Spett.le
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OGGETTO: Lettera d’Ordine Contratto per l’affidamento del “Servizio di facchinaggio e smaltimento composti vari presso le Residenze Universitarie Mezzetta, Varlungo e Calamandrei di Firenze”
CIG Z9335F6183
Essendo Codesta Società ------------ risultata aggiudicataria definitiva del servizio in oggetto, dato atto che Codesto Operatore Economico ha prodotto apposita autodichiarazione mediante il DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
Dato atto, altresì, che l'Azienda ha proceduto alla:
1) Verifica del casellario ANAC;
2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Atteso che al momento non vi sono elementi ostativi alla stipula del contratto e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con semplice comunicazione tramite PEC all'Operatore economico nel rispetto dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, in tal caso si darà luogo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l'Azienda provvederà all’applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, con Sede in Firenze viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P. I.V.A. n. 05913670484 affida a codesta aggiudicataria il servizio di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell’offerta presentata sul sistema e firmata digitalmente.
1.Condizioni
Il servizio deve essere effettuato alle condizioni sopra richiamate ed avviene ad esclusivo rischio del contraente, ed è comprensiva di tutte le spese ed oneri ad esso connesso, nessuno escluso.
2. Vizi
Il contraente garantisce che il servizio sia immune da vizi per un periodo di 6 mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica del servizio o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio. Il contraente è obbligato ad eliminare a propria cura e spese tutti i difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo.
3. Corrispettivo contrattuale e durata
Il corrispettivo massimo contrattuale è fissato in Euro al netto dell’I.V.A. come da
preventivo n. ------- del --/--/2022 e da offerta confermata sul sistema telematico regionale START in data --/--/2022.
Verranno pagate esclusivamente le prestazioni effettivamente richieste, il Committente non garantisce il raggiungimento dell’importo complessivo.
4. Variazioni
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotti dall’esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dall’Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell’esecutore della situazione originaria preesistente.
Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario potrà richiedere all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. 106/2016 e dagli atti della procedura.
Con la sottoscrizione della presente lettera d’ordine/contratto l’esecutore si obbliga, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.
5. Revisione prezzi
I prezzi pattuiti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, la revisione prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità in essa indicate.
6. Fatturazione e pagamenti
La Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello “Split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:
- Fatturazione Elettronica Sede di Firenze Codice univoco ufficio PVBWDD Nome ufficio
FatturaPA_DSU_FI
e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG Z9335F6183 e la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la
regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice iban dell’istituto di credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
7. Inadempienze, risoluzione e recesso
L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali come indicate nella lettera invito/disciplinare. L’Azienda si riserva di effettuare verifiche e controlli sull’andamento della prestazione. Se
da questo risultano difformità rispetto alle condizioni pattuite il contraente deve conformarsi entro il termine indicato dall’Azienda. In caso di inadempimento l’Azienda può procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
La prestazione è soggetta a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni tecniche\o ai requisiti pattuiti. La prestazione è rifiutata quando risulti difforme o comunque non rispondente alle condizioni stabilite, mentre è dichiarata rivedibile quando non risulti, per difetti di lieve entità, perfettamente conforme e dette condizioni; in tal caso il contraente deve uniformarsi nel termine indicato dall’Azienda. Il contraente è tenuto a ritirare e sostituire entro 15 giorni dalla comunicazione a proprie spese le prestazioni rifiutate e ad assolvere correttamente nei termini indicati dall’Azienda, salvo diversa previsione contenute negli atti della procedura. Decorso inutilmente il termine l’Azienda può risolvere il contratto per tutta o per parte ella prestazione rifiutata e restituire al contraente i beni rifiutati, con addebito di spesa.
L’esito favorevole delle verifiche non esonera il contraente dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che dovessero essere accertati successivamente.
L’Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
8. Obblighi e responsabilità
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.
L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
L’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente lettera d’ordine\contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sull’Appaltatore restandone sollevata l’Azienda.
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
9. Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici L’Appaltatore, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda, approvato con deliberazione n. 10 del 4 marzo 2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
10. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’ordine\contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”;
- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato D.lgs. 50/2016;
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.
11. Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l’Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il contraente dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui ai punti: 2 “Vizi”, 3 “Corrispettivo contrattuale”, 6 “Fatturazione e pagamenti”; 7 “Inadempienze, risoluzione e recesso”, 8 “Obblighi e responsabilità”, 11 “Foro competente”.
Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.
La DITTA