La legge n. 96 del 9 agosto 2018 ha convertito in legge – con modifiche – il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto Decreto Dignità).
La legge n. 96 del 9 agosto 2018 ha convertito in legge – con modifiche – il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto Decreto Dignità).
Si segnala che detto provvedimento ha modificato anche alcune norme relative al lavoro a tempo determinato riformato nel 2015 dal Jobs Act (D.Lgs. n. 81/15).
La normativa ora vigente è la seguente:
D.Lgs. n. 81/2015
Capo III
Art. 19. Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
1‐bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
Art. 21. Proroghe e rinnovi
01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2,
del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start‐up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto‐legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.
Senza voler essere esaustivi nella presentazione della riforma, si segnalano alcune modifiche particolarmente significative (data la sanzione civile prevista: qualora il contratto a tempo determinato non sia conforme alla nuova disciplina, il medesimo si trasforma in un contratto a tempo indeterminato):
1) Il contratto a tempo determinato non può superare la durata complessiva (proroghe e rinnovi inclusi) di 24 mesi (in precedenza il termine massimo era di 36 mesi).
2) Qualora il termine del contratto superi i 12 mesi (proroghe e rinnovi inclusi) occorre che esista una delle “nuove cause” introdotte dal legislatore
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività,
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori,
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
La causa deve essere indicata e precisata nel contratto/rinnovo/proroga. Non è, però, sufficiente citare una delle tre formule previste dal legislatore; occorre quantomeno esplicitare le circostanze che mostrano l’effettiva esistenza di una delle tre ipotesi.
3) Restano salve le previsioni di maggior durata del termine previsti dai Contratti collettivi nazionali.
4) Le nuove disposizioni si applicano
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
• ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018 (cioè: per i rinnovi e le proroghe con effetto fino al 31 ottobre si applica la normativa antecedente al Decreto Dignità).
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