REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Direzione generale Servizio Tecnico
FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER MOTOSEGHISTA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 217 DEL 25.11.2013
Progetto della fornitura ai sensi dell’art. 279 DPR n. 207/2010 Parte I
1 - Relazione tecnico illustrativa
Il personale operaio dell’Ente Foreste della Sardegna svolge lavori di silvicoltura, di sistemazione idraulico forestale, e altre attività connesse, che spesso prevedono l’utilizzo della motosega.
Per lo svolgimento di queste attività, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale.
Nello specifico, sulla base delle esigenze manifestate e di quelle presunte, si rende necessario provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali indumenti antitaglio, DPI per la protezione del capo, dell’udito, delle mani e del piede, da fornire agli operai dell’Ente impegnati, nelle attività lavorative in bosco con l’utilizzo di attrezzature quali le motoseghe.
In considerazione del fatto che la spesa non risulta qualitativamente e quantitativamente stimabile in maniera certa ed è legata inoltre alla disponibilità finanziaria effettiva, risulta opportuno ricorrere allo strumento dell’accordo quadro, attraverso il quale vengono stabilite le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che regoleranno i successivi contratti.
La fornitura è costituita da quattro lotti separatamente aggiudicabili, le quantità specificate per ogni singolo articolo sono da intendersi puramente indicative.
• Lotto 1) tute per motoseghista per un importo di € 124.250,00 oltre Iva di legge. CIG 5435124635
Il lotto è composto dagli articoli di seguito specificati:
a) n. 300 salopette di sicurezza per motoseghista (codice 050621).
b) n. 300 giacche di sicurezza per motoseghista (codice 050701).
• Lotto 2) n. 300 guanti per motoseghista (codice 050510) per un importo di € 17.100,00 oltre Iva di legge.
CIG 543518153F
• Lotto 3) n. 250 elmetti per motoseghista (codice 050102) per un importo di € 16.250,00 oltre Iva di legge.
CIG 5435209C58
suddiviso nei seguenti articoli:
a) elmetti di protezione per motoseghista (codice 050102);
b) cuffie antirumore per elmetto motoseghista (codice 050251);
c) visiere (codice 050306).
• Lotto 4) n.350 scarponi per motoseghista (codice 050602) per un importo di € 52.400,00 oltre Iva di legge.
CIG 5435247BB4
L’accordo quadro sarà aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto della gara è pertanto la fornitura, mediante l’istituto dell’accordo quadro, degli articoli descritti di seguito suddivisi nei 4 lotti separatamente aggiudicabili.
L’impresa che avrà formulato la migliore offerta si aggiudicherà la conclusione dell’accordo quadro per le successive forniture nei limiti di durata e di importo dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
2 - Informazioni ai sensi dell’art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008
Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature.
La consegna della fornitura avverrà all'interno di magazzini rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; per i magazzini che non hanno accesso diretto dalla strada pubblica, il percorso dall'ingresso del cantiere al magazzino risulta essere privo di rischi ad eccezione di quelli indicati mediante apposita segnaletica.
Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza verranno fornite alla ditta incaricata della consegna della fornitura al momento del preavviso telefonico che dovrà essere dato al responsabile del magazzino con almeno un giorno di anticipo.
3 - Oneri per l’acquisizione della fornitura
L’onere complessivo dell’appalto risulta essere pari ad euro 210.000,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.
Tale somma risulta determinata nel seguente modo:
- quanto ad euro 81.967,21 (euro 48.497,27 per il lotto 1, euro 6.674,47 per il lotto 2, euro 6.342,70 per il lotto 3, euro 20.452,77 per il lotto 4) oltre Iva di legge sulle risorse dello stato di previsione della spesa di bilancio 2013 ;
- quanto ad euro 128.032,79 (euro 75.752,73 per il lotto 1, euro 10.425,53 per il lotto 2, euro 9.907,30 per il lotto 3, euro 31.947,23 per il lotto 4) oltre Iva di legge relativamente ai fondi previsti sullo stato di previsione della spesa di bilancio per l’ esercizio 2014.
Non ci sono oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.
L’importo indicato costituisce il limite massimo di valore realizzabile nell'appalto, alla concorrenza del quale il rapporto contrattuale instaurato si intenderà comunque risolto salvo variazioni in aumento degli stessi importi disposte dall’Ente ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
La somma a base d’asta pertanto riguarda una valutazione generale del fabbisogno stimato e non vincola in alcun modo l'Ente all'affidamento di forniture sino alla concorrenza di tale importo, bensì dà origine ad un obbligo dell'aggiudicatario di accettare, mediante la loro esecuzione, gli ordini effettuati dall'Ente nel periodo di validità dell’accordo quadro.
4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)
L’ appalto ha ad oggetto la fornitura di DPI per motoseghisti
Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è così costituito:
Capitolato tecnico lotto 1 tute per motoseghista; Capitolato tecnico lotto 2 guanti per motoseghista; Capitolato tecnico lotto 3 elmetti per motoseghista; Capitolato tecnico lotto 4 scarponi per motoseghista.
L'intera fornitura è costituita dagli articoli descritti nei sotto riportati capitolati tecnici.
Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima nel capitolato tecnico relativo ad ogni lotto, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.
4.1 CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1 - TUTE PER MOTOSEGHISTA CIG 5435124635
Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.
La fornitura oggetto del lotto 1 si compone dei seguenti articoli:
a) salopette di sicurezza per motoseghista (codice 050621);
b) giacca di sicurezza per motoseghista (codice 050701).
Il codice indicato tra parentesi per ciascun articolo, è riferito ad una codifica interna dell’Ente.
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche minime, richieste a pena di esclusione, per gli articoli oggetto della fornitura.
a) salopette di sicurezza per motoseghista (codice 050621).
Modello | Salopette a sprone elastico all’altezza del cavallo per motoseghista |
Tessuto | Idrorepellente, traspirante, antistrappo |
Colore | Verde/arancio con eventuali inserti di altro colore |
Rinforzi antitaglio | Come da modello A (UNI EN 381-5:1996 x.xx 4.2) |
Bretelle | Elastiche, regolabili, a sganciamento rapido |
Apertura | Con chiusura a cerniera doppio senso dalla braghetta sino alla parte superiore della pettorina |
Tasche | Minimo 6 chiuse con cerniera |
Aereazione | Aperture nella parte posteriore delle gambe con chiusura a cerniera |
Peso | Xxxxxxx Xx.1700 in taglia 50-52 (M) |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, gli articoli proposti dovranno rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN 340:2004
- UNI EN 381-2:1996
- UNI EN 381-5:1996
Requisiti minimi
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
- classe di protezione (UNI EN 381-5:1996 x.xx 6.3.1): classe 1 Taglie:dalla 46 alla 60 o equivalente.
b) giacca di sicurezza per motoseghista (codice 050701).
Modello | Giacca di protezione per motoseghista |
Tessuto | Idrorepellente, traspirante, antistrappo |
Colore | Arancio/verde Verde/arancio con eventuali inserti di altro colore |
Corpo | Cucito, la parte anteriore è divisa in due elementi uguali chiusi da una cerniera lampo montata su tessuto |
Rinforzi antitaglio | Sulla parte superiore delle braccia e del petto |
Girovita | Coulisse nella parte posteriore con cordini elastici |
Maniche | Lunghe, con chiusura regolabile al polsino |
Tasche | Minimo 2 chiuse con cerniera |
Aereazione | Aperture nella parte posteriore |
Peso | Xxxxxxx Xx.1700 in taglia 50-52 (M) |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, gli articoli proposti dovranno rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN 340:2004
- UNI EN 381-11:2004
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
- UNI EN 381-11:2004 punto 5: classe 1
Taglie:dalla 46 alla 60 o equivalente.
4.2 CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2 - GUANTI PER MOTOSEGHISTA - CIG 543518153F
Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.
Il codice indicato tra parentesi per ciascun articolo, è riferito ad una codifica interna dell’Ente.
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche minime, richieste a pena di esclusione, per gli articoli oggetto della fornitura.
guanti per motoseghista (codice 050510)
Modello | Tipo A ( UNI EN 381-7:2001 x.xx 4.2 ) |
Rinforzi antitaglio | tipo A esclusivamente per la mano sx ( UNI EN 381-7:2001 x.xx 4.2.2) |
Palmo | In pelle fiore antiolio e impermeabile |
Rinforzi | Su palmo e pollice |
Lunghezza | Fino alla parte anteriore dell'avambraccio al polso |
Chiusura | Con elastico o regolabile con velcro |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, gli articoli proposti dovranno rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN 420:2010 o la versione precedente
- UNI EN 388:2004
- UNI EN 381-7:2001
Requisiti minimi
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
- classe di protezione (UNI EN 381-7:2001 x.xx 5.3.1): classe 1
- resistenza all’abrasione (UNI EN 388:2004 x.xx 6.1): valore minimo richiesto 4 3
- resistenza al taglio (UNI EN 388:2004 x.xx 6.2): valore minimo richiesto 1
- resistenza alla lacerazione (UNI EN 388:2004 x.xx 6.3): valore minimo richiesto 2
- resistenza alla perforazione (UNI EN 388:2004 x.xx 6.4): valore minimo richiesto 2
- destrezza: valore minimo richiesto 3 Taglie: da 8 a 10 (+/-1).
4.3 CAPITOLATO TECNICO LOTTO 3 - ELMETTI PER MOTOSEGHISTA - CIG 5435209C58
Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.
Il codice indicato tra parentesi per ciascun articolo, è riferito ad una codifica interna dell’Ente.
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche minime, richieste a pena di esclusione, per gli articoli oggetto della fornitura.
La fornitura oggetto del lotto 3 si compone dei seguenti articoli:
a) elmetti di protezione per motoseghista (codice 050102);
b) cuffie antirumore per elmetto motoseghista (codice 050251);
c) visiere (codice 050306).
a) elmetti di protezione per motoseghista (codice 050102);
Modello | Elmetto di protezione per motoseghista |
Materiale | ABS stabilizzato resistente ai raggi ultravioletti |
Peso | Massimo 350 gr |
Colore | Arancio |
Bardatura | Ergonomica, in tessuto |
Fascia antisudore | Staccabile e lavabile |
Cinturino sottogola | Regolabile a sgancio rapido |
Attacchi | Per agganciare le cuffie (art. b) e la visiera (art. c) |
Sahariana | Amovibile, traspirante, colore arancio |
Stemma Ente | Impresso sulla parte anteriore (allegato “A1”) |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN 397:2012
Taglia unica, regolabile dalla 52 alla 63.
b) cuffie antirumore per elmetto motoseghista (codice 050251);
Modello | Cuffia antirumore leggera |
Cuscinetti | Ergonomici, anallergici, imbottiti e morbidi, ad ampia superficie in materiale facilmente lavabile |
Peso | Massimo 220 gr |
SNR | Minimo 26 dBA |
Braccetti | In acciaio |
Ganci di attacco | Per agganciare le cuffie all’elmetto (art. a) |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN 352-3:2004.
c) visiera in retina (codice 050251);
Modello | Visiera di protezione per lavori forestali |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Peso | Massimo 100 g |
Rete | Maglia circa 2x2 mm; riduzione della luce: massimo 25% |
Ganci di attacco | Per agganciare la visiera all’elmetto (art. a) |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN 1731:2007
4.4 CAPITOLATO TECNICO LOTTO 4 - SCARPONI PER MOTOSEGHISTA - CIG 5435247BB4
Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.
Il codice indicato tra parentesi per ciascun articolo, è riferito ad una codifica interna dell’Ente.
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche minime, richieste a pena di esclusione, per gli articoli oggetto della fornitura.
scarponi per motoseghista (codice 050602)
Modello | C (calzatura al polpaccio) |
Tomaio | In pelle fiore, con la mascherina realizzata in un unico pezzo |
Colore | Marrone |
Suola | In gomma nitrilica, scolpita, antiscivolo |
Chiusura | A lacci |
Fodera | Anallergica e traspirante |
Soletta | Anatomica, anallergica, estraibile e lavabile |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN ISO 20344:2012 o la versione precedente
- UNI EN ISO 20345:2012 o la versione precedente
- UNI EN ISO 17249:2007
Requisiti minimi
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà possedere i seguenti requisiti minimi (laddove si fa riferimento alla 20345 si intende la versione del 2012 o quella immediatamente precedente):
- classe di protezione (UNI EN 17249:2007 x.xx 5.4): classe 2
- conformità della scarpa ai requisiti-base di sicurezza stabilita dalla norma UNI EN ISO 20345
- puntale con capacità di assorbimento dell’energia d’urto pari a 200 J (UNI EN ISO 20345 x.xx 5.3.2.3)
- antistaticità – A (UNI EN 20345 x.xx 6.2.2.2)
- protezione tallone dagli urti – E (UNI EN ISO 20345 x.xx 6.2.4)
- resistenza tomaio alla penetrazione e assorbimento dell’acqua – WRU (UNI EN ISO 20345 x.xx 6.3)
- resistenza all’acqua – WR (UNI EN ISO 20345 x.xx 6.2.5)
- resistenza alla perforazione – P (UNI EN ISO 20345 x.xx 6.2.1)
- resistenza allo strappo del tomaio (UNI EN ISO 20345 x.xx 5.4.3): valore minimo richiesto 240 N
- permeabilità al vapore d’acqua del tomaio (UNI EN ISO 20345 x.xx 5.4.6): valore minimo richiesto 2 mg/cm2h
Taglie: 37 alla 46.
SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1
Forma del contratto
Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 2 Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000.
Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.
La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Art. 3
Direttore dell’esecuzione
L’Ente verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
L’esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell’esecuzione.
L’Ente può nominare per ogni Servizio Territoriale un assistente del direttore dell’esecuzione al quale saranno affidate per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell’esecuzione.
Art. 4 Ordinativi di fornitura
L’Ente attraverso il Direttore dell’Esecuzione, ogni qual volta occorrente, procederà a ordinare l’esecuzione della fornitura attraverso lettere commerciali.
Le lettere di ordinazione saranno inviate al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati nella domanda di partecipazione.
Nella lettera d’ordine saranno indicati:
• i quantitativi e gli articoli da fornire con l’indicazione dei numeri;
• Il luogo di consegna della merce;
• Il Codice identificativo del contratto;
• Il termine previsto per l’ultimazione della consegna.
Art. 5 Termini di consegna
Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 75 giorni consecutivi naturali. Il suddetto termine decorre dalla data della lettera di ordinazione della fornitura.
Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente atto. La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell’Ente.
L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione.
L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura.
Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo
spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.
Art. 6
Modalità delle consegne
Ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.
La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all’atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.
Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce nonché i certificati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.
Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.
Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati alla verifica di conformità, a tutto danno dell'impresa.
Art. 7 Luogo di consegna
Le consegne dovranno avvenire nei locali magazzino delle 6 sedi dei Servizi Territoriali dell'Ente: Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio Pausania.
Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare in ogni sede, verranno comunicati con le lettere di ordinazione.
Art. 8
Tutela dei lavoratori
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 9
Penalità nell’esecuzione
In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali responsabilità e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione della fornitura.
In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale.
Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo. Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.
PARTE III
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA
Art. 10 Verifica di conformità
La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.
Art. 11
Oneri per le operazioni di verifica di conformità
Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono restituiti all'impresa nello stato in cui si trovano. Essi dovranno essere sostituiti entro il termine massimo di 15 giorni.
Art. 12
Verifica di conformità in corso di esecuzione
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare una verifica di conformità in corso di esecuzione presso i centri di produzione dell'impresa fornitrice. Ai controlli devono presenziare l’esecutore, un rappresentante della stazione appaltante, oltre al direttore dell’esecuzione che effettua la verifica.
Della verifica in corso di esecuzione è redatto apposito verbale, che riferisce anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale, sul rispetto dei termini e contiene le osservazioni e i suggerimenti necessari.
Le spese relative saranno a carico dell’impresa fornitrice, ad esclusione di quelle di viaggio che saranno a carico dell'Ente.
Art. 13
Luogo e tempo delle operazioni di verifica
I controlli verranno effettuati presso i magazzini dell’Ente dove è avvenuta la consegna entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.
La verifica di conformità è conclusa entro il termine di giorni 10.
Qualora le operazioni dovessero prolungarsi rispetto al termine previsto, il direttore dell’esecuzione (soggetto incaricato della verifica di conformità) trasmetterà formale comunicazione all'esecutore, con l’indicazione delle cause del ritardo e dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
Art. 14 Procedimento di verifica
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'esecutore, affinché quest'ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità é redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le
proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore e degli assistenti dell'esecuzione.
Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
In via di eccezione, l'Amministrazione, su proposta del direttore dell’esecuzione, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa gli articoli ritenuti non collaudabili entro 20 giorni dalla data del verbale della verifica di conformità, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 15
Certificato di verifica di conformità
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il termine di esecuzione contrattuale, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli eventuali verbali in corso di esecuzione, il verbale di controllo definitivo, l’importo totale da pagare all’esecutore.
E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.
PARTE IV
Art. 16
Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa
L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.
Art. 17
Obblighi di cui alla Legge 136/2010
L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
Art. 18
Varianti in corso di esecuzione
Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 311 del DPR n. 207/2010.
Art. 19
Liquidazione e pagamento dei corrispettivi
I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all’emissione del certificato di verifica di conformità riferito alle
prestazioni indicate nell’ordinativo di fornitura, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità qualora l’Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data.
Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva dell’impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010.
Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.
Art. 20
(Foro competente)
Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.