Bozza 15.12.2017
Bozza 15.12.2017
Disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e
il personale dipendente non dirigente
C.C.N.L. 22 febbraio 2017 (e relativi Allegati)
Stipula: 22 febbraio 2017
Scadenza: 31 dicembre 2019
(La redazione del testo coordinato del presente Contratto è stata completata in data 15 dicembre 2017)
Le Parti convengono che, prima della pubblicazione del CCNL, si procederà alla corretta numerazione degli articoli ed alla correzione, ove necessario, di eventuali errori riguardanti il testo contrattuale e i relativi allegati.
Il giorno 22 febbraio 2017 in Roma
tra
l’ANIA - rappresentata da Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Presidente della Commissione Permanente Relazioni Industriali dell’Associazione medesima e dai componenti la Delegazione di Trattativa, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxx, assistiti dal Direttore Relazioni Industriali dell’ANIA Xxxxx Xxxx e da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx d’Alessio ed Xxxxx Xxxxxxxxxx
e
la FIRST/CISL - …………… rappresentata dal Segretario Generale , dal Segretario
Nazionale responsabile del settore assicurativo ecc.
la FISAC/CGIL - …………… rappresentata dal Segretario Generale , dal Segretario
Nazionale responsabile del settore assicurativo ecc.
la F.N.A. - ……………….. rappresentata dal Presidente …………, dal Segretario Generale ……..
ecc.
lo SNFIA - ……………. Rappresentata dal Segretario Generale… , dai Vice Segretari
Generali ecc.
la UILCA - ……………… rappresentata dal Segretario Generale , dal Segretario
Nazionale responsabile del settore assicurativo ecc.
si è convenuto di stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rinnovo dei CCNL 17 settembre 2007 e 7 marzo 2012 contenenti la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, con riguardo tanto alla parte normativa quanto alla parte economica.
Salvo diverse indicazioni espressamente previste, il presente CCNL decorre dalla data della sua stipula e si applica al personale in servizio a detta data nonché a quello assunto successivamente; esso scadrà, sia per la parte normativa che per la parte economica, il 31 dicembre 2019.
Qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni, sia per la parte normativa che per la parte economica.
Premesso
- che il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle Imprese di assicurazione;
- che la costante evoluzione del mercato del lavoro, derivante dal mutato contesto normativo di riferimento e dai rapidi mutamenti tecnologici riguardanti anche le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, ha richiesto un attento riesame della contrattazione collettiva nazionale del comparto assicurativo, con conseguente revisione dell’impostazione afferente a taluni importanti istituti contrattuali;
- che in ogni caso in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e di quello addetto al contact center, continuano comunque ad essere previste, con riferimento ai diversi istituti contrattuali, specifiche disposizioni di carattere normativo ed economico;
- che la sopra richiamata evoluzione del mercato, caratterizzando l’attività delle imprese in un senso sempre più competitivo e globale, crea l’opportunità di favorire momenti di incontro e di approfondimento in un’ottica di sempre maggiore trasparenza e correttezza delle relazioni sindacali del settore assicurativo;
- che in tal senso, le Parti intendono favorire lo sviluppo di un approccio relazionale improntato alla condivisione di valori sempre più indirizzati verso un sistema socialmente sostenibile in grado di rappresentare tutti i portatori di interessi;
- che al fine di perseguire i predetti obiettivi assume particolare rilevanza l’elemento della centralità delle risorse umane come uno dei fattori portanti dello sviluppo del settore;
- che tale centralità è alla base della condivisione di una prospettiva di valorizzazione concreta del capitale umano delle imprese attraverso l’implementazione di politiche formative finalizzate alla crescita costante e continua delle competenze professionali e dei saperi del personale dipendente;
- che inoltre, la rinnovata attenzione da parte legislativa ed istituzionale al mercato del lavoro richiede un approfondimento reciproco e condiviso delle politiche attive nonché delle modalità lavorative maggiormente influenzabili da un mercato di lavoro sempre più dinamico;
- che in tale contesto e alla luce dell’evoluzione del sistema industriale 4.0, è probabile che i connessi effetti sul piano produttivo e lavorativo produrranno impatti anche sull’organizzazione e gestione del lavoro, nonché sulle modalità di svolgimento delle varie attività richieste anche agli addetti del comparto assicurativo;
- che per tale ragione le Parti concordano sull’opportunità di avviare, a partire dal 2018, incontri di studio finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali in materia di inquadramento che potranno costituire un’utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo;
sulla base di tali premesse, le Parti concordano di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto.
AREA CONTRATTUALE ART. 1
Si intendono comprese in un’unica area contrattuale:
a) le Imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.
Le attività svolte da Società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell’IVASS.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle Imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le Parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a).
Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per Imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all'interno delle stesse.
Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'Azienda.
Nota a verbale n. 1 – Dovrà essere costituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all’attività assicurativa.
Al termine dei lavori, la Commissione presenterà una relazione alle Parti le quali si incontreranno per l’esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale n. 2 – Per immobili d'uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'Impresa.
Nota a verbale n. 3 – Sul presupposto che la specifica disciplina contrattuale prevista per le attività dei contact center offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l’offerta di servizi di outsourcing in tale ambito, le Parti confermano di far rientrare nell’area contrattuale (art. 1 lett. a) le attività dei contact center di cui al CCNL.
Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell’Impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all’esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell’ impresa determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell’impresa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.
Norma transitoria - Per quanto riguarda i call center istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del C.C.N.L. 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il C.C.N.L. del personale dipendente da Imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra Impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli Organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali call center della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del call center medesimo.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti convengono di verificare congiuntamente con AISA le condizioni per avviare un processo di possibile inclusione del CCNL AISA nel CCNL ANIA.
ART. 1 BIS
Le Parti, coerentemente agli assetti ed agli equilibri organizzativi/contrattuali derivanti dalla definizione dell’area contrattuale contenuta nell’art. 1 del CCNL, ribadiscono, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, che la liquidazione sinistri, per importanza e centralità, è propria dell’attività assicurativa che viene svolta dai dipendenti delle Imprese.
Su tale presupposto le Parti convengono che a livello aziendale e/o di Gruppo verranno individuati momenti di monitoraggio e di verifica sulla coerenza degli assetti operativi rispetto a quanto sopra enunciato, nonché, in caso di significativi scostamenti, di confronto per concordare soluzioni coerenti (per tempi e per modalità) con quanto previsto al 1° comma del presente articolo, anche tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle Imprese.
DATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL CONTRATTO ART. 2
Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) dell’art. 1, le Imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell'ANIA che non abbiano invocato l'art. 2 dello Statuto ANIA;
- le Società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato art. 1, semprechè siano controllate da una o più Imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali Società non svolgano prevalentemente l’attività di cui al punto a) dell’art. 1, il presente
C.C.N.L. si applica al personale che svolga l’attività di cui alla lett. a) dell’art. 1.
- le Società o Enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la Società, o l'Ente, sia controllata da una o più Imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore dell’Impresa o delle Imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 3° alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le Società od Enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3° alinea al 3.3.1991.
Nota a verbale - Quanto previsto al comma 1, secondo alinea del presente articolo vale anche nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di Imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell’art. 1.
***
Nel caso di svolgimento di attività di contact center da parte di imprese non controllate dalle Società di cui al primo alinea dell’art. 2, queste ultime porranno in essere tutte le misure atte a fare applicare ai lavoratori addetti a tali attività le disposizioni specificamente previste dal presente CCNL per il personale addetto al contact center. Relativamente alle attività già affidate alle predette imprese alla data di sottoscrizione del presente CCNL, tale impegno si attuerà con le necessarie gradualità.
LAVORATORI/TRICI DESTINATARI DEL CONTRATTO ART. 3
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 92 o dell'art. 146 o dell’art. 165 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle Agenzie in gestione economica nonché delle Agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
c) al personale dipendente dalle Imprese di cui all'allegato 1.
***
Dichiarazione delle Parti
In una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva, con riferimento alla Società Alleanza Assicurazioni, le Parti si danno atto che in sede di trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Aziendale di Lavoro di detta azienda - Contratto che mantiene la propria specificità - vi potrà essere l’intervento e la sottoscrizione da parte delle XX.XX. Nazionali firmatarie del CCNL ANIA.
DISCIPLINA GENERALE
PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE - PARTE PRIMA
PROCEDURA PER C.C.N.L. ART. 4
Col presente articolo le Parti hanno inteso ridefinire i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, nonché i tempi per l’avvio e lo svolgimento dei negoziati.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dovranno essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto.
L’ANIA, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte di cui sopra, fisserà un incontro con le XX.XX. interessate per consentirne un’ampia illustrazione. Entro i trenta giorni successivi alla suddetta illustrazione, l’Associazione convocherà un incontro con le XX.XX. per comunicare loro le proprie osservazioni e la data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni.
Durante i due mesi antecedenti la scadenza del contratto collettivo e per tutti i periodi di cui al comma precedente, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si potrà esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
RELAZIONI SINDACALI ART. 5
La qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l'unificazione del Mercato Europeo rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.
Con questa consapevolezza le Parti concordano nell'attribuire importanza all'informazione e consultazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze nonché come strumento di conoscenza funzionale ad un eventuale confronto tra le Parti atto a favorire il dialogo sociale tra le stesse secondo le modalità di seguito indicate.
Nelle more dell’emanazione di un provvedimento legislativo o di un accordo sindacale nazionale in materia di rappresentanza sindacale, le Parti convengono che l’accordo sulle tutele sindacali di cui all’Allegato 12 del presente CCNL, nonché tutte le disposizioni del medesimo contratto collettivo che prevedono, direttamente o indirettamente, la presenza o partecipazione delle organizzazioni sindacali, di qualsiasi livello, in Fondi settoriali ed intersettoriali, Enti Bilaterali, Commissioni Paritetiche o in altri Organismi comunque denominati, si applicano esclusivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
stipulanti l’Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 istitutivo del Fondo Intersettoriale di solidarietà ANIA/AISA.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ART. 6
Nel rispetto della disciplina di cui al d. lgs. N. 25 del 6/2/2007 e ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle XX.XX., dei lavoratori/trici, le Parti concordano quanto indicato ai successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Dichiarazione a verbale - In relazione a quanto espressamente previsto dall’art. 5, comma 3, del d.Lgs. n. 25 del 6/2/2007, le Parti si incontreranno per determinare la composizione, il funzionamento e le modalità di costituzione della Commissione di Conciliazione di cui al medesimo art. 5.
INFORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE ART. 7
L'ANIA fornirà annualmente, prima dell'assemblea annuale dell'ANIA e comunque entro il
30 novembre, alle XX.XX. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario - patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e dell’Unione Europea.
Nel corso dell'incontro l'ANIA informerà altresì le XX.XX.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti, distinto per sesso, per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero delle assunzioni suddivise per tipologia contrattuale e distinte per sesso, area professionale, posizione organizzativa e livello retributivo. Per quanto concerne i lavoratori con contratto a termine il numero dei trasformati a tempo indeterminato divisi per sesso e per inquadramento;
- sui dati numerici (entrata/uscita) concernenti i lavoratori a part-time, suddivisi per tipologia (orizzontale/verticale), e sul lavoro supplementare effettuato.
ART. 8
L'ANIA fornirà biennalmente alle XX.XX firmatarie del presente contratto, i dati, aggregati a livello di settore, di cui al rapporto che le Imprese sono tenute a predisporre ex art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 sulla situazione del personale maschile e femminile.
Nota a verbale - L'ANIA si attiverà presso le Imprese socie per cercare di ottenere tali dati al fine di fornirli alle XX.XX con cadenza annuale.
Art. 9
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l'ANIA per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore, anche sul piano organizzativo e/o strutturale.
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove normative di legge relative all’indennizzo diretto del danno e del plurimandato, le Parti attiveranno un Osservatorio Nazionale con il compito di monitorare il servizio liquidativo con particolare riferimento alla qualità del servizio, al ruolo ed alla professionalità dei liquidatori e all´attività dei periti esterni di supporto ai liquidatori.
INFORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE ART. 10
Ogni anno le Imprese, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli Organismi sindacali aziendali.
Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l'Impresa:
1) - consegnerà il bilancio depositato presso la cancelleria del Tribunale ed i relativi allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti, alla riassicurazione, alle riserve ed all’andamento tecnico dei sinistri;
- consegnerà anche la relazione della società di revisione incaricata della certificazione allegata al bilancio ed all'eventuale bilancio consolidato di gruppo;
- informerà sui nuovi prodotti immessi sul mercato, sugli assetti commerciali, sulle ipotesi di sviluppo atteso e sulla qualità del servizio;
2) - informerà sulle condizioni dell'Impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l’illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza;
3) informerà altresì:
- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa – livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa – livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con tipologia di contratto diverso dal tempo indeterminato, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'Impresa. L’Azienda fornirà il numero dei lavoratori assunti con tipologia di contratto diverso da quello a tempo indeterminato distinto per tipologia di contratto, specificando il numero dei contratti trasformati a tempo indeterminato;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni a part-time, suddivise per tipologia (orizzontale/verticale);
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e supplementare e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un’altra rientranti nell’area professionale B, l’Impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all’altra;
- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce al punto 1 dell'art. 101;
- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell'area sinistri e dell'area commerciale;
- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 69, 98, 99, 137 e 138;
- sulle attività eventualmente date in appalto, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle Imprese appaltatrici;
- sull’organigramma aziendale di riferimento;
- sul numero dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento;
- sul numero dei distacchi in essere;
4) per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 66 del C.C.N.L., fornirà informazioni su:
- previsioni circa i programmi dei corsi per l'anno successivo, le finalità formative, le famiglie/profili professionali coinvolti indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 98, 99 e 148, i contenuti e le finalità degli stessi;
- profili professionali interessati dagli interventi formativi espletati nel corso dell’anno precedente indicando il numero dei partecipanti ai corsi, il numero globale delle movimentazioni verificatesi e la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi, suddiviso per sesso e per livello;
- tipologia degli interventi formativi attuati anche con riferimento al sistema nazionale della Formazione Continua;
- risorse/investimenti/costi della Formazione Continua finanziata da FBA;
5) per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:
- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale - sulla modulistica relativa all'adempimento di quanto previsto all'art. 151. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le XX.XX., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;
- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.
Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile se non dopo la fine del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) saranno fornite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.
Le Imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento avvenuti nell’ambito dell’area professionale B.
Le informazioni di cui al punto 5) potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.
Le Imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all’art. 46 del d. lgs. 11 aprile 2006, n°198, relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli Organismi sindacali aziendali per l’illustrazione del rapporto stesso.
Nota a verbale n. 1- In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre Imprese assicurative, l'Impresa informerà tempestivamente le XX.XX. aziendali.
Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.
Nota a verbale n. 2- Relativamente alle Imprese di maggiori dimensioni, strutturate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le Parti potranno concordare incontri informativi di sede relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.
INFORMAZIONE A LIVELLO DI GRUPPO ART. 11
Ogni anno la Capogruppo provvederà, di norma entro il mese di giugno, a convocare le XX.XX. al fine di fornire informazioni relativamente al Gruppo assicurativo proprio (l’insieme delle Imprese assicurative o Società che applicano il presente C.C.N.L.), sulle seguenti materie:
- individuazione delle Imprese che compongono il Gruppo assicurativo;
- andamento economico generale del Gruppo;
- ipotesi di sviluppo previste, anche con riferimento alle reti liquidative, alle reti di vendita ed agli assetti commerciali;
- prevedibile evoluzione dell’attività del Gruppo;
- illustrazione dei piani industriali ove esistenti e a condizione che l’illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza ;
Inoltre l’informativa fornita dalla Capogruppo, nella medesima occasione, potrà anche riguardare materie di cui all’art.10 che precede. In tal caso non si darà luogo alla corrispondente informativa aziendale, salvo necessari approfondimenti in sede aziendale.
La delegazione delle XX.XX. di cui al primo comma del presente articolo non potrà essere costituita da più di 2 dirigenti sindacali per azienda e per O.S. con il limite massimo complessivo di 35 dirigenti sindacali.
Nota a verbale - Per i Gruppi assicurativi italiani, con sede in più Stati dell’UE, le Parti daranno applicazione alla Direttiva 2009/38/CE sui C.A.E., così come recepita nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 22/06/2012 n 113.
ART. 12
Ogni anno le Imprese quotate nei mercati regolamentati, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione semestrale predisposta per la CONSOB, consegneranno agli Organismi sindacali aziendali la relazione stessa fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche in relazione all'andamento di singoli rami.
Alla scadenza del primo semestre dell'anno, le Imprese non quotate nei mercati regolamentati forniranno agli Organismi sindacali aziendali informazioni sull'andamento del semestre stesso.
ART. 13
Soppresso
ART. 14
In caso di sciopero, le Organizzazioni Sindacali informeranno l'Azienda il più tempestivamente possibile.
PROCEDURE DI CONFRONTO SINDACALE
ART. 15
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'Impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo - donna (d. lgs. 11 aprile 2006, n°198).
In sede di confronto, l'Impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.
Il confronto tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'Impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'Impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
Nel caso in cui quanto previsto dal primo comma del presente articolo riguardi due o più Imprese assicurative, Società o Consorzi di Imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso Gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della Capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all’art. 11.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alla Società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.
ART. 16
L'Impresa, nel caso in cui si sia verificata un'eccedenza di personale, prima di prendere ogni altra iniziativa, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono.
In un apposito incontro con le R.S.A., l'Impresa informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti ed alla collocazione aziendale ed ai profili professionali del personale eccedente.
Nel corso del confronto, le Parti esamineranno l'attuabilità di misure quali ad es., forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d'orario, part time, distacchi anche temporalmente definiti presso Società di Gruppo, incentivazioni all'esodo anticipato volontario, anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell'eventuale riconversione professionale, finanziamenti agevolati per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, incentivazione alla ricollocazione presso altre aziende, eventuale ricorso allo strumento previsto all’allegato 10 del C.C.N.L., ecc..
L'Impresa fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile o non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure.
Nel caso si tratti di Impresa assicurativa controllata da altra Impresa assicurativa, il confronto sindacale di cui al presente articolo avverrà con il coinvolgimento della Società controllante.
Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa.
Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle Parti, verrà attivata una ulteriore fase di verifica con le Parti firmatarie del presente contratto.
Tale fase dovrà esaurirsi nel termine di 30 giorni.
Trascorso tale periodo, o periodo diverso eventualmente concordato tra le Parti, senza che si sia pervenuti ad un accordo, l'Impresa sarà libera di assumere le iniziative del caso.
Nel caso in cui quanto previsto dal primo comma del presente articolo riguardi due o più Imprese assicurative o Società, facenti parte dello stesso Gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della Capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all’art. 11.
DISCIPLINA GENERALE
PARTE SECONDA
DISCIPLINA GENERALE - PARTE SECONDA
DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
ASSUNZIONE ART. 17
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla disciplina legale e contrattuale vigente in ordine alle altre tipologie contrattuali in coerenza con quanto stabilito dall’Allegato 18.
Raccomandazioni dell'ANIA alle Imprese:
In relazione alla richiesta riguardante la preferenza nell'assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio, pensionati, o cessati a causa di malattia o infortunio, l'ANIA raccomanda alle Imprese di considerare, nell'eventualità di nuove assunzioni di personale, le richieste di occupazione dei figli, purché i figli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione.
L'ANIA raccomanda altresì alle Imprese di tenere presenti - nell'eventualità di nuove assunzioni - le richieste che dovessero essere presentate dai dipendenti addetti alla organizzazione produttiva ed alla produzione che aspirassero a passare nei ruoli amministrativi.
Nota a verbale n.1 - In relazione alla peculiarità dell'attività svolta dal personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione che può richiedere una preventiva fase di formazione ed addestramento professionale teorico, le Imprese che intendano procedere ad assunzioni di consistenti gruppi di lavoratori/trici da avviare all'attività di vendita e da inquadrare nel 1° livello di cui all'art. 146 si adopereranno per promuovere, direttamente o tramite l'IRSA, appositi corsi - della durata massima di 3 mesi - aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle Imprese.
Le successive assunzioni, in relazione a quanto previsto dal comma precedente, saranno preferibilmente effettuate nell'ambito di coloro che abbiano positivamente partecipato a detti corsi dimostrando di possedere le necessarie attitudini. Dello svolgimento degli accennati corsi, del numero di coloro che vi hanno partecipato e delle conseguenti assunzioni verrà data tempestiva comunicazione agli Organismi sindacali aziendali.
PASSAGGI DI PERSONALE “INFRAGRUPPO”
ART. 18
Con riferimento alle mobilità infragruppo riguardanti i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 e, dalla data di assunzione, continuativamente in forza nelle Società del Gruppo, per i medesimi non troverà applicazione il d.lgs. n. 23/2015.
DOCUMENTAZIONE ART. 19
Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:
1) certificati di nascita e cittadinanza;
2) certificati di studi compiuti;
3) eventuale copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
4) certificato penale generale del Casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi;
5) certificati/attestazioni di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende;
6) il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno la patria potestà;
7) stato di famiglia;
8) copia del codice fiscale del lavoratore/trice.
Eventuali rapporti di parentela o di affinità, che esistano all'atto dell’assunzione o che sorgano durante il rapporto di lavoro con appartenenti al personale dell'Impresa, devono essere portati a conoscenza dell'Impresa stessa.
ART. 20
All'atto dell'assunzione l'Impresa comunicherà all'interessato, per iscritto:
1) la data di assunzione in servizio e la sede di lavoro;
2) la durata dell'eventuale periodo di prova;
3) l’area professionale, la posizione organizzativa e la classe di assegnazione, qualifica o mansione che siano previsti dal presente contratto;
4) il trattamento economico.
La comunicazione dovrà contenere altresì il richiamo all'applicabilità del C.C.N.L. in vigore, con indicazione della normativa specifica di cui alla Disciplina Speciale - Parte Prima, o Parte Seconda, o Parte Terza, applicabile nel caso.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'Impresa comunicherà inoltre:
1) il territorio di competenza;
2) i rami nei quali il lavoratore/trice deve svolgere la sua attività;
3) la misura dei "compensi provvigionali" e cioè: delle provvigioni e/o sopraprovvigioni e/o interessenze e/o partecipazioni e/o premi di produzione e/o rappels e/o eventuali altri compensi variabili;
4) il trattamento del rimborso spese determinato ai sensi dell'art. 84.
Per quanto riguarda infine il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita) in aggiunta a quanto previsto dal primo e secondo comma, verrà altresì comunicato per iscritto il trattamento provvigionale spettante.
Nota a verbale - All'atto dell'assunzione l'Impresa consegnerà una copia del presente contratto e dell'eventuale contratto aziendale, al lavoratore/trice, che ne rilascerà ricevuta.
PROVA ART. 21
L'assunzione del personale avviene con un periodo di prova, salvo diversa determinazione dell'Impresa.
Il periodo di prova non può superare tre mesi.
Trascorso tale periodo, senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto, si applicheranno integralmente le norme del presente contratto ed il periodo stesso andrà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso ad iniziativa di una delle parti.
Nota a verbale - Nel periodo di prova spetta al lavoratore/trice il trattamento economico contrattuale in vigore.
Le Parti si danno atto che sono esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro derivanti da contratti di apprendistato trasformati in contratti a tempo indeterminato.
Sono altresì esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro trasformati a tempo indeterminato derivanti da contratti a tempo determinato di durata non inferiore ai nove mesi.
DOVERI ART. 22
Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell'Impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.
ART. 23
In caso di assenza per malattia, infortunio o per causa di forza maggiore, il lavoratore/trice deve darne immediato avviso all'Impresa, salvo giustificato motivo di impedimento.
In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore/trice infortunato deve darne immediato avviso all'Ufficio del Personale.
ART. 24
Il personale deve avere, normalmente, residenza nella località o zona ove presta servizio.
Il personale ha l'obbligo di denunciare il proprio indirizzo di abitazione ed ogni eventuale variazione dello stesso.
TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI ART. 25
In tema di molestie sessuali, le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della Raccomandazione CEE 92/131 e del Codice di condotta ivi allegato e con l’art. 26 del D. Lgs.
n. 198/2006, nonché con l'evoluzione legislativa in tale materia.
I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.
In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
Le Parti si impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.
CONTROLLO A DISTANZA E TUTELA DELLA PRIVACY ART. 25 BIS
Premesso che la diffusione dei mezzi tecnologici caratterizza sempre più l’organizzazione del lavoro, le Parti convengono che l’utilizzo di tali mezzi per esigenze produttive e/o organizzative nelle loro molteplici forme, non può essere finalizzato al controllo a distanza del singolo lavoratore/trice e dovrà comunque avvenire nel rispetto dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n°300 e successive modifiche ed integrazioni.
Con riferimento ai provvedimenti deliberati in materia dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, le Imprese adotteranno le misure necessarie a garantire la tutela della privacy del lavoratore/trice nelle comunicazioni verso interlocutori interni ed esterni.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ART. 26
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni. In questo caso, qualora vi siano familiari a carico o ragioni di necessità, l'Impresa corrisponderà, oltre agli assegni familiari di legge eventualmente spettanti, un contributo alimentare in misura del 60% della residua retribuzione normale mensile che sarebbe spettata al lavoratore/trice stesso per il deliberato periodo di sospensione; il 40% della retribuzione non spettante al lavoratore/trice per il caso di sospensione verrà devoluto ai fondi assistenziali aziendali, in difetto al dopolavoro aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, ad Enti od Istituzioni aventi finalità umanitarie.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimentare indicato alla lettera c) è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell’art. 153.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita), la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimentare indicato alla lettera c) è costituita dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B.
ART. 27
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'Impresa, in attesa di deliberare l'eventuale provvedimento disciplinare, può disporre, dalla data di comunicazione della contestazione e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della eventuale risposta del lavoratore/trice di cui all'articolo successivo, la sospensione temporanea dal servizio per il tempo strettamente necessario, ferma restando la corresponsione degli emolumenti.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Dsciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita), per emolumenti di cui al primo comma si intende la retribuzione calcolata con i criteri rispettivamente indicati al quartultimo, terzultimo e ultimo comma dell'art. 44 per il caso di assenza per malattia che duri più di due giorni.
ART. 28
Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari previsti ai punti b) e c) del precedente art. 26, l'Impresa contesta per iscritto la mancanza all'interessato il quale può presentare, entro 15 giorni, le proprie difese scritte, anche tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Qualora decida di adottare un provvedimento, l’Impresa lo comunicherà all’interessato entro i successivi 15 giorni oppure entro 15 giorni dal ricevimento delle eventuali difese scritte presentate dal lavoratore.
Per esigenze derivanti da difficoltà nella fase di valutazione delle difese scritte del lavoratore, il termine di cui al comma precedente sarà prorogato di 15 giorni purché l’Impresa ne dia comunicazione scritta al lavoratore stesso.
Il provvedimento di cui al punto c) dell’art. 26 deve essere segnalato dall’Impresa all’Organizzazione Sindacale cui aderisce l’interessato.
ART. 29
Il lavoratore/trice, sottoposto a procedimento penale per reato non colposo, deve darne immediata notizia all'Impresa, anche tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderisce.
Il lavoratore/trice che, a seguito di procedimento penale, subisca limitazione della libertà personale, è senz'altro sospeso dal servizio ed è altresì sospeso, a decorrere dal 31° giorno successivo, dal trattamento economico e ciò fino che tale limitazione permanga.
Qualora, ferma restando la limitazione della libertà personale, non si tratti di reato contro l'Impresa, a decorrere dal 31° giorno, al lavoratore/trice sospeso sarà corrisposto un assegno pari al 50% della normale retribuzione mensile.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'assegno percepito ai sensi del comma precedente dovrà essere restituito e sarà recuperabile sulle competenze ed altri trattamenti a qualunque titolo dovuti.
Qualora non vi sia limitazione della libertà personale o la limitazione venga a cessare, l'Impresa determina se il lavoratore/trice debba o meno essere sospeso dal servizio.
Il periodo di sospensione sarà computabile ai fini della anzianità.
Le disposizioni che precedono non modificano in alcun modo le facoltà spettanti all'Impresa in base al successivo art. 70 punti b), d) ed e).
FESTIVITÀ ART. 30
Sono considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni:
- Capodanno 1° gennaio
- Epifania 6 gennaio
- Anniversario della Liberazione 25 aprile
- Venerdì santo
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del lavoro 1° maggio
- Festa della Repubblica 2 giugno
- Assunzione della B.V. Xxxxx 15 agosto
- Giorno successivo alla Assunzione
della B.V. 16 agosto
- Ognissanti 1° novembre
- Immacolata Concezione 8 dicembre
- Natività di N.S. 25 dicembre
- X. Xxxxxxx 26 dicembre
- Patrono della città
Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:
- Commemorazione dei defunti 2 novembre
- Vigilia della Natività di N.S. 24 dicembre
- Ultimo giorno dell'anno 31 dicembre
E’ considerato permesso retribuito straordinario il seguente giorno, già semifestivo:
- Vigilia della Assunz. della B.V. 14 agosto
Nota a verbale n. 1 - Per i lavoratori/trici dipendenti della Società Cattolica di Assicurazione di Verona, in deroga alle disposizioni di carattere generale, è inoltre considerato giorno semifestivo il 12 dicembre.
Nota a verbale n. 2 - Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato giorno festivo il 21 novembre.
Nota a verbale n. 3 - In tema di festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizioni di cui all'allegato 7.
ANZIANITA' CONVENZIONALI ART. 31
Al personale di cittadinanza italiana assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto, saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare di cui agli allegati 2/A, 2/B, 3/A, 3/B, 4/A, 4/B e 4/C, l’anzianità convenzionale di un anno ai mutilati e/o invalidi del lavoro o per servizio e agli invalidi vittime di atti di terrorismo.
Al suddetto personale che abbia diritto all’anzianità convenzionale per un periodo inferiore ai sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.
L’anzianità convenzionale di cui al presente articolo non verrà riconosciuta se l'interessato non presenterà la relativa documentazione entro e non oltre un mese dalla data di assunzione. Qualora l'interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante il rapporto di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di lavoro.
PREMI DI ANZIANITÀ ART. 32
Al compimento del 25° e del 35° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima Impresa o Imprese/Società dello stesso Gruppo assicurativo, anche con soluzione di continuità, purchè non intervallato da servizio prestato presso società esterna al Gruppo, sarà corrisposto al lavoratore/trice un premio di anzianità dell'importo, rispettivamente, pari all'8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al lavoratore/trice, con le competenze del mese di maturazione.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima Impresa o Imprese/Società dello stesso Gruppo assicurativo e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dipendente degli obblighi contrattuali) avvenuta tra il 30° e il 35° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima Impresa o Imprese/Società dello stesso Gruppo assicurativo, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari di legge, le diarie e rimborsi spese anche se forfettizzati, le provvigioni, le sovraprovvigioni e le interessenze.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione annua cui riferirsi per la determinazione del premio di anzianità, è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell'art. 153, nonché dalla quota retributiva di cui alla lettera b) del citato art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Xxxxx (addetti al contact center vendita), la retribuzione annua cui riferirsi per la determinazione del premio di anzianità, è costituita dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B, nonché dai compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente.
Nota a verbale n. 1 - Per i lavoratori/trici che abbiano praticato l'orario a tempo parziale per una parte del rapporto di lavoro, i premi di anzianità di cui al presente articolo spettanti al compimento del 25° e del 35° anno di servizio effettivo verranno computati tenendo conto, proporzionalmente, della durata dei periodi di lavoro a tempo pieno e di quelli a tempo parziale.
In particolare detti premi, indipendentemente dal tipo di orario praticato al momento della maturazione del diritto, saranno pari a tanti venticinquesimi (o trentacinquesimi) del premio che spetterebbe sulla base della retribuzione piena quanti sono gli anni interi di lavoro a tempo pieno e a tanti venticinquesimi (o trentacinquesimi) del premio che spetterebbe sulla base della retribuzione ridotta quanti sono gli anni interi di lavoro a tempo parziale.
Delle eventuali frazioni di anno del periodo a tempo pieno e del periodo a tempo parziale verrà considerata anno intero, ai suddetti effetti, quella di durata maggiore in termini di giorni.
Nota a verbale n. 2 - Agli effetti dell'applicazione del secondo comma del presente articolo, le Parti si danno atto che la misura del premio di anzianità, nei casi considerati, viene così determinata:
a) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo: Anno di servizio effettivo
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro
Misura del premio di anzianità
dopo il 20° 6,40% della retribuzione in atto
dopo » 21° 6,72% » » » »
dopo » 22° 7,04% » » » »
dopo » 23° | 7,36% » » | » » |
dopo » 24° | 7,68% » » | » » |
b) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 30° e il 35° anno di servizio effettivo: Anno di servizio effettivo all'atto
della risoluzione del rapporto di
lavoro
Misura del premio di anzianità
dopo il 30° 13,71% della retribuzione in atto
dopo » 31° 14,17% » » » »
dopo » 32° 14,63% » » » »
dopo » 33° 15,09% » » » »
dopo » 34° 15,54% » » » »
FERIE ART. 33
Nel corso di ogni anno solare il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
A. Personale amministrativo
1) che osserva l'orario di lavoro su 5 giorni settimanali:
- Funzionari, lavoratori/trici dell’Area professionale A sez. B) e lavoratori/trici dell’Area professionale B posizioni organizzative 3 – livello retributivo 6 e 2 - livello retributivo 5: 25 giorni lavorativi in ciascun anno solare;
- restante personale:
a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
b) giorni 25 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30;
2) che osserva l'orario di lavoro su 6 giorni settimanali:
- Funzionari, lavoratori/trici dell’Area professionale A sez. B) e lavoratori/trici dell’Area professionale B posizioni organizzative 3 – livello retributivo 6, e 2 - livello retributivo 5: 30 giorni lavorativi in ciascun anno solare;
- restante personale:
a) giorni 24 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
b) giorni 30 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30.
B. Personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione:
1) giorni 20 lavorativi per ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
2) giorni 25 lavorativi per ciascuno degli anni solari successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30.
C. Personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza:
1 ) 20 giorni lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
2) 25 giorni lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
La previsione di cui alla lettera C. è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni settimanali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni settimanali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30, qualora non rientranti fra le giornate ordinariamente lavorative, oltre che tutti i giorni non rientranti nello schema di distribuzione dell’orario del singolo addetto.
Nell'anno di assunzione spetterà al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova, un periodo di ferie pari ad un dodicesimo di quello di pertinenza di cui ai punti A., B. e C., per ogni mese intero di servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore/trice avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno stesso. A tal fine si considera mese intero il periodo di almeno 15 giorni di servizio. Oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse. In tal caso i giorni lavorativi di ferie verranno computati in proporzione arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore od inferiore alla mezza giornata.
Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale.
Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie residue.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione: l'Impresa, qualora il lavoratore/trice non indichi entro il 31 maggio il periodo preferito
per le ferie, comunicherà a mezzo lettera raccomandata all'interessato la data di inizio delle medesime; da quella data il lavoratore/trice sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi, in alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie;
la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell'art. 153, nonché, per ogni giornata di ferie, da un importo pari ad 1/000.xx della quota retributiva di cui alla lettera b) del citato art. 153 dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato;
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea;
nell'anno di assunzione, l'importo relativo alla quota retributiva dei compensi provvigionali sarà determinata a fine anno in tanti 360.mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - della quota retributiva, di cui alla lettera b) dell'art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato;
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita), la determinazione della retribuzione dovuta per le giornate di ferie e dell’indennità sostitutiva per mancato godimento delle stesse, quando dovuta, avverrà con i seguenti criteri:
la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi – quanti sono i giorni di ferie - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato. Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della fruizione delle ferie;
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea;
nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.
Dichiarazione delle Parti
Fermo restando quanto pevisto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015 in tema di “cessione volontaria delle ferie”, le Parti concordano che le relative misure, condizioni e modalita' potranno essere stabilite in sede di contrattazione aziendale.
ART. 34
L'Impresa, nello stabilire il turno delle ferie tiene conto delle esigenze del servizio e delle richieste del lavoratore/trice, con precedenza ai mutilati ed invalidi; per il restante personale detta precedenza spetta a quello con carico di famiglia.
ART. 35
L'Impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 1), lett.
A. e di cui alla lett. C del precedente art. 33, a giorni 24 lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 2), lett. A. dello stesso art. 33, e a 20 giorni per i lavoratori/trici di cui alla lett. B. del citato art. 33, purché uno dei due periodi non sia inferiore rispettivamente:
- a 15 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 1), lett. A. e di cui alla lett. C del precedente art. 33;
- a 18 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 2), lett. A. del precedente art. 33;
- a 15 giorni per i lavoratori/trici di cui alla lett. B. del precedente art. 33.
L'Impresa può richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore/trice di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.
Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del lavoratore/trice, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.
ART. 36
Nei casi di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica in caso di malattia o infortunio.
I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore/trice denunci immediatamente all'Impresa l'infermità, segnalando gli estremi necessari perché l'Impresa possa richiedere gli accertamenti di legge.
ASPETTATIVE ART. 37
Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un'unica soluzione ovvero con frazionamento in due periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario.
Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva.
L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno cinque anni dalla precedente.
Il termine di 5 anni decorrerà dall'inizio dell'aspettativa o, nell'ipotesi di frazionamento, dall'inizio del primo periodo della stessa.
È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.
Nel caso che l'aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al 1° comma, si considereranno come usufruiti almeno quindici giorni.
Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l'assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche).
Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell'anzianità ad alcun effetto.
ART. 38
Possono essere accordate aspettative per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'Impresa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che le giustificano. Tali aspettative non possono superare la durata di un anno; il periodo eccedente i quattro mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.
È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.
Nota a verbale 1- I primi quattro mesi di aspettativa vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al primo comma dell'art. 2120 c. c. (come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297), l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
ART. 38 bis
Al dipendente che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda e che ne faccia richiesta con preavviso di almeno 90 giorni, può essere accordato un congedo non retribuito per la formazione ai sensi dell'art.5 Legge 08/03/00
n.53 per un periodo non superiore a 11 mesi, da utilizzarsi in modo continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
PERMESSI ART. 39
Ai lavoratori, con esclusione dei Funzionari - Area professionale A - Sez. A) (7° livello retributivo), sono riconosciute 8 ore annue di permesso retribuito, fruibili ad ore o a mezze giornate (da ridurre in proporzione in caso di prestazione a orario ridotto e in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno). Per i lavoratori della Sezione
B) dell’Area professionale A (6° livello retributivo) di cui all’art. 93 è previsto l’utilizzo delle ore di cui sopra anche a giornate intere.
Per l’utilizzo dei permessi di cui sopra, che avverrà in modo compatibile con le esigenze organizzative dell’Impresa, il lavoratore darà all’Impresa, di norma, un preavviso di 2 giornate lavorative.
Possono, inoltre, essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'Impresa di corrispondere gli emolumenti.
In caso di decesso o di documentata grave infermità come da art. 1 DM 278/2000 del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore/trice ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.
Tale permesso sarà concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da quelle sopra indicate, purché le stesse risultino all'atto del decesso conviventi con il lavoratore/trice.
Come previsto dall'art. 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Qualora i permessi di cui al comma che precede fossero già regolamentati a livello aziendale, la relativa disciplina sarà assorbita sino a concorrenza.
Raccomandazione dell'ANIA alle Imprese - L'ANIA raccomanda alle Imprese di estendere, come norma di miglior favore, anche alle malattie del bambino sino al compimento del 10° anno di età, quanto previsto dall'art. 47 comma primo del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151, nella parte in cui stabilisce che il numero di giorni di assenza consentito al genitore è corrispondente ai giorni di malattia del figlio.
Norma transitoria - Nei casi in cui in sede aziendale fossero già esistenti discipline in materia di permessi retribuiti e/o con recupero, in tale sede verrà effettuato il coordinamento fra quanto previsto dal presente contratto e le citate discipline.
Nota a verbale - Le Parti si danno atto che, in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, la trasformazione del Venerdì santo da semifestivo a festivo (art. 30) e la concessione di 8 ore annue di permesso retribuito (art. 39), entrambe attuate col
C.C.N.L. del 18.12.1999, verranno riassorbite fino a concorrenza.
ART. 40
Per le prestazioni idrotermali verranno concessi permessi retribuiti, da non computarsi come ferie, nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa di legge vigente.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.
VOLONTARIATO ART. 41
Con riferimento alla Legge Quadro n. 266/1991, al fine dell'espletamento di attività di volontariato, vengono riconosciute, ai lavoratori/trici che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri generali delle Regioni e delle Province autonome, forme di flessibilità di orario di lavoro da concordarsi a livello aziendale, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
CONGEDO MATRIMONIALE ART. 42
In occasione di matrimonio, il lavoratore/trice fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, secondo le disposizioni di legge in proposito.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.
MALATTIE - INFORTUNI ART. 43
Fermo quanto stabilito dal primo comma dell’art. 23, l’assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il terzo giorno.
Devono essere giustificate con certificato medico da presentare non oltre il giorno del rientro dall’assenza, anche le assenze di durata uguale o inferiore alle due giornate, quando le assenze stesse precedono immediatamente o seguono immediatamente giornate di ferie.
L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore/trice avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore/trice deve far pervenire all’azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentare autocertificazione nel caso di un giorno di malattia intervenuta in giornata immediatamente precedente o successiva a giornata non lavorativa.
In caso di inadempienza all’obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l’assenza si considera non giustificata.
Dichiarazione delle Parti:
In considerazione delle nuove procedure di rilascio delle attestazioni di malattia mediante il sistema Sac, delle disposizioni contenute nelle circolari emanate dall'INPS in materia di certificazioni mediche e tenuto anche conto delle recenti pronunce della Corte di Cassazione che indicano con chiarezza obblighi e responsabilità di comunicazione della malattia in capo al singolo lavoratore, in assenza delle quali il lavoratore stesso sarebbe esposto a contestazioni disciplinari, le Parti convengono di definire, nell'ambito del disposto dell'articolo 43 del CCNL, diverse e più aderenti modalità operative da seguire in ordine alla trasmissione all'azienda di quanto necessario alla giustificazione della malattia.
Pertanto le Parti convengono di attivarsi e attenersi alle indicazioni normative e regolamentari di cui sopra a far data dal 1° gennaio 2018 e, fatta salva l'ipotesi in cui sussista in capo al lavoratore un effettivo impedimento oggettivo, lo stesso si impegna, con riferimento alla certificazione, esclusivamente alla trasmissione all'azienda - nei termini menzionati dalle sopra richiamate disposizioni - del numero di protocollo identificativo della certificazione medica attribuito dall'INPS, al momento della trasmissione in via telematica.
ART. 44
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'Impresa conserverà il posto al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;
b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni.
I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b), esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l’Impresa potrà considerare altre gravissime patologie.
E’ fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.
Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico.
Trascorso il periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'Impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato.
A tale riguardo, l’Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a. r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 153, nonché - ove l'assenza duri più di due giorni
- da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita), la determinazione della retribuzione dovuta per i periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi - quanti sono i giorni di assenza - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della assenza per malattia.
Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di malattia - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.
Nota a verbale - I trattamenti economici previsti dall'art. 44, non sono cumulabili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni delle Imprese costituiranno un'integrazione di quella stabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.
Raccomandazione dell’ANIA alle Imprese – Con riferimento al personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, l’ANIA raccomanda alle Imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio superiori ai 10 giorni continuativi ai fini del raggiungimento dei programmi indicati.
ART. 45
Fermo quanto contenuto nel precedente art. 44, per i dipendenti affetti da tbc e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale valgono le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 28 febbraio 1953, n. 86 e all'art. 9 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e successive modifiche.
Nel caso in cui il periodo di conservazione del posto ecceda il limite massimo di comporto che compete a ciascun lavoratore/trice interessato in base ai punti a) e b) del precedente art. 44, spetta, per detto periodo eccedente, una indennità mensile pari al 50% dell'ultima retribuzione percepita.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti della determinazione dell'indennità di cui al secondo comma è quella indicata rispettivamente al quartultimo, terzultimo e ultimo comma del precedente art. 44.
ART. 46
Ai fini della conservazione del posto prevista dagli articoli 44 e 45, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.
Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.
In caso di intervallo inferiore ai limiti di cui ai commi precedenti, il lavoratore/trice avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui agli articoli precedenti e il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato.
Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezione dei periodi contemplati nell'art. 36, nel sesto comma dell'art. 44 e nel secondo comma dell'art. 45.
ART. 47
L'Impresa ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore/trice assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione, durante le fasce orarie "di reperibilità" indicate dalla normativa vigente.
Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che il lavoratore/trice dovrà documentare, nonché le esenzioni dalla reperibilità previste dalla vigente normativa.
Nel caso che il lavoratore/trice non si faccia trovare al proprio domicilio nelle ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui al presente articolo, è tenuto a rendersi reperibile, ovvero si rifiuti di effettuare la visita di controllo, l'assenza si considera non giustificata.
Nota a verbale – Alla data di stipula del presente contratto – ai sensi della Legge 11 novembre 1983, n. 638 e successivi: Decreto Ministeriale 25 febbraio 1984, Decreto Interministeriale 8 gennaio 1985 e Decreto Ministeriale 15 luglio 1986 - le fasce di reperibilità di cui al secondo comma del presente articolo sono: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
17.00 alle 19.00.
GRAVIDANZA - PUERPERIO ART. 48
In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dall'Impresa, per tutto il periodo di assenza dal lavoro stabilito dagli artt. 16 e 17 Testo Unico D. Lgs. 26 marzo 2001
n. 151 e successive modifiche e integrazioni, un’integrazione dell'indennità prevista dall'art. 22, primo comma della citata legge, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità di cui trattasi.
Per le lavoratrici dei call center addette alla vendita, il 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell’indennità comprende la media provvigionale, calcolata come da art. 33 e 44.
Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge.
Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e adozione di cui alle leggi in vigore.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al lavoratore nei casi previsti dall’art. 28 e segg. Testo Unico D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i..
Gli arretrati spettanti ai lavoratori/trici per il rinnovo del CCNL, devono essere corrisposti in ogni caso di gravidanza o puerperio, compresa l'aspettativa facoltativa.
Nota a verbale - Il periodo di assenza di cui all’art. 32 Testo Unico D. Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151, e s.m.i. verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1° comma dell'art. 2120 C.C. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione a cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
PARI OPPORTUNITA’ ART. 49
Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle Imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le Parti auspicano pertanto che da parte delle Imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell'organizzazione aziendale.
Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, le Parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.
Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il C.C.N.L. 3 marzo 1991 e confermata con i successivi C.C.N.L., le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.
I compiti della Commissione mista nazionale sono i seguenti:
- analizzare l'intera problematica relativa alla parità uomo - donna, ivi compresa quella delle azioni positive;
- stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità;
- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza femminile nelle Imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;
- sviluppare momenti di raccordo ed azioni di monitoraggio relativamente all'evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore.
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta.
- studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, idonee iniziative per prevenirne la diffusione.
Nel caso in cui la Commissione intenda ricorrere all’utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell’Ania per l’espletamento dei compiti di cui sopra.
Le Parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, considerando tali commissioni come lo strumento più idoneo per:
- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
- impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.
TUTELA DELLA SALUTE ART. 50
Le Parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le Parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l’elezione degli stessi, il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le Parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, con l’Accordo 18 aprile 1995 (come successivamente implementato) di cui all’Allegato 14 al presente contratto.
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL "MOBBING"
ART. 51
Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
A tale riguardo le Parti si danno atto della necessità di perseguire iniziative atte a prevenire l'insorgere di azioni, anche a rilevanza sociale, lesive della dignità del lavoratore/trici.
In tale ottica le Parti concordano nel costituire un "Osservatorio Nazionale Paritetico sul Mobbing" – composto da 5 rappresentanti indicati dall’Ania e da 5 rappresentanti designati dalle XX.XX., con rotazione nella Presidenza - cui affidare i seguenti compiti:
- ricercare ed analizzare dati e risultanze scientifiche/giuridiche al fine di pervenire ad una comprensione del fenomeno mobbing nella sua complessa articolazione e definizione;
- monitorare il fenomeno mediante la raccolta di informazioni;
- analizzare ed individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche del fenomeno nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro od altri fattori che possano determinare l'insorgere di situazioni sussumibili all'interno del concetto di "mobbing";
- programmare azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni di criticità;
- formulare proposte per la definizione di codici di condotta;
- formulare pareri consultivi a richiesta delle Parti.
Su tali basi le Parti redigeranno il regolamento operativo dell'Osservatorio.
Nel caso in cui l’Osservatorio intenda ricorrere all’utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell’Ania per l’espletamento dei compiti di cui sopra.
VISITE MEDICHE ART. 52
Ferme le disposizioni di cui all'art. 50 e seguenti del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni sei mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Per i lavoratori/trici dei call center addetti al front office, in aggiunta a quanto già previsto dal 1° comma, le Imprese si attiveranno, sempre nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, per l’introduzione di controlli sanitari audiometrici ed ORL.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell'Impresa.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali, sentito il parere del medico competente.
ART. 53
Soppresso
ART. 54
Soppresso
TUTELA DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP ART. 55
Ai lavoratori/trici portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.
Ai lavoratori/trici che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.
I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti ad ore su richiesta del lavoratore, previa autorizzazione dell’INPS.
In ottemperanza del 5° e 6° comma dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'art. 4 Legge n. 104/1992.
ART. 56
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi od uffici aziendali, l'Impresa attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.
TOSSICODIPENDENZA
ART. 57
Ai lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato che siano in condizione di tossicodipendenza, accertata ai sensi di legge e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico - riabilitative e socio - assistenziali, viene riconosciuto ai sensi del DPR 309/1990 – Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza– il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza maturazione dell'anzianità di servizio salvo quanto previsto al 3° comma, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Ai sensi della predetta legge, il diritto alla conservazione del posto spetta, nei medesimi termini, anche ai lavoratori/trici familiari di tossicodipendente, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
I primi quattro mesi di assenza dal lavoro vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al primo comma dell'art. 2120 c. c. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297), l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche ai casi di alcolismo conclamato mediante presentazione di opportuna certificazione medica rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
SERVIZIO MILITARE ART. 58
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2110 e 2111 codice civile, il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Nota a verbale n. 1 - Il periodo di assenza per la prestazione del servizio militare di leva, verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al primo comma dell'art. 2120 c. c. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Nota a verbale n. 2 - Per il personale che abbia prestato il servizio militare di leva anteriormente al 1° luglio 1978, se trattasi di personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, ed al 1° luglio 1980, se trattasi di personale amministrativo, il periodo di assenza per la prestazione del servizio stesso verrà computato ai soli effetti dei premi di anzianità e dell'indennità di anzianità, e/o del trattamento di fine rapporto, ma solo nel caso in cui il suddetto servizio sia stato prestato successivamente alla data del 1° gennaio 1948 e sempreché l'interessato, al momento della chiamata alle armi, fosse alle dipendenze dell'Impresa stessa.
ART. 59
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento di legge, con l'aumento a tre mesi del periodo in relazione al quale va corrisposta l'indennità di cui al punto a) dell'art. 1 della Legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto durata non superiore a un mese; entro 15 giorni, se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi; entro 20 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi ma non a un anno; entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore a un anno; in caso contrario, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
ART. 60
Per gli stranieri non appartenenti agli stati membri dell’UE la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro.
In caso di richiamo alle armi lo straniero di cui al primo comma viene considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali si risolve il rapporto di lavoro.
A seguito della risoluzione di cui ai precedenti commi, si corrisponderà il solo trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale - Le Parti convengono che al lavoratore straniero il cui Stato di origine riconosca ai lavoratori italiani ivi operanti un trattamento equivalente a quello di cui agli artt. 58 del CCNL 18 luglio 20031 e 59 del presente contratto, si applicheranno le disposizioni dei predetti artt. 581 e 59 anziché quelle del presente art. 60.
1 Art. 58 del CCNL 18 luglio 2003:
<<La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
Il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro un mese dal giorno del congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa del congedo; in caso contrario sarà considerato dimissionario.
Dal momento in cui il lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva sia trattenuto in servizio militare oltre il termine stabilito, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma del successivo art. 59.
Nota a verbale n. 1 - Il periodo di assenza per la prestazione del servizio militare di leva, verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al primo comma dell'art. 2120 c. c. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Nota a verbale n. 2 - Per il personale che abbia prestato il servizio militare di leva anteriormente al 1° luglio 1978, se trattasi di personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, ed al 1° luglio 1980, se trattasi di personale amministrativo, il periodo di assenza per la prestazione del servizio stesso verrà computato ai soli effetti dei premi di anzianità e dell'indennità di anzianità, e/o del trattamento di fine rapporto, ma solo nel caso in cui il suddetto servizio sia stato prestato successivamente alla data del 1° gennaio 1948 e sempreché l'interessato, al momento della chiamata alle armi, fosse alle dipendenze dell'Impresa stessa.>>
MISSIONI ART. 61
L'Impresa può inviare il lavoratore/trice in missione temporanea fuori residenza o zona, con un preavviso di norma di 48 ore.
Se la missione è superiore a due mesi, l'Impresa motiverà per iscritto al lavoratore/trice le ragioni tecniche, organizzative e produttive che comportano la durata della missione stessa.
Il rifiuto senza giustificato motivo di uniformarsi alle disposizioni ricevute o di recarsi alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce violazione dei doveri di comportamento previsti dall'art. 100.
Al lavoratore/trice inviato in missione per un periodo non inferiore a 3 settimane consecutive, compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana.
Salvo il consenso dell'interessato, ciascuna missione non potrà superare i 6 mesi e, nell'arco dell'anno, le missioni non potranno complessivamente superare 160 giorni lavorativi.
Nota a verbale - Le Parti si danno atto che al dipendente in missione verranno comunque assegnate mansioni equivalenti.
ART. 62
Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio, in prima classe, seguendo la via più breve;
b) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'Impresa;
d) il trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per i giorni di viaggio e di permanenza, da stabilirsi a norma dell'art. 84, lett. f).
ART. 63
Il trattamento relativo alle missioni all'estero verrà preventivamente concordato di volta in volta.
TRASFERIMENTI ART. 64
L'Impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre con apposita lettera il cambiamento della sede di lavoro del dipendente.
Nei confronti del lavoratore/trice che abbia compiuto i 50 anni di età e abbia maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio, o 10 anni se trattasi di lavoratore/trice proveniente da liquidazione coatta amministrativa, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/trice.
La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento di personale con grado preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate.
Il trasferimento dovrà essere comunicato al dipendente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 per il personale con familiari conviventi, ivi incluso il convivente more uxorio. La convivenza more uxorio va comprovata da documentazione ufficiale.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma che precede, il dipendente viene considerato in missione sino alla scadenza dei suddetti termini.
L'Impresa terrà conto di situazioni oggettive di particolari gravità del lavoratore/trice.
ART. 65
Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'Impresa, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore/trice, dà luogo al pagamento di quanto segue:
a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, seguendo la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi, xxx incluso il convivente more uxorio;
b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, per un periodo massimo di 6 mesi;
d) il rimborso, per un periodo non superiore ad un anno, della maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine. Nel caso in cui quest’ultimo fosse di proprietà del lavoratore, l’eventuale maggior spesa nella sede di destinazione verrà calcolata con riferimento al canone di locazione medio di mercato applicabile all’abitazione di provenienza;
e) una indennità "una tantum", a copertura di tutte le altre spese, pari a due mensilità di stipendio, elevata a tre per chi abbia familiari conviventi, ivi incluso il convivente more uxorio.
In caso di acquisto di una nuova abitazione, verrà riconosciuta priorità al dipendente trasferito che ne faccia richiesta nell’ottenimento dei prestiti e/o delle agevolazioni eventualmente previste dal C.I.A. in tema di mutui agevolati per l’acquisto della prima casa, anche qualora sia già stata raggiunta la capienza massima ivi prevista. Qualora non vi siano previsioni contrattuali al riguardo, l’Impresa si attiverà presso un istituto bancario di sua fiducia, per far ottenere al dipendente la concessione di un mutuo a tasso agevolato.
Nel caso di morte del dipendente che si verifichi entro cinque anni dal trasferimento, l'Impresa rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.
L'Impresa non è tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore/trice.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione dell'indennità di cui al punto
e) è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell'art. 153, nonché dalla quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Agli effetti del presente articolo la convivenza more uxorio va comprovata da documentazione ufficiale.
CORSI PROFESSIONALI ART. 66
Premessa
In relazione a quanto previsto in materia dalle vigenti leggi ed ai mutamenti intervenuti in tema di organizzazione del lavoro, l’ANIA e le XX.XX. condividono l’obiettivo di individuare nella Formazione Continua, un ruolo rilevante per il raggiungimento di obiettivi comuni anche attraverso forme di condivisione bilaterale e di sviluppare ulteriori processi di miglioramento della qualità ed efficienza del servizio assicurativo in Italia con l’obiettivo di realizzare un più elevato standard di soddisfacimento dell’utenza ed una maggiore competitività sui prodotti e sui servizi. In tal senso le Parti sottolineano l’esigenza di effettuare iniziative di formazione in tutto l’arco della vita lavorativa, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze e l’incremento di professionalità.
Le Parti dichiarano di ritenere lo sviluppo della qualificazione professionale e la valorizzazione delle risorse umane fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati. A tal riguardo, secondo modalità da stabilirsi a livello aziendale, potranno essere previsti momenti di incontro e di approfondimento in materia di formazione aziendale che consentano alle Parti di formulare considerazioni ed eventuali proposte.
In particolare, nell’ambito della Formazione Continua finanziata da FBA, le Parti concorderanno in sede aziendale i piani formativi anche finalizzati ad ipotesi di riqualificazione dei lavoratori.
Nelle evoluzioni strutturali e nello sviluppo tecnologico sarà cura delle aziende aggiornare professionalmente il personale garantendo lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.
In particolare le Parti, nella prospettiva di garantire l’occupabilità di tutti i lavoratori e la competitività delle imprese e con il comune obiettivo di innalzamento delle conoscenze e delle competenze e delle professionalità delle persone, nel rispetto delle proprie reciproche sfere di autonomia, riconoscono l’importanza di FBA quale strumento primario per l’aggiornamento e la qualificazione professionale, rivolto in particolare a:
- fasce di lavoratori più direttamente coinvolti in dinamiche riorganizzative;
- lavoratori interessati a processi di riconversione in caso di intervento di innovazioni tecnologiche;
- lavoratori da tempo non destinatari di interventi formativi finalizzati alla crescita professionale, alla riqualificazione e/o riconversione ed eventualmente all’adeguamento/sviluppo delle competenze e di carriera, nonchè alla promozione di azioni positive rispetto alle pari opportunità.
Specifiche iniziative dovranno riguardare i funzionari.
Le Parti, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 98, 99 e 148 ed in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell'istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggior qualificazione dello stesso in relazione alle mansioni svolte, nonché ad una maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso un loro diverso utilizzo.
Le Parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che
potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da organismi esterni, in particolare l'IRSA.
Pertanto, con riferimento alla formazione bilaterale finanziata da FBA ed in linea con quanto previsto dall’art. 118 della legge n. 388 del 2000, in sede aziendale le Parti si confronteranno in tema di:
• Criteri d’accesso alla formazione
• Risorse/investimenti/costi della Formazione Continua
• Valutazione della qualità e dei risultati
In sede di contrattazione aziendale, le Parti concorderanno, in aggiunta ad altre modalità di attuazione, un monte ore complessivo almeno pari a due ore annue per dipendente (ovvero un'aliquota di personale) da destinare a corsi di formazione. All'interno di detto monte ore (ovvero aliquota di personale) ne verrà identificata una parte da destinarsi a corsi di formazione per il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 97, 98, 99 e 148.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell'accesso alle varie posizioni professionali. Verificandosene la necessità da un punto di vista tecnico, organizzativo e produttivo, saranno anche riferiti a processi di mobilità orizzontale e verticale o dall'attività amministrativa a quella produttiva e viceversa; inoltre, per quanto concerne i lavoratori/trici di cui agli artt. 98, 99 e 148, saranno previsti
- fermo quanto precede - corsi a carattere informativo finalizzati a fornire una cultura assicurativa di base.
L'Azienda, nell'individuare i lavoratori/trici da inviare ai corsi, terrà conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei lavoratori/trici, nonché dell'eventuale richiesta degli stessi garantendo comunque un'uguale possibilità di partecipazione nel rispetto del del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'Azienda.
I corsi potranno essere tenuti di norma durante l'orario di lavoro e, salvo casi eccezionali, quelli organizzati dall'Azienda saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro per non più del 50% del tempo.
Ai lavoratori/trici part – time verrà dato un congruo preavviso nel caso di corsi tenuti fuori dall’orario di lavoro. Qualora comunque vi fosse l’impossibilità da parte del dipendente a partecipare per ragioni di particolare gravità, l’Impresa valuterà soluzioni alternative.
Verrà erogata la media provvigionale, calcolata come da artt 33 e 44, per le ore di formazione sostenute durante l’orario di lavoro da lavoratori addetti alla vendita di cui all’art. 165 del presente CCNL.
Poiché la qualificazione professionale concreta un interesse reciproco dell'Azienda e del lavoratore/trice, le eventuali ore dedicate ai corsi al di fuori del normale orario di lavoro non potranno essere considerate ore di lavoro.
Nota a verbale: le Imprese rilasceranno ai dipendenti, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e su espressa richiesta, idonea documentazione che attesti la partecipazione ai corsi di formazione.
ART. 67
Nel caso di assenze dal servizio per periodi superiori a tre mesi continuativi, qualora nel contempo si siano verificati significativi cambiamenti organizzativi o procedurali, le Imprese favoriranno il reinserimento del personale in parola, anche mediante l'utilizzo di adeguati strumenti formativi in relazione alle conoscenze necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
ART. 68
Le Imprese promuoveranno per i lavoratori/trici della 1° posizione organizzativa dell’Area professionale B, i quali abbiano maturato o vengano a maturare nel periodo di validità del presente contratto 17 anni di permanenza in tale posizione organizzativa, sessioni di valutazione al termine delle quali verrà accertata l'idoneità all'eventuale svolgimento di mansioni previste per la posizione organizzativa superiore.
In caso di disponibilità di posizioni lavorative nella 2° posizione organizzativa dell’Area professionale B, l'idoneità conseguita durante le predette sessioni costituirà uno dei parametri cui affidarsi per la decisione su chi andrà a ricoprire tale posizione.
Le modalità ed i tempi di effettuazione delle sessioni, saranno comunicati agli Organismi sindacali aziendali in un apposito incontro.
Agli Organismi sindacali aziendali verrà, inoltre, comunicato il numero dei lavoratori/trici che saranno risultati idonei nel corso dell'ultima sessione nonché i nominativi dei lavoratori/trici risultati idonei ai quali siano state effettivamente assegnate mansioni superiori.
ART. 69
Con riferimento a tutte le iniziative di riqualificazione ed addestramento professionale previste dal presente contratto riguardanti i lavoratori/trici, di cui all'art. 92, inquadrati sino alla 1° posizione organizzativa dell’Area professionale B ed il personale di cui all'art. 146 inquadrato sino al 3° livello, l'Azienda darà informazione preventiva alle r.s.a. dei relativi corsi indicandone i contenuti e le finalità nonché i criteri di partecipazione, che terranno conto della presenza percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
Su richiesta delle r.s.a., l'Azienda darà luogo ad un concreto confronto su tali materie. Detto confronto sarà finalizzato al perseguimento della maggior convergenza possibile delle rispettive posizioni.
Il confronto potrà avvenire in occasione dell'informativa o, su richiesta delle XX.XX., in un apposito incontro da tenersi entro i 15 giorni successivi l'informativa stessa.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 70
La risoluzione del rapporto di lavoro ha luogo:
a) per dimissioni;
b) per recesso da parte dell’Impresa a norma dell’art. 2118 c.c. nei limiti consentiti dalla legge;
c) per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto ai sensi dei precedenti artt. 44 e 45;
d) per recesso per giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c. e della Legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche e integrazioni;
e) per recesso per giustificato motivo a norma della Legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche e integrazioni e nell’ambito dell’applicazione della stessa;
f) per morte.
PREAVVISO ART. 71
Per tutti i lavoratori/trici, con esclusione dei Funzionari, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti ai punti b), c), e) ed f) del precedente art. 70, i termini di preavviso sono così fissati:
1. per i lavoratori/trici che hanno superato il periodo di prova e non hanno ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 6;
2. per i lavoratori/trici che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 9.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro previsto al punto a) del precedente art.
70 il preavviso è di un mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'Impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/trice adeguati permessi, con un massimo di due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI ART. 72
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, è in facoltà dell’Impresa rinunciare totalmente o parzialmente all’osservanza del termine di preavviso con diritto per il lavoratore/trice di percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, la retribuzione relativa al periodo di lavoro effettivamente prestato.
Al personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di età del bambino, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, un importo equivalente all’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso da parte dell’Impresa.
La gravidanza o l’esistenza in vita del bambino dovranno essere documentate con opportuni certificati.
Nota a Verbale
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 e successive modificazioni, le dimissioni dal rapporto di lavoro - in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 151/2015 - potranno essere formalizzate anche dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione prevista dal presente CCNL.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIZIATIVA DELL’IMPRESA AI SENSI DELL’ART. 2118 C.C.
ART. 73
Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi del punto b) del precedente art. 70 nei casi cioè di licenziamento non motivato compete al lavoratore/trice, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso di cui al precedente art. 71.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MALATTIA O CONSEGUENZA DI INFORTUNIO
ART. 74
La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del punto c) del precedente art. 70 comporta l’obbligo della corresponsione, oltre al trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA ART. 75
Il diritto di recesso per giusta causa di cui al punto d) del precedente art. 70 potrà essere esercitato quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al prestatore di lavoro il preavviso né la corrispondente indennità, ma solo il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore/trice che recede per giusta causa spettano, invece, il trattamento di fine rapporto e un importo equivalente all’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso a norma del punto b) dell’art. 70.
Il recesso ha effetto dal momento dell’intimazione per iscritto all’interessato; qualora questa non sia avvenuta con consegna della relativa lettera all’interessato, il recesso ha effetto dalla data risultante dalla ricevuta della lettera raccomandata a.r. diretta al domicilio della parte interessata.
L’esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le eventuali azioni di danno spettanti a norma di legge.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTIFICATO MOTIVO ART. 76
Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lettera e) del precedente art. 70 sussiste nei casi previsti dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il preavviso di cui al precedente art. 71 ed il trattamento di fine rapporto.
ART. 77
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, a norma dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche e integrazioni, l’Impresa è tenuta a contestare per iscritto la mancanza all’interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni, le proprie difese scritte.
Alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma sono estese le procedure previste per i provvedimenti disciplinari dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI MORTE ART. 78
Quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per morte devesi corrispondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso stabilite nel caso di recesso a norma del punto b) dell’art. 70.
La ripartizione, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le somme spettanti sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
A norma di quanto stabilito dall’art. 2122 c.c., ultimo comma, è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO ART. 79
Le basi retributive per la determinazione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso sono calcolate secondo le disposizioni degli artt. 2120 e 2121 c. c., come modificati dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297; le diarie forfetizzate verranno incluse nella misura del 40%.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, ai soli ed esclusivi effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, i compensi provvigionali verranno eccezionalmente conteggiati in misura superiore alla quota parte costituente retribuzione a norma dell'art. 153 lett. b) e precisamente nella misura convenzionale del 100%.
Tale eccezionale computo non modifica la quota di detti compensi provvigionali costituente rimborso spese.
Per i lavoratori dei contact center addetti alla vendita, la media provvigionale verrà calcolata come da art. 33 e 44.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE ED EFFETTO DEL RECESSO ART. 80
In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, questa deve essere comunicata per iscritto.
Il recesso ha effetto dal momento indicato nella comunicazione ma, comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di preavviso, peraltro, non possono decorrere se non dal 1° o dal 16 del mese immediatamente successivi alla data di effetto del recesso.
MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO
ART. 81
Le somme dovute in caso di cessazione del rapporto devono essere versate all’interessato – salvo diverse intese tra azienda e lavoratore – all’atto della cessazione dal servizio.
In caso di contestazione sull’ammontare delle spettanze, l’Impresa dovrà corrispondere all’interessato la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza (addetti al contact center vendita) la parte delle spettanze determinate sulla base dei compensi provvigionali di cui rispettivamente alla lettera b) dell’art. 153 e al terzo comma dell’art. 174 sarà corrisposta entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
CERTIFICATO DI PRESTATO SERVIZIO ART. 82
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'Impresa rilascerà all'interessato, all'atto della cessazione dal servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione, del grado, dell’area professionale e della posizione organizzativa e della mansione nonché, a richiesta dell'interessato, del servizio o ufficio al quale era addetto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
PROCEDURA PER CIA ART. 83
I Contratti Integrativi Aziendali o di Gruppo assicurativo avranno, di norma, durata quadriennale e la relativa scadenza non dovrà coincidere con quella del CCNL, onde evitare la sovrapposizione dei cicli negoziali.
La piattaforma sindacale per il rinnovo del CIA sarà presentata dalle RSA e/o dai Coordinamenti sindacali aziendali (ove presenti), di norma, due mesi prima della scadenza del CIA stesso. Entro un mese dal ricevimento della piattaforma da parte aziendale, si terrà un incontro per consentire alle XX.XX. l’illustrazione delle proposte sindacali e per concordare la data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni.
Durante i periodi di cui al comma precedente le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si potrà esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE ART. 84
In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio nella normativa legale e negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati Contratti Integrativi Aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all'art. 101, punto 1 a), 1° comma, fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quanto stabilito dall'art. 106;
f) trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per il personale con funzioni esterne e per il personale in missione temporanea;
g) rimborso spese chilometrico per il personale viaggiante;
h) forme previdenziali per i casi di malattia, di invalidità permanente e di morte, da realizzarsi con polizze di assicurazione, ovvero tramite una Cassa di assistenza;
i) agevolazioni particolari per i lavoratori/trici studenti;
l) indennità speciali per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati;
m) agevolazioni ai dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione, tenendo peraltro anche conto degli oneri già derivanti dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297;
n) agevolazioni ai dipendenti nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'Impresa;
o) erogazioni aziendali di cui al successivo art. 85;
p) modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37;
q) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 66.
r) utilizzazione in xxx xxxxxxxxxx x/x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx straordinari retribuiti di cui all'accordo sulle festività abolite;
s) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 52.
t) costituzione della commissione aziendale pari opportunità e relative modalità di funzionamento;
u) rinvii alla sede aziendale contenuti negli artt. 107 e 108;
Il punto o) non riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione per il quale è esclusa la possibilità di negoziare in sede aziendale tale materia.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima – Sezione Terza e Disciplina Speciale, Parte Terza, le erogazioni aziendali che eventualmente venissero concordate ai sensi del precedente punto o) saranno specifiche per il personale in parola e diverse e sostitutive di quelle relative al restante personale.
ART. 85
Le erogazioni economiche di cui all’art. 84 lettera o) sono costituite dai premi aziendali di produttività e da tutte le altre erogazioni già ricondotte sotto il concetto di premio aziendale di produttività dal 1° e 2° comma della nota a verbale contenuta nell’art. 72 del C.C.N.L. 3 marzo 1991 come riportati nella nota a verbale 1 in calce al presente articolo, nonché da ogni altra erogazione economica collegata ai risultati legati all’andamento economico dell’Impresa.
Le variazioni delle predette erogazioni, qualsiasi siano i sistemi aziendali concordati nel tempo, inclusi quelli collegati alla dinamica delle retribuzioni od a altri meccanismi con effetti economici automatici, da cui esse derivano, dovranno essere strettamente correlate, in base a criteri da definire a livello aziendale, ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese.
Dette erogazioni contrattate a livello aziendale potranno essere dalle Parti destinate anche al finanziamento del trattamento di previdenza integrativa di cui all’art. 86.
In deroga a quanto stabilito al secondo comma del precedente art. 84, erogazioni in sede aziendale – sempre necessariamente correlate ai parametri indicati al secondo comma del presente articolo – potranno essere negoziate anche per il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione se però destinate almeno in parte al finanziamento del trattamento di previdenza di cui all’art. 86.
Nota a verbale n. 1 -Le Parti, relativamente al «premio aziendale di produttività» di cui alla lettera o) dell’art. 84, si danno atto che alla data di stipula del contratto collettivo 21 luglio 1983 risultavano già sussistere erogazioni economiche in sede aziendale istituite antecedentemente e variamente denominate (gratifica di bilancio, partecipazione agli utili di bilancio, premio di assiduità, premio di partecipazione annuale alla prosperità aziendale, elemento contrattuale aziendale, elemento economico aggiuntivo, premio di operosità, premio di presenza, terzo elemento retributivo, indennità di bilancio, elemento economico integrativo aziendale, premio di produzione, ecc.) o senza alcuna denominazione.
Le Parti si danno altresì atto che dette erogazioni economiche continuano a considerarsi come «premio aziendale di produttività» di cui alla lett. o) dell’art. 84 (escluse quelle che derivano da accordi o consuetudini aziendali precedenti alla data del 15 giugno 1980, non modificati e sostituiti successivamente e che quindi abbiano mantenuto la loro originaria specificità e siano tuttora vigenti, i quali conserveranno la loro autonoma disciplina
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ART. 86
È previsto, a favore di ciascun lavoratore/trice, un trattamento previdenziale finanziato in parte mediante contributo dell’Impresa ed in parte mediante contributo del lavoratore/trice anche mediante conferimento del tfr.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento previdenziale sono disciplinati dall’apposito Regolamento contenuto nell’allegato 13.
Il personale potrà destinare su base volontaria, tramite dichiarazione revocabile da rendere con le modalità che aziendalmente verranno concordate, le erogazioni di cui all’art. 84, comma 1, lett. o) per le quali non si applica la decontribuzione, in tutto od in parte, alla previdenza complementare.
ASSISTENZA SANITARIA ART. 87
È previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, a favore di ciascun lavoratore/trice – esclusi i funzionari, per i quali tale materia è disciplinata dall’apposito accordo nazionale allegato al C.C.N.L. – un contributo a carico dell’Impresa, di importo corrispondente allo 0,50% della retribuzione individuata dal C.C.N.L. quale base ai fini della previdenza complementare, da destinare al trattamento di assistenza sanitaria.
Le modalità di utilizzo di tale contributo saranno definite a livello aziendale, e per i casi in cui risultassero già in essere simili trattamenti, il contributo in parola sarà destinato al miglioramento di questi ultimi.
Poiché tale materia è esplicitamente indicata fra quelle di pertinenza della sede aziendale (art. 84, lett. h), in futuro su di essa non verrà più effettuato alcun intervento da parte del CCNL.
Dichiarazione delle Parti – Le Parti, condividendo la rilevanza sociale dell’assistenza sanitaria, convengono che in occasione dei prossimi rinnovi dei contratti integrativi aziendali, laddove non siano già previste per i dipendenti forme di assistenza sanitaria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, si possano concordare soluzioni, ancorché a carattere temporaneo, con riferimento alle prestazioni relative ai grandi interventi.
LONG TERM CARE ART. 88
In considerazione dell’allungamento della vita unitamente all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza, e quindi di necessità di assistenza, le Parti hanno costituito in data 15 giugno 2005 il Fondo Unico nazionale per l’assicurazione contro i rischi di non autosufficienza (Long Term Care) dei dipendenti del settore assicurativo di seguito denominato Fondo LTC.
Ai fini del finanziamento del suddetto Fondo LTC, le Imprese versano al medesimo un contributo annuo pari allo 0.50% della retribuzione annua tabellare di ciascun dipendente.
DISCIPLINA SPECIALE