CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 30.09.2018
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA DURATA DEL SISTEMA: DAL 00.00.0000 - 00.00.0000.
CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 30.09.2018
Premessa 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA 3
1) Oggetto della gara 3
2) Modalità di svolgimento della gara 3
VICENDE DEL CONTRATTO 3
3) Fatturazione e pagamenti 3
4) Divieto di cessione dei crediti - Clausola risolutiva 4
5) Clausole risolutive espresse 4
6) Divieto di cessione del contratto. Subappalto 4
7) Obblighi di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 50/2016 5
8) Clausole dell’impresa 5
9) Durata del contratto e subentro capacità 5
10) Garanzia provvisoria 6
11) Garanzia definitiva. Clausola risolutiva espressa 6
12) Garanzia del Cliente 7
13) Facoltà di recesso per procedura concorsuale 8
CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA 8
14) Quantità e caratteristiche generali della fornitura 8
15) Corrispettivi e loro indicizzazione 8
16) Indice di aggiornamento prezzi 9
17) Aggiornamento corrispettivi 9
18) Inclusioni ed esclusioni 9
19) Servizi ausiliari alla fornitura di gas 9
20) Penali 9
21) Diritto di recesso 9
22) Cambio indice in corso di fornitura 9
23) Forme di comunicazione e computo dei termini 9
24) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010) 10
25) Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 10
26) Legge applicabile e Foro competente 11
27) Stipula del contratto. Oneri tributari e spese 11
28) Rinvio 11
29) Allegati al contratto 11
Premessa:
per “Azienda” o “ATV”, si intende l’Azienda Trasporti Verona s.r.l.;
per “Impresa” o “Fornitore”, si intende l’impresa aggiudicataria della fornitura di gas naturale.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA
1) Oggetto della gara.
La presente gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale (somministrazione ex art. 1559 Codice civile) ad ATV SRL per il periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2018, per le sedi ed i siti produttivi della società Azienda Trasporti Verona s.r.l. di seguito anche Cliente.
La quantità presunta della fornitura è specificata a titolo indicativo nella lettera d’invito. L’entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al “normale fabbisogno” ex art. 1560, comma 1 Codice civile. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, l’Azienda non sarà tenuta a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento; con la sottoscrizione del presente Capitolato, l’impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.
2) Modalità di svolgimento della gara.
La gara avrà luogo mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari.
La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel presente capitolato e nei suoi allegati.
VICENDE DEL CONTRATTO
3) Fatturazione e pagamenti.
La fatturazione deve pervenire a mezzo mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx oppure a mezzo PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx oppure a mezzo cartaceo, entro 30 (trenta) giorni dalla data finale del periodo di riferimento.
I corrispettivi di competenza saranno pagati dall’Azienda a mezzo bonifico bancario, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di trenta giorni fine mese data di ricezione della fattura, recante il codice “CIG” inerente il contratto qui disciplinato, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.
Come precisato più avanti (art. 7) sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016).
Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi moratori
- la data indicata dalla banca ordinante nell’apposita comunicazione inviata ad ATV.
In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231. In tal caso, il Fornitore dovrà emettere idoneo documento contabile a conguaglio.
In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell’anno successivo, senza l’applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.
4) Divieto di cessione dei crediti - Clausola risolutiva.
Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca ATV, ai sensi dell’art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato speciale il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, l’Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell’intera garanzia e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
5) Clausole risolutive espresse.
In caso di ritardo nell’attivazione della fornitura eccedente il primo giorno del mese successivo, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell’intera garanzia e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura nelle quantità, condizioni e tempi richiesti senza alcuna interruzione, se non per forza maggiore o per cause imputabili a terzi. In caso di interruzione per fatto e colpa del Fornitore, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente incameramento dell’intera garanzia e salva la risarcibilità del danno ulteriore, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità penale.
6) Divieto di cessione del contratto. Subappalto.
È vietata all’impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di somministrazione qui disciplinato, a pena di nullità.
I concorrenti dovranno indicare nell’offerta la parte di fornitura che intendono eventualmente subappaltare a terzi, ferma restando la piena responsabilità del Fornitore aggiudicatario.
Si rinvia comunque alla disciplina del subappalto contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
La quota percentuale di fornitura subappaltabile non potrà superare il trenta per cento dell’importo complessivo del contratto qui disciplinato.
Qualora in fase esecutiva il predetto limite del trenta per cento venga superato, l’Azienda potrà risolvere il contratto di diritto per fatto e colpa dell’Impresa, trattenendo i corrispettivi della fornitura eccedenti il limite medesimo ed incamerando l’intera garanzia, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
L’impresa aggiudicataria conserverà la completa responsabilità per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, le omissioni o le negligenze da parte dei subappaltatori da essa impiegati, rimanendo unica responsabile nei confronti dell’Azienda per l’esatta e tempestiva esecuzione del contratto.
L’Impresa aggiudicataria è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la fornitura.
L’Azienda non intratterrà alcun rapporto economico con il subappaltatore. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta, come raccomandato dalla AVCP con determinazione n. 4 del 7 luglio 2010.
7) Obblighi di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, ATV tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile unico del procedimento di ATV inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ATV pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
8) Clausole dell’impresa.
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore o qualunque clausola apposta dal Fornitore stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza, o altro, che dovranno ritenersi come non scritte se in contrasto con il presente capitolato.
9) Durata del contratto e subentro capacità.
Il contratto avrà decorrenza e durata per il periodo indicato all’articolo 1 del presente capitolato. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà - in difetto di comunicazione di proroga - senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la corretta decorrenza della fornitura, pena la compensazione economica del danno subito a seguito di attivazione in tempi successivi alla data di decorrenza.
In caso di decorrenze diverse dall’anno termico il Fornitore eventualmente aggiudicatario si impegna a rilevare la capacità residua fino alla scadenza dell’anno termico dal Fornitore uscente.
ATV potrà motivatamente richiedere una proroga tecnica alle medesime condizioni per una durata non superiore a tre mesi. Il Fornitore si impegna ad accettare tale proroga, avendo la facoltà di richiedere un aumento di prezzo proporzionale all’eventuale aumento del prezzo della materia prima sul mercato di riferimento, rispetto alla media durante il periodo contrattuale.
10) Garanzia provvisoria.
L’impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all’offerta, una garanzia provvisoria per l’importo indicato nella lettera d’invito.
Qualora il concorrente produca copia della certificazione del sistema di qualità, l’importo della garanzia può essere prestato in misura dimezzata. Sono inoltre consentite tutte le ulteriori riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni stabilite nella norma medesima. Si sottolinea che l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 non è applicabile ad ATV. Il rispetto pedissequo delle percentuali ivi indicate non è quindi obbligatorio bensì utile quale indice generale di riferimento per la garanzia provvisoria a tutela dell’esatto adempimento.
E’ evidente che un importo superiore a quanto richiesto in lettera di invito - corrispondente esattamente al 2% del valore contrattuale o alla metà di tale importo in caso di certificazione di qualità - sarà accettato; non, al contrario, un importo deficitario.
Tale garanzia provvisoria dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.
Unitamente alla comunicazione dell’esito della gara, la garanzia provvisoria verrà restituita a tutti i concorrenti diversi dall’impresa aggiudicataria, mentre la garanzia provvisoria di quest’ultima resterà vincolata fino alla produzione della garanzia definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.
Solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le compagnie facenti parte del raggruppamento, identificate singolarmente e contestualmente, con la dichiarazione che la garanzia copre non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura (vedasi Cons. Stato, Ad. plen., 4.10.2005, n. 8 e Cons. Stato Sez. III, 14.01.2015 n. 57).
11) Garanzia definitiva. Clausola risolutiva espressa.
L’impresa aggiudicataria dovrà costituire - entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell’efficacia - una garanzia fideiussoria definitiva d’importo pari al dieci per cento del valore presunto del contratto IVA esclusa.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Qualora l’aggiudicatario produca copia della certificazione del sistema di qualità, la garanzia potrà essere prestata in misura ridotta del cinquanta per cento. Sono inoltre consentite tutte le ulteriori riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni stabilite nella norma medesima.
Qualora l’impresa aggiudicataria non prestasse la garanzia entro il termine sopra indicato, ovvero prestasse una cauzione non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, ATV avrà facoltà di revocare l’aggiudicazione per fatto e colpa dell’Impresa, con conseguente incameramento dell’intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La fideiussione è prestata a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito di ATV nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la relativa garanzia risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.
Qualora durante l’esecuzione del contratto ATV dovesse escutere la garanzia, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta di ATV. Trascorso inutilmente il termine, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di garanzia, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l’importo corrispondente al reintegro della garanzia.
La garanzia definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.
Essa dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento di ATV, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:
- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a “prima (o semplice) richiesta di ATV e senza eccezioni”;
- la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l’eventuale decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l’Ente garantito dall’onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della garanzia, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla garanzia, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Verona;
- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall’Ente garantito mediante restituzione dell’originale della garanzia o specifica dichiarazione liberatoria scritta.
In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATV potrà legittimamente sospendere lo svincolo della garanzia senza obbligo di corrispondere interessi sull’importo della garanzia medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.
12) Garanzia del Cliente.
Il Cliente non rilascerà alcuna garanzia.
13) Facoltà di recesso per procedura concorsuale.
L’Azienda si riserva la facoltà di recesso dal contratto di somministrazione qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze l’Azienda potrà rivalersi sulla garanzia dei danni subiti.
Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall’art. 1461 Codice civile.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA
14) Quantità e caratteristiche generali della fornitura.
La fornitura di gas naturale dovrà riguardare le utenze definite nell’allegato Sedi gas ATV, ove sono riportate anche le condizioni tecniche di fornitura (capacità, Remi, ecc.) e l’andamento dei consumi degli ultimi due anni termici, fino a giugno 2017.
Il consumo complessivo nell’anno termico 2016/2017 risulta pari a Smc 4.705.472; il consumo degli ultimi 12 mesi (luglio 2016 – giugno 2017) risulta pari a Smc 4.959.445.
Il quantitativo stimato della fornitura di gas naturale per il periodo considerato (anno termico 2017/2018) è pari a 5.800.000 mc.
Si precisa che, rispetto all’andamento dei periodi scorsi, l’incremento di consumo previsto interesserà specificamente il REMI di via Avesani a Verona (50048401), in misura maggiore nel periodo da marzo 2018 in poi, in esito al potenziamento della flotta servita. La capacità richiesta per tale REMI è pari a 20.000 Smc/giorno.
La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dall’eventuale aggiudicatario sugli effettivi consumi di gas. Resta inteso, come più sotto esplicitato (art. 20 Penali), che i consumi dichiarati non rappresentano alcun vincolo per il Cliente.
15) Corrispettivi e loro indicizzazione.
I corrispettivi del gas naturale saranno fissi come indicato al successivo Art. 16 “Indice di aggiornamento prezzi” e Art. 17 “Aggiornamento corrispettivi”.
La tariffa sarà espressa in forma “Binomia”: la tariffa sarà espressa in 2 componenti di prezzo, materia prima gas (in €/mc) e termine fisso mensile (in €/mese), in particolare per termine fisso si intende la tariffa di trasporto del gas su rete nazionale valida per l’anno 2017 e soggetta alle variazioni previste dall’AEEGSI.
Ai fini dell’offerta il prezzo relativo al gas dovrà essere espresso in €/mc e dovrà corrispondere ad un PCS di 38,1 MJ/mc; il prezzo relativo al termine fisso dovrà essere espresso in €/mese.
L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del prezzo complessivo più basso, calcolato sommando il termine fisso mensile (per 12 mesi) al prezzo della materia prima (per il quantitativo annuo stimato).
Solo ai fini del calcolo suddetto, il termine fisso mensile corrisponderà alla somma dei termini fissi dei rispettivi PDR dei singoli REMI.
16) Indice di aggiornamento prezzi.
Fisso.
17) Aggiornamento corrispettivi.
Il prezzo del gas naturale proposto dovrà essere fisso per l’intero periodo di fornitura.
18) Inclusioni ed esclusioni.
I prezzi del gas naturale proposti dovranno includere:
• materia prima, modulazione, oneri di bilanciamento, costi di trasporto (inclusa componente CV) e prenotazione della capacità, oneri di commercializzazione.
Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta, e pertanto saranno fatturati dal fornitore:
• oneri di distribuzione se previsti;
• accise secondo dichiarazione del cliente;
• imposte erariali ed addizionali enti locali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l’IVA, salvo esclusioni di legge;
• tutte le componenti “passanti”, relative al mercato libero, poste espressamente a carico del cliente da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (a titolo di esempio: XXXx, XXXxx, XXXxx, XXX, XXX, XX0x).
19) Servizi ausiliari alla fornitura di gas.
Il fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi:
• indicazione di un referente aziendale;
• invio fatture in formato elettronico agli indirizzi di posta elettronica indicati all’art. 3 del Capitolato;
• dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile che dovrà essere inviato tramite report in formato Excel.
20) Penali.
Non previste ad esclusione del supero della capacità. In tal caso le penali sono normate dalla AEEGSI.
21) Diritto di recesso.
Non previsto.
22) Cambio indice in corso di fornitura.
Non previsto.
23) Forme di comunicazione e computo dei termini.
Le comunicazioni scritte tra Azienda e Fornitore avverranno a mezzo raccomandata A.R. , fax o PEC al domicilio eletto ed ai recapiti e-mail o fax che il Fornitore aveva dichiarato in sede di prequalifica, mentre le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi.
Per il computo di tutti i termini previsti nel presente Capitolato e nella lettera di xxxxxx, si applicano
- se non diversamente previsto dalla specifica clausola - le norme di cui all’art. 155 del Codice di procedura civile. I giorni, pertanto, si intendono “di calendario”, salvo diversa specifica indicazione.
24) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010).
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti “dedicati” di cui al comma 1 del medesimo art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di subappalto e di subcontratto, il Fornitore ha l’obbligo di inserire nei contratti stipulandi con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n.
136. Posto che in capo all’Azienda committente è stabilito l’obbligo di verificare tale circostanza, Il Fornitore dovrà consegnare, alla predetta, copia autentica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge 13.8.2010, n. 136, introdotto dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
25) Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, il Fornitore si impegna, nei rapporti con ATV SRL, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATV SRL quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato ex X.Xxx. n. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.
Il Fornitore informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e al Modello Organizzativo, entrambi consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxxxxx.xx e che si considerano integralmente richiamati in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale; in particolare per i rapporti contrattuali con soggetti terzi, soprattutto per quanto concerne i poteri di rappresentanza e le linee di dipendenza gerarchica.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore, sarà facoltà di ATV SRL risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., con conseguente incameramento dell’intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, ATV SRL e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici.
26) Legge applicabile e Foro competente.
Il contratto che sarà stipulato con l’Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.
Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Verona.
27) Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto qui disciplinato, nelle forme di legge, saranno interamente a carico dell’impresa aggiudicataria.
28) Rinvio.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (artt. 1559 e ss.) e alle altre normative in materia di gas naturale (trasporto, distribuzione, ecc.), al D.Lgs.
n. 50/2016 e alle Delibere della AEEGSI in quanto applicabili, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.
29) Allegati al contratto
Al contratto saranno acclusi, per costituirne parte integrante e sostanziale, il presente Capitolato speciale che sarà sottoscritto per accettazione dall’Impresa aggiudicataria e l’allegato - Sedi gas ATV.
(firma)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato:
Art. 3. Fatturazione e pagamenti.
Art. 4. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva. Art. 5. Clausole risolutive espresse.
Art. 6. Divieto di cessione del contratto. Subappalto. Art. 11. Garanzia definitiva. Clausola risolutiva espressa. Art. 13. Facoltà di recesso per procedura concorsuale. Art. 26. Legge applicabile e Foro competente.