ACCORDO PROCEDIMENTALE
ACCORDO PROCEDIMENTALE
e degli artt.11 e 15 della L. 7 agosto 1990, n.241
per il trasferimento di risorse per la ripetizione, a favore dell’ASPAL, di servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello analoghi a quelli affidati con contratto di appalto di servizi del 2/5/2017 con la società IZI S.p.A.
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per l’Amministrazione procedente di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
VISTO l’art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
CONSIDERTO che all'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014, di cui la Direzione Generale del Lavoro è designata quale Autorità di Gestione (AdG POR FSE);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.47/14 del 29.09.2015 e successive modifiche che attribuisce per l’Asse 5 l’attività 12.1.1 "Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse al finanziamento e assistenza tecnica alle operazioni di controllo” alla competenza della Direzione Generale del Lavoro;
VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale N. 440/DecA/5 del 2/3/2015, che in merito alla riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato attribuisce al Servizio scrivente le competenze relative all’attuazione del POR FSE a supporto diretto dell’Autorità di Gestione del POR FSE, assumendo la titolarità delle operazioni direttamente in capo alla stessa Autorità;
VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e norme attuative, la X.X. x. 0/0000 xxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx);
VISTO il contratto di appalto per servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello del POR FSE stipulato il 2/5/2017 (prot. n. 14914) stipulato dal Servizio supporto Autorità di Gestione POR FSE con la società IZI S.p.A. con durata fino al 31.12.2023, aggiudicato con Determinazione n. 6286/121 del 01.02.2017 di cui alla procedura aperta informatizzata mediante mercato elettronico indetta con Determinazione n. 21186/1601 del 30.05.2016 dalla Centrale regionale di Committenza su delega del Servizio medesimo;
CONSIDERATO che l’ASPAL necessita di servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello di carattere analogo a quelli offerti ed erogati dalla società aggiudicataria IZI S.p.A. per le azioni e le schede gestiti a valere sul FSE;
CONSDIDERATO che la gara per l’aggiudicazione di detto contratto prevede la possibilità di una ripetizione dei servizi affidati, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, analoghi a quelli già aggiudicati, per un importo complessivo massimo stimato pari all’importo già aggiudicato, a condizione che gli stessi siano conformi al progetto di base di gara ed entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale;
CONSIDERATO che, al fine di garantire l’ulteriore disponibilità di risorse utile alla copertura di una procedura per l’affidamento dei servizi analoghi da prestarsi in favore dell’ASPAL è necessario un Accordo tra Direzione generale dell’Assessorato del lavoro (Autorità di Gestione POR FSE) e Agenzia sarda per il Lavoro, in modo da trasferire alla Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro le risorse allocate;
CONSIDERATO che la titolarità della competenza e delle risorse relative all’intervento è del Servizio supporto all’Autorità di Gestione POR FSE, per conto della Direzione generale dell’Assessorato del lavoro (Autorità di Gestione POR FSE), e che pertanto nello specifico il trasferimento deve essere effettuato a favore del
c.d.r. proprio del Servizio medesimo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra
l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195 nella persona del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx
e
La Direzione generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 con sede in Cagliari, in Via San Xxxxxx n.60
nella persona del Direttore generale Xxxx Xxxxxxx
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
ART. 1
ART. 2
Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la futura prestazione a favore dell’ASPAL di servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello analoghi a quelli affidati con il contratto di appalto di servizi stipulato in data 2/5/2017 con la società IZI S.p.A., per conto della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, dal Servizio supporto Autorità di gestione del POR FSE.
ART. 3
Obiettivo e Finalità
Il presente accordo è preordinato al trasferimento al Servizio supporto all’Autorità di Gestione POR FSE, per conto della Direzione generale dell’Assessorato del lavoro (Autorità di Gestione POR FSE), delle risorse stanziate sul capitolo SC 02.0063 in carico all’Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL), per consentire l’attivazione di una procedura negoziata di gara per l’affidamento della ripetizione di servizi assistenza tecnica per il controllo di primo livello analoghi a quelli affidati con il contratto di cui in premessa, per un totale di Euro 1.600.300,00 (unmilioneseicentomilatrecento,00).
ART. 4
Modalità di attuazione e Impegno delle Parti
Le parti firmatarie realizzeranno le attività in linea con la finalità prevista dal presente accordo procedimentale. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci delle parti così come segue:
L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) si impegna a:
• trasferire, a seguito di formale richiesta, la somma di Euro 1.600.300,00 (unmilioneseicentomilatrecento,00) al citato Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE della Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro (C.d.R. 00.10.01.06), il quale dovrà provvedere ad accertare in entrata le risorse e successivamente impegnarle (ad esito positivo della procedura) a favore della società aggiudicataria IZI S.p.A..
La Direzione generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020, mediante il Servizio supporto all’Autorità di Gestione POR FSE si impegna a:
• assicurare che l’erogazione del servizio di assistenza tecnica, di cui all’art.3, da parte di IZI S.p.A venga effettuata in favore all’ASPAL, su richiesta di quest’ultima, nei tempi e nelle modalità previste dalle disposizioni vigenti e nei limiti delle risorse disponibili;
• trasmettere all’ASPAL il rendiconto di dettaglio dei servizi erogati e dell’avanzamento della spesa delle risorse finanziarie dedicate.
ART. 5
Risorse Finanziarie
Per l’attuazione del presente accordo l’ASPAL provvederà al trasferimento, a favore del Servizio supporto all’Autorità di Gestione POR FSE, della somma di Euro 1.600.300,00 (unmilioneseicentomilatrecento,00)
ART. 6
Durata e Controversie
Il presente accordo ha una durata pari a quella risultante dal nuovo contratto per la ripetizione dei servizi analoghi tra Servizio supporto all’Autorità di Gestione POR FSE e la società IZI S.p.A. e comunque nei limiti delle risorse finanziarie trasferite.
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell’Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L.241/90. Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
ART. 7
Efficacia
Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione, con firma digitale, da parte dei soggetti firmatari.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx | Direzione generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 Il Direttore Generale Xxxx Xxxxxxx |
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate