CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI ASILO NIDO DI OFFANENGO
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI ASILO NIDO DI OFFANENGO
t r a
il Comune di Offanengo, con sede municipale in Via/Piazza ……….., ... Partita IVA e Codice Fiscale
……………..., PEC………………... in persona del ….. e legale rappresentante …….. ………., nato a
………. l’.. …………………., Codice Fiscale …………….. - nel prosieguo anche Il Comune, Il Committente, Il Municipio, o L’Ente
e
- nel prosieguo anche L’Aggiudicatario, L’Affidatario, Il Concessionario, Il Gestore o
L’Impresa - con sede legale in , Codice Fiscale , Partita IVA
, in persona del e legale rappresentante pro tempore
, domiciliato per la carica presso la sede legale
p r e m e s s o c h e
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del ,
1) il Municipio ha deciso di mettere a gara
il servizio di gestione dell’asilo nido ubicato nel territorio locale, in via ;
2) la procedura è stata svolta da Consorzio IT quale Centrale Unica di Committenza, ed è esitata nella aggiudicazione del servizio all’affidataria;
t a n t o p r e m e s s o
si stipula e conviene quanto segue.
Articolo 1 – Premesse, allegati e documenti di gara
1.1 – Le premesse, gli allegati, i documenti e gli atti della gara si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
1.2. – In particolare, si intendono richiamati e confermati in ogni loro parte, quali fonti di obbligazione e parte sostanziale ed integrante della convenzione, i seguenti documenti - che i convenenti dichiarano di conoscere, accettare e sottoscrivere in ogni loro parte:
A. Capitolato Speciale;
B. Disciplinare di gara;
C. Offerta qualitativa ed economica formulata in gara dal Gestore;
D. in generale, tutti gli atti ed i verbali della gara
Articolo 2 – Oggetto del contratto.
2.1 - La presente convenzione – nel prosieguo La Convenzione, l’Accordo o il Contratto - disciplina i rapporti tra il Comune ed il Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio di gestione dell’asilo nido.
2.2 - L’Aggiudicatario si obbliga a svolgere il servizio in oggetto secondo le modalità e dando attuazione a tutto quanto risultante dal capitolato speciale, nonché dall’offerta qualitativa.
2.3 - Fermi gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal Capitolato, il servizio sarà gestito con organizzazione autonoma ed assunzione del rischio d’impresa.
Articolo 3 – Corrispettivo
3.1 – Trattandosi di concessione di servizio, la attività del Gestore è remunerata integralmente ed esclusivamente mediante l’incasso delle rette da parte degli utenti.
3.2. – A carico dell’affidatario vi sono:
- il pagamento del canone di gestione, di euro annui, da versarsi , oltre, a far tempo dal …. anno, ;
- il pagamento di tutte le utenze e di tutte le spese connesse all’esercizio della attività;
- il costo del cibo somministrato.
3.3. – Laddove, dopo l’avvio del servizio per ragioni di urgenza, la aggiudicazione fosse annullata, il Gestore avrà diritto esclusivamente a trattenere le rette percepite in misura proporzionale ai giorni di servizio. La retta giornaliera è quantificabile:
- in euro per ciascun iscritto full time;
- in euro per ciascun iscritto part time;
- in euro per ciascun pasto somministrato. secondo la retta prevista dal capitolato speciale.
3.4. – Ai fini del calcolo di cui al paragrafo che precede, viene considerata la retta base prevista, al
netto dei possibili incrementi previsti dal capitolato per il numero esiguo di iscritti.
Articolo 4 – Durata dell’affidamento.
4.1 – La Convenzione avrà durata di anni, per tali intendendosi anni di attività. La stessa scadrà pertanto il 31 luglio .
4.2. – La esecuzione del servizio ha avuto inizio il .
Articolo 5 – Principi generali e obiettivi del Servizio. Tutela sinallagmatica e recesso del Gestore.
5.1 – Il servizio oggetto della Convenzione è volto al perseguimento interessi pubblici, fra i quali la assistenza ai genitori che lavorano – ivi compresi quelli che si trovano in situazioni economiche sfavorevoli e che potranno fruire dei contributi comunali -, consentendo l’affido dei bambini ad una struttura idonea, a condizioni economiche propizie, nella quale sarà seguito un percorso pedagogico ed educativo dei bambini stessi. Dovrà quindi essere svolto alle condizioni previste dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al tempo della esecuzione. Primario pubblico interesse è anche quello di fornire un ambiente sicuro e protetto, nel quale sarà presa ogni precauzione per la tutela dei bambini, affinché essi possano formarsi nel migliore degli ambienti.
5.2 - Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dal Gestore secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all’affidamento contenuti nella lex specialis di gara e conformemente a quanto previsto nell’offerta tecnica ed economica. E’ onere dell’aggiudicatario curare il rispetto della disciplina in divenire, ivi compresa quella sulla videosorveglianza.
5.3 – La Impresa si impegna ad assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, finalizzate al raggiungimento di un pubblico interesse. Pertanto, fra le parti è espressamente concordata la inapplicabilità dell’art. 1460 cod. civ. al Gestore, il quale si impegna a non interrompere o sospendere il servizio anche in ipotesi di inadempimento del Comune. E’ quindi rinunziata, da parte dell’Affidatario, ogni ipotesi di autotutela sinallagmatica – salvo per quanto ovvio il diritto di agire in giudizio. L’Aggiudicatario, inoltre, non potrà in alcun modo recedere unilateralmente, risolvere, rescindere l’accordo in oggetto, ne rinunziare a questo ultimo.
Articolo 6 – Controlli
5.1 - Ai fini della verifica dell’adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio recate dal capitolato speciale – che costituisce parte del presente accordo, il Comune e Consorzio IT possono svolgere nei confronti del Gestore attività di
controllo. A tal fine il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere.
5.3 - Ai fini dell’effettuazione dell’attività di controllo, il Comune siccome la Centrale di Committenza possono avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di controllo.
Articolo 7 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere
7.1 - Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Gestore sono contestati dal Comune – e per esso anche da Consorzio IT senza bisogno di alcuno specifico mandato o procura - mediante l’invio via pec, od altra modalità equipollente, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento.
7.2 - Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare al Comune le proprie osservazioni.
7.3 - Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare il Gestore a provvedere, fissando al proposito un congruo termine.
7.4 - Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal
Capitolato Speciale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate.
7.5 - In ogni caso d’inadempimento, il Gestore deve tenere indenne il Comune degli oneri da quest’ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.
Articolo 8 – Tracciabilità
8.1 - Il Gestore, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge.
8.2 - Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dall’Affidatario, senza avvalersi di banche o del Gestore Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente Contratto, mediante semplice comunicazione a mente dell’art. 1456, secondo comma, cod. civ..
Articolo 9– Clausola risolutiva espressa
9.1 - Salvo quanto altrimenti previsto anche nel Capitolato Speciale, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con semplice comunicazione a mente del secondo comma della norma indicata, in caso di:
a) sussistenza o sopravvenienza di uno dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016, salve le deroghe previste dalla stessa disposizione;
b) violazione del divieto di cessione del Contratto e di subaffidamento al di fuori di quanto consentito dal
disciplinare di gara e dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016;
c) mancata reintegrazione, da parte del Gestore, della garanzia definitiva dallo stesso prestata in favore del
Comune;
d) reiterazione, nell’arco di un anno solare, della medesima tipologia di inadempimento;
e) mancato adempimento della diffida di cui all’art. 7;
f) inadempimenti o comunque condotte del Gestore tali da pregiudicare la sicurezza degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o da esporre l’immobile dell’asilo a rischio;
g) dolo o malafede del Gestore nell’esecuzione degli obblighi discendenti dall’offerta, dal presente
Contratto, e dal Capitolato speciale;
h) venir meno delle polizze di assicurazione previste negli atti di gara;
i) comportamenti lesivi del benessere fisico od emotivo dei bambini;
l) violazioni del dovere di cura e sorveglianza.
9.2 - La volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al Gestore mediante pec o modalità equipollente.
9.3. - Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procede all’escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il maggior danno. Inoltre, anche in caso di risoluzione, l’Impresa, ove richiesta dal Comune, dovrà proseguire nella gestione del servizio sino a che nella stessa non subentrerà un nuovo soggetto affidatario o incaricato anche in via provvisoria, e sino al momento in cui questo ultimo non avrà concretamente assunto la gestione.
Articolo 10 – Recesso
10.1 - Il Comune può recedere per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione per iscritto, tramite pec od altra modalità equipollente, con almeno 30 giorni di preavviso.
10.2 - Nell’ipotesi di cui sopra al Gestore spettano:
a) le rette quotidiane sino alla data di cessazione del contratto;
b) i costi da sostenere in ragione del recesso;
c) un indennizzo pari al decimo del servizio ancora da eseguire.
10.3 - Anche in caso di recesso, a semplice richiesta del Comune, l’Impresa dovrà proseguire nella gestione del servizio sino a che nella stessa non subentrerà un nuovo soggetto affidatario o incaricato anche in via provvisoria, e sino al momento in cui questo ultimo non avrà concretamente assunto la gestione.
Articolo 11 – Controversie
11.1 - Tutte le controversie derivanti dal Contratto o ad esso connesse, comprese quelle relative alla sua formazione, conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, per quanto non rientrante nella Giurisdizione del Giudice Amministrativo, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Cremona. Se di competenza del Giudice di Pace, l’Ufficio competente sarà quello di Crema.
Articolo 12 – Garanzia definitiva
12.1 - A garanzia dell’esatto adempimento alle obbligazioni assunte per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore ha costituito la garanzia definitiva di € (euro
………………………/00), in conformità al disciplinare di gara ed all’art. 103, D.Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si rinvia.
12.2 - La costituzione di polizze assicurative è regolata dal Capitolato Speciale.
Articolo 13 – Cessione del Contratto o di crediti. Subaffidamenti
13.1 - E’ fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di subaffidare a terzi parti o fasi del Servizio, salvo quanto previsto dall’art. 174, D.Lgs. 50/2016, e dal disciplinare di gara.
13.2 - Si applicano i casi di successione di cui all’art. 175, comma 1, lettera d), n. 2, D.Lgs. 50/2016.
13.3. – Salve le ipotesi di successione di cui all’art. 19.2, è vietata la cessione di crediti derivanti dal presente contratto in assenza di autorizzazione scritta del Comune.
Articolo 14 – Incaricato del trattamento dati personali
14.1 - Per l’attività oggetto del Servizio, il Gestore assumerà la qualifica d’incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto dell’Ente.
14.2 - Con tale qualifica l’Aggiudicatario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
14.3 – Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, per quanto necessario al fine della esecuzione del presente contratto.
Articolo 15 – Spese contrattuali
15.1 - Le spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto sono a carico dell’Affidatario.
15.2 - Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel Contratto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione a tassa fissa.
Luogo, data
Il Comune Il Gestore
Il Gestore dà atto che il presente accordo ricalca nel suo contenuto sostanziale gli atti di gara pubblicati, e che la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ha comportato la integrale accettazione delle sue previsioni, siccome previsto dal disciplinare, nonché espressamente dichiarato dall’Affidatario in occasione della presentazione dell’offerta.
Il Gestore