CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI
1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1.1. Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi e/o posti in violazione di norme regolamentari e/o provvedimenti amministrativi (a titolo meramente esemplificativo insegne, targhe, cartelli stradali e pubblicitari, tende solari, pannelli d’esercizio, poster, totem, pubblicità abusiva su veicoli e rimorchi etc).
Il servizio, oltre alla rimozione dei mezzi include anche l’eventuale copertura, il trasporto, il deposito e lo smaltimento degli stessi, da eseguire con materiali, autoveicoli, attrezzi e personale dei gestori del servizio dell’Appaltatore.
1.2. Descrizione della prestazione e modalità di svolgimento
Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
a) Idonea copertura del mezzo pubblicitario abusivo con manifesti, teli o adesivi recanti la dicitura “pubblicità abusiva” o altro messaggio concordato con l’Amministrazione;
b) Rimozione del mezzo pubblicitario abusivo;
c) Trasporto e custodia a propria cura e nei propri spazi del mezzo rimosso o delle sue parti per i tempi necessari alla conclusione del periodo di deposito previsto dalla normativa vigente;
d) Restituzione, nei termini previsti, del mezzo rimosso;
e) Smaltimento del mezzo qualora il proprietario non ne chieda la restituzione entro i termini stabiliti, osservando le norme sull’inquinamento ambientale.
Le attività sopra elencate devono svolgersi secondo le sottoriportate modalità:
a) Copertura
Su richiesta dell’Amministrazione potrà essere commissionata un’attività di copertura in violazione di norme regolamentari e/o provvedimenti amministrativi, in alternativa o preventiva alla rimozione. L’appaltatore dovrà apporre sui mezzi indicati in richiesta, uno o più coperture adeguate al mezzo per tutta la durata del procedimento contenenti la dicitura “Pubblicità abusiva” o altro messaggio concordato con l'amministrazione.
Le operazioni di “copertura”, per motivi di tempestività di azione di vigilanza, dovranno essere effettuate entro due giorni lavorativi dalla notifica dell’ordine, sia esso trasmesso a mezzo fax o e-mail, per qualsiasi tipologia di mezzo contestato.
b) Rimozione
Le operazioni di rimozione devono essere effettuate in modo da salvaguardare le condizioni ottimali del mezzo. A tal fine sarà necessario utilizzare tutti gli accorgimenti per evitare rotture o tagli che potrebbero pregiudicare il riutilizzo del mezzo abusivo oggetto di rimozione.
In particolare sarà necessario:
⮚ disattivare ogni collegamento elettrico in caso di impianti illuminati;
⮚ rimuovere i carter di copertura pali, se esistenti, previa rimozione delle cornici, allentare eventuali collari di tenuta delle parti frontali e appoggiare a terra le plance;
⮚ rimuovere cornici, plance, traverse e collari;
⮚ rimuovere i pali e gli eventuali plinti di sostegno interrati;
⮚ effettuare i riempimenti di eventuali plinti dissotterrati in modo da garantire il riequilibrio della sede calpestabile ed il ripristino ad arte dello stato dei luoghi;
⮚ per gli impianti su tetto o su parete, procedere al distacco della lastra e di tutti i supporti in modo da non danneggiare muri e soffitti;
⮚ per i cartelli stradali rimuovere i pali mantenedoli integri e l’eventuale plinto di sostegno, quindi procedere al distacco della lastra di vetroresina o di alluminio, laddove impossibile la rimozione del plinto, tagliare i pali al di sotto del filo terra per almeno 15 cm ed effettuare il riempimento dei pali interrati con cemento, asfalto o terra (a seconda del luogo) per ripristinare il piano di calpestio e lo stato dei luoghi;
⮚ per le insegne: data la diversità di forma e dimensioni, sarà necessario attenersi, per quanto compatibile, alle modalità previste per gli impianti di cui sopra avendo cura di modificare, di volta in volta le procedure in modo da non arrecare danno gli impianti stessi, ovvero ai luoghi dove questi sono collocati.
In linea generale la rimozione dovrà avvenire, senza danneggiamenti nè compromissioni dei mezzi interessati e dei relativi supporti di sostegno. Nel caso contrario l’Appaltatore dovrà esibire un verbale comprovante le difficoltà incontrate e le modalità adottate per la rimozione stessa. Le attività, su richiesta dell’Amministrazione, dovranno essere documentate con nota di avvenuta rimozione indicante l’ora di inizio e fine attività ed eventuale documentazione fotografica.
c) Trasporto e custodia
Al termine delle operazioni di rimozione sarà cura dell’appaltatore trasportare a propria cura i mezzi in appositi spazi adibiti al deposito, in disponibilità dell’azienda stessa, adattando gli accorgimenti necessari per la conservazione degli impianti tali da preservare le condizioni originali. Il servizio dovrà essere effettuato con l’ausilio di autoveicoli meccanici che siano in regola con le norme di circolazione stradale ed in perfette condizioni di efficienza. L’Appaltatore dovrà disporre di locali idonei in cui depositare i mezzi abusivi rimossi in modo tale che siano preservati dagli agenti atmosferici e che siano rintracciabili attraverso l’applicazione delle normali regole di gestione di un magazzino.
d) Restituzione
Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alla riconsegna dei mezzi pubblicitari ai legittimi proprietari che ne abbiano fatto richiesta, solo a seguito di disposizione a cura del referente di questa Amministrazione. Sarà obbligo dell’Appaltatore fare sottoscrivere al richiedente un modulo attestante la comprova dell’affidamento del mezzo pubblicitario, al momento della restituzione dello stesso.
e) Smaltimento
Previa comunicazione dell’Amministrazione sarà onere dell’Appaltatore procedere allo smaltimento dei mezzi rimossi secondo le norme ambientali vigenti. Mensilmente l’Appaltatore stilerà elenco dei mezzi in deposito per i quali siano trasmessi 60 giorni dalla rimozione e di cui si prevede di procedere alle operazioni di smaltimento, sarà cura dell’Amministrazione Comunale validare formalmente l’elenco prodotto per poter autorizzare le operazioni di smaltimento. L’Appaltatore dovrà, in caso di richiesta di questa Amministrazione, esibire un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 contenente le modalità adottate per il corretto smaltimento dei mezzi pubblicitari. Sarà facoltà di questa Amministrazione verificare, con controlli a campione, l’autenticità delle dichiarazioni rese.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere o utilizzare a qualsiasi titolo i mezzi o gli impianti pubblicitari abusivi rimossi per i quali sia decorso il tempo di deposito e che non siano stati smaltiti o restituiti.
Le tipologie di mezzi presenti sul territorio bolognese, che potranno essere oggetto delle attività sopradescritte, sono state classificate nella sottoriportata Tabella nella quale oltre alla descrizione del mezzo viene indicato anche il tempo massimo di esecuzione per la rimozione dello stesso.
DESCRIZIONE TIPOLOGICA TEMPO DI RIMOZIONE
MAX (gg solari)
INSEGNA DI ESERCIZIO 5
INSEGNA SU TETTO 7
INSEGNA DI GRANDE DIMENSIONE SU BALCONI DI EDIFICIO 7
INSEGNA SU PARETE DI EDIFICIO 7
INSEGNA/CARTELLO SU PALO/I SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO 5
CARTELLO PUBBLICITARIO STRADALE 5
STRISCIONE, LOCANDINA O PANNELLO PUBBLICITARIO SU PALO, PARETE,
CANCELLATA E/O RECINZIONE PUBBLICA/PRIVATA 2
IMPIANTO PUBBLICITARIO SIMIL POSTER 6X3 SU PALO/I (MONOFACCIALE O
POLIFACCIALE) 10
TENDE SOLARI A CADUTA O A SPORGENZA CON O SENZA SCRITTE
PUBBLICITARIE 7
LAVAGNE/ TRESPOLI E QUALSIASI ALTRO ELEMENTO AVENTE FUNZIONE
PUBBLICITARIA POSTO SU SUOLO PUBBLICO 3
FRECCE/ TARGHE INDICATRICI SU PALI 5
TOTEM PUBBLICITARI IN AREE PUBBLICHE/PRIVATE 10
TELI SU PONTEGGIO 10
Il tempo di rimozione massimo per l’esecuzione del servizio si intende dal momento della notifica dell’ordine, sia esso trasmesso a mezzo fax o e-mail. Tale termine si sospende per il tempo strettamente necessario per l'eventuale acquisizione di pareri/autorizzazioni necessari per l'intervento.
L’appaltatore conserva comunque l’obbligo di portare a termine gli ordini impartiti prima della scadenza contrattuale.
1.3. Importo dell’appalto
L’importo massimo contrattuale per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, è pari ad Euro 150.000,00 (IVA esclusa) per tutta la durata contrattuale, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.
Il corrispettivo contrattuale complessivo di 150.000,00 verrà determinato in base ai singoli prezzi indicati nella successiva tabella, diminuiti del ribasso percentuale offerto in sede di gara in base alle diverse quantità di mezzi effettivamente rimossi, oltre ai prezzi per la sola copertura.
DESCRIZIONE TIPOLOGICA PREZZO LISTINO
(IVA esclusa)
INSEGNA D'ESERCIZIO Euro 500,00
INSEGNA SU TETTO Euro 1.500,00
INSEGNA DI GRANDE DIMENSIONE SU BALCONI DI EDIFICIO Euro 1.500,00
INSEGNA SU PARETE DI EDIFICIO Euro 1.500,00
INSEGNA/CARTELLO SU PALO/I SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO Euro 300,00
CARTELLO PUBBLICITARIO STRADALE Euro 500,00
STRISCIONE, LOCANDINA O PANNELLO PUBBLICITARIO SU PALO, PARETE,
CANCELLATA E/O RECINZIONE PUBBLICA/PRIVATA Euro 100,00 IMPIANTO PUBBLICITARIO SIMIL POSTER 6 PER 3 SU PALO MONOFACCIALE O
POLIFACCIALE CARTACEO Euro 2.000,00
IMPIANTO PUBBLICITARIO SIMIL POSTER 6 PER 3 SU PALO/I MONOFACCIALE O
POLIFACCIALE NON CARTACEO LUMINOSO O ILLUMINATO Euro 2.500,00 TENDE SOLARI A CADUTA O A SPORGENZA CON O SENZA SCRITTE
PUBBLICITARIE Euro 1.500,00
LAVAGNE/ TRESPOLI E QUALSIASI ALTRO ELEMENTO AVENTE FUNZIONE
PUBBLICITARIA POSTO SU SUOLO PUBBLICO Euro 300,00
FRECCE/ TARGHE INDICATRICI SU PALI Euro 100,00
TOTEM PUBBLICITARI IN AREE PUBBLICHE/PRIVATE Euro 1.500,00
TELI SU PONTEGGIO Euro 1.500,00
Per ogni operazione di copertura sarà erogato;
• un corrispettivo pari al 20% del singolo importo del prezzo di rimozione per quella tipologia di mezzo;
• un corrispettivo di Euro 400,00 per la pubblicità abusiva su veicoli e rimorchi;
Il prezzo unitario rimarrà invariato anche in caso di espletamento di attività effettuate in regime di lavoro festivo e/o straordinario.
L'aggiudicazione avverrà sulla base del massimo ribasso unico applicato a ciascuno dei prezzi indicati nell'elenco.
Tipologie mezzi non previsti in tabella
L’Amministrazione, durante il periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di far rimuovere mezzi abusivi non espressamente elencati nella tabella di cui sopra, comunque previsti dal Regolamento sulla Pubblicità, entro un importo massimo del 50% dell’importo contrattuale.
In tal caso l’Appaltatore, a seguito della richiesta formulata dall’Amministratore, dovrà presentare in relazione alle modalità tecniche previste per le operazioni di rimozione, trasporto, custodia e smaltimento, un preventivo per la formale accettazione. La congruità del prezzo proposto per i prodotti fuori elenco verrà di volta in volta valutata dall’Amministrazione comunale, anche sulla base di eventuali ricerche di mercato.
1.4. Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:
⮚ i costi per la fornitura dei materiali necessari all’eventuale copertura dei mezzi;
⮚ i costi di trasporto e custodia dei mezzi;
⮚ i costi derivanti dall’acquisto o il noleggio dei mezzi quali macchine utensili, materiali ed autoveicoli necessari all’espletamento del servizio;
⮚ i costi sostenuti per l’acquisizione, l’affitto e la gestione dei locali dove trasportare e stoccare il materiale rimosso;
⮚ i costi sostenuti per lo smaltimento dei mezzi abusivi rimossi debitamente segnalati;
⮚ i costi dei permessi necessari all’ottenimento delle concessioni di suolo/sottosuolo pubblico per il tempo necessario alla durata delle operazioni di rimozione;
⮚ i costi dei ticket per l’accesso in zone ZTL o i costi per sanzioni elevate in assenza dei permessi stessi.
2. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE
2.1. Inizio e durata della prestazione
Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio delle prestazioni sino al 31 dicembre 2017.
L’Amministrazione fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e smi si riserva, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo paragrafo 4.1.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare ai sensi dell’art. 57 – 5° comma lett. b) del D.Lgs. 163/2006 all’Appaltatore aggiudicatario della gara, nei limiti consentiti dal citato articolo, l’esecuzione di ulteriori prestazioni, qualora si riscontri la validità e la qualità dei servizi espletati dal soggetto medesimo.
2.2. Organizzazioni e sedi
Le attività oggetto dell’appalto si svolgeranno in qualsiasi xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, comprensive dei tratti stradali/territoriali adiacenti a strade urbane/extraurbane quali tangenziali e tratti autostradali o dei terreni/suoli strettamente confinanti con i comuni adiacenti. Il servizio dovrà essere effettuato con l’ausilio di autoveicoli meccanici che siano in regola con le norme di circolazione stradale ed in perfette condizioni di efficienza.
L’elenco dei mezzi utilizzati per la rimozione ed il trasporto dovrà essere dichiarato in sede di stipula del contratto, dovranno essere forniti a questa Amministrazione copie dei libretti di circolazione ed eventuali copie dei contratti di noleggio. Su ogni mezzo di trasporto utilizzato per la rimozione, per la sola durata del servizio, dovrà essere esposto ben visibile un cartello riportante la dicitura “SERVIZIO DI RIMOZIONE MEZZI ABUSIVI per conto del COMUNE DI BOLOGNA”. Eventuali oneri o permessi derivanti dall’utilizzo di corsie preferenziali, accesso alle zone ZTL sono a totale carico dell’appaltatore.
I mezzi rimossi dovranno essere trasportati a cura dell’Appaltatore in appositi spazi adibiti al deposito, in disponibilità dell’azienda stessa, adottando gli accorgimenti necessari per la conservazione degli impianti tali da preservarne le condizioni originali.
I locali adibiti al deposito degli impianti rimossi dovranno essere nel territorio del Comune di Bologna o in comune confinante, adeguatamente delimitati o con possibilità di impedire l’accesso da parte di soggetti estranei all’Appaltatore.
2.3. Variazione dell’entità della prestazione
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate da parte dell’Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2.4. Penali per ritardi ed inadempienze
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:
⮚ per ogni giorno di ritardo trascorso tra la data prevista e la data effettiva di svolgimento del servizio di copertura e sino ad un massimo di cinque giorni solari verrà applicata una penale pari al 50% del costo unitario di copertura del singolo mezzo da rimuovere;
⮚ per ogni giorno di ritardo trascorso tra la data prevista di rimozione, indicata nella tabella, e la data effettiva di svolgimento del servizio di rimozione e sino ad un massimo di cinque giorni solari verrà applicata una penale pari al 10% del costo unitario del singolo mezzo da rimuovere;
⮚ per il ripristino dello stato dei luoghi non ad arte verrà applicata una penale pari al 50% del costo unitario del singolo mezzo da rimuovere, oltre al recupero dell’intera spesa di rimozione nel caso di pagamento già avvenuto.
⮚ Per avere arrecato danni all’impianto pubblicitario rimosso senza produrre comprovante documentazione, siano essi relativi alla copertura, alla rimozione, al trasporto o al deposito, verrà applicata una penale pari al costo di produzione dell’impianto danneggiato, oltre al recupero dell’intera spesa di rimozione nel caso di pagamento già avvenuto.
Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza come previsto al successivo paragrafo 5.1.
2.5. Referenti dell’Appalto
L’Appaltatore dovrà indicare almeno 10 giorni prima dell’inizio della prestazione, i recapiti (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell’Amministrazione almeno dalle 9,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione inerente il servizio in questione e apporre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
⮚ partecipare ad incontri preventivi con l’Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
⮚ verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo, l’andamento delle attività formative rispondendo della gestione;
⮚ provvedere a comunicare al responsabile indicato dall’Amministrazione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell’attività;
⮚ presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento dell’attività e all’occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile non idoneo allo svolgimento delle attività;
L’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione, nominerà un referente amministrativo per gli ordinativi emessi che cureranno la parte relativa alle questioni amministrative legate all’esecuzione del presente affidamento e rappresenteranno insieme ad un referente tecnico interfaccia dell’Amministrazione nei confronti dell’appaltatore.
2.6. Personale
a) Obblighi dell’appaltatore
L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti nazionali di settore e dagli accordi integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal Testo Unico della sicurezza – D.Lgs. 81/08 e a tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, nonché ad applicare la clausola sociale come descritta al successivo punto d).
L’Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto del lavoro dei disabili”.
E’ fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
L’Appaltatore è responsabile di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto stesso.
L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare all’Amministrazione prima dell’inizio delle prestazioni o dell’impiego di nuovo personale, l’elenco di tutti i nominativi
dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali etc., nonché l’indicazione dei contratti applicati.
b) Doveri del personale
Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Il personale è tenuto all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, pertanto l’appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.
c) Ulteriori adempimenti dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell’Amministrazione.
Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile dell’Amministrazione, formalizzate, in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro sei giorni lavorativi dalla stessa. L’appaltatore assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia, con le indicazioni previste dalla normativa vigente.
Il documento di identificazione dovrà essere in possesso dell’addetto ed essere esibito al rappresentante dell’Amministrazione, che svolgerà le funzioni di controllo.
d) Particolare condizione di esecuzione del contratto-clausola sociale
L’appaltatore, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella già alle proprie dipendenze, dovrà prioritariamente assumere “soggetti svantaggiati”, a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l’organizzazione d’impresa.
Per “soggetti svantaggiati” si intendono le categorie di soggetti indicati dal Regolamento CE n. 800/2008 art. 2 n. 18) e precisamente:
• chi non ha un impiego regolarmente retribuito di almeno sei mesi;
• lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
• adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
• lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro;
• lavoratore molto svantaggiato: lavoratore che è senza lavoro da almeno 24 mesi.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.
2.7. Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’Appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antifortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti leggi in materia (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
L’Appaltatore, a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione comunale, dovrà fornire la documentazione comprovante l’adempimento di tali obblighi.
In considerazione della tipologia di appalto, a seguito di specifica valutazione si ritiene non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l’inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione pertanto non si ravvisano oneri per la sicurezza volti ad eliminare le interferenze.
L’Appaltatore si farà carico all’interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all’esecuzione dell’appalto stesso.
L’inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.
2.8. Cessione di contratto e di credito, subappalto
E’ vietato all’Appaltatore cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall’art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Secondo il disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, il servizio di cui al presente capitolato può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, alle condizioni in esso previste.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà richiamare l’intenzione in sede di offerta, indicando la tipologia di prestazioni che intende subappaltare.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al quale espressamente si rinvia.
3. DISCIPLINA ECONOMICA
3.1. Revisione prezzi
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto almeno per il primo anno di durata dello stesso.
Successivamente, su istanza motivata delle parti, e dopo apposita istruttoria, potrà procedersi, con cadenza annuale, ad un aggiornamento, in aumento o in diminuzione del corrispettivo, da concordare in contraddittorio tra le parti medesime.
Le revisioni, nei termini di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, saranno effettuate sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso decreto.
In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi similari, oltre che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operati-impiegati senza tabacchi (FOS) elaborato dall’Istat.
In caso di successiva disponibilità di convenzione quadro CONSIP e, qualora in base a tale convenzione il contratto sottoscritto risulti “diseconomico”, si procederà ad una rinegoziazione ai sensi del DL 95/2012.
3.2 Fatturazione e pagamenti
a) Fatturazione
Si richiama la normativa vigente in tema di modalità di fatturazione ivi compresa quella elettronica.
La fatturazione di cui all’art. 1.3 dovrà avvenire successivamente alla fine di esecuzione di ogni singolo ordinativo. Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l’indicazione delle giornate in cui si sono svolte le attività.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a COMUNE DI BOLOGNA Area Risorse Finanziarie UI Entrate P.zza Liber Paradisus, 10 Torre A Codice Univoco Ufficio 6F30CC.
Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
La fattura dovrà essere in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
• Numero PG e data determinazione dirigenziale di affidamento;
• Repertorio e data del contratto stipulato;
• Numero CIG (Codice indentificativo di spesa);
• Numero dell’ordinativo emesso dall’UI Entrate;
• Numero dell’impegno di spesa;
• L’importo contrattuale espresso in EURO;
• Tutti i dati relativi al pagamento (estremi identificativi del c/c bancario/postale) ed ogni altra indicazione utile;
In caso di RTI la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al RTI stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.
b) Pagamenti
Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte dell'UI Entrate. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso Appaltatore, che dovrà rispettare le condizioni cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
In casa di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’amministrazione.
4. CAUZIONI E GARANZIE
4.1. Garanzie di esecuzione del contratto
L’appaltatore è tenuto a prestare ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta della documentazione per la stipulazione del contratto. L’importo della garanzia nel caso in cui l’Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75 comma 7 del Codice, verrà ridotto del 50%. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni sopra indicati.
Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Bologna e intestate all’Appaltatore. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
4.2 Polizza assicurativa
L’Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.
L’Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, come:
• Polizza assicurativa per R.C. Auto contro i rischi previsti dalla normativa vigente derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione, sia il movimento, quanto la sosta e la fermata, e comprese le operazioni di salita e discesa dal
mezzo, con un massimale minimo pari ad Euro 5.000.000,00 come previsto dal D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modifiche;
• Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra quali il Comune di Bologna e gli utilizzatori del servizio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00. Fra le garanzie di polizza dovranno essere presenti le seguenti estensioni:
− causale incendio
− danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori
• Responsabilità Civile verso prestatori di lavori (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (prestatori d’opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l’appaltatore si avvalga), in relazione a tutte le operazioni connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona infortunata prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “danno biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la “clausola buona fede INAIL”.
La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all’UI Gare prima della sottoscrizione del contratto.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’Appaltatore, non esonerano l’Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
5. NORME FINALI
5.1. Inadempimenti, penali , risoluzione anticipata del contratto
L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, dovrà uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengono comunicate dall’Amministrazione appaltante.
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l’Amministrazione invierà comunicazione scritta (anche per fax o altro mezzo al quale si attribuisce convenzionalmente valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione, risultante dall’attestato di invio) con specifica motivazione della contestazione, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l’appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenuti accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, con formale provvedimento del Dirigente dell’UI Entrate, responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell’inadempienza e/o l’eventuale recidiva di quanto riscontrato, verranno applicate le penali di cui al precedente paragrafo 2.4.
L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso l’Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione comunale, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell’ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, trattenendo definitivamente la cauzione prestata.
L’Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi:
• Mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
• Inosservanza delle leggi in materia dei rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
• Inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
• Reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
• Cessione del contratto a terzi e mancato rispetto delle disposizioni in materia di subappalto;
• Per mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni;
• Frode o grave negligenza dell’esecuzione del servizio;
• Gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
• Nel caso di reiterato superamento del termine di rimozione previsto al paragrafo 1.2.
• Nel caso di reiterato superamento del termine di copertura previsto al paragrafo 1.2.
• Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicataria;
• Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termine dell’art. 1453 c.c.
All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario senza bisogno di diffide formali.
L’Amministrazione comunale procederà inoltre ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.
5.2. Esecuzione in danno
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all’Amministrazione.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso essere reintegrato nei 10 gg. successivi alla comunicazione.
5.3. Recesso
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell’appalto.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante notifica di apposita comunicazione. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
• Prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso , così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
• Spese sostenute dall’appaltatore;
• Un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l’Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l’Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi ai predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l’Amministrazione, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza alcuna indennità.
5.4. Vigilanza e controlli
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:
• Potrà verificare le modalità operative di esecuzione del servizio durante le operazioni di rimozione e/o trasporto, con particolare attenzione al rispetto della normativa per la sicurezza sul lavoro;
• Potrà accedere in qualsiasi momento ai locali adibiti dall’Appaltatore come deposito dei mezzi abusivi a seguito di semplice comunicazione;
• Potrà controllare le documentazioni relative ai permessi di circolazione degli autoveicoli utilizzati per la rimozione e il trasporto;
• Potrà richiedere l’identificazione del personale operativo che dovrà necessariamente essere incluso negli elenchi depositati presso l’UI Entrate.
5.5. Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.
5.6. Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.
5.7. Trattamento di dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Appaltatore dovrà assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del decreto legislativo citato.