ACCORDO QUADRO (MODELLO STANDARD)
ACCORDO QUADRO (MODELLO STANDARD)
(Valido solo per Consorzi Interuniversitari)
tra
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con sede in Xxxx, X.xx Xxxx Xxxx,0, C.F. n. 80209930587 P.IVA n. 02133771002, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Cosenza il…., domiciliato per la carica in Via…., (nel seguito denominata Sapienza)
e
il Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxx, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore Prof. xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx (XX) il xx/xx/xxxx, domiciliato per la carica in Via xxxxxxxxxxxxx, 0000000 xxxxxxx (XX), (nel seguito denominato Consorzio)
Premesso
− che Sapienza è centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è precipuo compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Xxxxxxxx ed Enti di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;
− che il Consorzio opera nel campo del xxxxxx, promuove e coordina studi e ricerche, attraverso la collaborazione tra gli Atenei consorziati e tra questi ed Enti di ricerca e industrie sia nazionali che internazionali, concorrendo alla preparazione di esperti ricercatori;
− che il Consorzio, in base all’atto costitutivo ed allo statuto approvato dai rispettivi Atenei consorziati in sede di adesione al medesimo, ha il compito e le competenze per promuovere, svolgere e coordinare le ricerche e altre attività scientifiche e applicative nel campo del xxxxx, anche a supporto delle Università consorziate e di quelle con cui si avviino convenzioni, favorendo collaborazioni e progetti con Università, altri Enti di ricerca pubblici e privati, industrie e altri soggetti privati;
− che Sapienza aderisce al Consorzio giusta delibera del C.d.A. del ….. n. xxx/xx;
− che presso Sapienza sono svolte determinate attività nel campo nei settori in cui opera il Consorzio;
− che Sapienza ed il Consorzio riconoscono l’opportunità di dare ulteriore impulso a tali attività, anche utilizzando le risorse del Consorzio e le sinergie tra queste e quelle di cui dispone il Dipartimento di xxx di Sapienza;
− che la presente Convenzione Quadro è in linea con lo Statuto ed i Regolamenti interni di Sapienza e con lo Statuto e l’ordinamento interno del Consorzio xxxxxxx.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
Sapienza e il Consorzio xxxxxxx si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare al fine di:
- mettere a disposizione all’interno di Sapienza, presso il Dipartimento di xxx, le risorse e le strutture necessarie per l’attuazione di attività di ricerca di comune interesse delle Parti;
- mettere a disposizione risorse occorrenti per l’attuazione delle attività di comune interesse delle parti;
- finanziare borse di Dottorato ed Assegni di Ricerca da parte del Consorzio nel rispetto dei Regolamenti interni di Sapienza;
- promuovere ed attivare stage e tirocini formativi presso le strutture di ricerca del Consorzio xxxxxxxxx, previ specifici accordi attuativi a ciò volti da definirsi direttamente tra il Dipartimento di xxx e il Consorzio stesso.
ART. 2 – SCOPO
a) Al fine di realizzare e perseguire quanto sopra, presso Sapienza è consentita la costituzione di una apposita Unità Operativa di Ricerca del Consorzio xxxxxxxxx (nel seguito denominata UodR), secondo le modalità previste dalla presente convenzione e mediante l’adozione di apposita delibera del relativo Consiglio di Dipartimento. Sono membri della UodR i docenti e ricercatori in servizio presso il Dipartimento che risultano nell’elenco degli afferenti al Consorzio nonché eventuale personale del Consorzio operante presso il Dipartimento a seguito della stipula di specifici accordi attuativi a ciò relativi.
b) L’UodR, a tal scopo e così come sopra individuata, non si configurerà comunque quale centro di spesa, bensì come specifica struttura di ricerca che opera all’interno del Dipartimento di xxx, garantendo presso Sapienza lo svolgimento delle attività nei settori in cui opera il Consorzio attraverso la sinergia delle risorse messe a disposizione da entrambe le parti.
ART. 3 – ACCORDI ATTUATIVI
a) Fermo restando quanto disciplinato dal precedente art. 2, e salvo quanto previsto nel successivo art. 9 in merito all’eventuale concessione di spazi da parte di Sapienza, il Dipartimento di xxx e il Consorzio xxxx, per il raggiungimento delle reciproche finalità, si impegnano quindi sin d’ora a stipulare specifici accordi volti a regolamentare i rapporti tra:
− il Dipartimento e il Consorzio stesso;
− i docenti e ricercatori operanti nell’ambito dell’UodR e afferenti al Dipartimento di xxxx;
− il personale del Consorzio xxxx, a sua volta operante presso la UodR del Dipartimento sopradenominato.
b) I suddetti accordi saranno oggetto di successivi atti di natura attuativa in conformità a quanto previsto dal presente accordo, oltreché dallo Statuto e dai Regolamenti interni di Sapienza e dallo Statuto e dall’ordinamento interno del Consorzio xxxxxxx, al fine di regolare termini, modalità e forme dei rispettivi impegni delle Parti;
c) In tal modo saranno regolamentati:
- l’apporto di materiale e la gestione delle attrezzature scientifiche eventualmente messe a disposizione dagli Enti stessi;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento dell’UodR, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria del personale che vi opererà;
- la definizione dei termini e delle modalità per l’attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nelle UodR;
- l’attivazione, in favore di studenti Sapienza, di stage e tirocini di formazione ed orientamento che, in nessun modo, possono dar luogo a rapporti di lavoro.
ART. 4 - RESPONSABILI
L’esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l’Università, al Direttore del Dipartimento di xxxxxx presso cui opera la locale UodR e, per quanto attiene al Consorzio xxxxxxxxx, al Responsabile dell’UodR, nominato dagli Organi del Consorzio stesso, in base ai regolamenti in esso vigenti e scelto tra i docenti e ricercatori del Dipartimento afferenti al Consorzio.
ART. 5 - PROGRAMMI E PROGETTI DI RICERCA
a) La locale UodR del Consorzio xxxxxxxxx predispone i programmi e progetti di ricerca, di cui alla lettera c) dell’art. 3, da sottoporre agli Organi Direttivi del medesimo Consorzio per l’approvazione ed il relativo finanziamento, sentito il Direttore del Dipartimento di xxxxxx in ordine alla disponibilità di personale e attrezzature, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
b) Il Responsabile dell’UodR risponde dell’attuazione di detti programmi e progetti e delle modalità di utilizzo delle attrezzature del Consorzio conformandosi agli accordi attuativi stipulati tra Dipartimento xxxxx ed il Consorzio medesimo xxxxxx, e comunque nel rispetto delle norme di funzionamento interno del Dipartimento.
ART. 6 - RISORSE
a) Il Consorzio xxxxxxxxx e Sapienza collaborano alla realizzazione dei programmi e progetti di cui all’art. 5.
b) Nei casi in cui il Consorzio xxxxxxxxx partecipi a progetti di ricerca come beneficiario, con l’accordo dell’UodR, evidenzierà all’ente finanziatore il contributo della XxxX Xxxxxxxx alla realizzazione del progetto. Ciò anche ai fini della valutazione dell’attività scientifica della Sapienza e dei propri professori e ricercatori. In detti casi, la Sapienza verrà considerata come “affiliato” di detto Consorzio, ai sensi dell’art. 122 Regolamento (UE) 966/2012 per i programmi finanziati dall’Unione Europea. Per i programmi finanziati da altri organismi nazionali o internazionali comunque dovrà essere comunicato all’ente finanziatore la partecipazione al progetto della XxxX Xxxxxxxx.
c) Il Direttore del Dipartimento di xxxxxx comunica al Responsabile dell’UodR l’entità e la destinazione delle risorse disponibili per lo svolgimento di tali programmi e progetti.
d) Il Responsabile dell’UodR comunica al predetto Direttore l’entità delle risorse acquisite da tali attività nell’ambito delle risorse destinate al Consorzio xxxxxxxxx.
e) Sapienza accorda al Consorzio xxxxxxxxx la possibilità di rendicontare l’attività svolta dal personale dell’UodR, nell’ambito di tali programmi e progetti, sulla base dei dati forniti da Sapienza e/o concordati con Xxxx. Qualora ciò sia consentito dalla disciplina del programma di finanziamento, il Consorzio xxxxxxxxx riconoscerà il costo del personale dipendente rendicontato e gli altri costi eventualmente sostenuti dalla UodR Sapienza per la partecipazione ai progetti, in relazione all’attività svolta presso il Dipartimento in cui la UodR opera. Il Consorzio xxxxxxxxx, inoltre, corrisponderà una quota di spese generali prevista dalla disciplina del programma di finanziamento sempre in relazione alla attività
della UodR svolta presso la struttura Sapienza. In entrambi i casi saranno stipulati specifici accordi attuativi con il Consorzio xxxxxx per il tramite del Dipartimento in cui la UodR svolge la propria attività;
f) Nel caso di impiego di personale della Sapienza nelle attività dei progetti, il Consorzio xxxxxxxxx e l’UodR dovranno verificare che il tempo dedicato da detto personale non sia imputato ad altri progetti o altre attività svolte da detto personale presso la Sapienza; detta verifica dovrà avvenire attraverso i time-sheet redatti a cura del personale.
g) In ogni caso a Sapienza non è richiesta alcuna contribuzione annuale verso il Consorzio xxxxxxx per lo svolgimento delle attività consortili. Eventuali contribuzioni in tal senso, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di XXXX, dovranno gravare su fondi propri di tale struttura Dipartimentale.
ART. 7 - PERSONALE UNIVERSITARIO
a) Allo svolgimento dei programmi e progetti del Consorzio, l’Università contribuisce tramite la partecipazione di proprio personale docente e ricercatore. Tale personale compare nei programmi e progetti annuali e pluriennali del Consorzio.
b) Al personale docente e ricercatore associato ai programmi scientifici del Consorzio, viene assegnato di norma un incarico gratuito di collaborazione tecnica.
c) L’espletamento di tali incarichi deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti di Sapienza, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
d) Xxxxxxx essere, comunque, associati ai programmi scientifici del Consorzio, i laureandi, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca ed i borsisti.
e) L’elenco del personale di cui al presente articolo e ogni sua variazione saranno tempestivamente comunicate dal Responsabile della UodR al Direttore del Dipartimento;
f) Il Consorzio, per il personale associato, si avvale dei servizi predisposti da Sapienza per la sicurezza e per la radioprotezione. Eventuali oneri da rimborsare a Sapienza saranno stabiliti attraverso l’adozione di atti aggiuntivi.
g) Spetterà, comunque, al Dipartimento xxxxx disciplinare i rapporti sopra definiti con il Consorzio attraverso uno o più specifici accordi attuativi.
ART. 8 - PERSONALE CONSORZIO
a) Sapienza prende atto che il Consorzio svolge i propri programmi e progetti utilizzando, oltre al personale universitario, propri dipendenti, borsisti e collaboratori.
b) Sapienza può utilizzare per le proprie attività scientifiche e didattiche personale del Consorzio con il consenso degli interessati. In particolare Sapienza può assegnare al personale di ricerca del Consorzio medesimo incarichi didattici o di didattica integrativa, anche a titolo gratuito, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e delle leggi vigenti in materia.
ART. 9 – SPAZI, ATTREZZATURE E SERVIZI TECNICI
a) Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
b) Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, definendone, mediante separati accordi aggiuntivi, modalità di utilizzo e di contributo alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
c) Xxxxx restando quanto sopra, il Consorzio, consente, sin d’ora, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l’uso gratuito delle proprie attrezzature, dei propri servizi tecnici locali e dei propri laboratori.
d) Per parte propria, Sapienza, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca proprie del Dipartimento di xxx, acconsente a che il Consorzio, per le esclusive finalità stabilite dalla presente convenzione, possa utilizzare attrezzature e macchinari del Dipartimento stesso.
e) Le modalità, i termini, le forme, la durata di utilizzo e la copertura dei relativi costi di ordinaria manutenzione saranno autonomamente decisi dal Dipartimento di xxxxxx, che stipulerà allo scopo specifici e dettagliati accordi attuativi, che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
f) Qualora ricorrano particolari condizioni di convenienza e opportunità, a seguito di specifica richiesta del Consorzio e previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, Sapienza potrà concedere al Consorzio l’utilizzo di appositi spazi, secondo quanto previsto all’uopo dalle Linee Guida Sapienza approvate dal CdA con delibera n. 225/2012 del 09.10.2012. Premesso quanto ciò, qualora il Consorzio avesse, comunque, bisogno di spazi Sapienza per lo svolgimento dell’attività propria dell’UodR, saranno all’uopo stipulati appositi accordi attuativi tra le Parti.
ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE E SICUREZZA
a) Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale, degli studenti, dei laureandi, degli specializzandi, dei titolari di assegni di ricerca e dei borsisti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione e dei suindicati specifici accordi attuativi, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
b) Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
c) Le Parti contraenti sono tenute a rispettare i regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 11 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI PER I PROGETTI CONGIUNTI
a) I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente. Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell’inventore ad essere riconosciuto tale.
b) Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.
c) Sapienza potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.
d) Sapienza potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l’accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta del Consorzio, che non sarà ragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
e) In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento del Consorzio xxxxxx e di Sapienza quali Enti patrocinanti le attività medesime.
ART. 12 – PUBBLICAZIONI
a) Il Consorzio e Sapienza si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti congiuntamente in attuazione della presente convenzione.
ART. 13 - DURATA
a) La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo sottoscritto dagli organi competenti delle Parti.
ART. 14 – RECESSO
a) Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.
b) Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
c) Xxxxx restando quanto sopra, entro 3 mesi dalla scadenza del presente atto, dovrà essere definito l’eventuale testo di un nuovo accordo.
d) Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
e) In ogni caso, qualsiasi comunicazione relativa a quanto previsto nel presente articolo deve essere fornita alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a) Sapienza provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
b) Il Consorzio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.
ART.16: CONTROVERSIE
a) Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed applicazione della presente convenzione.
b) Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione, dall’applicazione e dall’esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 17 – REGISTRAZIONE
a) La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a cura e a spese della parte richiedente.
Roma, lì ……..