per l'assicurazione GAP, edizione 1/2016
Condizioni generali di assicurazione e informazione alla clientela
per l'assicurazione GAP, edizione 1/2016
Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon
Che cos'è un'assicurazione GAP?
Le presenti condizioni di assicurazione si basano sul contratto collettivo con adesione facoltativa che RCI Finance SA, in qualità di contraente (di seguito denominata „RCI“), ha stipulato con Generali in qualità di assicuratore. I clienti di RCI possono aderire al contratto collettivo se RCI cede loro un veicolo assicurabile sulla base di un contratto di finanziamento. Nelle Condizioni generali di assicurazione i clienti di RCI vengono denominati „assicurati“. La copertura assicurativa viene concessa a condizione che fra l'assicurato e RCI sia posto in essere un contratto di finanziamento. Qualora il veicolo assicurato subisca un danno totale, è possibile che tra l'importo che l'assicurato ha inizialmente pagato per il veicolo e la prestazione di assicurazione risultante dall'assicurazione veicoli a motore si crei una lacuna finanziaria. Lo scopo dell'assicurazione GAP consiste nel colmare tale lacuna.
Questa assicurazione è un complemento all'assicurazione veicoli a motore, ma non può sostituire quest'ultima.
1. Basi contrattuali
Il contratto collettivo stipulato con RCI, incluse eventuali aggiunte, il contratto di finanziamento sottoscritto dall'assicurato, inclusa l'adesione all'assicurazione GAP ivi integrata, nonché le Condizioni generali di assicurazione e le informazioni alla clientela in esse contenute costituiscono le basi del contratto di assicurazione. Il contratto collettivo GAP è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA).
2. Partner contrattuali Assicurato:
beneficiario del leasing o del credito di RCI
Finance XX
0. Definizioni
Contratto di credito/contratto di leasing: contratto fra l'assicurato e RCI finalizzato al finanziamento del veicolo (di seguito denominato „Contratto di finanziamento“).
Prezzo di acquisto in contanti:
questo prezzo riflette l'importo effettivo della fattura, ovvero in caso di nuovi veicoli il prezzo di listino del veicolo assicurato, più l'equipaggiamento speciale e gli accessori, meno gli sconti e altre agevolazioni all'inizio del Contratto di finanziamento. In caso di veicoli usati, si fa riferimento all'importo effettivo della fattura.
Valore di mercato:
Il valore di mercato corrisponde all'importo che l'assicurato deve sostenere per acquistare un veicolo usato equivalente. In particolare riflette il valore di riacquisto del veicolo inclusi equipaggiamenti e accessori al momento dell'evento assicurato, tenuto conto del valore a nuovo, del chilometraggio, della durata d'impiego, della situazione di mercato e dello stato del veicolo. Trovano applicazione le linee guida per la valutazione dell'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (ASEAI).
Danno totale:
Un danno totale sussiste quando le spese di riparazione superano il valore limite della riparazione definito dall'assicuratore di base veicoli a motore o il veicolo rubato non può essere ritrovato entro 30 giorni. Se non è stata stipulata alcuna assicurazione casco presso l'assicuratore di base veicoli a motore, si ha un danno totale quando le spese di riparazione superano il valore di mercato del veicolo. Se l'assicurato si fa pagare le spese di riparazione e fa riciclare il veicolo non riparato in caso di mancato
Generali Assicurazioni
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon xxxxxxxx.xx
Le notifiche di sinistro devono essere presentate direttamente a RCI Finance SA.
Indirizzo
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxx
Homepage
xxx-xxxxxxx.xx
Telefono
0000 00 00 00
E-mail:
4. Oggetto dell’assicurazione
In caso di danno totale assicurato, l'assicurazione GAP copre la differenza fra la prestazione dell'assicuratore di base veicoli a motore e il prezzo di acquisto in contanti. Se non esiste un'assicurazione casco, viene rimborsata la differenza fra il valore di mercato, subito prima del danno totale, e il prezzo di acquisto in contanti. L'indennizzo massimo in caso di sinistro ammonta a CHF 30’000.–. Per gli assicurati soggetti a IVA, l'indennizzo è al netto dell'IVA.
5. Veicoli assicurabili
raggiungimento del valore della riparazione,
Stipulante:
RCI Finance SA, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx (di seguito denominata RCI)
Assicuratore:
Generali Assicurazioni Generali SA, Avenue Perdtemps 23, Case postale 3000,
1260 Nyon. Indirizzo di contatto: Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx (di seguito denominata Generali).
non sussiste un danno totale per l'assicurazione GAP che genera prestazioni.
Assicuratore di base veicoli a motore: Per assicuratore di base si intende la compagnia di assicurazioni con cui
l'assicurato di questo contratto collettivo ha stipulato la sua assicurazione veicoli a motore.
Assicurazione casco:
Include le possibilità di copertura casco integrale o parziale (con o senza valore attuale maggiorato). La copertura casco integrale comprende il rischio collisione oltre all'assicurazione casco parziale.
Possono essere assicurati autovetture e furgoni nuovi e usati con un peso complessivo legale massimo fino a 3'500 kg e un importo in fattura massimo di CHF 120’000 di detentori domiciliati in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein che stipulano con RCI un contratto di finanziamento per il loro veicolo. Al termine del finanziamento, i veicoli non devono avere superato il 10 anno di messa in circolazione.
6. Validità territoriale
L'assicurazione GAP è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in tutti i
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Paesi UE e SEE come pure in Andorra e Croazia.
7. Inizio e durata dell’assicurazione
La copertura assicurativa viene stipulata per la durata del Contratto di finanziamento, ma al massimo per la durata di 5 anni dall'inizio dell'assicurazione, e cessa al più tardi alla scadenza di tale durata senza necessità di disdetta. La durata minima di assicurazione per ogni veicolo assicurato è di 12 mesi. In questo periodo, l'assicurazione non può essere disdetta. La copertura assicurativa cessa anticipatamente se:
a) il Contratto di finanziamento sottostante cessa o decade per qualsiasi motivo;
b) il veicolo assicurato ha subito un danno totale e Generali ha erogato prestazioni;
c) si estingue l'immatricolazione o il certificato di omologazione del veicolo;
d) oppure in tutti gli altri casi in cui Generali, RCI o l'assicurato hanno il diritto di terminare anticipatamente la copertura assicurativa sulla base di un accordo contrattuale o conformemente alla legge.
e) L'assicurazione GAP può essere rescissa dall'assicurato sulla base di una disdetta scritta presentata a RCI, dopo la scadenza della durata minima di 12 mesi, nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi alla fine di ogni mese.
8. Prestazione assicurata
La prestazione assicurata corrisponde alla differenza fra il prezzo di acquisto in contanti e la prestazione dell'assicurazione di base veicoli a motore, tenuto conto delle restrizioni della copertura assicurativa (si veda articolo 10).
Se non esiste un'assicurazione casco, viene rimborsata la differenza fra il valore di mercato, subito prima del danno totale, e il prezzo di acquisto in contanti. Qualora il prezzo di acquisto in contanti contenga importi parziali utilizzati per scopi diversi dell'acquisto del veicolo assicurato, questi non vengono presi in considerazione nel calcolo della prestazione assicurata.
9. Versamento delle prestazioni Generali paga l'indennizzo esclusivamente a RCI. Quest'ultima si impegna a
conteggiare e documentare integralmente e
adeguatamente l'importo eccedente i propri crediti con l'assicurato.
10. Restrizioni della copertura assicurativa
Nel caso in cui il sinistro sia la conseguenza di una negligenza grave, Generali è autorizzata a ridurre la propria prestazione in proporzione alla gravità della colpa dell'assicurato. Generali rinuncia al diritto di regresso e di riduzione previsto per legge secondo l'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contatto di assicurazione (LCA) e
l'art. 65 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) per gli eventi assicurati cagionati dall'assicurato per
negligenza grave, a meno che il conducente:
a) abbia causato l'evento sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci;
b) al momento dell'incidente sia in possesso di licenza per allievo conducente o licenza di condurre in prova. Le licenze di condurre straniere sono considerate licenze di condurre in prova fino a quando non vengono convertite nella licenza di condurre svizzera definitiva;
c) abbia causato l'evento violando in modo particolarmente sconsiderato il limite di velocità massimo ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr.
11. Esclusioni dalla copertura
Sono esclusi dall'assicurazione collettiva GAP:
a) danni provocati durante l'utilizzo del veicolo dato a noleggio a scopi commerciali;
b) danni d'esercizio, da rottura e usura non causati da eventi esterni, in particolare danni da carichi, rotture di molle provocate dalle vibrazioni del veicolo sulla strada, danni causati dalla mancanza di olio, danni in seguito alla mancanza o al congelamento dell'acqua di raffreddamento, anche quando la mancanza di olio o di acqua di raffreddamento è la conseguenza di un evento assicurato;
c) danni:
in caso di eventi bellici, atti terroristici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione o eventi analoghi e le misure prese contro di essi, come pure in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o alterazioni della struttura atomica, se l'assicurato non dimostra che i danni non hanno alcun nesso con tali eventi;
in caso di disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi, a meno che l'assicurato non dimostri in modo credibile che egli o il conducente ha adottato le misure ragionevoli per evitare il danno;
causati da energia nucleare;
d) durante la requisizione amministrativa del veicolo;
e) danni in caso di percorsi di gara, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate a tali scopi, nonché durante la partecipazione a corse di allenamento o gare fuori strada o corsi di guida. Tuttavia sono assicurati i danni provocati negli spostamenti in Svizzera durante i corsi prescritti dalla legge presso i fornitori di corsi in possesso di relativa licenza;
f) danni causati dalla mancata esecuzione tempestiva di interventi di manutenzione regolari, prescritti dal costruttore del
veicolo, o danni provocati dall'utilizzo scorretto del veicolo (utilizzo contrario a quanto stabilito nel manuale d'uso);
g) danni causati intenzionalmente;
h) inoltre non sono assicurate le riduzioni di qualsiasi tipo dell'assicuratore di base veicoli a motore, ad es., a causa dell'eccezione del concorso di colpa o di negligenza grave, costi o spese per la liquidazione dei sinistri e richieste di franchigia dell'assicuratore di base veicoli a motore.
12. Informazione in caso di sinistro L'assicurato informa immediatamente l'assicuratore di base veicoli a motore, in
modo che quest'ultimo possa procedere a
una perizia. Se viene accertato un danno totale, RCI deve essere informata immediatamente. Se non sussiste un'assicurazione casco, l'evento deve essere notificato direttamente a RCI, affinché Generali possa effettuare una perizia.
In presenza di danno totale, l'assicurato informa RCI nel più breve tempo possibile. L'assicurato collabora all'accertamento dei fatti, facendo pervenire a RCI le informazioni e i documenti da essa richiesti.
13. Documenti da presentare in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'assicurato deve mettere a disposizione di RCI la seguente documentazione: corrispondenza dell'assicuratore di base veicoli a motore (in particolare la lettera di liquidazione del sinistro) e tutti gli altri documenti pertinenti. Se per il veicolo non esiste un'assicurazione casco integrale o parziale, Generali redige una perizia che conferma il danno totale e indica il valore del veicolo direttamente prima del sinistro. In caso di furto, occorre fornire a Generali una copia della denuncia sporta presso la polizia o, se il veicolo ha subito un danno totale a causa di un incidente, una copia del rapporto di incidente della polizia.
14. Obblighi dell'assicurato
a) L'assicurato deve fare in modo, ove possibile, di prevenire e contenere il danno;
b) l'assicurato deve comunicare il furto del veicolo assicurato alla polizia subito dopo la scoperta e sporgere una denuncia penale contro gli autori del reato;
c) l'assicurato deve comunicare al più presto l'insorgenza del sinistro a RCI. In ogni caso entro 10 giorni dall'accertamento del danno totale da parte dell'assicuratore di base veicoli a motore. L'assicurato acconsente a che Generali sia autorizzata a redigere una perizia sul veicolo danneggiato e, all'occorrenza, a richiedere tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del sinistro all'assicurato, all'assicuratore di base veicoli a motore o a un altro ufficio appropriato;
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d) in caso di liquidazione attraverso un'assicurazione di responsabilità civile di terzi, tali danni devono essere presentati a Generali attraverso l'assicuratore veicoli a motore dell'autore del danno con la lettera di liquidazione del sinistro che conferma il danno totale e rileva il valore del veicolo direttamente prima del sinistro. Su richiesta di Generali, l'assicurato deve fornire immediatamente ulteriori possibili informazioni necessarie all'accertamento dell'obbligo di indennizzo. Inoltre, l'assicurato fornisce a Generali un supporto attivo nelle eventuali indagini per stabilire la causa e l'ammontare del sinistro, oltre che la portata dell'obbligo di prestazione;
e) nel caso in cui l'assicurato dovesse venire a conoscenza del ritrovamento di un veicolo assicurato smarrito, l'assicurato deve comunicarlo immediatamente a Generali.
15. Conseguenze in caso di violazione degli obblighi
Se l'assicurato viola i propri obblighi, l'obbligo di prestazione di Generali può venire meno. All'assicurato resta riservata la prova che la violazione del contratto è avvenuta senza colpa o non influisce sul danno o sulla posizione giuridica di Generali. Eventuali condotte fraudolente causano la mancata erogazione delle prestazioni e possono comportare l'avvio di procedimenti penali
16. Pagamento dei premi
Il premio, inclusa la tassa di bollo, è parte integrante delle rate mensili pagabili nell'ambito del Contratto di finanziamento. RCI trasferisce all'assicurato al massimo il premio lordo che le è stato calcolato da Generali, inclusa la tassa di bollo.
L'ammontare del premio che l'assicurato deve pagare è indicato separatamente nel Contratto di finanziamento.
17. Modifiche di legge
In caso di modifica disposta per legge (ad es., aumento della tassa di bollo), Generali si riserva il diritto di adeguare i premi. Una tale modifica non dà diritto a disdire il contratto.
18. Foro competente e diritto complementare
Per le controversie risultanti dal presente contratto, l'assicurato riconosce quale foro competente la sede svizzera di Nyon di Generali, purché non siano competenti i tribunali del luogo del sinistro in virtù di disposizioni di legge vincolanti. A complemento delle presenti condizioni vigono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e del diritto della circolazione stradale.
19. Protezione dei dati
Durante l'esercizio della propria attività di assicurazione (valutazione del rischio, liquidazione dei sinistri, statistiche, marketing), è probabile che Generali sottoponga a trattamento i dati personali dell'assicurato. In particolare si tratta dei
dati riportati nell'aggiunta al contratto relativa all'adesione all'assicurazione GAP, notifiche di sinistro o documenti ufficiali, conservati negli atti o su supporti elettronici. Generali potrebbe essere tenuta a trasmettere i dati riguardanti l'assicurato a soggetti terzi come coassicuratori, riassicuratori, società del Gruppo Generali e periti. Inoltre, Generali si riserva il diritto di richiedere informazioni a terzi. L'aggiunta al contratto relativa all'adesione all'assicurazione GAP contiene una clausola in cui l'assicurato autorizza Generali a elaborare i dati personali indispensabili al controllo e all'esecuzione del contratto.
Generali garantisce che i dati ottenuti sono trattati in modo confidenziale. Per contrastare le frodi assicurative Generali ha il diritto, in caso di sinistro, di scambiare dati nell’ambito del sistema elettronico di informazione „CarClaims-Info“. Si tratta di una banca dati centrale in cui dopo un sinistro vengono scambiati, oltre alle informazioni sul veicolo, anche la data e la causa del sinistro.
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