Accordo 21 febbraio 2007
Accordo 21 febbraio 2007
in materia di previdenza integrativa
Concordano di costituire, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 il Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica.
Potranno altresì aderire al Fondo, previo accordo, i lavoratori ai quali si applicano contratti nazionali collettivi affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi, ecc.).
Inoltre sono destinatari del Fondo anche i lavoratori dipendenti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC.
Sono altresì destinatari del Fondo pensione PREV.I.LOG. i lavoratori cui si applicano i contratti dei settori sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del t.f.r.
Il Fondo è costituito al fine di contribuire a un loro più elevato livello di copertura previdenziale attraverso l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari del sistema generale di previdenza obbligatoria pubblica.
Detto Fondo istituito ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e sue successive modificazioni e integrazioni, è denominato "Fondo pensione PREV.I.LOG", è a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale e non avrà fine di lucro.
Il Fondo pensione PREV.I.LOG, è costituito come Associazione riconosciuta.
La sede legale e operativa del Fondo pensione PREV.I.LOG è xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, presso gli uffici del FASC, sarà dotato di adeguati locali e strumenti di lavoro autonomi e inoltre il FASC, nella sua qualità di parte costitutiva, fornirà i servizi di collettore contributivo e di contabilità nonché ogni altro servizio fosse necessario nella fase di start up, al fine di garantire la maggior efficienza ed economicità possibili.
Per le spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo pensione PREV.I.LOG viene previsto un contributo "una tantum" a carico di ciascuna Associazione datoriale pari a euro 12.000.= (dodicimila). Detti importi verranno versati secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione costituito del Fondo pensione PREV.I.LOG, e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dall'atto di costituzione del Fondo per un importo pari a 6 mila euro e per gli ulteriori 6 mila euro al momento dell'autorizzazione.
Il Fondo sarà amministrato nella fase provvisoria da un Consiglio di amministrazione costituito da 24 componenti, di cui 11 nominati dalle Associazioni datoriali (uno per Associazione) stipulanti il presente accordo, 11 nominati dalle XX.XX. stipulanti e 2 nominati dal FASC, comunque nel rispetto della pariteticità tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le spese relative ai componenti del Consiglio di amministrazione e dei membri dell'assemblea dei delegati sono a carico delle Associazioni/Organizzazioni sopraindicate.
I contenuti del presente accordo vengono recepiti nello statuto del costituendo Fondo pensione PREV.I.LOG.
Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori della logistica
PREV.I.LOG
Statuto
(bozza soggetta ad aggiustamenti formali) PREV.I.LOG Statuto
Indice
Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
Parte II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
Parte III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
Parte IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) Organizzazione del Fondo Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei delegati - Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei sindaci - Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
Parte V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - comunicazioni e reclami
Parte VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Rinvio
Parte I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1
(Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede)
1. E' costituito il "Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica", in forma abbreviata "Fondo pensione PREV.I.LOG." di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo stipulato in data 21 febbraio 2007 di seguito denominato "fonte istitutiva" tra XXXXX, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRASPORTO, FAI, Federagenti, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI, le Federazioni nazionali dei trasporti FILT CGIL, FIT CISL e Uil-Trasporti e il Fondo nazionale di previdenza dei lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
Art. 2
(Forma giuridica)
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
Art. 3
(Scopo)
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Parte II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4
(Regime della forma pensionistica)
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5
(Destinatari)
1. In coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive e in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori interessati, sono destinatari del Fondo i lavoratori dei settori:
- logistica, trasporto merci e spedizione;
- xxxxxxx xxxxxxxxx e raccomandatarie e mediatori marittimi;
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica;
- porti.
2. Sono altresì destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi, ecc.).
3. Sono associati al Fondo anche i lavoratori dei contratti sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del t.f.r.
4. Possono associarsi al Fondo anche i lavoratori dipendenti delle Associazioni e Organizzazioni sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC.
Art. 6
(Scelte di investimento)
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del t.f.r., ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
Art. 7
(Spese)
1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell'aderente;
i. - in cifra fissa;
b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
c.2) riscatto della posizione individuale;
c.3) anticipazioni;
c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
Parte III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8
(Contribuzione)
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del t.f.r. maturando ovvero mediante il solo conferimento del t.f.r. maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del t.f.r. maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del t.f.r. maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita
regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9
(Determinazione della posizione individuale)
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10
(Prestazioni pensionistiche)
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11
(Erogazione della rendita)
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12
(Trasferimento e riscatto della posizione individuale)
1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13
(Anticipazioni)
1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sè, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Parte IV PROFILI ORGANIZZATIVI
A) Organizzazione del fondo
Art. 14
(Organi del Fondo)
1. Sono Organi del Fondo:
a) l'assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei sindaci.
Art. 15
(Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e composizione)
1. L'assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori eletti sulla base del regolamento elettorale che costituisce parte integrante della fonte istitutiva, 30 in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro costituenti.
2. I delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.
Art. 16
(Assemblea dei delegati - Attribuzioni)
a) L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
b) L'assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti il Collegio dei sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi articoli 18 e 24 e, su proposta del Consiglio di amministrazione, ne determina i compensi e i termini di copertura assicurativa per rischi professionali;
b) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e sulla loro eventuale revoca;
c) determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al precedente art. 7, su proposta del Consiglio di amministrazione;
d) approva il bilancio di PREV.I.LOG, predisposto dal Consiglio di amministrazione in conformità alle istruzioni della COVIP;
e) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, di sottoporre a eventuale certificazione contabile il bilancio di PREV.I.LOG e sulla scelta della società di revisione.
c) L'assemblea in seduta straordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in materia di:
a) modifiche dello statuto e degli atti che ne formano parte integrante;
b) scioglimento e procedure di liquidazione di PREV.I.LOG, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art. 17
(Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni)
1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telescritto contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'assemblea delibera con il voto favorevole di tre quarti dei delegati.
6. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'assemblea ordinaria è redatto da un segretario nominato dal Presidente ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18
(Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione)
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un massimo di 24 componenti, eletti dall'assemblea, metà in rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza dei datori di lavoro. Il Consiglio di amministrazione potrà delegare proprie funzioni ad uno o più consigliere e/o ad un Comitato esecutivo, composto da un massimo di 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, individuati tra le associazioni i cui lavoratori hanno versato maggiore volume di contribuzione, nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni dell'autorità di vigilanza.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità:
a) i delegati dai lavoratori ed i delegati dai datori di lavoro in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri sulla base di liste di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali. Nelle liste sarà garantita la presenza di componenti indicati dal FASC sia di parte datoriale che di parte sindacale in misura paritetica. Tali liste predisposte disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva, rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro.
b) l'elezione dei consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro per la costituzione o il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'accordo istitutivo del Fondo, che comunque dovrà garantire la presenza dei componenti del FASC. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista.
c) l'elezione dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori per la costituzione e il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili, che comunque dovranno garantire la presenza dei componenti del FASC. Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri di espressione dei lavoratori. A partire dal terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dai membri di espressione dei lavoratori.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19
(Cessazione e decadenza degli amministratori)
1. Qualora nel corso del mandato uno o più amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la nomina del nuovo consigliere spetta ai soggetti di cui era espressione il consigliere mancante.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli amministratori in carica devono senza indugio convocare l'assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea da parte del Collegio dei sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20
(Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'assemblea.
4. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, nomina il Direttore generale responsabile del Fondo e ne fissa le rispettive competenze;
c) predispone e presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria il bilancio del Fondo;
d) decide, la politica di investimento;
e) sceglie i soggetti cui affidare la gestione delle risorse e lo svolgimento delle attività del Fondo e stipula le relative convenzioni con i soggetti abilitati alla gestione delle risorse tra quelli indicati all'art. 6 del decreto;
f) individua la banca depositaria delle risorse affidate in gestione, approva la Convenzione e definisce le modalità di sostituzione della Banca stessa;
g) individua l'eventuale gestore amministrativo del Fondo e approva la relativa Convenzione;
h) propone all'assemblea, ove ne abbia ravvisato l'opportunità, la nomina della società incaricata del controllo contabile e della certificazione del bilancio del Fondo;
i) sottopone all'assemblea ordinaria proposte attinenti agli indirizzi generali e all'assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo secondo la normativa vigente;
l) predispone i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ed adotta le scritture contabili e le misure di rendicontazione previste dalla vigenti disposizioni normative;
k) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e, comunque, in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;
l) decide in ordine a problematiche inerenti all'adesione al Fondo, nonché su eventuali ricorsi dei soci;
m) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
n) definisce i criteri e le misure da applicare in caso di mancato versamento dei contributi;
o) delibera sulle conseguenze di comportamenti anomali da parte dei soci;
p) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
q) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'assemblea secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
r) ha l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge, nonché di porre in essere gli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni;
s) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto;
t) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega.
Art. 21
(Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità)
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax, da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri d esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Non sono ammesse deleghe.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
6. Nei confronti degli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1º comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del codice civile.
Art. 22
(Presidente)
1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. Ferma restando la facoltà del Presidente di delegare determinate funzioni al Vicepresidente definendo i limiti della delega, come indicato dall'art. 22, comma 2 dello Statuto, tutti gli atti relativi all'acquisizione di servizi da parte di terzi sono gestiti a doppia firma del Presidente e del Vicepresidente, al fine di assicurare, sulle vicende che comportano l'attribuzione all'esterno di
attività e funzioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività del Fondo, la piena partecipazione di entrambi i soggetti.
3. Il Presidente del Fondo:
a) ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per essa in giudizio e può delegare avvocati o procuratori;
b) sovraintende al funzionamento del Fondo, ha l'obbligo di comunicare alla Commissione di vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive;
c) convoca e presiede le sedute degli organi sociali (assemblea e Consiglio di amministrazione);
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
e) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;
f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Xxxxxxxxx.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Art. 23
(Responsabile del Fondo)
1. Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche tra i componenti del Consiglio stesso.
2. Il responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.
6. Xxxxxx in particolare al responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24
(Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione)
1. Il Collegio dei sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei sindaci avviene con le medesime modalità stabilite per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 2 volte.
6. Il sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
Art. 25
(Collegio dei sindaci - Attribuzioni)
1. Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile, salva diversa determinazione dell'assemblea ordinaria.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26
(Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità)
1. Il Collegio si riunisce almeno 2 volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax o telegramma.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del codice civile.
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile
Art. 27
(Incarichi di gestione)
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28
(Banca depositaria)
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
Art. 29
(Conflitti di interesse)
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30
(Gestione amministrativa)
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31
(Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32
(Esercizio sociale e bilancio d'esercizio)
1. L'esercizio sociale inizia il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei sindaci ovvero da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
Parte V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33
(Modalità di adesione)
1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del t.f.r. il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34
(Trasparenza nei confronti degli aderenti)
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto
dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.
Art. 35
(Comunicazioni e reclami)
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
Parte VI NORME FINALI
Art. 36
(Modifica dello Statuto)
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'assemblea dei delegati alla prima riunione utile.
Art. 37
(Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38
(Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.