REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
(Emanato con Decreto Rettorale prot. n. 6408 del 7 febbraio 2020).
Articolo 1 - Ambito di applicazione, requisiti e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 2010 e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività̀ di ricerca (di seguito "assegni").
2. Possono essere destinatari degli assegni i laureati magistrali in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Nel caso di assegni finanziati in tutto o in parte con fondi di Ateneo, il bando può stabilire che, costituisce requisito obbligatorio il possesso del titolo di dottore di ricerca, acquisito entro la data di svolgimento delle prove concorsuali, o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione dell’area medica corredato di adeguata produzione scientifica. Nei restanti casi il possesso dei suddetti titoli costituisce titolo preferenziale ai fini della attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
4. Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. Gli assegni sono finalizzati a sostenere la collaborazione di giovani qualificati alle attività di ricerca dell’Università di Camerino.
6. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
Articolo 2- Durata e importo
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati da ciascun soggetto, ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, anche con Atenei diversi nonché con gli enti di cui all’articolo 22, comma 1 della Legge n.240/2010, non può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rileva il periodo trascorso in congedo di maternità, paternità e congedi parentali o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca, di cui al presente regolamento, e dei contratti di ricercatore a tempo determinato instaurati ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi nonché con gli enti di cui all’art. 22, comma 1, della medesima legge, non può in ogni caso superare i dodici anni,
anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rileva il periodo trascorso
in congedo di maternità, paternità e congedi parentali o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Gli assegni sono corrisposti di norma in rate mensili posticipate; in ogni caso gli importi dei contratti non possono essere inferiori all’importo minimo fissato con l’apposito decreto ministeriale.
Articolo 3 – Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: a) bando annuale relativo alle aree scientifiche
1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione può destinare risorse per il finanziamento o il cofinanziamento di assegni.
2. ll contingente degli assegni viene di norma annualmente fissato dal Senato Accademico, sulla base delle strategie di sviluppo della ricerca individuate e delle risorse disponibili. Le strutture di ricerca d’Xxxxxx vengono successivamente invitate, a presentare le richieste. Nella domanda, oltre alla descrizione del progetto di ricerca, le strutture dovranno indicare la composizione del gruppo o dei gruppi di ricerca potenzialmente assegnatari, le attività svolte dai componenti nei tre anni precedenti, con particolare riguardo alla produzione scientifica e alla capacità di attrazione di risorse provenienti da organismi nazionali ed internazionali, il ruolo che, nell’ambito della ricerca proposta, dovrà svolgere l’assegnista e le risorse umane e materiali da destinare alla ricerca stessa, nonché l’impegno alla partecipazione al co- finanziamento e la coerenza con le strategie di sviluppo della ricerca dell’Ateneo e della struttura proponente. Le strutture di ricerca dovranno altresì indicare tutte le informazioni utili di cui al successivo comma 4. Una quota di assegni può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
3. L’Ateneo provvederà a cofinanziare le proposte in graduatoria fino ad esaurimento della cifra prevista per il bando in questione. Gli assegni di ricerca collegati alle ulteriori proposte, ritenute idonee ed inserite in graduatoria, potranno essere finanziati interamente su fondi di ricerca dei gruppi interessati all’attivazione degli stessi.
4. Il bando, emanato dal Rettore, deve contenere le seguenti indicazioni:
a. numero degli assegni da attivare con riferimento ai settori scientifico-disciplinari indicati dalle strutture;
b. struttura e sede dell’attività collegata ad ogni assegno da attivare;
c. durata degli assegni;
d. requisiti e titoli per l’ammissione;
e. modalità e tempi per la presentazione delle domande, non inferiore a 30 giorni, dei titoli, comprese le pubblicazioni, e del progetto di ricerca che il candidato intende svolgere;
f. criteri generali di valutazione dei titoli presentati e del progetto di ricerca;
g. eventuali punteggi da attribuire ai titoli e alla prova orale;
h. informazioni riguardanti il trattamento economico, previdenziale e i diritti e i doveri del titolare dell’assegno di ricerca.
5. Il bando è pubblicato sul sito web dell’Università, del Ministero e dell’Unione europea e con altre modalità tali da assicurare la diffusione internazionale.
Articolo 4 – Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: b) Bandi relativi a specifici programmi di ricerca
1. Le strutture di ricerca in qualsiasi momento possono richiedere l’emanazione di bandi per assegni su fondi propri, anche derivanti, in tutto o in parte, da contratti conto terzi o da finanziamenti esterni.
2. Su richiesta del consiglio della struttura, il rettore emana il bando che contiene il titolo del programma di ricerca e il relativo settore scientifico-disciplinare.
3. Il bando deve contenere tutte le indicazioni previste dall’art. 3, comma 4, del presente regolamento ed eventuali elementi ulteriori richiesti dallo specifico programma di finanziamento, ad eccezione della presentazione del progetto di ricerca previsto alla lettera e), e deve esserne data pubblicità nei modi previsti dall’art. 3 comma 5.
4. La commissione è proposta dal responsabile della struttura di ricerca o un suo delegato, secondo quanto deliberato dal consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri, oltre ad un supplente, professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico-disciplinare relativo al progetto o settore affine. Nel rispetto della procedura di cui al periodo precedente, qualora i fondi per l’erogazione dell’assegno derivino in tutto o in parte da finanziamenti esterni, un membro della Commissione può essere un esperto, indicato dall’ente finanziatore per particolare competenza documentata rispetto all’oggetto del programma di ricerca. Anche il membro esterno resta sottoposto alle norme del Codice etico. Le procedure di individuazione della commissione sono le stesse per ogni tipologia di assegno di ricerca.
5. La procedura di selezione si svolge attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e può essere seguita da una prova, che si svolgerà nel modo stabilito dalla Commissione.
6. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati e dell’eventuale prova.
7. Si prescinde dall’emanazione del bando e dallo svolgimento delle procedure di selezione indicate nel presente articolo, per il conferimento di assegni di ricerca ai vincitori di selezioni espletate rispettivamente:
a. dai ministeri o da istituzioni, organi, organismi dell’Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali;
b. nell’ambito dei consorzi di partner costituiti per progetti europei e internazionali finanziati dai soggetti di cui al punto a.;
c. da altri enti internazionali o nazionali, pubblici o privati senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri obiettivi il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, purché siano stati rispettati i principi di pubblicità e trasparenza previsti nei bandi pubblici.
Nei casi di cui ai punti a. e b., per il conferimento dell’assegno è sufficiente la delibera del Consiglio della struttura previa comunicazione al Senato Accademico; nel caso di cui al punto c., è necessaria la delibera del Senato Accademico su proposta del Consiglio della struttura e previo parere del Consiglio d’Amministrazione. I soggetti beneficiari degli assegni di cui al presente comma devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati all’ articolo 1 comma 2 del presente regolamento.
Articolo 5 – Rinnovo
1. Gli assegni, previa motivata richiesta del responsabile dell’attività di ricerca approvata dal consiglio della struttura, che dovrà certificare l’attività di ricerca svolta nonché la qualità delle pubblicazioni prodotte dall’assegnista, possono essere rinnovati, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del limite massimo di cui all’articolo 2 commi 2 e 3 del presente regolamento; la durata del rinnovo non può essere inferiore all’anno.
Articolo 6 – Conferimento assegno
1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato con provvedimento del direttore generale, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l’attività specifica che deve essere svolta, il
trattamento economico e previdenziale, nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell’assegno e il responsabile dell’attività di ricerca.
2. L’assegno ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti.
3. Il provvedimento deve prevedere un’attività di ricerca a carattere continuativo. Le modalità di effettuazione della ricerca sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura.
4. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell’attività di ricerca dell’assegnista.
5. Il titolare dell’assegno può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro tre mesi dalla decorrenza, l’assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.
6. Xxxx assegni si applicano, inoltre, le disposizioni di legge e regolamento vigenti. La copertura assicurativa contro gli infortuni è garantita secondo la normativa vigente.
Articolo 7 - Sospensione dell’assegno
1. L’assegno è sospeso nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria.
2. Può inoltre essere sospeso fino a un massimo di mesi tre per il periodo di congedo parentale e per un periodo di mesi due per ogni anno di durata dell’assegno per gravi motivi di salute e di famiglia documentati; la sospensione è concessa previo parere favorevole del direttore della struttura di ricerca, sentito il responsabile dell’attività di ricerca.
3. In caso di sospensione di cui al comma 2, l’assegno è sospeso, senza erogazione del corrispettivo, ed è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione.
Articolo 8 - Incompatibilità
1. Il titolare dell'assegno può frequentare un corso di dottorato di ricerca senza borsa o un corso di specializzazione, se ha superato gli esami di ammissione relativi.
2. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca.
3. La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, e comporta di norma il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. La titolarità dell’assegno non è compatibile con lo svolgimento di lavoro subordinato privato.
4. L’assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l’Ateneo, ad eccezione di:
a) prestazioni occasionali per attività seminariali relative alla ricerca;
b) attività di didattica e di supporto alla didattica nei corsi di studio, entro il limite massimo complessivo di sessanta ore per anno accademico;
c) co-docenza nell’ambito di un modulo curriculare, senza responsabilità dello stesso, entro il limite massimo complessivo di trenta ore per anno accademico.
4. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna anche di formazione, previa autorizzazione del consiglio della struttura, che dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di ricerca e l’inesistenza di conflitti di interesse.
Articolo 9 - Diritti e doveri degli assegnisti di ricerca
1. L’ assegnista ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolge l’attività. La Struttura interessata fornisce al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico- amministrativi.
2. L’attività di ricerca del titolare dell’assegno viene svolta all’interno della Struttura interessata e in altre strutture dell’Università in base al programma di ricerca. L’eventuale attività di ricerca, per periodi continuativi superiori a 30 gg, all’esterno dell’Università deve essere proposta dal responsabile della ricerca ed approvata dal Consiglio della Struttura medesima.
3. È consentito affidare agli assegnisti, con il loro consenso, incarichi di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 dalle strutture di ricerca dell'Università di Camerino; l’incarico dà diritto esclusivamente alla partecipazione
dell’assegnista alla distribuzione dell’utile ripartibile.
4. Il titolare dell’assegno è tenuto a svolgere la sua attività di ricerca secondo gli indirizzi, i tempi e le modalità indicate del responsabile dell’attività di ricerca. Il titolare dell’assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile; a tal fine può essere richiesta al titolare dell’assegno la compilazione di un registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato e la redazione di una relazione finale.Le eventuali attività di missione devono essere contenute nel contratto e si svolgono ai sensi del regolamento di ateneo vigente.
5. Il titolare dell’assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dalle norme, fermo restando il superamento delle prove di ammissione; in tal caso, sarà soggetto al regime di incompatibilità previsto per i dottorandi di ricerca
6. Con periodicità semestrale il titolare dell’assegno è tenuto a presentare al consiglio della struttura una relazione sullo stato di avanzamento della ricerca, corredata con un giudizio scritto del responsabile della ricerca.
7. La mancata o incompleta presentazione della relazione semestrale entro i termini stabiliti, la reiterata violazione delle indicazioni del responsabile della ricerca, la valutazione negativa sulla relazione semestrale o sull’attività svolta nello svolgimento della ricerca costituiscono causa di revoca dell’assegno. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile della ricerca e notificate al responsabile della struttura.
8. La revoca dell’assegno è disposta dal direttore generale, previa delibera del Consiglio della struttura, sentito il titolare dell’assegno.
Articolo 10 – Proprietà intellettuale
1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell’Università e/o con l’utilizzo di risorse e/o delle informazioni della stessa, appartengono in via esclusiva all’Università di Camerino, che ne potrà disporre liberamente, fermo restando il diritto morale dell’assegnista a essere riconosciuto autore o inventore e fermi restando i diritti
patrimoniali eventualmente spettanti, sulla base del contratto di ricerca su cui grava l’assegno, al finanziatore della ricerca.
2. L’assegnista, che ha già firmato la dichiarazione di cui al comma 1, ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Università il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile del programma di ricerca.
Articolo 11 - Pubblicazione ed entrata in vigore
0.Xx presente regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Università.
Articolo 12 - Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 331 del 5 aprile 2004 e successive modifiche.
2. Le procedure di selezione attivate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine secondo l’attuale normativa.