DETERMINA
DETERMINA
Affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione di un pacchetto software (Toolkit PagoPA) per la digitalizzare del processo dei pagamenti nei confronti degli Enti
CIG: 8468390081
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto […] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia
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digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Società;
CONSIDERATO che con Contratto sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in data 7 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 agosto 2020, sono stati assegnati alla Società i fondi governativi richiesti dal Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale per lo sviluppo della piattaforma pagoPA con l’obiettivo di semplificare maggiormente, per i cittadini e per le amministrazioni, la gestione dei pagamenti dei servizi pubblici e di contribuire a una costante diminuzione dell’uso del contante;
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ATTESO che tra gli interventi oggetto del suddetto Contratto è prevista la realizzazione di un toolkit opensource per la generazione delle posizioni debitorie e codici avvisi in formato digitale e per la creazione degli avvisi di pagamento;
ATTESO che la Società, in considerazione del valore massimo del suddetto intervento - stimato dalla medesima in € 45.000,00 al netto di IVA - ha inviato richiesta di preventivo a n. 4 Operatori Economici per la realizzazione del suddetto toolkit;
ATTESO che la proposta tecnico-economica presentata, in data 07 ottobre 2020 , da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (nel seguito delle presenti premesse anche “Operatore Economico”), pari ad € 29.910,00 oltre IVA, è da ritenersi quella più rispondente, per rapporto qualità-prezzo, alle esigenze della Società nonché in linea con i prezzi medi di mercato per la tipologia di servizi richiesti;
ATTESO che per la realizzazione del toolkit in argomento l’Operatore Economico, in particolare, prevede l’impiego delle seguenti figure professionali per il numero di giornate uomo di seguito indicate:
- Responsabile di Progetto: 12gg;
- Analista Funzionale Senior: 20 gg;
- Programmatore Dipartimentale Senior: 35 gg;
- Programmatore Dipartimentale: 30 gg;
RITENUTO di chiedere all’Operatore Economico, con e-mail del 09 ottobre 2020, un miglioramento del prezzo offerto al fine di fruire del beneficio dell’esonero dalla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che suddetto Operatore Economico con comunicazione del 09 ottobre 2020 e con successiva e-mail del 16 novembre 2020, al fine di fruire del suddetto beneficio di esonero dalla produzione della garanzia definitiva, ha offerto un prezzo complessivo migliorativo pari a € 22.000,00 oltre IVA;
ATTESO che, come precisato nella richiesta di preventivo inviata dalla Società all’Operatore mediante pec del 14 settembre 2020, qualora per la realizzazione del toolkit fossero necessarie un numero di giornate uomo inferiori a quelle stimate dall’Operatore Economico, la Società liquiderà al medesimo solo le giornate uomo effettivamente lavorate nel limite del prezzo complessivo offerto e, viceversa, qualora fossero necessarie più giornate uomo, la Società liquiderà all’Operatore solo l’importo massimo stimato (€ 22.000,00 oltre IVA);
ATTESO che, tenuto conto dell’importo dell’acquisto in argomento, può procedersi
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all’affidamento diretto dei servizi de quibus all’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D-L 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con Xxxxx di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
ATTESO che, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 3, del D-L 16 luglio 2020,
n. 76, come convertito con Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; VERIFICATO, tramite il sistema AvcPASS e il portale durc online, sulla base di idonee dichiarazioni rese dall’Operatore Economico ai sensi del DPR 445/2000 contenenti anche la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010, il possesso in capo all’Operatore economico in argomento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliato di seguito;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare i predetti servizi alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. mediante la sottoscrizione della presente determina;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
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per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, di affidare all’Operatore economico Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. (C.F. 00967720285, e P.IVA 05724831002; di seguito anche Fornitore o Appaltatore), ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, del D-L 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, le prestazioni dettagliate nel prosieguo, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse alla presente determina (di seguito determina-contratto o Contratto) e il preventivo nelle medesime richiamato, prodotto in data 09 ottobre 2020 (di seguito Offerta - All. 1), così come scontato con e-mail del 16 novembre 2020, costituiscono parte integrante e sostanziale della det.
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2. In caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quanto indicato nell’Offerta, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni del Contratto.
3. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR)
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs 81/2008;
c. L. 136/2010;
d. D.Lgs. 159/2011;
e. D.Lgs 50/2016;
f. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs 50/2016 o dal Contratto.
ART. 2 - OGGETTO E VALORE MASSIMALE
1. E’ affidato all’Appaltatore la realizzazione del toolkit opensource per la generazione delle posizioni debitorie e codici avvisi in formato digitale e per la creazione degli avvisi di pagamento (c.d. toolkit pagoPA), così come descritto nella richiesta di preventivo del 14 settembre 2020 e nell’Offerta prodotta dal Fornitore in data 09 ottobre 2020.
2. L’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del Fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste, il prezzo delle medesime nonché le modalità di calcolo e liquidazione dei corrispettivi sono indicati nella presente determina-contratto.
3. L’affidamento ha un valore massimo stimato (“Massimale”) pari a € 22.000,00 (ventiduemila/00), al netto di IVA e comprensivo dello sconto praticato dal Fornitore al fine di fruire del beneficio dell’esonero dalla produzione della garanzia definitiva, in applicazione di quanto previsto dall’art. 103, co. 11, del D.lgs. 50/2016.
4. Il Fornitore in particolare per la realizzazione del toolkit pagoPA ha stimato di
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impiegare le figure professionali indicate in premessa per il numero di giornate uomo ivi riportate.
5. Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Massimale di cui al precedente
comma 3 costituisce per la Committente valore massimo spendibile per la realizzazione del toolkit pagoPA, per cui, la Committente, ferma restando la corretta esecuzione delle prestazioni e il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, liquiderà al medesimo le prestazioni, nel limite del Massimale.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha durata massima stimata pari a 2 mesi dalla sua sottoscrizione e ed è immediatamente efficace a decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2020.
2. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
3. In caso di invalidità di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido
ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
1. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.
2. Referenti per l’esecuzione del Contratto per la Committente (REC) sono Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, dipendenti della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni dovranno essere previamente concordate dal RCA con i REC, in coerenza con quanto previsto nell’Offerta del Fornitore. Per la tempistica di realizzazione si fa richiamo integrale a quanto previsto nel par. 9 dell’Offerta, riportato nella tabella che segue, da intendersi quale tempistica massima di realizzazione degli interventi:
Progetto ToolKit PagoPa
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XXXXX ATTIVITÁ | ATTIVITÁ | ELAPSED |
Documento di best practices | I1.M1 - documento di best practices sull’integrazione dei pagamenti su pagoPA | 4 settimane da ok a partire |
Produzione Toolkit | I1.M2 - produzione del toolkit pagopa e sua disponibilità su repository | 6 settimane da ok a partire |
2. Le attività necessarie alla corretta realizzazione degli interventi di cui alla tabella del comma 1 del presente articolo saranno portate avanti dal Fornitore in parallelo, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche massime di consegna indicate nella tabella medesima e nel par. 9 dell’Offerta.
3. Nel caso di contrasto tra le disposizioni della presente determina-contratto e quanto previsto nell’Offerta, prevalgono le disposizioni della presente determina-contratto.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza (anche con particolare riguardo al tema del secure coding) necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori e dipendenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.
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5. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
7. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.
8. L’Appaltatore si impegna a provvedere, alla cessazione del presente contratto per qualsiasi ragione intervenuta, nelle modalità indicate dalla Committente, al passaggio di consegne, ivi compresa documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei servizi oggetto del Contratto.
9. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - ESONERO DALLA GARANZIA DEFINITIVA
1. Il Fornitore, avendo proposto con e-mail del 16 novembre 2020, un prezzo migliorativo rispetto a quello inizialmente stimato beneficia dell’esonero dalla costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in conformità al disposto di cui al comme 11 della medesima disposizione normativa.
ART. 8 - PENALI
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1. Qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti da parte del Fornitore nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nella presente determina-contratto, ed in particolare nel precedente art. 5, la Committente contesterà formalmente al Fornitore l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendogli un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
2. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni
addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Committente provvederà all’applicazione delle penali di seguito indicate.
3. Per ciascun giorno, naturale e consecutivo, maturato di inadempimento/ritardo,
sarà applicata una penale pari a € 80,00 (euro ottanta/00). Qualora l’inadempimento/ritardo si prolunghi per più di 10 giorni la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
4. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
5. Qualora l’importo complessivo delle penali comminate risulti superiore al 10%
dell’ammontare netto contrattuale, la Committente potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456, e richiedere l’esecuzione in danno del Fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
6. La Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto, qualora il Fornitore si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali, fatto salvo il risarcimento del danno provocato dal Fornitore.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltà di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
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a. il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);
b. tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore comunica alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. Ad ogni modo, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare subappaltatori o sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Nei casi di cui all’art. 105, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna altresì a produrre la documentazione ivi prevista.
6. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore
trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando
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l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integrità dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltà della Committente e della BEI, nonché delle Autorità di volta in volta competenti, di accedere ed analizzare i predetti libri e documentazione e di estrarne copia, nei limiti e nei termini consentiti dalla legge.
ART. 11 - CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG
1. L’affidamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, commi 3 e 4, è
remunerato così come segue:
- € 8.800,00, pari al 40% del Massimale, al corretto completamento dell’intervento I1.M1 di cui alla tabella riportata nel precedente art. 4, nei termini ivi previsti o nei termini inferiori concordati con i REC;
- € 13.200,00, pari al 60% del Massimale, al corretto completamento dell’intervento I1.M2 di cui alla tabella riportata nel precedente art. 4, nei termini ivi previsti o nei termini inferiori concordati con i REC.
2. Al completamento di ciascuno degli interventi di cui al comma precedente, l’Appaltatore produrrà, per approvazione, alla Committente una relazione sulle
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attività svolte che indichi anche il numero di giornate uomo lavorate da ciascun profilo professionale impiegato nell’esecuzione del contratto, in linea con quanto previsto nell’Offerta. Solo a seguito di approvazione e comunicazione di regolare esecuzione della Committente, il Fornitore potrà emettere fattura elettronica.
3. La fattura elettronica dovrà essere altresì completa dell’indicazione dei seguenti dati:
a. modalità di pagamento;
b. CIG: 8468390081;
c. CUP: J89C19000030001
d. Regime IVA applicabile: Scissione dei pagamenti (Split Payment) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
4. Ai fini della fatturazione elettronica si riportano i seguenti dati:
a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b. Codice Fiscale: 15376371009
c. Partita Iva: 15376371009
d. Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e. Codice Destinatario: M5UXCR1
5. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i, anche in via non esclusiva, è/sono il/i seguente/i:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA AG. DI CITTA' N. 2 - PADOVA
XXX XXXXXXX,00 - XXXX XXXXXXXXXXX - 00000 CAMIN PADOVA
IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXXXXXXX
***********************
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INTESA SANPAOLO SPA
Fil. 06806 XXXX - XXX XXXXXXX' XXX XXXXXX 00 ROMA IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXXXX
***********************
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FILIALE XXXX XX. 0
XXX XXXXXXXXX XXX, 0 – 00185 ROMA
IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXXX0XX0
*********************** UNICREDIT SPA
FIL. OPER. XXXXXX XXXXXX-XXXXX
XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, 00 – 00186 ROMA
IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXXXXXXX
********************* INTESA XXXXXXXX XXX
Fil. 00000 - XXXX STAZIONE TERMINI
XXX XXXXXXXXX, 00 – 00185 Roma
IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXXXX
************************** DEUTSCHE BANK SPA SEDE DI ROMA
XXXXX XXXXXXX, 000 - 00000 XXXX
IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXXXXXXX
*********************** UBI BANCA S.P.A. FIL. ROMA 5
XXX XXXXXXXX XXXXXX 000/X – 00187 ROMA
IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXX00
*********************** BANCO BPM
AGENZIA 1013 ESQUILINO
XXX XXXXX XXXXXXX, 0 - 00000 XXXX
IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXX00X00
*********************** INTESA XXXXXXXX XXX
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Filiale XXXXXX 00000
XXX XXXXXXXX, 0 - 00000 XXXXXX
IBAN: XX00X0000000000000000000000 CODICE SWIFT XXXXXXXX
7. Sono abilitati ad operare sui conti correnti sopra indicati i seguenti soggetti:
- Xxxxxxxx Xxxxxxx - CF: CNGMHL41E27E613I
- Xxxxx Xxxxxxx - CF: RIORND57B13F839N
- Xxxxxxx Xxxxx - CF: PNDPLA50M19A323H
- Xxxxx Giulia Xxxxxxxx Xxxxxxx - CF: PRZGPT63P59F205L
- Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - CF: VTRMCR67T56L219J
8. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
9. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI XXXXX
1. L’Appaltatore s’impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni, dati etc., anche relativi alla Committente, di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto e a sottoscrivere il contratto di “non-disclosure” di cui all’Allegato 2.
2. L’Appaltatore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a
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conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo sopravvive alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
4. La sottoscrizione del contratto non comporta alcun trattamento di dati personali effettuato dall’Appaltatore per conto della Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE DA PARTE DELLA COMMITTENTE
1. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente
verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR).
2. Per l’effetto, saranno oggetto di trattamento i dati personali strettamente necessari e soltanto per le finalità attinenti all’esecuzione del contratto, con l’impegno della Committente a cancellare i dati superflui o comunque non utili all’esecuzione del Contratto e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.
3. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al presente Contratto (All. 3).
ART. 14 - DIRITTI SUI PRODOTTI
1. La Committente acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del presente Contratto, nonché sulle relative personalizzazioni, installazioni e formazione, sui relativi materiali, manuali e qualsiasi altra documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo o dai suoi dipendenti o collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto. I prodotti eventualmente elaborati o sviluppati dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto resteranno di proprietà esclusiva della Committente, che li utilizzerà per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo.
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2. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
3. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto.
4. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
ART. 15 - RECESSO
1. La Committente potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
2. In tal caso la Committente sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
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ART. 16 - RISOLUZIONE
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
b) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
c) nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Committente formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per l’adempimento del Fornitore o la trasmissione delle sue osservazioni. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il maggior danno subito dalla Committente.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
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aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al
risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto (o comunque, in via generale, tramite mail o pec).
ART. 18 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 19 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le clausole di cui all’art. 6, commi 8 e 9, all’art. 12 e all’art. 18 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
Per accettazione L’APPALTATORE
x.xx digitalmente
L’AMMINISTRATORE UNICO
Xxxxxxxx XXXXXXX
x.xx digitalmente
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009 Data: 17/11/2020 11:14:52
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L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 8468390081 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO E VALORE MASSIMALE); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 11 (CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 12 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI TERZI); art. 14 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art. 15 (RECESSO); art. 16 (RISOLUZIONE); art. 18 (FORO COMPETENTE); art. 19 (CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
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