Contract
C O M U N E D I R I M I N I
Settore Turismo e Sport
Approvato con Deliberzione di C.C. n. 37 del 02/03/2006
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Indice Generale
Art. | 1 | Oggetto Pag. 2 |
Art. | 2 | Competenze. Pag. 2 |
Art. | 3 | Definizioni Pag. 2 |
Art. | 4 | Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Pag. 5 |
Commissione Comunale di Vigilanza | ||
Art. | 5 | Locali e luoghi non soggetti alla verifica di competenza della |
Commissione Comunale di Vigilanza Pag. 6 | ||
Art. | 6 | Piccoli Trattenimenti Pag. 7 |
Art. | 7 | Composizione e nomina Pag. 7 |
Art. | 8 | Funzionamento Pag. 8 |
Art. | 9 | Richiesta di intervento della Commissione: modalità’ e contenuto |
della domanda Pag. 9 |
Art.10 Spese di funzionamento Pag. 9
Art.11 Compenso dei componenti della Commissione Comunale di
Vigilanza Pag.10
Art.12 Controlli di cui all’art.141, primo comma lettera e) del Regolamento
di esecuzione al T.U.L.P.S.-R.D. 6.5.1940 n.635 Pag.10 Art.13 Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone Pag.10 Art.14 Manifestazioni ed allestimenti temporanei Pag. 11 Art.15 Manifestazioni ed allestimenti temporanei che si
ripetono nel tempo Pag.12
Art.16 Documentazione tecnica da produrre nel caso di
manifestazioni temporanee | Pag.12 | |
Art.17 | Competizioni sportive | Pag.13 |
Art.18 | Locali ed impianti permanenti con capienza | |
superiore alle 200 persone | Pag.14 | |
Art.19 | Documentazione tecnica da presentare in fase | |
di esame del progetto | Pag. 14 | |
Art.20 | Documentazione da presentare ai fini de sopralluogo | Pag. 22 |
Art.21 | Locali ed impianti di competenza | |
della Commissione provinciale di Vigilanza | Pag.24 | |
Art.22 | Entrata in vigore | Pag.24 |
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento e la gestione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui agli artt. 141 e seguenti del X.X. 0/0/0000 n. 635, ”Regolamento del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, così come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n.331.
Art. 2 - Competenze
La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, per l’applicazione dell’art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall’art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
In particolare la Commissione Comunale provvede a:
- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337;
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’Autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento,
a) per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (esempio.: vie, piazze);
b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
c) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
d) per spettacoli 1si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
e) per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: balli, feste e giochi);
f) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
g) per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
h) per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
i) per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento;
j) per parchi di divertimento 2 s’intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante in numero non inferiore a dieci unità, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni. (Per quanto non previsto si fa riferimento al D.M. 23.5.2003);
k) per complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante si intendono le attrazioni, e i trattenimenti rientranti nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18/3/1968 n,. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park o singole attrazioni);
l) per circoli privati s’intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare
n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 sono assoggettati alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ancorché asseriti come privati, i locali che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinata alla generalità dei cittadini; ai circoli che hanno i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale, e' consentito fare la pubblicità' ad un pubblico indistinto e indiscriminato purchè
1 La differenza fra spettacoli e trattenimenti è tratta dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 in data 20/11/1982
2 I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:
a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi,
b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi,
c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci.
Al di sotto di quest’ultimo valore (ossia fino a n. 9 attrazioni), pertanto, non si realizza un “parco di divertimento”, ma una aggregazione o complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
I parchi di divertimento di prima, seconda o terza categoria sono soggetti all’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 8 del D.P.R. 21/4/1994 n. 394. Tale autorizzazione, ai sensi dell’art. 27, comma 5 del D.M. 23/05/2003 non necessita per l’allestimento di complessi di attrazioni e per la gestione di attività di spettacolo viaggiante in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale, che sono, comunque, soggette all’autorizzazione di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S..
inseriscano la frase “pubblicità riservata ai soci del circolo”.
- struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale3.
Successivamente con il DPCM 00.0.0000 x.000 sono state indicate ulteriori circostanze, che possono contribuire a definire privati lo spettacolo e l'intrattenimento:
• la qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo o dell' intrattenimento;
• sede dello spettacolo ed intrattenimento può essere solo la sede legale del circolo;
• possono partecipare non più di 500 persone;
• gli artisti e gli esecutori non possono essere pagati ma devono farlo solo a fini di solidarietà.
m) per capienza s’intende l’affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001, ossia:
➔ nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale-convegno l’affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;
➔ nelle discoteche (locali di trattenimento) è consentito considerare una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadro;
➔ nei locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone l’affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;
➔ nei luna park, ai fini del presente regolamento, l’affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare le attrazioni nonché l’area in cui insiste il luna park;
➔ per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante l’affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l’attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione;
➔ nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, e' consentito l'impiego temporaneo di sedie purchè collegate rigidamente fra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.
➔ nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all’aperto, aree non delimitate da transenne4;
➔ negli impianti sportivi, secondo quanto previsto dal D.M. 18/03/1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. In particolare:
3 Ai fini dell’accertamento dell’imprenditorialità v. anche l’art. 148 (ex art. 111) del 22/12/1986 n. 917 e succ. mod. e int., contenente il T.U. delle Imposte sui Redditi.
4 La definizione prende spunto dalla risoluzione del Ministero dell’Interno n. 03605 del 27/09/2002
a) in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori per ogni 10 mq. di superficie all'uopo destinata;
b) in caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell' area destinata all' attività sportiva, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996, con le modifiche ed integrazioni apportate nel
D.M. 6 marzo 2001. Pertanto la capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all' aperto. Conseguentemente la competenza alla verifica delle condizioni di sicurezza dell'impianto spetterà rispettivamente alla Commissione Comunale o a quella Provinciale, in base alla capienza rideterminata per il singolo evento.
Art. 4 - Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di vigilanza
I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, di cui al precedente art.3, definiti dall’art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale del Ministero dell' Interno recante la “regola tecnica di prevenzione incendi”, 19.8.1996 sono i seguenti:
• teatri;
• teatri-tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
• cinematografi, multisala;
• cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
• auditori e sale convegni;
• locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all’interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
• sale da ballo, discoteche, disco – bar, night club;
• luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
• parchi di divertimento;
• circhi;
• luoghi all’aperto cioè ubicati in spazi all’aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ( sedie, tribune, panche e simili) ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, con palchi di altezza superiore a cm. 80, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
• locali multiuso, ovvero adibiti ordinariamente ad attivita' non rientranti nel campo di applicazione del citato Decreto Ministeriale 19.8.1996, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
• sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
• impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, la cui capienza,
ricalcolata per il singolo evento con le modalità indicate nel precedente articolo 3 lettera m), risulti inferiore ai 5.000 posti;
• piscine natatorie pubbliche, comprese quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto.
Art. 5 - Locali e luoghi non soggetti a verifica della Commissione Comunale di vigilanza
Non è richiesto alcun intervento della Commissione di cui al presente regolamento per i seguenti luoghi, aree e locali:
1. luoghi e spazi all’aperto, quali piazze ed aree urbane ove l'accesso di fatto e di diritto sia consentito ad ogni persona, privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili), per assistere a spettacoli e manifestazioni varie anche con uso di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
2. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
3. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
4. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o l'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia di prevalente rilevanza rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Rientrano nella presente fattispecie anche gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili), adibite prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati.
5. manifestazioni fieristiche di cui alla legge della regione Xxxxxx-Romagna n.12/2000;
6. sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico. In tale ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla disciplina del presente regolamento;
7. mostre ed esposizioni di ogni genere;
8. laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico;
9. palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
10. piscine in cui si svolgono esclusivamente attivita' di istruzione della pratica sportiva, nelle quali non sono presenti strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico.
Art. 6 – Piccoli Trattenimenti
Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale dell' Xxxxxx-Romagna n.14 del 26.7.2003, l'autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 abilita, inoltre all' effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone a condizione che:
• il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
• non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
• non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso;
• non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni.
Qualora l' attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque siano superati i limiti di capienza ed afflusso cui al secondo comma del presente articolo, occorre munirsi della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. e sottoporre locali ed impianti all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza al fine del rilascio del parere di agibilità ex art. 80.
Art. 7 Composizione e nomina
La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
La Commissione è così composta:
a) dal Sindaco o da suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell’Azienda U.S.L. di Rimini o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) da un esperto di elettrotecnica;
Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o di altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Inoltre, in relazione alle caratteristiche dei locali e degli impianti da verificare, possono essere occasionalmente aggregati i seguenti esperti in discipline tecniche specifiche:
– un rappresentante del CONI Provinciale per i progetti e le verifiche relative ad impianti e manifestazioni sportive
– un rappresentante dell'ACI Provinciale, per le competizioni automobilistiche su strada.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, entrambi designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
Al fine del regolare svolgimento dei lavori della commissione in parola il Funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, presente alla seduta della commissione per l'esame in sede di una pratica, potrà effettuare il sopralluogo relativo alla pratica in questione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 8 - Funzionamento
La Commissione è convocata dal Presidente, di norma, almeno cinque giorni prima
della seduta o del sopralluogo; solo in caso di urgenza, determinata dal Presidente, il termine precitato di gg. 5 può essere ridotto a 24 ore.
La Commissione si riunisce, di norma, in un giorno fisso della settimana per l'esame dei progetti relativi all'apertura, al trasferimento o alla modificazione di locali di spettacolo e di impianti sportivi ed all'allestimento di manifestazioni occasionali.
Si riunisce inoltre ogniqualvolta si rende necessario per l’esame di altri progetti, con particolare riguardo a quelli relativi a manifestazioni occasionali e per l’effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o dell’eventuale sopralluogo nonché gli argomenti oggetto di trattazione, può essere inviato anche a mezzo fax e/o via telematica.
L’avviso è inviato, salvo diversa indicazione, all’Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
I componenti effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinchè li sostituiscano.
La convocazione della commissione deve essere comunicata, a cura del segretario della stessa, al richiedente il provvedimento finale, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione o a mezzo fax nei casi di urgenza.
A richiesta della commissione, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell’illustrazione del progetto o dell’iniziativa che si intende realizzare o il tecnico di fiducia eventualmente delegato che ha elaborato o redatto il progetto.
La presentazione di un progetto in nome e per conto equivale a delega.
Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d’ufficio alla prima riunione utile. Qualora, invece, si richieda che l’esame od il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all’ufficio entro la data stabilita dal successivo art.9 del presente regolamento.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti.
Tuttavia, l’assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l’assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.
I Commissari hanno l’obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall’art.
51 del Codice di Procedura Civile.
Nella seduta della commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all’ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
Il parere della commissione deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti; deve essere redatto per iscritto, motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni.
Il verbale di riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolte e delle decisioni assunte; nel verbale sono anche riportati:
• l’indicazione dell’eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
• eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
• eventuali dichiarazioni di voto;
• tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la
Commissione.
Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente,da tutti i componenti presenti e dal Segretario.
Le relative decisioni sono comunicate all’interessato per iscritto anche via fax, mediante trasmissione di copia del verbale.
Il Segretario deve inviare copia del verbale a tutti gli uffici interessati, che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.
Il Xxxxxxxxxx ha altresì l' incarico di custodire gli originali dei verbali.
Art. 9 - Richiesta di intervento della Commissione : modalità e contenuto della domanda.
Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con domanda in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, presentata all' ufficio competente per il rilascio della licenza di esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., anche contestualmente.
La domanda deve pervenire alla segreteria della Commissione almeno 10 giorni prima dell'inizio di manifestazioni a carattere temporaneo ed almeno 20 giorni prima nei casi di apertura, ristrutturazione o modifiche di locali o impianti.
Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda di intervento della Commissione il segretario della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, qualora ne rilevi l’irregolarità o la carenza provvederà a darne comunicazione all'ufficio richiedente anche a mezzo fax o per via telematica, salvo diversa indicazione espressa dello stesso ufficio
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i termini di cui sopra inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della regolarizzazione della pratica a cura dell’interessato.
In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione Comunale può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato dal presente regolamento, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.
Art. 10 Spese di funzionamento.
Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo effettuato su richiesta dell'interessato, sono a carico di chi ne richiede l'intervento: sono dovute per ogni singolo sopralluogo effettuato in date diverse, anche se relativo al medesimo procedimento.
Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo, saranno determinate ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente regolamento.
La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo.
Nessun pagamento e' dovuto per :
• manifestazioni organizzate da parrocchie, associazioni, comitati, partiti politici o enti pubblici e, pertanto, senza scopo di lucro;
• i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza di cui all'art. 141, primo comma lett. e) del Regolamento al T.U.L.P.S. 6.5.1940 n.635;
• le ispezioni a locali ed impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune.
Art. 11 Compenso per i componenti della Commissione Comunale di Vigilanza.
Ad ogni componente della Commissione Comunale di Vigilanza spetta un compenso per ogni seduta.
La fissazione dell' importo e delle modalità di erogazione del suddetto compenso sono stabilite con apposita deliberazione dell'organo comunale competente.
Art. 12 Controlli di cui all’art.141, primo comma lettera e) del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.-R.D. 6.5.1940 n.635 sulle norme di sicurezza.
I controlli di cui all'art. 141, 1^ comma lett. e) del R.D. 6.5.1940 n.635, vertono sull' osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul fatto che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente e si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente l'adozione di eventuali provvedimenti.
Il Presidente, sentita al Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1. In ogni caso deve essere presente un medico delegato dal dirigente medico dell' Azienda U.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza altro tecnico del luogo.
Per i controlli di cui all'art. 141, 1^ comma lett.e), effettuati su delega della Commissione Provinciale ai sensi dell'art. 142 comma 8 del citato R.D. n.635/40, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale individua i componenti delegati ad effettuarli. In ogni caso devono essere presenti i soggetti indicati al precedente comma 2.
Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale o Provinciale.
Art. 13 Locali ed impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone.
La Commissione Comunale esprime il parere di cui all'art.141, primo comma lett.
a) sui progetti relativi ai locali ed impianti di capienza pari o inferiore a 200 persone.
I progetti, la relazione tecnica di progetto e gli elaborati grafici relativi a locali ed impianti di cui al precedente comma, devono essere presentati al competente ufficio comunale che li invia alla Commissione Comunale di Vigilanza per l'espressione del parere di competenza.
I progetti per i locali di capienza superiore a 100 persone a carattere non temporaneo (durata della manifestazione di alcuni giorni) dovranno essere presentati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo le modalità previste dal D.P.R. n.37/1998 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1998.
Le verifiche e gli accertamenti dei locali ed impianti di cui al comma 1, comprensive di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza in sede di esame del progetto, competono ad un professionista abilitato iscritto nell'albo degli ingeneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.
Competono ad un tecnico abilitato anche le verifiche d' impianto e gli accertamenti sulle attrazioni di spettacolo viaggiante non inserite in un luna park o in aggregazioni di attrazioni in numero non superiore a nove, purché il numero delle persone che contemporaneamente e complessivamente possono fruire delle medesime attrazioni sia pari o inferiore a 200.
Il professionista abilitato redige una relazione tecnica con la quale attesta la rispondenza del locale o impianto in questione alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell' Interno, fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e igienico-sanitarie.
La relazione di cui al precedente secondo comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19.8.1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M 18.3.1996 per gli impianti sportivi.
Per i locali di capienza superiore a 100 persone, alla relazione tecnica deve essere allegata la dichiarazione di inizio attività rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito di presentazione della domanda di sopralluogo, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità previste dal D.P.R. n.37/1998 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1998.
Art. 14 - Manifestazioni ed allestimenti temporanei.
Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento rientrano nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e quindi sono sottoposte all'esame ed alla verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:
1. l'allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico ( sedie, pedane tribune o altro);
2. utilizzo di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a cm. 80 ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora;
3. delimitazione dell'area interessata dalla manifestazione con elementi fissi e/o da strutture amovibili ma collegate fra loro (transenne).
Nel caso di manifestazioni temporanee con spettacoli che si svolgono in luoghi diversi con l'utilizzo delle strutture di cui ai precedenti punti 1,2 e 3, installate e rimosse ogni volta, la commissione deve procedere alla verifica dei diversi siti, potendo, eventualmente imporre prescrizioni diverse a seconda della tipologia e della natura dei luoghi. Il Presidente, sentita la commissione, individua i componenti di una commissione ristretta, delegati a controllare, ai sensi della articolo 141, primo comma lettera e) del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente.
Nel caso, invece, di manifestazioni temporanee organizzate in luoghi all' aperto, ( piazze ed aree urbane ove l'accesso di fatto o di diritto sia consentito a chiunque indistintamente), utilizzati occasionalmente, privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere agli spettacoli o trattenimenti, non si applica il citato D.M. 19 agosto 1996, anche se vengono installati ed utilizzati palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm, ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
In questi casi l'organizzatore è tenuto a produrre all' ufficio comunale competente al rilascio della licenza d' esercizio i seguenti documenti a firma di tecnico abilitato:
a) idoneità statica delle strutture allestite;
b) dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
c) idoneità dei mezzi antincendio attestate da tecnici abilitati.
L'idoneità statica di cui al precedente punto a), deve essere certificata dal collaudo statico (L.5.11.1971 n.1086 e successive modificazioni) ovvero da collaudo dinamico nell'ipotesi di strutture in movimento, attestante l' idoneità delle strutture a resistere al peso proprio ed ai sovraccarichi accidentali di legge. Il certificato di collaudo inoltre deve prendere in considerazione:
• le opere accessorie (scenografie, tralicci, d'alluminio estruso, riflettori, casse acustiche, ecc...);
• tutti quegli elementi che collaborano alla sospensione dei carichi sospesi;
• il terreno di posa delle strutture;
• le azioni di carattere sismico, del vento e del carico di neve.
Se le manifestazioni di cui ai precedenti commi comprendono piu' iniziative che necessitano diversi allestimenti, occorre che la documentazione sopra elencata sia
riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti e che venga prodotta prima del riascio della relativa licenza d'esercizio.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa installazione occorre, di volta in volta, acquisire la relativa dichiarazione di conformità e presentarla al competente ufficio comunale prima del rilascio della licenza d'esercizio.
Il Presidente della Commissione valuta caso per caso l'opportunità di sottoporre all' esame ed alla verifica della Commissione medesima le manifestazioni e gli allestimenti temporanei che pure rientrano nella fattispecie regolata dal Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, tenuto conto della complessità delle strutture installate e del presumibile rilevante afflusso di pubblico.
Art. 15 - Manifestazioni ed allestimenti temporanei che si ripetono nel tempo.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n.311/01, non occorre una ulteriore verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali le competenti Commissioni Provinciali o la stessa Commissione Comunale, abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e ciò risulti da apposito verbale.
In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l’organizzatore dovrà presentare, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale attesti che gli impianti, le attrezzature, i materiali utilizzati e le modalità di impiego sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle per cui la Commissione di Vigilanza si e' espressa favorevolmente in data non anteriore a due anni dall'inizio della manifestazione stessa.
Trascorsi due anni dal rilascio del parere favorevole all’agibilità, da parte della commissione competente, in occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S.,occorre fare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non siano state apportate modifiche agli stessi.
Art. 16 – Documentazione tecnica da produrre nel caso di manifestazioni temporanee.
Nel caso di manifestazioni temporanee rientranti nel campo di applicazione del
D.M. 19 agosto 1996, l'organizzatore deve presentare alla segreteria della Commissione Comunale di Vigilanza la seguente documentazione:
1.relazione tecnica contenente:
a) breve descrizione della manifestazione e delle strutture all'uopo allestite;
b) eventuali centri di pericolo presenti (cucine, bombole, gruppi elettrogeni) con relazione tecnica di dettaglio redatta in modo tale da dimostrare l'osservanza delle
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi ( D.M. 12.4.1996 per le cucine, norme UNI Cig per tubazioni gas e bombole, Circolare Ministeriale n.31/78per i gruppi elettrogeni);
c) descrizione eventuali tendoni e tensostrutture specificando caratteristiche, materiali, affollamento, palchi con relative caratteristiche, numero uscite di sicurezza e sistema vie di uscita, descrizione delle loro caratteristiche, indicazione relativa al posizionamento di panche e/o sedie nonché l'osservanza del Titolo VIII del D.M. 19.8.1996;
d) impianti elettrici di sicurezza;
e) mezzi di estinzione incendi;
f) gestione della sicurezza in conformità a quanto prescritto dal Titolo XVIII del D.M. 19.8.1996;
g) dotazione o disponibilità di servizi igienici,
2. elaborati grafici in scala almeno 1:200 contenenti:
a) condizioni di accessibilità all'area e viabilità al contorno evidenziando gli accessi pedonali e quelli carrabili;
b) distanze di sicurezza esterna delle attrazioni o tendoni, da edifici strutture impianti non inerenti la manifestazione;
c) distanze di sicurezza interna tra attrazioni e tendoni;
d) disposizione attrazioni evidenziando i percorsi utilizzabili quali vie di esodo;
e) ubicazione eventuali idranti ed estintori;
f) elaborati di dettaglio ( scala almeno 1:50 dei centri di pericolo citati in relazione tecnica), evidenziando la disposizione dell'interno dei locali, intercettazioni, percorso tubazioni, sganci;
g) elaborati di dettaglio di eventuali tendoni evidenziandone il lay-out (attrezzature, arredi, ed i loro ingombri).
Successivamente, contestualmente al sopralluogo l' organizzatore deve presentare alla Commissione di Vigilanza quanto segue:
1. progetti (schema di montaggio, limitazioni di utilizzo, ecc), relativi a tendoni, tensostrutture con dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti;
2. idoneità statica delle strutture allestite quali palchi, tribune, schermi ecc a firma di tecnico abilitato, così come precisato nel precedente art. 14;
3. copie conformi dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa per i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;
4. dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici ed a gas a firma di tecnici abilitati;
5. nominativi della squadra antincendio e relativi attestati di partecipazione ai corsi di formazione;
6. per le attrazioni di spettacolo viaggiante, dotate di progetto ovvero schema di montaggio, limitazioni d'impiego, collaudo annuale, da tenere a disposizione degli organi di controllo, va prodotta la dichiarazione di corretto montaggio redatta anche da parte dell'esercente;
7. per le attrazioni di spettacolo viaggiante in carenza della documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione da parte di tecnico abilitato che attesti il corretto montaggio e la rispondenza ai requisiti di sicurezza.
Art. 17 - Competizioni sportive
Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art.9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni, recante il “Nuovo Codice della Strada” e, per le gare motoristiche, dalla legge della Regione Xxxxxx -Romagna n. 36/2002.
Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.
Il parere di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., occorre per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.
Oltre a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente e' prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000, la competenza la rilascio del parere di agibilità e' della Commissione Provinciale di Vigilanza.
Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente e' prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000, la competenza la rilascio del parere di
agibilità e' del Comune di partenza o di primo transito nella Provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.
Art 18 - Locali ed impianti permanenti con capienza superiore alle 200 persone.
In caso di realizzazione di nuovi locali e/o impianti, nonché in occasione di interventi di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali e/o impianti esistenti, adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento il proprietario o il gestore devono richiedere alla Commissione Comunale di Vigilanza il rilascio del parere di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
Le eventuali varianti in corso d' opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.
L'attività della Commissione Comunale di Vigilanza si distingue in due fasi:
a) esame progetto, in cui la Commissione citata esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare e' stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
b) sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione effettua una verifica sul posto per accertare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.
Art. 19 – Documentazione tecnica da presentare in fase di esame progetto
Al fine di ottenere il parere di agibilità, da parte della Commissione in parola, il titolare del locale o impianto deve presentare all'ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. , per il
successivo inoltro alla segreteria della suddetta Commissione, la richiesta di parere di fattibilità (esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione), corredata dalla seguente documentazione tecnica:
1) Relazione tecnica generale:
la domanda di esame progetto presentata in caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione di locali e/o impianti destinati alle attivita' di spettacolo ed intrattenimento deve essere accompagnata da apposita relazione tecnica generale. Detta relazione deve:
• Fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attivita' di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
• Fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;
• Rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attivita' che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti, alle separazioni e comunicazioni con tali attivita', alla disponibilita' di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonche' il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
• Descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio, ove si svolge l'attivita' precisando l'altezza antincendio e la quota del piano in cui e' localizzata l'attivita;
• Relazione dettagliata relativa al microclima presente negli ambienti confinati in relazione alla temperatura, all' irraggiamento, all'umidità, alla velocità dell'aria nelle diverse condizioni climatiche stagionali con particolare riferimento alla estrazione fumi, area fumatori se presente, modalita' del ricambio d'aria in funzione del livello di affollamento;
• Evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
a) per l'isolamento, alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza al fuoco, ecc:);
b) per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, passa- vivande, ecc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza;
c) per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovra' riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegata i relativi disegni esecutivi;
d) per i materiali di arredo, di rivestimento e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalita' di posa in opera e classe di reazione al fuoco.
La relazione deve inoltre fornire, con elaborati grafici separati, dettagliate informazioni relative a:
• Emergenza Sanitaria prevedendo specifico accordo con il Dipartimento di emergenza urgenza della ASL (118);
• Servizi Igienici, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, direzione Generale Servizi Antincendi, del 16 febbraio 1951, n. 16 e nel caso anche con specifici riferimenti a quanto prescritto dalle normative CONI, comprensivo delle prescrizioni di cui alla Legge 13/89 e successive modifiche e relativi regolamenti di esecuzione;
• Scarichi fognari;
• Idonea fornitura di acqua potabile e la presenza di erogatori a zampillo nei bagni ed eventualmente anche in altre zone di sosta;
• Impianti di ventilazione per i quali dovra' essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonche' la presenza di eventuali serrande tagliafuoco.
• Impianti di condizionamento/climatizzazione. Nei locali muniti di impianto di condizionamento/climatizzazione, ai fini della valutazione degli impianti stessi è necessario specificare quanto segue:
1. i locali in cui e' prevista l' areazione meccanica con documentazione planimetrica dell'impianto indicante i canali di distribuzione dell'aria di ripresa ed espulsione;
2. la collocazione della presa d'aria dell'impianto con particolare riguardo a: distanza da fonti di inquinamento, quali strade con particolare traffico, camini, altezza dal piano di campagna, ecc;
3. tipologia dell'impianto: a tutta aria, a tutta acqua, mista aria ed acqua ad espansione diretta. Specificare i quantitativi di aria esterna e la quantità di aria riciclata;
4. descrizione del dimensionamento dell'impianto in funzione della volumetria dei locali, dei carichi interni presenti nei xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxx,xxxxxxxxxxxx l'attività svolta nei singoli locali e il numero delle persone presenti;
5. tipologia dei filtri utilizzati, loro collocazione e periodicità' della manutenzione;
6. umidificazione e deumidificazione: tipologia, periodicita' e modalita' dei controlli, qualita' dell'acqua di utilizzo e sanificazione della rete di approvvigionamento e dei sistemi di umidificazione, in base anche alla tipologia del sistema di umidificazione;
7. specificazione delle caratteristiche termoigrometriche degli ambienti climatizzati/condizionati relativamente ai parametri temperatura, umidita' relativa e velocita' al di sotto dei due metri, in relazione alla stagione;
8. presenza ed eventuale collocazione di sistemi di rilevazione delle caratteristiche termo-
igrometriche degli ambienti;
9. presenza di zone filtro nei punti di passaggio tra locali condizionati, per soddisfare particolari lavorazioni ed i restanti vani: Specificare inoltre le caratteristiche di questi locali in ragione dei gradienti di temperatura ed umidita' relativa presenti;
10. livelli di rumore prodotti dalle macchine rilevabili all'esterno ed all'interno dei locali. Orari di funzionamento delle macchine (continuo, diurno, ecc.);
11. presenza di fan-coil e U.T.A. con programma di manutenzione periodica;
12. presenza di cicli di lavorazione polverosi e sistemi di abbattimento di polveri eventualmente presenti.
• Impianti di Riscaldamento, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonche' il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco. Dovranno inoltre, essere indicati, conformemente ai regolamenti locali di igiene, i percorsi e lo sbocco dei camini e delle cappe di espulsione in generale;
• Impianti di estinzione degli incendi, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione: Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà' essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacita' in metri cubi, nonchè le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il numero totale e con riferimento alle singole categorie;
• Aree ed impianti a rischio specifico (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, cucine alimentate a gas metano/GPL, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e di compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura. Dovranno essere dettagliate le modalità di separazione di dette aree da quelle dove e' previsto l'accesso al pubblico.
Dovranno inoltre essere specificati:
-per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
-per quelle alimentate a gas metano (comprese i piani di cottura delle cucine), la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e di protezione;
-per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interramento e la capacita' geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;
-classificazione ed estensione delle zone AD;
• Impianti di rivelazione e segnalazione automatica (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rivelazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione;
• Calcolo presenze: la relazione tecnica dovra' in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza e di igiene (calcolo d'affollamento massimo ipotizzabile in relazione alla superficie netta disponibile del locale, alla cubatura, alle sedute disponibili, al numero dei servizi igienici secondo la tipologia del locale pari a 1,20 persone a mq. e calcolo della capacita' di deflusso pari alle uscite di sicurezza presenti);
• Calcolo statico: per la parte statica dell'edificio dovra' essere indicato il carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, nonche' delle strutture
verticali e orizzontali (copertura) nonche' dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti mobili, lampadari, ecc.);
• Valutazione impatto acustico: documentazione di impatto acustico redatto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 14.4.2004 n.673 e della normativa regolamentare vigente in materia, sottoscritte da tecnico competente. Per quanto attiene nuove strutture o ampliamenti dovra' essere rispettato il DPCM 5.12.1997, relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e presentata relazione specifica;
• Superamento delle barriere architettoniche: si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e/o aree ivi compresi quelli destinati al pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione di interi edifici, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 9.01.1989 n. 13 e D.M. 14.06.1989 n. 236, legge 5.02.1992 n. 104, D.P.R. n. 503/1996.
2) Elaborati grafici
Gli elaborati grafici devono riportare la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 essere quotati, datati e firmati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attivita', dovranno comprendere:
a) Planimetria rappresentante:
• L'area interessata dall'attivita' esistente o in progetto nel contesto della viabilita' pubblica;
• Le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio o dall'attivita' sottoposta ad esame;
• La presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti, deposito di materiali combustibili, liquidi o gassosi infiammabili ecc.) con l'indicazione della loro distanza dall'attivita' nel punto piu' prossimo.
b) Planimetria quotata rappresentante:
• l'area occupata dall'attivita' con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attivita' commerciali, artigianali, industriali, attivita' aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).
c) Sezione quotate trasversali e longitudinali in scala 1.500, che evidenzino:
• per un'area comprendente l'attivita' e la zona circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione delle loro destinazioni e distanze dell'attivita' in esame;
• la localizzazione dei punti di erogazione dell'acqua potabile;
• la localizzazione dei punti di raccolta rifiuti;
• la localizzazione degli eventuali punti di ristoro, necessari comunque per le manifestazioni che prevedano presenza di pubblico per alcune ore.
N.B.:
Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attivita' e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilita' di avvicinamento dei mezzi di soccorso, anche sanitario, la possibilita' di evacuazione del pubblico verso “luoghi sicuri”, nonche' i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attivita' contigue.
d) Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che consentano di rilevare:
• la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici, compresi i locali
di servizio (spogliatoi, ripostigli, antibagni, bagni con relativi scarichi, le superfici ventilanti ed illuminanti) le condotte e i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei liquami con indicazione anche dei pozzetti di raccolta e degli sfiati;
• una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovra' indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, dei rivestimenti, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore;
• altezza e caratteristiche dei parapetti e dei bancali delle finestre;
• le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonche' l'altezza libera di ciascun piano.
Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:
• l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco “REI”;
• Le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di auto-chiusura, dotazione di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta;
• l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio – indicando il numero delle rampe, dei gradini con l'alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza “moduli”;
• le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei “luoghi sicuri” (terrazze, cortili giardini ecc.);
• la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
• la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
• la localizzazione e la capacita' della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
• la localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;
• la posizione dei punti luce di emergenza;
• la posizione della segnaletica di sicurezza;
• la posizione dell'interruttore generale di corrente e dello sgancio generale;
• Per l'impiantistica dovrà essere reso evidente:
• il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
• la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
• il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
• la posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per quest'ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);
• Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi di liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, gruppi soccorritori, cucine, ecc.):
➢ l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d' ingrombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
➢ le caratteristiche delle strutture verticali ed orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
➢ le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o auto-chiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta).
N.B.:
I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme prevedono:
1. variazioni di altezza, di superficie o di volume;
2. modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
3. modifiche distributive o di destinazione;
4. sostituzione di materiale di arredo e/o rivestimento;
devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in “giallo-rosso”;
3) Progetto dell' impianto elettrico
Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la legge 1.03.1968 n. 186 e la vigente guida CEI 0 -fasc. 2459G.
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:
• non devono costituire causa primaria di incendio o esplosione;
• non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
• Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori esercizio dell'intero sistema (utenza);
• Xxxxxx disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 e successivi regolamenti di applicazione:
Per gli impianti elettrici di sicurezza:
• l'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (-0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (-1,5 s) per impianti idrici antincendio;
• il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere del tipo automatico e tale da consentire la ricarica entro 12 ore;
• l'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario, in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto in:
1) rivelazione e allarme – 30 minuti;
2) illuminazione antincendio – 1 ora;
3) impianti idrici antincendio – 1 ora.
• l'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti (circolare del M.I. 31/78);
• l'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purche' assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
Per i quadri elettrici generali : il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
Devono essere prodotti:
– schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare);
– schemi dei quadri elettrici;
– disegno planimetrico indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettrici, l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture.
La documentazione dovrà essere tale da consentire un'idonea valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.
In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:
■ relazione descrittiva, conforme all' art. 2.2.1 della guida CEI 0-2: In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:
■ la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
■ la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
■ i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
■ i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
■ le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.) con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.
■ schemi elettrici. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
■ schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 2.2.2 della guida CEI 0-2;
■ disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicatore l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all' art. 2.2.11 della guida CEI 0-2;
■ disegno planimetrico, di norma in scala 1:50 indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
■ schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.2.10 della guida CEI 0-2.
■ tabelle e calcoli dimensionali: In particolare sono richieste, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica;
■ tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'art. 2.4 della guida CEI 0-2;
■ tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'art. 2.2.5 della guida CEI 0-2;
■ elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi agli artt. 2.2.6 e 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'art.
2.2.8 della guida CEI 0-2;
■ disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi all' art.
2.2.12 della guida CEI 0-2.
In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.P.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi).
Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.
Per il sistema di allarme:
-i locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
Per l'impianto di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi:
-in tutti i locali dell'attività deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.
Per la segnaletica di sicurezza:
-si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al DPR 8.06.1982 n. 524, nonche' le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. La cartellonistica deve indicare:
➢ le porte delle uscite di sicurezza;
➢ i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
➢ l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.
Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.
Per i circhi e le mostre faunistiche che detengono animali pericolosi deve essere presentato l'attestato di idoneità rilasciato dal Prefetto della Provincia di appartenenza e la documentazione sulla base della quale e' stata rilasciata.
Per l'aspetto sanitario:
- il piano di tutela sanitaria, di emergenza e di soccorso predisposto dalla Centrale Operativa 118.
Art. 20 Documentazione tecnica da presentare ai fini del sopralluogo
Terminati i lavori previsti nel progetto che la Commissione Comunale ha esaminato, sul quale ha espresso il proprio parere di fattibilità , il titolare del locale e/o impianto deve richiedere all'ufficio comunale di cui al precedente articolo 19 il sopralluogo della Commissione medesima per la verifica dei lavori eseguiti e per il rilascio del definitivo parere di agibilità.
Qualora lo stato di fatto abbia subito delle modifiche rispetto al progetto approvato, la planimetria dovrà evidenziare le differenze e se queste ultime sono sostanziali, sarà richiesto un nuovo esame progetto.
Alla richiesta di sopralluogo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) planimetria, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con l'indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verra' restituita al richiedente con il timbro del Comune e firma, per l'approvazione, dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche e/o autorizzazioni automatiche).
2) Collaudi degli impianti elettrici ovvero:
– Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze;
– Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (mod. A) alla ASL o all' ISPEL.
– Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti (mod. B) alla ASL o all' ISPEL.
– Copia della denuncia per verifiche di installazioni elettriche in luoghi pericolosi alla ASL.
– Copia della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore abilitato ai sensi della Legge 46/90 nell'ambito delle proprie competenze.
Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti.
Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione dei lavori ecc. dell'impianto oggetto del collaudo.
3.Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, ovvero:
➢ Verbale di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri, farro, scale, parapetti, controsoffitti, lampadari, ecc.).
I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per attivita' esistenti, dovra' essere prodotto un aggiornato certificato di idoneita' statica, rilasciato da professionista abilitato.
4. Certificazioni (rilasciate da Enti, laboratori, professionisti autorizzati) di seguito riportate:
□ Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione,(su apposito modello);
□ Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro messa in opera redatta su apposito modello;
□ Calcolo del carico d'incendio e determinazione della classe dell'edificio;
□ Calcolo di verifica della capacita' di deflusso;
□ Collaudo impianto di condizionamento;
□ Verbale di prova a pressione dei serbatoi;
□ Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione gas;
□ Certificazioni di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;
□ Verbale di prova di funzionamento e di collaudo dei presidi antincendio (su apposito modello);
□ Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad attuare le disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) prevista dal D.M. 19.08.1996;
□ Dichiarazione da parte del gestore, con cui si garantisce durante il trattenimento e/o spettacolo, la presenza di idoneo personale (elenco nominativo, per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio come stabilito dal D.M. 22.02.1996 n. 261, art. 4, comma 5 e art. 8 commi 2, 3 e 4;
□ Copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per una corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza;
□ Dichiarazione a firma di tecnico abilitato (legge 818/84) che l'attività risulta conforme al D.M. 19.08.1996 ed alla circolare del Ministero dell'Interno del 15.02.1951 n. 16;
□ Certificazione e/o attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalla quale risulti che il personale addetto ai primi e più urgenti interventi in caso di incendio, e' idoneo ad espletare tale servizio, come stabilito dall' art. 4 punti 5 ultimo comma del D.M. 22.02.1996;
□ Relazione di impatto acustico. Nel caso di attività che si prevede possa produrre valori di emissione sonora superiori ai limiti, la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare l'emissione sonore causate dall' attivita' o dagli impianti.
□ Relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi delle leggi e dei regolamenti comunali vigenti in materia.
□ Nel caso di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentato:
- modello di autocertificazione dei requisiti igienico sanitari
– dichiarazione di inizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
NORMATIVE ANTINCENDIO
1. Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Circolare del Ministero dell'Interno del 14 settembre 1961 “norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco degli elementi strutturali degli edifici”;
3. Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
4. Decreto del Ministero dell’ Interno del 18 marzo 1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;
5. Decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 “classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”;
6. Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 1983 “termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”;
7. Decreto 20 maggio 1992 n. 569 “regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizione e mostre”;
8. Decreto 30 giugno 1995 n. 418 “regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
9. Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996 n. 261, “regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento;
10. Decreto 14 dicembre 1993 “norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazioni di porte ed altri elementi di chiusura;
11. D.M. Del 6 marzo 1992 “norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi”;
12. Norme UNI-VV.F. Relative a componenti di impianti (9485-9486-9487-9488-9491);
13. Norme UNI-VV.F. Relative a componenti di impianti (9489-9490-9494-9488-9775);
14. Allegato 1 – scheda sanitaria per impianti di climatizzazione/condizionamento.
Art. 21 - Locali ed impianti di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.
Ai sensi dell'art.142 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S. -R.D. 6.5.1940 n.635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 00.0.0000 x.000, non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza bensi' restano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le verifiche relative ai seguenti luoghi:
-locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a
1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, fermo restando quanto prescritto nel precedente articolo 3 lettera m) del presente regolamento;
-parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il ministero della Sanità.
Art. -22: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.