ALLEGATO I
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ALLEGATO I
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. “aiuti ad hoc”: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;
2. “prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE)
n. [COM(2011)416] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
3. “aiuto”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
4. “intensità di aiuto”: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
5. “regime di aiuti”: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
6. “carbone”: carboni di alta, media e bassa qualità di classe “A” e “B” ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni1;
7. “elenco dell’OCSE/DAC”: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell’elenco compilato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
8. “data di concessione degli aiuti”: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
9. “opere audiovisive difficili”: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all’atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un’area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;
1 Articolo 1, lettera a), della decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).
10. “lavoratore svantaggiato”: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
(a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; o
(b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; o
(c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; o
(d) aver superato i 50 anni di età; o
(e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; o
(f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; o
(g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa, per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
11. “posti di lavoro direttamente creati da un progetto d’investimento”: posti di lavoro relativi all’attività oggetto dell’investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all’aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all’investimento;
12. “regimi fiscali subentrati a regimi precedenti”: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
13. “istruzione a tempo pieno”: istruzione obbligatoria che precede la prima occupazione sul mercato del lavoro;
14. “equivalente sovvenzione lordo”: valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili, calcolato alla data di concessione dell’aiuto sulla base del tasso di attualizzazione applicabile2;
15. “aiuti individuali”:
(a) aiuti ad hoc; nonché
(b) aiuti soggetti a notifica concessi nell’ambito di un regime di aiuti;
16. “attivi immateriali”: xxxxxx acquisiti attraverso un trasferimento di tecnologia quali i diritti di brevetto, le licenze, il know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
17. “grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato II;
18. “commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività
2 Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
19. “aumento netto del numero di dipendenti”: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;
20. “residenza abituale”: luogo in cui una persona dimora almeno 185 giorni all’anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale;
21. “regioni ultraperiferiche”: regioni di cui all’articolo 349 del trattato. In conformità della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4), a decorrere dal 1° gennaio 2012, Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica. In conformità della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131), a decorrere dal 1º gennaio 2014, Mayotte diventa una regione ultraperiferica;
22. “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
23. “sport professionistico”: la pratica di un’attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l’indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dell’atleta. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all’evento sportivo non sono considerate come un’indennità;
24. “regioni remote”: le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
25. “anticipo rimborsabile”: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall’esito del progetto;
26. “lavoratore molto svantaggiato”: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
(a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
(b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”;
27. “posto di lavoro protetto”: posto di lavoro in un’impresa nella quale almeno il 30% dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;
28. “piccole e medie imprese” o “PMI”: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato II;
29. “avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima, ad esclusione dei lavori preparatori; l’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
30. “attivi materiali”: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
31. “obblighi di spesa a livello territoriale”: obblighi imposti ai beneficiari dall’autorità che concede l’aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;
32. “impresa in difficoltà”: le imprese che soddisfano le seguenti condizioni:
[criteri rigorosi (hard), attualmente previsti al punto 10 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o nei nuovi orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione];
33. “costi salariali”: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
34. “lavoratore con disabilità”:
(a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale; o
(b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
35. “importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:
importo massimo di aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0 × C)
dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l’aiuto, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI; B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR; C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;
36. “zone ammissibili agli aiuti al funzionamento”: le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000;
37. “zone assistite”: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 0.0.0000 - 00.00.0000 in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;
38. “congruo tasso di rendimento finanziario”: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto di sviluppo urbano e la natura e il livello di capitale che l’investitore privato prevede di investire;
39. “investimento iniziale”:
– un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
– l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa;
40. “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”:
– un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
– l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività
che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione;
41. “contributo in natura”: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;
42. “approccio integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”: strategia ufficialmente proposta e certificata da un’autorità locale o un organismo pubblico competente, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni;
43. “aiuti agli investimenti”: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;
44. “viaggio”: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all’interno o all’esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;
45. “grande progetto di investimento”: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l’aiuto;
46. “mezzo di trasporto”: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;
47. “punto di destinazione”: luogo dove le merci vengono scaricate;
48. “punto di origine”: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;
49. “aiuti a finalità regionale al funzionamento”: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;
50. “attività uguali o simili”: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 23;
51. “regime destinato a settori specifici di attività economica”: regime che interessa solo una attività, o un numero limitato di attività, nell’ambito manifatturiero o dei servizi;
52. “zone scarsamente popolate”: zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000;
53. “settore siderurgico”: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
3 Come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche XXXX Xxxxxxxxx 0 (XX L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
(a) xxxxx xxxxxx e ferro-leghe:
ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
(b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale:
acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
(c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale:
rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
(d) prodotti finiti a freddo:
banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
(e) tubi:
tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
54. “settore delle fibre sintetiche”:
(a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o
(b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o
(c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
55. “attività turistica”: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
(a) NACE 55: servizi di alloggio;
(b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
(c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
(d) NACE 90: attività creative, artistiche e d’intrattenimento;
(e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
(f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
56. “costi di trasporto”: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:
(a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
(b) costi di assicurazione del carico;
(c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
(d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all’aumento del costo del carburante;
57. “trasporto”: trasporto di passeggeri per xxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi, comprese le relative infrastrutture;
58. “tipo di merci”: merci classificate conformemente al regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007, che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto4;
59. “fondo per lo sviluppo urbano”: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano; tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;
60. “gestore dei fondi per lo sviluppo urbano”: società di gestione professionale con personalità giuridica che xxxxxxxxx ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;
61. “progetto di sviluppo urbano”: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l’attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato per lo sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno (TRI) che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell’investitore privato beneficiario o come un’entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;
4 GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14.
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI ALLE PMI
62. “piattaforma alternativa di negoziazione”: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE nel quale gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da imprese che al momento del primo investimento sono PMI qualificate;
63. “servizi di consulenza in materia di cooperazione”: servizi di consulenza, assistenza e formazione volti a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;
64. “servizi di sostegno alla cooperazione”: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;
65. “entità delegata”: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un’istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegua obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un’autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico, selezionati conformemente alla normativa applicabile nazionale e dell’Unione, che hanno ricevuto da uno Stato membro l’incarico di attuare una misura per il finanziamento del rischio. L’entità delegata può essere nominata direttamente se tale nomina soddisfa le condizioni [dell’articolo 11 della direttiva che sostituisce la direttiva 2004/18/CE5];
66. “investimento in equity”: il conferimento di capitale a un’impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della parziale proprietà di quella stessa impresa laddove l’investitore in equity può condividere gli utili dell’impresa;
67. “strategia di uscita”: strategia per la liquidazione di partecipazioni da parte di un veicolo di investimento o di un altro investitore secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, compresi il “trade sale” (vendita commerciale), il “write-off” (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro veicolo di investimento o a un altro investitore, la vendita a un’istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
68. “dotazione finanziaria”: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all’investitore pubblico;
69. “intermediario finanziario”: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;
5 Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
70. “prima vendita commerciale”: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
71. “investimento ulteriore (di follow-on)”: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;
72. “garanzia”: impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle nuove operazioni di quasi equity o di prestito di un terzo, ad eccezione dei prestiti esistenti. Ai fini dell’articolo 20, il termine garanzia comprende anche le controgaranzie concesse agli intermediari finanziari;
73. “tasso di garanzia”: percentuale di copertura delle perdite relativa a ciascuna operazione effettuata sul portafoglio garantito;
74. “investitore privato indipendente”: investitore privato che, al momento del primo investimento per il finanziamento del rischio, è indipendente dalla PMI in cui investe, compresi gli intermediari finanziari, nella misura in cui sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati sono considerati indipendenti dalla stessa. Gli investimenti effettuati da intermediari finanziari pubblici sono ritenuti svolti da investitori privati indipendenti se lo Stato non esercita un controllo di diritto o di fatto su tali intermediari;
75. “impresa innovativa”: un’impresa
i) che può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
ii) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
76. “strumento di prestito”: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Gli strumenti di debito possono avere la forma di prestiti e di altri strumenti di finanziamento, tra cui il leasing, che offrono al mutuante/all’investitore una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;
77. “persona fisica”: ai fini degli articoli 19 e 21, qualsiasi persona che non sia un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
78. “cooperazione tra le varie organizzazioni”: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la fornitura di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento
dell’accessibilità e della comunicazione, l’utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l’imprenditorialità e gli scambi con le PMI;
79. “investimento in quasi-equity”: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
80. “capitale di sostituzione”: l’acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;
81. “investimento per il finanziamento del rischio”: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;
82. “finanziamento totale”: uno o più investimenti per il finanziamento del rischio in una PMI ammissibile, compresi gli investimenti ulteriori di cui all’articolo 21, paragrafo 6, del presente regolamento;
83. “PMI non quotata”: una PMI che non figura nel listino ufficiale di una borsa valori. Ai fini del presente regolamento, una PMI quotata su una piattaforma di negoziazione alternativa specializzata nelle PMI viene considerata non quotata;
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
84. “alle normali condizioni di mercato”: una situazione in cui le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l’operazione si svolge nel quadro di una procedura di gara aperta, incondizionata e trasparente;
85. “collaborazione effettiva”: la collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione e ne condividono i xxxxxx e i risultati. Il subappalto non è considerato collaborazione effettiva;
86. “sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
87. “studio di fattibilità”: la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
88. “ricerca fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
89. “personale altamente qualificato”: membri del personale titolari di un diploma universitario e dotati di esperienza professionale nel settore di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
90. “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi
o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota su scala ridotta destinate a testare e convalidare l’efficacia del metodo di produzione, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
91. “servizi di consulenza in materia di innovazione”: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
92. “poli di innovazione”: strutture o raggruppamenti organizzati di imprese indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative favorendo la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;
93. “servizi di supporto all’innovazione”: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;
94. “innovazione dell’organizzazione”: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
95. “spese di personale”: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;
96. “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
97. “organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle sue capacità di ricerca né ai risultati generati;
98. “infrastruttura di ricerca”: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi i principali impianti o complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o “distribuite” (una rete organizzata di risorse)6;
99. “distacco”: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;
6 Conformemente all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (XXXX) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
100. “biocarburante”: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
101. “biomassa”: la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall’agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
102. “cogenerazione” o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;
103. “sito contaminato”: sito ove sia confermata la presenza, imputabile all’uomo, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del terreno (compresi i terreni forestali). I relativi danni ambientali consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche;
104. “meccanismo di cooperazione”: meccanismo che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6, 7 o 8 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili7;
105. “tutela dell’ambiente” o “tutela ambientale”: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;
106. “fondo per l’efficienza energetica”: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nelle misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non; tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l’efficienza energetica;
107. “gestori dei fondi per l’efficienza energetica”: società di gestione professionale con personalità giuridica che xxxxxxxxx ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l’efficienza energetica;
108. “progetto per l’efficienza energetica”: un progetto di investimento che aumenta l’efficienza energetica di un edificio;
109. “risparmio energetico”: quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una misura per il miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
110. “teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico”: teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti secondo la definizione di cui all’articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE8;
7 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
111. “energia da fonti rinnovabili”: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’energia elettrica prodotta da detti sistemi;
112. “imposta ambientale”: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente;
113. “premio per l’immissione di energia in rete”: premio che si aggiunge al prezzo di mercato il quale consente ai produttori di energia rinnovabile di esporsi ai prezzi di mercato;
114. “responsabile del bilanciamento” (balance responsible party, BRP): un operatore di mercato, o il suo rappresentante scelto, responsabile del bilanciamento;
115. “responsabilità in materia di bilanciamento”: la responsabilità di un BRP per gli scarti tra la produzione, il consumo e le operazioni sul mercato (in tutti i periodi; le operazioni sul mercato comprendono le vendite e gli acquisti sui mercati organizzati o tra BRP) nel corso di un periodo dato di regolazione degli squilibri;
116. “responsabilità standard in materia di bilanciamento”: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;
117. “sbilanciamento”: scarto tra la produzione, il consumo e le operazioni sul mercato (in tutti i periodi; le operazioni sul mercato comprendono le vendite e gli acquisti sui mercati organizzati o tra BRP);
118. “costi totali livellati della produzione di energia”: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;
119. “cogenerazione ad alto rendimento”: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all’articolo 2, punto 34, dalla direttiva 2012/27/UE9;
120. “principio chi inquina paga”: principio in base al quale i costi delle misure per far fronte all’inquinamento devono essere sostenuti dall’inquinatore, salvo quando non è possibile individuare il responsabile dell’inquinamento oppure questi non può essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o dell’Unione o non può essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di risanamento. In questo contesto, per inquinamento si intendono i danni provocati dall’inquinatore che degrada
8 GU L 315 del 14.11.2012, pag.1.
9 GU L 315 del 14.11.2012, pag.1.
direttamente o indirettamente l’ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado10 dell’ambiente fisico o delle risorse naturali;
121. “fonti di energia rinnovabili”: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
122. “biocarburanti sostenibili”: biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili11;
123. “norma dell’Unione”:
(e) una norma dell’Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o
(f) l’obbligo, previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, di tale direttiva;
(2) “livello minimo di imposizione dell’Unione”: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell’Unione. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elettricità, per livello minimo di imposizione dell’Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE13;
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA
124. “banda larga di base”, “reti a banda larga di base”: le reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a ADSL2 + reti), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;
125. “opere di ingegneria civile relative alla banda larga”: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);
126. “cavidotto”: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;
127. “disaggregazione fisica”: disaggregazione che permette l’accesso alla linea di accesso dell’utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;
128. “infrastrutture passive a banda larga”: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;
10 Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l’imputazione dei costi e l’intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).
11 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
12 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
13 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
129. “reti di accesso di nuova generazione (NGA)”: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell’utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce; b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull’IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell’attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti:
a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate;
c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un’affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;
130. “accesso all’ingrosso”: l’accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH e FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream. Per l’infrastruttura passiva di rete: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale. Per la rete a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per la rete mobile o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme per satelliti: accesso bitstream.