LE MISURE CONTRATTUALI
LE MISURE CONTRATTUALI
UNA FORMA POCO ESPLORATA DI MISURE DI CONSERVAZIONE
XXXXXXXX XXXXXXX, REGIONE LAZIO
DEFINIZIONE MISURE CONTRATTUALI (DIRETTIVA E DPR 357/97)
• L’articolo 6, della Direttiva 92/43/CEE paragrafo 1, dispone: “Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.”
• L’articolo 4 del DPR 357/97 e s.m.i. stabilisce che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali presenti nei siti.”;
(2000)
DEFINIZIONE (MANUALE SITI NATURA 2000)
DEFINIZIONE (MANUALE SITI NATURA 2000)
(P. 102)
PERCHE UTILIZZARE LE MISURE CONTRATTUALI?
RAGIONI DELL’APPROCCIO CONTRATTUALE
• Ragioni sociali e democrazia: Command and control o partecipazione degli stakeholders?
• Condivisione degli obiettivi di tutela di Natura 2000 con i cittadini e partecipazione nelle responsabilità della gestione
• Maggiore efficienza (ed efficacia) dell’azione gestionale e di conservazione rispetto alle misure regolamentari
• Diminuzione dei conflitti
PERCHE LE MISURE CONTRATTUALI SONO POCO UTILIZZATE?
• MODELLO DI CONSERVAZIONE IN ITALIA MOLTO LEGATO ALL’APPROCCIO
«PROTEZIONISTICO»
• XXXXXX ABITUDINE AL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEL FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE («NAPOLEONICA»)
• L’APPROCCIO CONTRATTUALE RICHIEDE MOLTA ELASTICITÀ E CAPACITÀ PROGETTUALE, IN GENERE POCO SVILUPPATE NELL’AMBITO DELLA P.A.
MISURE CONTRATTUALI: GLI ATTORI
• SOGGETTO GESTORE DEL SITO NATURA 2000 (Regione Lazio – Enti parco)
• Agisce «In rappresentanza» degli interessi della direttiva habitat – uccelli (Soggetto pubblico)
• SOGGETTO PROPRIETARIO DEL SITO (o gestore di diritti di uso)
• Pubblico
• Gestore di interessi collettivi (es. Università Agrarie)
• Xxxxxxx (proprietario dei suoli, affittuario, agricoltore, associazione ambientalista-NGO, ecc…)
TEORIA DEI GIOCHI APPLICATA
• AZIONI NEUTRE (NON MI COSTA E NON MI CONVIENE)
• POSSIBILE LEVA È LA CONDIVISIONE DELLE MOTIVAZIONI DI TUTELA (OPINIONE PUBBLICA)
• AZIONI CHE FAVORISCONO IL SOGGETTO COINVOLTO
• MISURE DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA
• MISURE DI INCENTIVAZIONE NON FINANZIARIA (ES. SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE)
FORMA DEL CONTRATTO
FORMA DEL «CONTRATTO»
• Accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/90
• Programmazione negoziata (Legge n.662/1996)
• Accordi di programma ex D.lgs. 267/2000 art. 34
• Contratto-convenzione agrario
• Contratti di diritto privato ex codice civile (libro quarto) – Art. 1321 e segg. C.C.
L. 241/90 ART. 15 (ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)
Gli accordi di collaborazione tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non vedono l'applicazione delle norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici a condizione che:
• siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata;
• nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
• la cooperazione istituita tra i soggetti pubblici sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, in coerenza con le loro finalità istituzionali e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
• venga coordinato l'esercizio di funzioni proprie a ciascuna di esse, sulla base di una reale divisione di compiti e
responsabilità;
• i movimenti finanziari tra i soggetti si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, la cooperazione non comportando trasferimenti finanziari diversi da quelli corrispondenti ai costi effettivi sostenuti per la realizzazione delle operazioni oggetto dell'accordo. Ove tale principio sia rispettato, il costo effettivo può altresì essere espresso in termini di costo standard o somma forfettaria, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013.
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
• legge n.662/1996, articolo 2 comma 203 lettera a, come «regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza», nell'ambito degli regioni e degli enti locali.
• Gli strumenti della programmazione negoziata, definiti dallo stesso testo legislativo, sono:
• l'intesa istituzionale di programma, ovvero un accordo di collaborazione tra diversi livelli dell'amministrazione (Stato, regione e provincia autonoma);
• l'accordo di programma quadro, un accordo tra gli enti locali e i soggetti interessati allo sviluppo
locale (stakeholder) , promosso in base all'Intesa istituzionale di programma;
• il patto territoriale, un accordo stilato, nell'ambito dell'accordo di programma quadro, tra enti locali, parti sociali e soggetti interessati (sia pubblici che privati);
D.LGS. 267/2000 E SMI (TESTO UNICO EE.LL.)
Art. 30. Convenzioni
• 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Art. 34. Accordi di programma
• 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Art. 119. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
• 1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
CONTRATTI AGRICOLI DI PROMOZIONE
• Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - s.o. n. 149) - CAPO III - Rapporti con le pubbliche amministrazioni –
Art. 14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni
[…] 3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.
CONVENZIONI AGRICOLE
Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
• 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. (comma così modificato dall'art. 4-novies, comma 2, legge n. 205 del 2008)
• 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 mila euro nel caso di imprenditori singoli, e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma
associata.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1067, legge n. 296 del 2006)
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016)
Art. 12 - Esercizio dell'attività di manutenzione del verde
1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può
essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione
dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Contratti di diritto privato ex codice civile (libro quarto)
– Art. 1321 e segg. C.C.
• La P.A. agisce come un privato
Art. 1321 - Nozione.
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale.
ATTUAZIONE NELLA REGIONE LAZIO
MISURE DI CONSERVAZIONE REGIONE LAZIO (DGR 158, 159, 160, 161, 192 DEL 14/04/2016)
• Tra le misure di conservazione adottate dalla Regione Lazio ai fini della designazione delle ZSC terrestri, sono state stabilite misure di tipo contrattuale, sulla base degli indirizzi e linee guida di cui alla D.G.R. 569/2012. Tali misure consistono in accordi volontari non onerosi o di natura contrattuale con i soggetti aventi diritto o comunque con gli stakeholders interessati nel territorio delle ZSC.
PAF (PRIORITISED ACTION FRAMEWORKS) DGR 234 DEL 18/04/2019
• La base giuridica del PAF è l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva Habitat, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, se del caso, le proprie stime relative al cofinanziamento dell’Unione europea che ritengono necessario al fine di adempiere ai seguenti obblighi in relazione a Natura 2000:
• stabilire le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di
gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo,
• stabilire le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.
ALCUNE RIFLESSIONI FINALI
E POSSIBILE SVILUPPARE LE MISURE CONTRATTUALI?
(2016)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE