COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(Città Metropolitana di Milano)
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 24/06/2020
INDICE
Articolo 1 - Oggetto del regolamento 3 Articolo 2 - Presupposto impositivo 3
Articolo 3 - Definizione di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo 3
Articolo 4 - Fabbricati assimilati abitazione principale 4 Articolo 5 - Soggetto attivo 5 Articolo 6 - Soggetti passivi 5 Articolo 7 - Base imponibile 6 Articolo 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 7 Articolo 9 - Riduzione della base imponibile 7 Articolo 10 - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dell'imposta 9 Articolo 11 - Immobili a canone concordato 9 Articolo 12 - Esenzioni 10 Articolo 13 - Esenzione immobile dato in comodato gratuito 10 Articolo 14 - Terreni agricoli esenti 11 Articolo 15 - Quota riservata allo Stato 11 Articolo 16 - Versamenti 11 Articolo 17 - Differimento del termine di versamento 13 Articolo 18 - Versamenti minimi 13 Articolo 19 - Rimborsi, compensazioni e accollo 13 Articolo 20 - La dichiarazione 14 Articolo 21 - Funzionario Responsabile IMU 15 Articolo 22 - Poteri del Comune 15 Articolo 23 - Attività di accertamento 15 Articolo 24 - Interessi moratori 16 Articolo 25 - Sanzioni 16 Articolo 26 - Riscossione coattiva 17 Articolo 27- Contenzioso 17 Articolo 28- Entrata in vigore del regolamento 17
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783, Legge 160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in particolare, condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l’applicazione dell’imposta e sono adottate nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Articolo 2 Presupposto impositivo
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, e le abitazioni principali con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse. Sono escluse le abitazioni principali aventi altra categoria catastale e le relative pertinenze nella misura come successivamente disciplinato.
Articolo 3
Definizione di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché non iscritto in catasto. L’iscrizione in catasto, anche se riferita ad un fabbricato non ultimato o in corso di costruzione realizza, di per sé, il presupposto necessario e sufficiente per assoggettare l’immobile, quale fabbricato, all’imposta. Si considera edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l’area di insistenza del fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F2.
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considera pertanto abitazione principale, esclusivamente l’immobile nel quale vi è la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge (o convivente, nelle ipotesi di convivenza di fatto). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, in deroga a quanto sopra riportato, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Nel caso di separazione di fatto dei coniugi/conviventi, l’esenzione spetta sole se della intervenuta separazione è fornita da parte del contribuente idonea prova. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
c) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e non titolari di trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
d) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l’area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.
Art. 4
Fabbricati assimilati all’abitazione principale
1. Sono assimilati all’abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale; appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati. Ai sensi comma 769, art. 1 L.
160/2019 ai fini dell’applicazione del presente beneficio il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso del requisito.
d) la casa familiare assegnata a seguito del provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. L’assimilazione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai sensi comma 769, art. 1 L. 160/2019 ai fini dell’applicazione del presente beneficio il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso del requisito.
f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all’abitazione. L’assimilazione all’abitazione principale di dette unità immobiliari è comunicata al Comune con modello definito dall’Ufficio Tributi e trasmesso con le modalità indicate dall’Ufficio stesso.
Articolo 5 Soggetto attivo
1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cernusco sul Naviglio con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune di Cernusco sul Naviglio è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Articolo 6 Soggetti passivi
1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il coniuge assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al coniuge affidatario in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficiente
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per
tutta la durata del contratto. Con la risoluzione anticipata del contratto pertanto la soggettività passiva IMU torna in capo alla società di leasing, a prescindere all’avvenuta o meno riconsegna del bene, così pure, qualora al termine del contratto il locatario non abbia riconsegnato il bene, soggetto passivo dell’imposta è la società di leasing proprietaria dell’immobile.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Articolo 7 Base imponibile
1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dalla specifica comunicazione o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Articolo 8
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata secondo quanto indicato al comma 5 dell’art. 7 del presente regolamento;
2. Nell’esercizio della potestà regolamentare attribuita dall’art. 1, comma 777 della legge 160/2019, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con delibera di Giunta Comunale, vengono deliberati i valori venali di riferimento per zone omogenee, che costituiscono fonte di presunzioni idonea a costituire un indice di valutazione per l’Amministrazione. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
3. Qualora la Giunta Comunale si sia avvalsa della facoltà di cui al comma 2, e l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si darà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non si sia venuti a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso risultanti dalla delibera dei valori.
4. Qualora la Giunta Comunale si sia avvalsa della facoltà di cui al comma 2, e l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
5. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta, con accertamento con adesione su iniziativa del soggetto passivo dell’imposta, una riduzione fino all’80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello risultante da atto pubblico o perizia riguardanti transazioni di aree similari.
7. Qualora la Giunta Comunale si sia avvalsa della facoltà di cui al comma 2, nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia riguardanti transazioni di aree similari.
Articolo 9
Riduzione della base imponibile
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
A titolo semplificativo, sono da ritenersi inagibili, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
1. strutture orizzontali (soli e tetto odi copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
4. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all’uso per il quale erano destinati.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
1. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
2. da parte del contribuente, mediante presentazione, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ministeriale, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui sopra.
In ogni caso, la riduzione prevista dal presente articolo si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco S/N.
L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di inabitabilità o di inagibilità, o rigettando motivatamente la richiesta; e ne darà comunicazione scritta sia al richiedente che all’ufficio tributi.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione.
3. Le riduzioni di base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo, non sono cumulabili tra loro.
Articolo 10
Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dell’imposta
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, commi da 748 a 757.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non assimilati all’abitazione principale ex art. 4, comma 1 lett. c) del presente regolamento.
3. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel presente regolamento, prevale quanto stabilito nel prospetto.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Articolo 11 Immobili a canone concordato
1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, art. 1 L. 160/2019, è ridotta al 75 per cento (riduzione del 25%).
2. Il contribuente comunicherà al Comune di aver usufruito dell’agevolazione di cui al comma 1 attraverso presentazione di apposito modello messo a disposizione dall’ufficio tributi.
Articolo 12 Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L’esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo, per l’attività istituzionale.
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici e dalle Fondazioni bancarie di cui al D.lgs. n. 153/1999 che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
h) a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi comma 769, art. 1 L. 160/2019 ai fini dell’applicazione del presente beneficio il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso del requisito. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata anche per le annualità 2020 e 2021 al fine di godere dell’aliquota agevolata prevista dal comma 751, art. 1 L. 160/2019.
Articolo 13
Esenzione immobile dato in comodato gratuito
1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale utilizzati concretamente per le attività istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato ad un ente non commerciale ed utilizzati concretamente ed esclusivamente per le attività istituzionali svolte con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio, ma solo una sua frazione. Le attività svolte che danno diritto all’esenzione sono quelle previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di
decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione.
4. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. L’esenzione non opera per gli immobili posseduti dalle fondazioni bancarie di cui al D.lgs. 17.5.1999, n. 153 e dai partiti politici;
6. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, l’esenzione deve intendersi riferita alla sola quota di spettanza comunale. La quota statale dovrà essere regolarmente versata.
Articolo 14 Terreni agricoli esenti
1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
Articolo 15
Quota riservata allo Stato
1. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Articolo 16 Versamenti
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote determinate per l’anno di competenza.
3. In sede di prima applicazione dell’imposta, per il soggetto che conserva la soggettività passiva sul medesimo immobile, la rata di acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Per gli immobili per i quali il presupposto impositivo si è realizzato nel corso del primo semestre del 2020, il soggetto passivo può versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto delle aliquote IMU stabilite per l’anno precedente, ovvero sulla base delle aliquote deliberate per il 2020 se già pubblicate.
4. Per i beni immobili sui quali grava un "contratto di multiproprietà” (un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione) il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
5. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Nei casi di mancato pagamento nei termini previsti e qualora l’immobile sia stato venduto, si procederà con il reclamo ex art.36, L.F.
7. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (mod. F24), ovvero tramite apposito bollettino postale (bollettino postale intestato allo Stato) al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Pago P.A.), dal momento in cui la piattaforma sarà disponibile, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Per i versamenti da effettuare da parte di soggetti residenti all’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 o le altre forme di pagamento sopra specificate, si potranno utilizzare le modalità previste dal Ministero delle Finanze con comunicato del 31 maggio 2012 (IBAN comune e nel caso di quota statale bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia), inoltrando copia dei versamenti effettuati al Comune per i successivi controlli e indicando tutti gli elementi previsti nel comunicato Ministeriale sopracitato.
8. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo ad altro comune, purché da questi enti regolarmente riversati a favore del comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell’imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l’ente che le ha percepite. Il comune procede su istanza di parte o d’ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al Comune di Cernusco sul Naviglio, in quanto non competente.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto e che ne sia data comunicazione al comune. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione, l’avviso di accertamento emesso dal Comune, nei confronti del soggetto che non ha effettuato il versamento, potrà essere annullato solo dietro presentazione di apposita comunicazione da parte del contitolare che ha effettuato il versamento con cui autorizza il Comune a considerare il versamento risultante in eccedenza come effettuato anche per conto degli altri contitolari.
b) effettuati in caso di successione mortis causa dagli eredi, i quali rispondono pro quota dei debiti tributari del de cuius. E’ comunque consentito il versamento da parte di un erede anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione al Comune. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione, l’avviso di accertamento emesso dal Comune, nei confronti degli altri eredi che non hanno effettuato il versamento, potrà essere annullato solo dietro presentazione di apposita comunicazione da parte dell’erede ha effettuato il versamento, con cui autorizza il Comune a considerare il versamento risultante in eccedenza come effettuato anche per conto degli altri eredi.
c) effettuati dal soggetto passivo per gli immobili acquistati in successione, laddove l’accettazione dell’eredità sia intervenuta entro il primo semestre dell’anno e il versamento in acconto effettuato entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Se, invece, l’accettazione dell’eredità interviene nel secondo semestre, il versamento del saldo potrà essere effettuato entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
Articolo 17
Differimento del termine di versamento
1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie, gravi condizioni economiche e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale o all’intero territorio comunale.
2. Il differimento del termine di versamento riguarda solo la quota di competenza comunale. Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, il differimento è riferito alla sola quota di spettanza comunale. La quota statale dovrà essere regolarmente versata entro i termini di legge.
Articolo 18 Versamenti minimi
1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Articolo 19
Rimborsi, compensazione e accollo
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L’istanza di rimborso deve essere presentata:
a) Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’IMU a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, l’istanza deve essere inoltrata al Comune a cui è stato erroneamente versato l’importo con richiesta di riversamento al comune destinatario dell’imposta;
b) Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’IMU, in parte spettante al comune e in parte allo stato, di un importo superiore a quello
dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvederà alla restituzione della quota di propria spettanza e segnalerà al Ministero dell’ economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno l’importo totale versato in più, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico, nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che provvederà ad effettuare il rimborso per la parte di propria competenza;
c) Nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato, a titolo di IMU, una somma spettante al comune, l’istanza di rimborso deve essere presentata al comune che dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni;
d) Nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di IMU, di spettanza del Comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti del comune con successivo versamento, l’istanza di rimborso della maggiore imposta pagata va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, segnalerà al Ministero dell’economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno l’importo totale versato in più; il Ministero provvederà ad effettuare il rimborso per la parte di propria competenza.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
4. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 18.
6. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
7. Su specifica istanza del contribuente, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta, è possibile estinguere l’obbligazione tributaria totalmente o parzialmente, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU. Sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d’imposta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica dell’istanza presentata dal contribuente.
8. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante.
Articolo 20 La dichiarazione
1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
c) Trasmissione telematica diretta con posta certificate;
d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all’invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell’art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.
Articolo 21 Funzionario responsabile IMU
1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..
Articolo 22 Poteri del Comune
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
a) inviare questionari al contribuente;
b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
c) richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione delle norme previste nel presente regolamento ai conduttori, ai proprietari degli immobili e/o delle aree e ad eventuali terzi;
e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
f) richiedere all’amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
• copia del registro di anagrafe condominiale di cui all’art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
• elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. L’utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell’atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all’art. 25, comma 4 del presente regolamento.
Articolo 23 Attività di accertamento
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR 29.9.1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639.
3. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l’indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l’indicazione dell’applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all’rt. 19, D.lgs. 472/1997.
4. L’avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, l’atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 217/2017.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
6. L'avviso di accertamento IMU costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; è redatto in conformità e produce gli effetti di cui alle disposizioni dell’art. 1, commi 792 e successivi, della Legge n. 160/2019.
7. Il contribuente che si trova in una temporanea difficoltà economica può chiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate in materia di rateazione.
Articolo 24 Interessi moratori
1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Articolo 25 Sanzioni
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 22 entro il termine indicato nell’atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di
risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad
€ 200,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. E’ possibile, con specifico atto del Consiglio Comunale debitamente motivato, deliberare, in applicazione del comma 775, art. 1 L. 160/2019 e sulla base dei principi delineati dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un ravvedimento ulteriore, rispetto a quelli già previsti per legge, che preveda la riduzione o non applicazione di sanzioni ed interessi nei confronti di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie, gravi condizioni economiche e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale o all’intero territorio comunale. Il ravvedimento dovrà essere effettuato al massimo entro sei mesi dall’omesso versamento.
Articolo 26 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97;
b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. ;
sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..
Articolo 27 Contenzioso
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tali casi il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui sopra. Per tutti gli aspetti applicativi dell’istituto si rimanda a quanto previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.
Articolo 28
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 per disciplinare l’imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 1, commi da 738 a 783 L. 160/2019.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti con riferimento al testo vigente delle norme stesse.