SISTEMA NAZIONALE DI ALLERTA PRECOCE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA E
L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
SISTEMA NAZIONALE DI ALLERTA PRECOCE
IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E DI SEGNALAZIONE DI SOSTANZE PSICOATTIVE (S.N.A.P. - ISS)
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LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA,
codice fiscale 80188230587 con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00000 Xxxx (di seguito denominato anche “DPA”), rappresentato dal Capo Dipartimento, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
E
L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxx (di seguito denominato ISS), codice fiscale 80211730587 rappresentato dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, il quale, all’art.1, prevede l’istituzione dell’Osservatorio Permanente per la verifica del fenomeno della tossicodipendenza;
VISTO l’art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO che il presente Accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rientra nell’ambito di applicazione del Nuovo Codice degli
Appalti, in quanto l’ISS non svolge sul mercato aperto l’attività interessata dalla cooperazione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, recante l’istituzione del DPA per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal D.P.C.M. 21 ottobre 2013 – recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2012- reg.n.9-foglio n.313 e, in particolare l’art. 17, co.2, per il quale spetta al DPA “provvedere mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia all’evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze… derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2012 con il quale è stata stabilita l’organizzazione del Dipartimento Politiche Antidroga;
VISTA la legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che stabilisce che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1, dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
VISTO l’art. 1, comma 1, dello Statuto dell’ISS, approvato con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2014, sulla base dell’art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute”, secondo il quale l’Istituto, “quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione”, e in ragione di tali compiti, vanta una specifica e consolidata esperienza in studi e ricerche riguardanti le problematiche attinenti alle sostanze stupefacenti, le dipendenze e i comportamenti a rischio e svolge attività di monitoraggio e di sorveglianza su tutto il territorio nazionale dei comportamenti legati a stili di vita non salutari e dei servizi;
CONSIDERATO, in particolare, l’art. 2, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2014, secondo cui l’ISS, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
PREMESSO CHE
la gestione del sistema di allerta precoce antidroga rientra in modo diretto tra le finalità istituzionali del Dipartimento;
il DPA - assegnatario delle funzioni attribuite alla PCM dall’art. 1, co. 4 del D.L. n. 85 del 2008 - è la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente, tra l’altro, alla “raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze; alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione dell’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze”;
nel DPA opera l’Osservatorio Permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, istituito dall’art. 1 co. 7 del D.P.R. n. 309 del 1990, le cui competenze comprendono, tra l’altro, la raccolta periodica e sistematica di dati “sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione”, ai sensi dell’art. 1 co. 8 lett. d) del D.P.R. 309/1990;
il DPA, ha realizzato attività volte a affrontare in modo coordinato e organico, sia a livello nazionale che internazionale, il fenomeno droga al fine di ridurre la domanda e contrastare l'offerta anche di questo tipo di sostanze; in particolare, ai sensi dell’Accordo di collaborazione con la ULSS n. 20 di Verona in data 30 dicembre 2013 è stata monitorata, in xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rilevandosi molteplici nuove sostanze psicoattive, nell’ambito del progetto “NSP ALERT 2013” che ha avuto termine in data 12 febbraio 2016;
l’I.S.S., tra le cui funzioni istituzionali, così come definite dall’art. 2 dello Statuto rientrano quelle oggetto dell’Accordo in esame, ha direttamente partecipato alle attività funzionali al sistema di allerta sopra menzionato, quale firmatario dell’Accordo di collaborazione relativo al progetto “Biotox – Alert”, concluso il 04.08.2015, valorizzando, promuovendo e finanziando strumenti e ambito bio-tossicologico, a sostegno, completamento e garanzia tecnico-scientifica del sistema stesso;
il progetto affidato dal DPA all’I.R.C.C.S. - Fondazione Xxxxxxxxx Xxxxxxx Centro antiveleni di Pavia, ente collaborativo del menzionato sistema di allerta, teso a creare e consolidare un network dei servizi d’urgenza rappresentativi del Sistema Sanitario Nazionale al fine di rilevare l’incidenza e le cause di accesso per intossicazione da sostanze ha avuto termine in data 14.09.2014;
in vista della conclusione della fase sperimentale del progetto “NSP Alert 2013”, il DPA ha ravvisato l'opportunità di centralizzare le attività già in capo all'USSL n. 20 di Verona, in un centro di coordinamento operativo di rilievo nazionale. A tal fine, il DPA ha individuato ISS con sede a Roma che, così come previsto dal Regolamento organizzativo di cui al Decreto Ministero Salute 2 marzo 2016, svolge il ruolo di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale ed ha come obiettivo principale l’individuazione degli strumenti e degli istituti finalizzati alla promozione e alla tutela della salute pubblica nazionale, attraverso lo svolgimento ed il coordinamento nazionale ed internazionale delle attività di ricerca, sorveglianza, regolazione, prevenzione, comunicazione, consulenza e formazione e ispira la sua azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori;
l’ISS, con nota n. 4555 del 16 febbraio 2016, ha confermato l’interesse e la disponibilità, previa adeguata copertura finanziaria, all’espletamento delle funzioni e dei compiti operativi del sistema;
nelle more del perfezionamento delle intese, il DPA, con nota n. 891 del 25 maggio 2016, ha richiesto all'ISS di garantire la funzionalità del sistema, attivando meccanismi informatici e tecnico- scientifici per acquisire, trattare e diffondere, in via temporanea, informazioni eventualmente provenienti dalla rete dell’allerta nazionale antidroga;
con nota n. 15366 del 30 maggio 2016, l’ISS ha dato assicurazioni sugli avvenuti adempimenti necessari per la funzionalità del sistema in modalità provvisoria;
il DPA, dopo aver escluso di ricorrere alla gestione in house, valutata non idonea sotto il profi- lo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, e alla gestione diretta, ritenuta non idonea per mancanza di competenze interne specializzate, ha deciso di ricorrere all’accordo di coo- perazione con l’ISS, in quanto lo stesso è risultato l’unico atto a soddisfare, anche atto il profilo ine- rente le specializzazioni professionali necessarie all’espletamento delle attività di cui trattasi, le esi- genze connesse alla realizzazione del Sistema Nazionale di Allerta. Più in particolare, per quanto concerne il profilo della incidenza della spesa, si evidenziano gli elementi che seguono:
la maggiore e più articolata complessità dei compiti affidati all’Istituto Superiore di Sanità, con valenza estesa a tutto l’ambito nazionale e la qualità di centro operativo di rilievo nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità;
la circostanza che con lo stipulando accordo l’Istituto Superiore di Sanità assume in proprio l’onere della spesa di € 380.000,00 su una spesa complessiva di € 1.880.000,00, oneri che sta già sostenendo concretamente;
la infungibilità delle prestazioni dell’Istituto Superiore di Sanità quale organo di riferimento na- zionale per la gestione del sistema di allerta precoce che non consente la individuazione sul mercato libero di prezzi o, comunque, criteri validi di comparazione.
al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione e l’ulteriore sviluppo delle attività in termini di raccolta e trattamento delle segnalazioni, gestione del network dei centri collaborativi, analisi delle questioni epidemiologiche e formazione degli addetti ai lavori, l’ISS ha elaborato il progetto esecutivo “Sistema Nazionale di Allerta Precoce in materia di segnalazioni di sostanze psicoattive - S.N.A.P. – ISS”;
l’ISS ha fornito ulteriori elementi, ritenuti necessari dal Dipartimento per il completo svolgimento delle proprie attività istruttorie in data 27 febbraio 2017 e 06 marzo 2017;
il Dipartimento ha favorevolmente valutato la versione definitiva del progetto esecutivo nonché la congruità dei relativi costi in data 07 marzo 2017;
le attività di cui sopra soddisfano pienamente i criteri riportati nell’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’Accordo realizza una cooperazione tra Amministrazioni predisposta a garantire che il servizio pubblico da svolgere sia prestato nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune, esclusivamente finalizzato all’interesse pubblico e, inoltre, l’istituto Superiore di Sanità individuato non svolge sul mercato aperto l’attività interessata dalla cooperazione.
Ne consegue che, la materia de qua è esclusa dall’ambito di applicazione del Nuovo Codice degli Appalti;
permanendo l'interesse pubblico a identificare e segnalare tempestivamente le nuove sostanze psicoattive che circolano sul territorio europeo e italiano, di talché risulta necessario disporre di adeguate capacità di identificazione laboratoristica delle nuove sostanze psicoattive, migliorare la capacità diagnostica del personale del sistema per intervenire quanto più presto possibile sui pazienti intossicati, semplificare i flussi documentali e favorire la diffusione a livello nazionale e internazionale delle informazioni, anche attraverso il sito del Dipartimento;
ritenuto opportuno, data la complessità dei compiti da svolgere e delle procedure da impostare e sviluppare in modo articolato ed organico, pervenire alla definizione di un rapporto di collaborazione della durata di 36 mesi;
per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune, le Parti intendono sottoscrivere il presente accordo per la realizzazione dell’allegato progetto esecutivo “SNAPP-ISS”, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso
IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA E L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Oggetto dell’Accordo
1. Il DPA e l’ISS intendono cooperare per la realizzazione del progetto esecutivo finalizzato alla organizzazione e gestione evoluta di un sistema nazionale di allerta precoce denominato S.N.A.P. ISS, allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante. Il progetto è volto a promuovere e realizzare, in modo coordinato e sinergico, attività in collaborazione con pubbliche amministrazioni, centri di ricerca e forze di Polizia competenti nello specifico settore.
2. Più in particolare, l’accordo ha per oggetto le seguenti azioni:
• organizzazione e gestione evoluta di un sistema di allerta per l'individuazione di nuove sostanze psicoattive e delle correlate modalità di consumo, al fine di evidenziare precocemente rischi per la salute, favorendo l’attivazione di tutte le iniziative volte a prevenirne la diffusione e trattarne le conseguenze;
• sorveglianza del fenomeno tramite il regolare flusso dei dati a uso delle Amministrazioni centrali, di enti nazionali ed europei, di altri organismi internazionali, delle Regioni, nonché delle forze di polizia;
• raccolta ed elaborazione di informazioni di interesse dell’Osservatorio Permanente per la verifica del fenomeno della tossicodipendenza;
• preparazione dei datasets informativi da far confluire nella Relazione al Parlamento in materia di dipendenze che viene redatta a cura del DPA;
• attività di informazione e comunicazione istituzionale, anche attraverso l’utilizzo del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 3
Modalità di realizzazione e impegni delle parti
1. Le attività organizzative, scientifiche, tecniche e operative verranno realizzate dall’ISS tenendo conto della fase sperimentale già svolta presso la sede dell’USSL n.20 di Verona, secondo tempistiche e modalità analiticamente illustrate nel progetto esecutivo in allegato. Più in dettaglio:
• il monitoraggio generale e strategico delle attività è rimesso al DPA, cui l’ISS fornirà reportistiche di risultato di tipo tecnico e finanziario, ai sensi del successivo art. 5;
• il monitoraggio operativo delle attività è rimesso all’ISS;
• al DPA è rimessa la valorizzazione nelle sedi internazionali delle informazioni scaturenti dal sistema in argomento ovvero l’autorizzazione alla divulgazione da parte dell’ISS, nonché di eventuali altri soggetti. Tale autorizzazione si intenderà concessa qualora entro 15 giorni dalla richiesta, il DPA stesso non esprima motivato diniego;
• Il DPA e l’ISS intraprendono congiuntamente ogni iniziativa utile per migliorare, anche in corso d’opera, il monitoraggio delle attività realizzate attraverso opportune modalità informatiche;
• il DPA e l’ISS realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, competenti nelle attività oggetto dell’accordo, che verranno chiamate a collaborare dai responsabili scientifici.
2. Le segnalazioni di allerta scaturenti dall’attuazione del presente accordo e del correlato progetto esecutivo saranno trasmesse all’I.S.S. all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dedicato del Dipartimento Politiche Antidroga avente la seguente denominazione: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxx.xx.
3. In ogni caso, ciascuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione e informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, restando a carico degli Enti di provenienza gli obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.
4. L’ISS è tenuto, nell’espletamento delle attività sopra descritte al rispetto della normativa vigente e, segnatamente, dell’art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 4
Oneri finanziari e modalità di rendicontazione
1. L’importo omnicomprensivo del presente accordo è pari a euro 1.880.000, di cui euro 380.000 a carico dell’ISS e euro 1.500.000 a carico del DPA.
2. Per quanto riguarda l’importo a carico del DPA, lo stesso sarà versato quale rimborso per le spese effettivamente sostenute e rendicontate dall’ISS per l’espletamento di tutte le attività previ- ste, secondo le modalità di seguito specificate.
3. La somma complessiva di euro 900.000 sarà erogata a valere sul capitolo 771 (spese per inter- venti specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e atti- vità di monitoraggio) – CDR 14 del bilancio di previsione PCM, esercizio finanziario 2017, secondo quanto indicato nel piano economico U01 di cui al progetto esecutivo in allegato.
Più in dettaglio:
• euro 430.000,00 saranno erogati in esito alla registrazione del presente accordo e la comuni- cazione da parte dell’ISS dell’effettivo avvio delle attività. Ai fini dell’erogazione, dovrà perve- nire al DPA formale richiesta di pagamento e relativa “nota debito”;
• euro 235.000 saranno erogati previa rendicontazione delle spese sostenute e formalmente impegnate al 30 settembre 2018, comprensiva di quelle effettuate a fronte dell’importo di cui al punto a. Ai dell’erogazione della somma di euro 235.000 dovrà pervenire al DPA la formale richiesta di pagamento e la dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni di legge, fiscali e previdenziali, relativamente a tutte le attività oggetto di rendicontazione al 30 settembre 2018. La “nota debito” potrà essere emessa dopo l’approvazione da parte del DPA della rendicontazione fornita;
• euro 235.000 saranno erogati, a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute e quietan- zate alla data di scadenza del presente accordo. Al riguardo, dovrà pervenire al DPA la formale richiesta di pagamento e la dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni di legge, fiscali e previdenziali, relative alle attività oggetto di rendicontazione. La “nota debito” potrà essere emessa dopo l’approvazione da parte del DPA della rendicontazione fornita.
4. La somma complessiva di euro 600.000 sarà erogata a valere sul capitolo 786 (spese per inter- venti e progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcol- dipendenza correlate, nonché spese relative ad attività di documentazione, studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali etc.) – CDR 14 del bilancio di previsione PCM, esercizio finanziario 2017, secondo quanto distintamente indicato nei piani economici U02 e U03 di cui al progetto esecutivo in allegato. Più in dettaglio:
euro 300.000 saranno erogati in tre tranche di importo pari a euro 100.000 ciascuna: la prima dopo la comunicazione da parte dell’ISS dell’effettivo formalizzazione dell’accordo con tra ISS e Ente; la seconda, previa rendicontazione delle spese sostenute e formalmente impegnate a fronte del piano economico U02 al 30 settembre 2018 e la terza previa rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate alla data di scadenza dell’accordo. Al riguardo, dovrà pervenire al DPA la formale richiesta di pagamento e la dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni di legge, fiscali e previdenziali, relativamente alle attività oggetto di rendiconta- zione. Le relative “note debito” potranno essere emesse dopo l’approvazione da parte del DPA della rendicontazione fornita;
euro 300.000 saranno erogati in tre tranche di importo pari a euro 100.000 ciascuna: la prima dopo la comunicazione da parte dell’ISS dell’effettivo formalizzazione dell’accordo con tra ISS e Ente; la seconda, previa rendicontazione delle spese sostenute e formalmente impegnate a fronte del piano economico U03 al 30 settembre 2018 e la terza previa rendicontazione delle
spese sostenute e quietanzate alla data di scadenza dell’accordo. Al riguardo, dovrà pervenire al DPA la formale richiesta di pagamento e la dichiarazione attestante l’avvenuto adempimen- to di tutte le prescrizioni di legge, fiscali e previdenziali, relativamente alle attività oggetto di rendicontazione. Le “note debito” potranno essere emesse dopo l’approvazione da parte del DPA della rendicontazione fornita.
5. Gli importi verranno versati dal DPA mediante accreditamento delle somme sul x/x xx xxxxxxxxx x. 00000 – IBAN: XX00X0000000000000000000000 – Banca di Italia.
Art. 5
Reportistica tecnica e finanziaria. Rimodulazioni e modifiche
1. La reportistica tecnica e per la rendicontazione finanziaria è assicurata dall’ISS mediante l’utilizzo di modelli concordati tra il DPA e l’Istituto stesso e mantenuti tali per l’intera durata del presente accordo.
2. La cadenza della rendicontazione finanziaria è quella indicata all’art. 4. Tale rendicontazione dovrà essere corredata dalla relativa reportistica tecnica.
3. Il DPA potrà richiedere, ove ne ravveda la necessità, ulteriori reports su specifici punti e, in particolare focus informativi con cadenza tendenzialmente trimestrale, utilizzabili anche per la diffusione sul proprio sito istituzionale.
4. Per tutta la durata dell’accordo, l’ISS curerà, con cadenza annuale, altresì la redazione di un “rapporto consuntivo” avente per oggetto le attività svolte e i costi sostenuti e rendicontati.
5. Eventuali modifiche del progetto esecutivo e/o rimodulazioni del piano economico tra le singole voci di spesa, fermo restando l’importo totale previsto a carico del DPA potranno essere concordate tra il DPA e l’ISS qualora se ne ravvisasse l’esigenza per completare al meglio le attività e garantire il miglior raggiungimento/monitoraggio dei risultati.
Art. 6
Comunicazione, pubblicazioni e database
1. Eventuali pubblicazioni diverse dai focus destinati al sito istituzionale di cui al precedente articolo 5 o eventi di divulgazione e comunicazione sociale e scientifica, in relazione all’attività del progetto “Sistema Nazionale di Allerta Precoce in materia di identificazione segnalazioni di sostanze psicoattive (S.N.A.P. - ISS)”, verranno pianificate congiuntamente tra le Parti, e dovranno evidenziare la dicitura “Progetto attivato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPA Politiche Antidroga”.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, eventi
e partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Ogni pubblicazione terrà conto del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.
3. Il DPA e l’ISS potranno disporre degli elaborati prodotti per i soli utilizzi concordati, in quanto utili o necessari alla diffusione concertata dei risultati raggiunti.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività congiunte saranno messi a disposizione da parte dell’ISS, in formato elettronico, al termine del progetto.
5. In ogni fase delle attività il DPA potrà comunque richiedere dati parziali nonché elaborazioni e statistiche degli stessi.
6. I dati personali e gli archivi elettronici raccolti saranno trattati a norma dell’art. 7.
7. La titolarità dei dati e dei programmi elaborati rimarrà in capo al DPA.
Art. 7 Trattamento dei dati e privacy
1. Tutte le informazioni direttamente scaturenti dall’attuazione del presente accordo dallo svolgimento dell’allegato progetto esecutivo saranno elaborate assicurando la sicurezza fisica e logica dei dati.
2. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini e si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Art. 8
Responsabili del procedimento e referenti anticorruzione
1. I responsabili del procedimento scaturente dall’attuazione del presente accordo, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, sono individuati, per il DPA, nel Dirigente del Servizio I, mentre, per l’ISS, nel Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping.
2. Le funzioni di referenti in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente, sono svolte, per quanto di competenza, dai soggetti di cui al comma 1.
Art. 9 Responsabile scientifico
Il responsabile scientifico del progetto esecutivo che è parte integrante e sostanziale del presente accordo è individuato nella dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx dell’ISS.
Art. 10
Durata – Efficacia – Proroghe
1. Il presente accordo ha una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. L’accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli Organi di controllo.
3. Eventuali proroghe, motivate da speciali ragioni di carattere tecnico, scientifico o organizzativo, potranno essere concordate per iscritto entro i 60 giorni precedenti alla prevista data di scadenza della accordo.
Art. 11 Manleve
1. Il DPA non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività progettuali da parte dell’ISS.
2. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni, spese e costi che possano sorgere in conseguenza di azioni che comportino responsabilità dirette di una delle parti stesse verso terzi.
3. Le parti si impegnano ad osservare il pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in quanto applicabile.
Art. 12
Foro competente
Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione del presente accordo e/o dell’allegato progetto esecutivo, il Foro competente è quello di Roma.
Il presente accordo, sottoscritto digitalmente, è composto di n. 12 articoli su n. 10 pagine e di n. 1 allegato su n. 22 pagine, per un totale complessivo di 32 pagine.
L’accordo, debitamente firmato in modalità digitale, sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma,