Contract
TESTO COORDINATO
Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n.
27 (norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente)
Indice
Capo Primo - Finalità e soggetti obbligati art. 1 - finalità
art. 2 - definizioni
art. 3 - soggetti tenuti all’accreditamento
Capo Secondo - Accreditamento e tipologie formative art. 4 - accreditamento
art. 5 - offerta del sistema formativo regionale
Capo Terzo - Requisiti per l’accreditamento e sedi operative art. 6 - requisiti generali
art. 7 - requisiti delle sedi
art. 8 - sede didattica occasionale
art. 9 - volume di attività e dotazione di personale
Capo Quarto - Procedura di accreditamento art. 10 - domanda di accreditamento
art. 11 - accertamento e adempimenti istruttori art. 12 - variazioni dell’accreditamento
Capo Quinto - Accreditamento provvisorio art. 13 - requisiti e procedura
Capo Sesto - Procedimenti di verifica e controllo art. 14 - verifiche
Capo Settimo - Misure di trasparenza e obblighi degli enti accreditati art. 15 - valutazione dei risultati raggiunti e sistema di relazioni
art. 16 - obblighi degli enti accreditati
Capo Ottavo - Sospensione, revoca e decadenza dell’accreditamento art. 17 - sospensione
art. 18 - revoca dell’accreditamento
art. 19 - decadenza dell’accreditamento
Capo Nono - Disposizioni finali art. 20 - modificazioni normative art. 21 - norma transitoria
art. 22 - abrogazione
art. 23 - entrata in vigore
Allegati
1. Settori economico professionali - Tabella di corrispondenza - (art. 4 – accreditamento)
2. Categorie di svantaggio - (art. 4 – accreditamento)
3. Elenco documenti richiesti per l’accreditamento/aggiornamento e altra modulistica - (artt. 6 – requisiti di accreditamento; 7 – requisiti delle sedi; 8 – sede didattica occasionale; 10 – domanda di accreditamento; 13 – requisiti e procedura; 15 – valutazione dei risultati raggiunti e sistema di relazioni; 16 – obblighi degli enti accreditati)
4. Certificazione economico finanziaria e patrimoniale - (artt. 6 – requisiti generali; art. 16 – obblighi degli enti accreditati)
5. Dotazione minima di personale - (artt. 6 – requisiti generali; 9 – volume di attività e dotazione di personale)
6. Specifiche tecniche in materia di sicurezza, igiene e organizzazione logistica - (artt. 5 offerta del sistema formativo regionale; 6 – requisiti generali; 7 – requisiti delle sedi; 21 – norma transitoria)
7. Requisiti di risultato - (artt. 6 - requisiti generali; 15 - valutazione dei risultati raggiunti e sistema di relazioni; 16 – obblighi degli enti accreditati)
8. Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - (artt. 4 – accreditamento; 6 – requisiti generali; 16 – obblighi degli enti accreditati)
9. Verifiche (artt. 8 – sede didattica occasionale; - 14 – verifiche; 18 – revoca dell’accreditamento)
art. 1 - finalità
CAPO PRIMO
Finalità e soggetti obbligati
1. Al fine di garantire standard di qualità strutturali e organizzativi nell’erogazione dei servizi formativi a livello regionale da parte dei soggetti che svolgono attività di formazione professionale, in attuazione della legge regionale 21 luglio 2017, 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente) ed in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, il presente regolamento disciplina le misure, i requisiti e le modalità procedurali per l’accreditamento dei soggetti che intendono realizzare attività formativa con risorse pubbliche gestite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione.
2. Con il presente regolamento è perseguito lo scopo di incrementare l’efficienza del sistema regionale di accreditamento dell’attività di formazione, promuovendo la cultura del miglioramento della qualità e dell’innovazione, nella logica della semplificazione amministrativa e della valorizzazione degli investimenti compiuti dai soggetti operanti nel settore, al fine di garantire ai destinatari dei servizi un adeguato livello di offerta formativa, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, e perseguire la finalità di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio della Regione.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per l’accreditamento degli enti di formazione, è obbligatoriamente applicata la regola tecnica definita dal Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN ISO 9001:2015 nonché dal sistema di gestione delle organizzazioni di istruzione e formazione secondo la norma UNI ISO 21001:2019 e successive modifiche ed integrazioni.
art. 2 - definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per Direzione centrale competente si intende la Direzione Centrale nella quale sono incardinate le funzioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
b) per Servizio competente si intende l’unità organizzativa dirigenziale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla quale spetta l’esercizio delle funzioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio o i Servizi competenti in materia di formazione professionale;
d) per Sistema regionale degli enti di formazione si intende l’insieme dei soggetti formativi operanti nel territorio regionale con standard di qualità verificati, che realizzano attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche gestite dalla Direzione Centrale competente in materia di formazione professionale;
e) per organismo o ente si intende il soggetto che organizza e gestisce l’attività di formazione professionale;
f) per regolamento si intende il regolamento regionale o i regolamenti regionali nel tempo vigenti che disciplinano i criteri e le modalità di accreditamento degli enti formativi per lo svolgimento di attività finanziata con risorse pubbliche gestite dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
g) per Front End Generalizzato (FEG) si intende il servizio on line disponibile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xxx.xx, nella pagina dedicata alla formazione professionale, al quale si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 (Codice dell’Amministrazione digitale – CAD);
h) per certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) si intende l’atto mediante il quale una terza parte indipendente, con funzioni di Organismo di Certificazione (OdC), dichiara che un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti specificati dalla seguente normativa di riferimento: norma “UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti” e norma “UNI ISO 21001:2019 Organizzazioni di istruzione e formazione - Sistemi di Gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione - Requisiti e raccomandazioni per la loro applicazione”. Per Piano della Qualità (PQ) si intende un dettaglio del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) utilizzato per definire requisiti e modalità operative non standard;
i) per attività formativa si intendono le azioni formative di cui al Titolo III (Orientamento e formazione), Capo II (Formazione) della L.R. 27/2017, avuto a riferimento l’attività formativa in senso stretto e l’attività formativa in senso lato di cui all’articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni;
l) per regola tecnica si intende una specifica tecnica resa obbligatoria in uno Stato membro dell’Unione Europea da un organismo governativo attraverso la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o in un atto legislativo, con conseguente applicazione cogente per i destinatari.
art. 3 - soggetti tenuti all’accreditamento
1. Sono obbligati a presentare domanda di accreditamento al Servizio competente gli enti pubblici non territoriali e gli enti privati che intendono gestire l’attività di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche gestite dalla Direzione Centrale competente in materia di formazione professionale.
2. Non sono tenuti all’accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte al proprio personale ovvero mettono a disposizione propri spazi o locali per la realizzazione di tirocini curriculari o extracurriculari.
3. Non sono soggetti ad accreditamento le Università; le Fondazioni degli Istituti tecnici superiori; gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati da organismi ministeriali; le Istituzioni scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore; i Centri permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta (CPIA) e gli altri soggetti espressamente accreditati ex lege. I soggetti del presente comma possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale, in presenza di specifici bandi e avvisi emanati dalla Regione.
4. I raggruppamenti temporanei d’impresa costituiti per la partecipazione ad avvisi e bandi emanati dalla Direzione Centrale competente in materia di formazione professionale non sono tenuti ad ottenere un autonomo accreditamento.
CAPO SECONDO
Accreditamento e tipologie formative art. 4 - accreditamento
1. L’accreditamento di cui all’articolo 3 è concesso per una o più delle seguenti macrotipologie nei settori economico professionali indicati all’allegato 2:
a) A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni): comprendente i percorsi di istruzione e formazione (IeFP) previsti dall’articolo 12 della L.R. 27/2017, nonché tutti i percorsi rivolti a giovani di età inferiore ai 18 anni da effettuare nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica;
b) B (Formazione superiore): comprendente i percorsi formativi previsti dall’articolo
13 della L.R. 27/2017 rivolti a soggetti di età superiore ai 18 anni o in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
c) C (Formazione continua e permanente): comprendente le attività previste dall’articolo 14 della L.R. 27/2017 destinate a soggetti di età superiore ai 18 anni, indipendentemente dalla condizione lavorativa;
d) AS (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali): relativamente alle categorie di svantaggio di cui all’allegato 1, comprendente i percorsi di istruzione e formazione (IeFP) previsti dall’articolo 12 della L.R. 27/2017, nonché tutti i percorsi rivolti a giovani di età inferiore ai 18 anni;
e) BS (Formazione superiore per ambiti speciali): relativamente alle categorie di svantaggio di cui all’allegato 1, comprendente i percorsi formativi previsti dall’articolo 13 della L.R. 27/2017 rivolti a soggetti di età superiore ai 18 anni o in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
f) CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali): relativamente alle categorie di svantaggio di cui all’allegato 1, comprendente le attività previste dall’articolo 14 della L.R. 27/2017 destinate a soggetti di età superiore ai 18 anni, indipendentemente dalla condizione lavorativa.
2. L’accreditamento per ciascuna macrotipologia indicata al comma 1 abilita l’ente allo svolgimento delle tipologie di azioni in essa ricomprese. Per gestire le attività formative rivolte alle categorie svantaggiate di cui all’allegato 1, è necessario ottenere l’accreditamento per le macrotipologie AS, BS, CS. Tale accreditamento deve essere richiesto per una o più delle categorie di svantaggio elencate all’allegato 1.
3. Nell’ambito di ciascuna macrotipologia l’attività formativa può essere svolta in uno o più dei settori economico professionali elencati nell’allegato 2, ove sono altresì specificati i casi in cui è obbligatoria la dotazione di un laboratorio specifico per svolgere l’attività formativa d’aula e laboratoriale di cui al comma 5, lettera b). Nel settore “Servizi di informatica” non è ammesso l’accreditamento per svolgere solo attività formativa d’aula.
4. Nei settori nei quali è previsto l’obbligo di disporre di un laboratorio specifico, l’accreditamento nell’ambito della macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni ) può essere concesso esclusivamente agli enti che chiedono di svolgere sia attività d’aula che attività laboratoriale.
5. Il soggetto richiedente può essere accreditato per svolgere:
a) attività formativa d’aula, di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del D.P.Reg. 22 giugno 2017, 140 (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non
formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, 76 (Ordinamento della formazione professionale);
b) attività formativa d’aula e laboratoriale di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del D.P.Reg. 140/2017.
6. Negli avvisi pubblici per la realizzazione di attività formative viene indicata la macrotipologia di accreditamento richiesta per ogni azione prevista.
7. Ai fini dello svolgimento dei percorsi di macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) 1, si tiene conto anche di quanto disposto dalle “Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi”, di seguito Direttive tecniche, approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013 del 13 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
La documentazione prevista dall’articolo 6, comma 5 e comma 7 delle medesime Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013 del 13 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
8. L’accreditamento è disposto con provvedimento del direttore del Servizio competente.
art. 5 - offerta del sistema formativo regionale
1. I regolamenti e le linee guida di attuazione dell’offerta formativa regionale di cui al Titolo III (Orientamento e formazione), Capo II (Formazione), Sezione I (Sistema della formazione) della L.R. 27/2017, sono applicate come modalità operativa procedurale del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ).
2. Gli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi prescrivono se l’attività formativa può essere svolta unicamente in ambienti accreditati alla titolarità dell’ente gestore o di altro ente accreditato dalla Regione o anche presso le sedi didattiche di cui all’articolo 7.
3. L’ente deve in ogni caso disporre delle risorse logistiche in coerenza con il volume di attività annua per cui chiede l’accreditamento, come previsto nell’allegato 6, secondo i requisiti del proprio Sistema di Gestione della Qualità certificato (SGQ).
CAPO TERZO
Requisiti per l’accreditamento e sedi art. 6 - requisiti generali
1. A norma dell’articolo 22 della L.R. 27/2017 i soggetti che erogano attività di formazione professionale, da realizzarsi con l’impiego di risorse pubbliche gestite dalla Direzione centrale competente, devono possedere i seguenti requisiti ai fini dell’accoglimento della domanda di accreditamento ovvero per il mantenimento dell’accreditamento medesimo:
a) atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Tale atto è reso disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8;
b) A) espressa previsione statutaria:
1) dell’assenza dello scopo di lucro;
2) del divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili sia nel corso della vita sia all’atto dello scioglimento o della cessazione dell’ente, fatto salvo il rispetto di norme di legge o di norme statutarie imposte o previste per legge.
B) Per le società cooperative:
In deroga a quanto disposto nella sezione A), punto 1) e nella sezione C):
3) assenza dello scopo di lucro, attestata dalla presenza di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti all’ultimo o almeno al penultimo bilancio approvato;
4) espresso divieto di presenza di soci sovventori nella compagine sociale e di azionisti di partecipazione cooperativa.
C) Per gli enti pubblici:
In deroga a quanto disposto nella sezione A), punto 2), si prevede la possibilità di stabilire l’espresso divieto di ripartizione di utili nel regolamento di contabilità dell’ente.
c) espressa previsione, tra le finalità statutarie, dell’erogazione dell’attività di formazione;
d) 1. l’esercizio effettivo della formazione professionale come attività prevalente, in base ai ricavi, ai proventi e agli altri elementi economici iscritti alle voci A.1,
A.3 e A.5 della lettera A “Valore della produzione” dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del codice civile. L’attività è prevalente quando oltre il 50% dei ricavi, dei proventi e degli altri elementi economici iscritti nelle indicate voci A.1, A.3 e A.5 sono riferibili ad attività di formazione professionale. L’ente di formazione deve tenere la propria contabilità secondo quanto previsto dall’articolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (contabilità ordinaria) ed adottare altresì una contabilità per centri di costo con imputazione dei costi e dei ricavi per singolo progetto sviluppato nell’ambito dell’attività formativa sostenuta da contributi pubblici, da fondi paritetici interprofessionali o da altre fonti di finanziamento. Nella nota integrativa al bilancio d’esercizio l’ente è tenuto a dare evidenza dell’entità del volume dei ricavi, dei proventi e degli altri elementi economici di cui alle voci A.1, A.3 e A.5 del conto economico riferibili ad attività di formazione professionale che derivino o da contributi pubblici, da fondi paritetici interprofessionali specificamente destinati alla formazione professionale o da altre fonti di finanziamento, indicando anche la percentuale di detto volume rispetto all’importo complessivo dei ricavi, dei proventi e degli altri elementi economici iscritti nelle voci A.1, A.3 e A.5 del conto economico. Qualora il soggetto formatore sia obbligato ad adottare uno schema di conto economico diverso da quello previsto dall’articolo 2425 del codice civile, la verifica dell’esercizio effettivo della formazione professionale come attività prevalente è condotta in base ai ricavi, ai proventi e agli altri elementi economici aventi medesima natura di quelli classificabili nelle voci di conto economico A1. A3, e A5 della lettera A “Valore della produzione” dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del codice civile. L’Organo interno di controllo o il revisore esterno di cui alla lettera i), dichiarano la prevalenza dell’attività di formazione utilizzando l’apposito modello presente nell’allegato 3. Tale dichiarazione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8. La prevalenza dell’attività di formazione comprende le attività in senso lato e le attività in senso stretto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma
17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli enti privi del requisito di cui alla presente lettera d) possono essere accreditati esclusivamente nel primo scaglione di cui all’articolo 9, comma 2, punto 1, dimostrando il possesso dei restanti requisiti per esso previsti. Tali enti possono realizzare al massimo il 25% del volume di attività formativa finanziata espressa in ore/anno previsto per tale scaglione. Ai fini di cui alla lettera e) del presente articolo, tali enti devono svolgere annualmente almeno 125 ore/anno di attività formativa finanziata, conclusa e rendicontata.
3. A norma dell’articolo 22, comma 4 della L.R. 27/2017, ai fini dell’accreditamento, il requisito della prevalenza dell’attività formativa desumibile dal bilancio non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio, in termini di ore/anno di attività formativa erogata.
e) ai fini dell’accreditamento definitivo e del suo mantenimento, l’effettiva erogazione a terzi, nell’anno solare di riferimento, di formazione professionale sostenuta con le risorse pubbliche di cui all’articolo 1 del regolamento come di seguito indicato:
1. enti accreditati per un volume annuo di attività formativa sino a 5.000 ore: 500 ore/anno di effettiva erogazione di attività formativa finanziata, conclusa e rendicontata, riferita nel complesso a tutte le macrotipologie per cui l’ente è accreditato;
2. enti accreditati per un volume annuo di attività formativa superiore alle 5.000 ore:
1.000 ore/anno di effettiva erogazione di attività formativa finanziata, conclusa e rendicontata, riferita nel complesso a tutte le macrotipologie per cui l’ente è accreditato;
3. enti accreditati per un volume annuo di attività formativa sino a 5.000 ore, di cui alla lettera d), punto 2. :
125 ore/anno di effettiva erogazione di attività formativa finanziata, conclusa e rendicontata, riferita nel complesso a tutte le macrotipologie per cui l’ente è accreditato.
Nel caso di Associazioni Temporanee o di parternariati, le ore del corso sono attribuite a ciascun partner in base al rapporto intercorrente tra il totale delle
ore prestate da ciascuno per docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali ed il totale complessivo delle ore di docenza, coordinamento, tutoraggio ed
esami finali riferite al corso. Le ore relative a tirocini o a percorsi personalizzati sono computate al 5% (cinque per cento);
f) la pubblicazione del bilancio sul proprio sito internet in una sezione appositamente dedicata. Il bilancio, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto formatore, è pubblicato entro trenta giorni dalla data della sua approvazione, unitamente agli estremi del verbale di approvazione dell’assemblea o di altro organo competente per statuto. Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la stabile permanenza nella suddetta sezione del proprio sito internet di tutti i bilanci e correlate informazioni inerenti la loro approvazione, riferiti ai più recenti cinque anni di attività formativa svolta in virtù dell’accreditamento da ultimo ottenuto. L’Organo interno di controllo o il revisore esterno di cui alla lettera i), attesta l’avvenuta pubblicazione del bilancio utilizzando l’apposito modello presente nell’allegato 3;
g) l’Organo di controllo di cui alla lettera i), attesta a mezzo del modello di cui all’allegato 3 che l’ente formativo non è soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali. Tale attestazione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 4, comma 6 e dall’allegato 8;
h) l’affidabilità economico, finanziaria e patrimoniale desumibile dal possesso dei seguenti indicatori di bilancio, calcolati sulla base dei dati relativi agli ultimi due bilanci approvati, in conformità con la normativa di diritto societario e contabile vigente:
1. patrimonio netto minimo, secondo le indicazioni previste dall’allegato 4;
2. ulteriori indicatori di affidabilità economica, patrimoniale e finanziaria, secondo le indicazioni previste dall’allegato 4.
L’Organo di controllo di cui alla lettera i), attesta a mezzo del modello di cui all’allegato 3 che l’ente formativo possiede i suddetti requisiti. Tale attestazione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
Per le società cooperative il requisito di affidabilità economico, finanziaria e patrimoniale si intende in ogni caso posseduto qualora l’ente cooperativo
risulti in possesso di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti agli ultimi due bilanci approvati, in conformità con la normativa di diritto societario e contabile vigente. Copia di tale valido certificato di revisione ovvero di tale valida attestazione di revisione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
i) la presenza di un organo di controllo composto ai sensi dell’articolo 2397 (organo collegiale) o dell’articolo 2477 (organo monocratico) del codice civile, tenuto conto delle cause d’ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile. All’organo di controllo devono essere delegate le funzioni relative ai controlli di legalità e quelli di revisione legale dei conti. In alternativa, l’ente può demandare la sola attività di revisione legale dei conti ad un revisore esterno, che affianchi l’organo di controllo.
L’Organo di controllo attesta a mezzo del modello di cui all’allegato 3 che l’ente formativo possiede tale requisito. La relativa attestazione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
Per le società cooperative il requisito inerente la presenza di un organo di controllo si intende posseduto qualora l’ente cooperativo risulti in possesso di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti agli ultimi due bilanci approvati, in conformità con la normativa di diritto societario e contabile vigente. Copia di tale valido certificato di revisione ovvero di tale valida attestazione di revisione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8;
l) l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale. E’ applicato il
contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale per gli enti che presentano domanda di accreditamento per la macrotipologia A (Diritto-
dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni). Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello della formazione professionale e che non chiedono di essere accreditati per la macrotipologia A, possono continuare ad applicare il diverso contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, in modo che sia assicurato in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale della formazione professionale, ovvero l’applicazione di un diverso contratto imposto per legge. Il rispetto del presente requisito è attestato dall’Organo interno di controllo o dal revisore esterno a mezzo del modello di cui all’allegato 3;
m) il rispetto degli obblighi di legge in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva mediante la presentazione dell’attestazione rilasciata dall’Organo interno di controllo o dal revisore esterno, a mezzo del modello di cui all’allegato 3. Tale attestazione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
Per le società cooperative il rispetto degli obblighi di legge in materia fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva si intende posseduto qualora l’ente cooperativo risulti in possesso di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti agli ultimi due bilanci approvati, in conformità con la normativa di diritto societario e contabile vigente. Copia di tale valido certificato di revisione ovvero di tale valida attestazione di revisione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8;
n) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove l’ente sia soggetto alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) mediante la presentazione dell’attestazione rilasciata dall’Organo interno di controllo o dal revisore esterno, a mezzo del modello di cui all’allegato 3. Tale dichiarazione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO
9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8. Il rispetto del presente requisito è attestato dall’Organo interno di controllo o dal revisore esterno a mezzo del modello di cui all’allegato 3;
o) l’affidabilità morale e professionale del legale rappresentante, del direttore dell’ente, dei componenti dell’organo esecutivo nonché dei soggetti dotati di poteri di firma per l’attività di formazione professionale, sulla base del modello di cui all’allegato 3. Tali modelli sono resi disponibili all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una loro copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8. L’affidabilità morale e professionale è riconosciuta qualora l’interessato:
1. non abbia subito condanne per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, e;
2. non abbia patteggiato la pena ai sensi del l’articolo 444 cpp per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento o di aggiornamento, ovvero nei cinque anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione annuale di cui all’articolo 16, e;
3. non sia stato dichiarato fallito o abbia in corso una procedura concorsuale. L’Organo interno di controllo o il revisore esterno di cui alla lettera i), attesta la sussistenza del requisito di affidabilità morale e professionale del legale rappresentante, del direttore dell’ente, dei componenti dell’organo esecutivo nonché dei soggetti dotati di poteri di firma per l’attività di formazione professionale, utilizzando l’apposito modello presente nell’allegato 3;
p) la disponibilità nel territorio della Regione di un contesto organizzativo trasparente garantito da un nucleo stabile di risorse umane, in grado di assicurare, in modo continuativo, la presenza di un organigramma nominativo minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato e con la professionalità e la capacità gestionale richiesta per il presidio funzionale dei processi organizzativi e di lavoro necessari per l’erogazione delle attività formative, in conformità a quanto prescritto dall’allegato 5. L’Organo interno di controllo o il revisore esterno di cui alla lettera i), attesta la sussistenza del suddetto requisito, utilizzando l’apposito modello presente nell’allegato 3;
q) la disponibilità di sedi formative nel territorio della Regione, nel rispetto delle norme in materia di accessibilità, sicurezza ed igiene e risorse logistiche, con
strutture, arredi e attrezzature necessarie per l’attività che si intende realizzare e non vincolate ad attività diverse dalla formazione professionale, come indicato nell’allegato 6;
r) la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), effettuata in base alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e, in specie per l’attività formativa, in base alla normativa UNI ISO 21001:2019 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le specifiche tecniche e i report recanti le informazioni documentate come da allegato 8, finalizzata anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate. L’ente deve essere in possesso di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) con relativa attestazione rilasciata per tutte le unità organizzative da organismi di certificazione dei Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ), accreditati da Accredia o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation). Il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e le relative informazioni documentate devono riportare l’elenco completo di tutte le sedi e di tutti gli ambienti posseduti e devono esplicitare l’applicazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) in ciascuna di tali unità organizzative;
s) l’esistenza di relazioni con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale, in base a quanto prescritto dall’articolo 15 e in conformità alle regole di cui al capitolo 4 (contesto dell’organizzazione) del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN ISO 9001:2015 correlato con la norma UNI ISO 21001:2019;
t) presenza di una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti mediante inserimento di copia della polizza in corso di validità nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8;
u) l’esistenza di livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative svolte, secondo quanto previsto all’articolo 15 e nell’allegato 7 e con il rispetto dei livelli essenziali in materia di istruzione e formazione professionale previsti dalla normativa statale e dalle direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale approvate con decreto del Direttore Centrale n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni, anche a mezzo delle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 ed in conformità a quanto prescritto
dall’allegato 8;
v) la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a mezzo comunicazione al Servizio competente.
2. L’attività formativa di cui al comma 1, lettera e) punti 1 e 2 può essere realizzata in una o più delle macrotipologie per cui l’ente è accreditato. L’attività formativa utile al computo delle ore necessarie a dimostrare il possesso del requisito deve essere rendicontata nell’anno solare appena concluso, avuto a riferimento l’accreditamento ottenuto dall’ente alla data del 31 dicembre del medesimo anno.
3. Le ore relative ai tirocini extracurriculari, ai percorsi personalizzati e a quelli seminariali sono computate al 5% (cinque per cento) e, in caso di partenariato, le ore del corso sono attribuite ad ogni partner in base al rapporto intercorrente tra il totale delle ore prestate da ciascuno per docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali ed il totale complessivo delle ore di docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali riferite al corso. Nel caso di partenariato il capofila, a rendiconto, certifica il calcolo richiesto con riferimento a ciascun soggetto accreditato rientrante nella compagine.
4. L’affidabilità economica, finanziaria e il patrimonio netto minimo di cui all’allegato 4 sono valutati sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi. I bilanci devono essere redatti secondo lo schema previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, supportati da un sistema di contabilità ordinaria e per l’attività formativa anche di contabilità per centri di costo, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare gli estremi dell’approvazione da parte dell’assemblea o dell’organo interno a ciò incaricato. Ai fini della valutazione dell’affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale degli organismi formativi nella redazione del bilancio devono essere esposte le informazioni di cui all’allegato 4. La domanda di accreditamento è rigettata nel caso l’ente non abbia adottato un sistema di contabilità ordinaria e per l’attività formativa anche di contabilità per centri di costo, nel caso entrambi i bilanci o uno dei due non siano stati approvati dall’organo interno a ciò preposto e nel caso entrambi i bilanci ovvero il bilancio più recente presentino un patrimonio netto minimo non coerente con le previsioni dell’allegato 4 oppure non siano rispettati gli indicatori di affidabilità economica, patrimoniale e finanziaria secondo le indicazioni del medesimo allegato 4.
Per le società cooperative tali requisiti si intendono in ogni caso posseduti qualora l’ente cooperativo risulti in possesso di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti agli ultimi due bilanci approvati, in conformità con la normativa di diritto societario e contabile vigente. Copia di tale valido certificato di revisione ovvero di tale valida attestazione di revisione è resa disponibile
all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
5. I soggetti formatori non obbligati a redigere il rendiconto annuale secondo le disposizioni applicabili agli enti pubblici (Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni), ovvero secondo modalità imposte per legge, devono redigere il bilancio d’esercizio secondo lo schema previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile ai fini del presente regolamento, in conformità alle indicazioni di cui all’allegato 4 al medesimo regolamento.
6. I soggetti di recente costituzione che risultino privi, alla data della domanda di accreditamento, di almeno due bilanci annuali approvati, hanno l’obbligo di presentare un piano programmatico, predisposto utilizzando l’apposito modello di cui all’allegato 4, che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere, corredato da previsioni economico-finanziarie. Qualora risulti un unico bilancio annuale approvato, esso deve essere supportato da un sistema di contabilità ordinaria e per l’attività formativa anche di contabilità per centri di costo, deve risultare sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente e deve essere corredato dal verbale di approvazione dell’assemblea o del diverso organo interno preposto. Mancando anche l’unico bilancio annuale approvato, il soggetto formatore è tenuto a corredare il piano programmatico con la dichiarazione di adozione di un impianto contabile di tipo ordinario.
7. Nei confronti degli enti pubblici non territoriali non si applicano le previsioni del comma 1, lettere b) e d). In ogni caso, lo statuto degli enti pubblici non territoriali deve contenere, tra i fini statutari, l’espressa previsione della formazione.
8. Nell’allegato 3 sono elencati i documenti da presentare per la dimostrazione del possesso dei requisiti di accreditamento.
art. 7 - requisiti delle sedi
1. L’ente accreditato deve disporre dei requisiti e della organizzazione logistica di cui all’allegato 6 e deve dimostrare di avere la disponibilità di sedi, ubicate tutte nel territorio della regione, adeguate in rapporto all’attività che intende realizzare e non vincolate ad attività diverse dalla formazione professionale. La disponibilità deve essere ininterrotta e continuativa in coerenza con quanto previsto dall’allegato 6.
2. Le sedi devono essere dotate di arredi e attrezzature di supporto alle funzioni svolte,
con strumentazione didattica e risorse tecnologiche presenti nelle aule didattiche e nei laboratori, ove esistenti. Tutti i laboratori devono essere dotati di arredi e attrezzature aggiornate e coerenti col settore economico professionale di riferimento. I locali destinati allo svolgimento delle funzioni di supporto e di erogazione dei servizi all’utenza devono essere distinti dai locali ove si svolgono le attività di gestione della struttura. I locali che compongono la sede principale, secondo quanto previsto nell’allegato 6, devono essere posseduti dall’ente a titolo esclusivo e devono essere ubicati nel medesimo Comune della Regione.
3. Le sedi devono avere destinazione d’uso “direzionale” o “servizi e attrezzature collettive”, come stabilito dalla Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19; possono avere anche una diversa destinazione d’uso purché la stessa sia prevista e autorizzata dall’ente territorialmente competente.
4. Con la presentazione dell’asseverazione di cui all’allegato 3 si considera espletata la procedura di accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento inerenti le strutture logistiche.
5. Le strutture messe a disposizione dai soggetti di cui all’articolo 3, laddove già accreditate ai sensi del presente regolamento, nonchè le strutture messe a disposizione dai soggetti di cui all’articolo 22, comma 3, e comma 3bis della legge regionale 27/2017, dai soggetti pubblici territoriali e dai loro enti vigilati, nonché dalle Case Circondariali non sono soggette ad accreditamento. Le strutture messe a disposizione da enti o imprese per attività formativa rivolta esclusivamente al proprio personale o per la realizzazione di attività di stage e di tirocinio e gli spazi utilizzati per lo svolgimento di lezioni in sede esterna e per attività di carattere seminariali non sono soggetti ad accreditamento.
art. 8 - sede didattica occasionale
1. Fatta eccezione per le strutture logistiche e gli spazi di cui all’articolo 7, comma 5, le strutture logistiche non accreditate utilizzate per l’attività formativa costituiscono sedi didattiche occasionali. I progetti formativi presentati al Servizio della formazione professionale possono prevedere l’utilizzo di sedi didattiche occasionali, che devono essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità. Nel caso di progetti formativi relativi alla macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni), AS, (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali), BS (Formazione superiore per ambiti speciali) e CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), il legale rappresentante
dell’ente deve allegare al progetto formativo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa a norma dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 come da modello di cui all’allegato 3.
2. L’ente formativo può comunicare l’utilizzo di una sede didattica occasionale al Servizio della formazione professionale anche successivamente alla presentazione del progetto formativo, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi previsti al comma 1.
3. L’attività formativa può essere realizzata presso sedi occasionali a condizione che sia previsto nel Piano di Gestione della Qualità (PQ) adottato dall’ente, con l’evidenza dell’esito positivo del controllo da parte dell’ente di certificazione.
4. Gli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi possono escludere l’utilizzo di sedi didattiche occasionali.
5. La sede didattica è occasionale quando l’ente la utilizza nell’arco dell’anno solare di riferimento sino ad un massimo di 600 ore complessive escluso l’eventuale tirocinio. Superato detto limite, la sede didattica interessata deve essere accreditata alla titolarità dell’ente ai sensi del presente regolamento. Ove l’ente non provveda a presentare la relativa domanda di accreditamento della sede in questione entro 90 giorni dalla comunicazione, a cura del Servizio competente, del superamento del suddetto limite di utilizzo di 600 ore complessive nell’anno solare di riferimento, l’accreditamento dell’ente è sospeso ai sensi dell’articolo 17. Non sono considerati sedi occasionali gli spazi già accreditati alla titolarità di altri enti formativi.
6. L’ente non è tenuto ad accreditare la sede didattica occasionale nel caso in cui la sede sia utilizzata, anche oltre il limite delle 600 ore nell’anno solare di riferimento, per la realizzazione di un singolo corso avente una durata maggiore di 600 ore/ escluso l’eventuale tirocinio.
7. Nelle aree montane e pedemontane della Regione, individuate con deliberazione di Giunta Regionale, gli enti formativi possono avvalersi di sedi didattiche occasionali senza limitazione di monte ore annuo di utilizzo.
8. Nei casi di cui al comma 1, qualora sia accertato che la sede non è in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità, il Servizio della formazione professionale sospende le attività formative e può autorizzare nell’interesse dei destinatari la conclusione dell’attività in corso presso un’altra sede dell’ente oppure, previa revoca del contributo concesso all’ente, può individuare un altro ente idoneo per la conclusione dell’attività.
9. Relativamente agli aspetti inerenti l’adeguatezza della sede occasionale in merito alla sicurezza, igiene ed accessibilità, il Servizio competente provvede al controllo
documentale a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi dei commi 1 e 2. Tali controlli avvengono con le modalità indicate nell’allegato
9. I controlli inerenti le medesime dichiarazioni sostitutive in ordine all’adeguatezza didattica della sede competono al Servizio della formazione professionale.
art. 9 - volume di attività e dotazione di personale
1. L’accreditamento per le macrotipologie richieste è concesso in ragione del volume di attività formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l’utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione competente. A volumi di attività annua maggiori corrisponde per l’ente l’onere di dimostrare il possesso di requisiti afferenti le risorse umane e logistiche via via crescenti a seconda dello scaglione di appartenenza, secondo quanto specificato negli allegati 5 e 6.
2. Per volume di attività si intende il numero globale di ore di attività formativa annua per il quale l’ente chiede di essere accreditato, secondo i seguenti scaglioni:
1. fino a 5.000 ore;
2. superiore a 5.000 ore e fino a 10.000 ore;
3. superiore a 10.000 ore e fino a 15.000 ore;
4. scaglioni incrementali di ulteriori 5.000 ore.
3. Il volume di attività annua per cui l’ente chiede l’accreditamento è realizzabile in una o più delle macrotipologie per le quali l’ente è accreditato.
4. Gli enti accreditati negli scaglioni di cui al comma 2 possono realizzare attività formativa finanziata dalla Direzione competente sino a 2.500 ore annue in più rispetto allo scaglione di appartenenza.
5. La previsione del comma 4 non si applica agli enti accreditati nello scaglione sino a
5.000 ore/anno di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), punto 2.
6. Salvo quanto previsto al comma 4, e tenuto conto di quanto previsto al comma 5, la realizzazione per due anni consecutivi di un volume di attività formativa eccedente lo scaglione di appartenenza comporta la sospensione dell’accreditamento dell’ente a norma dell’articolo 17.
7. Rispetto agli enti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), punto 2, la realizzazione per due anni consecutivi di un volume di attività formativa eccedente il 25% del volume di attività formativa finanziata espressa in ore/anno prevista per il primo scaglione di cui al comma 2, comporta la sospensione dell’accreditamento dell’ente a norma dell’articolo 17.
8. Gli enti sono accreditati per anno solare, ferma restando la libera scelta di definire nei
rispettivi statuti la decorrenza dell’esercizio finanziario.
9. L’entità della dotazione e i requisiti professionali del personale sono definiti nell’allegato 5.
CAPO QUARTO
Procedura di accreditamento art. 10 - domanda di accreditamento
1. La domanda di accreditamento, sottoscritta da un soggetto dotato di idonei poteri di firma, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, è presentata alla Direzione competente, a pena di inammissibilità, esclusivamente sull’apposito formulario tramite il servizio on line denominato Front End Generalizzato (FEG), disponibile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xxx.xx, nella pagina dedicata alla formazione professionale. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall’articolo 65 del D. Lgs 7 marzo 2005, 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
2. La domanda è corredata degli allegati indicati nell’allegato 3.
3. Le integrazioni istruttorie inerenti la domanda e le comunicazioni da parte degli uffici regionali all’ente interessato avvengono tramite il formulario on line di cui al comma 1 ovvero a mezzo posta certificata (PEC).
4. Le disposizioni inerenti la procedura disciplinata nel presente articolo si applicano anche alla domanda di aggiornamento dell’accreditamento già ottenuto.
5. Nella domanda di cui al comma 1, oltre alla documentazione richiesta dal presente regolamento, deve darsi atto che si è presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali prescritta dal D.Lgs. 10 agosto 2018, 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679).
6. La mancata dimostrazione anche di uno soltanto dei requisiti prescritti dall’articolo 6 determina il rigetto della domanda, fatta salva la procedura di cui all’articolo 11, comma 4, nel caso in cui i requisiti comunque dimostrati consentano l’accoglimento parziale della domanda stessa.
art. 11 - accertamento e adempimenti istruttori
1. Il rilascio dell’accreditamento è disposto nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 10.
2. La procedura di cui al comma 1 comprende la verifica di ammissibilità della domanda,
la verifica sulla completezza e validità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dall’ente a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 6.
3. In tutte le fasi di verifica, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all’istruttoria. L’eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, da parte del Servizio competente, deve essere effettuata in un’unica soluzione. I termini del procedimento in tale caso sono sospesi sino all’acquisizione da parte del Servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni decorrenti dall’intervenuta notifica della richiesta istruttoria.
4. L’accreditamento dell’ente è concesso ove alla data del provvedimento è accertato con esito positivo il possesso di tutti i requisiti previsti dal capo III. Le domande di accreditamento e di aggiornamento sono accolte in coerenza con i requisiti dimostrati.
5. L’accreditamento e l’aggiornamento dello stesso sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale ovvero con una sua presa d’atto, nel caso siano state comunicate variazioni da parte dell’ente accreditato.
6. Gli enti accreditati sono inseriti nell’elenco regionale previsto dall’articolo 24 della L.R. 27/2017, con la specificazione delle macrotipologie per cui l’accreditamento è stato concesso e l’indicazione di cui all’articolo 10, comma 4, della medesima L.R. 27/2017. Tale elenco è aggiornato ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
art. 12 - variazioni dell’accreditamento
1. L’ente titolare di accreditamento ha l’obbligo di comunicare, presentando apposita domanda di aggiornamento e allegando idonea documentazione, i seguenti casi:
a) le variazioni apportate allo statuto;
b) le variazioni nella composizione degli organi statutari, nella rappresentanza legale dell’ente ovvero della sede legale;
c) le variazioni nel possesso dei requisiti afferenti le risorse umane e logistiche e ogni altra variazione rilevante al fine del mantenimento dei requisiti di accreditamento;
d) l’aumento o la diminuzione del volume di attività formativa annua prevista, espressa in ore;
e) la variazione delle macrotipologie, dei settori economico professionali e delle
categorie di svantaggio oggetto dell’accreditamento;
f) ogni altra modifica che incide sui requisiti oggetto dell’accreditamento rilasciato.
2. Il direttore del Servizio competente accerta la permanenza delle condizioni e dei requisiti dell’accreditamento già concesso, con facoltà di adottare provvedimenti per la variazione dell’accreditamento.
CAPO QUINTO
Accreditamento provvisorio art. 13 - requisiti e procedura
1. Agli organismi o agli enti di recente costituzione o a quelli che non hanno svolto attività formative finanziate con fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente per almeno 500 ore nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, è rilasciato un accreditamento provvisorio per la durata di ventiquattro mesi. Le medesime previsioni si applicano agli organismi o agli enti di recente costituzione, che non dispongano di almeno 2 bilanci chiusi e approvati, o a quelli che non hanno svolto attività formative finanziate con fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente per almeno 125 ore nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, nel caso si tratti di organismi ed enti privi del requisito inerente l’esercizio effettivo della formazione professionale come attività prevalente, di cui all’articolo 6, comma 1 lettera d), salvo che si tratti di enti che svolgono prevalentemente attività formativa a favore di soggetti svantaggiati, come disposto al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d).
2. Ai fini del rilascio dell’accreditamento provvisorio, i soggetti di cui al comma 1 non devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), lettera s), e lettera u), nonché la disponibilità di un numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro subordinato in termini di unità lavorative per anno (ULA) a tempo pieno, secondo quanto specificato nell’allegato 5. Tali requisiti vanno dimostrati ai fini dell’ottenimento dell’accreditamento definitivo, con la presentazione della domanda di cui al comma 3 e nel rispetto delle specificazioni di cui all’allegato 5. Per la validità della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) di cui all’articolo 6, comma 1, lettera r), nel caso di soggetti la cui recente costituzione non consente loro di avere due esercizi finanziari conclusi con la conseguenza che non dispongono di uno o di entrambi i relativi bilanci, il legale rappresentante deve
dichiarare all’Organismo di Certificazione (OdC) che l’ente adotterà una contabilità in modalità ordinaria e per l’attività formativa anche una contabilità per centri di costo, presentandogli un piano programmatico, redatto in base alla modulistica di cui all’allegato 3, che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere, corredato dalla relazione dell’organo di controllo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i), nonchè dalle previsioni economiche-finanziarie e, ove esistente, dall’unico bilancio chiuso redatto secondo lo schema previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, supportato da un sistema di contabilità ordinaria e per l’attività formativa anche di contabilità per centri di costo sottoscritto dal legale rappresentante, con l’indicazione degli estremi di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
3. Prima della scadenza dell’accreditamento provvisorio, i soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di accreditamento definitivo, a norma dell’articolo 10. Il Direttore del Servizio competente accerta la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento definitivo o provvede per la decadenza dell’accreditamento provvisorio. Ai fini del rilascio dell’accreditamento definitivo l’ente deve dimostrare i requisiti di cui all’articolo 6. Con particolare riferimento al requisito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) l’accreditamento definitivo è concesso solo nel caso l’ente richiedente abbia svolto nei ventiquattro mesi di accreditamento provvisorio almeno una parte delle ore formative anche nella macrotipologia per cui chiede l’accreditamento definitivo. In caso contrario, rispetto alla macrotipologia interessata, l’ente decade dall’accreditamento provvisorio concesso.
4. La rinuncia all’accreditamento provvisorio e la decadenza del medesimo impediscono ai soggetti di cui al comma 1 di ripresentare la domanda di accreditamento provvisorio o definitivo riferito alle macrotipologie interessate, prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione di rinuncia o dalla data del provvedimento di decadenza dell’accreditamento provvisorio.
5. L’accreditamento provvisorio si intende prorogato fino al completamento dell’istruttoria per la concessione dell’accreditamento definitivo.
6. A seguito di rinuncia ovvero di decadenza dell’accreditamento provvisorio e nel caso di mancato conseguimento dell’accreditamento definitivo come previsto al comma 4, il Servizio della formazione professionale può autorizzare nell’interesse dei destinatari la conclusione dell’attività in corso oppure, previa revoca del contributo concesso all’ente, può individuare un altro ente idoneo per la conclusione dell’attività.
art. 14 - verifiche
CAPO SESTO
Attività di controllo
1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 7, comma 4, in sede di istruttoria sulla domanda di accreditamento o su quella di aggiornamento, è facoltà della Direzione competente verificare in qualsiasi momento la presenza dei requisiti di accreditamento, procedendo, anche senza preavviso, ad una verifica in loco per il controllo della corrispondenza tra la documentazione prodotta all’atto della presentazione della domanda di accreditamento o di aggiornamento e i requisiti prescritti dal presente regolamento. La mancata corrispondenza tra la documentazione allegata alla domanda di accreditamento o di aggiornamento e quanto riscontrato è comunicata all’ente istante, e per conoscenza anche all’OdC, con concessione di un termine di 60 giorni per l’eliminazione delle non conformità accertate; decorso tale termine e permanendo la situazione di non corrispondenza come accertata dal direttore del Servizio competente, la domanda di accreditamento o di aggiornamento dell’accreditamento è rigettata, oppure è accolta parzialmente, in coerenza con i requisiti dimostrati.
2. Il Servizio competente ha facoltà di procedere in qualunque momento, anche senza preavviso, all’accertamento delle condizioni di accreditamento già concesso, effettuando controlli documentali ovvero in loco, mediante un controllo a campione.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dal Servizio competente direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, all’uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti richiedenti l’accreditamento.
4. Le verifiche possono essere attuate anche in coordinamento con le ordinarie attività ispettive ex ante, in itinere ed ex post previste nell’ambito delle attività regionali di formazione professionale.
5. Il verbale di verifica in loco è sottoscritto dai funzionari incaricati e per presa visione dal rappresentante dell’ente presente alla verifica, al quale è consegnato in copia. L’ente accreditato è tenuto a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria, le strutture, i materiali e le risorse umane utili per effettuare la verifica. Qualora dal controllo non risultino irregolarità, il Direttore del Servizio competente comunica all’ente l’esito positivo della verifica.
6. Nel caso siano rilevate situazioni di difformità rispetto ai requisiti richiesti per l’accreditamento e ad esito della procedura di cui al comma 1, si procede a formale
contestazione all’ente.
7. Il Servizio competente ottempera agli oneri di verifica disposti col presente regolamento con le modalità descritte nell’allegato 9.
CAPO SETTIMO
Misure di trasparenza e obblighi degli enti accreditati art. 15 - valutazione dei risultati raggiunti e sistema di relazioni
1. Allo scopo di ottenere l’accreditamento definitivo e al fine del suo mantenimento, a partire dal primo anno solare successivo a quello in cui l’ente ha ottenuto l’accreditamento definitivo, l’ente medesimo deve possedere i requisiti di risultato di cui al presente articolo.
2. I risultati ottenuti dall’ente con l’attività di erogazione di formazione professionale a terzi sono valutati per ciascuna macrotipologia sulla base dei dati già acquisiti nei database della Direzione competente e, limitatamente all’indicatore sub lettera g), sulla base dei dati rilevati dall’ente ai fini della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e sono misurati dai seguenti indicatori:
a) livello di abbandono;
b) livello di successo formativo nei percorsi conclusi col rilascio di un attestato di qualifica professionale;
c) livello di successo formativo nei percorsi conclusi col rilascio di un attestato di frequenza;
d) capacità progettuale (valutata rispetto alla singola macrotipologia, ma tenuto conto del numero complessivo di progetti che l’ente ha presentato su tutte le macrotipologie per cui è accreditato);
e) costo allievo;
f) realizzazione corsi (valutata rispetto alla singola macrotipologia, ma tenuto conto del numero complessivo di progetti che l’ente ha presentato su tutte le macrotipologie per cui è accreditato);
g) gradimento (valutato rispetto alla singola macrotipologia, tenuto conto del numero complessivo di progetti che l’ente ha realizzato sulla macrotipologia stessa).
Rispetto all’indicatore sub lettera g) le informazioni necessarie alla verifica dell’indicatore di gradimento sono messe a disposizione dell’ Organismo di
certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
3. I requisiti di risultato sono valutati dal Servizio competente con riferimento all’attività conclusa dall’ente nell’anno solare appena trascorso. Si considera conclusa l’attività formativa per la quale l’ente - nell’anno solare di riferimento - ha presentato al Servizio competente per la formazione professionale il relativo rendiconto.
4. Nell’allegato 7 sono indicati gli scostamenti ammessi ed il punteggio riservato a ciascun indice sulla cui base sono valutati gli indicatori di cui al comma 2.
5. I requisiti di risultato si considerano complessivamente posseduti per ciascuna macrotipologia quando l’ente raggiunge, rispetto alla macrotipologia medesima, almeno i seguenti punteggi minimi finali:
a) 6, nel caso non sia applicabile all’ente l’indicatore B o l’indicatore C dell’allegato 7;
b) 7, nel caso siano applicabili all’ente entrambi gli indicatori B e C dell’allegato 7.
6. I requisiti di risultato di cui al comma 2, lettere e) ed f) non si applicano alla macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni).
7. Rispetto alla macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) i requisiti di risultato si considerano complessivamente posseduti quando l’ente raggiunge almeno i seguenti punteggi minimi finali:
a) 4, nel caso non sia applicabile all’ente l’indicatore B o l’indicatore C dell’allegato 7;
b) 5, nel caso siano applicabili all’ente entrambi gli indicatori B e C dell’allegato 7.
8. Il mancato raggiungimento dei punteggi minimi di cui al comma 5, e rispettivamente di cui al comma 7, rispetto a ogni macrotipologia interessata, comporta il rigetto della domanda di accreditamento definitivo, ovvero, per l’ente già accreditato in via definitiva, ove la carenza di punteggio si presenti per due anni consecutivi, la sospensione dell’accreditamento di cui all’articolo 17, limitatamente alla macrotipologia interessata.
9. I requisiti di risultato non sono valutati per le macrotipologie AS (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali), BS (Formazione superiore per ambiti speciali) e CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).
10. Le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di risultato sono messe a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della
norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
11. All’atto della domanda di accreditamento definitivo ed ai fini del suo mantenimento, l’ente deve dimostrare la disponibilità di relazioni strutturate con uno o più attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economica.
12. a) Ai fini di cui al comma 11, per tutte le macrotipologie di accreditamento all’atto della domanda di accreditamento definitivo, l’ente deve dimostrare sia la presenza di un protocollo in essere o di un accordo di relazioni in essere con uno o più soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale, sia la presenza di un accordo in essere con rappresentanti del sistema produttivo regionale, avente quali caratteristiche vincolanti l’indicazione esplicita di:
1) obiettivi della relazione istituita;
2) modalità della conduzione della relazione;
3) impegni assunti;
4) durata della relazione. Nel caso la durata non sia specificata il rappresentante legale dell’ente dichiara che il protocollo o l’accordo di relazione è ancora in essere e, ove possibile, ne indica la durata.
Ai fini di cui al comma 12, rilevano anche i protocolli o accordi di relazioni sottoscritti dall’ente con i soggetti ivi indicati per lo svolgimento di attività di orientamento scolastico, formativo o al lavoro.
b) Il requisito di cui alla lettera a) si ritiene in ogni caso posseduto qualora ricorrano, anche alternativamente, i seguenti casi:
1) laddove l’ente, rispetto ad Avvisi o bandi emanati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale, sia partner di una o più Associazioni temporanee o fondazioni, cui complessivamente aderiscano uno o più soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale e rappresentanti del sistema produttivo regionale. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui vengono elencate le Associazioni temporanee e fondazioni di cui l’ente è partner. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
2) laddove nella compagine sociale dell’ente siano complessivamente presenti uno o più soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale e rappresentanti del
sistema produttivo regionale. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui vengono elencati i soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale e rappresentanti del sistema produttivo regionale presenti nella compagine sociale dell’ente. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
3) laddove l’ente sia esso stesso o aderisca ad un organismo paritetico o ente bilaterale. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui viene precisato un tanto. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
4) laddove l’ente aderisca esso stesso alla compagine sociale di uno o più soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale e rappresentanti del sistema produttivo regionale. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui vengono elencati i soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale e rappresentanti del sistema produttivo regionale nella cui compagine sociale è presente l’ente. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
c) Tanto nell’ipotesi di cui alla lettera a) che nei casi di cui alla lettera b), mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante e resa sul modello presente nell’allegato 3, l’ente deve inoltre dimostrare la presenza presso la sede amministrativa principale di un archivio o di un database delle imprese regionali. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’ Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni
documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
13. a) Ai sensi del comma 11, relativamente alle macrotipologie AS (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali), BS (Formazione superiore per ambiti speciali) e CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali) l’ente deve dimostrare, inoltre, la presenza di un protocollo di relazione in essere o di un accordo di relazione in essere con un soggetto dei servizi socio - assistenziali o sanitari che operano sul territorio, avente quali caratteristiche vincolanti l’indicazione esplicita di:
1) obiettivi della relazione istituita;
2) modalità della conduzione della relazione;
3) impegni assunti;
4) durata della relazione. Nel caso la durata non sia specificata il rappresentante legale dell’ente dichiara che il protocollo o l’accordo di relazione è ancora in essere e, ove possibile, ne indica la durata.
b) Il requisito di cui alla lettera a) si ritiene in ogni caso posseduto qualora ricorrano, anche alternativamente, i seguenti casi:
1) laddove l’ente, rispetto ad Avvisi o bandi emanati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale, sia partner di una o più Associazioni temporanee o fondazioni, cui complessivamente aderiscano uno o più soggetti dei servizi socio - assistenziali o sanitari che operano sul territorio. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui vengono elencate le Associazioni temporanee e fondazioni di cui l’ente è partner. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
2) laddove nella compagine sociale dell’ente siano complessivamente presenti uno o più soggetti dei servizi socio - assistenziali o sanitari che operano sul territorio. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui vengono elencati i soggetti dei servizi socio - assistenziali o sanitari che operano sul territorio presenti nella compagine sociale dell’ente. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC)
come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
3) laddove l’ente sia esso stesso un soggetto dei servizi socio - assistenziali o sanitari che operano sul territorio. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui viene precisato un tanto. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
4) laddove l’ente aderisca esso stesso alla compagine sociale di uno o più soggetti dei servizi socio - assistenziali o sanitari che operano sul territorio. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui vengono elencati i soggetti dei servizi socio - assistenziali o sanitari che operano sul territorio nella cui compagine sociale è presente l’ente. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
14. a) Qualora venga chiesto l’accreditamento nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) o nella macrotipologia B (Formazione superiore), in fase di accreditamento o di mantenimento l’ente deve dimostrare la presenza di un protocollo di relazione in essere con uno o più soggetti appartenenti ad un sistema educativo complementare (Istruzione, Università) a quello a cui appartiene il soggetto che chiede l’accreditamento, contenente l’indicazione esplicita dei seguenti elementi:
1) obiettivi di integrazione fra l’offerta dei diversi sottosistemi;
2) impegni relativi all’analisi dei fabbisogni, programmazione, progettazione e realizzazione di azioni congiunte, con riferimento al territorio regionale o locale;
3) modalità formalizzate di gestione e coordinamento delle relazioni;
b) Il requisito di cui alla lettera a) si ritiene in ogni caso posseduto qualora ricorrano, anche alternativamente, i seguenti casi:
1) laddove l’ente, rispetto ad Avvisi o bandi emanati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale, sia partner di una o più Associazioni temporanee o fondazioni, cui complessivamente aderiscano uno o più soggetti appartenenti ad un sistema educativo complementare (Istruzione – per la macrotipologia A, Università – per la macrotipologia B) a quello a cui appartiene il soggetto che chiede l’accreditamento. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui vengono elencate le Associazioni temporanee e fondazioni di cui l’ente è partner. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento;
2) laddove nella compagine sociale dell’ente siano complessivamente presenti uno o più soggetti appartenenti ad un sistema educativo complementare (Istruzione – per la macrotipologia A, Università – per la macrotipologia B) a quello a cui appartiene il soggetto che chiede l’accreditamento. In questo caso il requisito è dimostrato mediante una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante, resa sul modello presente nell’allegato 3, in cui vengono elencati i soggetti appartenenti ad un sistema educativo complementare (Istruzione – per la macrotipologia A, Università
– per la macrotipologia B) a quello a cui appartiene il soggetto che chiede l’accreditamento presenti nella compagine sociale dell’ente. Tale dichiarazione è messa a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo
7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
15. Ai fini di cui ai commi 11, 12, 13 e14, per ciascuno dei requisiti richiesti e per ciascuna macrotipologia l’ente deve disporre al momento della domanda o delle integrazioni
istruttorie trasmesse al Servizio competente, della documentazione sottoscritta da tutti i partner xxxx a dimostrare la sussistenza delle relazioni. Tali documenti sono
messi a disposizione dell’ Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
art. 16 - obblighi degli enti accreditati
1. La documentazione concernente le attività erogate dall’ente o organismo accreditato, ivi compresa quella autocertificata, deve essere tenuta in disponibilità nell’unità organizzativa indicata nella domanda di accreditamento ai fini dei controlli in loco.
2. A partire dal secondo anno solare successivo a quello in cui hanno ottenuto l’accreditamento, entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento all’anno solare immediatamente precedente, gli enti accreditati anche in via provvisoria devono inviare al Servizio competente:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, nella quale si attesta di aver mantenuto i requisiti di accreditamento previsti dal presente regolamento anche con riguardo alle risorse umane e logistiche e si indica la data di pubblicazione del bilancio di esercizio sul proprio sito internet nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera f);
b) se non già consegnato all’Amministrazione regionale, copia del rinnovo dell’attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), ovvero, ove già rilasciato dal competente Organismo di certificazione, copia del rapporto annuale dell’Organismo di Certificazione (OdC) di conferma del mantenimento dell’attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), nel rispetto delle previsioni dell’articolo 6, comma 1, lettera r) e dell’allegato 8;
c) l’attestazione, rilasciata dall’organo di controllo interno o da un revisore esterno indipendente, sul modello presente nell’allegato 3, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), f), g), h), l), m), n), o) p) e di cui all’allegato 4;
d) per gli enti accreditati in via definitiva: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, nella quale, per ciascuna singola macrotipologia per cui l’ente è accreditato, relativamente ai corsi formativi conclusi nell’anno solare immediatamente precedente a quello di presentazione della dichiarazione annuale, si attesta di aver maturato i livelli di gradimento secondo quanto previsto nell’allegato 7. Il facsimile della dichiarazione sostitutiva
di atto notorio è disponibile nell’allegato 3.
3 Gli enti accreditati comunicano alla Direzione centrale competente tutti i dati relativi alle attività realizzate tramite l’apposito sistema informativo regionale per la loro gestione.
4. In attuazione delle previsioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 25 della L.R. 27/2017 il responsabile legale dell’ente accreditato risponde a tutte le richieste istruttorie avanzate dal personale dei Servizi della Direzione Centrale competente.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la sospensione dell’attività dell’ente accreditato a norma dell’articolo 17.
6. In caso di cessazione dell’attività oggetto di accreditamento, l’ente comunica alla Regione il luogo di deposito della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e finanziati con risorse pubbliche, indicando a tale scopo un diverso ente accreditato dalla Regione che, previo accordo tra i due soggetti formatori, assume la custodia di tale documentazione e ne assicura la conservazione.
7. Ai fini di cui al comma 6 la comunicazione ivi prevista è sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di entrambi i soggetti formatori.
CAPO OTTAVO
Sospensione, revoca e decadenza dell’accreditamento
art. 17 - sospensione
1. La sospensione è disposta con decreto del direttore del Servizio competente nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 25 della L.R. 27/2017, anche a seguito di segnalazione del direttore del Servizio competente in materia di formazione professionale.
2. L’adozione del provvedimento di sospensione è preceduta da una diffida a rimuovere le cause che possono dare luogo alla sospensione con la quale viene assegnato un termine in ogni caso non superiore a novanta giorni.
3. I comportamenti rilevanti a norma dell’articolo 25 commi 1 e 2 della L.R. 27/2017 sono contestati all’ente dalle strutture rispettivamente competenti e gli esiti sono comunicati al Servizio competente per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’accreditamento.
4. La sospensione dell’accreditamento preclude, per un periodo di tre mesi, la possibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dall’Amministrazione Regionale in materia di formazione.
5. Il decreto di sospensione è comunicato al direttore del Servizio competente in materia
di formazione professionale.
art. 18 - revoca dell’accreditamento
1. Nei casi previsti dall’articolo 25, comma 4 della L.R. 27/2017, il Direttore del Servizio competente, con proprio decreto, revoca l’accreditamento dell’ente.
2. Fermo restando quanto disposto nell’allegato 9, la revoca dell’accreditamento è limitata a singole macrotipologie, allorché sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti relativi alle singole macrotipologie per le quali l’ente è accreditato, oppure quando per tre anni consecutivi non raggiunge i requisiti di risultato di cui all’articolo 15, relativamente alla medesima macrotipologia. La revoca è disposta rispetto alla singola macrotipologia, nel caso in cui per tre anni consecutivi l’ente non abbia svolto in tale macrotipologia almeno una parte delle ore formative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e).
3. L’adozione del provvedimento di revoca è preceduta da una diffida a rimuovere le cause che possono dare luogo alla revoca, con la quale viene assegnato un termine in ogni caso non superiore a novanta giorni.
4. I comportamenti rilevanti a norma dell’articolo 25, comma 4, lettera c) della L.R. 27/2017 sono contestati all’ente dalle strutture competenti e gli esiti sono comunicati al Servizio competente per l’adozione del provvedimento di revoca dell’accreditamento.
5. Il provvedimento di revoca impedisce la possibilità di presentare, nei due anni successivi, una nuova domanda di accreditamento. Tale limite riguarda l’accreditamento complessivo dell’ente, ove la revoca abbia interessato l’accreditamento complessivamente concesso all’ente; riguarda invece la o le singole macrotipologie, nel caso la revoca abbia interessato una o più macrotipologie, ma non l’accreditamento complessivamente concesso all’ente.
L’avvio del procedimento di revoca inibisce la possibilità di presentare comunicazione di rinuncia all’accreditamento complessivo, o riferito a singole macrotipologie, in coerenza con l’oggetto del procedimento di revoca avviato.
6. Nei casi di revoca dell’accreditamento, il Servizio della formazione professionale può autorizzare nell’interesse dei destinatari la conclusione dell’attività in corso oppure, previa revoca del contributo concesso all’ente, può individuare un altro ente idoneo per la conclusione dell’attività.
7. Ad esclusione di quanto previsto al comma 2, la revoca dell’accreditamento comporta la cancellazione dell’ente dall’elenco di cui al comma 6 dell’articolo 11.
art. 19 - decadenza dell’accreditamento
1. La decadenza dell’accreditamento è disposta dal Direttore del Servizio competente nel caso di mancata trasformazione in definitivo dell’accreditamento provvisorio rilasciato a norma dell’articolo 13.
2. La decadenza dell’accreditamento è disposta anche a seguito di rinuncia dell’ente all’accreditamento.
3. La rinuncia ad una delle macrotipologie indicate all'articolo 4 comporta il coerente aggiornamento dell'accreditamento da parte dell’ente.
4. A seguito della decadenza dell’accreditamento è aggiornato l’elenco di cui all’articolo 11, comma 6.
5. Nei casi di decadenza dell’accreditamento, il Servizio della formazione professionale può autorizzare nell’interesse dei destinatari la conclusione dell’attività in corso oppure, previa revoca del contributo concesso all’ente, può individuare un altro ente idoneo per la conclusione dell’attività.
CAPO NONO
Disposizioni finali art. 20 - modificazioni normative
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
2. Gli allegati del presente regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale competente e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
art. 21 - norma transitoria
1. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli enti formativi già accreditati in base alla previgente normativa di cui al D.P.Reg. 12 gennaio 2005 7/Pres. devono presentare domanda per il rilascio di un nuovo accreditamento dimostrando il possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 6.
2. In pendenza dell’attività istruttoria espletata dal Servizio competente e, in assenza della domanda di cui al comma 1, per l’intera durata indicata al medesimo comma 1,
gli enti formativi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conservano in via transitoria l’accreditamento in precedenza ottenuto, fatte salve le ipotesi di rinuncia, revoca o aggiornamento dell’accreditamento ai sensi della previgente normativa.
3. Ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 4, rispetto a ciascuna sede oggetto di accreditamento trovano applicazione le previsioni di cui all’allegato 6. In particolare la presentazione dell’asseverazione di cui al capoverso 20 dell’allegato 6 è dovuta per tutte le sedi non già accreditate a titolarità dell’ente alla data della presentazione della domanda di accreditamento di cui al comma 1. In via transitoria, per le sedi già a quella data accreditate a titolarità dell’ente, o che alla medesima data siano in fase di accreditamento, trovano applicazione le previsioni dell’allegato 6, capoverso 21.
4. Ad esito favorevole della valutazione sulla domanda presentata ai sensi del comma 1, il Direttore del Servizio competente rilascia un nuovo accreditamento ai sensi del presente regolamento, in coerenza con i requisiti dimostrati dall’ente.
5. Ad esito negativo della valutazione sulla domanda presentata ai sensi del comma 1, il Direttore del Servizio competente accerta l’intervenuta decadenza dell’ente dall’accreditamento ottenuto ai sensi del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dd. 12 gennaio 2005 7/Pres. rubricato “Legge xxxxxxxxx x. 00/0000 xxxxxxx “Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche” e trova applicazione quanto previsto dall’articolo 19, comma 5.
6. L’accreditamento provvisorio concesso ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale dd. 12 gennaio 2005 7/Pres. rubricato “Legge regionale n. 76/1982 recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche” è prorogato di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero, sino alla data di definizione amministrativa della domanda per il rilascio di un nuovo accreditamento di cui al comma 1.
7. Gli enti formativi che non presentano la domanda prevista dal comma 1 decadono dall’accreditamento con provvedimento del Direttore del Servizio competente e trova applicazione quanto previsto dall’articolo 19, comma 5.
8. E’ fatto salvo il termine previsto dell’articolo 38, comma 4, della L.R. 27/2017 per il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, lettere g) e l) della stessa legge.
art. 22 - abrogazione
1. Il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dd. 12 gennaio 2005 7/Pres. rubricato “Legge regionale n. 76/1982 recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche” è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
art. 23 - entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO
ALLEGATO 1 – (art. 4 – accreditamento)
ALLEGATO 2 (art. 4 – accreditamento)
SETTORI ECONOMICO PROFESSIONALI
Tabella n. 1
Settori economico – professionali (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, 13.) | Necessità di un laboratorio coerente per le attività pratiche, diverso dall'aula informatica | |
1 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | SI |
2 | Produzioni alimentari | SI |
3 | Legno e arredo | SI |
4 | Carta e cartotecnica | NO |
5 | Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda | SI |
6 | Chimica | SI |
7 | Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre | SI |
8 | Vetro, ceramica e materiali da costruzione | SI |
9 | Edilizia | SI |
10 | Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | SI |
11 | Trasporti e logistica | NO |
12 | Servizi di distribuzione commerciale | SI |
13 | Servizi finanziari e assicurativi | NO |
14 | Servizi di informatica | NO |
15 | Servizi di telecomunicazione e poste | NO |
16 | Servizi di public utilities | NO |
17 | Stampa ed editoria | SI |
18 | Servizi di educazione, formazione e lavoro | NO |
19 | Servizi socio-sanitari | SI |
20 | Servizi alla persona | SI |
21 | Servizi di attività ricreative e sportive | NO |
22 | Servizi culturali e di spettacolo | NO |
23 | Servizi turistici | SI |
24 | Area comune | NO |
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Tabella n. 2
Settori economico – professionali previsti dal presente regolamento | Settori formativi previsti dal regolamento emanato con D.P.Reg. 07/Pres./2005 e smi | |
1 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | Agricoltura e forestazione |
2 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | Pesca e acquacoltura |
3 | Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre | Attività minerarie ed estrattive |
4 | Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre / Vetro, ceramica e materiali da costruzione | Minerali non metalliferi |
5 | Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Meccanica e metallurgia |
6 | Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Elettricità, elettronica |
7 | Chimica | Chimica e chimica dei processi |
8 | Edilizia | Edilizia |
9 | Legno e arredo | Legno, mobili, arredamento |
10 | Trasporti e logistica | Trasporti |
11 | Carta e cartotecnica / Stampa ed editoria | Grafica, fotografia, cartotecnica |
12 | Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre / Vetro, ceramica e materiali da costruzione | Artigianato artistico |
13 | Produzioni alimentari | Alimentare |
14 | Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda | Tessile |
15 | Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda | Abbigliamento pelli |
16 | Servizi alla persona | Acconciatura, estetica |
17 | Servizi turistici | Turismo |
18 | Servizi di attività ricreative e sportive / Servizi culturali e di spettacolo | Spettacolo, sport, mass media |
19 | Area comune | Lavoro d’ufficio |
20 | Area comune | Conduzione cooperative |
21 | Servizi turistici | Servizi alberghieri e della ristorazione |
22 | Servizi finanziari e assicurativi | Credito e assicurazioni |
23 | Area comune | Attività promozionale, pubblicità |
24 | Servizi di distribuzione commerciale | Distribuzione commerciale e vendita |
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ALLEGATO 3 (artt. 6 – requisiti di accreditamento; 7 – requisiti delle sedi; 8 – sede didattica occasionale; 10 – domanda di accreditamento; 13 – requisiti e procedura; 15 – valutazione dei risultati raggiunti e sistema di relazioni; 16 – obblighi degli enti accreditati)
ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI E MODULISTICA
Elenchi e modelli:
1) Domanda di accreditamento definitivo prevista all’articolo 10 e domanda di accreditamento provvisorio di cui all’articolo 13
2) Domanda di aggiornamento prevista dall’articolo 12
3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla fedele riproduzione dei documenti presentati
4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente i motivi di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo
5) Fac simile Asseverazione
6) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle qualità personali dei componenti l’Organo esecutivo, del direttore e delle persone dotate di poteri di firma
7) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il gradimento degli allievi rispetto ai corsi formativi conclusi
8) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il sistema di relazioni di cui all’articolo 15
9) Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per sedi occasionali previsto dall’articolo 8
10) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla presenza dell’organo di controllo interno e del revisore
11) Organo di controllo o revisore esterno: attestazione di sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere d), f), g), h), l), m), n), o) p) e nell’allegato 4 al D.Pres. n. XXXX
12) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento (a corredo della dichiarazione annuale di cui all’articolo 16)
13) Modello di piano programmatico
14) Modello verifiche in loco
1) Domanda di accreditamento definitivo prevista all’articolo 10 e domanda di accreditamento provvisorio di cui all’articolo 13
Domanda di accreditamento definitivo prevista all’articolo 10 e domanda di accreditamento provvisorio di cui all’articolo 13
1. domanda presentata tramite l'apposito formulario on line compilato in ogni sua parte;
2. documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo, se dovuta (es. copia del modello F24 o atto equipollente); in caso di esenzione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell’ente di formazione, attestante la causa di esenzione, collazionata nel formulario on line e predisposta sull’apposito modello di cui all’allegato 3;
3. copia dell’atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
4. copia dell’attestato in corso di validità della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), ovvero, ove già rilasciato dall’Organismo di certificazione competente, copia del rapporto annuale dell’Organismo di Certificazione (OdC) di conferma del mantenimento dell’attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), in corso di validità, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 6, comma 1, lettera r) e dell’allegato 8;
5. copia del contratto sottoscritto dal soggetto accreditando con l’Organismo di Certificazione (OdC) che deve riportare la seguente clausola vincolante, aggiuntiva o addizionale: “Le parti si danno atto che il regolamento regionale emanato con decreto n. XXXXX/Pres. dd.XXXX sostanzia norma cogente ai sensi della Norma UNI EN ISO 17021”;
6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell’ente di formazione, attestante la presenza di un organo di controllo in carica composto ai sensi dell’articolo 2397 (organo collegiale) o dell’articolo 2477 (organo monocratico) del codice civile e, se nominato, la presenza del revisore, nonché attestante le generalità dei componenti detto organo e, se nominato, del revisore. La dichiarazione deve essere collazionata nel formulario on line e predisposta sull’apposito modello di cui all’allegato 3;
7. attestazione, rilasciata dall’organo di controllo interno o da un revisore esterno indipendente, della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 lettere d), f), g), h), l), m), n), o) p) e nell’allegato 4;
8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante dell’ente di formazione di fedele riproduzione dei documenti allegati in copia alla domanda, con l'indicazione del luogo ove essi sono conservati, rilasciata sulla base del modello di cui all’allegato 3;
9. per ogni sede va inviata un’asseverazione presentata sul modello di cui all’allegato 3, sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato (ingegnere/architetto), unitamente ad una Planimetria, a firma del medesimo professionista, con l’indicazione degli ambienti oggetto della domanda di accreditamento.
2) Domanda di aggiornamento prevista dall’articolo 12
1. domanda presentata tramite il formulario on line compilato in ogni sua parte, con l’indicazione degli aggiornamenti proposti;
2. documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo, se dovuta (es. copia del modello F24 o atto equipollente); in caso di esenzione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell’ente di formazione, attestante la causa di esenzione, collazionata nel formulario on line e predisposta sull’apposito modello di cui all’allegato 3;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante dell’ente di formazione di fedele riproduzione dei documenti allegati in copia alla domanda, con l'indicazione del luogo ove essi sono conservati, rilasciata sulla base del modello di cui all’allegato 3;
4. ove la domanda riguardi aspetti logistici e personale per la sicurezza e aggiornamenti inerenti i diversi punti e aspetti presenti nel modello di asseverazione di cui all’allegato 3: per ogni sede va inviata un’asseverazione presentata sull’apposito modello, sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato (ingegnere/architetto), unitamente ad una Planimetria, a firma del medesimo professionista, con l’indicazione delle variazioni inerenti le sedi o gli ambienti oggetto della domanda di aggiornamento dell’ accreditamento.
L’ asseverazione va compilata solo per le parti di pertinenza relative alla domanda di aggiornamento; l’esperto attesta di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall’ente e previa ispezione in sede, la rispondenza dei requisiti posseduti dall’ente alle previsioni del regolamento, in coerenza con la richiesta oggetto della domanda di aggiornamento.
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell’ente di formazione, attestante la presenza di un organo di controllo in carica composto ai sensi dell’articolo 2397 (organo collegiale) o dell’articolo 2477 (organo monocratico) del codice civile e, se nominato, la presenza del revisore, nonché attestante le generalità dei componenti detto organo e, se nominato, del revisore. La dichiarazione deve essere collazionata nel formulario on line e predisposta sull’apposito modello di cui all’allegato 3;
6. attestazione, rilasciata dall’organo di controllo interno o da un revisore esterno indipendente, della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 lettere d), f), g), h), m), n), o) p) e nell’allegato 4;
7. copia dell’attestato in corso di validità della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), ovvero, ove già rilasciato dall’Organismo di certificazione competente, copia del rapporto annuale dell’Organismo di Certificazione (OdC) di conferma del mantenimento dell’attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), in corso di validità, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 6, comma 1, lettera r) e dell’allegato 8 con l’evidenza dell’inserimento di eventuali nuove sedi;
8. ove rinnovato rispetto al più recente già consegnato all’Amministrazione regionale, copia del contratto sottoscritto dal soggetto accreditando con l’Organismo di Certificazione (OdC) che deve riportare la seguente clausola vincolante, aggiuntiva o addizionale: “Le parti si danno atto che il regolamento regionale emanato con decreto n. XXXXX/Pres. dd.XXXX sostanzia norma cogente ai sensi della Norma UNI EN ISO 17021”;
9. documenti coerenti in relazione al tipo di aggiornamento richiesto.
3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SULLA FEDELE RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI PRESENTATI
(art.38 DPR 28 dicembre 2000, 445)
Il/La sottoscritto/a cod. fisc.
in qualità di (scegliere la voce pertinente)
🞏 rappresentante legale/Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 Vice Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 soggetto dotato di poteri di firma
🞏 direttore
dell’ente denominato
Via/ Piazza
CAP Comune Provincia
P. IVA COD. FISC.
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, DPR 28 dicembre 2000, 445, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che i documenti allegati (scegliere il/i caso/i pertinente/i) :
alla domanda di accreditamento/aggiornamento dell’accreditamento presentata in data ; alle integrazioni presentate in data ;
riproducono fedelmente gli originali che sono conservati e disponibili presso la sede denominata
ubicata a , in via (indicare l’indirizzo).
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data,
(Firma del dichiarante)
AI SENSI DELL'ART. 38, DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE.
4)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
INERENTE I MOTIVI DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(art.38 DPR 28 dicembre 2000, 445)
Il/La sottoscritto/a cod. fisc.
in qualità di (scegliere la voce pertinente)
🞏 rappresentante legale
🞏 Vice Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 soggetto dotato di poteri di firma
🞏 direttore
dell’ente denominato
Via/ Piazza
CAP Comune Provincia
P. IVA COD. FISC.
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, DPR 28 dicembre 2000, 445, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che l’ente rappresentato è esente dal pagamento dell’imposta di bollo per il/i seguente/i motivo/i
_
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data,
(Firma del dichiarante)
AI SENSI DELL'ART. 38, DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE.
5)
FAC SIMILE ASSEVERAZIONE
ATTENZIONE: PRODURRE UN’ASSEVERAZIONE DISTINTA PER OGNI SEDE.
PUO’ ESSERE PRODOTTA UNA SOLA ASSEVERAZIONE NEL CASO LA SEDE PRINCIPALE SIA UBICATA AL MEDESIMO INDIRIZZO DELLA SEDE SECONDARIA ED ENTRAMBE SIANO POSSEDUTE DALL’ENTE SULLA BASE DEL MEDESIMO TITOLO DI DISPONIBILITA’
ASSEVERAZIONE PER L’IDONEITA’ E CONFORMITA’ DELLE SEDI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
Il sottoscritto dott. ing./arch. NOME ESPERTO, nato a LUOGO DI NASCITA (PROVINCIA) il DATA DI NASCITA, codice fiscale CODICE FISCALE/partita iva PARTITA IVA, regolarmente iscritto all’ordine
della PROVINCIA di , al numero NUMERO ISCRIZIONE
indirizzo mail tel./cell (Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000).
Consapevole di assumersi la qualità di unico professionista incaricato per l’asseverazione dei requisiti previsti dal regolamento emanato con D.P.Reg. /Pres. dd. per l’accreditamento dei soggetti che nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia gestiscono attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche gestite dall’Amministrazione regionale; Sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, 445;
il sottoscritto, su incarico dell’Ente NOME ENTE con sede legale in via/viale/piazza INDIRIZZO, NUMERO CIVICO - CAP CITTA’ (PROVINCIA), di seguito “ente“ o “richiedente”
DICHIARA
a) di non essere dipendente del soggetto richiedente l’Accreditamento/aggiornamento dell’Accreditamento, di non avere in essere con l’ente medesimo rapporti di collaborazione, escluso quello correlato alla presente asseverazione, e di non avere rapporti di coniugio, ovvero di parentela o affinità con il suo Legale Rappresentante, con i componenti l’Organo esecutivo, con i soggetti dotati di idonei poteri di firma, con il Direttore o con il Responsabile amministrativo del soggetto formatore;
b) di essere in possesso di laurea in ingegneria/architettura e abilitazione all’esercizio di attività libero professionale;
c) di possedere un’esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità, ovvero in attività di progettazione e verifica di Sistemi di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019) di seguito SGQ Certificato.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver effettuato un sopralluogo, per le conseguenti dichiarazioni, nella sede formativa dell’ente in data GG/MM/AAAA denominata NOME SEDE/INDIRIZZO NUMERO CIVICO - CAP CITTA’ (PROVINCIA)/NUMERO IDENTIFICATIVO SEDE (per sedi diverse, produrre asseverazioni distinte, una per ogni sede, fatta eccezione per il caso in cui la sede principale sia ubicata al medesimo indirizzo della
sede secondaria ed entrambe siano possedute dall’ente a titolo esclusivo, sulla base del medesimo titolo di disponibilità )
ASSEVERA
che la documentazione analizzata ed i locali della sede denominata: NOME SEDE/INDIRIZZO NUMERO CIVICO - CAP CITTA’ (PROVINCIA)/NUMERO IDENTIFICATIVO SEDE
(scegliere l’ipotesi pertinente)
🞏 da accreditare
🞏 da aggiornare
risultano rispondenti ai requisiti richiesti dal regolamento approvato con X.X.Xxx. in data
e che gli allegati del presente documento sono conservati, disponibili a richiesta, e si riferiscono alla gestione in forma controllata delle “Informazioni documentate” di cui al punto art. 7.5.1 del Sistema di Gestione della Qualità certificato (SGQ Certificato) – di seguito SGQ Certificato - del richiedente, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 anche per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019.
VALUTAZIONE – VERIFICA E CONTROLLO DOCUMENTALE
A) DOCUMENTI GENERALI – CONFORMITA’ EDILIZIE E URBANISTICHE
I documenti, gli atti e le evidenze oggettive di seguito citati sono tutti disponibili presso la sede dell’ente denominata: DENOMINAZIONE /INDIRIZZO NUMERO CIVICO - CAP CITTA’ (PROVINCIA)/NUMERO
IDENTIFICATIVO SEDE, e sono evidenziati sui modelli 8a), 8b), 8c) e 8d) previsti nell’allegato 8 emanato con D.P.Reg. XXXX/Pres. dd. XXXX, come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo
7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
Presenza nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia della seguente:
🞏 sede principale, denominata: (indicare la denominazione della sede) ,comprendente al medesimo indirizzo un ufficio e due aule didattiche, di cui almeno una informatica; la sede è ubicata nel Comune di in xxx
x. xxxxxx . (xxxxxxxxx l’ipotesi pertinente)
o presso la sede principale non ci sono aule didattiche e aule informatiche dedicate alla formazione a
distanza;
o presso la sede principale ci sono n. aule didattiche dedicate alla formazione a distanza; nella planimetria allegata a tali aule didattiche sono stati attribuiti i seguenti identificativi: ;
o presso la sede principale ci sono n. aule informatiche dedicate alla formazione a distanza; nella planimetria allegata a tali aule informatiche sono stati attribuiti i seguenti identificativi: ;
🞏 sede secondaria, denominata: (indicare la denominazione della
sede) , comprendente (specificare la/le voce/i pertinente/i) :
x. xxxx didattiche a titolo esclusivo, di cui x. xxxx didattiche dedicate alla formazione a distanza ; nella planimetria allegata a tali aule didattiche sono stati attribuiti i seguenti identificativi:
;
n. aule informatiche a titolo esclusivo, di cui x. xxxx informatiche dedicate alla formazione a distanza ; nella planimetria allegata a tali aule informatiche sono stati attribuiti i seguenti identificativi:
;
n. laboratori a titolo esclusivo;
n. laboratori a titolo non esclusivo [solo per le macrotipologie B (Formazione Superiore), C (Formazione continua e permanente), BS (Formazione superiore per ambiti speciali), CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)];
n. mense a titolo esclusivo [solo per la macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) e AS Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)];
n. mense a titolo non esclusivo [solo per la macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) e AS (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)];
n. spazi ricreativi/riabilitativi a titolo esclusivo [solo per la macrotipologia A (Diritto- dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) e AS (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)];
n. spazi ricreativi/riabilitativi a titolo non esclusivo [solo per la macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) e AS (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)];
la sede secondaria oggetto della presente Asseverazione è ubicata nel Comune di
in xxx x.xxxxxx
xxxxx .
1. Titolo di disponibilità della sede
Si dichiara che la sede è posseduta dal richiedente sulla base del seguente titolo di disponibilità (scegliere la voce pertinente):
🞏 proprietà;
🞏 locazione;
🞏 comodato;
🞏 usufrutto;
🞏 altro (specificare il titolo di disponibilità)
Firmato in data , con scadenza il
(di seguito scegliere la voce pertinente)
registrato presso l’Ufficio del Registro di in data al n. foglio n. ; non registrato (specificare la motivazione)
(di seguito scegliere la voce pertinente)
🞏 non è previsto il rinnovo tacito;
🞏 è previsto il rinnovo tacito e non è intervenuta alcuna disdetta da parte dei contraenti; l’attuale scadenza
è pertanto fissata per il giorno
(di seguito scegliere la voce pertinente)
🞏 la sede oggetto dell’asseverazione è posseduta a titolo esclusivo;
🞏 la sede oggetto dell’asseverazione è posseduta a titolo non esclusivo e sulla base del titolo di disponibilità l’ente ne dispone per ore/anno (indicare le ore/anno)
Il titolo di disponibilità in xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx la denominazione e l’indirizzo della sede dell’ente di conservazione della documentazione) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
2. Certificato di agibilità o segnalazione certificata di agibilità e Documentazione Allegata
Si dichiara che la sede possiede i seguenti certificati in corso di validità come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
(di seguito scegliere la voce pertinente)
🞏 agibilità;
🞏 segnalazione certificata di agibilità;
🞏 altro (specificare eventuali ulteriori documenti)
Tale documentazione è aggiornata allo stato attualizzato dei locali e dei relativi permessi di costruire, nonché alla destinazione d’uso propria per attività di formazione sulla base degli artt. 5 e 27 L.R. 11/11/2009, n. 19 Codice regionale dell'edilizia, e successive modifiche e integrazioni ed è conservata presso (indicare la denominazione e l’indirizzo della sede dell’ente di conservazione della documentazione) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
3. Planimetria dei locali
Si allega alla presente Asseverazione la planimetria della sede comprensiva del numero identificativo dei singoli locali oggetto di accreditamento (coincidente con quanto dichiarato nel formulario on line compilato dal richiedente), il tipo di utilizzo (ufficio, aula didattica, aula informatica, laboratorio, mensa, spazio ricreativo/riabilitativo), la superficie e l’altezza indicate per ogni locale, la capienza prevista e la capienza massima, compreso il docente; la planimetria è verificata, controllata e dichiarata conforme dall’asseveratore mediante apposizione di firma digitale e corrisponde a quanto rilevato in sede di sopralluogo come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
4. Informazioni documentate
Si dichiara che i modelli 8a, 8b, 8c, 8d, dell’allegato 8 al regolamento sono presenti, disponibili e verificati per la conformità della documentazione ai requisiti del regolamento, mediante le informazioni documentate del SGQ Certificato.
B) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA
I documenti di seguito citati sono tutti disponibili presso la sede dell’ente denominata: DENOMINAZIONE/INDIRIZZO NUMERO CIVICO - CAP CITTA’ (PROVINCIA)/NUMERO IDENTIFICATIVO SEDE.
(di seguito scegliere la/le voce/i pertinente/i)
🞏 DVR Documento di valutazione dei Rischi;
🞏 Allegati del DVR definiti dal D.Lgs. 09/04/2008, 81 e successive modifiche e integrazioni; è inclusa la valutazione del rischio sismico (di seguito scegliere la/le voce/i pertinente/i):
🞏 SI
🞏 NO (specificare il motivo per cui non è dovuta la valutazione del rischio sismico e l’evidenza indicata nel DVR)
🞏 altro (specificare eventuali ulteriori documenti)
Tale documentazione è attiva, aggiornata e tenuta sotto controllo nelle forme previste dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni ed è messa a disposizione come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
5. Documento di Valutazione dei Rischi
E’ effettiva la presenza del documento di valutazione dei rischi (DVR) emesso in data certa nell’ ultima revisione in data GG/MM/AAAA (tener conto degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e smei con i relativi aggiornamenti e valutazioni specifiche previste). Dichiaro che tale documento è attivo sotto la responsabilità del Datore di Xxxxxx, nella persona di (indicare cognome, nome e codice fiscale del datore di lavoro ai fini della sicurezza) in carica dal GG/MM/AAAA (indicare la data della nomina) sino al GG/MM/AAAA (indicare la data di scadenza della nomina) e tenuto sotto controllo da RSPP qualificato, nella persona di (indicare cognome e nome del RSPP).
L’evidenza di tale stato è messa a disposizione come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
6. Nomina con accettazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Medico Competente.
Sono presenti le nomine con accettazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Xxxxxx (indicare cognome, nome e codice fiscale del RSPP, titolo di studio e data del documento della nomina e dell’accettazione dell’incarico, data della scadenza dell’incarico; specificare se non è prevista una scadenza
dell’incarico di RSPP) , degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Medico Competente (ove previsto).
Il Medico competente (scegliere l’ipotesi pertinente):
🞏 è previsto ed è stato individuato nella persona di (indicare cognome, nome e codice fiscale del Medico competente, data del documento della nomina e dell’accettazione dell’incarico, data della scadenza dell’incarico; specificare se non è prevista una scadenza dell’incarico di Medico competente);
🞏 non è previsto (specificare le motivazioni che non ne impongono la presenza)
L’evidenza di tale stato è messa a disposizione come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
7. Piano delle emergenze e Planimetrie
E’ presente nel DVR il piano delle emergenze ed allegata Planimetria di emergenza, redatto a norma di legge (D.M. 02/09/2021 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, D.Lgs. 09/04/2008 n. 81) e sono presenti le nomine con accettazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, del Medico Competente (ove previsto) e degli addetti alla gestione emergenze.
L’evidenza di tale stato è messa a disposizione come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
8. Certificato di Prevenzione Incendi o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si dichiara di svolgere attività che non rientrano nel DPR 01/08/2011, n. 151
(scegliere l’ipotesi pertinente)
🞏 è presente il Certificato di Prevenzione Incendi valido fino al GG/MM/AAAA per le attività n. ELENCO ATTIVITA’
🞏 è presente l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio valida fino al GG/MM/AAAA per le attività n. ELENCO ATTIVITA’
🞏 Altro (specificare eventuali ulteriori documenti)
L’evidenza di tale stato è messa a disposizione come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
È stato verificato che non ci sono attività soggette al controllo da parte dei VVF in quanto non rientrano nel DPR 01/08/2011, n. 151 (prendere in considerazione anche le attività soggette alla prevenzione incendi che influiscono sulla sicurezza della sede ad es. all’interno del condominio o del fabbricato o nel contesto dove è inserita la sede stessa).
9. Assicurazione
E’ presente la prescritta copertura assicurativa per infortuni del personale e degli utenti e per responsabilità
civile terzi (RCT), rilasciata dal seguente Istituto:
; la polizza assicurativa è a disposizione dell’Organismo di certificazione (OdC) come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
Estremi della Polizza scadenza (espressa in gg/mm/aaaa)
C) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI
10. Attività di controllo di conformità delle infrastrutture, verifica e manutenzioni periodiche sugli impianti e attrezzature punto 4.3, capoverso 3, e modelli di cui all’allegato 8)
E’ stato accertato che l’organizzazione formativa effettua i controlli di conformità, le verifiche e le manutenzioni periodiche sulle infrastrutture, sugli impianti e sulle attrezzature.
E’ stato accertato che tutte le attrezzature sono conformi al marchio CE (ove applicabile per tipo e data di acquisto) o ai requisiti minimi di sicurezza (D.Lgs. n. 17 del 27.01.2010, X.Xxx 09/04/2008, n. 81).
L’evidenza di tale stato è messa a disposizione come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
D) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LA PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
11. Conformità delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche
E’ stato accertato che la struttura è conforme a quanto stabilito dalla legislazione corrente in materia di superamento delle barriere architettoniche. (L. 09/01/1989, n. 13; D.M. 14/06/1989, n. 236 del Ministero dei Lavori Pubblici; D.P.R. 24/07/1996 n. 503; L. 05/12/1992, n. 104; L.R. 11/11/2009, n. 19; D.Lgs. 09/04/2008, n. 81).
L’evidenza di tale stato è messa a disposizione come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:15 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019.) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
F) DOCUMENTI E REQUISITI PER LA MACROTIPOLOGIA A
(Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
Aventi ad oggetto spazi ricreativi/riabilitativi
12. Adeguatezza degli spazi ricreativi
(scegliere la/le ipotesi pertinente/i)
🞏 Sono presenti spazi ricreativi/riabilitativi al coperto, come da indicazioni sulla Planimetria allegata;
🞏 Sono presenti spazi ricreativi/riabilitativi all’aperto, come da indicazioni sulla Planimetria allegata;
13. Verifica di vulnerabilità sismica
🞏 E’ presente l’evidenza di verifica di vulnerabilità sismica per gli edifici esistenti (vedi punto 17 all.- D)
🞏 E’ presente la deroga rilasciata dall’Organismo/Ente competente alla verifica di vulnerabilità sismica (vedi punto 17 all.- 6).
Aventi ad oggetto mense e preparazione pasti
14. Autorizzazione Sanitaria
(scegliere l’ipotesi pertinente)
🞏 Non previsto (specificare il motivo)
🞏 Presente Autorizzazione Sanitaria rilasciata da (indicare l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione) in data
🞏 Non è presente l’autorizzazione sanitaria (specificare il motivo)
Luogo e data Timbro del tecnico e firma digitale:
Allegati:
Planimetria dichiarata conforme ai requisiti di cui al punto 3) della presente Asseverazione, firmata digitalmente dall’asseveratore;
Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore a valore di autentica della firma.
NB:
1) l’asseverazione va presentata per ciascuna sede, compilata in ogni suo punto, in occasione di ogni domanda di primo accreditamento dell’ente, collazionata della prescritta coerente planimetria
2) l’asseverazione va presentata per ciascuna sede, compilata in ogni suo punto, in occasione di ogni domanda di aggiornamento dell’accreditamento dell’ente, collazionata della prescritta coerente planimetria, nel caso l’ente chieda l’accreditamento di una nuova sede
3) l’asseverazione va presentata per ciascuna sede, compilata per i soli punti di pertinenza, in occasione di ogni domanda di aggiornamento dell’accreditamento, collazionata della prescritta coerente planimetria, nel caso l’ente aggiunga nuovi ambienti in una sede già in precedenza accreditata oppure muti il loro utilizzo (es. ambiente in precedenza già accreditato come ufficio e in fase di aggiornamento accreditato come aula didattica e/o laboratorio informatico, o viceversa…)
4) nel caso l’ente si limiti a eliminare da una sede già accreditata uno o più ambienti, confermando gli altri, così come già accreditati, non è richiesta l’asseverazione, ma l’invio della sola planimetria aggiornata alla mutata situazione
6)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
sull’affidabilità morale e professionale del legale rappresentante, del direttore dell’ente, dei componenti dell’organo esecutivo
nonché dei soggetti dotati di poteri di firma per l’attività di formazione professionale (art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a cod. fisc.
in qualità di: (scegliere l’ipotesi pertinente))
🞏 legale rappresentante
🞏 componente dell’Organo esecutivo dotato di poteri di firma
🞏 componente dell’Organo esecutivo NON dotato di poteri di firma
🞏 soggetto dotato di poteri di firma
🞏 direttore con poteri di firma
dell’ente denominato
Via/ Piazza
CAP Comune Provincia
P. IVA COD. FISC.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, DPR 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci:
di essere stato nominato in data (gg/mm/aaaa) in qualità di (scegliere l’ipotesi pertinente):
🞏 legale rappresentante
🞏 componente dell’Organo esecutivo dotato di poteri di firma
🞏 componente dell’Organo esecutivo NON dotato di poteri di firma
🞏 soggetto dotato di poteri di firma
🞏 direttore con poteri di firma
• di non aver riportato condanne per reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione;
• di non aver patteggiato la pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione negli ultimi cinque anni dalla presentazione della presente domanda;
• di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso una procedura fallimentare.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L’evidenza di tale dichiarazione è messa a disposizione come parte integrante della documentazione del SGQ Certificato (articolo 7.5.1 informazioni documentate della norma UNI EN ISO 9001:2015 oppure per i punti correlati della norma UNI ISO 21001:2019) e delle modalità operative richieste dal regolamento.
Luogo e data,
(Firma del dichiarante)
AI SENSI DELL'ART. 38, DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE.
7)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO INERENTE IL GRADIMENTO DEGLI ALLIEVI
(art.38 DPR 28 dicembre 2000, 445)
Il/La sottoscritto/a cod. fisc.
in qualità di (scegliere la voce pertinente)
🞏 rappresentante legale
🞏 Vice Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 soggetto dotato di poteri di firma
🞏 direttore con poteri di firma
dell’ente denominato
Via/ Piazza
CAP Comune Provincia
P. IVA COD. FISC.
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, DPR 28 dicembre 2000, 445, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che l’ente rappresentato, nell’anno solare (indicare l’anno solare di riferimento)
🞏 ha mantenuto i livelli di gradimento previsti nell’allegato 7 del Regolamento emanato con DPReg. n. XXXX/Pres./XXXX :
per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
🞏 C (Formazione continua e permanente)
🞏 non ha mantenuto i livelli di gradimento previsti nell’allegato 7 del Regolamento emanato con DPReg. n. XXXX/Pres./XXXX :
per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
🞏 C (Formazione continua e permanente)
La documentazione somministrata agli allievi per la rilevazione del gradimento è disponibile presso l’unità organizzativa indicata ai fini dei controlli in loco nella domanda di accreditamento o di aggiornamento dell’accreditamento presentata in data .
Tale documentazione è stata resta disponibile all’Organismo di Certificazione (OdC), come previsto dall’articolo 15, comma 11 del Regolamento emanato con DPReg. n. XXXX/Pres./XXXX.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data,
(Firma del dichiarante)
AI SENSI DELL'ART. 38, DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE.
8)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO INERENTE IL SISTEMA DI RELAZIONI
(art.38 DPR 28 dicembre 2000, 445)
Il/La sottoscritto/a cod. fisc.
in qualità di (scegliere la voce pertinente)
🞏 rappresentante legale
🞏 Vice Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 soggetto dotato di poteri di firma
🞏 direttore con poteri di firma
dell’ente denominato
Via/ Piazza
CAP Comune Provincia
P. IVA COD. FISC.
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, DPR 28 dicembre 2000, 445, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che l’ente rappresentato rispetto alla domanda di:
(scegliere l’ipotesi pertinente)
🞏 accreditamento
🞏 aggiornamento dell’accreditamento
presentata in data dispone di un sistema di relazioni come previsto:
(scegliere le ipotesi pertinenti)
🞏 dall’articolo 15, comma 12, lettera a) per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
🞏 C (Formazione continua e permanente)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
Elenco dei soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale con cui l’ente ha sottoscritto un protocollo in essere o un accordo di relazione in essere (per ciascun protocollo o accordo di relazione indicare in gg/mm/aaaa la data di avvio e quella di cessazione – specificare, se ricorre il caso, il rinnovo tacito e la data di scadenza in gg/mm/aaaa del protocollo o accordo di relazione rinnovato tacitamente):
1)
2)
3)
4)
Elenco dei rappresentanti del sistema produttivo regionale presenti nel protocollo in essere o un accordo di relazione in essere:
1)
2)
3)
4)
dall’articolo 15, comma 12, lettera b), punto 1 per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
🞏 C (Formazione continua e permanente)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
Elenco delle Associazioni temporanee o fondazioni di cui l’ente è partner (per ciascuna indicare in gg/mm/aaaa la data di avvio e quella di cessazione):
1)
2)
3)
4)
in cui sono complessivamente presenti anche i seguenti rappresentanti del sistema produttivo regionale: 1)
2)
3)
4)
dall’articolo 15, comma 12, lettera b), punto 2 per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
🞏 C (Formazione continua e permanente)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
Elenco dei soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale presenti nella compagine sociale dell’ente: 1)
2)
3)
4)
in cui sono complessivamente presenti anche i seguenti rappresentanti del sistema produttivo regionale: 1)
2)
3)
4)
dall’articolo 15, comma 12, lettera b), punto 3 per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
🞏 C (Formazione continua e permanente)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
L’ente stesso è:
(scegliere l’ipotesi pertinente)
🞏 organismo paritetico
🞏 ente bilaterale
🞏 aderente a organismo paritetico (indicare quale)
🞏 aderente a ente bilaterale (indicare quale)
dall’articolo 15, comma 12, lettera b), punto 4 per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
🞏 C (Formazione continua e permanente)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
Elenco dei soggetti di rappresentanza istituzionale o sociale e dei soggetti rappresentanti del sistema produttivo regionale, nella cui compagine sociale è presente l’ente:
1)
2)
3)
4)
🞏 dall’articolo 15, comma 13, lettera a) per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
Elenco dei soggetti dei servizi socio-assistenziali o sanitari che operano nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia con cui l’ente ha sottoscritto un protocollo in essere o un accordo di relazione in essere (per ciascun protocollo o accordo di relazione indicare in gg/mm/aaaa la data di avvio e quella di cessazione – specificare, se ricorre il caso, il rinnovo tacito e la data di scadenza in gg/mm/aaaa del protocollo o accordo di relazione rinnovato tacitamente):
1)
2)
3)
4)
🞏 dall’articolo 15, comma 13, lettera b), punto 1) per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
Elenco delle Associazioni temporanee o fondazioni di cui l’ente è partner (per ciascuna indicare in gg/mm/aaaa la data di avvio e quella di cessazione e i soggetti dei servizi socio-assistenziali o sanitari che operano nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle medesime Associazioni temporanee o fondazioni):
2)
3)
4)
🞏 dall’articolo 15, comma 13, lettera b), punto 2) per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
Elenco dei soggetti dei servizi socio-assistenziali o sanitari che operano nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia presenti nella compagine sociale dell’ente:
1)
2)
3)
4)
🞏 dall’articolo 15, comma 13, lettera b), punto 3) per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali) L’ente stesso è soggetto dei servizi socio-assistenziali o sanitari
🞏 dall’articolo 15, comma 13, lettera b), punto 4) per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 AS (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali)
🞏 BS (Formazione superiore per ambiti speciali)
🞏 CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali)
Elenco dei soggetti dei servizi socio-assistenziali o sanitari che operano nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia nella cui compagine sociale è presente l’ente:
1)
2)
3)
4)
🞏 dall’articolo 15, comma 14, lettera a) per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
🞏 dall’articolo 15, comma 14, lettera b), punto 1 per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
Elenco delle Associazioni temporanee o fondazioni di cui l’ente è partner (per ciascuna indicare in gg/mm/aaaa la data di avvio e quella di cessazione):
2)
3)
4)
Per la macrotipologia A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
Elenco degli Istituti di Scuola secondaria superiore presenti nelle Associazioni temporanee o fondazioni di cui l’ente è partner:
1)
2)
3)
4)
Per la macrotipologia B (Formazione superiore)
Elenco delle Università presenti nelle Associazioni temporanee o fondazioni di cui l’ente è partner: 1)
2)
3)
4)
🞏 dall’articolo 15, comma 14, lettera b), punto 2) per le seguenti macrotipologie:
(scegliere la/le macrotipologie pertinenti)
🞏 A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
🞏 B (Formazione superiore)
Per la macrotipologia A (Diritto – dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni)
Elenco degli Istituti di Scuola secondaria superiore presenti nella compagine sociale dell’ente: 1)
2)
3)
4)
Per la macrotipologia B (Formazione superiore)
Elenco delle Università presenti nella compagine sociale dell’ente: 1)
2)
3)
4)
L’ente dispone presso la propria sede principale di un archivio o di un data base delle imprese regionali con cui collabora a fini formativi.
Tale documentazione è stata resta disponibile all’Organismo di Certificazione (OdC), come previsto dall’articolo 15, comma 11 del Regolamento emanato con DPReg. n. XXXX/Pres./XXXX
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data,
(Firma del dichiarante)
AI SENSI DELL'ART. 38, DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE.
9) Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per sedi occasionali previsto dall’articolo 8
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a nato/a a
il / / e residente a (prov. ) in Via/Piazza n. in qualità di rappresentante legale dell’Ente di Formazione (indicare la Ragione sociale)
con sede a (Prov. ) in Via/Piazza Partita Iva , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che per l’attività formativa codice n. di macrotipologia che avrà luogo utilizzando la sede occasionale ubicata in Via/Piazza
n.
• La sede risponde ai requisiti disposti dalle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene.
• Lo svolgimento dell’attività formativa avviene con adempimento degli oneri assicurativi sia perché i partecipanti beneficiano dell’assicurazione contro infortuni o malattie professionali a mezzo polizza INAIL n.
sia perché è stata stipulata polizza assicurativa di responsabilità civile n.
con la Compagnia di Assicurazione .
• Per la sede occasionale sopra indicata è assicurato il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l’osservanza della normativa in materia di prevenzione incendi ed in materia antinfortunistica. E’ applicata la vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche in presenza di ostacoli all’accessibilità della sede occasionale.
• Si allega planimetria conforme predisposta, datata e timbrata da tecnico abilitato, individuante specificatamente i locali utilizzati nella sede occasionale.
• Il Piano di Gestione della Qualità (PQ) adottato dall’ente prevede che l’attività formativa può essere realizzata presso sedi occasionali e ne illustra le modalità. Si allega copia dell’evidenza dell’esito positivo del correlato controllo da parte dell’ente di certificazione.
Autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 in applicazione del Regolamento UE 2016/679.
Allegati
1) fotocopia fronte/retro del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
2) planimetria conforme predisposta, datata e timbrata da tecnico abilitato, individuante specificatamente i locali utilizzati nella sede occasionale;
3) copia dell’evidenza dell’esito positivo del controllo da parte dell’ente di certificazione circa la previsione presente nel Piano di Gestione della Qualità (PQ) secondo cui l’ente può realizzare l’attività formativa anche presso sedi occasionali.
Luogo e data
(Firma
del dichiarante)
10)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
SULLA PRESENZA DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E/O DEL REVISORE
(art.38 DPR 28 dicembre 2000, 445)
Il/La sottoscritto/a cod. fisc. in qualità di (scegliere la voce pertinente)
🞏 rappresentante legale/Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 Vice Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 soggetto dotato di poteri di firma
🞏 direttore
dell’ente denominato
Via/ Piazza
CAP Comune Provincia
P. IVA COD. FISC.
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, DPR 28 dicembre 2000, 445, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che l’ente ha nominato in data l’organo di controllo composto da:
1) , nato/a a , il , e residente a
2) , nato/a a , il , e residente a
3) , nato/a a , il , e residente a
Che il mandato del predetto organo di controllo ha scadenza con l’approvazione del bilancio al
Che l’ente ha inoltre demandato l’attività di controllo legale dei conti:
a) Al predetto organo di controllo
b) Al revisore esterno:
a. nella persona di , nato/a a , il , e residente a , numero di iscrizione al Registro dei revisori legali
b. nella società di revisione , con sede a , in via , numero di iscrizione al Registro dei revisori legali
Che, in caso di nomina del revisore esterno, il relativo mandato ha scadenza con l’approvazione del bilancio al
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data,
(Firma del dichiarante)
AI SENSI DELL'ART. 38, DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE.
11)
ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE ESTERNO
(per i soggetti diversi dalle società cooperative)
ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
PREVISTI DALL’ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE d), f), g), h), l), m), n), o) p) e nell’ALLEGATO 4 D.Pres. n. XXXXX
I sottoscritti
nato/a il
nato/a il
nato/a il
in qualità di componenti l’organo di controllo della società / ente (di seguito per brevità il “soggetto formatore”), con sede a in n._ , codice fiscale n. ,
Oppure
Il sottoscritto, revisore nato/a il
iscritto al nr. del Registro dei Revisori Legali, incaricato dalla società / ente (di seguito per brevità il
“soggetto formatore”), con sede a
in
n. _ , codice fiscale n.
, iscrizione al registro dei Revisori Legali nr. , valutata la sussistenza dei requisiti di indipendenza rispetto al soggetto formatore,
Oppure
La scrivente società di revisione con sede a , in via
iscritta al nr. del Registro dei Revisori Legali, incaricato dalla società / ente (di seguito per brevità il
“soggetto formatore”), con sede a
in
n. _ , codice fiscale n.
, iscrizione al registro dei Revisori Legali nr. , valutata la sussistenza dei requisiti di indipendenza rispetto al soggetto formatore,
ATTESTANO / ATTESTA
che il soggetto formatore possiede i seguenti requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 1 del regolamento emanato con n. D.P.Reg.n. XXXXX dd.XXXXX , vale a dire:
1) il requisito dell’esercizio effettivo della formazione professionale come attività prevalente, ai sensi dell’articolo 6 lettera d) del regolamento;
2) il requisito della pubblicazione del bilancio sul proprio sito internet, ai sensi dell’articolo 6 lettera f) del regolamento;
3) il requisito di non assoggettamento a procedure fallimentari o concorsuali, ai sensi dell’articolo 6 lettera
g) del regolamento;
4) i requisiti di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria, ai sensi dell’articolo 6 lettera h), secondo le modalità prescritte dall’allegato 4 al Regolamento e l’adozione di un sistema di contabilità ordinaria e per l’attività formativa anche di contabilità per centri di costo, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del regolamento;
5) il requisito dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale o del diverso contratto se imposto per legge o, diversamente, di altro contratto se migliorativo, ai sensi dell’articolo 6 lettera l) del regolamento;
6) il requisito del rispetto degli obblighi di legge in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 6 lettera m), comprovato dall’esibizione del modello DURC
e della certificazione dei carichi fiscali pendenti, secondo le modalità prescritte dall’allegato 4 del regolamento;
7) il requisito del rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 6 lettera n) del regolamento;
8) il requisito dell’affidabilità morale e professionale del legale rappresentante, del direttore dell’ente, dei componenti dell’organo esecutivo nonché dei soggetti dotati di poteri di firma per l’attività di formazione professionale, ai sensi dell’articolo 6 lettera o) del regolamento, comprovato dall’esibizione, per ogni interessato, del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti e del certificato di insussistenza dello stato di fallimento e di non assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
9) il requisito di disponibilità nel territorio della Regione di un contesto organizzativo trasparente garantito da un nucleo stabile di risorse umane, ai sensi dell’articolo 6 lettera p) del regolamento, comprovato dalla presenza di un numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, secondo quanto prescritto dall’allegato 5 al regolamento.
Luogo e data
Firma di ognuno dei dichiaranti
Allegati: copia fronte/retro di un valido documento di identità di ognuno dei dichiaranti
12)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO INERENTE IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
(art.38 DPR 28 dicembre 2000, 445)
Il/La sottoscritto/a cod. fisc.
in qualità di (scegliere la voce pertinente)
🞏 rappresentante legale/Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 Vice Presidente dell’Organo esecutivo
🞏 soggetto dotato di poteri di firma
🞏 direttore con poteri di firma
dell’ente denominato
Via/ Piazza
CAP Comune Provincia
P. IVA COD. FISC.
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo76, DPR 28 dicembre 2000, 445, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA CHE
🞏 relativamente all’anno solare l’ente rappresentato ha mantenuto i requisiti di accreditamento previsti dal Regolamento regionale di riferimento, anche con riguardo alle risorse umane e logistiche;
🞏 in ossequio alle previsioni dell’articolo 6, comma 1, lettera f) del Regolamento regionale di riferimento, il bilancio relativo all’esercizio finanziario conclusosi nel suddetto anno solare è stato pubblicato in data sul seguente sito internet dell’ente, nella sezione appositamente dedicata (indicare il link) . Il bilancio, è debitamente datato, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato del verbale di approvazione dell’assemblea o di altro organo competente per statuto;
(scegliere l’ipotesi pertinente)
🞏 allega alla presente dichiarazione copia del rinnovo dell’attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ);
🞏 allega alla presente dichiarazione copia del rapporto annuale dell’Organismo di Certificazione (OdC) di conferma del mantenimento dell’attestato di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), nel rispetto delle previsioni dell’articolo 6, comma 1, lettera r) e dell’allegato 8 al regolamento regionale di riferimento;
🞏 allega alla presente dichiarazione l’attestazione rilasciata dall’organo di controllo interno o da un revisore esterno indipendente, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), f), g), h), i), m), n.), o), p) e di cui all’allegato 4 del regolamento regionale di riferimento;
🞏 allega alla presente dichiarazione la dichiarazione prevista dall’articolo 16, comma 2, lettera d) del regolamento regionale di riferimento, in tema di livelli di gradimento maturati per i corsi conclusi nel citato anno solare.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data,
(Firma del dichiarante)
AI SENSI DELL'ART. 38, DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE.
13)
MODELLO DI PIANO PROGRAMMATICO
PIANO PROGRAMMATICO
CONTENUTI
Presentazione dell’Ente
Profilo dell’Ente Aree di attività La struttura dell’Ente
Analisi del Mercato di Riferimento: tra rischi, concorrenti ed opportunità Obiettivi e Risultati Attesi Previsioni Economico Finanziarie
Stato Patrimoniale
Capitale Circolante Netto Conto Economico
Incidenza percentuale dei Costi sul Valore della Produzione Posizione Finanziaria Netta
PRESENTAZIONE DELL’ENTE
Profilo dell’Ente Aree di Attività
La Struttura dell’Ente
ANALISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO: TRA RISCHI, CONCORRENTI ED OPPORTUNITA’
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
PREVISIONI ECONOMICO – FINANZIARIE ESERCIZI X – (X+1) – (X+2)
La | presente | sezione | mira | a | rappresentare le | previsioni | di |
gestione | dell’Ente |
…………. (indicare la denominazione dell’Ente) per gli esercizi X, X+1 e X+2. Stato Patrimoniale Previsionale Esercizi X, X+1, X+2
Valuta: € | X | X+1 | X+2 |
Actual BP | BP |
Costi di impianto e ampliamento - - -
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - - -
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno - - - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - -
Avviamento - - -
Immobilizzazione in corso e acconti - - - Altre immobilizzazioni immateriali - - - Attività immateriali - - -
Terreni e fabbricati - - - Impianti e Macchinari - - -
Attrezzature industriali e commerciali - - - Altri beni - - -
Immobilizzazioni in corso e acconti - - - Attività materiali - - -
Partecipazioni - - -
Crediti - - -
Altri Titoli - - -
Altre attività non correnti - - - Rimanenze di magazzino - - -
Crediti commerciali | - - - |
Altre attività correnti | - - - |
Disponibilità liquide | - - - |
Attività correnti | - - - |
TOTALE ATTIVO | - - - |
Capitale sociale | - - - |
Altre riserve e utili (perdite) portati a nuovo - - - Risultato d'esercizio - - -
Patrimonio netto - - -
Passività finanziarie non correnti - - - Trattamento di fine rapporto - - -
Passività non correnti - - - Debiti commerciali - - - Altre passività correnti - - -
Passività finanziarie correnti - - - Debiti tributari - - -
Passività correnti - - -
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' - - -
Capitale Circolante Netto
Valuta: € | X Actual | X+1 BP | X+2 BP | |
Rimanenze di magazzino Crediti commerciali (Debiti commerciali) | - - - | - - - | - - - | |
Capitale circolante operativo | - | - | - | |
Altre attività | - | - | - | |
Altre passività correnti - - | ||||
Altre passività a medio lungo termine - | - |
Debiti tributari - | - | ||
(Altre passività) | - | - | - |
Capitale circolante netto - - - CCN / Ricavi % % %
Conto Economico Previsionale Esercizi X, X+1, X+2
Valuta: € | X Actual | X+1 BP | X+2 BP |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri proventi e SAL | - - | - - | - - |
Totale Ricavi e proventi Acquisto di materiali Acquisto di servizi | - | - | - |
esterni Costi per il personale | - | - | - |
Altri costi operativi | - | - | - |
Variazioni rimanenze di magazzino Ammortamenti e svalutazioni | - | - | - |
Altri accantonamenti Totale costi | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
RISULTATO OPERATIVO | - | - | - |
Valutazione partecipazioni Proventi finanziari | - | - | - |
Oneri finanziari | - | - | - |
Proventi (oneri) straordinari | - | - | - |
Risultato prima delle imposte | - - | - - | - - |
Imposte | - | - | - |
Risultato d'esercizio | - | - | - |
Valuta: € | X | X+1 | X+2 |
Actual | BP | BP |
Incidenza % dei costi sul valore della produzione | |||
Valuta: € | X Actual | X+1 BP | X+2 BP |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri proventi | % | % | % |
Totale Ricavi e proventi Acquisto di materiali Acquisto di | % | % | -% |
servizi esterni Costi per il personale | 100% | 100% | 100% |
Altri costi operativi Ammortamenti e svalutazioni Altri | % | % | % |
accantonamenti | % | % | % |
Totale costi | % | % | % |
RISULTATO OPERATIVO | % | % | % |
Valutazione partecipazioni Proventi finanziari | % | % | % |
Oneri finanziari | % | % | % |
Proventi (oneri) straordinari Risultato prima delle imposte | % | % | % |
Imposte | % | % | % |
Risultato d'esercizio | % % % % % % % | % % % % % % % | % % % % % % % |
Valuta: € | X Actual | X+1 BP | X+2 BP |
Posizione finanziaria netta
Valuta: € X
Actual
X+1 BP X+2 BP
Passività finanziarie non correnti Passività finanziarie - - -
correnti Attività finanziarie correnti Disponibilità - - - liquide - - -
Altre attività finanziarie - - -
- - -
Posizione finanziaria netta - - -
14)
Modello verifiche in loco
MODELLO VERIFICA 6 – Allegato 9 | MD-V1 Rev.00 – 2021.05.19 |
DATA | N. PRATICA | note |
RAGIONE
A seguito della estrazione dd vengono verificati i seguenti punti di cui all’Allegato 9 del Regolamento
XXX…
PUNTO ALLEGATO 9/ XXX.XX FVG | DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA (Informazioni documentate di cui al punto art. 7.5.1 del Sistema di Gestione della Qualità certificato -SGQ Certificato) | NOTE/SEGNALAZIONI/NON CONFORMITA’ RILEVATE |
21. sede principale: sussistenza dei requisiti previsti nell’allegato 6, capoverso 4 | ||
22. sedi: sussistenza dei requisiti previsti nell’allegato 6, capoverso 5 e correlata Tabella 1 | ||
23. sedi: sussistenza dei requisiti previsti nell’allegato 6, capoverso 7 | ||
24. sedi per le macrotipologie A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) e AS (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni per ambiti speciali): sussistenza dei requisiti previsti nell’allegato 6, capoverso 8 |
FIRME (indicare nome e cognome in stampatello e firma) |
Responsabile della verifica: |
Testimone attività di verifica: |
RAPPRESENTANTE DELL’ENTE/ORGANIZZAZIONE (mettere anche il timbro):
VERIFICA RECEPIMENTO (DA COMPILARE NELLA VISITA SUCCESSIVA)
N. | RECEPIMENTO | ILLUSTRAZIONE DEL SEGUITO DATO E MOTIVAZIONI. |
DATA VERIFICA: | FIRMA: |
ALLEGATO 4 (artt. 6 – requisiti generali; art. 16 – obblighi degli enti accreditati)
Affidabilità economico finanziaria e patrimoniale e pubblicità del bilancio, requisiti di adozione di un sistema di contabilità ordinaria e per l’attività formativa anche di contabilità per centri di costo, requisiti inerenti il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, tributaria e previdenziale ed in particolare di regolarità fiscale e contributiva, requisiti inerenti l’assenza di procedure fallimentari o altre procedure concorsuali
1. Ai fini di documentare la sussistenza del requisito prescritto all’articolo 6, comma 1, lettera h), al soggetto formatore è richiesto di possedere alcuni parametri di bilancio, calcolati sulla base dei dati relativi agli ultimi due bilanci o rendiconti approvati:
a) obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo al termine degli esercizi di riferimento, secondo le seguenti soglie rapportate al valore della produzione di ciascuno dei due esercizi stessi e di quello precedente:
• fino ad un valore della produzione di 500.000 Euro: patrimonio netto minimo di almeno 10.000 Euro;
• per un valore della produzione da 500.001 Euro e fino ad un valore della produzione di 1.500.000 euro: patrimonio netto minimo di almeno 30.000 Euro;
• per un valore della produzione da 1.500.001 Euro e fino a 10.000.000 Euro: patrimonio netto pari o superiore al 5% del valore della produzione;
• oltre 10.000.000,00 Euro di valore della produzione, il patrimonio netto deve essere pari almeno a 500.000 Euro.
b) obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati secondo le disposizioni che seguono:
b1) Indice di Disponibilità Corrente: è un indice di equilibrio finanziario e risponde alla domanda se con le attività correnti previste in entrata entro l'anno il soggetto formatore riesce a far fronte alle passività richieste entro l'anno. Indica il rapporto fra il totale dell’Attivo Circolante (escludendo i soli crediti con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti attivi relativi all’esercizio successivo e il totale dei Debiti (escludendo quelli con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti passivi relativi all’esercizio successivo. Il presente indicatore di bilancio deve risultare maggiore o uguale a 1.
[Totale Attivo Circolante (esclusi crediti con scadenza oltre 12 mesi) + Ratei/Risconti Attivi (relativi all’esercizio successivo)] / [Totale Debiti (esclusi quelli con scadenza oltre 12 mesi) + Ratei/Risconti Passivi (relativi all’esercizio successivo)] - Valore sogli >= 1
b2) Durata media dei crediti: il valore di tale indicatore viene espresso in “Giorni” (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). Per “crediti di gestione “si intendono tutti i crediti dell'attivo circolante (a breve) + Rimanenze (Servizi in Corso) – Acconti ricevuti; si è ritenuto di inserire al numeratore, oltre al valore dei crediti commerciali, anche il valore delle Rimanenze, depurato degli anticipi ricevuti, in ragione sia della particolare natura che queste assumono (crediti in corso di formazione) che per eliminare eventuali situazioni anomale presenti alla chiusura dell’esercizio, nonché per ragioni di omogeneità di confronto. In particolare, per i soggetti che redigono il bilancio secondo lo schema degli articoli 2424 e 2425 del Codice civile, delle seguenti voci: C.II.1 (SP) dello stato patrimoniale “Crediti verso clienti entro i 12 mesi” + C.II.2 (SP) “Crediti verso imprese controllate entro i 12 mesi” limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.3 (SP) “Crediti verso imprese collegate entro i 12 mesi” limitatamente ai crediti di natura non finanziaria +
C.II.4 (SP) “Crediti verso controllanti entro i 12 mesi” limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.5 (SP) “Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro i 12 mesi” limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.5-quater (SP) “Crediti verso altri entro i 12 mesi”, limitatamente ai crediti generati dalla rilevazione di componenti positivi di conto economico iscritti alle voci A1 (CE) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” o alla voce A5 (CE) “Altri ricavi e proventi”; al denominatore i saldi rilevati al termine dell’esercizio di riferimento dell’area A (CE) del bilancio. Il presente indicatore di bilancio deve risultare minore o uguale a 180 (giorni).
[Crediti di gestione] / [Valore della Produzione (Area A del Bilancio Civilistico)] x 365 - valore soglia <= 180. b3) Durata media dei debiti: il valore di tale indicatore viene espresso in “Giorni” (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del
ciclo monetario). Per “debiti di gestione” si intendono tutti i debiti del passivo (a breve) – debiti finanziari (banche e finanziamenti soci) - Acconti ricevuti.
In particolare, per i soggetti che redigono il bilancio secondo lo schema degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, rilevano al numeratore le seguenti voci: D7 (SP) dello stato patrimoniale “Debiti verso fornitori entro
12 mesi” + D9 (SP) “Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi” limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D10 (SP) “Debiti verso imprese collegate entro 12 mesi” limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D11 (SP) “Debiti verso imprese controllanti entro 12 mesi” limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D11-bis (SP) “Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro 12 mesi” limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D12 (SP) “Debiti tributari entro 12 mesi” limitatamente ai debiti diversi da quelli per imposte sul reddito d’esercizio, + D13 (SP) “Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale entro 12 mesi” + D14 (SP) “Debiti verso altri entro 12 mesi”; al denominatore i saldi rilevati al termine dell’esercizio di riferimento dell’area B (CE) del conto economico. Il presente indicatore di bilancio deve risultare minore o uguale a 180 (giorni).
[Debiti di Gestione] / [Costo della Produzione (Area B) del Bilancio civilistico]x 365 - valore soglia <= 180 (giorni).
b4) Incidenza degli Oneri Finanziari: il valore di tale indicatore misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di attività. Tale valore inteso come saldo dell’Area Finanziaria C (CE) del conto economico in termini di onere che non può eccedere il 3 % del Valore della Produzione area A (CE) del Conto economico.
[Oneri Finanziari (Area C del Bilancio Civilistico)] / [Valore della Produzione] - valore soglia <= 3%.
2. Qualora per due anni consecutivi due indicatori sui quattro riportati al capoverso 1, lettera b) siano fuori dai livelli di soglia stabiliti, l’accreditamento è sospeso ai sensi dell’articolo 17. Ove un tanto avvenga per tre anni di seguito, l’accreditamento è revocato ai sensi dell’articolo 18. Eventuali ritardi nell’erogazione dei finanziamenti da parte della
P.A. o dei soggetti gestori dei Fondi Interprofessionali, possono generare alterazioni degli indici di durata media dei crediti e di conseguenza di durata media dei debiti; in tali casi, che devono essere dimostrati e devono essere verificabili, tali indici non sono valutati ai fini dell’ottenimento o del mantenimento dell’accreditamento.
3. Per le società cooperative:
a) il requisito prescritto all’articolo 6, comma 1, lettera h) si intende posseduto qualora l’ente cooperativo risulti in possesso di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti agli ultimi due bilanci approvati. Copia di tale valido certificato di revisione ovvero di tale valida attestazione di revisione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8;
b) nel caso la società cooperativa non disponga di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione riferiti agli ultimi due bilanci approvati, l’accreditamento non è concesso, o, laddove già concesso, è revocato ai sensi dell’articolo 18.
4. Il soggetto formatore è tenuto ad adottare un sistema contabile di tipo ordinario e per l’attività formativa anche di contabilità per centri di costo e a pubblicare il bilancio sul proprio sito internet, secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, lettera f).
5. Qualora il soggetto formatore sia obbligato ad adottare uno schema di conto economico diverso da quello previsto dall’articolo 2425 del codice civile, la verifica dell’esercizio effettivo della formazione professionale come attività prevalente è condotta in base ai ricavi, ai proventi e agli altri elementi economici aventi medesima natura di quelli classificabili nelle voci di conto economico A1, A3, e A5 della lettera A “Valore della produzione” dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del codice civile.
6. L’organo di controllo del soggetto formatore (monocratico o collegiale) o, se non nominato, un revisore esterno indipendente iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a ciò incaricato dal soggetto formatore:
a) attesta il possesso dei requisiti prescritti al capoverso 1, lettere a), e b), e del requisito prescritto al capoverso 4;
b) per le società cooperative: attesta il possesso di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti agli ultimi due bilanci approvati.
L’attestazione è resa nell’ambito del modello riportato nell’allegato 3.
7. L’organo di controllo del soggetto formatore (monocratico o collegiale) o, se non nominato, un revisore esterno indipendente iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a ciò incaricato dal soggetto formatore, attesta il possesso del requisito prescritto all’articolo 6, comma 1, lettera g) utilizzando il modello predisposto dalla Regione e presente nell’allegato 3.
8. Al fine di documentare l’inesistenza delle procedure fallimentari o concorsuali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), l’ente formativo è tenuto a presentare all’Organismo di Certificazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) la seguente documentazione:
a) se iscritto al Registro delle imprese: una visura ordinaria emessa in data non antecedente di quindici giorni alla data della domanda di accreditamento o di aggiornamento presentata rispettivamente ai sensi dell’articolo 10 e
dell’articolo 12 o dalla data della dichiarazione annuale presentata ai sensi dell’articolo 15;
b) se non iscritto al Registro delle imprese: il certificato di inesistenza di procedure concorsuali emesso dal Tribunale competente secondo il luogo della sede legale, emesso in data non antecedente di quindici giorni alla data della domanda di accreditamento o di aggiornamento presentata rispettivamente ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 12 o dalla data della dichiarazione annuale presentata ai sensi dell’articolo 15.
Tali documenti rientrano tra le informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019, in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
9. Il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, tributaria, previdenziale ed in particolare di regolarità fiscale e contributiva si intende assolto, qualora l’ente non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
10. La regolarità tributaria e fiscale è documentata dalla certificazione dei carichi pendenti (articolo14, comma 3, D. Lgs 472/97) relativa all’esistenza di carichi pendenti a seguito di interrogazione al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria ai fini delle imposte dirette, I.V.A., imposte indirette sugli affari ed altri tributi indiretti, recante l’inesistenza di carichi pendenti. Tale certificato deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accreditamento o della domanda di aggiornamento o della dichiarazione annuale di cui all’articolo 15.
Per le società cooperative: il rispetto degli obblighi di legge in materia tributaria e fiscale si intende documentato dalla presenza di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti agli ultimi due bilanci approvati. Copia di tale valido certificato di revisione ovvero di tale valida attestazione di revisione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
11. Il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica e la regolarità contributiva è documentata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. I documenti devono essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accreditamento o della domanda di aggiornamento o della dichiarazione annuale di cui all’articolo 15.
Per le società cooperative: il rispetto delle leggi vigenti in materia lavoristica e la regolarità contributiva si intende documentato dalla presenza di un valido certificato di revisione ovvero di una valida attestazione di revisione, riferiti agli ultimi due bilanci approvati. Copia di tale valido certificato di revisione ovvero di tale valida attestazione di revisione è resa disponibile all’Organismo di certificazione (OdC) mediante inserimento di una sua copia nelle informazioni documentate di cui al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 21001:2019 e in conformità a quanto prescritto dall’allegato 8.
12. L’organo di controllo interno dell’ente formativo (monocratico o collegiale) o, se non nominato, un revisore esterno indipendente iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a ciò incaricato dall’ente stesso, attesta di aver preso visione del documento prescritto al capoverso 10 e dell’assenza di carichi pendenti risultante dalla certificazione prescritta al capoverso 9. L’attestazione è resa nell’ambito del modello riportato nell’allegato 3.
13. L’organo di controllo interno dell’ente formativo (monocratico o collegiale) o, se non nominato, un revisore esterno indipendente iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a ciò incaricato dall’ente stesso, attesta il rispetto, da parte dell’ente formatore che sia a ciò obbligato, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
ALLEGATO 5 (artt. 6 – requisiti generali; 9 – volume di attività e dotazione di personale)
DOTAZIONE DI PERSONALE
1. L’ente formativo deve disporre di un insieme di risorse umane in grado di garantire, in modo continuativo, il presidio dei processi organizzativi di:
a) direzione, amministrazione e gestione di attività e risorse relative al funzionamento organizzativo delle sedi accreditate;
b) produzione ed erogazione dei servizi formativi.
Ai fini dell’accreditamento si considera continuativa l’attività assicurata dalla risorsa per almeno 800 ore uomo/anno, equivalenti ad un impegno di 18 ore/settimana.
Ai fini del presente regolamento, si considera a tempo pieno l’attività lavorativa assicurata dalla risorsa per almeno 1590 ore/anno equivalenti ad un impegno di 36 ore/settimana.
2. Ai fini di cui al capoverso 1 l’ente formativo deve assicurare la presenza di un numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, in termini di unità lavorative per anno (ULA) a tempo pieno, rapportato al valore dei ricavi, proventi e altri elementi economici iscritti alle voci A.1., A.3 e A.5 della lettera A “Valore della produzione” dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del Codice civile, riferito alle attività di formazione professionale – di seguito “Valore della produzione ai fini ULA” - come individuati all’articolo 6, comma 1, lettera d), punto 1.- e come di seguito indicato:
a) almeno 0,5 ULA nel caso in cui il soggetto formatore abbia evidenziato nel bilancio dell’esercizio di riferimento un Valore della produzione ai fini ULA sino ad Euro 200.000;
b) almeno 1,0 ULA nel caso in cui il soggetto formatore abbia evidenziato nel bilancio dell’esercizio di riferimento un Valore della produzione ai fini ULA superiore ad Euro 200.000 e sino ad Euro 500.000;
c) almeno 3,0 ULA nel caso in cui il soggetto formatore abbia evidenziato nel bilancio dell’esercizio di riferimento un Valore della produzione ai fini ULA superiore ad Euro 500.000 e sino ad Euro 1.000.000;
d) almeno 6,0 ULA nel caso in cui il soggetto formatore abbia evidenziato nel bilancio dell’esercizio di riferimento un Valore della produzione ai fini ULA superiore ad Euro 1.000.000 e sino ad Euro 2.000.000;
e) almeno 12,0 ULA nel caso in cui il soggetto formatore abbia evidenziato nel bilancio dell’esercizio di riferimento un Valore della produzione ai fini ULA superiore ad Euro 2.000.000.
2.1 Ai fini di cui al capoverso 1, gli enti non già accreditati ai sensi del presente regolamento alla data della sua entrata in vigore e quelli accreditati solo in via provvisoria ai sensi dell’articolo 13, dimostrano il possesso del requisito previsto al capoverso 2 avuto a riferimento il biennio antecedente l’anno solare in cui presentano la domanda di accreditamento definitivo ai sensi dell’articolo 10 e rispettivamente dell’articolo 13, comma 3. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento anche a tali enti si applicano le previsioni del capoverso 2.
2.2 Ove, in corso di istruttoria sulla domanda di accreditamento o di aggiornamento della domanda di accreditamento di cui all’articolo 10, o sulla domanda di accreditamento definitivo di cui all’articolo 13, comma 3 e in sede di controlli sul mantenimento dei requisiti di accreditamento, il requisito in questione non risulti posseduto, il Servizio competente invia all’ente una richiesta di chiarimenti o di documentazione. I termini del procedimento in tale caso sono sospesi sino all’acquisizione, da parte del medesimo Servizio, dei chiarimenti o dei documenti richiesti e comunque per un periodo di trenta giorni decorrenti dall’intervenuta notifica della richiesta istruttoria. Il requisito si intende posseduto:
a) nel caso alla luce dei chiarimenti o documenti forniti dall’ente e riferiti al triennio oggetto di verifica, risultino rispettate le previsioni di cui al capoverso 2;
b) l’ente – spontaneamente o a seguito delle richieste che gli sono state notificate -, abbia provveduto all’assunzione di risorse umane in numero adeguato a dimostrare il rispetto delle previsioni di cui al capoverso 2, dandone evidenza nelle integrazioni o nei documenti trasmessi al Servizio competente, entro i termini da questo indicati.
2.3 Fermo restando quanto disposto ai punti 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 del presente capoverso, nel caso in cui il requisito non risulti posseduto:
a) la domanda di accreditamento di cui all’articolo 10 o la domanda di accreditamento provvisorio di cui all’articolo 13 sono rigettate ai sensi dell’articolo 10, comma 6;
b) la domanda di aggiornamento dell’accreditamento di cui all’articolo 10 è rigettata ai sensi
dell’articolo 10, comma 6 e l’accreditamento complessivamente concesso all’ente a quella data è revocato ai sensi dell’articolo 18;
c) ad esito dei controlli sul mantenimento dei requisiti, l’accreditamento complessivamente concesso all’ente a quella data è revocato ai sensi dell’articolo 18.
2.4 Rispetto agli enti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano accreditati in via definitiva in almeno una macrotipologia ai sensi del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, il requisito di cui al capoverso 2 si ritiene posseduto nel caso l’ente disponga delle prescritte unità lavorative per anno (ULA) a tempo pieno, avuta a riferimento la media delle ULA disponibili nei tre anni solari immediatamente precedenti all’anno in cui viene presentata la domanda per il rilascio di un nuovo accreditamento, ai sensi dell’articolo 21, comma 1,
2.2.1 Ove, in corso di istruttoria sulla domanda di cui al punto 2.4, il requisito non risulti posseduto, il Servizio competente invia all’ente una richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione. I termini del procedimento in tale caso sono sospesi sino all’acquisizione, da parte del medesimo Servizio, dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni decorrenti dall’intervenuta notifica della richiesta istruttoria. Il requisito si intende posseduto:
a) nel caso alla luce dei nuovi chiarimenti o documenti riferiti al triennio oggetto di verifica, risultino rispettate le previsioni di cui al capoverso 2;
b) l’ente – spontaneamente o a seguito delle richieste istruttorie che gli sono state notificate -, abbia provveduto all’assunzione di risorse umane in numero adeguato a dimostrare il rispetto delle previsioni di cui al capoverso 2, dandone evidenza nelle integrazioni trasmesse al Servizio competente, entro il termini da questo indicati.
2.5 Rispetto agli enti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano accreditati esclusivamente in via provvisoria o da meno di tre anni ai sensi del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, la domanda per il rilascio di un nuovo accreditamento, anche definitivo, di cui all’articolo 21, comma 1, va presentata nei termini previsti dall’articolo 21, comma 1. Il requisito di cui al capoverso 2 si ritiene posseduto nel caso l’ente disponga delle prescritte unità lavorative per anno (ULA) a tempo pieno, avuta a riferimento la media delle ULA disponibili nei tre anni solari – ovvero, se non maturati – nei due anni solari immediatamente precedenti all’anno in cui viene presentata la domanda per il rilascio di un nuovo accreditamento, ai sensi dell’articolo 21, comma 1. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento anche a tali enti si applicano le previsioni del capoverso 2.
2.6 In tutti i casi indicati al presente capoverso 2 resta comunque ferma la previsione di cui alla Tabella A del presente allegato, Sezione A) Processo di direzione, amministrazione e gestione dell’ente, A2) Servizio amministrativo, contabile e di segreteria didattica, lettera c), laddove si dispone che il responsabile del servizio amministrativo, contabile e di segreteria didattica deve avere un contratto di lavoro subordinato di almeno 800 ore in essere con l’ente al momento della presentazione della domanda di accreditamento o di aggiornamento e la durata del contratto di lavoro deve permanere in essere per il periodo dell’accreditamento.
3. Ai fini di cui al capoverso 1 l’ente formativo, nel funzionigramma allegato alla documentazione predisposta ai fini della Certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, previsto all’articolo 6, comma 1, lettera s) e nell’allegato 9, deve indicare la presenza delle seguenti figure:
a) un direttore dell’ente;
b) un responsabile del servizio amministrativo, contabile e di segreteria;
c) per ogni macrotipologia per cui chiede l’accreditamento: un coordinatore dell’attività formativa erogata a peso dei contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
d) per ogni macrotipologia per cui chiede l’accreditamento: un tutor dell’attività formativa erogata a peso dei contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
e) un responsabile del processo di analisi dei fabbisogni formativi;
f) un responsabile del processo di progettazione degli interventi formativi erogati a peso dei contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
g) un responsabile del processo dell’attività di monitoraggio e valutazione degli interventi erogati a peso dei contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
h) un responsabile del processo di gestione del sistema informativo.
4. Nel caso l’ente accrediti più sedi a propria titolarità può essere prevista ed indicata nel richiamato funzionigramma la figura del Responsabile di ciascuna sede, che non è tuttavia necessaria a fini dell’accreditamento.
5. Nella documentazione predisposta ai fini della Certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), previsto all’articolo 6, comma 1, lettera s) e nell’allegato 8, l’ente formativo dimostra che le risorse professionali di cui al capoverso 3 possiedono adeguate credenziali e capacità in relazione alla funzione svolta o alle funzioni svolte, come indicato nella Tabella A del presente allegato recante Requisiti delle risorse umane del nucleo, e come previsto nell’allegato 8, al capoverso 4 - Risorse.
6. Presso l’ente formativo deve essere disponibile un archivio dei curriculum vitae (CV) delle risorse umane del nucleo, di cui va garantito l’aggiornamento in corso di vigenza dell’accreditamento. Il curriculum vitae redatto in lingua italiana ovvero in lingua slovena, in conformità alle previsioni dell’articolo 10, comma 4 della legge regionale 21 luglio 2017, 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”, deve essere predisposto su format europeo, datato e sottoscritto dalla risorsa interessata e corredato della copia fronte/retro di un suo valido documento di identità. Il CV deve riportare il richiamo alla più recente normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali.
7. Per le risorse individuate come referenti dei processi di cui alla Sezione C) del presente allegato, presso l’ente deve essere altresì disponibile una scheda integrativa, compilata per ciascun singolo processo sul fac - simile presente nella citata Sezione C). La scheda integrativa a sua volta deve essere redatta in lingua italiana ovvero in lingua slovena, in conformità alle previsioni dell’articolo 10, comma 4 della L.R. 27/2017, datata e sottoscritta dalla risorsa interessata e corredata della copia fronte/retro di un suo valido documento di identità.
Tabella A - Requisiti delle risorse umane del nucleo
Volume di attività formativa annua | Ruolo | Tempo dedicato (monte ore annuo) |
fino a 5.000 ore | direttore | 800 |
oltre le 5.000 ore | direttore | 1590 |
Sezione A) Processo di direzione, amministrazione e gestione dell’ente A1) Direzione dell’ente
a) Competenze: dal curriculum vitae (CV) del responsabile del processo di direzione dell’ente (direttore) deve emergere il possesso di significative competenze relativamente alle seguenti attività:
1. pianificazione strategica;
2. gestione e sviluppo organizzativo;
3. gestione operativa di risorse umane;
4. rilevazione, assicurazione e sviluppo della qualità dei servizi.
Il responsabile del processo di direzione dell’ente (direttore) deve aver maturato tali competenze rispetto ad almeno due delle attività previste ai punti 1., 2., 3. e 4.
b) Esperienza: il responsabile del processo di direzione dell’ente (direttore) deve avere almeno 24 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nella funzione di direzione. Nel caso si tratti di un dipendente dell’ente formativo o di un altro ente formativo accreditato dalla Regione, l’esperienza richiesta può essere stata acquisita anche in
affiancamento ovvero in sostituzione di altro direttore, a prescindere dall’inquadramento contrattuale riservato alla risorsa candidata. L’affiancamento o la sostituzione devono essere disposti con atti formali dell’ente.
Il requisito inerente il possesso delle competenze e dell’esperienza richiesta si