ACCORDO CONTRATTUALE
ACCORDO CONTRATTUALE
TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI FIRENZE PER PRESTAZIONI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“INTERVENTI DI PREVENZIONE FORMAZIONE E DEFINIZIONE PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO E ASSISTENZIALE PER IL GIOCATORE D’AZZARDO PATOLOGICO - PDTA GAP” (finanziamento DGRT n. 882/2016)
L’Azienda U.S.L. Toscana Centro C.F./P.I. 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, di seguito anche denominata per brevità Azienda, legalmente rappresentata dalla dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, la quale agisce nel presente atto, in nome, per conto e nell’interesse de1l’Azienda, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1167 del 05.08.2019;
E
L’Ente CEART “Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale - di seguito anche denominato per brevità Ente, P.I. 01576110470, con sede legale in xxx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxxx, legalmente rappresentato dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Prato il 30/07/1970, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Ente presso il quale risulta domiciliato per la carica.
PREMESSO
Che ai sensi della Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e del Regolamento Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 79/R del 17 novembre 2016 e ss.mm.ii, l’ente CEART Associazione Centro di Solidarietà di Firenze è in possesso di accreditamento come di seguito indicato:
- “Xxxxx Xxxxxxxx” Xxxxx Xxxxxxxx x. 0 Xxxxxxx, accreditamento con Decreto Dirigenziale del Centro Direzionale della Regione Toscana n. 6535 del 02/05/2018;
- “Xxxxxxxxxx”, Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Pisotiese, accreditamento con Decreto Dirigenziale del Centro Direzionale della Regione Toscana n. 6536 del 02/05/2018;
1
- “Uzzo” Xxx xxx Xxxxxx x. 00/00, Xxxxxxx, accreditamento con Decreto Dirigenziale del Centro Direzionale della Regione Toscana n. 6537 del 02/05/2018;
- “San Felice” Xxx xx Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx, accreditamento con Decreto Dirigenziale del Centro Direzionale della Regione Toscana n. 6538 del 02/05/2018;
- “San Xxxxxx” Xxx xx Xxx Xxxxxx x. 000, Xxxxxxx, accreditamento con Decreto Dirigenziale del Centro Direzionale della Regione Toscana n. 6539 del 02/05/2018;
Richiamati di seguito gli atti più significativi del quadro normativo in materia di disciplina della prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze:
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 1990 n. 309 testo unico clelle leggi in materia di disciplina clegli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e ricibilita ione dei relativi stati di tossicoclipendenzci”
• Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79 “Conversione fa legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizfOhli urgenti fn materia di disciplinci Jegli stupefcicenti e sostcinze psicotropc, prevenzione, cura e riabilitazione dei relcitivi stciti di tossicodipenJcnza, di cui al decreto del Presidente dellci Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché cli impiego cli medicinali meno onerosi da parte del Servi io sanitcirio nazionale ”, che ha tra l'altro modificato la denominazione del Servizio pubblico per le tossicodipendenze” in “Servizio pubblico per le dipendenze”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, recante “Defnizione e aggiornamento clei fivefJf essenziali di assistenze, cli cui all’articolo 1, comma 7 del decreto le islativo 30 dicembre 1992, n. 502” che dispone a carico del Servizio Sanitario Nazionale:
- assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e 1’assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 28 DPCM);
assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 32 DPCM);
• Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1165 del 21 ottobre 2002 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di interventi nel settore delle dipenclen e patologiche e sperimentazione regfoncile delle tfpOlogie di servizi residenzicili e semiresfclenZ'iali df Cui all ’Atto di Intesa Stcito-Regioni del 5 agosto 1999”;
• Legge regionale 24 febbraio 200a, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale ”
e successive modifiche e integrazioni;
• Legge regionale 5 agosto 2009, n. al “Norme in materia di qualità e sicure ci delle strutture sanitarie.’ procedure e requisiti autorizzativi di eserci io e sistemi Rf ciccreditanlento”,
• Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57 “ fodiJche a//6t legge regfooo/e cigoslO 2009,
n. 51 (Norme in materia di qucilifà e sicurezza delle strutture sanilcirie.‘ procedure e requisiti cnitoi izzativi di esercizio e sistemi di accredilcimento” che, tta 1’altro dispone l'abrogazione della legge regionale Il agosto 1993, n. 54 “Istituzione de1l’A1bo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per 1’iscrizione” e
2
stabilisce che con il Regolamento attuativo della L.R. 51/2009 vengano disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti;
• Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 79/R del 17 novembre 2016 “Regolamento di cittuazione della legge regionale 5 agosto 2009, Ti. 51 (Norme fu materie di qu f/ffù e sicure za clelle strutture sanitcirie.’ procedure e requisiti autorizzativi cli esercizio e sistemi di ciccreditcimento) che ha definito, tra l'altro, i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d’azzardo,‘
• Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1245 del e dicembre 2016 “Approva ione schema di Accordo di Collaborci ione tra lei Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordincimento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia cli prevenzione e recupero di persone con problemi Ji clipendenza e prorogci convenzioni tra Aziencle USL e Enti Ausiliciri ”,‘
• Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 110 del 14 febbraio 2017 “Legge regioncilg
n. 51/2009.‘ individticizione clei processi ricibilitcizione, salute mentale, dipendenze e ambulatoriale ed approva ione dei requisiti di processo per 1’ciccreditamento istituzionale. Approvcizione definitivci ”,‘
• Nota prot. n. AOOGRT/o77838/R.130.020 del 20/12/2018 del Settore “Organizzazione delle cure e percorsi di cronicità” della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana che dispone, nelle more del procedimento di approvazione dei nuovi percorsi residenziali e diurni per le persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e dell'aggiornamento del relativo sistema tariffario, la proroga delle convenzioni in essere tra le Aziende USL e gli Enti Ausiliari della Regione Toscana fino al 30 aprile 2019;
• Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 013 del 16 aprile 2019 'Appro vei ione dello schema di Convenzione quaclro trci Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materici cli pre venzione, cura e reinserfmento sociale e lavorerò fvo delle personc con disturbo do uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsf cissistenziali ferapeuffci residenziali e diurni”, che ha approvato i nuovi percorsi residenziali e diurni per la riabilitazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo ed il relativo sistema tariffario.
Ricordato:
• che l’Azienda USL Toscana Centro ha prorogato la convenzione con il Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale per inserimenti di utenti Ser.D con delibera D.G. n. 142 del 24.01.2019 per il periodo dal 01.01.2019 al 0.04.2019 e successivamente con delibera D.G.. n. 1071 del 19.07.2019 per il periodo dal 01.05.2019 al 31.12.2019, nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione a seguito di quanto disposto dalla DGRT n.513 del 16.04.2019 e dal decreto dirigenziale R.T. n. 7348 del 07.05.2019;
• la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 882 del 6 settembre 2016 "Linee df indirizzo su Interventi di informazione, pre venzfone, formcizione e definizione del Percorso Diagnostico Tercipe ulico Assislenzicile per il giocatore d'Azzcirdo Pcitologico (PDTA GAP). Appro vazione ”,‘
• la Delibera DG n. 1502 del 19.10.2018 “Interventi di prevenzione, formazione e definizione percorso diagnostico terapeutico e assistenziale per il giocatore d’azzardo patologico — PDTA GAP” con la quale è stato approvato il progetto sperimentale integrato fra SERD de11’Azienda USL Toscana Centro e gli enti CEART;
• la Delibera D.G. n. 651 del 29.04.2019 Finanziamento GAP GRT n.882/2016 di euro 1.367.840,47 annuali., recepito con delibera AS LTC n. 1502/2018 - Approvazione piano finanziario per euro 365.780 per attività con gli enti ausiliari regione toscana per il SERD”.
Considerato:
che l'Azienda, per ottemperare alle suddette delibere DG n. 1502/2018 e n. 651/2019, ha valutato necessario avvalersi dell'Ente CEART sopra indicato per l'erogazione di prestazioni di cui al progetto sperimentale integrato fra Ser.D dell’Azienda USL Toscana Centro e gli enti CEART “Interventi di prevenzione, formazione e definizione percorso diagnostico terapeutico e assistenziale per il giocatore d’azzardo patologico — PDTA GAP” finanziato dalla Regione Toscana ed approvato con delibera DG n. 1502 del 19.10.2018;
- l'esperienza fino ad oggi maturata dal Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale nell’ambito dei servizi per le risposte assistenziali ai complessi e mutevoli bisogni presenti nel settore delle dipendenze e nello specifico nei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per il giocatore d’azzardo patologico;
- che le parti intendono darsi reciprocamente atto della volontà di definire un contratto per prestazioni nell’ambito del suddetto progetto per la riabilitazione e recupero persone con disturbo da gioco d’azzardo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 — PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO
Sono oggetto del presente atto parte delle prestazioni definite dal progetto sperimentale di cui alla delibera G.R.T. n. 882/2016, come recepita dalla delibera D.G. n. 1502/2018 e successiva
4
delibera D.G. n. 651/2019 di approvazione del piano finanziario, la quale prevede l’integrazione fra i Ser.D aziendali e gli enti CEART.
Art. 3 PRESTAZIONI
L’ente CEART Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale è tenuto a garantire le seguenti prestazioni, come descritte nelle delibere D.G. n. 1502/2018 e n. 651/2019 richiamate all’articolo 2:
Per 1’ambito territoriale del SERD Firenze C (quartiere 5):
• Raccolta dati;
• Analisi dei dati
• Implementazione degli Enti di ricerca nell’ambito delle dipendenze patologiche e nello specifico delle dipendenze comportamentali;
• attività psicologica ai fini di ricerca;
per complessive n. 46 ore settimanali e fino al raggiungimento del costo massimo assegnato annualmente al SerD in questione come specificato al successivo art. 4.
Le suddette attività sono di competenza della figura professionale dello Psicologo
Per l’ambito territoriale del SERD di Pistoia:
• Invio e collaobrazione con i gruppi di auto aiuto
• Assistenza e accompagnamento dell’utente nel percorso terapeutico - riabilitativo
• Accompagnamento dell’utente nei programmi di tutela legale e tutela economica
• Attività di supporto di gestione del debito
per complessive n. 23 ore settimanali e fino al raggiungimento del costo massimo assegnato annualmente al SerD in questione come specificato al successivo art. 4.
Le suddette attività sono di competenza della figura professionale dell’Educatore
Tutte le suddette attività, per quanto concerne le modalità organizzative ed operative, potranno essere oggetto di eventuali ulteriori definizione da parte del responsabile del Ser.D di riferimento, sulla base di specifiche procedure o comunque indicazioni fornite al1’Ente per iscritto.
Le attività saranno svolte presso le sedi dei Ser.D di riferimento.
L’Ente si impegna ad assicurare:
- il massimo grado di trasparenza nella gestione delle attività
- il rispetto dei fondamentali diritti della persona
- la formazione permanente del proprio personale.
Art. 4 REMUNERAZIONE
All’Ente sarà corrisposto 1’importo complessivo e onnicomprensivo annuo di euro 100.124,93 a fronte di complessive n. 3588 ore annue di attività, come all’articolo 3 del presente contratto, di cui:
- Ser.D Firenze C (Q.5) - n. 2392 ore annue per complessive circa € 73.539,64
- Ser.D Pistoia - n. 1196 ore annue per complessive circa C 26.585,29
Art. 5 - PERSONALE
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'Ente si impegna a depositare presso i Ser.D territorialmente competenti l’elenco del personale utilizzato nell’ambito delle attività previste dal presente contratto, distinto per categoria e profilo professionale.
L’Ente si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione di organico al momento in cui questa si dovesse verificare. Lo stesso Xxxx si impegna inoltre ad inviare, al responsabile professionale del contratto per l’Azienda, periodica dichiarazione attestante la corretta tenuta amministrativa del personale incaricato della realizzazione del progetto e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
L’Ente concorda con il responsabile del Ser.D di riferimento la modalità di registrazione delle presenze degli operatori impegnati nelle attività di cui al presente contratto.
L’Ente è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto attiene lo svolgimento del servizio ed i rapporti con gli utenti.
L’Ente si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti ed eventuali collaboratori, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30.07.2002, del D.lgs n. 276 del 10.09.2003.
L’Ente si impegna ad applicare la retribuzione degli operatori equivalente o migliorativa rispetto al CCNL di settore.
ART. 6 - INCOMPATIBILITA’
L’Ente si impegna ad accertare e dichiarare che il personale che opera presso di essa non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto alle Leggi n. 412/91 e n. 662/96 e ss.mm.ii., nonché ai vigenti Accordi Collettivi Nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le aziende USL. L’Ente darà comunicazione della suddetta verifica al momento della stipula del contratto e successivamente semestralmente, a mezzo PEC con
6
dichiarazione ai sensi DPR 445/2000.
L’Ente si impegna inoltre ad accertare e dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che presso di essa non svolge attività personale che è stato dipendente ASL negli ultimi tre anni, esercitando poteri autoritativi o negoziali per concessioni di prestazioni in convenzione, come previsto dal D.lgs. 165/2001 e dal Piano Anticorruzione.
Art. 7 — FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’Ente emetterà fatture bimestrali con importo calcolato in 1/6 dell’importo complessivo di cui al presente contratto, fatto salvo eventuale conguaglio finale nel caso sia effettuato un numero di ore di prestazioni inferiori a quelle previste dagli art. 3 e 4 del contratto.
Alla luce di quanto previsto dalla delibera D.G. n. 651 del 29.04.2019, la fatturazione del primo bimestre avverrà a comunicazione di avvio attività. Per i successivi bimestri l’Ente, di norma entro 10 giorni successivi al termine del periodo di riferimento, presenterà all'Azienda fattura in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale.
Le fatture emesse, dovranno riportare, obbligatoriamente, oltre alla descrizione delle attività, 1’oggetto: Progetto GAP con finanziamento DGRT”, il Ser.D di riferimento, il bimestre di riferimento, il numero ore di attività effettuate (salvo per il primo bimestre per il quale quest’ultima rendicontazione sarà trasmessa a posteriori) e il numero di autorizzazione, come di seguito riportato:
Progetto GAP - DDG 651/2019 con finanziamento DGRT n 882/2016 - autorizzazione DG89
n. 550/2019 — PdP 1047ABSD 1, C.E.oB0216 14 - bimestre. . . .. .. - ore effettuate totale n.
....... — in allegato il dettaglio delle ore effettuate per singola data.
Le fatture saranno liquidate, previa validazione da parte del responsabile del Ser.D di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/201c, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) 1’Ente provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda clie per 1’ambito di riferimento sarà comunicato dall’Azienda stessa.
L’Ente si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda si impegna, purché sia stato rispettato dall’Ente quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, ovvero le anticipazioni previste dal presente articolo, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte dell’Ente dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che l’Ente rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
L'Azienda si impegna a corrispondere il pagamento delle competenze di cui al presente atto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa da1l'Ente, trascorsi i quali l’Ente si riserva di applicare gli interessi legali a termini di legge.
ART. 8 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI
FISCALI E CONTRIBUTIVI
L’Ente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx. e deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Ente non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
8
L’Ente comunicherà all’Azienda tempestivamente i conti correnti dedicati, in via non esclusiva, alle transazioni relative al presente contratto e le persone abilitate ad operare su di essi.
L’Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM se dovuta.
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che 1’Ente risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto 1’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo e tale importo è versato direttamente dal1’Azienda all’INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.
Art. 9 — ASSICURAZIONI
L’Ente garantisce la copertura assicurativa del personale per la responsabilità civile verso terzi o cose di terzi e contro gli infortuni sul lavoro, compresi gli incidenti, anche in itinere o presso le sedi dei Ser. D dell’Azienda, che potrebbero verificarsi nell’espletamento delle mansioni connesse con la gestione dei servizi di cui al presente contratto/convenzione.
Art. 10 - CONTROLLI
L’Ente dovrà predisporre, a metà anno, una relazione delle attività effettuate e al termine dell’annualità una relazione finale, entrambe a firma del rappresentante legale dell’Ente.
Le suddette relazioni dovranno essere inviate al responsabile della gestione professionale del contratto, il quale dovrà validarle ed inviare copia all’ufficio amministrativo competente per la liquidazione.
L’Azienda USL, tramite il responsabile della gestione professionale del contratto, o suo delegato, eserciterà il controllo sulle attività svolte dall’Ente, effettuando almeno due verifiche sulla rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente accordo ed al progetto. Al termine delle suddette verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale con descrizione di quanto verificato nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte dell’Ente.
Il responsabile professionale del contratto, al termine del contratto, esprimerà parere positivo alla liquidazione dell’ultimo bimestre, sulla base dell’esito attività svolte e verificata l’erogazione dell’intero numero di ore di attività previste dal presente contratto.
In riferimento ai controlli 1’Ente metterà a disposizione tutta la documentazione inerente 1’attività svolta.
9
ART. 11— PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e della delibera D.G. n. 179 del 30.01.2019, visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
E’ fatto divieto all’Ente utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/19, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l “Atto di nomina ci responsabile clel trattcimento dati si sensf dell’art. 28 del Regolamento UE 216/679” Allegato A1.
Il referente trattamento dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato Al al presente contratto, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dati e in considerazione dell’istituzione del Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 della delibera D.G. n. 179/19).
Per alla sottoscrizione dell’Atto df nomina a responscibile del trattamento dati of sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 216/679”, Allegato Al al presente accordo, è stata delegata, per l’Azienda USL Toscana Centro, la dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx direttore Area Dipendenze, con delibera DG n. 1167 del 05.08.2019.
Art. 12 — SICUREZZA SUL LAVORO
L’Ente si impegna a garantire con oneri a suo carico, per quanto riguarda il personale impiegato, a qualsiasi titolo, il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 8 l “Nuovo testo unico sullci sicurezza del lavoro — TUSL” emanato in attuazione dell’art. l della Legge 3 agosto 2007 n. 12c e ss.mm.ii..
ART. 13 — INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Ente dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
10
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, la SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale competente procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduale, in base alla gravità della violazione, da un minimo di C 400,00 ad un massimo di C l.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Ente per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del1’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Ente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 7 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Ente un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
o. Recesso
Qualora 1’Ente intenda recedere dal contratto deve dame comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione, per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all’Ente da parte de1l’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto, previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
ll
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda. 5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- perdita accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 addebitabile a responsabilità dell’Ente;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutto il personale operante a qualsiasi titolo per le attività di cui al presente contratto, i principi contenuti nel codice di comportamento del1’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. l358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali atti generali”.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie che possano insorgere nell’applicazione del presente atto è competente il foro di Firenze.
Art. 16 — DIVIETO DI CESSIONE
Il presente contratto non è cedibile a terzi a pena di nullità.
Art. 17 — BOLLO E REGISTRAZIONE
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo. Lo stesso è registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi abbia interesse ai sensi di legge.
Art. 18— NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme generali in materia contrattuale previste dal Codice Civile e dalle specifiche disposizioni regolamentari e di indirizzo, statali e regionali, emanate nelle materie di cui alla presente convenzione.
12
ART. 19 — RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
a) per l’Azienda:
il Responsabile del procedimento ai sensi L. 241/90 e ss.mm.ii., nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
il Responsabile della gestione amministrativa del contratto, nella figura del direttore SOS Servizi amministrativi per Territorio e Sociale di Firenze, dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
il Responsabile per la gestione professionale del contratto, nella figura del Direttore Area Dipendenze, dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
b) per l’Associazione Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale, il responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante, sig. Xxxxx Xxxxxxxx.
ART. 20 — DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà durata n. 12 mesi.
La stessa potrà essere oggetto di proroga per massimo ulteriori n. 6 mesi, ovvero fino al1’esaurimento della realizzazione delle attività previste dal presente accordo e relativo budget con finanziamento Regione Toscana.
La scadenza dell’eventuale proroga sarà formalizzata con apposita nota a ftrma del responsabile del procedimento ai sensi L. 241/90 di cui all’articolo 19.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per L’Azienda USL Toscana Centro Il direttore
SOC accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario X.Xx Xxxxx Xxxxxxx
Per l’Associazione Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale
X.xx Il Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1: Atto di nomina a responsanbile trattamento dati ai sensi del Reg UE 679/2016