SCHEMA DI CONTRATTO
Università degli Studi di Ferrara
Servizio di manutenzione programmata
e comodato d’uso degli estintori a servizio degli edifici dell’Università degli studi di Ferrara – CIG 6108926D33
SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato 1)
Il Dirigente dell’Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio (xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART. I/1 - PREMESSA 3
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
ART. I/3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 3
ART. I/4 - DURATA DEL CONTRATTO 3
ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA 3
ART. I/6 - OPZIONI 3
ART. I/7 - FINANZIAMENTO 4
ART. I/8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 4
ART. I/9 - ESECUZIONE ANTICIPATA 4
PARTE II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA 4
ART. II/1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE 4
ART. II/2 - CAUZIONE DEFINITIVA 5
ART. II/3 - COPERTURE ASSICURATIVE 6
ART. II/4 - PENALI 6
ART. XX/0 - XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 0
ART. II/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL’CONTRATTO 8
ART. II/7 - RECESSO 9
ART. II/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI 10
ART. II/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 11
ART. II/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI 11
ART. II/11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
ART. II/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 12
ART. XX/00 - XXXXX 00
ART. II/14 - CONTROVERSIE 12
ART. II/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 12
ART. II/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA 12
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. I/1 - PREMESSA
Il presente schema di contratto definisce i requisiti e le condizioni per l’affidamento, per un periodo quinquennale, del servizio di manutenzione programmata e comodato d’uso di estintori, comprensivo di installazione, presso gli edifici dell’Università degli Studi di Ferrara, d’ora in poi denominata “Università”, da parte del soggetto aggiudicatario, di seguito denominato “Appaltatore”.
Tutti i punti del presente schema di contratto saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dall’Appaltatore dopo l’aggiudicazione.
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:
- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10;
- RR.DD.2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel capitolato prestazionale, nel presente schema di contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione del servizio anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato prestazionale;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.
.
ART. I/3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento, per un periodo quinquennale, del servizio di manutenzione programmata e comodato d’uso di estintori, comprensivo di installazione, presso gli edifici dell’Università degli Studi di Ferrara.
ART. I/4 - DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà una durata quinquennale a partire dalla data indicata nel contratto.
ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo quinquennale posto a base di gara ammonta a € 223.000,00
XXX xxxxxxx, ed è così suddiviso:
▪ € 222.500,00 IVA esclusa, per l’esecuzione del servizio (importo soggetto a ribasso d’asta);
▪ € 500,00 IVA esclusa, per gli oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta).
ART. I/6 - OPZIONI
L’Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali del servizio:
• affidamento all’aggiudicatario del contratto di servizi complementari, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 50% del valore presunto del servizio;
• affidamento all’aggiudicatario del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• l’Università acquisisce, sin d’ora, l’opzione di rinnovo da parte dell’Appaltatore. Qualora l’Università intenda avvalersi della presente opzione, il contratto avrà durata quadriennale;
• l’Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell’operatore economico.
ART. I/7 - FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Università.
ART. I/8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il direttore dell’esecuzione del contratto è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente dell’Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio o suo delegato.
Il direttore dell’esecuzione del contratto:
- comunica all’Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale;
- richiede eventuali varianti all’ufficio competente;
- propone che si proceda alla liquidazione delle fatture.
ART. I/9 - ESECUZIONE ANTICIPATA
Successivamente all'aggiudicazione dell’contratto ed in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.11 co.12 del D.Lgs. 163/06, il direttore dell’esecuzione del contratto ha la facoltà di ordinare l’esecuzione anticipata del servizio.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l’offerta presentata in sede di gara.
PARTE II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
ART. II/1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono obblighi a carico dell’Appaltatore:
- manlevare l’Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente schema di contratto, dal capitolato prestazionale, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme del presente schema di contratto e del capitolato prestazionale;
- predisporre un’efficiente e una razionale organizzazione ed eseguire il servizio con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio, le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un’azione in relazione al presente servizio o a qualsiasi altro contratto concluso con l’Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all’appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l’Università.
Nell’esecuzione del servizio l’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore ha l’obbligo di possedere od ottenere, prima dell’avvio del servizio, le licenze o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dello stesso, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta dell’Università, in originale o copia autentica. Analogamente l’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all’Università il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, rilasciate dalle competenti autorità amministrative.
In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e di chiedere all’Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.
ART. II/2 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente servizio, l’Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, incrementato ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/06.
Detto deposito cauzionale può essere prestato:
a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto all’art. 161 del D.Lgs. 58/98;
c) mediante assegno circolare non trasferibile;
d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.
La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 co. 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà
indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.
In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit S.p.A. – xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, indicando la seguente causale: "Cauzione definitiva relativa al servizio di manutenzione programmata e comodato d’uso degli estintori a servizio degli edifici dell’Università - CIG 6108926D33”.
Qualora la cauzione venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell’Appaltatore contenente l’indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa.
In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’effettuazione della trattenuta sulla cauzione, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.
ART. II/3 - COPERTURE ASSICURATIVE
Per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose nei confronti di studenti, utenti, terzi e personale dell'Università derivante dalla gestione del servizio, l’Appaltatore deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con oneri a proprio carico.
La suddetta polizza deve prevedere un massimale unico minimo di € 4.000.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona;
▪ essere stipulata ed esibita all’Università entro la data di avvio del servizio;
▪ avere durata non inferiore a quella del servizio. Resta tuttavia inteso che:
▪ tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
▪ l’Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
▪ l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. II/6 fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
▪ l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
ART. II/4 - PENALI
L’Appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone o cose in caso di incidenti, in caso di omissioni o di riscontrati cattivi funzionamenti, anche in caso di sopralluoghi ispettivi ed accertamenti svolti dalle autorità competenti.
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare una penale nel caso di ritardi od omissioni nell’esecuzione delle prestazioni così come di seguito riportato:
a) ritardo nell’avvio del servizio: ove nel termine prescritto l’Appaltatore non proceda all’esecuzione del servizio, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all’uno per mille dell’ammontare contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
b) ritardo sui tempi prescritti dalle vigenti normative sulle operazioni di servizio di manutenzione programmata comprendente sorveglianza, controllo, revisione, collaudo degli estintori forniti per tutta la durata del periodo: la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all’uno per mille dell’ammontare contrattuale, per ogni giorno di ritardo relativo a un singolo estintore; eventuali danni saranno valutati in contraddittorio tra l’Università e l’Appaltatore;
c) ritardo sulla compilazione dell’inventario, della numerazione degli estintori e delle schede di manutenzione (artt. XX/0 x XX/0 xxx xxxxxxxxxx prestazionale): la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all’uno per mille dell’ammontare contrattuale comunque, per ogni giorno di ritardo;
e) danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Università applicherà l’addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare;
f) esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto o non attribuibile alla struttura organizzativa dell’Appaltatore: costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;
g) mancata produzione all’Università delle certificazioni di omologazione degli estintori e dei documenti attestanti le prescrizioni di cui all’art. II/1 del capitolato prestazionale;
h) inadempimento giudicato di grave entità: risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni;
i) mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di euro 2.500,00(duemilacinquecento/00).
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Università.
Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all’Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e
per iscritto all’Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione dei servizi, ai sensi del successivo art. II/5.
Ove l’importo dell’applicazione delle penali superi il 10% dell’ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298 co. 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D. Lgs. 163/06.
Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali, l’Università provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’Appaltatore. L’Appaltatore comunica le proprie controdeduzioni all’Università nel tempo massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta contestazione.
Qualora dette controdeduzioni non siano accolte da parte dell’Università, sono applicate all’Appaltatore le penali corrispondenti ai ritardi ed agli inadempimenti contestati.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
L’Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente.
ART. II/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarle.
Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l’Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell’applicazione
ART. II/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL’CONTRATTO
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per e-mail certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. II/4, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:
• ipotesi previste dagli artt.135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06;
• frode nella esecuzione del servizio;
• manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
• inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
• stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente servizio;
• esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
• interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
• mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art. II/2;
• applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. II/4;
• qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all’art. II/3;
• cessione, anche parziale, del contratto;
• qualora l’operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l’esecuzione del presente servizio;
• in caso di fallimento dell’Appaltatore;
• nei casi previsti dalla vigente normativa;
• subappalto non espressamente autorizzato dall’Università;
• qualora l’Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
• violazioni della clausola anticorruzione di cui all’art. II/1.
Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).
L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.
ART. II/7 - RECESSO
L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373 co. 2 del codice civile, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della relativa comunicazione.
L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
Nelle suddette ipotesi l’Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
ART. II/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche posticipate, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture devono essere indirizzate a:
Università degli Studi di Ferrara - Ripartizione Edilizia xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX
C.F. 80007370382 - P. IVA 00434690384
Le fatture dovranno riportare il CIG riferito alla gara e saranno soggette al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014, art. 1 co. 629 lett.b).
Si applica l’art. 4 del D.P.R.207/2010. A tal fine l’Appaltatore, nell'emettere fatture in relazione al servizio erogato, provvederà ad esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste dal succitato articolo e applicherà l'IVA sul valore imponibile complessivo della prestazione, non decurtato dello 0,50%. L'importo che sarà pagato corrisponderà alla differenza tra il totale della fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA e la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%.
Nelle fatture elettroniche dovranno essere valorizzati i seguenti campi:
CAMPI TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA | DATI DA INSERIRE |
1.1.4 <codicedestinatario> | Codice Univoco Ufficio: 5W71Z2 |
2.1.2.7 <codiceCIG> | 6108926D33 |
2.2.2.7<esigibilitàIVA> | S |
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> | " Rit. 0,5% ex art. 4 DPR 207/10" |
Il pagamento delle fatture viene effettuato a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l’Istituto Cassiere dell’Università, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell’esecuzione del servizio.
Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 192/2012.
L’Appaltatore deve indicare all’Università:
a. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
b. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.
La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a istituto non più autorizzato a riscuotere.
Inoltre l’appaltatore si impegna a comunicare la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all’Appaltatore a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al punto precedente, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell’Università di avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti artt. II/4 e II/6.
La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell’esecuzione del contratto, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Appaltatore.
L’Università provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in n. 2 rate semestrali posticipate, di importo corrispondente agli interventi effettuati nel semestre.
Le fatture saranno pagate esclusivamente a seguito di presentazione, in allegato alle stesse, del rapporto di avvenuta prestazione, o copia del documento di manutenzione allegato al registro antincendio di ciascuno stabile di cui all’art. II/8 del capitolato prestazionale.
L’Università corrisponderà esclusivamente le prestazioni realmente effettuate, relative a ciascun estintore fornito, dedotte dai suddetti rapporti tecnici e da controlli sui luoghi degli interventi, previa contabilità in confronto tra l’Appaltatore e il direttore dell’esecuzione del contratto, alle tariffe unitarie indicate nell’allegato 5) “Modulo offerta economica” al disciplinare di gara.
Ad ogni rata semestrale sarà sommato il relativo importo degli oneri di sicurezza, determinato secondo la seguente metodologia:
- mantenendo fisso l’importo degli oneri di sicurezza indicati dal presente capitolato;
- rideterminando l’incidenza percentuale degli oneri rispetto all’importo contrattuale;
- aggiungendo al canone contabilizzato un importo pari alla percentuale di cui al punto precedente.
ART. II/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140, per il presente appalto non viene erogata l’anticipazione del prezzo contrattuale.
ART. II/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI
I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant’altro necessario a garantire la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni definite nel
presente schema di contratto, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto.
I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dell’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell’anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.
Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall’inizio del 2° anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.
ART. II/11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. L’Università risolverà il rapporto contrattuale qualora l’Appaltatore non esegua le transazioni nel rispetto della suddetta legge.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).
L’Università risolverà il contratto qualora l’Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.
ART. II/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall’art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.
Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
ART. II/13 - SPESE
Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto sono interamente a carico dell’Appaltatore. Sono a carico dell’Appaltatore altresì le spese sostenute dall’Università per la pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani; tali oneri sono quantificabili indicativamente in € 1.500,00.
ART. II/14 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione del servizio è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.
ART. II/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.
Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.
ART. II/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA
In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.
Allegato:
1) capitolato prestazionale.