COMUNE DI SELARGIUS
COMUNE DI SELARGIUS
AREA 4 - AA. GG. APPALTI E CONTRATTI
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’appalto del servizio di sostegno specialistico ai minori con disabilità per favorirne l’integrazione
DISCIPLINARE DI GARA 2
2. DOTAZIONE INFORAMTICA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.1 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta… 4
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria...........................................................................................................................
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale ............................................................................................................................
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 10
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 11
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 16 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 17
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 18
15.1 Domanda di partecipazione 18
15.2 Documento di gara unico europeo 19
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 21
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 24
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 25
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 25
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ..................................................................................................................................
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica…………………………
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica . Errore. Il segnalibro non è definito.
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi ............................................................................................................................................
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 28
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 28
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE . 28 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 29
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 30
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 32
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 32
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’appalto del servizio di sostegno specialistico ai minori con disabilità per favorirne l’integrazione
1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. 402 del 13.04.2021, questa Amministrazione ha stabilito di affidare il servizio di sostegno specialistico ai minori con disabilità per favorirne l’integrazione.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il bando di gara è stato:
• inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data / /.2019;
• pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del / /2019 ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20);
• pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx , sulla piattaforma Sardegna Cat: xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
• pubblicato su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e su 2 quotidiani a rilevanza nazionale.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto per l’aggiudicazione del Contratto.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Selargius, Xxx Xxxxxx, x. 0, tel 000 0000000 /216 fax 000 0000000.
Profilo committente: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Selargius [Codice NUTS ITG27.]
CIG 86978859C2 - CUI S80002090928202000004
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Direttore dell’Area 1 Socio Assistenziale - Amministrazione risorse umane e contabilità del personale – Cultura – Sport - Turismo.
Il Responsabile del Procedimento di Gara per la fase di affidamento, ai sensi dell’art.34 della
L.R. 8 del 2018 è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Area 4, Affari Generali Appalti e Contratti.
2. DOTAZIONE INFORMATICA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna), secondo le prescrizioni dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) attraverso la pubblicazione di una apposita procedura di gara aperta.
Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnacat,it
Pertanto, per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
- Firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al Portale Sardegna CAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i dati di registrazione), secondo le modalità indicate nell’allegato 9 “Condizioni generali di registrazione”.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Le imprese non ancora registrate sul Portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, dovrebbero effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara
2) Disciplinare di gara
3) Allegato A - Istanza di partecipazione
4) Allegato B - D.G.U.E.
5) Allegato C – Dichiarazioni integrative
6) Allegato D - Modello offerta economica
7) Elenco operatori addetti al servizio nell’ appalto in essere
8) Capitolato Speciale d’Appalto
9) Schema di Contratto
10) Patto di integrità, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2016;
11) Codice di comportamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014
12) Informativa privacy
13) Condizioni generali di registrazione
.
I documenti di gara sono pubblicati e sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: xx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara.
I documenti di gara sono, altresì, pubblicati sulla piattaforma Sardegna Cat della Regione Autonoma della Sardegna, nella apposita procedura aperta, al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara tramite la funzionalità della piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
E’, altresì, possibile inoltrare tali richieste mediante posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite PEC e una delle seguenti modalità:
- Tramite la funzionalità della piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura;
- mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), e sul sito della Stazione appaltante all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara.
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si precisa che le comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno effettuate tramite la piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un messaggio nella casella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. E’ onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, nell’eventualità di non operatività del sistema Sardegna CAT.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, FINANZIAMENTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di sostegno specialistico ai minori con disabilità per favorirne l’integrazione come descritto nel Capitolato speciale d’appalto e nei relativi documenti di gara, consistente nelle prestazioni individuate nell’art. 7 del medesimo capitolato
Categoria: CPV: 853112004-4
3.2 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è stato fissato in € 499.806,23, al netto di I.V.A.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto sono nulli i costi connessi a rischi da interferenze.
L’importo annuale dell’appalto, da stipularsi a corpo, è stato determinato in € 499.806,23, al netto di I.V.A., di cui € 454.369,30 per costo del personale e € 45.436,93 per costi di gestione.
Il valore dell’appalto, comprensivo dell’eventuale ripetizione di servizi analoghi, è stato quantificato in
€ 1.582.350,73, al netto di I.V.A.
I costi del personale, per un importo totale di € 1.438.500,66, sono stati determinati come segue:
a) Costo annuale del personale, pari ad € 454.369,30 , per un numero complessivo di 21.781 ore, di cui:
⮚ € 427.805,62 (€ 21,01 x n 20.362 ore) per l’Educatore Professionale
⮚ € 26.563,68 (€ 18,72 x n.1.419 ore) per l’Assistente Educativo
b) Costo del personale per il biennio di eventuale rinnovo, pari ad € 984.131,36, per un numero complessivo di 47.218 ore, di cui:
⮚ € 919.397,60 (€ 21,01 x n 43.760 ore) per l’Educatore Professionale
⮚ € 64.733,76 (€ 18,72 x n. 3.458 ore) per l’Assistente Educativo
L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
3.3 FINANZIAMENTO DELL’APPALTO
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale, trasferimenti della Regione Autonoma Sardegna e trasferimenti da parte di altri Comuni per gli studenti con disabilità, frequentanti ma non residenti.
La contabilità del servizio sarà effettuata con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto.
3.4 SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice, è costituito da un unico lotto stante l’impossibilità della suddivisione in lotti funzionali, in quanto deve essere garantita coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’appalto è di 1 anno scolastico, decorrente da settembre 2021 e sino a giugno 2022.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'Art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dalle parti.
Ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del Codice, all’aggiudicatario del presente appalto potranno essere affidati nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore biennio.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per la stazione appaltante, fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario
In applicazione dell’articolo 106 comma 12 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Se Cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con Decreto Ministero delle Attività Produttive del 23.06.2004.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
X. Xxxxxx dichiarazione di almeno un Istituto Bancario o Intermediario Finanziario, autorizzato ai sensi della Legge n. 385/1993, che attesti che la ditta concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione della dichiarazione di almeno un Istituto Bancario o Intermediario Finanziario. Le attestazioni devono essere rilasciate in data successiva alla pubblicazione dell’avviso di gara.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Aver gestito, senza demerito, nel triennio 2018/2020, servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per conto di Pubbliche Amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore ad € 499.806,23, IVA esclusa;
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, trattandosi di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l’indicazione dei committenti pubblici, dei servizi effettuati, degli importi e dei periodi di espletamento degli stessi.
b) Possesso di certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da Ente accreditato per servizi oggetto dell’affidamento o per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono essere posseduti da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
- se cooperative: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- se cooperative: ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria previsto al punto 7.2 lett a) deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo ai servizi analoghi previsto al punto 7.3 lett a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che l’impresa mandataria deve possederlo in misura maggioritaria.
Il requisito relativo alla certificazione del Sistema di Qualità previsto al punto 7.3 lett b) deve essere sono posseduto da
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono essere posseduti da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo alla certificazione del Sistema di Qualità previsto al punto 7.3 lett b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il medesimo sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO E CESSIONE.
Non sono ammessi, in relazione alla particolare natura del servizio in affidamento, il subappalto e la cessione del servizio medesimo.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base d’asta e
precisamente di importo pari ad € 9.996,12, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con versamento presso Servizio di Tesoreria del Comune di Selargius, con bonifico, intestato al Comune di Selargius, Servizio di Tesoreria Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banca Intesa San Paolo, Causale: “Cauzione provvisoria per partecipazione gara appalto servizio gestione agronomica a basso impatto ambientale del verde pubblico”.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti D.M- 31/2018.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13.1 PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio del / /2021 alle ore 13:00, sulla piattaforma della Centrale di Committenza Regionale Sardegna CAT, tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste per l’accesso.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e in tutti di documenti di gara, nonché le regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema Sardegna CAT, (Manuale d’uso).
Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizione del bando e del presente disciplinare di gara o della documentazione di gara, in ogni caso, queste ultime prevarranno.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito e saranno aperte sul sistema Sardegna CAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
13. 2 DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA
L’offerta è composta da:
A. Busta di Qualifica contenente la documentazione amministrativa di qualifica
B. Busta tecnica, contenente l’offerta tecnica
C. Busta economica contenente l’offerta economica
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Le dichiarazioni DGUE, la domanda di partecipazione, e tutte le altre dichiarazione richieste dal bando, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara, nonché sulla piattaforma Sardegna Cat della Regione Autonoma della Sardegna, nella apposita procedura aperta, al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione di qualifica, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
In applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il concorrente entro e non oltre il termine perentorio assegnato dovrà presentare le predette dichiarazioni, a pena di esclusione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente deve inserire a sistema nell’apposita sezione denominata busta di qualifica la documentazione amministrativa di seguito elencata. Nella busta di qualifica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, elementi dell’offerta tecnica ed economica.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente, secondo il modello di cui
all’Allegato A Istanza di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta:
- nel caso di impresa singola, dal Legale Rappresentante/Procuratore della stessa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal Legale Rappresentante/Procuratore della mandataria/capofila.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal Legale Rappresentante/Procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal Legale Rappresentante/Procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore del consorzio medesimo.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentante/Procuratori.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche e integrazioni, messo a disposizione sulla piattaforma Sardegna Cat, unitamente a tutta la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
L’Amministrazione aggiudicatrice rende tutte le informazioni richieste sulla procedura di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b-bis), b-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165//2001;
6. accetta il patto di integrità approvato con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2016, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
8. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10.indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta che è stata effettuata l’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, e del Tribunale rilasciante, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione integrativa deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentante/Procuratori.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria
15. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
17.Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
18. Dichiarazione di almeno un Istituto Bancario o Intermediario Finanziario, autorizzato ai sensi della Legge n. 385/1993, che attesti che la ditta concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA
Il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire a sistema nell’apposita sezione denominata busta tecnica, il progetto da redigere in formato A4, composto al massimo di n. 10 pagine, con l’utilizzo del carattere Times New Roman 12.
Il progetto deve essere costituito da un elaborato contente la proposta che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 i seguenti elementi:
A. Descrizione sommaria ed indicativa degli obiettivi e delle attività ed iniziative finalizzate al raggiungimento degli stessi:
a1. Descrizione del territorio, delle sue caratteristiche e delle sue risorse
a2. Descrizione del problema e rilevamento dei bisogni
a3. Descrizione degli obiettivi (chiari, concreti, coerenti)
a4. Descrizione delle attività da svolere per raggiungere gli obiettivi (distinguere fasi)
a5. Descrizione dei mezzi, delle risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività
B. Processi di coinvolgimento delle famiglie e delle altre agenzie educative del territorio. b1. Individuazione delle modalità di coinvolgimento dei soggetti presenti nel territorio
b2. Descrizione delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
C. Disponibilità operatori volontari formati c1. Descrizione delle attività offerte
c2. Figure professionali volontarie coinvolte
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire a sistema nell’apposita sezione denominata busta economica la dichiarazione di offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il Modello C allegato al presente disciplinare di gara, una dichiarazione completa dei seguenti elementi:
a) il ribasso unico percentuale offerto sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, stabilito in
€ 499.806,23, al netto dell’X.XX; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice; Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
A | DESCRIZIONE SOMMARIA ED INDICATIVA DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA’ ED INIZIATIVE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI | MAX 30 punti |
A1 | Descrizione del territorio, delle sue caratteristiche e delle sue risorse | Max 5 punti |
A2 | Descrizione del problema e rilevamento dei bisogni | Max 5 punti |
A3 | Descrizione degli obiettivi (chiari, concreti, coerenti) | Max 5 punti |
A4 | Descrizione delle attività da svolere per raggiungere gli obiettivi (distinguere fasi) | Max 5 punti |
A5 | Descrizione dei mezzi, delle risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività | Max 10 punti |
B | PROCESSI DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E DELE ALTRE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO | MAX 20 punti |
B1 | Individuazione delle modalità di coinvolgimento dei soggetti presenti nel territorio | Max 10 punti |
B2 | Descrizione delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo | Max 10 punti |
C | DISPONIBILITA’ OPERATORI VOLONTARI FORMATI | MAX 20 punti |
C1 | Descrizione delle attività offerte | Max 10 punti |
C2 | Figure professionali volontarie coinvolte | Max 10 punti |
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
I coefficienti Ai, Bi e Ci relativi agli elementi di valutazione della Offerta Tecnica, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, seguendo le seguenti linee guida.
❖ per ogni sub criterio e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale compreso fra 0 e 1, utilizzando la seguente griglia di valutazione:
Elementi forniti per la valutazione del requisito | Coeff. |
Nessun elemento fornito | 0 |
Non significativi | 0,1 |
Eccessivamente scarsi | 0,2 |
Carenti o frammentari | 0,3 |
Incompleti e superficiali | 0,4 |
Presenti ma insufficienti o non adeguati | 0,5 |
Presenti in misura sufficiente | 0,6 |
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata | 0,7 |
Completi ed adeguati | 0,8 |
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili | 0,9 |
Con caratteristiche di eccellenza | 1 |
❖ i coefficienti discrezionali associati ai diversi sub criteri hanno lo scopo di permettere una più dettagliata articolazione della valutazione da parte del commissario, che è chiamato ad esprimere un unico coefficiente discrezionale per ogni sub criterio, e non concorrono al processo di riparametrazione, che sarà applicato unicamente ai sub criteri di cui alla tabella precedente.
18.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito sulla base della seguente formula:
Pd = Pmax x Rx/Rmax
dove: Pd è il punteggio da attribuire al concorrente x, Pmax è il massimo punteggio attribuibile; Rx il ribasso offerto dal concorrente x; Rmax il ribasso più elevato tra quelli offerti in gara.
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, in conformità a quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai x Pa + Bi x Pb + Ci x Pc + Di x Pd
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
Ai, Bi e Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo:
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio e/o sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato con la seguente modalità:
⮚ per ogni sub criterio, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
⮚ tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.
2° Riparametrazione: una volta individuata la migliore offerta tecnica, se nessuna offerta ottiene come punteggio complessivo, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica - si procede alla riparametrazione al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell’offerta economica e peso dell’offerta tecnica, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC, n. 2/2016 (Cap. III; inoltre, Consiglio di Stato, sez. VI, 14.11.2012, n. 5754; sez. II, 16.03.2016, n. 1048); la predetta riparametrazione non influisce sulla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016. Linee Guida 2/2016, Cap. III).
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Trattandosi di una procedura di gara informatizzata, gestita interamente attraverso una piattaforma telematica, non sono previste sedute pubbliche
Il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, a ciò deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procederà a:
1. verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata sulla piattaforma Sardegna Cat a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare il sub-procedimento di regolarizzazione (soccorso istruttorio), ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. la procedura di cui al precedente punto 14;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. provvedere agli adempimenti di cui all’art. all’art. 76, comma 2 bis, del Codice, previa adozione, da parte del RUP del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 (oppure art. 216, comma 12) del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, procederà a stampare le offerte tecniche presentate sulla piattaforma Sardegna Cat ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e ne curerà la consegna alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi come previsto dall'art.18.4.
Il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, procederà a stampare le offerte economiche presentate sulla piattaforma Sardegna Cat ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e ne curerà la consegnare alla commissione giudicatrice.
La commissione procederà alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3.
La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne darà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
La soglia di anomalia verrà individuata sulla base dei punteggi non riparametrati
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Dirigente del Servizio appalti responsabile della procedura di gara, ed al RUP, le eventuali esclusioni da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, ne da comunicazione al Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, che procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, La Commissione giudicatrice o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, trasmette al Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti.
La proposta di aggiudicazione è formulata dal Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, procede a:
1. richiedere, nei confronti del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2. Richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d), del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Il Dirigente del Servizio appalti, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a).
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.974,96. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand still).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, quantificate presuntivamente in € 2.339,29.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Contestualmente, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del
d.p.r. 445/2000 delle polizze assicurative indicate nell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica dei documenti analogici (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alle citate polizze deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
24. CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, e al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Gli operatori economici dovranno accettare espressamente la clausola sociale e l’impegno sarà annoverato tra gli obblighi contrattuali specifici che graveranno sull’appaltatore.
Gli operatori economici dovranno predisporre un proprio progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che, compatibilmente, con l’organizzazione d’azienda propria dell’operatore, beneficeranno della stessa.
A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato, riportati nella
Scheda Allegata contenente l’elenco del personale addetto al servizio nell’ appalto in essere.
La mancata presentazione di detto progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione della volontà di proporre un‘offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l’esclusione dalla gara.
L’esclusione non è fondata, invece, nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.