma elettronica secondo le disposizioni vigenti per il Comune.
2. I Contratti pubblici sopra la soglia comunitaria sono stipulati nella forma dell’atto pubblico redatto dal Segretario comunale o, su consenso delle parti, in quella dell’atto pubblico redatto dal notaio.
3. I Contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, ove conseguenti all’esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, sono stipulati nelle forme di cui al comma 2 ovvero mediante scrittura privata autenticata dal Segretario comunale secondo l’indicazione contenuta nella determinazione a contrarre; in tutti gli altri casi i Contratti pubblici possono essere stipulati mediante scrittura privata.
PARTE III
DEI CONTRATTI PUBBLICI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Articolo 10
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici di rilevanza comunitaria
1. La presente parte III disciplina gli Affidamenti di lavori, di servizi e di beni il cui valore stimato, determinato a norma dell’art. 12 del presente Regolamento, sia pari o superiore alle rispettive soglie comunitarie come stabilite dall’art. 11 del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente parte si applicano, oltre alle disposizioni della parte II del presente Regolamento, il Codice dei contratti pubblici, il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e la Legge regionale sui lavori pubblici.
Articolo 11
Importi delle soglie comunitarie
1. Al momento di adozione del presente Regolamento le soglie comunitarie sono pari a:
a) 200.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per gli Affidamenti di beni e di servizi;
b) 5.000.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per gli Affidamenti di lavori.
2. I provvedimenti con cui la Commissione delle Comunità europee revisiona gli importi delle soglie indicate nel comma 1, in virtù dell’art. 69 della Direttiva 2004/18/CE, trovano applicazione diretta e modificano in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla scadenza del termine eventualmente prescritto dalla Commissione per il recepimento nell’ordinamento interno dell’Italia, senza che il Comune abbia l’onere di modificare il presente articolo mediante sostituzione degli importi sopra indicati.
Articolo 12
Metodi di calcolo del valore stimato del contratto pubblico
1. Il valore del Contratto pubblico è stimato dal Comune al momento dell’avvio della procedura di Affidamento di lavori, di beni e di servizi, ed è determinato in base ai commi seguenti.
2. Il valore stimato del Contratto pubblico è determinato, per ogni fine previsto nel presente Regolamento, dall’importo totale pagabile dal Comune al futuro Soggetto contraente, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. L’importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni e gli eventuali rinnovi.
3. In caso di obbligazione non pecuniaria, il Comune tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.
4. Il Comune, per determinare il valore stimato del Contratto pubblico, applica l’art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 13
Contratti misti, contratti con pluralità di committenti, centrali di committenza
1. I contratti misti sono contratti che hanno per oggetto: lavori e beni; lavori e servizi; servizi e beni; lavori, servizi e beni.
2. Al fine dell’accertamento sull’applicabilità della presente parte III, ai sensi del precedente articolo 10, nonché dell’applicazione di ogni altro articolo del presente Regolamento che preveda una soglia economica, il Comune osserva l’art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
3. L’applicazione del presente articolo da parte del Comune non può avere l’effetto di eludere il Codice dei contratti pubblici o il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici o la Legge regionale in materia di lavori pubblici né di limitare o di distorcere la concorrenza.
4. Per i fini di cui al comma 3 del presente articolo, il Comune unisce in un unico contratto misto lavori, servizi, beni se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) i lavori, i servizi, i beni sono collegati e strumentali tra di loro;
b) i lavori, i servizi, i beni sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.
5. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo, il Comune, nel caso di propri lavori, servizi, beni da approvvigionarsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, beni di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del Soggetto contraente che svolga tutte le attività, in base ad
un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell’affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.
6. Il Comune può stipulare gli accordi o le convenzioni di cui al comma 5 con:
a) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
b) o soggetti e partner commerciali privati; in tal caso il Comune ha l’onere di prevedere nell’accordo o nella convenzione il rispetto del presente Regolamento nella scelta del Soggetto contraente.
7. Il Comune ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici.
8. Il Comune ha facoltà di delegare a terzi, previo accordo scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 14 Requisiti di partecipazione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di Affidamento di lavori, di servizi e di beni e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:
a) che versano nelle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici o in un’altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
b) che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati dal Comune nel bando, nell’avviso o nell’invito in applicazione degli articoli da 39 a 47 del Codice dei contratti pubblici.
2. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettera b), il Comune, tenuto conto della natura e dell’entità dell’affidamento, può optare per una sola o per più d’una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e l’oggetto del Contratto pubblico.
3. In caso di affidamenti ad oggetto misto, il Comune determina distinti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica per ogni prestazione di lavori, servizi o beni oggetto dell’affidamento, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. L’Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.
5. E’ vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
Articolo 15
Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall’Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al dpr. n. 445/2000.
2. Ai fini dell’accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, il Comune:
a) acquisisce direttamente dalle autorità competenti la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del presente Regolamento;
b) richiede all’Operatore economico la produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 1, lett. b), del presente Regolamento.
3. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l’accertamento di cui al precedente comma 2, lett. a), nei confronti di operatori economici non stabiliti in Italia, l’Operatore economico ha l’onere di fornire i necessari documenti probatori al Comune, coadiuvandolo/a in eventuali richieste di conferma da parte delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, il Comune reputa prova necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Articolo 16
Procedure di scelta del Soggetto contraente
1. Per l’individuazione del Soggetto contraente il Comune utilizza:
a) la procedura aperta;
b) la procedura ristretta;
c) la procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara;
d) il dialogo competitivo.
2. La procedura aperta e quella ristretta costituiscono strumenti ordinari per l’individuazione del Soggetto contraente; la procedura negoziata e il dialogo competitivo costituiscono invece strumenti eccezionali fruibili soltanto in presenza delle condizioni specifiche espressamente previste dal Codice dei contratti pubblici e della cui sussistenza deve darsi atto nella motivazione della determinazione a contrarre di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
3. La procedura aperta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta, con le modalità stabilite dall’art. 55 del Codice dei contratti pubblici.
4. La procedura ristretta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni operatore economico interessato può chiedere di partecipare, ma soltanto gli operatori economici invitati dal Comune mediante apposita lettera di invito possono presentare un’offerta, con le modalità stabilite dall’art. 55 del Codice dei contratti pubblici.
5. La procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara, è la procedura in cui il Comune consulta gli operatori economici da esso/a scelti e negozia con uno o più di loro le condizioni del Contratto pubblico, con le modalità stabilite, rispettivamente, dall’art. 56 e dall’art. 57 del Codice dei contratti pubblici.
6. Il dialogo competitivo è una procedura nella quale il Comune, in caso di Affidamenti di lavori, di servizi e di beni particolarmente complessi ed a seguito della pubblicazione di un bando di gara, avvia un dialogo con
i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati, mediante apposita lettera, a presentare le rispettive offerte.
7. Le modalità di pubblicazione dei bandi e di invio degli inviti a presentare offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo nonché i termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 66, 67 e 70 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 17 Anomalia dell’offerta
1. E’ giudicata anomala l’offerta dell’Operatore economico:
a) che presenta un ribasso pari o superiore al valore indicato dall’art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso;
b) in relazione alla quale sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai valori indicati dall’art. 86, comma 2 , del Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta giudicata anomala ai sensi del comma 1 è sottoposta a verifica – secondo i criteri ed il procedimento indicati, rispettivamente, dall’art. 87 e dall’art. 88 del Codice dei contratti pubblici – ad opera del Responsabile del procedimento, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, e della commissione giudicatrice di cui all’art. 7 del presente Regolamento, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è fatta salva la facoltà del Comune, ove lo ritenga opportuno, di istituire una commissione ad hoc ai sensi dell’art. 88, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici.
3. La verifica di cui al comma 2 ha lo scopo di valutare se un’offerta sia, nel suo complesso, seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.
4. Anche a prescindere da quanto previsto nel comma 1, il Comune può verificare l’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Articolo 18 Garanzie
1. L’offerta è corredata dalla garanzia di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il Soggetto contraente è obbligato a costituire la garanzia di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 111 e 129 del Codice dei contratti pubblici, nonché nell’art. 57, nella parte II, titolo VI, nella parte III, titolo III, e negli articoli 280 e 298 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
PARTE IV
DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
TITOLO I
DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 19
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici sotto la soglia comunitaria
1. Il presente titolo I della parte IV disciplina gli Affidamenti di lavori, di servizi e di beni il cui valore stimato, determinato a norma dell’art. 12 del presente Regolamento, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie come stabilite dall’art. 11 del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo I della parte IV si applicano, oltre alle disposizioni delle parti II e III del presente Regolamento, il Codice dei contratti pubblici (con particolare e non esclusivo riferimento alla sua parte II, titolo II, ad eccezione dell’art. 125), il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (con particolare e non esclusivo riferimento alla sua parte IV, titolo V, capo I) e la Legge regionale sui lavori pubblici.
Articolo 20
Anomalia dell’offerta in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
1. Per gli Affidamenti di lavori di importo inferiore o pari al valore indicato dall’art. 122, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e per gli Affidamenti di beni e di servizi di importo inferiore o pari al valore indicato dall’art. 124, comma 8, del medesimo Codice il Comune può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore al valore indicato dall’art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
2. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma 1 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 17, comma 4, del presente Regolamento.
TITOLO II
DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
Articolo 21
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di affidamenti in economia
1. Il presente titolo disciplina i procedimenti relativi agli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori da parte del Comune .
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni delle parti II, III e IV, titolo I, del presente Regolamento.
Articolo 22
Tipologie di beni, servizi e lavori affidabili in economia
1. L’Affidamento in economia di beni è consentito nei seguenti casi:
a) acquisto di arredi, mobili, impianti tecnici e attrezzature in genere per stabili utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
b) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di fotocopiatori, telefax, macchine da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi, relativi accessori e materiale di consumo, apparecchiature tecniche, informatiche e di rete telematica e telefonica, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa,
apparecchiature di videoproiezione e di registrazione audio-video, sistemi e prodotti software, materiale informatico in genere, impianti telefonici e di telecomunicazione in genere;
c) acquisto di prodotti di cancelleria, carta, materiali di consumo per il funzionamento degli uffici;
d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a quotidiani, periodici, banche dati e ad agenzie di informazioni, su supporto cartaceo, informatico e banche dati on line;
e) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia, manifesti, locandine altri materiali per la diffusione e la comunicazione istituzionale;
f) acquisto di vestiario, dispositivi di protezione individuale e di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;
g) acquisto di autoveicoli, motoveicoli e macchine operatrici;
h) acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento degli immobili;
i) acquisto di carburanti per autotrazione, lubrificanti, materiali di ricambio e accessori per i mezzi in dotazione;
j) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi scolastici, attrezzature e materiali tecnici e scientifici da laboratorio;
k) acquisto di medicinali e reagenti;
l) acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;
m) acquisto di beni e attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite direttamente o date in gestione dal Comune;
n) acquisto di coppe, medaglie, targhe ed altri beni necessari alla realizzazione di eventi promossi o partecipati dall'Amministrazione;
o) acquisto di armamenti e strumentazioni per il personale del Corpo di Polizia locale;
p) acquisto di strutture per il ricovero di mezzi e attrezzature;
q) acquisto di segnaletica e arredo urbano;
r) acquisto di prodotti per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi.
2. L’Affidamento in economia di servizi è consentito nei seguenti casi:
a) servizi di manutenzione e di riparazione dei beni di cui al comma 1, lettere a), b), g), j), l), m), o) e p);
b) servizi di nolo di mezzi, automezzi e di attrezzature in genere;
c) servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione e manutenzione di siti web istituzionali, consulenza, sviluppo e aggiornamento di software, hardware, internet e servizi telematici;
d) servizi di editoria, stampa e distribuzione, fotografia e fotocomposizione, tipografia, litografia, rilegatura, trascrizione;
e) servizi bancari e assicurativi;
f) servizi postali, di telecomunicazione e valori bollati;
g) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;
h) servizi di ricerca, di restauro, di analisi e prove in sito e in laboratorio;
i) servizi per la realizzazione di azioni promozionali, pubblicitarie, di marketing e di comunicazione istituzionale;
j) servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;
k) servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
l) servizi per la rappresentanza e l'ospitalità;
m) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come definiti dall'articolo 252 del d.P.R. 207/2010, ivi compresi i servizi attinenti all'urbanistica e all'architettura paesaggistica, di importo non superiore a 40.000 euro;
n) servizi di cui all'allegato IIB del Codice dei contratti;
o) servizi di vigilanza, di piantonamento, di custodia e di scorta valori;
p) servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;
q) servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;
r) servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, di documenti cartacei e pergamenacei, di sigilli e di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;
s) servizi di rilevazione dati e indagini di mercato;
t) pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d’appalto e a concorsi pubblici per l’assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante altri mezzi di comunicazione;
u) servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dal Comune;
v) beni e servizi necessari all’allestimento e all’organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dal Comune;
w) organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
x) servizi per la realizzazione di interventi di orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale;
y) noleggio di attrezzature per l’organizzazione di corsi di formazione, per l’espletamento di concorsi e per l’organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni di interesse del Comune, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;
z) riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
aa) gestione del servizio di riscaldamento degli stabili comunali;
bb)servizi di mensa al personale dipendente;
cc) servizi di gestione di ludoteche, centri estivi e centri per anziani;
dd)servizi cimiteriali;
ee) servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ivi compresi i servizi attinenti all’urbanistica e all’architettura paesaggistica alle condizioni specificate nel successivo art. 37;
ff) servizi di supporto all’attività del Responsabile del procedimento;
gg) servizi di verifica della progettazione, ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
3. L’Affidamento in economia di lavori è consentito nei seguenti casi:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
g) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
h) lavori diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, di importo non superiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 23
Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia
1. L’Affidamento in economia di beni e servizi è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e di beni, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Articolo 24
Limiti di importo degli affidamenti in economia
1. Gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori sono ammessi, limitatamente alle tipologie elencate negli articoli 22 e 23 del presente Regolamento e fatti salvi i diversi limiti di spesa ivi specificati, per importi inferiori:
a) a 200.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di beni e di servizi;
b) a 300.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di lavori.
2. L’adeguamento normativo degli importi indicati nel comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore, senza che il Comune abbia l’onere di rettificarlo con gli importi adeguati.
3. Non è ammesso il frazionamento artificioso degli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori al fine di eludere l’osservanza dei limiti di importo di cui al comma 1.
Articolo 25 Procedure
1. Gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuati mediante le procedure:
a) dell’amministrazione diretta;
b) del cottimo fiduciario;
c) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.
2. In alternativa alle procedure indicate nel comma 1, il Comune, sussistendone i presupposti, utilizza il mercato elettronico e le convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell’art 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o da altre centrali di committenza.
Articolo 26 Amministrazione diretta
1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 27 Cottimo fiduciario
1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate mediante affidamento esterno ad Operatori economici.
2. Per i beni, i servizi ed i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed inferiore ai limiti indicati nell’art. 24 del presente Regolamento, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. La consultazione è effettuata attraverso una lettera di invito cui è allegato un capitolato d’oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei beni, dei servizi o dei lavori da affidare; per gli affidamenti di uso corrente, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella lettera d’invito.
4. Nella lettera di invito e nel capitolato d’oneri sono, di norma, indicati:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
b) i requisiti di partecipazione necessari e la richiesta all’Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi oppure, nel caso di Operatore economico selezionato da un elenco, la richiesta di rendere apposita dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti in base ai quali è stato inserito nell’elenco;
c) le eventuali garanzie richieste;
d) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo in giorni di validità delle stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) nel caso del prezzo più basso, l’eventuale utilizzo dell’esclusione automatica;
i) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
j) la misura delle eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
k) l’obbligo per l’Offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
l) l’indicazione dei termini di pagamento;
m) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
5. Per i beni, i servizi ed i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di un solo Operatore economico.
6. La consultazione diretta di cui al comma 5 è altresì consentita, anche oltre il limite di spesa ivi indicato, nei seguenti casi:
a) quando, a seguito della consultazione di cui al comma 2, non sia stata presentata alcuna offerta, purché non siano sostanzialmente mutate le condizioni contrattuali originarie;
b) per la nota specialità del bene, del servizio o del lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
c) quando ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 57 del Codice dei contratti pubblici.
7. L’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni, di servizi e di lavori di importo inferiore a 10.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, può essere disposta, in alternativa a quanto previsto
dal comma 3, anche attraverso determinazione dirigenziale o buoni d’ordine sottoscritti dal Responsabile del servizio dai quali risulti l’impegno, l’imputazione di spesa al bilancio, la disponibilità finanziaria, l’oggetto della spesa e l’Operatore economico incaricato; il buono d’ordine tiene luogo dell’aggiudicazione definitiva e del contratto, è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell’acquisizione ed è allegato alla fattura o al documento fiscale equivalente. Il limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma è aggiornato ogni anno in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’Istat, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente.
Articolo 28
Indagini di mercato ed elenchi aperti
1. Gli Operatori economici da consultare ai sensi dell’art. 27, comma 2, del presente Regolamento sono individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di un’indagine di mercato ovvero tramite un elenco aperto di Operatori economici.
2. L’indagine di mercato può essere effettuata mediante:
a) la pubblicazione nel Profilo del committente di un avviso preventivo per la verifica della disponibilità degli Operatori economici, anche con riferimento a più cottimi fiduciari aggiudicabili entro un determinato periodo (indagine di mercato periodica), contenente le indicazioni:
a.1) degli elementi essenziali del cottimo fiduciario;
a.2) dei requisiti di partecipazione;
a.3) del criterio di selezione dell’offerta;
a.4) del termine e delle modalità di presentazione della disponibilità da parte degli Operatori economici;
a.5) dei criteri utilizzati per la selezione degli Operatori economici da consultare – quali, a titolo esemplificativo, le pregresse esperienze contrattuali con il Comune, l’idoneità operativa dell’Operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del cottimo fiduciario, il possesso dei requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica in eccedenza rispetto a quelli minimi richiesti o il sorteggio pubblico – qualora non si intenda consultare tutti coloro che hanno comunicato la loro disponibilità;
b) la consultazione di elenchi ufficiali di Operatori economici o di cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
3. L’elenco aperto di Operatori economici è predisposto sulla base di un avviso pubblicato nel Profilo del committente ed è aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale, ai sensi dell’articolo 332 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; nell’avviso il Comune indica:
a) le tipologie di prestazioni nonché le fasce di importo in cui si suddivide l’elenco;
b) i requisiti di partecipazione relativi a ciascuna tipologia di prestazione e a ciascuna fascia di importo;
c) le modalità di iscrizione nell’elenco;
d) i criteri di selezione degli Operatori economici da consultare.
4. Al fine di garantire l’attuazione del principio di rotazione, l’Operatore economico affidatario di un cottimo fiduciario non è invitato alle consultazioni successive e non può ricevere ulteriori affidamenti, se non dopo il
decorso del termine di sei mesi dall’efficacia dell’aggiudicazione del cottimo medesimo. Nel caso di acquisizione mediante determinazione dirigenziale o buoni d’ordine ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del presente Regolamento, il termine è ridotto a tre mesi.
Articolo 29 Requisiti
1. Gli Operatori economici da consultare ai sensi dell’art. 27, comma 2, del presente Regolamento devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dall’art. 38 e dall’art. 39 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il Comune, tenuto conto della tipologia e dell’importo dell’affidamento in economia, può altresì richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica di cui agli articoli da 40 a 47 del Codice dei contratti pubblici, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è attestato dal Soggetto offerente mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del dpr. n. 445/2000, suscettibile di verifica periodica, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla sua veridicità.
4. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000,00 l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in conformità alle previsioni del dpr. n. 445/2000.
Articolo 30 Pubblicità e comunicazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori non sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti sotto la soglia comunitaria.
2. Il Comune rende noto l’esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 20.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, attraverso la pubblicazione di un avviso di post- informazione nel Profilo di committente.
3. Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto di cui all’art. 27, commi 5 e 6, del presente Regolamento, il Comune comunica d’ufficio l’esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario all’affidatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli Operatori economici che hanno presentato un’offerta ammessa a valutazione, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non è stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
4. Gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori sono soggetti all’obbligo di comunicazione all’Osservatorio dei dati di cui all’articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, in conformità alle prescrizioni impartite dall’Autorità.
Articolo 31 Congruità dell’offerta
1. Il Comune accerta la congruità di ogni offerta relativa ad affidamenti in economia che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Il Comune ha la facoltà di applicare l’art. 20 del presente Regolamento, alle condizioni ivi stabilite, facendone menzione nella lettera di invito.
Articolo 32 Garanzie
Negli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario il Comune può richiedere all’Offerente o al Soggetto contraente, tenendo conto della tipologia del valore e della natura della prestazione, la costituzione delle garanzie di cui all’art. 18 del presente Regolamento.
Articolo 33 Direzione dell’esecuzione
1. Il Comune verifica la regolare esecuzione del cottimo fiduciario da parte del Soggetto contraente attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, in caso di affidamento di beni o di servizi, o il direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell’esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento.
3. Nell’ipotesi di affidamento in economia di lavori o di beni e di servizi di cui all’art. 9, comma 4, e all’art. 300, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici – il Comune nomina direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione del contratto un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, in possesso delle necessarie competenze.
4. La nomina di cui al comma 3 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 34
Termini e modalità di pagamento
1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario sono disposti entro trenta giorni dal rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo art. 35, salvo diversa pattuizione contrattuale, previa presentazione da parte del Soggetto contraente di fattura o di documento fiscale equivalente, ovvero entro il diverso termine stabilito dal cottimo fiduciario.
2. I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel cottimo fiduciario, mediante bonifico bancario, Xx.xx., R.i.d., assegni non trasferibili e in contanti nel rispetto della normativa vigente; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma, corrisposto in un’unica soluzione a prestazione eseguita.
Articolo 35 Attestazione di regolare esecuzione
1. Gli affidamenti in economia di beni, di servizi e di lavori sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori entro venti giorni
dalla consegna del bene, dalla prestazione del servizio o dalla realizzazione del lavoro ovvero entro il diverso e minor termine stabilito dal cottimo fiduciario.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l’attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. L’attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all’art. 229 ed all’art. 325 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici in caso, rispettivamente, di affidamenti di lavori e di affidamenti di beni o di servizi.
4. In caso di affidamenti in economia inferiori a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non è obbligatoria l’esplicitazione degli elementi richiamati nel precedente comma 3 e l’attestazione di regolare esecuzione può essere apposta mediante visto sulla fattura o sul documento fiscale equivalente.
Articolo 36 Procedure contabili
1. La contabilità dei lavori affidati in economia è tenuta in conformità alle disposizioni della parte II, titolo IX, capo II, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 37
Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
1. Per i servizi di cui all’art. 22, comma 2, lettera ee) del presente Regolamento di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed inferiore al limite indicato nell’art. 91, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nonché delle disposizioni dell’art. 267 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Per i servizi di cui all’art. 22, comma 2, lettera ee), del presente Regolamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di un solo Operatore economico.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate in materia di servizi attinenti all’ingegneria ed architettura dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e, ove compatibili, quelle contenute nel presente titolo II.
PARTE V
CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 38 Transazione
1. Il Comune si riserva di transigere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei Contratti pubblici con le modalità previste dall’art. 239 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il Comune, per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, applica l’accordo bonario a norma dell’art. 240, comma 22, del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 39 Arbitrato
1. Il Comune, salva diversa volontà esplicitata nel bando, nell’avviso o nell’invito, non applica l’art. 241 del Codice dei contratti pubblici.
2. E’ vietato in ogni caso il compromesso.
Articolo 40 Giurisdizione e norme procedurali
1. Per le controversie aventi per specifico oggetto il presente Regolamento come provvedimento, il giudice competente è il Tribunale amministrativo per la Valle D’Aosta e le norme procedurali sono quelle dettate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
PARTE VI NORME FINALI
Articolo 41 Richiami normativi
1. In materia di comunicazioni all’Osservatorio si applica l’art. 7, comma 8, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.
2. In materia di accesso agli atti si applica l’art. 13 del Codice dei contratti pubblici.
3. In materia di vicende soggettive degli operatori economici si applicano l’art. 51 del Codice dei contratti pubblici, se relative alla fase concorsuale, e l’art. 116 del medesimo Codice, se relative alla fase esecutiva del Contratto pubblico.
4. Il Comune si riserva la facoltà di applicare l’art. 52 del Codice dei contratti pubblici (appalti riservati).
5. In materia di specifiche tecniche il Comune applica l’art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
6. In materia di condizioni particolari di esecuzione il Comune applica l’art. 69 del Codice dei contratti pubblici.
7. Il Comune applica in materia di subappalto l’art. 118 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 33 della Legge regionale sui lavori pubblici.
8. In materia di piani di sicurezza il Comune applica l’art. 131 del Codice dei contratti pubblici.
9. In materia di informazioni antimafia si applicano le vigenti disposizioni.
10. In materia di esecuzione del Contratto pubblico il Comune applica la Parte II, Capo V del Codice dei contratti pubblici (Principi relativi all’esecuzione del contratto).
Articolo 42 Norma di chiusura
1. Il presente Regolamento rappresenta lex specialis rispetto alla vigente normativa in materia, anche in virtù dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici.
2. Nei casi in cui il presente Regolamento fa esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici o al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici o alla Legge regionale in materia di lavori pubblici, ove gli stessi siano attuati e/o specificati mediante successivi atti regolamentari o amministrativi,
trovano applicazione anche le relative norme in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive del Comune.