Contract
C O M U N E D I C I N I S E L L O B A L S A M O
PROVINCIA DI MILANO
Settore Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali
Servizio Economato e Provveditorato
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI COPERTURA ASSICURATIVA
ALL RISK APPARECCHIATURE ELETTRONICHE LOTTO 8
C.I.G. 7165283296
PERIODO ANNI 3 (TRE)
dalle ore 24:00 del 31.12.2017 – alle ore 24:00 del 31.12.2020
INDICE
Definizioni 4
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale 6
1. Prova del contratto 6
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia 6
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 6
4. Variazioni del rischio 7
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 7
6. Clausola di recesso 7
7. Recesso in caso di sinistro 7
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 8
9. Oneri fiscali 8
10. Foro competente 8
11. Rinvio alle norme di legge 8
12. Durata del contratto 8
13. Efficacia temporale delle garanzie 8
14. Elementi per il calcolo del premio 8
15. Coassicurazione e delega 9
16. Clausola Broker 9
17. Produzione di informazioni sui sinistri 10
18. Assicurazione presso diversi assicuratori 10
19. Tracciabilità dei flussi finanziari 11
20. Copertura automatica dei nuovi enti – Regolazione del premio 11
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 11
22. Assicurazione per conto di chi spetta 12
23. Obblighi di riservatezza e segretezza 12
24. Modifiche dell’assicurazione 12
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione All Risks Elettronica 12
25. Oggetto dell’assicurazione 12
26. Esclusioni 13
27. Danni da furto 13
28. Programmi in licenza d’uso 14
29. Ricostruzione archivi 14
30. Partecipazione a fiere, mostre e convegni 15
31. Ricorso Terzi 15
32. Apparecchiature ad impiego mobile 16
33. Maggiori costi 16
34. Condizioni Complementari 17
34.a Atti vandalici e dolosi e Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato 17
34.b Colpa grave del personale che opera a. qualunque titolo a favore dell’Assicurato 17
34.c Conduttori esterni, costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili 17
34.d Franchigia 18
34.e Lavoro straordinario 18
34.f Rinuncia al diritto di rivalsa 18
34.g Spese di demolizione e sgombero 18
34.h Terremoto 18
34.i Trasporti aerei 18
35. Ispezione delle cose assicurate 18
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri 19
36. Obblighi in caso di sinistro 19
37. Esagerazione dolosa del danno 19
38. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti 19
39. Mandato dei Periti 20
40. Determinazione del danno – Pagamento dell’indennizzo 20
41. Limite massimo dell’indennizzo 21
42. Chiusura inchiesta 21
43. Liquidazione separata per ciascuna partita 22
44. Rinuncia all’osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso 22
45. Deroga alla regola proporzionale 22
46. Anticipo indennizzi 22
47. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 23
Disposizioni finali 23
Dichiarazioni 23
Allegato A – Enti e somme assicurate 24
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 25
Definizioni
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, modem, scanner, plotter, apparecchi elettronici di rilevazione e misura, centralino telefonico ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l’attività dichiarata.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA’
Quella svolta in qualità dall’Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER
La GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione – Comune di Cinisello Balsamo.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PARTITA DI POLIZZA
Raggruppamento di beni al quale è attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
PERIODO ASSICURATIVO
Durata della copertura ai fini dell’applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA’
L'impresa assicuratrice.
SOMME ASSICURATE
Le somme convenute nel presente capitolato che, salvo eventuali sotto limiti per sinistro/anno, rappresentano la massima esposizione della Società.
UBICAZIONE
RISCHIO
DEL
Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
1. Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia
1. A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
a) Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del Broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
b) Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
2. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
3. Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
4. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
⮚ Per il Contraente: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
⮚ Per il Broker: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
⮚ Per la Società:
4. Variazioni del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) .
2. Il Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.
6. Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 17 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
7. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso 90 (novanta) giorni tramite PEC. In tale ipotesi la
Società, entro 15 (quindici) giorni dalla di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 (novanta) giorni successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali) e 6 (clausola di recesso) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.
9. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
10. Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
11. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
12. Durata del contratto
1. Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), mesi 0 (zero) e giorni 0 (zero), a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2020 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita. È previsto il frazionamento annuale con scadenza delle rate al 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019.
2. Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro- rata temporis rispetto al premio annuale in xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
00. Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
14. Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell’offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
15. Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (delegataria e Coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
16. Clausola Broker
1. Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al comma 1 del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 2 comma 3 “pagamento del premio”;
f) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalla Società con la quale verrà stipulato, modificato e/o prorogato il presente contratto, secondo gli accordi tra il Contraente ed il Xxxxxx incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal Broker: il Broker intratterrà per conto del Contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Società, alla quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
h) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della Società in qualunque momento del rapporto;
2. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito con regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
3. Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta variazione.
17. Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’elenco dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
2. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
▪ Riferimento preciso all’elemento del patrimonio oggetto del sinistro;
▪ Numero del sinistro attribuito dalla Società;
▪ Numero di polizza;
▪ Data di accadimento dell’evento;
▪ Data della denuncia;
▪ Periodo di riferimento;
▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) Sinistro agli atti, senza seguito;
b) Sinistro liquidato, in data con liquidazione pari ad €. ;
c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad € .
3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,40% (zero/40 per cento) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari all’0,80% (zero/80 per cento) dell’importo contrattuale.
4. La Società s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
5. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
18. Assicurazione presso diversi assicuratori
1. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze stipulate dallo stesso per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
2. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
19. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, la notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da Xxxxxxxxxxxxxx, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.
20. Copertura automatica dei nuovi enti – Regolazione del premio
1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza corrispondono al valore della totalità dei beni di proprietà o nella disponibilità dell'Assicurato al momento dell'effetto del contratto, il cui elenco è a disposizione della Società presso la sede del Contraente.
2. La somma assicurata è conforme alle valutazioni in base al criterio "valore a nuovo".
3. Le somme assicurate sono indicate in via preventiva e saranno soggette a regolazione attiva o passiva al termine di ogni annualità assicurativa, per gli importi che risulteranno in aumento o in diminuzione.
4. La Società si impegna a ritenere garantita un’ulteriore somma fino ad un massimo del 30% (trenta per cento), per cui il disposto dell’art. 1907 Codice Civile troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il valore cosi maggiorato.
5. Il Contraente si impegna al termine di ogni annualità assicurativa a comunicare, entro 90 (novanta) giorni, l'ammontare delle differenze, che saranno oggetto di regolazione del premio e di adeguamento delle somme assicurate per l’annualità successiva.
6. Il Contraente e la Società si impegnano inoltre a corrispondere il conguaglio del premio o il rimborso, che verrà calcolato applicando sugli scostamenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il periodo in corso, l’intero tasso di polizza.
7. Eventuali scostamenti eccedenti la limitazione del 30% (trenta per cento) dovranno essere oggetto di specifica pattuizione.
8. Il pagamento del conguaglio o del rimborso dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà efficacia soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto delta Società al pagamento del premio.
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
1. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma digitale apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
2. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
22. Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
23. Obblighi di riservatezza e segretezza
La Società ha l’obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.
24. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Nessuna condizione o accordo tra Contraente/Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della Società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione ALL RISK DANNI APPARECCHIARURE ELETTRONICHE
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
25. Oggetto dell’assicurazione
1. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento non espressamente escluso.
2. Ai fini della presente assicurazione, per perdite o danni improvvisi ed imprevisti, si devono intendere - a titolo esemplificativo e non limitativo - anche le perdite ed i danni causati da:
a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti e/o di terzi:
b) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione, di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
c) difetti di costruzione o del materiale, errori di progettazione e/o di montaggio;
d) ostruzione da, o introduzione di corpi estranei;
e) caduta, urto, collisione o eventi similari;
f) effetti di corrente elettrica conseguenti ad eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta di aerei o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
h) bufera, uragano, gelo, movimento ghiacci, eventi atmosferici in genere, allagamento, inondazione, terremoto, valanghe ed eruzioni vulcaniche;
i) qualsiasi altro evento che non sia esplicitamente escluso nel successivo articolo.
26. Esclusioni
1. Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso, a funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere per Xxxxx o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni assicurati; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d’assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall’Assicurato;
d) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione delle cose assicurate;
e) di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
f) attribuibili a difetti noti al Contraente od all’Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
g) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
h) da smarrimento od ammanco;
i) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
j) verificatisi in occasione di: montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
k) causati da spostamenti al di fuori del locale di installazione, di trasporti, di trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
l) conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione e/o invasione militare, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) causati da virus informatici;
n) subiti da apparecchiature ultra decennali.
27. Danni da furto
1. La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati da furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante:
I) rottura, scasso, esplosione o scoppio, finalizzati a furto;
II) uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
2. Se per i beni assicurati sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a).
3. Sono parificati ai danni da furto i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
4. Condizione essenziale per l'indennizzo dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
5. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
6. L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno stratificati di sicurezza; tuttavia se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri il danno verrà comunque risarcito nei limiti e con le franchigie di cui al successivo Allegato B. Lo scoperto si applica anche quando il furto così avvenuto è commesso durante l'orario di apertura al pubblico alla presenza di addetti.
28. Programmi in licenza d’uso
1. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d’uso, distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano.
2. La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita nel successivo Allegato A la relativa somma assicurata, che deve corrispondere al costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di riacquisto a nuovo).
3. Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro 180 (centottanta) giorni dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
29. Ricostruzione archivi
1. La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi persi o alterati a seguito di:
a) danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano;
b) atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d’opera o di terzi. Sono esclusi i danni causati da virus informatici, worm e similari.
2. La garanzia opera unicamente a condizione che:
a) in polizza sia indicata, con apposita partita, la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa, senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
b) l'Assicurato abbia in essere il contratto di assistenza per l’hardware ed il contratto di manutenzione per il software;
c) esistano le copie di sicurezza degli archivi perduti o alterati;
d) limitatamente alla garanzia di cui al comma b), il sistema di elaborazione dati sia dotato di un software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno.
3. La determinazione dell'indennizzo è eseguita come segue:
a) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti;
b) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi di utente perduti, fino all’ultimo stadio di modifica degli stessi.
4. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 1 (un) anno dal sinistro per i dati, e 180 (centottanta) giorni per i programmi, l’Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
5. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
30. Partecipazione a fiere, mostre e convegni
1. La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza ai beni assicurati durante la loro giacenza ed utilizzo presso Terzi e presso mostre, fiere, congressi od altre manifestazioni alle quali l'Assicurato partecipi, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
2. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
31. Ricorso Terzi
1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che lo stesso sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
2. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni assicurati nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del massimale convenuto.
3. L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
4. Non sono comunque considerati terzi:
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata.
• le società in cui l’Assicurato o il Contraente o le persone indicate prima rivestano il ruolo di titolare, o socio illimitatamente responsabile o Amministratore;
• le società che controllano, sono controllate o sono collegate a quelle del punto precedente e relativi Amministratori.
5. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro lo stesso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
6. L'Assicurato dove astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
32. Apparecchiature ad impiego mobile
1. Qualora attivata la relativa partita di polizza di cui all’Allegato A alla presente polizza, la Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature ed agli impianti in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile.
2. La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l’utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
3. Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.
4. Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
a) il veicolo sia provvisto di tetto in materiale rigido;
b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave;
c) durante la sosta il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un parcheggio custodito;
d) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio chiuso a chiave.
5. All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali stessi. Si intendono indennizzabili anche i furti commessi all’interno dei locali, durante l’orario di attività, a condizione che vi sia presenza di personale.
6. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
33. Maggiori costi
1. La Società indennizza, in caso di danno risarcibile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio a e/o dall'impianto danneggiato o distrutto.
2. La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
3. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto a dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell’impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie e revisioni, eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
d) ricostruzione di dati o di programmi distrutti o danneggiati;
e) danni ai supporti dati.
4. Il periodo di indennizzo, per ogni sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 100 (cento) giorni; per ogni mese è fissato un limite massimo di indennizzo pari ad 1/12 (un dodicesimo) del massimale annuo assicurato.
5. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
34. Condizioni Complementari
Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Complementari di seguito riportate:
34.a Atti vandalici e dolosi e Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
1. La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio o esplosione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione (batteriologica, chimica o di qualunque altra natura).
2. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie sopraindicate con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, a mezzo PEC. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo non goduto, esclusa soltanto l'imposta.
3. Tali garanzie sono prestate con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, indicato nel successivo Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
34.b Colpa grave del personale che opera a. qualunque titolo a favore dell’Assicurato
Si prende atto che la Società risponde dei danni che siano causati da colpa grave del personale che opera a. qualunque titolo a favore del Contraente/Assicurato.
34.c Conduttori esterni, costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati ai beni assicurati. Sono indennizzabili anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dove sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni.
34.d Franchigia
Per ogni sinistro, qualora non sia applicabile una specifica detrazione indicata nelle Condizioni Particolari, si applica la franchigia minima indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
34.e Lavoro straordinario
La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo del 15% (quindici per cento) dell'ammontare del danno.
34.f Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di soggetti dei quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge: società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di Ditte o persone che abbiano rapporto d’affari con l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato non eserciti esso stesso l’azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile, (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).
34.g Spese di demolizione e sgombero
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
34.x Xxxxxxxxx
1. La Società indennizza i danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene. Si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
2. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
34.i Trasporti aerei
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per i trasporti con linee aeree regolari, sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di Assicurazione dell'1% (uno per cento) della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
35. Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l’Assicurato hanno l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Sezione 3 – Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
00. Obblighi in caso di sinistro
1. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) in deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società tramite il Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando il Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
2. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
a) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro sino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
c) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a) del presente comma.
3. La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, e comunque nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
4. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per i beni danneggiati, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
37. Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
38. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti
1. L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
2. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
3. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
4. La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% (cinquanta per cento) di spesa e onorari a seguito di nomina del terzo Perito.
39. Mandato dei Periti
1. I Periti devono:
a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 36 (Obblighi in caso di sinistro);
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati (danneggiati e non danneggiati) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 40 (Determinazione del danno);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui al comma 1, lettere d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
3. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
40. Determinazione del danno – Pagamento dell’indennizzo
1. La determinazione del danno si esegue separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
c) L'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo stimato come ad A2).
B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
a) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o dell’apparecchio colpito dal sinistro stesso;
b) si stima il valore ricavabile dai residui.
c) L'indennizzo e pari all'importo stimato come a B1) defalcate dell'importo stimato come a B2).
2. Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione, ed è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i 5 (cinque) anni successivi a quello di acquisto, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
3. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente comma 2 lettere a) b) e c), si stima il valore a nuovo dei beni assicurati, con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso (valore commerciale).
4. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.
5. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazione provvisoria, modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
6. Dall'indennizzo cose ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
7. Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.
41. Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art. 1914 del Codice Civile.
42. Chiusura inchiesta
In caso di danno, l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
43. Liquidazione separata per ciascuna partita
1. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato separatamente per ciascuna partita come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.
2. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
3. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
44. Rinuncia all’osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso
La Società rinuncia all’osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l’Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori delle ubicazioni assicurate o dei locali contenenti i beni assicurati.
45. Deroga alla regola proporzionale
1. La somma assicurata per ogni partita - evidenziata nell'intercalare di polizza - deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nella località indicata in polizza. Per le cose assicurate non più in listino, la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l’intera partita in misura non superiore al 20% (venti per cento), non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile; diversamente l'indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, considerando la somma assicurata maggiorata del 20% (venti per cento).
2. Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.
46. Anticipo indennizzi
1. L’assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta percento) dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
€ 20.000,00 (ventimila/00).
2. L’acconto non potrà comunque risultare superiore al 30% (trenta percento) delle somme assicurate.
3. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla richiesta dell’anticipo.
4. Qualora entro 300 (trecento) giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma 2 e 3, l’Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 30% (trenta percento) dell’importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.
47. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia.
2. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
3. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse liquidato.
Disposizioni finali
Il presente capitolato, dopo la determina di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione digitale delle parti assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma digitale apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Dichiarazioni
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 4 Variazione del rischio
Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art, 6 Clausola di recesso
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art. 10 Foro competente
Art. 12 Durata del Contratto Art. 16 Clausola Broker
Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 36 Obblighi in caso di sinistro
Allegato A – Enti e somme assicurate
Partita | Somme Assicurate | |
1 | Apparecchiature elettroniche ed informatiche | € 245.000,00 |
2 | Apparecchiature elettroniche ed informatiche – postazioni telelavoro presso varie ubicazioni | € 21.000,00 |
3 | Apparecchiature ad impiego mobile | Partita non attivata |
4 | Beni all’aperto | Partita non attivata |
5 | Spese per la ricostruzione dei dati e programmi in licenza d’uso | € 10.000,00 |
6 | Maggiori costi per il mancato funzionamento | € 10.000,00 |
7 | Ricorso terzi | € 250.000,00 |
Totale somme assicurate | € 515.000,00 |
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.
Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l’indennizzo verrà corrisposto all’assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di seguito specificato.
Garanzia | Limiti d’indennizzo | Scoperti o franchigie | ||||
27 - Danni da furto chiusura non conformi | – | mezzi | di | Scoperto 15% con minima €. 500,00 | franchigia | |
29 -- Ricostruzione archivi | € 500,00 | |||||
30 - Partecipazione a fiere, mostre e convegni | Scoperto 10% con minima €. 500,00 | franchigia | ||||
30 - Partecipazione a fiere, mostre e convegni – danni da furto | Scoperto 20% con minima €. 500,00 | franchigia | ||||
33 - Maggiori costi | Franchigia temporale 5 giorni | |||||
34.a - Atti vandalici o dolosi | 50% delle somme assicurate | Scoperto 10% con minima € 2.500,00 | franchigia | |||
34.a - Atti di terrorismo o sabotaggio | 30% delle somme assicurate | |||||
34.c - Conduttori esterni | Scoperto 10% con minima €. 500,00 | franchigia | ||||
34.d - Franchigia | Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente indicato | € 250,00 | ||||
Partita 2 – impiego mobile | Scoperto 10% con minima €. 250,00 | franchigia | ||||
Partita 3 – beni all’aperto | Scoperto 10% con minima €. 500,00 | franchigia | ||||
34.e - Lavoro straordinario | 15% del danno | |||||
34.g - Spese di demolizione e sgombero | € 50.000,00 per sinistro e per anno | |||||
34.h - Terremoto | 50% delle somme assicurate | Scoperto 10% con minima € 2.500,00 | franchigia | |||
34.i - Trasporti aerei | 1% della somma assicurata | |||||
39 - Onorari periti | € 16.000,00 per sinistro e per anno |