CONTRATTI DI LOCAZIONE (AFFITTO) O SUBLOCAZIONE (SUBAFFITTO)
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CONTRATTI DI LOCAZIONE (AFFITTO) O SUBLOCAZIONE (SUBAFFITTO)
1. Di cosa si tratta?
1) Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 341/1998, che rende disponibile ai Comuni, attraverso le Regioni, risorse per migliorare le condizioni di locazione di inquilini a basso reddito e in caso di aggravamento delle condizioni socioeconomiche del nucleo. Il fondo conta 60 milioni nel 2020 (Decreto MEF 30 dicembre 2019). Il D.L. 19 maggio 2020, n. 341 (art. 29) ha previsto ulteriori risorse pari a € 160 milioni per l’annualità 2020 per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (20 milioni dello stesso Fondo sono destinati alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE non superiore a 15.000 euro): questo stanziamento è aggiuntivo ai € 60 milioni, sempre per l’annualità 2020, disposti con il DL 18/2020 (ora L. 24/4/2020, n. 27) destinati sia al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione sia al Fondo inquilini morosi incolpevoli.
2) Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’art. 6, comma 5, del decreto- legge 102/2013 (legge 28 ottobre 2013, n. 124), rende disponibile ai Comuni, attraverso le Regioni, risorse per sostenere le famiglie destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. La L. 24/4/2020, n. 27, al comma 2-ter dell’art. 65, prevede risorse per € 9,5 milioni per le regioni, per l’annualità 2020, sia per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione che per il Fondo inquilini morosi incolpevoli.
3) Dal 2019 esiste il Reddito di cittadinanza che include anche un contributo per il pagamento dell’affitto (fino a massimo 280 euro al mese per i nuclei familiari unipersonali, con importi variabili a seconda della composizione del nucleo familiare).
4) Sostegno parziale al pagamento dei canoni di locazione di alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell’anno 2020 (con fondi dal punto 1). Fondo ad esaurimento risorse, con graduatoria.
5) Credito d’imposta per locali commerciali: 1) credito d’imposta (definito Bonus affitti) nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (chiamato Cura Italia), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27; 2) nuovo bonus introdotto con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (chiamato Rilancio). Con il D.L. Cura Italia il legislatore aveva previsto un credito d’imposta per botteghe e negozi, pari al 60% del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 20202. Tale credito d’imposta, riservato agli esercenti attività d’impresa, è stato concesso per l’anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il nuovo “bonus” presente (art. 28) nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (chiamato Rilancio), appare potenziato sia dal punto di vista dei soggetti che possono beneficiarne sia dal punto di vista delle tipologie di immobili che consentono di accedere al bonus. Il nuovo credito d’imposta spetterà per i canoni di locazione non più dei soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Esso spetterà nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La misura, quindi, interessa i soli canoni di
1 Convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.
2 Art. 28, comma 5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.
locazione pagati, anche successivamente, purché relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
6) Art. 91 D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27: ai sensi dell’art. 91 del DL 18/2020 Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. La norma tende a fornire una disposizione generale di salvezza, volta a temperare il criterio di responsabilità per eventuali inadempimenti dovuti, in maniera evidente e conclamata, alla contingente causa di forza maggiore determinata dalla chiusura delle attività sull’intero territorio nazionale. La disposizione propone una tutela rafforzativa, che richiama le disposizioni previste dal nostro ordinamento a tutela del contraente che abbia difficoltà o impossibilità di adempimento non dipese da sé, escludendo la categoria dell’inadempimento colpevole di coloro, persone fisiche o aziende, che a causa del blocco o della forte limitazione delle attività non hanno potuto eseguire le prestazioni contrattualmente dovute.
7) 7.1) Richiesta del conduttore di riduzione pagamento canone, per evento coronavirus: risponde ad esigenze di equità sociale, viste le sopravvenute condizioni emergenziali, che i conduttori ed i locatori degli immobili ottenessero accordi, in forma privata, volti al superamento della contingente grave crisi. Il locatore, a fronte alla richiesta risoluzione/recesso contrattuale del conduttore che non riesca più a fronte alle spese di locazione, potrebbe, infatti, accettare di modificare equamente le condizioni del contratto, anche computando - nelle future mensilità - le somme dovute per i canoni da corrispondersi nei mesi di chiusura.
7.2) Pagamento parziale del canone da parte del conduttore: Se le parti non trovassero l’auspicato accordo, l’art. 1258 c.c. prevede che, stante l’oggettiva impossibilità (quanto meno parziale) di adempiere, il conduttore possa adempiere solo parzialmente la propria obbligazione (pagamento del canone), secondo le proprie possibilità economiche del momento. Appare evidente, infatti, che la sospensione/chiusura dell’attività lavorativa comporta una diminuzione degli introiti del conduttore, rendendo, almeno in parte, impossibile l’adempimento integrale dell’obbligazione di pagamento del canone di locazione. È evidente che il conduttore dovrà profondere il massimo sforzo di adempimento, volto a garantire i diritti del locatore. È da evidenziare che l’impossibilità parziale non è definitiva e, pertanto, la indicata disposizione è applicabile solo in vigenza delle disposizioni emergenziali.
7.3) Richiesta del conduttore di sospensione pagamento canone, per evento coronavirus: ai sensi dell’art. 1256 c.c. l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. In applicazione di tale disposizione, tenuto conto della oggettiva impossibilità di ottenere introiti dall’attività commerciale, il conduttore (qualora non abbia ulteriori proventi), potrebbe liberarsi temporaneamente dall’obbligazione. Resta inteso che l’obbligazione resterebbe solo sospesa per l’arco di tempo di vigenza della indica decretazione emergenziale che costringe le attività lavorative alla chiusura temporanea; l’obbligazione integrale di pagamento (anche dei canoni non versati nel periodo di chiusura) sarebbe, in ogni caso, dovuta al momento della normale riapertura dell’attività lavorativa.
8) Accordo consensuale di riduzione del canone (Agenzia delle Entrate, circolare 8-E del 3.4.2020): accordo consensuale motivato dalle sopravvenute condizioni emergenziali; il conduttore e il locatore dell’immobile affittato si accordano, in forma privata e scritta, per superare la contingente grave crisi. Il locatore, a fronte alla prospettata richiesta di risoluzione/ recesso contrattuale del conduttore che non riesca più a fronte al pagamento delle spese della locazione, potrebbe, infatti, accettare di modificare equamente le condizioni del contratto, riducendo il canone e/o anche computando - nelle future mensilità - le somme dovute per i canoni da corrispondersi nei mesi di chiusura.
9) Risoluzione consensuale del contratto di locazione: l’art. 1467 c.c. prevede che il contratto di locazione potrebbe essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Tale norma, tenuto conto dell’evento imprevisto ed imprevedibile, tutelerebbe il conduttore che desideri rilasciare l’immobile locato, in quanto non più in grado di sostenere le spese di locazione. Ciò non comporterebbe per il conduttore la cessazione degli effetti contrattuali mediante recesso e dunque non implicherebbe l’obbligazione di versare la somma prevista per il rilascio dell’immobile senza preavviso, tenuto conto che la cessazione degli effetti contrattuali avverrebbe per risoluzione (da cui l’inapplicabilità dell’art. 27, L. 328/1978), per motivi imprevedibili ed esulanti dalla sfera di dominio, di controllo, del contraente.
10) Lettera di recesso anticipato dal contratto di locazione commerciale del conduttore per “gravi motivi”: l’art. 27 della L. n. 392/1978 prevede che il conduttore, per gravi motivi, possa recedere dal contratto di locazione con preavviso di 6 mesi, salvo diversa previsione contrattuale. L’indicata soluzione, sebbene rappresenti una tra le soluzioni più immediate, reca alcune problematiche applicative che riguardano l'indennità di preavviso. Il rilascio dell'immobile senza preavviso esporrebbe il conduttore al rischio di versare l'importo dei canoni previsti da contratto (sei canoni, secondo quanto previsto dalla legge, salvo diverso patto) per anticipato recesso.
11) Sospensione dell’esecuzione degli sfratti: l’art. 103, comma 63, d.l. n. 18/2020 dispone che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020. La Legge 17 luglio 0000, x. 00 (xx X.X. x. 000 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25), di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 17 bis) la modifica dell'art. 103, comma 6 (dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020). Quest'ultima disposizione è destinata a trovare applicazione relativamente all'esecuzione di ogni provvedimento giudiziario che disponga il rilascio di qualsiasi immobile, non solo abitativo ma anche non.
12) Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa: l’art. 54 ter4 del D.L. 18/2020 ha previsto che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fossero sospese, su tutto il territorio nazionale e per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi, fino al 30 ottobre 2020), tutte le procedure esecutive di pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
2. Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?
1) Regione Lazio ripartisce il fondo fra i Comuni. Il Comune di Roma pubblica il bando.
2) Regione Lazio ripartisce il fondo fra i Comuni. Il Comune di Roma pubblica il bando.
3) INPS
4) Regione Lazio ripartisce il fondo fra i Comuni. Il Comune di Roma pubblica il bando. http:// xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xx_xxxx/xxx_xxxxxxxxx/XXX_XXX_000_00_00_0000.xxx
3 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
4 La Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110) , di conversione del D.L. 17 marzo 2020. n. 18, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 54-ter. 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il ter- ritorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
5) Agenzia delle Entrate
6) Autorità giudiziaria ordinaria (in sede civile) o dinanzi agli Organismi di mediazione 7) /
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3. Chi può accedervi e in base a quali criteri?
1) Conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione che hanno registrato il contratto di locazione e che siano inquilini a basso reddito e in caso di aggravamento delle condizioni socioeconomiche del nucleo.
2) Il Fondo morosità incolpevole sostiene le famiglie destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità (Decreto MIT 30/3/2016, art. 3, lett. b): Il Comune, nel consentire l’accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente […] sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida), con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale. La morosità incolpevole è da intendersi come la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Tale situazione di impossibilità può essere dovuta ad una delle seguenti cause: 1) perdita del lavoro per licenziamento; 2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 3) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 4) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 5) cessazione di attività libero – professionale o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e/o assistenziali.
3) Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il Reddito di Cittadinanza. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, l’importo viene ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.
4) Conduttori titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e pubblica, site nel Comune di residenza e utilizzate a titolo di abitazione principale, per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell’anno 2020. Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
b. residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio,nel comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
c. titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione. di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9). Per i contratti Ater e/o enti pubblici la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni;
d. mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n.2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito territoriale del comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
e. non avere ottenuto per l’annualità 2020 indicata nell’avviso, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
f. reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una RIDUZIONE SUPERIORE al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio –31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo).
5) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (chiamato Cura Italia), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, lo ha previsto per tutti i conduttori (affittuari) di contratti di locazione di immobili (locali) la cui categoria catastale di appartenenza sia classificata C/1 e l’attività esercitata negli stessi non sia cessata prima del 17/3/2020.
Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (chiamato Rilancio) possono accedervi Imprese, anche agricole, Lavoratori autonomi, Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale. Il credito d’imposta (definito bonus), commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, spetta:
a. ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta (=anno) precedente (quindi, il 2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
b. alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente,
c. agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale,
d. spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo,
alla seguente ulteriore condizione: che i soggetti locatari (=inquilini, conduttori), se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
6) La norma tende a fornire una disposizione generale di salvezza per il debitore ogni volta che il mancato pagamento di un’obbligazione (derivante da contratto) sia ascrivibile alla contingente causa di forza maggiore determinata dalla chiusura delle attività lavorative (e non solo) sull’intero territorio nazionale. Rappresenta una tutela rafforzativa a tutela del contraente che abbia difficoltà o impossibilità di adempimento non dipese da sé. In caso di conflitto in sede civile, sarà il Giudice a deciderne l’applicazione in favore del debitore, successivamente alla accertata verifica che le ragioni causali (dallo stato di emergenza, ndr) dell’inadempimento.
7) 8), 9) e 10) Le parti, locatore e conduttore, che abbiano sottoscritto un contratto di locazione.
11) Ogni conduttore di immobile sia a uso abitativo che a uso non abitativo.
12) Ogni debitore che sia soggetto a una procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.) che abbia a oggetto la propria abitazione principale (sinonimo di “prima casa”).
4. Con quali modalità è possibile accedervi?
1) xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xx_xxxx/xxx_xxxxxxxxx/XXX_xxxx_000000_00_00_0000_.xxx xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX000000
2) xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX000000
3) xxxxx://xxx .xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx x?itemDir=53209 Presentando un’autocertificazione della propria situazione economica per il trimestre indicato (23 febbraio 2020-31 maggio 2020) e facendo domanda al proprio Comune. Il Comune raccoglierà la documentazione e stilerà la graduatoria entro 45 giorni per poi assegnare direttamente le risorse. Su richiesta dei beneficiari il contributo può essere versato direttamente ai locatori. Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell’istituto della autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno soggette a sanzioni amministrative e penali. Nella domanda i beneficiari dovranno indicare l’importo annuo del canone riferito all’alloggio e riportare di essere in possesso dei contratti di locazione regolarmente registrati. Nel caso di locazione presso immobili di proprietà dell’Ater o di Enti pubblici è sufficiente dichiarare che viene regolarmente pagato il canone.
Leggi bene il contenuto del link che segue: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxx- xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX000000
4) Quello previsto dal D.L. 18/2020 (Cura Italia), in sede di dichiarazione dei redditi 2021 sui redditi del 2020.
Per quello previsto dal D.L. 18/2020 (Rilancio) il credito d’imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi (da presentare nel 2021) relativa al periodo d’imposta (=2020) di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
In luogo dell’utilizzo diretto dello stesso a mezzo compensazione, il soggetto avente diritto al credito d’imposta potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. È ammessa anche la cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
5) 4 sono i passaggi:
1. pagamento del canone di locazione con la maturazione del credito d’imposta;
2. stipula del contratto di cessione, anche per scambio di corrispondenza (raccomandata A/R, email, pec),
3. (cui fa seguito) la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte del cedente (su modello approvato il 1° luglio 2020)
4. e l’accettazione del cessionario, sempre via web.
6) In sede di tutela giurisdizionale dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria (in sede civile) o dinanzi agli Organismi di mediazione.
7) 8) 9) e 10) Accordo consensuale tra le parti (8 e 9) o comunicazione unilaterale (gli altri rimedi).
11) Nel caso venisse (illegittimamente) chiesto, mediante opposizione dinanzi alla competente Autorità giudiziaria.
12) In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita5 e il processo sia ancora pendente, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale vi abbia la propria residenza anagrafica6.
5. C’è un modulo di domanda da presentare?
2) Si
3) Si
5) Si
6) No
7) 8) 9) e 10) C’è un testo da scrivere e sottoscrivere.
11) All'occorrenza c’è un modello legale da personalizzare e sottoscrivere. È necessario rivolgersi a un avvocato (anche a mezzo del NALC, Nucleo Assistenza Legale Caritas).
12) All’occorrenza, c’è un modello legale da personalizzare e sottoscrivere. È necessario rivolgersi a un avvocato (anche a mezzo del NALC, Nucleo Assistenza Legale Caritas).
6. Se sì, dove lo si può trovare/scaricare?
1) xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xx_xxxx/xxx_xxxxxxxxx/XXX_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx_Xxxxxx_ modello_di_domanda_ottobre_2019.doc.docx
2) Schema modello domanda Allegato A
3) xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxxx&xxxxxxxxxx000&xxxxxxxxx&XxXxxxx0000
5 Ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.
6 Corte di Cassazione, sentenza 12 settembre 2014, n. 19270.
4) xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/XxxxxXxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx
5) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx- crediti-e-detrazioni
6) /
7) 7.1) (uso abitativo) Schema modello domanda Allegato B1
7.1) (uso NON abitativo) Schema modello domanda Allegato B2
7.2) (uso abitativo) Schema modello domanda Allegato B3
7.2) (uso NON abitativo) Schema modello domanda Allegato B4
7.3) (uso abitativo) Schema modello domanda Allegato B5
7.3) (uso NON abitativo) Schema modello domanda Allegato B6
8) (uso abitativo) Schema modello domanda Allegato C1 (uso NON abitativo) Schema modello domanda Allegato C2
9) (uso abitativo) Schema modello domanda Allegato D1 (uso NON abitativo) Schema modello domanda Allegato D2
10) (uso abitativo) Schema modello domanda Allegato E1 (uso NON abitativo) Schema modello domanda Allegato E2
Modello 69 per registrazione Agenzia delle Entrate Allegato F
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12) /
7. Dove occorre inviare la domanda/comunicazione?
1) Comune di Roma
2) Comune di Roma
3) Dopo il quinto giorno di ciascun mese:
– presso Poste Italiane;
– in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
– presso i Centri autorizzati di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (CAF).
4) Comune di Roma
5) Sito web dell’Agenzia delle Entrate. 6) /
7) 7.1) Con Raccomandata A/R inviata all’indirizzo postale di residenza anagrafica del locatore o all’indirizzo postale indicato sul contratto di locazione. Alternativamente, anche a mezzo invio all’indirizzo PEC7 del locatore solo se previsto nel contenuto del contratto.
7.2) Previa comunicazione con Raccomandata A/R inviata all’indirizzo postale di residenza anagrafica del locatore o all’indirizzo postale indicato sul contratto di locazione. Alternativamente, anche a mezzo invio all’indirizzo PEC8 del locatore solo se previsto nel
7 Posta Elettronica Certificata
8 Posta Elettronica Certificata
contenuto del contratto. Il pagamento deve essere sempre con modalità tracciabili.
7.3) Con Raccomandata A/R inviata all’indirizzo postale di residenza anagrafica del locatore o all’indirizzo postale indicato sul contratto di locazione. Alternativamente, anche a mezzo invio all’indirizzo PEC9 del locatore solo se previsto nel contenuto del contratto.
8) L’accordo consensuale va protocollato e registrato presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Gli Uffici sono attualmente aperti solo per il protocollo (sufficiente). Possibile inviare l’accordo sottoscritto, scansionando il testo firmato, anche via PEC10 all’Agenzia delle Entrate. Il tutto entro 20 giorni dalla sottoscrizione; salva l’applicazione anche a questo adempimento del termine del 30.06.2020.
9) Dopo la risoluzione consensuale del contratto di locazione, la stessa risoluzione va protocollata e registrata presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Gli Uffici sono attualmente aperti solo per il protocollo (sufficiente). Possibile inviare l’accordo sottoscritto, scansionando il testo firmato, anche via PEC11 all’Agenzia delle Entrate. Il tutto entro 20 giorni dalla sottoscrizione; salva l’applicazione anche a questo adempimento del termine del 30.06.2020.
10) Con Raccomandata A/R inviata all’indirizzo postale di residenza anagrafica del locatore o all’indirizzo postale indicato sul contratto di locazione. Alternativamente, anche a mezzo invio all’indirizzo PEC12 del locatore solo se previsto nel contenuto del contratto.
11) Autorità giudiziaria competente.
12) Autorità giudiziaria competente o Ufficio territoriale procedente dell’Agenzia della riscossione.
8. Entro quando va inviata la domanda?
1) Entro la data di scadenza del bando xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxxx. page?contentId=UFF165974 (Responsabile del contributo)
2) Entro la data di scadenza del bando xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxxx. page?contentId=UFF165974 (Responsabile del contributo)
3) In ogni momento.
4) entro la data di scadenza del (nuovo) bando, in attesa di pubblicazione. O della riapertura di quello già chiuso il 18/5/2020.
5) Quello previsto nel D.L. 18/2020 con decorrenza dai termini di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2020.
Quello previsto nel D.L. 34/2020 è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
6) /
7) 7.1) 7.2) e 7.3) Quando lo si ritiene necessario e non più rinviabile.
8) Quando lo si ritiene necessario e non più rinviabile.
9 Posta Elettronica Certificata 10 Posta Elettronica Certificata
11 Posta Elettronica Certificata 12 Posta Elettronica Certificata
9) Quando lo si ritiene necessario, non più rinviabile ed è stato raggiunto l’accordo con il locatore.
10) Quando lo si ritiene necessario e non più rinviabile.
11) Prima possibile e, comunque, prima che venga illegittimamente eseguito lo sfratto.
12) Prima possibile e, comunque, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita e il processo sia ancora pendente, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata.
9. Quali documenti vanno allegati?
1) a. copia del documento di identità in xxxxx xx xxxxxxxx
x. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari)
c. attestazione ISE o ISEE in corso di validità
d. copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente
e. copia di tre ricevute di pagamento del canone
2) a. copia del documento di identità in xxxxx xx xxxxxxxx
x. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari)
c. attestazione ISE o ISEE in corso di validità
d. copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente
e. copia della citazione per la convalida di xxxxxxx
3) xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx. aspx?iIDModulo=842&tipomodulo=2&IDArea=4880&idlingua=1
4) copia del documento di identità in corso di validità.
5) a. Dichiarazione dei redditi
b. estremi registrazione contratto di locazione
c. copia della tracciabilità dei canoni di locazione corrisposti
6) ....
7) 7.3) Copia della contabile di pagamento effettuato con modalità tracciabili.
8) a. Accordo consensuale di riduzione del canone (sottoscritto)
b. copia del contratto di locazione sottoscritto completo degli estremi dell’avvenuta registrazione (successiva alla sottoscrizione) presso l’Agenzia delle Entrate
c. documento di identità valido delle parti
d. modello 69 Agenzia delle Entrate compilato
9) a. Accordo consensuale di risoluzione del contratto di locazione (sottoscritto)
b. copia del contratto di locazione sottoscritto completo degli estremi dell’avvenuta registrazione (successiva alla sottoscrizione) presso l’Agenzia delle Entrate
c. documento di identità valido delle parti
d. modello 69 Agenzia delle Entrate compilato
10) /
11) L’illegittimo provvedimento di xxxxxxx
12) Copia del pignoramento immobiliare, della trascrizione del medesimo e della notificazione dell’avviso di vendita.
10. Quali sono i tempi di risposta?
1) Quando il Comune di Roma pubblicherà la graduatoria definitiva.
2) Quando il Comune di Roma pubblicherà la graduatoria.
3) 2/3 mesi
4) Entro 2/3 mesi successivi alla scadenza del bando.
5) Successivi alla determinazione, previa detrazione, della liquidazione dell’imposta dovuta nel 2021. Immediata la compensazione per il cessionario, nel caso di cessione via web.
6) /
7) 7.1) e 7.3) Non determinabili.
8) Dipendono dai tempi per il raggiungimento dell’accordo fra le parti
9) Dipendono dai tempi per il raggiungimento dell’accordo fra le parti
10) /
11) Brevi
12) Brevi
11. Ci sono siti/recapiti utili da poter consultare?
1) xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxx000 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX000000 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx&xxx00000 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx&xxx00000 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX000000 xxxxx://xxx. xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX000000 (per la MODULISTICA)
2) xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxx000 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX000000 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX000000 (per la MODULISTICA)
3) xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxXxxx00000
4) xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxx000 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/
5) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/00000/0000000/ Risoluzione+n.+39+del+13072020.pdf/2663adfe-28a9-62a3-1e6d-fec480848100 /
6) /
7) /
8) /
9) /
10) /
11) xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx.xxxx?xx_xxxxxxx_xxxxxxxxxxxx0000&xx_ ufficio=7297
12) /
12. Entro quando si può concretamente beneficiarne?
1) Non è determinabile una data certa.
2) Non è determinabile una data certa.
3) 20/30 giorni dopo la comunicazione di accoglimento.
4) Entro i 4 mesi successivi all’accoglimento.
5) Quello previsto nel D.L. 18/2020 nel secondo semestre 2021.
Quello previsto nel D.L. 34/2020 è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, immediatamente compensabile se effettuato via web.
6) Al termine del processo civile o del procedimento di mediazione.
7) 7.1) Successivamente alla risposta favorevole del locatore.
7.2) Immediatamente se accolta dal locatore e trasformata in accordo scritto.
7.3) Successivamente alla risposta favorevole del locatore o alla sua non contestazione.
8) Immediatamente dopo la sottoscrizione. L’Accordo consensuale di riduzione può anche stabilire la decorrenza retroattiva.
9) Immediatamente dopo la sottoscrizione della risoluzione consensuale e la sua registrazione. La risoluzione consensuale può anche stabilire anche una data di entrata in vigore retroattiva.
10) Successivamente alla non contestazione da parte del locatore.
11) Dal giorno dell’emissione del provvedimento del Giudice competente.
12) Dal giorno dell’emissione del provvedimento del Giudice dell’esecuzione o dell’agente della riscossione.
13. Altro
1) Inoltre, l’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione è subordinata alla definizione da parte dei Comuni di uno specifico bando (con specifici requisiti nel rispetto di alcuni minimi) e alla creazione di una o più graduatorie. Tale procedura può comportare lentezza e farraginosità nell’erogazione, incompatibili con l’emergenza, predisponendo il rischio del mancato uso delle risorse e di un massiccio aumento dei contenziosi e degli sfratti. Spesso la soluzione di criticità nella sostenibilità dell’affitto viene lasciata alla libera contrattazione delle parti, prevedendo la possibilità di ufficializzare la riduzione del canone tramite un modulo
telematico. In pratica, in questo momento di grande fragilità e di particolare bisogno di mantenere l’abitazione, la questione affitti viene mantenuta su un piano privato e individuale, mentre andrebbe posta su un piano pubblico e nazionale.
2) Tra le condizioni per accedere al contributo per la morosità incolpevole c’è quella di avere un’intimazione di sfratto in corso. Ciò ne pregiudica l’efficacia del funzionamento: l’arrivo allo sfratto vuol dire aver già compromesso il rapporto con il locatore, con il quale diventa difficile prefigurare il ritorno a un normale rapporto di locazione. Ciò rischia, poi, paradossalmente, di entrare in conflitto con la sospensione straordinaria delle esecuzioni. Spesso, i soldi per la morosità incolpevole non vengono spesi perché prevedono che il locatore rifaccia il contratto di affitto a condizioni diverse da quelle precedenti. Cosa che accade raramente.
3) /
4) È compatibile con la componente del beneficio economico del Reddito di cittadinanza destinata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione. Il cumulo dei due contributi non può essere superiore all’importo del canone pagato.
5) Sono, quindi, esclusi dal benefico, le imprese, i lavoratori autonomi con: a) ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e, b) una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto 18/2020
Cura Italia.
Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
Il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, è stata disposta la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo 2020 del credito d’imposta previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (chiamato Rilancio) con il credito d’imposta previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (chiamato Cura Italia).
6) /
7) /
8) L’accordo di riduzione del canone (Agenzia delle Entrate, circolare 8-E del 3.4.2020) non è soggetto a imposta di bollo o registro.
9) /
10) /
11) /
12) /
(Aggiornata al 31 agosto 2020 / LL)