Contratto di assicurazione del credito
Contratto di assicurazione del credito
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: BCC Assicurazioni
Prodotto: “CPI Prestiti Personali New - Danni”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza, riservata ai clienti di BCC Credito al Consumo tutela le persone fisiche che hanno sottoscritto un Finanziamento in caso di Infortuni, Malattia e Perdite pecuniarie.
Che cosa è assicurato?
✓ Coperture assicurative: la polizza, a seconda dell’occupazione dell’Assicurato alla data di sottoscrizione, prevede un indennizzo in caso di sinistro, per:
✓ Inabilità totale temporanea da infortunio o da malattia: se l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo;
✓ Perdita di impiego involontaria: se l’Assicurato è un lavoratore dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico;
✓ Malattia grave: se l’Assicurato è Non Lavoratore;
✓ Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia ≥ 66%: per tutti gli Assicurati.
✓ Decesso: per tutti gli Assicurati.
Pertanto, a seconda dell’occupazione dell’Assicurato, le coperture sono prestate nei seguenti pacchetti: Pacchetto Lavoratore Autonomo:
- Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia maggiore o uguale al 66%;
- Inabilità totale temporanea da infortunio o da malattia;
- Decesso.
Pacchetto Lavoratore dipendente pubblico o privato:
- Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia maggiore o uguale al 66%;
- Perdita di impiego;
- Decesso.
Pacchetto Non lavoratore:
- Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia maggiore o uguale al 66%;
- Malattia grave;
- Decesso.
La garanzia Vita che copre il decesso è descritta nel fascicolo informativo Vita.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone fisiche che:
Non abbiano sottoscritto il contratto di finanziamento con il BCC Credito al Consumo e non abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura
assicurativa in oggetto;
Non siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 74 anni (non compiuti) al momento della sottoscrizione del Finanziamento, fermo restando che
l’età massima a scadenza del Finanziamento è di 75 anni (non compiuti);
Se Lavoratori dipendenti di Ente Privato o di Ente Pubblico: non svolgano un’attività lavorativa da
almeno 12 mesi consecutivi, di almeno 16 ore settimanali;
Non abbiano risposto correttamente a tutte le domande e sottoscritto il questionario sanitario fornito
dalla Compagnia per importi finanziati maggiori o uguali a 15.000 euro;
Non abbiano il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto.
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CPI Prestiti Personali New - Danni
Ci sono limitazioni alla copertura?
! L’indennizzo in caso di infortunio o malattia può prevedere l’applicazione di franchigie e periodi di carenza previsti dalla polizza;
! L’inabilità totale temporanea da infortunio o malattia, la malattia grave, l’invalidità totale permanente da infortunio o da malattia o la perdita di impiego, per dare diritto al pagamento dell’indennizzo, devono verificarsi durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
! Non sono coperti sinistri determinati da tumulti popolari se l’Assicurato vi ha preso parte attiva.
Inabilità totale temporanea da infortunio o da malattia, Malattia grave, Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia Sono esclusi:
! Malattie tropicali o epidemiche;
! Etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci, non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
! Operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da infortunio dell’Assicurato;
! Atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato;
! Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc…);
! Guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo;
! Partecipazione attiva dell’Assicurato e delitti dolosi;
! Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del beneficiario;
! Xxxxx conseguenti guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione.
Perdita di impiego
L’indennizzo non viene corrisposto se:
! L’Assicurato ha interrotto la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente di ente privato, nel corso dei 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro, per un periodo superiore a 2 settimane;
! Al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima perdita di impiego;
! Alla disoccupazione fa immediatamente seguito il pensionamento o prepensionamento;
! Al momento del sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria normale attività lavorativa all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana;
! L’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova;
! Il licenziamento è dovuto a giusta causa, a motivi disciplinari o professionali;
! Il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
! La disoccupazione è dovuta a dimissioni per qualsiasi motivo dipendenti dalla volontà dell’Assicurato;
! La disoccupazione è conseguente alla naturale scadenza del contratto di lavoro;
! L’Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici presso il Centro per l’Impiego competente, con lo status di disoccupato;
! L’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
! La risoluzione, anche consensuale, del rapporto di lavoro è avvenuta a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza.
Vi sono inoltre le seguenti condizioni:
! Inabilità totale temporanea da infortunio o malattia: l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dev’essere nella totale incapacità fisica di attendere alla normale attività lavorativa;
! Invalidità totale permanente da infortunio o malattia: deve essere riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’infortunio o della malattia, inoltre la Compagnia deve aver accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettivo diritto dell’Assicurato a ricevere l’indennizzo.
Dove sono coperto dall’assicurazione?
✓ Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Perdita di impiego, Malattia grave: la copertura vale nella Repubblica Italiana;
✓ Invalidità totale permanente: la copertura non ha limiti territoriali.
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Che obblighi ho?
• L’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
• L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio: gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
• Qualora in corso di copertura assicurativa l’Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale originaria, deve darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia. Le situazioni che da tale mutamento occupazionale possono causare l’aggravamento del rischio, ove non comunicate alla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, fermo restando il diritto di recesso dell’Impresa nei termini previsti.
Quando e come devo pagare?
L’Assicurato deve versare il premio unico anticipato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il premio è determinato in relazione all’occupazione dell’Assicurato, all’età assicurativa, al capitale assicurato iniziale alla data di decorrenza della copertura, alle garanzie prestate e alla durata del finanziamento. L’importo del premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del Finanziamento.
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Quando inizia e quando finisce la copertura?
• L’assicurazione decorre dalla data iniziale, sempre che a tale data sia stato pagato il premio dovuto, fino alla fine del contratto di finanziamento. L’assicurazione ha durata minima pari a 10 mesi e durata massima pari a 120 mesi (inclusivi di un eventuale pre-ammortamento). Il contratto ha durata poliennale.
• Le garanzie cessano alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
• Scadenza originaria del contratto di finanziamento;
• Esercizio del diritto di recesso;
• Liquidazione da parte della Compagnia dell’indennizzo previsto per il caso di decesso o invalidità totale permanente da infortunio o malattia dell’Assicurato;
• In caso di perdita di impiego, al raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico;
• Estinzione anticipata, rinegoziazione o trasferimento del finanziamento originariamente stipulato, salvo che l’Assicurato richieda la continuazione dell’assicurazione;
• Comunicazione da parte dell’Assicurato di aver trasferito il proprio domicilio in uno stato estero nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi.
Come posso cancellare il contratto?
• L’Assicurato può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo, da inviarsi:
• entro 60 giorni dalla data di decorrenza.
• trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico
Non
BCC Vita S.p.A.
e a capitale decrescente
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Prodotto: CPI Prestiti Personali New (4C45U)
Data di realizzazione: 01/01/2019- Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva ad adesione facoltativa che copre il rischio di morte da infortunio o da malattia per i sottoscrittori di un Contratto di Finanziamento in forma di Prestito. L’adesione a questa polizza è sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento alla copertura del rischio di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia (solo per lavoratori autonomi), Perdita di Impiego (solo per lavoratori dipendenti di Enti Privati e lavoratori dipendenti di Enti Pubblici) e Malattia Grave (solo per non lavoratori), prestate da BCC Assicurazioni S.p.A.
Sono assicurabili i contratto di Finanziamento in forma di prestito stipulati con l’Intermediario con la seguente garanzia:
Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato.
La somma assicurata
Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Finanziamento stipulato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato stesso.
Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di
Adesione non può in ogni caso essere maggiore di
80.000,00 €.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
La copertura assicurativa non può avere una durata minima inferiore a 10 mesi e superiore a
120 mesi, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura per il caso morte pari a 75 anni non compiuti.
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
! È esclusa dall’oggetto dell’Assicurazione la morte causata da:
! Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
! Partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
! Guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
! Suicidio dell’Assicurato o atti di autolesionismo dell’Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla data Iniziale;
! Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
! Etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di tali sostanze non sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
! Pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante;
! Volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
! Infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
! Malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare;
! Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario
! Svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose, controfigure, stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
! Sono previste condizioni di carenza. Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.
Non vi sono limiti territoriali alla copertura.
Dove vale la copertura?
L’Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute.
L’adesione all’Assicurazione Temporanea in caso di Morte prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute
dell’Assicurato tramite la sottoscrizione – per finanziamenti di importo maggiore o uguale a 15.000,00 euro – del
Questionario Sanitario (in caso di più finanziamenti stipulati dall’Assicurato, si prenderà come riferimento il loro cumulo).
L’Assicurato deve sottoscrivere il Modulo di Adesione. Nel caso di mancata sottoscrizione della documentazione
richiesta il contratto non produrrà effetti.
Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di:
Trasferimento di domicilio dell’Aderente/Assicurato in uno stato estero;
Trasferimento di residenza dell’Assicurato in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
Modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP aggiuntivo.
Che obblighi ho?
A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al premio unico calcolato, secondo le modalità previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il premio unico e anticipato è sempre finanziato e verrà corrisposto alla Società dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato.
Il premio unico, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate, all’ammontare del capitale iniziale assicurato e alla durata della copertura assicurativa.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP aggiuntivo.
Quando e come devo pagare?
La durata dell’assicurazione relativa all’ Assicurato che aderirà alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento del Contratto di Finanziamento concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento.
Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella Scheda Convenzione. L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti a seguito dell’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva, che avviene dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento concesso a ciascun Assicurato, sempre che sia stato pagato il premio e l’Assicurato stesso abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.
Qualora il premio unico non venga versato l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24:00 del giorno di decorrenza.
La garanzia cessa, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00:
Della data di scadenza del singolo Contratto di Finanziamento;
Della data di pagamento del capitale assicurato da parte della Compagnia per il caso di morte;
In caso di estinzione anticipata totale o trasferimento ove l’Assicurato riceva la restituzione della quota parte di premio pagato e non goduto e non richieda il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale del finanziamento originariamente stipulato;
Della data di pagamento del capitale assicurato da parte di BCC Assicurazioni S.p.A con riferimento alla copertura assicurativa per il caso di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia o per il caso di malattia grave collegata alla sottoscrizione del modulo di adesione del presente contratto.
L’Aderente/Assicurato deve avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora l’Aderente/Assicurato nel
corso del contratto trasferisse il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività
assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi il contratto dovrà essere risolto
Quando comincia la copertura e quando finisce?
– L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa
relativa alle singole adesioni.
– Il recesso si esercita mediante fax al numero fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La garanzia cessa, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00 della data di esercizio del diritto di recesso.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI × NO
Assicurazione del credito
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Società: BCC Vita S.p.A. (Ramo vita) – BCC Assicurazioni S.p.A (Xxxx xxxxx) Prodotto: CPI Prestiti Personali New (4C45U)
Data di realizzazione: 1/1/2019 – Il presente DIP aggiuntivo multirischi è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L ’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Imprese:
- Per l’assicurazione vita: BCC Vita S.p.A. (gruppo Cattolica Assicurazioni), sede legale: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - Telefono: 02/466275; Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxx.xxx.xx; xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2091 del 29 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del 7 giugno 2002; Iscrizione all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00143.
BCC Vita S.p.A,
Con riferimento all'ultimo bilancio presentato in Consiglio d’Amministrazione, l'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 168,2 milioni (capitale sociale: 62 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 96 milioni di Euro). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di BCC Vita S.p.A. (SFCR) è disponibile sul sito internet BCC Vita S.p.A. xxx.xxxxxxx.xxx. L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,88 (SCR ratio) e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) pari a 166 milioni di euro e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) pari a 88 milioni di euro. Il requisito patrimoniale minimo (MCR Minimum Capital Requirement) è pari a 40 milioni di Euro.
- Per l’assicurazione danni: BCC Assicurazioni S.p.A (gruppo Cattolica Assicurazioni), sede legale: Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Telefono 02/466275; Sito Internet: w xx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; email:
b xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Società iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS al n. 1.00124 ed autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS
n.333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996., iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al N. 019.
BCC Assicurazioni S.p.A.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
del Patrimonio Netto è pari a 11 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 14 milioni di euro
– le perdite portate a nuovo sono pari a 2 milioni);
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 7,3 milioni di euro (a);
del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,7 milioni di euro;
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 13,5 milioni di euro (b).
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,84 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx0/xxxxxxx.xxx?x_xxxxxxxxXXx00000&x_xxxxxxxxXXx00000&x_xxxxXXx00000
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Vita e nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle garanzie offerte.
A ciascun Assicurato, le garanzie sono offerte congiuntamente, come parte di un unico pacchetto assicurativo, dove l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o da Malattia, la Perdita di Impiego, la Malattia Grave e l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da malattia sono garanzie appartenenti al ramo Danni, prestate dalla Compagnia BCC Assicurazioni S.p.A, mentre il Decesso è una garanzia di ramo vita, prestata dalla Compagnia BCC Vita S.p.A.
Ramo Vita:
Il Finanziamento si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese.
In caso di estinzioni parziali del Contratto di Finanziamento che hanno generato restituzioni di quote di premio unico pagato e non goduto all’Assicurato, il capitale assicurato è conseguentemente ridotto.
Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà:
Dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie;
Maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicurato.
Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione non può in ogni caso essere maggiore di
0.000,00 €, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Finanziamento della medesima
tipologia di cui al presente contratto che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso e che fossero assicurati
con lo stesso prodotto della Compagnia.
Qualora sia già stato liquidato un indennizzo per la garanzia Malattia Grave (pari a 12 rate in un’unica soluzione) e il Decesso sia avvenuto entro 12 mesi dalla diagnosi della patologia, dal calcolo del debito residuo saranno dedotte le rate già corrisposte per la Malattia Grave in riferimento al medesimo periodo temporale.
R ami Xxxxx:
L’impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.
Per importi finanziati <€15.000 la Compagnia ritiene di non procedere con alcuna valutazione dello stato di salute della persona assicurabile mediante questionario.
In caso di più finanziamenti stipulati dallo stesso Xxxxxxxxxx si prenderà come riferimento l’importo del loro cumulo.
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia
L’indennizzo previsto nel caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ogni sinistro il primo Indennizzo, pari ad una Rata Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni. Gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all’importo della Rata Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea.
Per ciascun Sinistro la Società liquiderà un indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette e un massimo di 36 Rate Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del periodo di assicurazione.
L’indennizzo massimo mensile per ogni Assicurato è di €1.600,00, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso con il Contraente.
Perdita di Impiego
L’indennizzo previsto nel caso di Perdita di Impiego consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni. Gli indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all’importo della Rata Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego.
Per ciascun Sinistro la Società liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette, e un massimo di 36 Rate Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato è di Euro 1.600,00, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.
In caso di sinistro occorso a lavoratori con contratto a tempo Determinato o con contratto avente comunque un termine naturale di scadenza, il diritto al percepimento dell’Indennizzo cessa alla data di scadenza del contratto di lavoro originariamente prevista; conseguentemente non verranno indennizzate le Rate relative al periodo successivo all’originaria data di scadenza del contratto di lavoro, anche in caso di persistenza, oltre tale data, dello stato di
Disoccupazione.
Malattia Grave
L’indennizzo corrisposto nel caso di Malattia Grave consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ciascun Sinistro la Società liquiderà, in un’unica soluzione e in via anticipata un Indennizzo pari a 12 Rate Protette, o il numero delle rate protette quanto sono le rate mancanti alla scadenza del Finanziamento.
Sono indennizzabili sino a 3 Malattie Gravi dell’Assicurato (36 Rate Protette) tra quelle indicate in Polizza, diverse l’una dall’altra, diagnosticate nel corso della durata dell’Assicurazione.
Una Malattia Grave è indennizzabile una sola volta. Pertanto non è indennizzabile una Malattia Grave già oggetto di una precedente liquidazione di Indennizzo.
L’Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato è di euro 1.600,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia
L’indennizzo previsto nel caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia consiste in un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve al Contraente alla data della relazione del medico legale che attesti l’Invalidità Totale Permanente, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto e deducendo da tale importo le rate scadute ed eventualmente non pagate a tale data e gli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Gli eventuali interessi moratori relativi al periodo intercorrente tra la data della relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale Permanente e la data di comunicazione di tale evento, saranno rimborsati dalla Società fino ad un massimo di due mesi di interessi.
Si precisa che il Finanziamento si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese.
L’indennizzo massimo previsto per ogni Assicurato, è di euro 80.000, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.
Qualora sia già stato liquidato un Indennizzo per Malattia Grave, pari a 12 Rate in un’unica soluzione e l’Invalidità Totale Permanente sia riconosciuta entro 12 mesi dalla diagnosi della patologia, dal calcolo del Debito Residuo saranno dedotte le Rate già corrisposte in riferimento alla Malattia Grave e al medesimo periodo temporale.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Vita e nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative ai limiti di copertura delle garanzie offerte.
Ramo Vita:
- Condizioni di carenza:
- Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 30 giorni dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto dal Contraente, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio versato.
- Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi 30 giorni dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
- Di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- Di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
- Di infortunio avvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Xxxx Xxxxx:
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove l’Inabilità Totale Temporanea sia causata da o conseguente da:
- Partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi e sommosse;
Ci sono limiti di copertura?
- Xxxxx, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- Le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni;
- Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea;
- Pratica di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela, kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti da trampolini con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante;
- Partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Malattia Grave
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
- Partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi e sommosse;
- Xxxxx, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- Le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni;
- Interventi chirurgici angioplastici e/o terapie laser;
- Lombalgia e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea;
- Partecipazione dell’Assicurato, alla guida o come passeggero, di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- Cardiopatia a seguito della quale residui una frazione di eiezione (FE) superiore al 40%.
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
- Partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi e sommosse;
- Infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell’Esercito, nella Marina o nell’aeronautica militare, nonché nell’ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanzia o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di Infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell’orario in cui l’Assicurato è assegnato al servizio professionale attivo.
- Malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell’Esercito, nella Marina o nell’aeronautica militare, nonché nell’ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare.
- Lo svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatore di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose, controfigure, stuntman, attività circensi, cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’ausilio di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
- Partiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei, (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salta da trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante.
- Partecipazione attiva dell’Assicurato in competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: R amo Vita: al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto. Il C ontraente e/o l’Assicurato e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti: In caso di decesso: - Richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto; - Fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e allegare copia della visura camerale; - Fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice |
fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; - Certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune; - Relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica; - Atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente: - In presenza di testamento: - Nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti; - Nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti; - L’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari). - In assenza di testamento: - Le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza). Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati. - Dichiarazione unanime da parte degli eredi legittimi indicante se la ripartizione deve essere fatta in parti uguali o secondo le regole della successione legittima; in caso di mancato accordo la Compagnia liquiderà la prestazione in base alle quote della successione legittima; - In caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione; - In caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia; - Una dichiarazione del Contraente che indichi l’ammontare del debito residuo alla data del decesso, dovuto a fronte del Contratto di Finanziamento. Ai fini della determinazione del capitale assicurato non vengono considerati l’eventuale maggior debito per rate insolute o per interessi di ritardato pagamento e le spese e/o le eventuali commissioni accessorie. La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali. La Compagnia potrà richiedere una comunicazione dell’Intermediario indicante il debito residuo (comprensivo del dettaglio dell’eventuale calcolo degli interessi) al momento del decesso dell’assicurato unitamente al piano di ammortamento contenente tutte le rate pagate fino al verificarsi dell’evento. Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. Per la liquidazione delle prestazioni assicurate dal contratto, i soggetti aventi diritto sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista da parte della Compagnia, la documentazione indicata, inviandola mediante fax al numero 02/00000000 o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. Xxxx Xxxxx: in caso di Sinistro, l’Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro. Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o il Contraente, e devono inoltrarlo alla Società: BCC Assicurazioni S.p.A c/o XX.XX.XX. S.r.l.-Gruppo MOL, Xxx Xxxxx, 0/0 – 00000 Xxxxxx (XX) tramite raccomandata A/R nei tempi di cui sopra unitamente alla documentazione richiesta. |
In alternativa la documentazione potrà essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx numero telefonico: 02.83440579 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La società potrà in ogni momento richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al diritto alle prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione. Documenti da inviare in caso di sinistro: Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) - Copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita; - Relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale Permanente e il relativo grado; - Ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta; - Copia del Piano di Ammortamento. Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT): - Copia del documento di identità, o altro documento, attestante la data di nascita; - Certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea ed eventuale certificato di ricovero in ospedale; - I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato medico alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea); - Ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta. Perdita di Impiego (PI) - Copia del libretto di lavoro (o della scheda professionale); - Copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; - Copia di un documento comprovante l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale permanenza in tali liste; - Attestazione del pagamento di eventuali indennità di Perdita di Impiego. Malattia Grave (MG) - Copia di un documento di identità; - Attestazione di un medico che certifichi la diagnosi di Malattia Grave, corredata dalla documentazione medica necessaria; - Ogni documentazioni inerente il sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta. L’Assicurato, i suoi familiari ed eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato, o in caso di morte, i suoi familiari ed eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa. Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. | |
Prescrizione: Ramo Vita: i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Xxxx Xxxxx: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. | |
Liquidazione della prestazione: Ramo Vita: Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare. Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto. La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, inviata dal Contraente e/o dall’Assicurato e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 02/00000000 o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – |
Italia. In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Xxxx Xxxxx: - Se l’Assicurato o i suoi familiari h anno compilato il modulo di denuncia di sinistro in tutte le sue parti e allegato tutta la documentazione richiesta la Compagnia/Società fiduciaria provvederà, entro 30 giorni, alternativamente a: - Emettere il pagamento; - Rigettare il sinistro con comunicazione motivata indirizzata all’Assicurato. - Se l’’Assicurato o i suoi familiari h anno compilato il modulo di denuncia sinistro privo della documentazione richiesta la Compagnia/Società fiduciaria entro 10 giorni richiederà i documenti mancanti con lettera di integrazione documentale. Al ricevimento dei documenti la Compagnia/Società Fiduciaria provvederà, entro 30 giorni, alternativamente a: - Emettere il pagamento; - Rigettare il sinistro con comunicazione motivata indirizzata all’Assicurato. Resta inteso che: - La Compagnia ha diritto di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel questionario medico, considerato chela Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell'Assicurazione; - La Compagnia ha diritto di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente. - Nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la Scadenza del Periodo di Assicurazione. Condizioni per la liquidazione del Sinistro per il caso di Inabilità Totale Temporanea: Solo ed esclusivamente all’Assicurato che abbia aderito alla Polizza come Lavoratore autonomo e che sia Lavoratore Autonomo alla data del Sinistro, la Società liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi a condizione che, in aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 30 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace. Condizioni per la liquidazione del Sinistro per il caso di Perdita di Impiego Solo ed esclusivamente all’Assicurato che abbia aderito alla Polizza come Lavoratore autonomo Dipendente di Ente Pubblico o Privato e che sia Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Privato alla data del Sinistro, la Società liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi a condizione che, in aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alla data di scadenza del Periodo di Carenza pari a 90 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace. Condizioni per la liquidazione del Sinistro per il caso di Malattia Grave Solo ed esclusivamente all’Assicurato che abbia aderito alla Polizza come Non Lavoratore e che sia Non Lavoratore alla data del Sinistro, la Società liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi a condizione che, in aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base: - Il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 30 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace; - Il Sinistro sia ascrivibile ad una delle Malattie Gravi indicate in Polizza. Condizioni per la liquidazione del Sinistro per il caso di Invalidità Totale Permanente La Società liquiderà all’Assicurato l’Indennizzo a condizione che, in aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 30 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace. | |
Gestione da parte di altre imprese: S ocietà Fiduciaria: dopo aver ricevuto il modulo di denuncia di sinistro la Compagnia o una Società fiduciaria incaricata alla gestione, verifica il nominativo dell’Assicurato e la regolarità amministrativa della polizza. Alla fine di queste preliminari attività la Compagnia/Società Fiduciaria incaricata della gestione registra la denuncia e contestualmente assegna alla pratica un numero di sinistro. Il numero di sinistro è utile in tutte le comunicazioni dalla Compagnia/Società Fiduciaria all’Assicurato e dall’Assicurato alla Compagnia/Società Fiduciaria. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non presente | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Ramo Vita: il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. |
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - Di impugnare il contratto dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; - Di trattenere il premio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; - Di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. Xxxx Xxxxx: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ramo Vita: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Xxxx Xxxxx: - Ciascun Assicurato paga solo il premio relativo alle coperture a lui prestate in base al suo effettivo status occupazionale; - L’importo di premio unico anticipato si ottiene applicando il Tasso di Premio Lordo Mensile, secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata, moltiplicato per l’intera durata del Finanziamento: - Lo sconto applicato al tasso corrisponde all’1% - M ezzi di pagamento a disposizione dell’Assicurato: trattenuta all’erogazione. |
Rimborso | Ramo Vita: In caso di estinzione anticipata (parziale o totale), di trasferimento del Finanziamento, la Compagnia restituisce all’Assicurato la quota parte del premio unico pagato e non goduto. In alternativa è prevista la facoltà dell’Assicurato di mantenere la copertura assicurativa in essere senza restituzione della quota di premio unico pagato e non goduto. Dall’importo del premio da rimborsare la Compagnia trattiene un costo fisso pari a 25,00 euro. - E stinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento: L’importo che la Compagnia restituisce all’Assicurato è composto dalla somma di due componenti: quella relativa al premio puro (riferito all’importo versato per l’estinzione parziale) e quella relativa ai costi gravanti sul premio di riferimento. L’importo del premio puro (riferito all’importo versato per l’estinzione parziale) da rimborsare è funzione della parte di premio unico riferita all’importo versato per l’estinzione parziale del contratto di finanziamento, del tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento e del periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Compagnia provvede anche restituzione della parte dei costi riferiti all’importo di premio di cui sopra. D all’importo di rimborso determinato sono sottratte le spese amministrative pari a € 25.00. Qualora l’importo risulti inferiore a € 25,00 non sarà previsto alcun pagamento all’Assicurato e la copertura assicurativa rimarrà commisurata alle condizioni previste. |
Status Occupazionale Assicurato | Tasso di Premio Lordo Mensile |
Lavoratore Autonomo | 0,030% |
Lavoratore Dipendente Pubblico/Privato | 0,055% |
Non Lavoratore | 0,049% |
- E stinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Finanziamento: L’importo che la Compagnia restituisce all’Assicurato è composto dalla somma di due componenti: quella relativa al premio puro e quella relativa ai costi gravanti sul premio. L’importo del premio puro da rimborsare è funzione della parte di premio unico riferita al capitale assicurato residuo, del tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento e del periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Compagnia provvede anche alla restituzione della parte dei costi riferita all’importo di premio di cui sopra. Dall’importo di rimborso determinato sono sottratte spese amministrative pari a € 25,00. Previa autorizzazione da parte del Contraente la Compagnia potrà rimborsare quanto dovuto direttamente agli aventi diritto. Xxxx Xxxxx: - R imborso del Premio per estinzione anticipata Totale del Finanziamento: in caso di estinzione anticipata totale, rinegoziazione o trasferimento del Finanziamento presso altro istituto, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in mesi interi – quali frazioni di anno) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in mesi interi). A tale risultato vengono sottratte le spese di rimborso, come indicate nel Modulo di Adesione. - R imborso del Premio per estinzione anticipata Parziale del Finanziamento: in caso di estinzione anticipata Parziale del Finanziamento, la Compagnia restituisce all’Aderente la quota parte di Premio Unico pagato e non goduto (al netto delle imposte) e la polizza rimane in essere per i valori di capitale/Rata Protetta corrispondenti a quanto ancora in ammortamento dopo l’operazione di estinzione anticipata parziale. L’importo da rimborsare è funzione della parte di premio unico riferita al Capitale versato per l’estinzione parziale del Contratto di Finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione. Dal premio determinato con la regola sopra riportata andranno sottratte le spese amministrative di rimborso pari a €25,00. Qualora il premio da rimborsare risultasse inferiore all’ammontare complessivo delle spese amministrative, non sarà previsto alcun rimborso da parte della Compagnia e la copertura assicurativa rimarrà attiva fino alla scadenza originariamente prevista e commisurata all’originario piano di ammortamento. | |
Sconti | Ramo Vita: non sono previsti sconti. Xxxx Xxxxx: il contratto ha durato poliennale ed è previsto uno sconto sul premio come previsto dall’Art. 1899 del Codice Civile. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso, non può recedere dal contratto per i primi 5 anni di durata contrattuale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ramo Vita: il Contratto di Finanziamento di cui alla presente copertura assicurativa può avere una durata minima di 10 e massima di 120 mesi, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura per il caso morte pari a 75 anni non compiuti. Tale durata comprende: - Il periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi; - Lo sblocco successivo dei fondi; - Il periodo di attesa di sblocco dei fondi. In caso di estinzione (parziale o totale) o trasferimento del finanziamento, nel caso in cui l’Assicurato abbia chiesto la continuazione della copertura assicurativa, la durata di questa resta commisurata all’originario piano di ammortamento. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il premio acquisito dalla Compagnia. Xxxx Xxxxx: Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri per Inabilità Totale Temporanea se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 90 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. |
Perdita di Impiego Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita di Impiego se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni. Malattia Grave Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Malattia Grave, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Malattia Grave se non sia trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi. Il Periodo di Riqualificazione decorre dalla data in cui, in base al piano di ammortamento del Finanziamento, è dovuta la dodicesima Rata indennizzata per Malattia Grave. | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Recesso | Ramo Vita: L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. . Ufficio Gestione Portafoglio – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso dal Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza. Xxxx Xxxxx: l’Assicurato può recede dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di Decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A/R, o altro mezzo idoneo, direttamente alla Compagnia o alla Banca di Credito Cooperativo che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia: BCC Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx. Mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Numero verde: 800.471800. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine verrà considerata comunque valida. Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, senza applicare alcun onere a carico di quest’ultimo. Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed e ntro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite della Banca di Credito Cooperativo o direttamente all’Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. L’Assicurato ha un’ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità. Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo: BCC Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Numero Verde: 800.471800. Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta la Compagnia provvederà alla restituzione all’Assicurato della parte di premio Danni, pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Il prodotto è destinato a:
- Coloro che abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento con l’intermediario, abbiano un’età compresa tra 18 e 74 anni e vogliano coprirsi dal rischio di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego involontaria, Malattia Grave, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia ≥66% e dal rischio di Morte.
Xxxx Xxxx e Xxxxx: Sono assicurabili le persone fisiche che:
- Abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento con l’Intermediario;
- Abbiano un’età alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, compresa tra 18 anni compiuti e 74 anni non compiuti;
- Abbiano un’età alla scadenza della copertura assicurativa, non superiore ad anni 75 non compiuti per la garanzia per il caso di morte.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Ramo Vita:
- Costi gravanti sul premio:
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue:
Durata della copertura assicurativa | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Qualsiasi | 55,50% del premio unico |
O gni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico
ell’Assicurato.
In caso di estinzione anticipata (parziale o totale) o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia trattiene 25,00 Euro di spese amministrative dall’importo del premio da rimborsare all’Assicurato.
- Costi per il riscatto
Non è previsto il riscatto.
- Costi per l’erogazione della rendita
Non è prevista la possibilità di convertire il capitale in rendita.
- Costi per l’esercizio delle opzioni:
Non sono presenti opzioni contrattuali
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto:
95,50% del premio unico
Provvigioni percepite in media dagli intermediari (quota parte dei costi in percentuale)
- Costi dei PPI:
Non sono presenti ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.
Xxxx Xxxxx:
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza della quota parte percepita in media dagli intermediari:
69,7%
Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi)
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione. |
Richiesta di informazioni | Non si prevede la possibilità di richiedere valori di riscatto o riduzione in quanto non presenti. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx Xxxx: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: BCC Vita S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – Fax 0000000000 – E-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. R ami Xxxxx: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A – Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa – Servizio Reclami di gruppo Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). Fax: 00.00000000 e.mail: r xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
R amo Vita: per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito h ttp://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx. | |
Xxxx Xxxxx: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: h ttp://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Inabilità Totale Temporanea Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata dell’Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della Città ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. |
Malattia Grave Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della Malattia oppure sulla durata della stessa, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. |
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della Città ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Invalidità Totale Permanente Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della Città ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Ramo Vita: Imposta sui premi I premi sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi Le assicurazioni per il caso di morte, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. T assazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni. Xxxx Xxxxx: I premi relativi alle garanzie Danni sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2.5%. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO E RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL MODULO DI ADESIONE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL
CREDITO
CPI Prestiti Personali New
Convenzione Collettiva Numero: 81080530000103
Prestazioni assicurate da:
BCC Assicurazioni S.p.A.
Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni
Le presenti Condizioni di Assicurazioni
Ed. 31/05/2018, devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi Precontrattuali:
DIP Xxxxx, Xx. 01/10/2018
DIP aggiuntivo Xxxxx, Ed. 01/01/2019
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato: La persona fisica in relazione alla quale la Società concede l’Assicurazione ai sensi e nei limiti di cui al presente contratto di assicurazione e che, a tal fine, abbia stipulato il Contratto di Finanziamento con il Contraente, sottoscritto il Modulo di Adesione e presenti i requisiti di assicurabilità previsti dal presente contratto di assicurazione.
Assicurazione: La garanzia concessa dalla Società ai sensi del presente contratto di assicurazione in relazione al Contratto e a beneficio dell’Assicurato che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.
Beneficiario: Il soggetto che beneficia delle prestazioni assicurative previste dal contratto.
Contraente: BCC CreditoConsumo S.p.A , che stipula la Convenzione Assicurativa Collettiva a favore dei propri clienti.
Contratto/Finanziamento: Il Contratto con il quale il Contraente concede in prestito una somma predeterminata di importo massimo pari a Euro 80.000,00, che dovrà essere restituita alla Finanziaria secondo un piano di ammortamento predeterminato, inclusivo di un eventuale pre- ammortamento, e di durata complessiva compresa tra i 10 e i 120 mesi (inclusivo di un eventuale periodo di pre-ammortamento), e in relazione al quale la Società concede l’Assicurazione di cui al presente contratto di assicurazione.
Data Iniziale: Le ore 24.00 del giorno in cui è erogata a favore dell’Assicurato la somma oggetto del Contratto, sempre che a tale giorno sia stato pagato il Premio e risulti sottoscritto il Modulo di Adesione.
Decorrenza: Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Età Assicurativa: L’età dell’Assicurato, espressa in anni interi, arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
Ente Privato: ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione.
Ente Pubblico: ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione.
Inabilità Totale Temporanea: La perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazioni.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società, in base alle coperture assicurative di cui alla presente Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l’Invalidità Totale Permanente, l’Inabilità Totale Temporanea.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Intermediario Collocatore: La Banca di Credito Cooperativo che distribuisce la copertura assicurativa.
Intermediario Gestore: BCC CreditoConsumo S.p.A. Invalidità totale permanente da Infortunio o Malattia
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio, della
capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta. Tale Invalidità Totale Permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale di Invalidità Permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 66% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL all.1 del D.P.R. 30.6.1965 n°1124 denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA”. Si precisa che in ogni caso deve ritenersi esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38 che abbiano sostituito la predetta tabella, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Istituto di Cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Lavoratore Autonomo:
la persona fisica che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, e che deve presentare ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito di lavoro dipendente o pensione.
Lavoratore Dipendente Privato:
la persona fisica che presti il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, a tempo indeterminato o determinato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore.
Lavoratore Dipendente Pubblico:
la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, a tempo indeterminato o determinato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300, i lavoratori nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo
militare. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Malattia:
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Grave:
I casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto d’organo.
Massimale:
Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo, la Compagnia presta le garanzie.
Modulo di Adesione:
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Non Lavoratore:
la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati.
Normale Attività Lavorativa: : L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato.
Perdita di Impiego: Lo stato dell’Assicurato, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico, qualora egli:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici, o percepisca un’indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Periodo di Assicurazione: Il periodo di vigenza di ciascuna Assicurazione di cui al presente contratto di assicurazione, determinato ai sensi dell’Art.. 4.
Periodo di Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.
Periodo di Franchigia Assoluta: Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro dovuto a Inabilità Totale Temporanea o Perdita di Impiego, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Periodo di Franchigia Relativa: Periodo di tempo nel quale deve protrarsi il Sinistro, indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, affinché l’Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo.
Periodo di Riqualificazione: Periodo di tempo successivo alla cessazione della liquidazioni di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o di Perdita di Impiego o di Malattia Grave, liquidabile ai
sensi del contratto di assicurazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego o per Malattia Grave.
Polizza: Il presente documento, che contiene la disciplina del contratto di assicurazione.
Premio La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che l'Assicurato deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rata Protetta: L’importo mensile, fissato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e ivi indicato. L’importo protetto della rata rimarrà costante anche nel caso di modifiche dell’effettiva rata del finanziamento da rimborsare che dovesse mutare nel tempo per effetto della naturale variazione del criterio di indicizzazione, qualora il finanziamento sia a tasso indicizzato e non fisso o eventualmente del concorrere di altre variabili descritte nel contratto di finanziamento medesimo.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: BCC Assicurazioni S.p.A., Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, iscritta all’Albo Imprese tenuto da IVASS al n. 1.00124. Sede Legale: Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In base alla presente Polizza la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere al Beneficiario un Indennizzo qualora si verifichi un Sinistro, per:
INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA – qualora
l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo – Cfr. Sezione A delle Condizioni Particolari;
PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA– qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico – Cfr Sezione B delle Condizioni Particolari;
MALATTIA GRAVE –qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore – Cfr. Sezione C delle Condizioni Particolari;
INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA ≥ 66% (*) -
qualunque sia l’Attività Lavorativa dell’Assicurato -Cfr. Sezione D delle Condizioni Particolari;
Pertanto, a seconda dello status occupazionale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, le coperture Danni prestate a ciascun Assicurato sono le seguenti:
Lavoratore Autonomo:
PACCHETTO | Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia ≥ 66% (*) |
Garanzie Danni + Garanzie Vita | Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia |
Decesso |
Lavoratore Dipendente Pubblico o Privato:
PACCHETTO | Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia ≥ 66% (*) |
Garanzie Danni + Garanzie Vita | Perdita di Impiego |
Decesso |
Non Lavoratore
PACCHETTO | Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia ≥ 66% (*) |
Garanzie Danni + Garanzie Vita | Malattia Grave |
Decesso |
(*) - Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente l’Assicurato che a seguito di infortunio o di malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile purché il grado di invalidità
sia pari o superiore al 66%.
All’Assicurato sono prestate le coperture che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, corrispondono al suo effettivo status occupazionale, in base alla tabella sopra riportata. Ciascun Assicurato, pertanto, paga solo il Premio relativo alle coperture a lui prestate in base al suo effettivo status occupazionale.
In caso di cambiamento di status occupazionale dell’Assicurato stesso in corso di contratto, si applica quanto previsto al successivo Art. 12.
A ciascun Assicurato, le predette garanzie sono offerte congiuntamente, come parte di un unico pacchetto assicurativo, dove l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o da Malattia, la Perdita di Impiego, la Malattia Grave e l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia sono garanzie appartenenti al ramo Danni, prestate dalla Compagnia BCC Assicurazioni S.p.A e disciplinate nel presente Fascicolo Informativo, mentre il Decesso è una garanzia di ramo vita, prestata dalla compagnia BCC Vita S.p.A.. La garanzia Decesso è disciplinata nell’apposito separato Fascicolo Informativo Vita.
ART. 2 – PERSONE ASSICURABILI
2.1. È assicurabile la persona fisica che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
1. abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente copertura assicurativa;
2. sia di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 74 anni (non compiuti) al momento della sottoscrizione del Finanziamento, fermo restando che l’età massima a scadenza del Finanziamento è di 75 anni (non compiuti);
3. qualora sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di ente Pubblico: svolga un'attività lavorativa da almeno 12 mesi consecutivi, di almeno 16 ore settimanali;
4. Per importi finanziati < € 15.000: la Compagnia ritiene di non procedere con alcuna valutazione dello stato di salute della persona assicurabile mediante questionario e di conseguenza la Compagnia non prevede nessuna esclusione di garanzia connessa ad eventuali patologie pregresse.
5. Per importi finanziati ≥ € 15.000: la persona fisica che abbia risposto correttamente a tutte le domande e sottoscritto il Questionario Sanitario fornito dalla Compagnia.
In caso di più finanziamenti stipulati dallo stesso Xxxxxxxxxx si prenderà come riferimento l’importo del loro cumulo.
A TTENZIONE - Resta inteso che la Compagnia ha diritto:
- di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel questionario medico, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente
Art. 3 – BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE
In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego e Malattia Grave, Beneficiario delle prestazioni è l'Assicurato.
Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.
L’Assicurazione ha durata pari a quella del Contratto di Finanziamento, secondo l’originale piano di ammortamento, con una durata minima pari a 10 mesi ed una durata massima pari a 120 mesi (inclusivo di un eventuale pre-ammortamento).
Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 8 – PREMIO.
A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
Art. 5 - RIMBORSO DEL PREMIO
5.1 – Rimborso del Premio per estinzione anticipata TOTALE del finanziamento
In caso di estinzione anticipata totale, rinegoziazione o trasferimento del Finanziamento presso altro Istituto, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
I premi da rimborsare vengono determinati secondo la seguente formula:
PARTE DI PREMIO DANNI - Metodo di Rimborso su base Mensile
L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il Premio unico corrisposto (al netto delle imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in mesi interi - quali frazioni di anno) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in mesi interi).
A tale risultato vengono sottratte le spese di rimborso, così come indicate nel Modulo di Adesione.
R = P * MR/D - Sp
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) MR = mesi residui di copertura
D = durata totale (in mesi) del finanziamento Sp = spese di rimborso
Esempio:
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Prestito | 06/09/2010 |
Data Scadenza Prestito | 06/09/2015 |
Data Estinzione Prestito | 25/11/2012 |
Durata Totale in mesi 60
Mesi di copertura trascorsi 26
Mesi di copertura residui Spese di Rimborso
34
25,00€
R = 1000 * 34/60 - 25,00€ R = 566,67 – 25,00
R = 541,67
In alternativa a quanto sopra previsto la Compagnia, su richiesta esplicita dell’Assicurato, mantiene attiva la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, anche se il Finanziamento collegato è stato estinto, rinegoziato o trasferito. In tal caso la copertura rimane commisurata all’originale piano di ammortamento.
5.2 – Rimborso del Premio per estinzione anticipata PARZIALE del finanziamento
In caso di estinzione anticipata Parziale del Finanziamento, la Compagnia restituisce all’Aderente la quota parte di Premio Unico pagato e non goduto (al netto delle imposte) e la polizza rimane in essere per i valori di capitale/rata protetta corrispondenti a quanto ancora in ammortamento dopo l'operazione di estinzione anticipata parziale.
L’importo da rimborsare è funzione della parte di premio unico riferita al Capitale versato per l’estinzione parziale del Contratto di Finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione
PARTE DI PREMIO DANNI - Formula di Rimborso
L’importo da restituire si determina:
R = P * α*MR/D - Sp
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) α=percentuale di capitale rimborsato (0;100%) MR = mesi residui di copertura
D = durata totale (in mesi) del finanziamento Sp = spese di rimborso
Dal premio determinato con la regola sopra riportata andranno sottratte le spese amministrative di rimborso pari a € 25,00.
Qualora il premio da rimborsare risultasse inferiore all’ammontare complessivo delle spese amministrative, non sarà previsto alcun rimborso da parte della Compagnia e la copertura assicurativa rimarrà attiva fino alla scadenza originariamente prevista e commisurata all’originario piano di ammortamento.
In alternativa a quanto sopra previsto la Compagnia, su richiesta esplicita dell’Aderente, mantiene attiva la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, anche se il Finanziamento collegato è stato estinto parzialmente. In tal caso la copertura rimane commisurata all’originale piano di ammortamento.
Esempio:
Premio Imponibile
(al netto delle imposte)
€ 1000,00
% capitale rimborsato 50%
Durata Totale in mesi 120
Mesi di copertura residui Spese di Rimborso
60
€ 25,00
R = 1000 * (50%*60/120 )- 25 R = € 225,00
Art. 6 – CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
La garanzia cessa, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
1. scadenza originaria del Contratto di Finanziamento;
2. esercizio del diritto di recesso, nei casi di cui all’Art. 8;
3. liquidazione, da parte della Compagnia, dell’Indennizzo previsto per il caso di Decesso o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia dell’Assicurato.
4. Per il solo caso di Xxxxxxx di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico;
5. in caso di estinzione anticipata totale, rinegoziazione o trasferimento del Finanziamento originariamente stipulato, salvo che l’Assicurato richieda la continuazione dell’assicurazione.
6. La comunicazione da parte dell’Assicurato di aver trasferito il proprio domicilio in uno stato estero nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi.
ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO
7.1 – Recesso entro i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza
L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di Decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo, direttamente alla Compagnia o alla Banca di Credito Cooperativo che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:
Numero Verde: 800.471800
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite della Banca di Credito Cooperativo o direttamente dall’Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, senza alcun onere a carico di quest’ultimo.
Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia.
Il premio assicurativo del presente contratto è finanziato per cui la Compagnia provvederà a rimborsare il premio all’Assicurato, tramite la Finanziaria, affinché la stessa provveda alla corrispondente riduzione della rata del Finanziamento per effetto della restituzione del premio assicurativo.
7.2 – Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura L’Assicurato ha un’ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto, decorso il predetto termine di cui al punto 7.1, dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo:
Numero Verde: 800.471800
Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.
7.3 – Rimborso del premio in caso di recesso trascorsi 5 anni di copertura
In caso di Recesso trascorsi i cinque anni di copertura assicurativa, la Compagnia
restituisce al Debitore/Assicurato la p arte di premio Danni pagato relativo al
periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula: PARTE DI PREMIO DANNI - Metodo di Rimborso su base Mensile
L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il Premio unico corrisposto
(al netto delle imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in mesi interi - quali frazioni di anno) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in mesi interi).
R = P * MR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) MR = mesi residui di copertura
D = durata totale (in mesi) del finanziamento Sp = spese di rimborso
Esempio:
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Finanziamento | 06/09/2010 |
Data Scadenza Finanz. | 06/09/2015 |
Data Estinzione Finanz. | 25/11/2012 |
Durata Totale in mesi | 60 |
Mesi di copertura trascorsi | 26 |
Mesi di copertura residui | 34 |
R = 1000 * 34/60 R = 566,67
ART. 8 – PREMIO
A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare un importo pari al premio unico calcolato, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il Premio unico e anticipato, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione allo Status Occupazionale dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, alle garanzie prestate e all’ammontare del capitale finanziato del Contratto.
L’importo di Premio unico anticipato si ottiene applicando il Tasso di Premio Xxxxx Xxxxxxx, secondo quanto indicato nella Tabella sotto riportata, moltiplicato per l’intera durata del Finanziamento:
Status Occupazionale Assicurato | Tasso di Premio Lordo Mensile |
Lavoratore Autonomo | 0,030% |
Lavoratore Dipendente Pubblico/Privato | 0,055% |
Non Lavoratore | 0,049% |
Il premio unico e anticipato è sempre finanziato e verrà corrisposto alla Società dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato.
Lo sconto applicato al tasso corrisponde al: 1%
Art. 9 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
M ezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato:
Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del finanziamento.
ART. 10 – COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso DANNI | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) - DANNI |
66,00% | 69,7% |
Il tasso di premio è espresso in % del Capitale Finanziato. La frazione di mese viene considerata un’intera mensilità.
A solo titolo esemplificativo la seguente Xxxxxxx è stata compilata considerando soltanto il Tasso mensile Lordo danni dello 0,055%.
Per il tasso danni è stato considerato, sempre a titolo esemplificativo lo Status Occupazionale di Lavoratore Dipendente e quindi la garanzia Perdita di Impiego:
Capitale Richiesto iniziale | € 10.000,00 |
Capitale Finanziato | € 10.341,26 |
Età e sesso del’Assicurato | Qualunque |
Durata della copertura (mesi) | 60 mesi |
Premio Lordo Danni Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 341,26 |
Premio Netto Danni Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 332,94 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) - Xxxxx | € 219,74 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) - Xxxxx | € 153,15 |
ART. 11 - REGIME FISCALE
I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
ART. 12 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO - MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
Qualora in corso di copertura assicurativa l’Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale originaria, deve darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario.
Per i riferimenti della Compagnia a cui inviare i documenti si faccia riferimento all’Art. 21 – COMUNICAZIONI.
Le situazioni che da tale mutamento occupazionale possono causare l’aggravamento del rischio ove non comunicate alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, fermo restando il diritto di recesso dell’Impresa nei termini , previsti dall’art.1898 cod. civ. e fermo restando quanto previsto all’ultimo comma del citato articolo.
Nel caso in cui la modifica della condizione occupazionale (anche nel caso di diminuzione del rischio) dell’Assicurato benché comunicata sia tale da comportare una variazione dei presupposti in base ai quali la copertura era stata pattuita, la Società provvederà, a far data dal ricevimento della comunicazione, a risolvere il contratto (Parte Danni) e alla restituzione del relativo premio pagato e non goduto al netto delle imposte secondo le modalità previste all’Art. 5.
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.
Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o l’Intermediario, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui al precedente punto 1., unitamente alla documentazione del successivo punto.
BCC Assicurazioni S.p.A.
c/o XX.XX.XX. S.r.l.- Gruppo MOL Xxx Xxxxx,0/0 - 00000 Xxxxxx (XX)
La documentazione potrà essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo:
xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Numero Telefonico 02.83440579
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al diritto alle prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione.
Documenti da inviare in caso di sinistro:
In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP)
copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita;
relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale Permanente e il relativo grado;
ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
Copia del Piano di Ammortamento
In caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT):
copia del documento di identità, o altro documento, attestante la data di nascita;
certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea ed eventuale certificato di ricovero in ospedale;
i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato medico alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
In caso di Perdita di Impiego (PI):
copia di un documento di identità;
copia del libretto di lavoro (o della scheda professionale);
copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
copia di un documento comprovante l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale permanenza in tali liste;
attestazione del pagamento di eventuali indennità di Perdita di Impiego.
In caso di Malattia Grave (MG):
copia di un documento di identità;
attestazione di un medico che certifichi la diagnosi di Malattia Grave, corredata dalla documentazione medica necessaria;
ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
L’Assicurato, i suoi familiari od eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato, o in caso di morte, i suoi familiari od eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione.
Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione.
Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea, per Perdita di Impiego o per Malattia Grave , nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.
Art. 14 – OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Intermediario collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia del Modulo di Adesione all’Assicurato;
– fornire alle Compagnie i dati anagrafici e fiscali dell’Assicurato;
– sottoporre all'Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile BCC Assicurazioni S.p.A;
– comunicare alla Compagnia tutte le date di estinzione anticipata dei finanziamenti a cui viene abbinata la presente copertura assicurativa.
ART. 15 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate.
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che l’Assicurazione può cumularsi con altre Assicurazioni, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 17 – COLPA GRAVE, TUMULTI
A deroga dell’Art. 1912 c.c. sono compresi i Sinistri determinati da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
ART. 18 – LIMITI TERRITORIALI DELL’ ASSICURAZIONE
I limiti territoriali delle singole garanzie offerte con la presente Polizza sono riportati negli articoli. “Esclusioni” riferiti ad ogni specifica sezione: Art. 28 Esclusioni per il Caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Art. 33 Esclusioni per il Caso di Perdita di Impiego, Art. 37 Esclusioni per il Caso di Malattia Grave. Il rischio di Invalidità Totale Permanente è coperto senza limiti territoriali.
ART. 19 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
ART. 20 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
ART. 21 – COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:
Numero Verde: 800.471800
Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
ART. 22 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.
ART. 23 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
BCC Assicurazioni S.p.A.
- servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa
- Servizio Reclami di Gruppo – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 . 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Fax: 02/00000000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, Telefono 06/421331, Fax 06/00000000, E-mail xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Art. 24 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui l’Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio.
ART. 25 – ALLEGATI
Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Sezione A
ASSICURAZIONE INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
La garanzia è offerta per i Lavoratori Autonomi
ART. 26 – INDENNIZZO PER IL CASO DI INABILITÀ’ TOTALE TEMPORANEA
L’Indennizzo previsto nel caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ogni sinistro il primo Indennizzo, pari ad una Rata Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni.
Gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all’importo della Rata Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea.
Per ciascun sinistro la Società liquiderà un indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette e un massimo di 36 Rate Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del periodo di assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile per ogni Assicurato è di € 1.600,00, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso con il Contraente.
ART. 27 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
Solo ed esclusivamente all’Assicurato che abbia aderito alla Polizza come Lavoratore Autonomo e che sia Lavoratore Autonomo alla data del Sinistro, la Società liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi di cui al precedente Art. 26, a condizione che:
1. l’Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia si sia verificata durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, sia temporaneamente nella totale incapacità fisica di attendere alla Normale Attività Lavorativa;
3. il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 30 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace ai sensi del precedente Art. 26;
4. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 28.
ART. 28 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
1. malattie tropicali o epidemiche;
2. etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci; non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
3. partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
4. operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da infortunio dell’Assicurato;
5. atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato;
6. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
7. guerra, anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo;
8. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
9. Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
In aggiunta a quanto sopra previsto, il diritto dell’Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui l’Inabilità Totale Temporanea sia stata causata da o conseguente a :
x. xxxxx, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
ii. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni;
iii. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea;
iv. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
v. pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela, kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
vi. partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
ART. 29 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Totale Temporanea se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 90 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
ART. 30 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Sezione B ASSICURAZIONE PERDITA DI IMPIEGO
La garanzia è offerta ai Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici e/o Privati
ART. 31 – INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO
L’Indennizzo previsto nel caso di Perdita di Impiego consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego dal termine del periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni.
Gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all’importo della Rata Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego.
Per ciascun Sinistro la Società liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette, e un massimo di 36 Rate Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato è di Euro 1.600,00, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.
In caso di sinistro occorso a lavoratori con contratto a tempo Determinato o con contratto avente comunque un termine di naturale scadenza, il diritto al percepimento dell’Indennizzo cessa alla data di scadenza del contratto di lavoro originariamente prevista; conseguentemente non verranno indennizzate le Rate relative al periodo successivo alla originaria data di scadenza del contratto di lavoro, anche in caso di persistenza, oltre tale data, dello stato di Disoccupazione.
ART. 32 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO
Solo ed esclusivamente all’Assicurato che abbia aderito alla Polizza come Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Privato e che sia Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Privato alla data del Sinistro, la Società liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi di cui al precedente Art. 31, a condizione che:
1. La Perdita di Impiego si sia verificata durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alla data di scadenza del Periodo di Carenza pari a 90 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace ai sensi del precedente Art. 31;
3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 33.
ART. 33 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO
Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Disoccupazione se:
l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa, come Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico, in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola,
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
alla Disoccupazione faccia immediatamente seguito il pensionamento o pre- pensionamento;
al momento del Sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana;
l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova;
il licenziamento è dovuto a giusta causa, a motivi disciplinari o professionali;
il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti.
la Disoccupazione è dovuta a dimissioni per qualsiasi motivo dipendente dalla volontà dell’Assicurato;
la Disoccupazione è conseguenza della naturale scadenza del contratto di lavoro;
l'Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici presso il Centro per l’Impiego competente, con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l’Assicurazione è operante);
l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
ART. 34 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita di Impiego se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni.
Sezione C ASSICURAZIONE MALATTIA GRAVE
La garanzia è offerta ai NON Lavoratori
ART. 35 - INDENNIZZO PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE
L’Indennizzo previsto nel caso di Malattia Grave consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ciascun Sinistro la Società liquiderà, in un’unica soluzione e in via anticipata un Indennizzo pari a 12 Rate Protette, o il numero delle rate protette quante sono le rate mancanti alla scadenza del Finanziamento.
Sono indennizzabili sino a tre Malattie Gravi dell’Assicurato (36 Rate Protette), tra quelle elencate al successivo Art. 36, diverse l’una dall’altra, diagnosticate nel corso della durata dell’assicurazione.
Una Malattia Grave è indennizzabile una sola volta. Pertanto non è indennizzabile una Malattia Grave già oggetto di una precedente liquidazione di Indennizzo.
L’Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato è di Euro 1.600,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.
ART. 36 - CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE
Solo ed esclusivamente all’Assicurato che abbia aderito alla Polizza come Non Lavoratore e che sia Non Lavoratore alla data del Sinistro, la Società liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi di cui al precedente Art. 35, a condizione che:
1. La Malattia Grave si sia verificata durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 30 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace ai sensi del precedente Art. 35;
4. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 37.
5. Il Sinistro sia ascrivibile ad una delle Malattie Gravi definite successivamente:
1) T umore
Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Xxxxxxx. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
2) C ardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare
Nell’ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
3) I nfarto Miocardico
Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri:
storia del dolore cardiaco tipico;
comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG; modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4) I ctus cerebrale
Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
5) I nsufficienza renale
Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6) M alattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti
organi: cuore, fegato, xxxx, pancreas, polmone, midollo osseo.
E' necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.
ART. 37 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
i. malattie tropicali o epidemiche;
ii. etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci; non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
iii. partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
iv. operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato
v. atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato;
vi. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
vii. guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo;
viii. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
ix. Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
x. parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
xi. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
xii. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni;
Il diritto dell’Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui la Malattia Grave sia stata causata da o conseguente a:
i. interventi chirurgici angioplastici e/o terapie laser;
ii. lombalgia e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea;
iii. partecipazione dell’Assicurato, alla guida o come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
iv. Cardiopatia a seguito della quale residui una frazione di eiezione (FE) superiore al 40%.
ART. 38 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione di un Sinistro per Malattia Grave nessun Indennizzo verrà corrisposto per i successivi Sinistri per Malattia Grave se non sia trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi.
Il Periodo di Riqualificazione decorre dalla data in cui, in base al piano di ammortamento del Finanziamento, è dovuta la dodicesima Rata indennizzata per Malattia Grave.
ART. 39 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della Malattia oppure sulla durata della stessa, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Sezione D
ASSICURAZIONE INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA
La garanzia è offerta a tutti gli Assicurati
ART. 40 – INDENNIZZO PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
L’Indennizzo previsto nel caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia consiste in un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve al Contraente alla data della relazione del medico legale che attesti l’Invalidità Totale Permanente, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto e deducendo da tale importo le rate scadute ed eventualmente non pagate a tale data e gli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Gli eventuali interessi moratori relativi al periodo intercorrente tra la data della relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale Permanente e la data di comunicazione di tale evento, saranno rimborsati dalla Società fino ad un massimo di due mesi di interessi.
Si precisa che il Finanziamento si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese.
L’Indennizzo massimo previsto per ogni Assicurato, è di Euro 80.000, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.
Qualora sia già stato liquidato un indennizzo per Malattia Grave, pari a 12 Rate in un’unica soluzione, e l’Invalidità Totale Permanente sia riconosciuta entro 12 mesi dalla diagnosi della patologia, dal calcolo del Debito Residuo saranno dedotte le Rate già corrisposte in riferimento alla Malattia Grave e al medesimo periodo temporale.
ART. 41 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La Società liquiderà l’Indennizzo di cui al precedente Art. 40, a condizione che:
1. l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. l’Invalidità Totale Permanente sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata;
3. in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 30 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace ai sensi del precedente Art. 40 ;
4. la Società abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettivo diritto dell’Assicurato a ricevere l’Indennizzo;
5. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 42.
ART. 42 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
i. malattie tropicali o epidemiche;
ii. etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci; non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
iii. partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
iv. operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato.
v. atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato;
vi. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
vii. guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo;
viii. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
ix. Infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
x. Malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare
i. lo svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatore di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose,controfigure, stuntman, attività circensi, cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
xi. Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario
In aggiunta a quanto sopra previsto, il diritto dell’Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui la Invalidità Totale Permanente sia stata causata da o conseguente a:
ii. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
iii. pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano,
volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
iv. partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
ART. 43 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO UNICO E A CAPITALE DECRESCENTE
(CODICE TARIFFA 4C45U)
Art. 1 – Oggetto.
Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio unico, con la quale la Compagnia, in caso di morte dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato, garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale assicurato come definito all’Art. 6.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il premio acquisito dalla Compagnia.
L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato tramite la sottoscrizione - per finanziamenti di importo maggiore o uguale a 15.000,00 Euro - del Questionario Sanitario (in caso di più finanziamenti stipulati dallo stesso Xxxxxxxxxx, si prenderà come riferimento il loro cumulo).
Il presente contratto prevede una limitazione della garanzia, denominato periodo di carenza, come specificato al successivo Art. 7.
Nel caso di mancata sottoscrizione della documentazione richiesta, il presente contratto non produrrà effetti.
A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al premio unico calcolato, secondo le modalità previste all’Art. 4, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ., ove previsti, in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.
Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati.
Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella Scheda Convenzione.
L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti a seguito dell’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva, che avviene dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento concesso a ciascun Assicurato, sempre che sia stato pagato il premio e l’Assicurato stesso abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Qualora il premio unico non venga versato l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24:00 del giorno di decorrenza.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
Art. 3 – Diritto di recesso.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione dello stesso.
Il recesso si esercita mediante fax al numero fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso dal Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni.
Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza.
Il medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli Assicurati, da potersi esercitare entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole adesioni.
Il premio assicurativo del presente contratto è finanziato, per cui la Compagnia provvederà a rimborsare il premio all’Assicurato, tramite la Contraente, affinché la stessa provveda alla corrispondente riduzione della rata del finanziamento per effetto della restituzione del premio assicurativo.
Art. 4 – Il premio.
Il premio unico, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate, all’ammontare del capitale iniziale assicurato e alla durata della copertura assicurativa.
Il premio unico e anticipato è sempre finanziato e verrà corrisposto alla Società dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato.
In caso di estinzione anticipata (parziale o totale), di trasferimento del finanziamento, la Compagnia restituisce all’Assicurato la quota parte del premio unico pagato e non goduto secondo le modalità definite in seguito.
In alternativa è prevista la facoltà dell’Assicurato di mantenere la copertura assicurativa in essere senza restituzione della quota di premio unico pagato e non goduto.
Dall’importo del premio da rimborsare, determinato con la regola sotto riportata, la Compagnia trattiene un costo fisso pari a 25,00 Euro.
Criteri e modalità per la definizione del rimborso del premio.
Estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento
L’importo che la Compagnia restituisce all’Assicurato è composto dalla somma di due componenti: quella relativa al premio puro (*) e quella relativa ai costi gravanti sul premio di riferimento.
L’importo del premio puro (*) da rimborsare è funzione della parte di premio unico riferita all’importo versato per l’estinzione parziale del contratto di finanziamento, del tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento e del periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
(*) Il premio puro è riferito all’importo versato per l’estinzione parziale.
La Compagnia provvede anche restituzione della parte dei costi riferiti all’importo di premio di cui sopra. L’importo da restituire si determina:
1. Calcolando il premio di riferimento come segue:
PVitaRif = CapVer * i
Dove:
PVitaRif = premio di riferimento
CapVer = importo versato alla banca per l’estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento i = PVita / Capitale Assicurato Iniziale
Pvita = importo indicato nel Modulo di Adesione e pari al premio unico versato dall’Assicurato
Capitale Assicurato Iniziale = importo indicato nel Modulo di Adesione e pari alla prestazione assicurata iniziale
2. Sommando i risultati delle seguenti formulazioni:
Rimborso del premio puro: PVitaRif * (1-H) * [(N-K)/N] * min[1; CapVerK/CapVer] Rimborso dei costi: PVitaRif * H * [(N-K)/N]
Dove:
H = costi sul premio
N = durata della copertura assicurativa espressa in mesi interi
K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata parziale del finanziamento CapVerK = importo versato alla banca calcolato al mese K con decrescenza secondo un piano di ammortamento alla francese, a rata mensile costante posticipata, sulla base del TAN e della durata del finanziamento.
Dall’importo di rimborso determinato con la modalità sopra riportata, sono sottratte le spese amministrative pari a € 25,00 così come previsto all’Art. 9.2. Qualora l’importo risulti inferiore a € 25,00, non sarà previsto alcun pagamento all’Assicurato e la copertura assicurativa rimarrà commisurata alle condizioni previste.
Per una maggiore comprensione, si riportano due esemplificazioni numeriche del meccanismo di calcolo: Esempio n°1
1. Calcolo del premio di riferimento
Capitale Assicurato Iniziale = 50.000,00 Euro
Premio unico iniziale versato dall’Assicurato = 1.350,00 Euro
i = PVita / Capitale Assicurato Iniziale = 1.350,00 / 50.000,00 = 0,0270
Importo versato alla banca per l’estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento = 10.000,00 Euro Premio di riferimento = PVitaRif = 10.000,00 * 0,0270 = 270,00 Euro
2. Somma del premio puro e dei caricamenti PVitaRif = 270,00 Euro
H = 55,50%
N = 60 mesi K = 36 mesi
CapVerK (*) = 4.301,49 Euro
Spese per il rimborso del premio = 25,00 Euro
Rimborso del premio puro: 270,00 * (1- 55,50%) * [(60-36)/60] * min[1; 4.301,49 / 10.000,00] = 20,67 Euro Rimborso dei costi: 270,00 * 55,50% * [(60-36)/60] = 59,94 Euro
Importo del premio da rimborsare = 20,67 + 59,94 – 25,00 = 55,61 Euro (*) calcolato con un TAN pari al 5%.
Esempio n°2
1. Calcolo del premio di riferimento Capitale Assicurato Iniziale = 50.000,00 Euro
Premio unico iniziale versato dall’Assicurato = 1.350,00 Euro
i = PVita / Capitale Assicurato Iniziale = 1.350,00 / 50.000,00 = 0,0270
Importo versato alla banca per l’estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento = 2.500,00 Euro Premio di riferimento = PVitaRif = 2.500,00 * 0,0270 = 67,50 Euro
2. Somma del premio puro e dei caricamenti PVitaRif = 67,50 Euro
H = 55,50%
N = 60 mesi K = 36 mesi
CapVerK (*) = 1.075,37 Euro
Spese per il rimborso del premio = 25,00 Euro
Rimborso del premio puro: 67,50 * (1- 55,50%) * [(60-36)/60] * min[1; 1.075,37 / 2.500,00] = 5,17 Euro Rimborso dei costi: 67,50 * 55,50% * [(60-36)/60] = 14,99 Euro
Importo del premio da rimborsare = 5,17 + 14,99 – 25,00 = - 4,84 Euro
Poiché l’importo di rimborso risulta inferiore alle spese amministrative previste; non sarà effettuato alcun pagamento all’Assicurato e la copertura assicurativa rimane commisurata alle condizioni in essere.
(*) calcolato con un TAN pari al 5%.
Estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Finanziamento
L’importo che la Compagnia restituisce all’Assicurato è composto dalla somma di due componenti: quella relativa al premio puro e quella relativa ai costi gravanti sul premio.
L’importo del premio puro da rimborsare è funzione della parte di premio unico riferita al capitale assicurato residuo, del tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento e del periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
La Compagnia provvede anche alla restituzione della parte dei costi riferiti all’importo di premio di cui sopra. L’importo di tale rimborso si determina sommando i risultati delle seguenti formulazioni:
Rimborso dei costi: PVita * H * ((N-K) / N)
Rimborso del premio puro: PVita *(1-H)*((N-K)/N)* minimo valore tra 1 e CK/C0
Dove:
PVita = premio versato H = costi sul premio
N = durata della copertura assicurativa espressa in mesi interi
K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione del contratto di finanziamento (N-K) = mesi mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione
CK il debito residuo alla data di estinzione C0 il capitale assicurato iniziale
A tale somma viene sottratto un costo amministrativo di importo pari a 25,00 Euro.
Per una maggiore comprensione, si riporta una esemplificazione numerica del meccanismo di calcolo: Esempio n°1
PVita = 1.350,00 Euro H = 55,50%
N = 60 mesi K = 12 mesi
CK (*) =40.972,24 Euro C0 =50.000,00 Euro
Spese per il rimborso del premio = 25,00 Euro
Rimborso del premio puro: 1.350,00 * (1-55,50%) * [(60-12) / 60] * min (40.972,24 / 50.000,00; 1) = 393,83 Euro
Rimborso dei costi: 1.350,00 * 55,50% * [(60-12) / 60] = 599,40 Euro Importo del premio da rimborsare = 393,83 + 599,40 - 25,00 = 968,23 Euro
(*) calcolato con un TAN pari al 5%.
Esempio n°2
PVita = 1.350,00 Euro H = 55,50%
N = 60 mesi K = 24 mesi
CK (*) = 31.482,60 Euro C0 = 50.000,00 Euro
Spese per il rimborso del premio = 25,00 Euro
Rimborso del premio puro: 1.350,00 * (1-55,50%) * [(60-24) / 60] * min (31.482,60 / 50.000,00; 1) = 226,96 Euro
Rimborso dei costi: 1.350,00 * 55,50%* [(60-24) / 60] = 449,55 Euro Importo del premio da rimborsare = 226,96 + 449,55 - 25,00 = 651,51 Euro
(*) calcolato con un TAN pari al 5%.
Previa autorizzazione da parte del Contraente, la Compagnia potrà rimborsare quanto dovuto direttamente agli aventi diritto.
Art. 5 – Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato.
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
– di trattenere il premio.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
– di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.
Art. 6 – Capitale assicurato.
Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Finanziamento stipulato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo, quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato stesso.
Il Finanziamento si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese.
In caso di estinzioni parziali del Contratto di Finanziamento che hanno generato restituzioni di quote di premio unico pagato e non goduto all’Assicurato, il capitale assicurato è conseguentemente ridotto.
Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà:
– dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie;
– maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicurato.
Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione non può in ogni caso essere maggiore di 80.000,00 €, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso e che fossero assicurati con lo stesso prodotto della Compagnia.
Qualora sia già stato liquidato un indennizzo per la garanzia danni Malattia Grave (pari a 12 rate in un’unica soluzione) e il Decesso sia avvenuto entro 12 mesi dalla diagnosi della patologia, dal calcolo del debito residuo saranno dedotte le rate già corrisposte per la Malattia Grave in riferimento al medesimo periodo temporale.
Art. 7 – Rischio morte – Esclusioni e limitazioni delle garanzie.
A. ESCLUSIONI
È esclusa dall’oggetto dell’Assicurazione la morte causata da:
a) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
d) suicidio dell’Assicurato o atti di autolesionismo dell’Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla data Iniziale;
e) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
f) etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di tali sostanze non sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
g) pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante;
h) volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
i) infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
j) malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare;
k) dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario
l) svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose,controfigure, stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
B. CONDIZIONI DI CARENZA
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 30 giorni dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto dal Contraente, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio versato.
Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi 30 giorni dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
c) di infortunio avvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a) – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Art. 8 – Cessazione della garanzia per il caso di morte
Tale garanzia cessa, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00:
della data di scadenza del singolo Contratto di Finanziamento.
della data di esercizio del diritto di recesso;
della data di pagamento del capitale assicurato da parte della Compagnia per il caso di morte.
in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento ove l’Assicurato riceva la restituzione della quota parte di premio pagato e non goduto e non richieda il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale) del finanziamento originariamente stipulato;
della data di pagamento del capitale assicurato da parte di BCC Assicurazioni S.p.A. con riferimento alla copertura assicurativa per il caso di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia o per il caso di malattia grave collegata alla sottoscrizione del modulo di adesione del presente contratto.
Art. 9 – Costi.
Art. 9.1 – Costi sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Durata della copertura assicurativa | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Qualsiasi | 55,50% del premio unico |
Art. 9.2 – Spese amministrative per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata (parziale o totale), di trasferimento del finanziamento
In caso di estinzione anticipata (parziale o totale) o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia trattiene 25,00 Euro dall’importo del premio da rimborsare all’Assicurato a titolo di spese amministrative.
* * *
Nella Tabella B di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto:
Tabella B
95,50%
Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale)
Art. 10 – Requisiti soggettivi.
Sono assicurabili le persone fisiche che:
– abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento con l’Intermediario;
– abbiano un’età, alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, compresa tra 18 anni compiuti e 74 anni non compiuti;
– abbiano un’età, alla scadenza della copertura assicurativa, non superiore ad anni 75 non compiuti per la garanzia per il caso di morte.
– abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione;
– abbiano sottoscritto, ove previsto, il Questionario Sanitario.
vvertenza: Resta inteso che la Compagnia ha diritto:
di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.
L’Aderente/Assicurato deve avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora l’Aderente/Assicurato nel corso del contratto trasferisse il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
Art. 11 – Durata.
La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento del Contratto di Finanziamento concesso dall’Ente Erogante del finanziamento a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui al precedente Art. 8.
Il Contratto di Finanziamento di cui alla presente copertura assicurativa può avere una durata minima di 10 mesi e massima di 120 mesi, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura per il caso morte pari a 75 anni non compiuti.
La durata dell’assicurazione comprende:
– l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi;
– lo sblocco successivo dei fondi;
– il periodo di attesa di sblocco dei fondi.
In caso di estinzione (parziale o totale) o trasferimento del finanziamento, nel caso in cui l’Assicurato abbia chiesto la continuazione della copertura assicurativa, la durata di questa resta commisurata all'originario piano di ammortamento.
Art. 12 – Conflitto di interessi.
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
Art. 13 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o l’Assicurato e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di recesso dal contratto da parte del Contraente:
– richiesta sottoscritta dal Contraente.
In caso di recesso dall’adesione da parte dell’Assicurato:
– richiesta sottoscritta dall’Assicurato.
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dall’Assicurato.
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento:
– richiesta dell’Assicurato e, qualora richiesto dalla Compagnia, idonea documentazione che attesti l’estinzione anticipata o il trasferimento del finanziamento.
In caso di decesso:
– richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
– relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
– Atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente:
– in presenza di testamento:
nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti;
l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari).
– in assenza di testamento:
le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
– dichiarazione unanime da parte degli eredi legittimi indicante se la ripartizione deve essere fatta in parti uguali o secondo le regole della successione legittima; in caso di mancato accordo la Compagnia liquiderà la prestazione in base alle quote della successione legittima;
– in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
– in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia;
– una dichiarazione del Contraente che indichi l’ammontare del debito residuo alla data del decesso, dovuto a fronte del Contratto di Finanziamento. Ai fini della determinazione del capitale assicurato non vengono considerati l’eventuale maggior debito per rate insolute o per interessi di ritardato pagamento e le spese e/o le eventuali commissioni accessorie.
Su richiesta dell’Assicurato e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali.
Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia potrà richiedere una comunicazione dell’Intermediario indicante il debito residuo (comprensivo del dettaglio dell’eventuale calcolo degli interessi) al momento del decesso dell’assicurato unitamente al piano di ammortamento contenente tutte le rate pagate fino al verificarsi dell’evento.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dall’Assicurato e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 02/00000000 o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Art. 14 – Beneficiari delle prestazioni.
In caso di morte dell’Assicurato, Beneficiario sono gli Eredi legittimi o altra persona designata al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione o che risulterà designata al momento dell’evento.
L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Art. 15 – Imposte e tasse.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dei Beneficiari.
Art. 16 – Foro competente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 17 – Prescrizione.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 18 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
GLOSSARIO
Adeguata verifica della clientela
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e l’Assicurato.
Assicurato
Assicurazione
Ciascuna delle persone fisiche, fino ad un massimo di 2, in relazione alla quale la Compagnia concede l’Assicurazione ai sensi e nei limiti di cui al contratto di assicurazione e che, a tal fine, sia cliente della Banca e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
La garanzia concessa dalla Società ai sensi del presente contratto di assicurazione in relazione al Contratto e a beneficio dell’Assicurato o degli Assicurati che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione
Capitale in caso di decesso
Capitale in caso di invalidità permanente totale
Indennità liquidabile sotto forma di capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Indennità liquidabile sotto forma di capitale in caso di infortunio dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale che ha come conseguenza un’invalidità permanente totale dello stesso.
Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Compagnia Vedi “Società”.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello degli Assicurati.
Contraente Il soggetto che stipula Convenzione Assicurativa Collettiva con la Società.
Costi (o spese) Oneri a carico dell’Assicurato gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Decorrenza del contratto Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione dell’Assicurato.
Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Set Informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al
potenziale cliente, composto da:
Dip Vita;
Dip Aggiuntivo Multirischi;
Condizioni di Assicurazione;
Glossario;
Modulo di proposta.
Garanzia assicurativa Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurativa al Beneficiario.
Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
ISVAP
IVASS (ex ISVAP)
Vedi “IVASS”
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione
Modulo di adesione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Il modulo sottoscritto da ciascuno degli Assicurati e contenente dichiarazioni rilevanti ai fini della copertura assicurativa.
Perfezionamento del Contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Data di decorrenza indicata nel modulo di adesione, a condizione che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza di puro rischio Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio unico Importo che l’Assicurato si impegna a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto
Premio puro Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Questionario Sanitario o anamnestico
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente e dell’Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rischio demografico Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sovrappremio Maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Modulo di proposta Garanzia Vita
CPI PRESTITI PERSONALI New
La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente nella presente proposta, corrisponde le
prestazioni specificate nel Set Informativo.
CONTRAENTE | |
Ragione sociale | Partita IVA |
Luogo di costituzione | Data di costituzione |
Sottogruppo | Ramo attività |
Indirizzo | Provincia C.A.P. |
Comune | CAB Comune Cod. paese |
Recapito | |
ASSICURANDO | |
Soggetto indicato al momento della singola Adesione all’Assicurazione collettiva | |
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' CONTRAENTE | |
Cognome e nome: | Codice fiscale: |
Comune di nascita: | Data di nascita: Sesso: |
Indirizzo: | Provincia: C.A.P. |
Comune: | CAB Comune Cod. paese |
DATI TECNICI DI POLIZZA | |
Data di decorrenza | Scadenza |
Capitale assicurato: | Come indicato in ogni singolo Modulo di Adesione |
Tipo di Unico | Premio versato: Determinato come disciplinato all’Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione |
premio: | |
Costi | |
DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE | |
Documento di riconoscimento Tipo documento Ente emittente e luogo Data emissione Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver effettuato l'operazione sopra indicata, ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. |
Luogo e data:
BCC VITA S.p.A.
(timbro e firma leggibili)
Il Contraente
(Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante)
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE |
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA:
– del Set Informativo.
Il Contraente
(Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante)
_
Il Contraente si impegna a consegnare l’informativa precontrattuale e contrattuale ai singoli Assicurati all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il Contraente
(Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante)
_
AVVERTENZE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate.
Prima della sottoscrizione, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario Sanitario. In particolare, la Compagnia ha diritto:
- di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel questionario medico, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.
Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx.– Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni. Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza. I l medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli
Assicurati, da potersi esercitare entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole
adesioni. Il premio assicurativo del presente contratto è finanziato, per cui la Compagnia provvederà a rimborsare il
premio all’Assicurato, tramite la Contraente, affinché la stessa provveda alla corrispondente riduzione della rata del
finanziamento per effetto della restituzione del premio assicurativo.
L' Assicurato si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione Set Informativo consegnategli. Accetta integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.
Il sottoscritto Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Luogo e data:
BCC VITA S.p.A.
(timbro e firma leggibili)
Il Contraente
(Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante)
Direzione Generale
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx telefono 00 000000 - fax 00 00000000
Codice Modello n. 4C45U – Ultimo aggiornamento: 01/01/2019
e-mail: xxxx@xxxxxxx.xxx.xx