REGOLAMENTO
COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT
*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/1997.
* Capo III Fruizione di beni immobili” (art. 15-22) abrogato “in toto” con deliberazione n. 66 del 27.11.2019.
INDICE
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari
Art. 3 - Pubblicizzazione e diffusione del Regolamento
Art. 4 - Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato Art. 5 - Destinatari dei benefici
Art. 6 - Convenzioni Art. 7 - Aree di attività
Art. 8 - Natura e tipologia dei finanziamenti e dei benefici economici Art. 9 - Indirizzi del Consiglio Comunale
Art. 10 - Criteri generali di erogazione Art. 11 - Casi particolari
CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande Art. 13 - Esame delle domande
Art. 14 - Decadenza
CAPO III - FRUIZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 15 - Individuazione ed elenchi dei beni immobili Art. 16 - Finalità della concessione in uso
Art. 17 - Soggetti beneficiari
Art. 18 - Domanda e documentazione Art. 19 - Istruttoria
Art. 20 - Assegnazione e convenzione di concessione in uso Art. 21 - Esclusione
Art. 22 - Norma transitoria
CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI
Art. 23 - Patrocinio e gonfalone comunale Art. 24 - Premi di rappresentanza
Art. 25 - Utilizzo delle sale comunali
Art. 26 - Prestazioni del Centro Stampa Comunale
Art. 27 - Assunzione diretta di spese di spedizione postale e di affissioni
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28 - Responsabilità e competenze
Art. 29 - Assegnazione di contributi e sovvenzioni nel primo biennio (1998/99) Art. 30 - Forme di pubblicità
Art. 31 - Condizioni generali di erogazione
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CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto
1 - Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit ai sensi dell'art. 12 della legge 12.8.1990, n. 241 ed in
applicazione dell'art. 6, commi 4° e 5°, dello Statuto.
2 - I sussidi ed ausili finanziari diretti alle persone per scopi socio-assistenziali e quelli di supporto alla qualificazione dell'attività scolastica sono disciplinati in altri specifici atti dell'ente. Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari
1 - I singoli provvedimenti devono dare conto dell'effettiva osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento
Art. 3 - Pubblicizzazione e diffusione del Regolamento
1 - L'Amministrazione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento agli enti, alle istituzioni pubbliche e private, alle forze sociali ed all'intera comunità.
Art. 4 - Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato 1 - L'Albo Comunale previsto dal comma 5° dell'art. 6 dello Statuto si compone dei due seguenti distinti Elenchi:
1) Elenco delle Associazioni;
2) Elenco delle Organizzazioni di Volontariato.
Ogni soggetto può richiedere l'iscrizione ad uno soltanto degli Elenchi.
2 - Ciascuno degli Elenchi di cui al comma precedente è suddiviso nelle Aree di attività di cui al successivo art. 7. Ciascun soggetto può, presentando idonea documentazione, richiedere l'iscrizione, all'interno del proprio Elenco, a più Aree di attività.
3 - Vengono inserite di diritto nel proprio Elenco dell'Albo Comunale le Associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 12 della L.R. n. 10/1995 e le Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro di cui all'art. 2 della L.R. n. 37/1996.
4 - Verranno inserite nell'Albo le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato le cui finalità ed il cui operato siano considerati dall'Amministrazione Comunale rilevanti per il perseguimento del benessere e la promozione dello sviluppo della comunità locale.
5 - Il soggetto richiedente dovrà avanzare apposita istanza sulla base del modello appositamente predisposto (Allegato A o B). E' compito del Dirigente competente per materia verificare la corrispondenza delle finalità dichiarate in tale istanza ai criteri di cui al precedente punto 4.
6 - L'aggiornamento degli Elenchi dell'Albo avviene, a cura della Segreteria Generale.
7 - L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per la fruizione di beni immobili messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
Art. 5 - Destinatari dei benefici
1 - La concessione di benefici finanziari e vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione:
a) A favore di enti pubblici, di privati, di società cooperative, cooperative sociali, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
b) A favore di associazioni ed organizzazioni, di comitati o gruppi di fatto e spontanei culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale e umanitario a vantaggio della comunità locale;
c) Nei casi particolari di cui all'art. 11.
2 - Ove richiesto dalla legge o da altro regolamento comunale i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente iscritti nei registri ove appositamente previsti.
Art. 6 - Convenzioni
1 - La concessione di finanziamenti e benefici economici è preceduta da stipula di apposita convenzione:
a) Quando i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire una controprestazione in termini di servizi o attività saltuarie o continuative;
b) Quando si riferisce ad attività non occasionali; in tal caso la durata della convenzione può essere prevista in un periodo da uno a quattro anni, rinnovabile esclusivamente con atto espresso.
Art. 7 - Aree di attività
1 - Entrambi gli Elenchi dell'Albo Comunale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato sono suddivisi nelle seguenti Aree di attività:
A - Tutela e valorizzazione ambientale B - Attività culturali
C - Attività celebrative
D - Educazione
E - Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e della pace F - Attività socio-sanitarie
G - Sviluppo economico
H - Attività ricreative e sportive I - Solidarietà internazionale
2 - L'attività amministrativa connessa all'istruttoria delle richieste di finanziamento e di benefici economici è affidata alle unità organizzative competenti per materia.
3 - In caso di conflitti di attribuzioni o qualora l'istruttoria richieda il coinvolgimento di più unità organizzative, il Segretario Generale dispone d'ufficio l'assegnazione del procedimento istruttorio.
Art. 8 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici economici
1 - I finanziamenti ed i benefici erogabili ai soggetti di cui all'art. 5 possono assumere forma di:
a) sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività (anche ordinaria) svolta ovvero da un'iniziativa organizzata da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.
b) contributi, allorquando i finanziamenti e benefici, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attività (anche ordinaria) e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
c) fruizione di beni immobili, a titolo gratuito o con rimborso parziale o totale del canone.
d) vantaggi economici diversi, relativi alla fruizione, gratuita o a tariffa agevolata, di prestazioni, servizi e beni mobili del Comune.
Art. 9 - Indirizzi del Consiglio Comunale
1 - Ogni anno il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, definisce:
a) l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente destinate a contributi in denaro per le Aree di attività previste all'art. 7;
b) l'individuazione degli immobili destinati ad essere fruiti dai soggetti di cui all'art. 5.
2 - con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale potrà individuare, inoltre, le aree di attività, i progetti e/o le iniziative di particolare interesse che intende privilegiare, nel corso dell'anno, sostenendoli finanziariamente.
Art. 10 - Criteri generali di erogazione
1 - L'attribuzione delle diverse forme di sostegno di cui al presente Regolamento è stabilita conformemente ai seguenti criteri:
a) misura in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, corrisponde alle esigenze della comunità locale, si integra con i servizi pubblici, manifesta una valenza comunitaria e aggregativa;
b) natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
c) specificità del soggetto destinatario, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
d) livello qualitativo in ordine al contenuto dell'attività ed agli aspetti organizzativi e gestionali. 2 - Il contributo in denaro concesso dal Comune non può superare:
- il 50% dei costi complessivi sostenuti quando tali costi sono superiori a L. 50.000.000
- il 70% dei costi complessivi sostenuti quando i costi medesimi sono inferiori a L. 50.000.000. Tali limiti possono essere superati solamente nel caso in cui:
a) si proceda a stipulare convenzione, oppure
b) si proceda, in considerazione della particolare rilevanza dell'attività o iniziativa, ad approvare la sovvenzione.
3 - A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sintetica sullo svolgimento dell'attività o iniziativa stessa, accompagnata dall'elenco dettagliato delle spese sostenute sottoscritto dal richiedente.
4 - La presentazione della relazione sintetica di cui al precedente comma è dovuta anche da parte delle associazioni, organizzazioni o enti che abbiano chiesto benefici economici diversi dai finanziamenti, salvo che si tratti di interventi il cui costo sia inferiore a
L. 1.500.000.
Art. 11 - Casi particolari
1 - L'Amministrazione Comunale di Vignola ritiene proprio compito, secondo quanto previsto all'art. 2 dello Statuto, far crescere nella comunità locale lo spirito di solidarietà non solo al proprio interno ma anche verso altre comunità colpite da eventi che ne rendano particolarmente difficili le condizioni di vita.
2 - Contributi a favore di popolazioni o categorie sociali disagiate o svantaggiate, i cui destinatari siano quindi anche diversi dai cittadini vignolesi, possono perciò essere concessi ad associazioni ed enti pubblici e privati, che operano sia a livello territoriale (Comune, Provincia e Regione) sia a livello nazionale ed internazionale, per iniziative di solidarietà sociale legate a catastrofi naturali, calamità, carestie, eventi bellici, epidemie e, più in generale, a finalità di carattere altamente umanitario. La concessione di tali contributi è approvata dalla Giunta Comunale ed ha luogo, oltre che su domanda di rappresentanti dei soggetti interessati, anche su iniziativa del Sindaco, di ciascun Consigliere Comunale, di ciascun Assessore e di categorie, gruppi, enti o associazioni del territorio. Deve in ogni caso sempre essere prodotta una relazione che illustri esaurientemente le motivazioni dell'intervento.
CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande
1 - I soggetti di cui all'art. 5 interessati ad ottenere sovvenzioni o contributi devono presentare, come da fac-simile allegato (allegato C), richiesta esplicitandone i motivi e fornendo tutti gli elementi utili all'esame della stessa. Si ritengono comunque indispensabili i seguenti elementi:
- descrizione e durata dell'attività
- costo presunto
- eventuali contributi di altri soggetti pubblici e/o introiti diversi
- finalità dell'intervento
2 - L'80 % dei contributi e delle sovvenzioni, definite con le modalità di cui all'art.9 del presente regolamento viene assegnato sulla base delle domande che dovranno pervenire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio. Il restante 20% e le eventuali risorse non assegnate sono invece attribuite, in corso d'anno, sulla base di apposite richieste che dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e/o dell'attività.
3 - I termini previsti dal comma precedente non trovano applicazione, compatibilmente comunque con le risorse ancora disponibili, per le iniziative la cui correlata richiesta di contributo e/o sovvenzione non superi l'importo di L. 2.000.000.
Art. 13 - Esame delle domande
1 - Previa istruttoria, la concessione di sovvenzioni e contributi è disposta, a seguito di decisione della Giunta, con provvedimento del dirigente dell'unità organizzativa competente per materia.
2 - Il provvedimento di concessione dovrà motivare le ragioni dell'accoglimento o del diniego. 3 - Di norma, e comunque per importi superiori al valore indicato al 3° comma dell'art. 12, l'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:
a) fino ad un massimo del 30% del contributo assegnato, contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione;
b) il saldo, sulla base di una relazione conclusiva, relativa allo svolgimento dell'attività e/o dell'iniziativa, accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute, redatto come da scheda allegata (allegato E). Sia la relazione che il consuntivo dovranno essere sottoscritte dal rappresentante del soggetto richiedente.
Art. 14 - Decadenza
1 - I soggetti richiedenti e assegnatari di benefici economici decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
- non sia stata realizzata l'iniziativa
- non venga presentata la documentazione prescritta
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa ammessa a sovvenzione o contributo senza la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione.
2 - Qualora il soggetto richiedente abbia ottenuto l'anticipazione di cui alla lett. a) del 3° comma del precedente articolo, è tenuto a restituirla entro i 15 giorni successivi alla pronuncia
di decadenza, trascorsi i quali il Dirigente competente è tenuto ad attivare la procedura per la riscossione coattiva.
3 - La pronuncia di decadenza è disposta dal Dirigente, sentita la Giunta.
CAPO III - FRUIZIONE DI BENI IMMOBILI
(Capo abrogato “in toto” con delibera cosiglio comunale n. 66 del 27.11.2019) Art. 15 - Individuazione ed elenchi dei beni immobili
1 - Il Consiglio comunale provvede annualmente alla individuazione dei beni immobili in proprietà od in disponibilità dell'Amministrazione comunale destinabili e disponibili alla concessione in uso ad associazioni, organizzazioni di volontariato, circoli ed altri soggetti aventi natura associativa.
2 - Sulla base di tale individuazione si procede alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei beni immobili oggetto di possibile concessione.
3 - Gli elenchi riportano, per ciascun immobile, l'ubicazione, la descrizione sintetica, la superficie od estensione ed il valore locativo di mercato.
Art. 16 - Finalità della concessione in uso
1 - La concessione in uso di bene immobile è effettuata esclusivamente per il perseguimento di finalità di carattere sociale in materia di:
- assistenza e sicurezza sociale;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- attività culturali;
- attività scolastiche, formative ed educative;
- tutela di valori storici, monumentali e tradizionali;
- tutela di valori ambientali;
- sviluppo economico;
- altri interventi specifici che la Giunta comunale ritenga di interesse generale della comunità locale per i valori sociali, etici, culturali espressi.
Art. 17 - Soggetti beneficiari
1 - La concessione in uso di bene immobile può essere disposta a favore di associazioni, organizzazioni di volontariato, circoli ed altri soggetti aventi natura associativa di cui all'art. 5 che svolgano la propria attività, senza fine di lucro ed in modo prevalente nelle materie indicate nell'articolo precedente.
2 - L'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 4 è condizione indispensabile per ottenere la concessione in uso di bene immobile.
3 - Non rientrano tra i soggetti beneficiari le articolazioni politico-amministrative dei partiti (art. 7 legge 2.5.1974 nr. 195 ed art. 4 legge 18.11.1981 nr. 659), le associazioni sindacali e professionali di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.
Art. 18 - Domanda e documentazione
1 - La disponibilità alla concessione in uso degli immobili di cui all'art. 15, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, forma oggetto di specifico bando pubblico, contenente l'indicazione del termine per la presentazione delle domande (da redigersi su apposito modello predisposto) e della documentazione da presentarsi.
2 - La domanda è redatta conformemente al modello allegato al bando e deve contenere, oltre alle informazioni identificative del soggetto richiedente, l'indicazione degli scopi sociali e del numero dei soci, i motivi della richiesta e le finalità dell'intervento proposto. La domanda deve specificare l'immobile richiesto, le caratteristiche degli spazi necessari, la durata richiesta, la disponibilità a condividere l'immobile con altri soggetti assegnatari. Nella domanda deve essere dichiarata la disponibilità da parte del richiedente di altri beni immobili (specificandone l'ubicazione ed il titolo di godimento).
3 - Alla domanda deve essere allegata copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale (o, in mancanza, una relazione contenente la previsione delle entrate e delle spese); una relazione sulle attività svolte ed il programma delle attività previste.
Art. 19 - Istruttoria
1 - L'istruttoria delle domande è compiuta da parte degli uffici dei Settori competenti per materia.
Art. 20 - Assegnazione e convenzione di concessione in uso
1 - La Giunta Comunale, considerato per ogni sede le dimensioni e caratteristiche in termini di adeguatezza all'attività sociale proposta ed all'ampiezza della base associativa, nonché la
possibilità di suddividere l'uso dell'immobile fra più soggetti assegnatari, provvede alla assegnazione tenendo conto:
- del carattere di sussidiarietà/complementarietà delle attività svolte dal soggetto richiedente rispetto a compiti istituzionali propri del Comune;
- dell'ampiezza della base associativa del soggetto richiedente;
- dell'erogazione di prestazioni a favore di terzi con carattere di gratuità;
- del perseguimento di finalità di interesse generale della comunità locale, con particolare riferimento ai valori della solidarietà sociale;
- dell'originalità ed innovatività dei programmi di attività proposti;
- della necessità di disporre di una sede per lo svolgimento dell'attività sociale e/o la conservazione di materiali necessari all'esercizio dell'attività sociale.
2 - All'assegnazione degli immobili la Giunta comunale provvede mediante l'approvazione di specifica convenzione di concessione in uso da sottoscriversi con il legale rappresentantedel soggetto assegnatario.
3 - La convenzione di concessione in uso del bene immobile, oltre agli elementi identificativi delle parti, dell'oggetto e degli scopi della concessione, deve contenere i seguentielementi:
A) Durata. Il periodo di durata della concessione in uso deve essere determinato in misura non superiore a 4 anni. Tale periodo è rinnovabile a richiesta, con provvedimento espresso della Giunta comunale, in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato l'assegnazione. Periodi di maggiore durata della concessione in uso possono essere concordati in relazione all'assunzione dell'impegno, da parte del concessionario, di provvedere direttamente all'esecuzione di opere di ampliamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell'immobile, fermo restando l'accessione gratuita di tali opere alla proprietà al termine della concessione, senza diritto ad indennizzo alcuno. Periodi di maggiore durata della concessione in uso possono essere altresì concordati in relazione alle particolari finalità sociali perseguite dal concessionario.
B) Canone. La concessione in uso del bene immobile è effettuata in corrispettivo di un canone il cui ammontare può variare dal valore di mercato alla gratuità e sarà commisurato agli scopi sociali perseguiti dai soggetti interessati, valutati secondo i seguenti criteri:
1. rilevanza di iniziative di volontariato che intervengono nel campo della assistenza alle persone;
2. rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte dalle Associazioni in relazione alla loro utilità sociale ed all'ampiezza e qualità degli interessi coinvolti;
3. valenza e ripercussione territoriale.
L'entità della riduzione o il comodato gratuito costituiscono il valore del beneficio concesso, che deve sempre essere evidenziato.
C) Utenze e manutenzione ordinaria. Le spese di gestione riferibili alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefono, tassa rifiuti, ecc.) al riscaldamento, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria, sono a completo carico del concessionario. Tali spese, qualora non determinabili con misurazione oggettiva (contatori, superfici, ecc.), sono determinate a riparto forfettario predefinito.
D) Conduzione diretta. Il concessionario ha l'obbligo di condurre direttamente il bene immobile, senza possibilità alcuna di cessione ad altri, sotto qualsiasi forma. E' ammesso l'affidamento a terzi dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, per la quale è prescritto l'obbligo delle relative autorizzazioni. E' vietato adibire il bene immobile ad usi diversi da quelli pattuiti o incompatibili con la destinazione urbanistica: la convenzione evidenzia le condizioni di utilizzo dell'immobile e delle eventuali attrezzature.
E) Modifiche e migliorie. Non è ammesso, senza preventiva autorizzazione, apportare modifiche di qualsiasi specie al bene immobile in qualsiasi sua parte (anche negli impianti), nemmeno a titolo provvisorio. Eventuali interventi di miglioria all'immobile od agli impianti effettuati dal concessionario a sue spese su autorizzazione del concedente e previo ottenimento della prescritta concessione od autorizzazione edilizia, accedono gratuitamente alla proprietà al termine della concessione, senza diritto ad indennizzo alcuno.
F) Responsabilità ed assicurazione. Il concessionario esonera esplicitamente l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni a terzi od all'immobile cagionati in connessione all'uso dello stesso e per eventuali furti nell'immobile assegnato. Il concessionario è tenuto alla stipulazione di idoneo contratto di assicurazione a copertura dei rischi RCT e rischio locativo derivanti dall'attività. L'Amministrazione comunale garantisce la normale
copertura assicurativa dell'immobile come da propri contratti in essere.
G) Garanzie. L'Amministrazione comunale può verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti che hanno consentito la concessione in uso conservando il diritto di accedere, con proprio personale, al bene immobile in concessione per verificarne le modalità di utilizzo in rapporto alla conservazione, al corretto stato d'uso, alle condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro.
H) Condivisione della sede. L'impegno eventualmente assunto dal concessionario alla condivisione del bene immobile in concessione (sede) con altri soggetti, anche aventi finalità comuni, secondo tempi e modalità da concordare, deve essere riportato nella convenzione. Un successivo provvedimento definirà in accordo tra le parti le modalità di riparto delle spese.
I) Manutenzione straordinaria. Restano a carico della Amministrazione comunale gli oneri relativi all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.
L) Decadenza e revoca. La decadenza della concessione in uso può essere pronunciata con atto deliberativo motivato della Giunta comunale conseguentemente:
- al mutare od al venir meno delle finalità dichiarate dal concessionario all'atto della domanda;
- all'utilizzo improprio o diverso da parte del concessionario del bene immobile (o di parte dello stesso) od alla sua cessione (totale o parziale) in uso a terzi non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- al mancato pagamento del canone o delle spese di gestione, previa diffida adadempiere entro tre mesi ed accertamento di inottemperanza.
La revoca della concessione in uso può aver luogo per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati.
M) Spese di stipulazione. Le spese inerenti la stipulazione della convenzione per la concessione in uso sono a carico del concessionario.
N) Condizioni particolari. Ulteriori elementi o condizioni particolari potranno essere previsti in convenzione a seconda della tipologia del soggetto e/o dello spazio (deposito cauzionale, altro) Art. 21 - Esclusione
1 - Non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari gli affidamenti in appalto od in concessione di servizi, per i quali gli immobili si pongono come strumentali e che devono essere, di volta in volta, normati da specifici provvedimenti tesi a disciplinare i rapporti tra le parti.
Art. 22 - Norma transitoria
1 - In fase di prima applicazione, le associazioni, organizzazioni di volontariato, circoli ed altri soggetti aventi natura associativa, che alla data del 31.12.1996 già utilizzano beni immobili di proprietà comunale per lo svolgimento delle proprie attività sociali, qualora intendano mantenere l'uso del locale, devono chiedere a pena di decadenza, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, di addivenire alla stipulazione, secondo i contenuti del presente regolamento, della convenzione per la concessione in uso dello stesso bene immobile, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti (ad eccezione dell'iscrizione negli elenchi) e della rispondenza delle finalità perseguite ai principi contenuti nel presente regolamento. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate entro il 31.12.1998.
CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI
Art. 23 - Patrocinio e Gonfalone comunale
Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni e soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, iniziative che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Comune di Vignola".
Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, è concesso dal Sindaco.
L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
Art. 24 - Premi di rappresentanza
La concessione dei finanziamenti e dei benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, gagliardetti, libri, litografie, prodotti tipici locali ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal
Sindaco, o dall'Assessore competente per materia, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.
Art. 25 - Utilizzo delle sale comunali
La concessione dell'uso di sale e spazi, a disposizione dell'Amministrazione, per un uso occasionale e temporaneo (attività, iniziative, corsi ecc.) è disciplinata dagli specifici atti o regolamenti d'uso degli stessi. La concessione gratuita può essere data per la rilevanza socio- culturale dell'iniziativa.
Art. 26 - Prestazioni del Centro Stampa comunale
La concessione da parte dell'Amministrazione della struttura, della strumentazione, nonché dei servizi del Centro Stampa Comunale, ai soggetti ritenuti idonei, è direttamente assegnata dall'Assessore competente, per attinenza d'area, previa determinazione dei costi complessivi. Art. 27 - Assunzione diretta di spese di spedizione postale e di affissioni
1 - L'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di spedizione postale e/o di affissione di materiale pubblicitario può avvenire per iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni e soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico.
2 - Le relative richieste sono dirette al Servizio interessato per area di attività e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
3 - La pratica è istruita dalle competenti unità organizzative. L'autorizzazione viene concessa:
a) dall'Assessore competente per materia fino ad una spesa massima di L. 500.000.
b) dalla Giunta Comunale per spese superiori.
In caso di diniego dovrà esserne data comunicazione motivata al richiedente.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28 - Responsabilità e competenze
1 - La concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e di vantaggi in genere, così come risultano disciplinati dal presente regolamento è operata dagli Organi di direzione politica.
2 - Agli Uffici fa capo, esclusivamente, la responsabilità connessa al rispetto delle procedure.
Art. 29 - Assegnazione di contributi e sovvenzioni nel primo biennio (1998/99)
1 - Le percentuali fissate dal secondo comma dell'art. 12 (80% e 20%) sono eccezionalmente e limitatamente ai primi due anni di applicazione del presente regolamento così modificate: 1° anno: 60% (1^ tranche) e 40% (2^ tranche);
2° anno: 70% (1^ tranche) e 30% (2^ tranche).
Art. 30 - Forme di pubblicità
1 - Alla fine di ogni esercizio, il Sindaco provvede a comunicare alla 1^ e 2^ Commissione Consiliare ("Affari generali....." e "Pubblica Istruzione - Serv. Scolastici ") i dati relativi ai
contributi, sussidi, beni strumentali e strutture concesse nell'anno, indicandone i beneficiari e l'ammontare.
Tale elenco viene affisso all'Albo Pretorio del Comune e posto a disposizione dei richiedenti. Dell'avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
Art. 31 - Condizioni generali
1 - Il presente regolamento non si applica:
- alle varie forme di gestione dei servizi comunali;
- ai contributi concessi da altri enti pubblici a soggetti e per importi definiti, erogati tramite Comune;
- alle iniziative e attività programmate e realizzate in collaborazione fra questa Amministrazione e altri soggetti pubblici o privati
- in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, da regolamenti o altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da legge o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2 - Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra destinatari di benefici e soggetti terzi.
3 - Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici.
4 - I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.