SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Sommario
Articolo 1- Norme regolatrici 5
Articolo 2- Definizioni 5
Articolo 3- Informazioni Relative al procedimento 6
Articolo 4- Oggetto 7
Articolo 5- Durata del Contratto 8
Articolo 6- Corrispettivo e tempi di erogazione 8
Articolo 7- Fatturazione e pagamenti 9
Articolo 8- Modalità di esecuzione delle prestazioni 13
Articolo 9- Obbligazioni del Fornitore 13
Articolo 10- Patto di integrità 15
Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e responsabilità sociale 17
Articolo 12- Penali 18
Articolo 13- Cauzione definitiva 19
Articolo 14- Risoluzione 20
Articolo 15- Recesso 21
Articolo 16 - Responsabilità civile e polizza assicurativa 22
Articolo 17 - Subappalto 22
Articolo 18- Divieto di cessione del Contratto 24
Articolo 19- Brevetti industriali e diritti d’autore di terzi 24
Articolo 20 - Diritti di Proprietà Intellettuale 25
Articolo 21- Riservatezza 26
Articolo 22- Responsabile delle Attività 27
Articolo 23- Foro competente 27
Articolo 24- Trattamento dei dati, consenso al trattamento 27
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali 28
Articolo 26 - Clausola finale 28
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PRE-COMMERCIALE RELATIVO A SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “SOLUZIONE INNOVATIVA NON INVASIVA PER LA VALUTAZIONE DELLA FRAGILITÀ DELLA PLACCA ATEROSCLEROTICA”
TRA
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito nominate, per brevità, anche solo ASST)
, con sede legale in e domiciliata ai fini del presente atto in
, C.F. e P. XXX , in persona del legale rappresentante, dott.
, giusti poteri allo stesso conferiti con (di seguito nominata “Stazione Appaltante”, oppure per brevità, anche solo “ASST” )
E
, con xxxx xxxxxx xx , xxx , xxxxxxxx xxxxxxx ( ), (xxxxxxxxx) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante , (eventuale) giusta poteri allo stesso conferiti con (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
, dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)
ASST Pavia e il Fornitore congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.
PREMESSO CHE
a) Regione Lombardia (di seguito anche solo “RL”) tramite invito pubblico (DDUO 5704/2017) rivolto ad ASST, IRCCS pubblici e privati e case di cura private accreditate, ha avviato un’indagine volta alla raccolta di fabbisogni di innovazione, seguita da una fase di consultazione di mercato ed analisi di anteriorità brevettuale;
b) la Commissione di Valutazione delle domande presentate a valere sull’invito pubblico per la rilevazione in ambito sanitario dei fabbisogni di innovazione tecnologica, di cui al punto b, ha espresso parere favorevole circa la sussistenza dei pre-requisiti tecnici per l’esperimento di una procedura di appalto pre-commerciale di servizi di ricerca e sviluppo (R&S), ai sensi dell’art 158 comma 2 del X.x.xx 50/2016, con verbale del 15/11/2017, accertata la non reperibilità sul mercato di soluzioni idonee a soddisfare il fabbisogno pubblico di innovazione;
c) con DGR X/7639 del 28 dicembre 2017 Regione Lombardia, a seguito dell’espletamento delle attività sopra richiamate, ha approvato i fabbisogni di innovazione tecnologica selezionati nell’ambito del processo definito dalla DGR n. 6582/2017;
d) ASST opera in qualità di stazione appaltante in esecuzione all’accordo ex art. 15 L 241/90 e ss.mm.ii stipulato in data tra RL e ASST per l’espletamento della procedura di appalto pre- commerciale relativa ai servizi di R&S finalizzati alla realizzazione di una “soluzione innovativa non invasiva per la valutazione della fragilità della placca aterosclerotica”, di seguito “Soluzione Innovativa” indetta con avviso di concorso di pubblicazione pubblicato sulla G.U.U.E. in data e sulla G.U.R.I. in data ;
e) la predetta procedura come da lex specialis pubblicata ut supra è suddivisa in tre fasi: 1) Elaborazione della soluzione, 2) Sviluppo e Validazione del prototipo, 3) Sperimentazione;
f) il Fornitore è risultato aggiudicatario della fase I (uno) della procedura, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente documento, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1- Norme regolatrici
1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro; (ii) dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione; (iii) dalle norme della lex specialis di gara nelle parti applicabili; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell’Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro, ASST da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Articolo 2- Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente Accordo Quadro compresi tutti i suoi allegati, anche se non materialmente inseriti;
b) Contratto Esecutivo di Fase o anche solo Contratto Esecutivo: contratto specifico tra i Fornitori e la Stazione Appaltante, da stipularsi a seguito dell’aggiudicazione della Fase I, nonché a seguito dell’aggiudicazione della Fase II e della Fase III, che regola lo sviluppo della relativa fase (si veda il Contratto Esecutivo di Fase I allegato al presente Accordo Quadro);
c) Giorni solari: i giorni della settimana, inclusi sabato, domenica, e festività nazionali e locali;
d) Importo contrattuale o Corrispettivo: l’importo di aggiudicazione relativo, rispettivamente, a ciascuna fase della procedura;
e) Fase I: Fase relativa alla progettazione della Soluzione Innovativa;
f) Fase II: Fase relativa alle attività di sviluppo e validazione del prototipo relativamente alla Soluzione Innovativa progettata in Fase I;
g) Fase III: Fase relativa alle attività di sperimentazione sul campo del prototipo oggetto di Fase II;
h) Soluzione Innovativa: l’output atteso dalle attività di R&S oggetto della procedura di appalto pre- commerciale di cui in premessa, ovvero un “Sistema meccatronico esoscheletrico per la somministrazione di terapia motoria riabilitativa a pazienti neurologici con disabilità motoria dell’arto superiore”;
i) Progetto: Attività di R&S finalizzate alla realizzazione della “Soluzione Innovativa”.
j) Deliverables: Documentazione richiesta agli aggiudicatari di ciascuna fase della procedura attestante la corretta esecuzione della stessa.
Articolo 3- Informazioni Relative al procedimento
1. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ASST all’esecuzione delle attività di R&S finalizzate alla realizzazione della “Soluzione Innovativa”, tutto come meglio specificato nei successivi commi e nei limiti dell’Importo Contrattuale, anche secondo quanto specificato nella documentazione di gara.
2. Il Fornitore, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, previa verifica positiva dei deliverables di fase I, secondo quanto stabilito nel Contratto esecutivo di Fase, sarà invitato a presentare un’offerta per la Fase II.
3. Le offerte presentate per la fase II verranno valutate dalla commissione giudicatrice, nominate dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di tali offerte.
4. ASST, in seguito alla valutazione delle offerte di Fase II procederà ad aggiudicazione e stipula di un ulteriore contratto specifico con il Fornitore che regolerà il prosieguo della fase II (Contratto Esecutivo di Fase II).
5. Il Fornitore aggiudicatario della Fase II, previa valutazione positiva dei deliverables di fase sarà invitato a presentare un’offerta per la fase III.
6. Le offerte presentate per la fase III verranno valutate dalla commissione giudicatrice, nominate dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di tali offerte.
7. ASST, in seguito alla valutazione delle offerte di Fase III procederà ad aggiudicazione e stipula di un ulteriore contratto specifico con il Fornitore, che regolerà lo sviluppo della fase successiva (“Contratto Esecutivo di fase III”).
8. Al termine della Fase III, in seguito alla valutazione positiva della documentazione oggetto di deliverables, ove sia stata sviluppata una Soluzione Innovativa suscettibile di sfruttamento commerciale, attraverso brevetti ed in genere forme di protezione dei diritti di privativa industriale e/o di diritto d’autore, sarà stipulato col Fornitore un Contratto di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI).
9. Tutti gli offerenti partecipanti sono tenuti a rispettare le regole stabilite per tutte le fasi in cui la procedura si articola. Le offerte relative alle diverse fasi della procedura saranno esaminate e valutate secondo i criteri specificati nel Disciplinare di gara.
10. L’Accordo Quadro avrà efficacia anche per le fasi II e III solo a seguito di stipula del corrispondente Contratto Esecutivo di Fase, da parte della Stazione Appaltante al Fornitore. In caso di contrasto tra l’Accordo Quadro ed uno dei Contratti Esecutivi di Fase, l’Accordo Quadro prevarrà.
11. Fatto salvo quanto previsto dai termini e condizioni del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si impegna ad erogare al Fornitore il corrispettivo per la Fase I, e, nel caso, il corrispettivo per la Fase II e per la Fase III.
Articolo 4- Oggetto
1. Il presente Accordo Quadro regolamenta i rapporti tra ASST ed il Fornitore aggiudicatario della fase I ed eventualmente delle fasi II III, relativamente alle attività di ricerca e sviluppo oggetto della procedura di appalto pre-commerciale finalizzate alla realizzazione della Soluzione Innovativa, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
2. L’espletamento delle suddette attività sarà affidata mediante uno o più Contratti Esecutivi di Fase trasmessi al Fornitore anche via PEC (e-mail per i soli operatori economici non stabiliti in Italia).
3. Con il presente Accordo Quadro ed il Contratto Esecutivo di Fase I, ASST attribuisce al Fornitore il compito di eseguire i servizi di Fase I.
4. Il Fornitore conferma d’essere a conoscenza del fatto che ASST andrà a sottoscrivere il medesimo Accordo Quadro con altri Aggiudicatari della Fase I.
5. ASST, in ogni caso, non garantisce e non è vincolata all’affidamento delle attività ulteriori rispetto a quelle relative alla fase I, in conformità a quanto stabilito nella lex specialis di gara.
Articolo 5- Durata del Contratto
1. Il presente Accordo Quadro avrà efficacia massima complessiva di mesi decorrenti dalla data di stipula.
2. La durata delle fasi di cui si compone la procedura è specificata nel Disciplinare di gara.
3. Alla conclusione del periodo di cui al primo comma, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di disporre una proroga della durata dell’Accordo Quadro. La proroga di cui al presente comma, ove disposta, atterrà unicamente allo svolgimento di eventuali attività la cui opportunità sia rilevata da parte di ASST.
Articolo 6- Corrispettivo e tempi di erogazione
1. ASST provvederà ad erogare gli importi di aggiudicazione nelle modalità di seguito indicate, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
x. Xx Fornitore aggiudicatario della Fase I, l’importo convenuto all’atto dell’aggiudicazione sarà suddiviso in 2 tranche così ripartite:
- 40 % dell’importo a seguito di aggiudicazione e stipula del Contratto Esecutivo di Fase I;
- 60 % dell’importo a seguito di valutazione positiva dei deliverables di Fase I.
b. Al Fornitore aggiudicatario della Fase II, l’importo convenuto all’atto dell’aggiudicazione sarà suddiviso in 2 tranche così ripartite:
- 40 % dell’importo a seguito di aggiudicazione e stipula del Contratto Esecutivo di Fase II;
- 60 % dell’importo a seguito di valutazione positiva dei deliverables di Fase II.
c. Al Fornitore aggiudicatario della Fase III, l’importo convenuto all’atto dell’aggiudicazione sarà suddiviso in 2 tranche così ripartite:
- 30 % dell’importo a seguito di aggiudicazione e stipula del Contratto Esecutivo di Fase III;
- 70 % dell’importo a seguito di valutazione positiva dei deliverables di Fase III.
2. Il corrispettivo dovuto, erogato come descritto al precedente comma 1, deve intendersi comprensivo delle prestazioni relative a tutte le attività descritte nel Disciplinare di gara in conformità al Capitolato Tecnico e offerte in sede di gara, nonché di ogni attività necessaria per l’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal presente Accordo Quadro, e si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile – indipendentemente da qualsiasi
imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti per il Fornitore medesimo dall’esecuzione delle attività di R&S e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità. Pertanto:
a. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
b. Eventuali costi imprevisti derivanti dalle eventuali modificazioni saranno ad esclusivo carico del
Fornitore senza alcun onere economico aggiuntivo per la Stazione appaltante.
4. In caso di mancata presentazione delle prestazioni oggetto dei Contratti Esecutivi, entro i termini previsti, salvo l’applicazione delle penali di cui oltre, ASST si riserva di:
a. risolvere il presente Accordo Quadro ed escutere la relativa cauzione definitiva;
b. richiedere la restituzione dell’importo corrisposto al Fornitore, nelle ipotesi in cui il Fornitore non ottemperi alla diffida ad adempiere che verrà inoltrata da XXXX, assegnando un termine perentorio per la consegna delle prestazioni richieste.
5. In caso di mancata approvazione del prototipo e della Soluzione Innovativa da parte della Commissione di collaudo ASST si riserva di:
a. attivare le azioni descritte al comma precedente;
b. richiedere al Fornitore l’adeguamento del prototipo e/o della Soluzione Innovativa da effettuarsi entro il termine assegnato da ASST, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ASST di incamerare la cauzione, totalmente o parzialmente.
Articolo 7- Fatturazione e pagamenti
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali:
a. dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
b. il pagamento dell’importo dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o,
comunque, di risarcimento;
c. il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto;
d. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto;
e. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00, potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
2. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:
- dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 6;
- si impegna a comunicare ad ASST entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- ha l’obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in ogni comunicazione allegata alla fattura, pena l’irricevibilità della medesima:
• il CIG della procedura
• il CUP della procedura
- ha l’obbligo di indicare i suddetti CIG e CUP nel pagamento in ogni movimento finanziario ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- ha l’obbligo di dare immediata comunicazione ad ASST ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo – della Provincia di Pavia, la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o conil subcontraente.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. Le fatture saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, che verranno comunicate dalla Stazione Appaltante al Fornitore in fase di stipula del presente Accordo Quadro.
5. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare il pagamento delle fatture è stabilito ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire ad ASST il dettaglio delle suddette spese.
6. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese di ASST, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. , intestato al Fornitore, presso , IBAN
7. In ciascun bonifico ASST è tenuta ad indicare il CUP e il CIG della procedura.
8. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate ad ASST in sede di stipula del presente Accordo Quadro, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’ Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Accordo Quadro si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con
lettera raccomandata A/R, da ASST, ai sensi del successivo articolo 13, comma 3.
10. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)
Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all’art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche soltanto al loro interno) le sole attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da ASST. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ASST a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, nel rispetto dell’art. 116 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ASST di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 105, commi 9 e 16 del D. Lgs. n. 50/2016, dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ASST si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.
12. ASST verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto dell’Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 8- Modalità di esecuzione delle prestazioni
1. Il Fornitore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Fornitore, ASST si riserva la facoltà di verificare periodicamente l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Fornitore si impegna ad informare XXXX, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto.
4. Il Fornitore si impegna ad eseguire almeno il 70% dei servizi di ricerca e sviluppo di ciascuna fase all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea o nei Paesi associati al programma Horizon 2020, pena la risoluzione, come da articolo 16 del presente Accordo Quadro. Il Fornitore dovrà fornire, previa richiesta di ASST, dimostrazione dell’esatto adempimento della prestazione contrattuale.
5. All’atto della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga a nominare un responsabile dell’Accordo Quadro che sarà il referente nei confronti di ASST ed a fornirne tutti i suoi recapiti; il responsabile dell’Accordo Quadro per il Fornitore avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore medesimo. Contestualmente, ASST provvederà a nominare un proprio responsabile dell’Accordo Quadro (Referente dell’Esecuzione).
6. il Fornitore procederà allo svolgimento delle attività di cui all’Accordo Quadro sulla base di Contratti Esecutivi che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 9- Obbligazioni del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell’ Accordo Quadro e nei suoi Allegati, e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di
diritto dell’Accordo Quadro medesimo.
3. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte i termini previsti per il compimento delle prestazioni, inclusi quelli previsti la consegna dei Deliverables.
4. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo Quadro, ad eseguire le attività oggetto dell’Accordo Quadro, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara. In particolare a:
− svolgere le attività relative alla Fase I e se del caso alla Fase II e III della procedura, nei tempi e modi descritti nel presente Accordo Quadro, nei Contratto Esecutivi di Fase in conformità a quanto stabilito nella lex specialis di gara;
− manlevare e tenere indenne ASST dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
− predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ASST di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Accordo Quadro;
− non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con ASST;
− comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, prevalentemente relative alla Fase di Sperimentazione, di personale specializzato che potrà accedere ai locali dell’ASST Pavia, qualora necessario, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
6. Le eventuali attività da svolgersi presso i locali dell’ASST Pavia dovranno essere eseguite:
− senza interferire nel normale lavoro dell’ASST Pavia definendo con il medesimo le modalità ed i tempi di intervento;
− nella consapevolezza che i locali dell’ASST Pavia continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
− salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dal personale dell’ASST Pavia e/o da terzi autorizzati.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ASST, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
9. Il fornitore inoltre si obbliga a:
- conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione del saldo finale, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- collaborare ai fini del monitoraggio dell’iniziativa e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti (e.g. Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, etc.) potranno svolgere in relazione alla realizzazione delle attività oggetto dell’appalto;
- dare evidenza, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione relative al progetto che esso “è stato realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione”;
- inserire, in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato, l’indicazione che “l’intervento è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020” e dare evidenza del CUP comunicato da Regione Lombardia. Nello specifico, il beneficiario dovrà garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’operazione finanziata - in tutte le misure di informazione e di comunicazione - attraverso l’apposizione: dell’emblema dell’Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l’operazione, dell’emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali.
Articolo 10-Patto di integrità
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014, pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso esprime l’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi sia stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro, e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla gestione ed esecuzione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di ASST e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione ed esecuzione del presente Accordo Quadro;
c) dichiara, con riferimento alla procedura di gara di cui alle premesse, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. Xxxxx X. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
d) si impegna a segnalare ad ASST, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del presente Accordo Quadro;
e) si impegna a segnalare ad ASST, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del presente Accordo Quadro;
f) si impegna, qualora i fatti di cui alle precedenti lettere d) ed e) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
g) si impegna a rendere noti, su richiesta di ASST, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente Accordo Quadro;
h) si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione di ASST e anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie: trasporto di materiale a discarica, fornitura e/o trasporto terra, fornitura e/o trasporto calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, smaltimento rifiuti, noli a caldo e a freddo di macchinari, forniture di ferro lavorato; servizi di guardiania dei
cantieri.
3. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna altresì ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni in materia di Responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
4. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 2, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui ai precedenti commi, ASST avrà il diritto di risolvere l’Accordo Quadro e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, nonché comunque quelli stabiliti dal Patto di integrità dei contratti pubblici regionali.
Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e responsabilità sociale
1. Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso i propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare, per l’esecuzione delle attività contrattuali, personale che abbia padronanza della lingua italiana, o della lingua inglese.
3. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni del presente articolo, si intende per soggetti dipendenti anche il personale che presta la propria
opera professionale o lavorativa/di collaborazione a qualsiasi titolo per il Fornitore.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta le attività di R&S oggetto del presente appalto devono essere erogate in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata ai fini della stipula del presente Accordo quadro; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ASST, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura di esecuzione delle attività di R&S che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;
b) fornire, su richiesta di ASST ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte da ASST, ovvero da terzi da questi autorizzati;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ASST, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, su richiesta di XXXX ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Articolo 12- Penali
1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e/o nei Contratti Esecutivi, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5%; oltre tale limite, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Fornitore anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente
difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso ASST applicherà al Fornitore le penali di cui al precedente comma sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
2. Constatato l’inadempimento e/o ritardo, ASST comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di XXXX a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. XXXX potrà compensare i crediti avvalendosi della cauzione di cui al successivo Articolo 13.
4. XXXX potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Importo Contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, ASST potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per ASST, il risarcimento del maggior danno.
7. Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato da ASST per cause non imputabili al Fornitore.
Articolo 13- Cauzione definitiva
1. Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ASST, nelle modalità precisate nel Disciplinare di gara.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti di ASST e pertanto resta espressamente inteso che le ASST ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
3. In caso di aggiudicazione delle fasi II e III, il Fornitore è tenuto ad integrare tale cauzione in sede di stipula dei rispettivi Contratti Esecutivi per l’importo maggiore da quantificare sino al raggiungimento del 10%
dell’importo di aggiudicazione di ciascuna delle suddette fasi, fatto salvo eventuali riduzioni, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ASST ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti di ASST a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei Contratti Esecutivi relativi alla fase del progetto cui la cauzione si riferisce; pertanto, la garanzia sarà svincolata da ASST, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso dal Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata a solo previo consenso espresso in forma scritta da ASST.
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ASST.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva di cui al successivo articolo, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Articolo 14- Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro, ASST ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, ASST ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l’Accordo Quadro per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2. ASST si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal Fornitore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, ASST procederà a fissare al Fornitore un termine congruo per la
regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere l’Accordo Quadro.
3. In ogni caso ASST, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, l’Accordo Quadro:
a. in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci percento) dell’importo massimo dell’Accordo Quadro;
b. qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
f. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell’erogazione del servizio oggetto dell’ Accordo Quadro;
g. In caso di violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità per gli Appalti Regionali;
h. negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo Quadro.
4. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, ASST avrà diritto di incamerare la cauzione prestata dal Fornitore; ove ciò non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R). Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Resta inteso che ASST si riserva di segnalare all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro nonché di valutare gli stessi come comportamenti scorretti gravi secondo quanto disposto all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 .
Articolo 15- Recesso
1. ASST ha diritto di recedere unilateralmente dall’ Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare e/o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) reiterati inadempienti del Fornitore;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro, tra cui in particolare l’invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi servizi prestati.
Articolo 16 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ASST, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, per la stipula del Contratto Esecutivo di Fase III è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17 - Subappalto
1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al
Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. [ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto
dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ASST o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso ASST, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ASST non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto ASST procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di ASST della perfetta esecuzione dell’Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ASST entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ASST sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati da ASST inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il
Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ASST, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10.L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
00.Xx caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, XXXX avrà facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi del precedente articolo 14.
00.Xx sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
13.Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
00.Xx caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, XXXX annullerà l’autorizzazione al subappalto. 15.Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell’art. 35 del d.l. n. 223/2006, convertito in
Legge n. 248/2006.
Articolo 18- Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte l’Accordo Quadro, ed i relativi contratti attuativi a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro ai sensi del precedente articolo
Articolo 19- Brevetti industriali e diritti d’autore di terzi
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di apparecchiature o di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Tale responsabilità si estende anche ad eventuali pretese di terzi che siano fondate su diritti diversi da quelli di proprietà industriale e intellettuale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti reali su beni materiali, diritti di credito, vincoli di indisponibilità.
2. Qualora sia promossa nei confronti di ASST un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, ASST è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti di ASST, quest’ ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, ai sensi del precedente articolo
13, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 20 - Diritti di Proprietà Intellettuale
1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo Quadro in relazione al Progetto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo Quadro né alcun contratto di licenza relativo al Progetto potrà pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.
2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il Fornitore, entro un mese dalla firma del presente Accordo Quadro, si impegna a fornire ad ASST le informazioni necessarie, in forma scritta, relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del presente Accordo, che attengano o possano attenere al Progetto o a parte di esso. Il Fornitore ha inoltre facoltà di dichiarare alla Stazione Appaltante procedure e strumenti applicati internamente dal Fornitore per il tracciamento della produzione e che pertanto consentano l’identificazione e la distinzione dei risultati del Progetto dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto.
3. Qualora il Fornitore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo/i intenda o meno proteggere, dovrà informare la Stazione Appaltante del contenuto di tali conoscenze. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, qualora le suddette conoscenze siano state acquisite durante la fase I del progetto, ovvero entro 10 giorni dalla conclusione delle attività relative a ciascuna delle fasi II e III, in caso di successiva acquisizione.
4. I diritti di Proprietà Intellettuale, generati dal Fornitore, derivanti da conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, appartengono al Fornitore.
5. Il Fornitore non potrà porre limitazioni nell’utilizzo dei risultati del Progetto da parte della Stazione Appaltante al fine di attivare altri appalti.
6. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle gare d’appalto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante ha il diritto di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione a terze parti, a condizioni di mercato eque e ragionevoli, i diritti di sfruttamento commerciale dei titoli di proprietà intellettuale generati, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo oggetto della procedura di cui in premessa.
7. Per tutto quanto non esplicitamente riportato si rimanda allo Schema di Contratto di DPI allegato al
Disciplinare di gara.
Articolo 21- Riservatezza
1. I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’ Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b. che ASST abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’ Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. L’obbligo di cui al comma 3 permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo Quadro o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo Quadro che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ASST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi del precedente articolo 15, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ASST medesima.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016 in materia di riservatezza e, per quanto non previsto dal suddetto Regolamento, dal vigente D. Lgs. n. 196/2003.
Articolo 22- Responsabile delle Attività
1. Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a nominare un Responsabile delle Attività per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, in qualità di referente nei confronti di ASST, che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo Quadro, il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile sopraindicato, dovrà darne comunicazione scritta rispettivamente alla struttura competente in materia di sicurezza, o ad altra diversamente indicata da ASST, con congruo anticipo.
Articolo 23- Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed ASST, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio.
Articolo 24- Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui al suddetto Regolamento.
3. ASST tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ASST acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore aggiudicatario.
4. Titolare del trattamento dei dati personali è ASST di Pavia, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.
5. ASST ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato Regolamento Generale.
6. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.
7. La trasmissione dei dati dal Fornitore ad ASST avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.
8. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto al citato Regolamento Generale con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
9. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ASST per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 26 - Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.
Qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante forma scritta; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo documento nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro da parte delle Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esse spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Pavia, lì
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante
Il sottoscritto , quale procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 2 (Informazioni relative al procedimento), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 6 (Corrispettivo e tempi di erogazione), Articolo 7 (Fatturazione e Pagamenti), Articolo 8 (Modalità di esecuzione delle prestazioni), Articolo 109 (Obbligazioni del Fornitore), Articolo 10 (Patto di Integrità), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Cauzione definitiva), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 17 (Subappalto), Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore di terzi), Articolo 20 (Diritti di Proprietà Intellettuale), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Clausola finale).
Pavia, lì
IL FORNITORE
Il legale rappresentante