REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
(Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto
Art.2 - Definizione dei servizi
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art.3 - Titoli per l’esercizio dei servizi Art.4 - Cumulo dei titoli
Art.5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art.6 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni Art.7 - Requisiti morali
Art.8 - Requisiti professionali
TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art.9 – Contingenti
TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
Art.10 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio di autovettura con conducente
Art.11 - Bando di concorso
Art.12 - Presentazione delle domande Art.13 - Commissione di concorso Art.14 - Titoli valutabili o di preferenza Art.15 - Materie d’esame
Art.16 - Validità delle graduatorie
Art.17 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art.18 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni Art.19 - Inizio del servizio
TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art.20 - Trasferibilità per atto tra vivi
Art.21 - Trasferibilità per causa morte del titolare
Art.22 - Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura da noleggio Art.23 - Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione
TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art.24 - Obblighi dei conducenti
Art.25 - Obblighi specifici per l’esercente del servizio taxi
Art.26 - Obblighi specifici per l’esercente il servizio di noleggio con conducente Art.27 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio Art.28 - Divieti per i conducenti di taxi e autovettura in servizio di noleggio Art.29 - Divieti specifici per l’esercente il servizio taxi
Art.30 - Divieti specifici per l’esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente
TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE A SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art.31- Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture Art.32 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
Art.33 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
Art.34 - Tassametro per il servizio taxi Art.35 - Controlli sui veicoli
Art.36 - Avaria dell’autovettura Art.37 - Sostituzione dei veicoli Art.38 - Radiotelefono
TITOLO IX - MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art.39 - Posteggi di stazionamento taxi Art.40 - Turni e orari del servizio taxi
Art.41 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente Art.42 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art.43 - Tariffe
Art.44 - Xxxxx, assenze, aspettativa Art.45 - Taxi collettivo
Art.46 - Vigilanza
TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI
Art.47 - Sanzioni
Art.48 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art.49 - Sospensione, revoca e decadenza della licenza o autorizzazione Art.50 - Decadenza della licenza o autorizzazione
Art.51 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
TITOLO XI - RECLAMI - QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art.52 - Reclami
Art.53 - Carta dei servizi
TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.54 - Norma finale
Art.55 - Abrogazione di precedenti disposizioni Art.56 - Norma transitoria
DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge Regionale n. 22/96:
a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all' art. 3 della Legge Regionale. n. 22/96 e all'art.86 del D.L.vo 30.04.92 n.285;
b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 22/96 e all'art. 85 lett b) del D.L.vo n. 285/92.
Art. 2 Definizione dei servizi
1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. I1 servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a una clientela indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.
3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto e si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all’area comunale. La prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La prestazione del servizio non è obbligatoria. L'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione sia avvenuta presso la sede del vettore.
TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3
Titoli per l'esercizio dei servizi
1. L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica e/o giuridica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
Art. 4 Cumulo dei titoli
1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 50% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.
Art. 5
Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art.14 della Legge Regionale. n. 22/96.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea ;
c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione ;
d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia decorso almeno un anno.
TITOLO III –
ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati a condizione di reciprocità;
b) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7;
c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8;
d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
g) non avere trasferito la precedente licenza o 1’unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
i) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.
Art. 7 Requisiti morali
1. E' in possesso dei requisiti morali chi:
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della legge 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
b) non sia sottoposto ad una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n.575, ovvero non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
3. I requisiti morali devono essere posseduti anche dall'institore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 8 Requisiti professionali
1. E' in possesso dei requisiti professionali chi è iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della Legge Regionale
n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A.
TITOLO IV
CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 9 Contingenti
1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono determinate nel numero di 0, in base al provvedimento della Giunta Regionale n. 628 del 22/03/2002.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono determinate nel numero di 4, in base al provvedimento della Giunta Regionale n. 628 del 22/03/2002, di cui:
- n.1 assegnata
- n.3 da assegnare
TITOLO V
RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
Art. 10
Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio di autovettura con conducente
1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
Art. 11 Bando di Concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e) le materie d'esame;
f) la valutazione dei titoli;
g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando, approvato dal Sindaco o da suo delegato, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.
Art. 12 Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione delle licenze e autorizzazioni sono presentate al Sindaco nelle forme di legge. In esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. I1 richiedente deve altresì dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
Art. 13 Commissione di Concorso
1. Il Sindaco nomina la Commissione di concorso che sarà composta da:
- il Dirigente dell'Ufficio competente con funzioni di Presidente;
- n.1 esperto del settore trasporti della Provincia di Vicenza;
- n.1 esperto nominato dall’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore noleggio di autovettura con conducente;
- il segretario della Commissione scelto fra i dipendenti comunali con qualifica non inferiore al C.1 (ex 6^ Q.F.).
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
4. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
5. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio. L'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
6. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni deve essere presente la maggioranza dei Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.
Art. 14
Titoli valutabili o di preferenza
1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
d) i titoli di studio;
e) le idoneità all’esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi.
f) carichi di famiglia;
2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio di autovettura con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale al fine del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
Art. 15 Materie d’esame
1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune, della Provincia e dei principali aeroporti del Veneto;
c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.
Art. 16
Validità delle graduatorie
1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.
Art. 17
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Il Responsabile dell’Area, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio di autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni. A tal fine dà formale comunicazione agli interessati assegna loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.. 26.04.92 n. 300 e al d.p.r. 09.05.94, n. 407.
Art. 18
Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodo, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. I1 controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonchè mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 3, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta.
5. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
6. Al fine de1 controllo del rinnovo quinquennale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l’elenco del personale impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell’iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture - presso la C.C.I.A.A.
Art. 19 Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa» il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo e dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui l'impossibilità di iniziare il servizio dipenda da causa di forza.
TITOLO VI
TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi
1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l’autorizzazione.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità e/o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente. In tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall’accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o dell'unica autorizzazione, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.
Art. 21
Trasferibilità per causa morte del titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni. La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio -di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
c) la volontà degli eredi suddetti, espressa tramite tutore se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 22
Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura da noleggio
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
a) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio de1 servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.10 della Legge Regionale n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuate
con autovettura, presso la C.C.I.A.A. e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.
Art. 23
Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista nè la contitolarità dell’azienda nè la qualità di coimprenditore.
4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:
a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè: in linea diretta: genitori, figli, xxxxx, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, xxxxxx;
c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza. Pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio di autovettura con conducente, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
b) dichiarazione del collaboratore, resa al sensi del D.P.R. 445/2000, (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
c) certificato della costituzione dell’impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
d) dichiarazione di non essere stato né di essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D. Leg.vo 490/1994 (antimafia) resa ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n. 403;
e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
f) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
g) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione (il certificato del Tribunale può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che non figurano in corso procedure di fallimento);
h) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
a) richiede agli uffici competenti l’attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 ed il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente (il
D.P.R. 20.10.98 n. 403 - art. 1 - estende i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche per le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali);
b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza
o autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o autorizzazione.
9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.
TITOLO VII
OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 24 Obblighi dei conducenti
1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
c) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
f) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonchè la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente 1'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all’Ufficio Oggetti Smarriti;
l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
m) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
n) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
o) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
p) trasportare anche persone ammalate, purchè il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse. In caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta ad adeguata disinfezione;
q) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.
Art. 25
Obblighi specifici per l’esercente il servizio taxi
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 24 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell’autovettura, purchè non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.
Art. 26
Obblighi specifici per l’esercente il servizio di noleggio con conducente
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 24, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
Art. 27
Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera l) del presente regolamento.
2. In particolare il taxista ha diritto di:
a) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolvibile.
3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.
Art. 28
Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:
a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d) fumare e mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione . n. 495/92;
i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
m) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea ad eccezione dei casi di verifica collaudo auto da parte di meccanici professionisti;
n) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.
Art. 29
Divieti specifici per l’esercente il servizio taxi
l) Oltre ai divieti di cui all'art. 28 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:
a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
g) prelevare la clientela all’esterno del territorio comunale senza iniziare comunque il servizio all’interno del territorio stesso.
Art. 30
Divieti specifici per l’esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente
1. Oltre ai divieti di cui all'art. 28 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 22/96.
TITOLO VIII
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 31
Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92.
Art. 32
Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 31, le autovetture adibite al servizio taxi devono:
a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie di medie dimensioni;
c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente.
d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 34 del presente regolamento;
e) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
f) essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.92;
g) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Dirigente con apposita ordinanza, verificata la situazione in essere con gli stessi operatori del settore;
h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
i) recare se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafanghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
l) recare una fascia di colore giallo, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con altezza pari a 6 centimetri;
m) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.
Art. 33
Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
l) Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 31, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
b) avere un bagagliaio idoneo;
c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta «noleggio» nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura «N.C.C.», lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Dirigente con apposita ordinanza;
f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
Art. 34 Tassametro per il servizio taxi
1. Il tipo di tassametro omologato, come indicato all'art.12 della legge 15/01/1992, n.21, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro dove essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 1.
4. Il tassametro deve altresì:
a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio. Qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
8. Il taxista è tenuto inoltre a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.
Art. 35 Controlli sui veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e successivamente quando se ne presenti l’esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 31, 32 e 33 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi del Comando di Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo , che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.
3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L’ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
Art. 36
Avaria dell'autovettura
1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.
Art. 37 Sostituzione dei veicoli
1. E' consentito, previa autorizzazione, sostituire l’autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo.
2. E' consentito inoltre, previa autorizzazione, sostituire l’autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità di proprietà di altro titolare dandone comunicazione scritta al Comune nella quale l'interessato dovrà indicare le caratteristiche del veicolo, le generalità del proprietario e il luogo dove è ricoverato il mezzo fermo per riparazione,.
Art. 38 Radiotelefono
1. Il servizio di taxi e noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. I1 servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.
3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi.
4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.
5. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
TITOLO IX
MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 39
Posteggi di stazionamento taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo predisposte. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6,7 e 37 del D.L.vo n. 285/92.
2. I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.
3. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonchè l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico dopo aver consultato gli stessi operatori del settore.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.
5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.
Art. 40
Turni e orari del servizio taxi
1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere degli stessi operatori di settore. Spetta all'ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonchè l'organizzazione del servizio stesso.
2. I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.
4. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc.) possono definire diverse modalità dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:
5. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 4 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i taxisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'ufficio comunale competente spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.
a) prolungamento dell'orario;
b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.
Art. 41
Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della Legge Regionale n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo all'esterno delle stazioni ferroviarie site nell'ambito comunale, nelle aree appositamente individuate, diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Art. 42
Trasporto di soggetti portatori di handicap
1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle licenze e autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 24.07.96, n. 503.
Art. 43 Tariffe
Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti con apposito provvedimento da parte dell'Autorità comunale competente, sentite le Associazioni di Categoria più rappresentative a livello provinciale.
Art. 44
Ferie, assenze, aspettativa
1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l’interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all’ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno a darne comunicazione all’ufficio competente entro il giorno dieci del mese successivo. Per i taxisti non associati tale comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data direttamente all’ufficio competente.
3. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
Art. 45 Taxi collettivo
1. Il servizio taxi collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani ed extraurbano, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.
2. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati e in occasioni particolari definite dal Comune.
3. La prestazione del servizio taxi collettivo è obbligatoria in ambito comunale.
4. La tariffa è determinata dal Comune .
Art. 46 Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.
TITOLO X ILLECITI E SANZIONI
Art. 47 Sanzioni
1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.
Art. 48
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.
Art. 49
Sospensione, revoca e decadenza della licenza o autorizzazione
1. L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
g) non applica le tariffe in vigore;
h) esercita, se taxista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
i) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva.
5. E' facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente.
7. Il Comune segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 50
Decadenza della licenza o autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Sindaco, dispone la decadenza della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all’art. 21 del presente regolamento;
b)alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
c) mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
d) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 20 e 21 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 20 e 21.
2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l’adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all’iscrizione al ruolo dei conducenti.
Art. 51
Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XII
RECLAMI-QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art. 52 Reclami
1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare della licenza o dell’autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell’autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero della licenza o dell’autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato presso il Comando di Polizia Municipale.
5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell’autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
Art. 53 CARTA DEI SERVIZI
1. La carta dei servizi sarà predisposta da parte del Comune con apposito provvedimento con le modalità previste dall'allegato "C" della deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 22/03/2002.
TITOLO XIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 54 Norma finale
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Art. 55
Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 56 Norma transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.