UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
con sede in FAENZA Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 (XX)
REP. N. 340
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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E SOLAROLO, E L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER L’AMPLIAMENTO DEL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA (ART. 7, COMMA 3, L.R. 21/2012 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E LETT. D) DEL COMMA 27 DELL’ART. 14 DEL D.L. 78/2010), GIA’ EFFETTUATO CON CONVENZIONE REP.
N. 272 DEL 10/4/2014 RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE E DI PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE.
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L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno Ventotto (28) del mese di
Dicembre.
TRA
* IL COMUNE DI BRISIGHELLA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto
non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI CASOLA VALSENIO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI FAENZA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 21/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI RIOLO TERME, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI SOLAROLO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F. Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
* L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 46 del 23/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO
❖ Che, per effetto del riordino territoriale di cui alla L.R. 10/2008 attuato con il D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato e
successivamente sottoscritto in data 4/6/2009 l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, forma associativa destinata a subentrare a titolo universale alla estinguenda Comunità Montana dell'Appennino Faentino con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell’Unione stessa;
❖ Che il Consiglio dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme si è insediato in data 1/9/2009 e che pertanto da tale data l’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;
❖ Che il subentro a titolo universale ha comportato anche il subentro dal 1/9/2009 dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella titolarità di tutte le convenzioni fino a tale data intestati alla estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione di Comuni;
❖ Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno dato attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega all’Unione di Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, ridenominata Unione della Romagna Faentina dal 1/1/2012;
❖ Che l’art. 15 della L.R. 20/2000 prevede che i Comuni possono
stipulare accordi territoriali lo per svolgimento, in collaborazione, di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi;
❖ Che il Comune di Faenza e gli altri Comuni dell’ambito faentino hanno deciso di procedere alla redazione del Piano Strutturale Associato approvando un atto di indirizzo politico ed operativo per la sua elaborazione, come da deliberazioni consiliari che di seguito si elencano:
Consiglio Comunale di Faenza delibera n. 257 del 27/05/2004 Consiglio Comunale di Brisighella delibera n. 29 del 26/04/2004 Consiglio Comunale di Casola Valsenio delibera n. 32 del 23/04/2004 Consiglio Comunale di Castelbolognese delibera n. 20 del 26/04/2004 Consiglio Comunale di Riolo Terme delibera n. 28 del 13/05/2004 Consiglio Comunale di Solarolo delibera n. 28 del 26/04/2004
❖ Che in base alle deliberazioni di cui sopra, spetta al Comune di Faenza “l’adozione, anche in nome e per conto degli altri Comuni, degli atti e procedimenti amministrativi di carattere generale” e anche “ l’organizzazione delle risorse umane e strumentali inerenti il PSC” e “ l’affidamento e coordinamento delle consulenze riferite al PSC”;
❖ Che con convenzione Rep. N. 27 del 8/10/2009 i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno delegato all’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme la costituzione in forma associata dell’ufficio per la redazione del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), con compiti anche di armonizzazione dei regolamenti edilizi dei Comuni stessi;
❖ Che il Piano Strutturale Comunale Associato (P.S.C.) dell’ambito faentino è stato approvato con le deliberazioni consiliari di seguito elencate:
Comune di Faenza Atto di X.X. x. 0000/00 xxx 00/00/0000 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx: Atto di X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx Atto di X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx Atto di X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Atto di C.C. n. 10 del 17/02/2010 Comune di Solarolo Atto di C.C. n. 30 del 24/02/2010
che ha delineato, all’interno della Relazione di Piano, indirizzi e criteri omogenei per la redazione del RUE e del POC in forma associata;
❖ Che con convenzione Rep. N. 152 del 25/8/2011 i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno delegato all’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme anche la costituzione in forma associata dell’ufficio urbanistico di pianificazione di cui alla L.R. 20/2000 con l’obiettivo prevalente quella della redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sovracomunale;
❖ Che con l’Accordo Territoriale ex art. 15 L.R. 20/2000 sottoscritto in data 12/10/2011 tra la Provincia di Ravenna, l’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, i Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, nell’ottica di svolgere in modo
coordinato le funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica affrontando in particolare in modo uniforme gli adempimenti in materia di tutela ed uso del territorio previsti dalla L.R. 20/2000, si è stabilito di costituire un “ufficio urbanistico associato dell’Ambito faentino” con sede a Faenza, interno al Settore Territorio, al fine di consolidare la collaborazione tra i Comuni dell’ambito faentino e svolgere in modo coordinato la progettazione, gestione e promozione territoriale, con l’obiettivo di proseguire l’azione strategica comune che vada oltre i confini comunali cogliendo tutte le opportunità e sinergie derivanti da un’area vasta senza precludere ma anzi valorizzare le diversità comunali derivanti da specificità territoriali e geografiche;
❖ Che in detto Accordo Territoriale vengono definite le funzioni dell’ufficio, la sede dell’attività, la dotazione organica, le responsabilità istituzionali e tecniche, i rapporti finanziari;
❖ Che in data 30/11/2011 è stato stipulato l’atto costitutivo inerente l’allargamento, con effetto dal 1/1/2012, dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l’allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma
trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell’art. 61 dello statuto dell’Unione allargata (continuità amministrativa), l’Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;
❖ Che con convenzione Rep. N. 214 del 29/9/2012, sostitutiva della precedente convenzione Rep. N. 152 del 25/8/2011, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno delegato all’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme le funzioni di Pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla L.R. 20/2000;
❖ Che, in coerenza con la suddetta nuova convenzione, anche l’Accordo Territoriale ex art. 15 L.R. 20/2000 è stato sostituito con il nuovo Accordo Territoriale Rep. N. 215 sottoscritto in data 29/9/2012 tra la Provincia di Ravenna, l’Unione della Romagna Faentina, i Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo;
❖ Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, tutti aderenti all’Unione della Romagna Faentina, fanno parte dell’ambito ottimale ai sensi della
L.R. 21/2012 e lo esauriscono;
❖ Che le disposizioni dell’articolo 14, commi da 25 a 31-quater, del
D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l’obbligo di
gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
❖ Che l’art. 7, co. 3, della L.R. 21/2012 prevede l’esercizio associato tra tutti i comuni dell’ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall’art. 7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella di cui alla lett. d) dell’art. 14, co. 27, del D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, definita come “la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”;
❖ Che gli artt. 13 e 15 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, prevedono particolari e rilevanti forme di cooperazione tra i comuni laddove occorra un forte coordinamento intercomunale delle scelte di pianificazione;
❖ Che con convenzione Rep. N. 272 del 10/4/2014, sostitutiva della precedente convenzione Rep. N. 214 del 29/9/2012, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno delegato all’Unione della Romagna Faentina le funzioni di Pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla L.R. 20/2000 ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, co. 4, della L.R. 21/2012 e dell’art. 1 della L.R. 23/2013;
❖ Che tutti i comuni aderenti all’Unione della Romagna Faentina hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all’Unione, anche le
restanti funzioni attinenti agli aspetti della gestione urbanistica e all’edilizia residenziale con decorrenza 1/1/2016;
❖ Che ai sensi dell’art. 7 dello statuto dell’Unione, il conferimento delle funzioni all’Unione deve essere integrale e deve essere determinato con l’approvazione di conformi deliberazioni da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l’adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite;
❖ Che con le deliberazioni di cui al punto precedente, devono essere approvate, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, per il conferimento delle funzioni all’Unione, avente durata non inferiore a cinque (5) anni;
che i sopra elencati comuni appartenenti all’Unione della Romagna Faentina e successivamente l’Unione stessa, hanno approvato il conferimento all’Unione anche delle restanti funzioni attinenti agli aspetti della gestione urbanistica e all’edilizia residenziale con decorrenza 1/1/2016, per realizzare l’integrale conferimento delle funzioni in materia di pianificazione urbanistica, di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, di gestione dell’attività edilizia residenziale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione che sostituisce la precedente convenzione Rep. n. 272/2014;
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina il conferimento all’Unione della Romagna Faentina delle funzioni dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo riguardanti la PIANIFICAZIONE URBANISTICA, la PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE, la GESTIONE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA RESIDENZIALE.
2. Il conferimento comprende l’elaborazione, adozione ed approvazione del PSC e del RUE (articolato anche per Comune) e la gestione di tali strumenti; il conferimento comprende altresì l’elaborazione, adozione e approvazione dei POC e dei PUA, ai sensi della L.R. 20/2000. Il conferimento include la partecipazione unitaria dell’Unione, in nome e per conto dei comuni, alla pianificazione territoriale sovraordinata a quella comunale.
3. Il conferimento comprende inoltre la gestione di tutta l’attività edilizia, così come definita dall’art. 1, co. 1, della l.r. 15/2013 (ogni attività che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi), incluse le relative funzioni di vigilanza, ad esclusione delle competenze in materia edilizia del SUAP.
4. Il conferimento comprende l’esercizio delle funzioni inerenti la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio (CQAP), di cui all’art. 6 l.r. 15/2013, attraverso la costituzione di un’unica Commissione per tutti i Comuni aderenti, obiettivo da raggiungere
nell’assetto definitivo a conclusione del periodo transitorio di cui all’art. 13.
5. Il conferimento delle attività relative alla gestione degli alloggi pubblici; questa è limitata nella fase transitoria agli atti di interesse generale, regolamentare e di coordinamento da approvarsi da parte degli organi dell'URF.
6. Il conferimento comprende l'attività di gestione delle politiche forestali e ambientali.
7. L’ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione.
8. L’ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell’organigramma/funzionigramma dell’Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell’Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
9. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.
ART. 2
FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
1. Il conferimento di funzioni effettuato con la presente convenzione persegue:
a) la gestione in forma unitaria della funzione di pianificazione del territorio dell’Unione (oppure dei comuni convenzionati), per il coordinamento delle scelte relative alla tutela e all’uso dello stesso territorio;
b) la costituzione di un Ufficio di piano a livello intercomunale;
c) l’elaborazione in forma unitaria (anche articolata per ambiti comunali) di tutti gli strumenti urbanistici e delle loro varianti, al fine di assicurare l’unicità di conduzione, l’uniformità della pianificazione, la semplificazione delle procedure, l’armonizzazione della strumentazione urbanistica;
d) la prosecuzione del percorso di pianificazione urbanistica come motore dello sviluppo territoriale nel medio-lungo periodo e per la partecipazione e condivisione della governance del territorio;
e) l’adozione ed approvazione da parte degli organi dell’Unione degli strumenti urbanistici e la stipula delle relative convenzioni urbanistiche;
f) l’elaborazione, l’approvazione e la sottoscrizione di accordi, comunque denominati, in materia urbanistica (vedi in particolare artt. 15, 18 e 40, L.R. 20/2000);
g) la gestione in forma unitaria da parte dell’Unione degli strumenti urbanistici sull’intero territorio dei comuni aderenti;
h) la gestione in forma unitaria delle funzioni del SUE, attraverso la costituzione di un'unica struttura deputata, per tutti i Comuni aderenti, con espresso rinvio alla disciplina del periodo transitorio.
i) ) la gestione in forma unitaria delle funzioni relative alla CQAP, ex art. 6 l.r. 15/2013, attraverso la costituzione di un’unica Commissione, per tutti i Comuni aderenti, con espresso rinvio alla disciplina del periodo transitorio.
l) la gestione in forma unitaria del SIT (Sistema informativo Territoriale).
m) l'elaborazione in forma unitaria degli atti di interesse generale e regolamentare riguardanti gli alloggi pubblici.
n) la gestione in forma unitaria delle politiche forestali e ambientali.
ART. 3
MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
1. Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall’art. 9.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l’Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta, comprendente in particolare un unico ufficio per la pianificazione, un unico Sportello unico per l’edilizia (SUE) e provvedendo alla costituzione di una unica Commissione per la
qualità architettonica ed il paesaggio (CQAP), con espresso rinvio alla disciplina del periodo transitorio.
3. In relazione alle materie di cui all’art. 1 gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; per le delibere di carattere generale e programmatorio (ad esempio PRG, PSC, RUE con esclusione delle sue modifiche regolamentari semplificate, POC e loro relative varianti) è previsto che esse siano preventivamente sottoposte all’attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell’acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell’Unione.
4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
5. L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
6. L’Unione utilizza le risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all’art. 5 della presente convenzione.
7. L’Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.
8. I/Il Responsabili/e delle strutture organizzative dell’Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, vengono/viene nominati/o secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Essi/Esso gestiscono/gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell’unione che può delegarne l’esercizio a personale dipendente dell’Unione.
ART. 4
DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE
1. L’Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell’art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’art. 32, co. 5, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all’Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all’Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all’atto dell’assunzione dal Comune di origine.
3. Per il personale trasferito, l’Unione subentra ai Comuni conferenti ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 1, nei
rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l’esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell’art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all’Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti delle funzioni conferite.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all’Unione, i competenti organi dei Comuni e dell’Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l’Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all’Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma dell’Ufficio unico, articolato nelle strutture organizzative stabilite dalla Giunta dell’Unione, vengono annualmente determinate nell’ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell’Unione, che dovrà essere sempre adeguato alla dotazione necessaria per l’espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale
distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
7. L’ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell’organigramma/funzionigramma dell’Unione, con contestuale adeguamento sia degli atti organizzativi dei Comuni interessati sia dell'Unione stessa, a cura dei servizi competenti in materia di personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art 3, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.
ART. 5
RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
2. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti
con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.
3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell’Unione può individuare, in sede di predisposizione annuale dei piani delle spese, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica in quanto previsto dall’art. 7 della presente convenzione.
4. Le modalità di riparto fra i Comuni dei contributi di costruzione (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione), delle monetizzazioni e dei diritti di segreteria saranno definite con apposita deliberazione dell’Unione.
5. Le aree ed i beni immobili oggetto di cessione al patrimonio pubblico, in attuazione di convenzioni urbanistiche, sono acquisite dai Comuni sul cui territorio sono localizzate.
6. Gli organi dell’Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto.
7. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla
giunta dell’Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l’iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell’Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
8. L’Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
- l’ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l’impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
9. Ogni qual volta gli organi dell’Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L’informazione in merito alle variazioni si considera
avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.
10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione.
ART. 6 SEDE
1. La sede dell’Ufficio unico è stabilita presso il Settore Territorio del Comune di Faenza in xxx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxx, con espresso rinvio alla disciplina del periodo transitorio di cui al documento "Studio di fattibilità" consegnato agli atti con prot. URF n. 17798 del 24/11/2015.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l’Unione potrà essere attivo un referente e/o sportello territoriale decentrato fermo restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell’Unione.
ART. 7
BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE
1. L’Unione, all’atto del conferimento, esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- in concessione d’uso, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo
necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all’Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell’approvazione di un apposito contratto fra Unione e Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.
5. L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all’assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della
Giunta dell’Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell’Unione.
6. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell’Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell’Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l’Unione, ovvero tra alcuni di questi.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d’uso dai Comuni all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d’uso all’Unione, è a carico dell’Unione.
ART. 8
PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI
1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 19, co. 5, della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all’Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell’esercizio associato sia l’Unione o una delle Unioni.
2. Gli Enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria fissata dal Consiglio dell'Unione su proposta del/dei Responsabile/i del Servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel Bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli Enti partecipanti alla convenzione.
ART. 9 DURATA E RECESSO
1. La presente convenzione, decorrente dalla data del 1° gennaio 2016, è a tempo indeterminato salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell’anno
solare. Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell’Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell’ambito della Giunta dell’Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall’Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L’Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell’esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell’Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l’Unione ha già assegnato direttamente al
territorio del Comune, per l’esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all’atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall’Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l’Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.
7. La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti la precedente Convenzione Repertorio n. 272 del 10/4/2014 e relativa al conferimento all’Unione stessa delle funzioni di Pianificazione territoriale e urbanistica.
ART. 10
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L’Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 11 CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli Enti, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a),
n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.
ART. 12 RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo statuto dell’Unione, al codice civile e alla normative vigente.
2. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con la presente convenzione.
ART. 13
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
1. Fermo restando il termine del 1° gennaio 2016 pe r il conferimento delle funzioni di cui all’art. 1, è prevista a livello organizzativo una fase transitoria fino al 31/12/2019 per accompagnare al meglio la configurazione delle strutture verso l’assetto definitivo, con riferimento
al documento Studio di fattibilità", consegnato agli atti con prot. URF n. 17798 del 24/11/2015.
ART. 14
SPESE DI REGISTRAZIONE
1. Il presente atto, in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Redatto e sottoscritto digitalmente.
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA
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IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Xxxxxx Xxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Xxxxxxx Xxxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO
Xxxxxxxxx Xxxxx
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)