Contract
Contratto quadro: 3900008884 Importo globale in EUR: | Tipo doc.: ZSCQ | CIG: 8121911CF9 | Pagina | 1 | di | 6 | |
270.000,00 | Fornitore: | ||||||
Appalto: | 49834 | ISOIL INDUSTRIA SPA | |||||
2100001880 | |||||||
Riferimento: | |||||||
Oggetto: Accordo quadro per la fornitura di strumentazione di misura di portata ad inserzione per attività di ricerca perdite e distrettualizzazione su Grosseto e Siena DETERMINA AD 91757 DEL 03.10.2019 | |||||||
Pos. |Codice | |Descrizione | ||||||
1 MISURAT. DI PORTATA A BATTERIA ELETTRON. Accordo quadro per la fornitura di strumentazione di misura di portata elettromagnetico ad inserzione a BATTERIA - ELETTRONICA + SONDA + XXXX xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxxx 0 MISURAT. DI PORTATA ALIMENTAZ. DA RETE Accordo quadro per la fornitura di strumentazione di misura di portata ad inserzione ALIMENTAZIONE DA RETE - ELETTRONICA + SONDA + CAVO nelle province di Siena e Grosseto. | |||||||
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO *** |
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxxx
Date: 01.04.2020 15:33:15
01.04.2020 13:33:16 UTC
Contratto quadro:
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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Via Mameli, 10 – GROSSETO
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO “L’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURAZIONE DI PORTATA DI TIPO ELETTROMAGNETICO AD INSERZIONE, A BATTERIA – ELETTRONICA + SONDA + CAVO PER ATTIVITÀ DI RICERCA PERDITE SULLE PROVINCE DI GROSSETO E SIENA”. APPALTO N. 2100001880 - CIG 8121911CF9.
TRA
1) Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), con sede legale in 00000 Xxxxxxxx, Viale Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxxx XXXXXXX, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede , a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 15 Ottobre 2019;
E
2) l’Impresa ISOIL INDUSTRIA S.P.A. (di seguito denominata anche “Appaltatore”), con Sede in 00000 Xxxxxx (XX), Viale Vittori Veneto n. 24 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese P.IVA e C.F.: 13119770157), in persona del suo Legale Rappresentante e Amministratore Unico, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx C.F.:(GZZ RRT 60A20 F205T), nato a Milano (MI) il 06/05/1954 domiciliato per la carica presso la sede legale.
Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto. PREMESSO CHE
- con determinazione n. 91757 del 3.10.2019, l’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per la procedura negoziata avente ad oggetto “l’accordo quadro per la fornitura di strumenti di misurazione di portata di tipo elettromagnetico ad inserzione, a Batteria – Elettronica + Sonda + Cavo per attività di ricerca perdite sulle province di Grosseto e Siena”, per l’importo di € 270.000,00 (duecentosettanta/00) di cui € 270.000,00 per la fornitura vera e propria ed € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso e, con la medesima determinazione l’Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara mediante procedura negoziata on-line, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 con invito secondo quanto disposto dal Regolamento “Sistemi di Qualificazione di AdF S.p.a”, ai sensi dell’art. 134 d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, secondo le modalità di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del citato d.lgs. mediante ribasso percentuale unico applicato a tutte le voci indicate nel modello per offerta (E.P.U.) posto a base di gara;
- si è proceduto a indire gara di appalto n. 2100001880, CIG 8121911CF9 sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora;
- la fornitura oggetto del presente contratto quadro è stimata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del medesimo e comunque fino alla concorrenza dell’importo contrattuale;
- la gara è stata aperta in data 20.12.2019, l’impresa aggiudicataria è risultata l’impresa ISOIL INDUSTRIA S.P.A., la quale ha presentato offerta n. 500011681, agli atti della Stazione Appaltante, offrendo un ribasso percentuale unico pari al 40,86% applicato a tutte le voci indicate nel modello per offerta (E.P.U.);
- l’impresa aggiudicataria dell’appalto è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara, la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante;
- con Determinazione Prot. n. 20539 del 17/02/2020 l’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa ISOIL INDUSTRIA S.P.A.;
- dalla documentazione agli atti della Stazione Appaltante, risulta che l’APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l’affidamento di quanto in oggetto;
- l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compresi il Disciplinare tecnico, suoi allegati e la lettera di xxxxxx, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle forniture da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la formulazione dell’offerta.
- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida all’APPALTATORE, che accetta, l’appalto indicato in premessa.
Art. 1 – Oggetto
- L’appalto ha per oggetto l’accordo quadro per la fornitura di strumenti di misurazione della portata di tipo elettromagnetico ad inserzione, con diverse tipologie di alimentazione, corredati di sistema di accoppiamento alla condotta idrica, idonei alla rilevazione della pressione.
- Le tempistiche e le modalità di consegna della fornitura saranno svolte nel rispetto di quanto previsto al Capo III e XV del Disciplinare tecnico, in particolare la fornitura dovrà essere resa secondo le indicazioni del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
- Art. 2 – Caratteristiche costruttive
- In ordine alle caratteristiche costruttive, conformità e taglie della fornitura oggetto del presente contratto, si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato al CAPO VII, VIII e IX del Disciplinare tecnico.
- Art. 3 – Condizioni e Documenti
L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:
- Lettera di invito;
- Offerta economica;
- Disciplinare tecnico;
- Elenco Prezzi unitario.
che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L’appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall’APPALTATORE.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A..
Art. 4 – Durata
La durata dell’appalto è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna e, comunque, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale e prevede l’obbligo, per l’impresa appaltatrice, di eseguire le forniture sulla base di ordini di acquisto in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto stesso.
In ordine a quanto non espressamente previsto al presente articolo, si rinvia integralmente a quanto disciplinato al CAPO III del Disciplinare tecnico.
Art. 5 – Tempi, modalità e luogo di consegna
1. La fornitura relativa a ciascun ordine di acquisto, dovrà essere consegnata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine stesso.
2. L’eventuale ritardo nelle consegne non dovrà comunque superare i 20 giorni naturali e consecutivi.
3. La consegna della fornitura dovrà avvenire presso i magazzini delle sedi di AdF S.p.A. indicate al CAPO XV del Disciplinare tecnico al quale interamente si rinvia per quanto non espressamente previsto al presente articolo;
4. Al momento della consegna AdF S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la conformità dei prodotti rispetto alle caratteristiche individuate al CAPO VII del Disciplinare tecnico e di provvedere al reso della fornitura qualora venissero riscontrate difformità, con addebito al Fornitore di eventuali penali per i ritardi nella consegna stessa così come descritto al CAPO XVI del Disciplinare tecnico.
Art. 6 – Corrispettivo e Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all’APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in € 270.000,00 (euro duecentosettanta/00) di cui € 0,00 (euro 0/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le forniture regolarmente eseguite saranno liquidate applicando all’elenco prezzi posto a base di gara, il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria pari al 40,86%. Il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine dovrà essere effettuato entro gg. 90 dalla data di
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emissione della fattura.
3. Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l’art. 1664 c.c. e l’art. 1467 c.c.
Art. 7 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni
Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l’APPALTATORE, produce una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.
L’APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità n. IQ -0518-07 conforme alle norme ISO 9001:2015, e certificazione di gestione ambientale n. IE – 0619 -04 conforme alle norme ISO 14001:2015, agli atti della Stazione Appaltante, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito cauzionale definitivo nella misura ridotta di cui all’art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, con la polizza fideiussoria n. 07287/8200/00799236 rilasciata da Intesa San Paolo S.p.a., Filiale Imprese Cinisello, agli atti della Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente allegata.
La Compagnia suddetta si è costituita garante nell’interesse dell’APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di € 66.658,00 (Euro sessantaseimilaseicentocinquantotto/00) corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale definitivo.
La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l’appaltatore fino all’approvazione del certificato di comprovante idonea fornitura.
L'APPALTATORE, ai sensi dell’art. 103 comma 7, d.lgs. 50/2016, ha stipulato un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nella fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto, mediante polizza n. 950L2384 stipulata con ZURICH INSURANCE PLC – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 23 – 00000 Xxxxxx (XX), agli atti della Stazione appaltante che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, per un massimale adeguato.
Art. 7 – Subappalto
In linea con quanto dichiarato dalla ISOIL INDUSTRIA S.P.A. in sede di offerta, l’Impresa non si avvarrà del subappalto. Art. 8 – Obblighi Appaltatore
1. L’APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
2. L’Impresa ISOIL INDUSTRIA S.P.A. con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l’esecuzione secondo le indicazioni del Responsabile della fornitura.
Art. 9 – Penali
1. L’Appaltatore dovrà rispettare le condizioni e i termini per l’esecuzione della fornitura disciplinati all’ art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto al quale si rinvia. In caso di mancato rispetto del termine indicato, saranno applicate le penali per l’eventuale ritardo nei casi e con le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda.
2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 10 – Risoluzione
1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, nonché al verificarsi delle ipotesi contemplate al CAPO XVII del Disciplinare tecnico.
2. In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.
Art. 11 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di
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fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
4. Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Art. 12 - Tracciabilità flussi finanziari
1. L’APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
3. L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (CIG) n. 8121911CF9.
Art. 13 - Privacy e Riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, raggiungibile all'indirizzo XXX@xxxxx.xx.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
# Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
# Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come
“riservate”.
Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico.
L’Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri
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dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate
laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.
Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Art. 14 - Foro Competente
Per eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente al contratto, sarà competente il Tribunale di Grosseto. Art. 15 - Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d’Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.
Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L’Amministratore Delegato (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
Per ISOIL INDUSTRIA S.P.A. Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Importo globale in EUR 270.000,00