CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
I.I.S.S. “XXXXXX - XXXXX”
C.M. CTIS04600V – C.F. 92033770873
Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 00 – 00000 – Xxxxxxx xx Xxxxxx –
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’anno ___________ addì _________ nel mese di ___________ presso l’Istituto Scolastico XXXXXX – XXXXX di Giarre, Via Principe di Piemonte sono presenti
• la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Scolastico;
• Il sig. ____________ , in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa ___________
PREMESSO
• che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina n. prot. _____ del ,
nelle more dello svolgimento di una procedura negoziata semplificata ex art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 50 del 2016 o di altra modalità di affidamento e/o gestione del relativo servizio secondo principi di economicità, efficacia e buona amministrazione, una procedura di appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l'affidamento diretto del servizio di distribuzione di gastronomia fredda (pizzette varie, arancini ed altra “tavola calda”, panini, tramezzini, insalate in monoporzione, frutta, nonché generi di pasticceria e dolciumi, confezionata e non, bibite in bottiglia e lattina e somministrazione di bevande calde ove possibile) per gli alunni dell’Istituto Professionale di Stato XXXXXX
– XXXXX di Giarre (nelle due diverse articolazioni dei plessi Xxxxxx e Xxxxx/Majorana);
• che, sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto in ragione delle due diverse articolazioni territoriale della scuola (sede Xxxxxx e sede Xxxxx);
• che la ditta è stata individuata quale affidataria del relativo servizio in ragione dell’offerta dalla stessa presentata;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Criterio di affidamento e di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello previsto dall’ art. 36 comma 2, lett. A del D.Lgs. n. 50 del 2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara (miglior rapporto qualità/prezzo), ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016;
Art. 1 Oggetto dell’affidamento
L’affidamento del contratto ha ad oggetto la distribuzione di gastronomia fredda (pizzette varie, arancini ed altra “tavola calda”, panini, tramezzini, insalate in monoporzione, frutta, nonché generi di pasticceria e dolciumi, confezionata e non, bibite in bottiglia e lattina e somministrazione di bevande calde ove possibile) a prezzo ridotto per gli alunni dell’Istituto Professionale di Stato Xxxxxx – Xxxxx di Giarre (sede ) meglio precisato nell’elenco approvato con determina di avvio della procedura del ;
Art. 2 Tempi di esecuzione
Il servizio avrà inizio con la stipula del contratto con l’aggiudicatario ed avrà termine (salva proroga che potrà insindacabilmente stabilire la stazione appaltante) alla data del 31.12.2017. La Stazione appaltante, in considerazione del carattere temporaneo della presente aggiudicazione posta in essere nelle more di indizione di una procedura negoziata semplificata ex art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs.
n. 50 del 2016 o altra modalità che verrà decisa dalla stazione appaltante in ragione dei principi di economicità, efficienza, efficacia e buona amministrazione si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale con l’aggiudicatario.
Art. 4 Obblighi dell’esecutore del contratto
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito ed offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo, a proprio esclusivo carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
L’affidatario, dovrà dichiarare, provare e garantire che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che, a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.
L’affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 Inadempienze, ritardi e penalità
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell’offerta economica o nel presente atto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere l'aggiudicazione per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale posto a base d’asta secondo la procedura individuata (art. 36 comma 2, lett. A del D.Lgs. n. 50 del 2016), oltre al risarcimento dei danni conseguiti.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto dell'aggiudicazione, non imputabili a forza maggiore o caso fortuito, l’affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 5% del valore stimato quale soglia della procedura di appalto (vedi comma precedente).
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere l'aggiudicazione senza che l’affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
Art. 6 Risoluzione del contratto
Costituisce causa di immediata risoluzione dell'aggiudicazione:
La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore;
La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta potrà procedere all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
La Stazione appaltante potrà sciogliersi anticipatamente dall'aggiudicazione senza corresponsione di alcun indennizzo per il caso in cui, nelle more del presente rapporto, l'Istituto Scolastico concluda il procedimento ad evidenza pubblica volto ad individuare la procedura ad evidenza pubblica di cui all’art. 61 del D.lgs. n. 50 del 2016 o altra modalità che verrà decisa dalla stazione appaltante in ragione dei principi di economicità, efficienza, efficacia e buona amministrazione così da assicurare la migliore fruizione, da parte dell'utenza scolastica, del servizio di distribuzione di gastronomia;
Art. 7 – Definizione delle controversie
I termini e le prescrizioni contenuti dell'aggiudicazione operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora dell'aggiudicatario.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Catania. E’ esclusa la clausola arbitrale.
E’ obbligo dell’affidatario indicare all’Istituzione scolastica ogni cambiamento del suo domicilio legale accettando quindi sin d’ora la legale validità di ogni notifica di atti stragiudiziali o di natura giudiziale, in assenza di detta comunicazione, che verrà effettuata presso la sede indicata nel sottostante articolo 8 del presente contratto.
Art. 8 – Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni della presente aggiudicazione, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta viene accettato nelle forme di legge e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Ente appaltante.
Saranno a carico dell’affidatario tutte le eventuali spese connesse all'aggiudicazione, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne il servizio affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:
- La Dirigente Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l’Istituto Scolastico Xxxxxx - Xxxxx con sede in Giarre, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x. 00;
- la Ditta. , nella qualità di affidataria del servizio, presso la propria sede legale, sita in
, Via .
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
LA DITTA AFFIDATARIA IL DIRIGENTE SCOLASTICO