ACCORDO DI INTEGRAZIONE
ACCORDO DI INTEGRAZIONE
• Destinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio italiano.
• Stipulazione: presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
• Durata accordo: due anni.
• Fascia di età: dai 16 anni.
• Minori: tra i 16 e i 18 anni l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
• Esclusioni: istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno; patologie o handicap tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
• Impegni dello straniero: acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l’organizzazione delle istituzioni pubbliche.
• Lo straniero si impegna a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi.
• Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell’accordo, assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.
• Monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione civica.
• Incremento dei crediti (all. “B”):
- acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia);
- svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto di un’abitazione, svolgimento di attività di volontariato).
• Decurtazione dei crediti (all. “C”):
a) condanna penale anche non definitiva;
b) sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva;
c) commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.
• Soglia di adempimento: conseguimento di 30 crediti.
• Verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica.
• Esiti della verifica:
a) estinzione dell’accordo per adempimento = 30 crediti, livello A2 lingua e sufficiente conoscenza cultura civica;
b) possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali a carico del Ministero del Lavoro = 40 o più crediti;
c) proroga annuale dell’accordo = crediti inferiori a 30;
d) risoluzione dell’accordo ed espulsione dello straniero, fatta eccezione per le ipotesi in cui l’espulsione non sia possibile a norma di legge = crediti pari o inferiori a zero;
e) diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno = inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori, salvo la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
▪ Istituzione di un’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione presso il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione.