ACCORDO
ACCORDO
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile
LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata «la Comunità»), da una parte,
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE (in appresso denominato «il Brasile»), dall’altra,
in appresso denominate «le parti»,
CONSIDERATO l’accordo quadro di cooperazione tra il Brasile e la Comunità europea, concluso il 29 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o novembre 1995;
CONSIDERATA l’importanza della ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico e sociale delle parti; CONSIDERATA l’attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti;
CONSIDERATO che le parti stanno attualmente svolgendo e finanziando attività di ricerca comprendenti progetti di dimostrazione secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera d), del presente accordo in settori di interesse comune e che le parti possono trarre vantaggio dalla partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo secondo condizioni di reciprocità;
DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e intensificare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;
CONSIDERATO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rientra nella cooperazione generale tra il Brasile e la Comunità,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo I
Obiettivo
Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di coo- perazione in settori di interesse comune realizzando e finan- ziando attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.
Articolo II
Definizioni
Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «attività di cooperazione», ogni attività che le parti intrapren- dono o finanziano nel quadro del presente accordo, com- presa la ricerca comune;
b) «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni e altri dati
ritenuti necessari per le attività di cooperazione dai parteci- panti e, eventualmente, dalle parti stesse;
c) «proprietà intellettuale», la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 lu- glio 1967;
d) «ricerca comune», progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico o di dimostrazione condotti con o senza il sostegno finan- ziario di una o di entrambe le parti e che comportano la collaborazione tra partecipanti delle parti. Per «progetto di dimostrazione» si intende un progetto inteso a dimostrare la sostenibilità di nuove tecnologie che presentano un poten- ziale interesse economico ma che non possono essere com- mercializzate come tali. Le parti si tengono reciprocamente e regolarmente informate in merito alle rispettive attività con- siderate attività di ricerca comune ai sensi dell’articolo IV;
e) «partecipante» o «organismo di ricerca», qualsiasi persona, gruppo di persone, istituto di ricerca o altro soggetto giuri- dico o impresa, avente sede in Brasile o nella Comunità, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.
Articolo III
Principi
Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:
a) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;
b) accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnolo- gico intraprese da ciascuna parte;
c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;
d) tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo IV
Ambito delle attività di cooperazione
La cooperazione ai sensi del presente accordo può vertere su tutte le attività di interesse reciproco nelle quali entrambe le parti stiano realizzando o finanziando attività di ricerca e svi- luppo tecnologico (in appresso denominate attività di «RST») ai sensi dell’articolo VI, paragrafo 3, lettera b). Tali attività devono essere finalizzate al progresso scientifico, alla competitività del- l’industria e allo sviluppo economico e sociale, ed incentrarsi sui seguenti settori:
— biotecnologie,
— tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
— bioinformatica,
— spazio,
— micro e nanotecnologie,
— ricerca sui materiali,
— tecnologie pulite,
— gestione ed uso sostenibile delle risorse ambientali,
— biosicurezza,
— salute e medicina,
— aeronautica,
— metrologia, normazione e valutazione della conformità, e
— scienze umane.
Articolo V
Modalità ed attività di cooperazione
1. Le parti incoraggiano:
a) la partecipazione degli organismi di ricerca alle attività di cooperazione previste dal presente accordo, nell'osservanza delle rispettive politiche e normative interne, per offrire op- portunità simili di partecipazione alle rispettive attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico e alla valorizza- zione dei risultati che ne derivano;
b) l’accesso reciproco alle attività promosse da ciascuna parte nel quadro dei rispettivi programmi e politiche nazionali.
2. Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:
a) progetti comuni di RST;
b) visite e scambi di scienziati, ricercatori ed esperti tecnici;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop scientifici e partecipazione di esperti a tali attività;
d) azioni concertate quali il raggruppamento di progetti di RST già in atto, secondo le procedure previste dai programmi di RST di ciascuna parte, e di reti scientifiche;
e) scambio e condivisione di apparecchiature e materiali;
f) scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo, ivi comprese le indicazioni sulla politica scientifica e tecnologica;
g) altre disposizioni raccomandate dal comitato direttivo da istituirsi in conformità dell’articolo IV e ritenute conformi alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.
3. I progetti comuni di RST sono realizzati solo una volta che i partecipanti hanno concluso un piano comune di gestione della tecnologia, come indicato nell’allegato del presente ac- cordo.
Articolo VI
Coordinamento ed attuazione delle attività di cooperazione
1. Il compito di coordinare e di portare avanti le attività di cooperazione previste dal presente accordo è svolto, per la Co- munità, dai servizi della Commissione europea e, per il Brasile, dal ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti esecutivi.
2. Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnica incaricato della gestione del presente accordo. Il comitato è composto da rappresentanti ufficiali di ciascuna parte e stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il comitato direttivo svolge, in particolare, i seguenti com- piti:
a) proporre e finanziare le attività di cooperazione previste dall’articolo V del presente accordo;
b) indicare per l’anno successivo, ai sensi dell’articolo V, para- grafo 1, lettera b), tra i possibili settori di cooperazione nel campo della RST, i settori o sottosettori prioritari di reci- proco interesse in cui è opportuno cooperare;
c) proporre ai ricercatori di entrambe le parti di raggruppare progetti di interesse reciproco o complementari;
d) formulare raccomandazioni ai sensi dell’articolo V, paragrafo 2, lettera g);
e) consigliare le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione in modo conforme ai principi enunciati nel presente accordo;
f) verificare l’efficacia dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo;
g) presentare ogni anno alle parti una relazione sulla situazione, sui risultati e sull'efficacia della cooperazione intrapresa nel quadro del presente accordo. La relazione è trasmessa alla commissione comune istituita nell'ambito dell'accordo qua- dro di cooperazione tra la Comunità europea e il Brasile del 29 giugno 1992.
4. Il comitato direttivo riferisce alla commissione comune e si riunisce di norma una volta l'anno, preferibilmente prima della riunione della commissione comune, secondo un xxxxxxx- rio concordato precedentemente. Le riunioni si svolgono alter- nativamente nella Comunità e in Brasile. Su richiesta di una delle parti, possono essere convocate riunioni straordinarie.
5. Le parti si fanno carico delle spese sostenute dai rispettivi rappresentanti alle riunioni del comitato direttivo.
Articolo VII
Disposizioni finanziarie
Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi sufficienti nonché alle disposizioni legislative e regolamen- tari, alle politiche e ai programmi di ciascuna parte. Le spese sostenute dai partecipanti alle attività di cooperazione non sono, di norma, coperte mediante trasferimento di fondi tra le parti.
Articolo VIII
Circolazione di personale ed apparecchiature
1. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna parte prende tutte le misure ragio- nevoli e si adopera per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone, materiali, dati e apparecchia- ture impegnati o impiegati nelle attività di cooperazione realiz- zate dalle parti in base alle disposizioni del presente accordo. Suddetti persone, materiali, dati ed apparecchiature beneficiano di esenzioni fiscali e doganali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna parte.
2. Laddove le specifiche disposizioni vigenti in una parte in materia di cooperazione prevedano la concessione di aiuti fi- nanziari ai partecipanti dell’altra parte, tali sovvenzioni, contri- buti finanziari o simili concessi da una parte ai partecipanti dell’altra parte a sostegno delle attività di cooperazione benefi- ciano di esenzioni fiscali e doganali conformemente alle dispo- sizioni legislative applicabili in ciascuna parte.
Articolo IX
Proprietà intellettuale
Le questioni attinenti alla proprietà intellettuale emerse nell’ap- plicazione del presente accordo sono trattate conformemente alle disposizioni dell’allegato, che forma parte integrante dello stesso.
Articolo X
Attività della Comunità a sostegno dei paesi in via di sviluppo
Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione del Brasile, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.
Articolo XI
Efficacia territoriale
Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica federativa del Brasile.
Articolo XII
Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere prorogato consensualmente di quin- quennio in quinquennio previa valutazione effettuata dalle parti nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.
3. Le parti possono concordare modifiche al presente ac- cordo. Tali modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui al paragrafo 1.
4. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione o denuncia del presente accordo non pregiudica la validità e la durata di
eventuali progetti comuni di ricerca in corso nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici disciplinati dall'allegato.
5. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensual- mente tra le parti.
Fatto a Brasilia, il diciannove gennaio duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, in- glese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti tra le lingue, prevale il testo in lingua inglese.
Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por la República Federativa de Brasil For Den Føderative Republik Brasilien Für die Föderative Republik Brasilien
Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
For the Federative Republic of Brazil Pour la République fédérative du Brésil Per la Repubblica Federativa del Brasile Voor de Federale Republiek Brazilië Pela República Federativa do Brasil Brasilian liittotasavallan puolesta
För Förbundsrepubliken Brasilien
ALLEGATO
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Conformemente all’articolo IX:
Le parti provvedono affinché la proprietà intellettuale generatasi nell’ambito del presente accordo goda di un’adeguata ed efficace tutela.
Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e prontamente in merito ad eventuali invenzioni o elaborati prodotti nell’ambito del presente accordo che potrebbero dar luogo a diritti di proprietà intellettuale.
I. AMBITO DI APPLICAZIONE
X. Xx fini del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
B. Il presente allegato lascia impregiudicata e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e proprietà intellettuale tra una parte e i suoi cittadini o partecipanti, che è stabilita dalle leggi e dalle pratiche vigenti nella parte in questione.
C. Le controversie in materia di proprietà intellettuale derivanti dal presente accordo sono composte consultando gli istituti partecipanti interessati o, se del caso, le parti o i loro rappresentanti autorizzati. Se la parti lo concordano, la controversia può essere sottoposta ad un organo arbitrale, conformemente alle disposizioni di diritto interna- zionale applicabili nella fattispecie. Salvo diversa decisione approvata per iscritto dalle parti o dai loro rappre- sentanti autorizzati, si applicano le norme di arbitrato della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL — United Nations Commission on International Trade Law).
D. Qualora una delle parti ritenga che un particolare progetto comune di ricerca condotto nell’ambito del presente accordo abbia portato o possa portare alla creazione o alla concessione di un tipo di proprietà intellettuale non tutelato dalla legislazione applicabile nel territorio dell’altra parte, le parti si concertano immediatamente per definire una soluzione accettabile per entrambe e compatibile con la legislazione applicabile.
II. ATTRIBUZIONE DI DIRITTI
X. Xxxxxxxx parte, compatibilmente con le disposizioni di legge nazionali, può ottenere per contratto una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente da royalties per tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico articoli, relazioni e pubblicazioni tecniche e scientifiche generate direttamente nell’ambito delle attività di cooperazione previste dal presente accordo, purché siano osservate le disposizioni di legge relative alla proprietà e alla cessione dei diritti d’autore per la creazione dell’opera. Tutte le copie delle opere soggette a diritto d’autore realizzate secondo le suddette disposizioni e distribuite al pubblico devono riportare il nome degli autori, salvo laddove questi abbiano espressamente rinunciato a tale diritto.
B. I diritti per le forme di proprietà intellettuale non descritte nella sezione II A del presente allegato saranno attribuiti in base alle modalità seguenti:
1) I ricercatori in visita, quali gli scienziati che partecipano principalmente a scopo di perfezionamento, otten- gono diritti di proprietà intellettuale definiti di concerto con l’istituto ospitante e conformemente alle dispo- sizioni della legislazione nazionale applicabile. Inoltre, ogni ricercatore in visita designato come inventore è autorizzato, allo stesso titolo dei ricercatori dell’istituto ospitante, ad una quota proporzionale delle royalties percepite dall’istituto ospitante in virtù della licenza per l’uso della proprietà intellettuale.
2) Per quanto riguarda la proprietà intellettuale che scaturisce o potrebbe scaturire dalla ricerca comune, i partecipanti elaborano un piano comune di gestione della tecnologia da negoziare nella forma di un contratto scritto tra i partecipanti ai progetti comuni di ricerca, nel quale sia preventivamente stabilita, in maniera equa ed equilibrata, la distribuzione dei proventi o di altri vantaggi derivanti dalla cooperazione, tenendo conto del contributo relativo delle parti o dei loro partecipanti ed attenendosi rigorosamente alla normativa sulla proprietà intellettuale vigente in ciascuna parte ed agli accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui le parti sono firmatarie.
a) Qualora le parti o i loro partecipanti non adottino un piano comune di gestione della tecnologia nella fase iniziale della cooperazione e qualora non riescano a giungere ad un accordo entro un periodo ragionevole, non superiore a sei mesi, successivo al momento in cui una parte sia a conoscenza del fatto che la ricerca comune abbia dato o possa dar luogo a proprietà intellettuale, esse sono tenute a concertarsi immediata- mente per definire una soluzione accettabile per entrambe. In attesa di detta soluzione, la proprietà intellettuale è detenuta congiuntamente dalle parti o dai loro partecipanti, salvo altrimenti concordato dalle parti stesse.
b) Qualora un progetto comune di ricerca realizzato nell’ambito del presente accordo risulti in una creazione suscettibile di essere tutelata da diritti di proprietà intellettuale non previsti dalla legislazione vigente in una delle parti, queste sono tenute a concertarsi immediatamente per definire una soluzione accettabile per entrambe e compatibile con la legislazione vigente.
III. INFORMAZIONI RISERVATE
A. Le parti e i rispettivi partecipanti devono tutelare le informazioni commerciali e/o industriali considerate riservate, che vengono generate o fornite nell’ambito del presente accordo, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche vigenti, come concordato tra le parti.
B. Le parti e i rispettivi partecipanti non possono divulgare informazioni considerate riservate in mancanza di previa autorizzazione, salvo a persone appartenenti alle categorie di funzionari, contraenti e subcontraenti. La divulga- zione di tali informazioni deve essere strettamente limitata alle parti coinvolte nel progetto comune di ricerca concordato tra i partecipanti e/o al personale autorizzato degli enti governativi associati al progetto o al presente accordo.
C. Le informazioni possono essere divulgate solo previa autorizzazione scritta delle parti e la loro diffusione non può in alcun caso essere superiore a quanto strettamente necessario ai fini dell’esecuzione dei compiti, degli obblighi o dei contratti relativi alle informazioni divulgate.
D. I destinatari devono impegnarsi per iscritto a tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute e spetta alle parti provvedere all’adempimento di tale obbligo.
E. Una parte che non è o probabilmente non sarà in grado di garantire la non divulgazione di informazioni riservate ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti determinano di concerto le misure adeguate.