CONTRATTO COMMERCIALE FORNITURA CALORE A MEZZO TELERISCALDAMENTO
CONTRATTO COMMERCIALE FORNITURA CALORE A MEZZO TELERISCALDAMENTO
CONDOMINIO
COGENPOWER BORGARO SRL
Sede Legale: X.xx Xx Xxxxxxx, 00 • 00000 Xxxxxx • Italia
Sede Operativa: Xxxxxx Xxxxx, 00/X • 00000 Xxxxxxx X.xx (XX) • Italia Cod. Fisc. e P. IVA n. 11937810015 • PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Capitale sociale: € 1.500.000 i.v.
Società ad unico socio e soggetta a direzione e coordinamento da parte di CogenInfra Spa
Sommario
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI 3
ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI 4
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 4
ART. 3 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 4
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE 5
ART. 5 - CORRISPETTIVO 7
ART. 6 - CONGUAGLIO E REVISIONE DEL PREZZO 7
ART. 7 - MANCATA CONTABILIZZAZIONE DEI MISURATORI DI ENERGIA 8
ART. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 8
ART. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO 9
ART. 10 - TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI RISCALDATI 10
ART. 11 - DURATA DELLA STAGIONE DI RISCALDAMENTO 10
ART. 12 - ACQUA CALDA SANITARIA 11
ART. 13 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO 11
ART. 14 - APPLICAZIONE DELL’IVA 11
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 12
ART. 16 - DIRITTO DI RECESSO 12
ART. 17 - CONTESTAZIONI 12
ART. 18 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE 14
ART. 19 - REPERIBILITA' E ASSISTENZA TECNICA 14
ART. 20 - ESCLUSIONI 14
ART. 21 - CONTRATTI PRECEDENTI 15
ART. 22 - FORO COMPETENTE 15
COGENPOWER BORGARO SRL
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Sede Operativa: Xxxxxx Xxxxx, 00/X • 00000 Xxxxxxx X.xx (XX) • Italia Cod. Fisc. e P. IVA n. 11937810015 • PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Capitale sociale: € 1.500.000 i.v.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
Tra
COGENPOWER Borgaro srl, con sede legale in Xxxxxx (XX), X.xx Xx Xxxxxxx, 00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 11937810015, P. IVA 11937810015, rappresentata dalla dott.ssa X.Xxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Unico, munito di ogni necessario potere
(di seguito Società) e
C.F, sito in Borgaro X.xx, –
rappresentato dall'Amministratore pro tempore , munito dei necessari poteri di cui si allega delibera come Allegato A, con sede in Xxxxxxx X.xx (Xx), Xxx
– Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
Recapito fatture: c/o Servizi _ - Borgaro Torinese (To)
(di seguito CLIENTE)
(ed entrambi, nei seguito, in caso di riferimento congiunto, PARTI) PREMESSO CHE
1. Il Contratto, denominato fornitura calore a mezzo teleriscaldamento, è finalizzato all'erogazione di energia sotto forma di calore necessario per il riscaldamento degli ambienti e/o per la produzione di acqua calda sanitaria (di seguito ACS), nel rispetto delle vigenti leggi in materia di risparmio ed uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
2. Il presente Contratto ottempera alle disposizioni di legge; in particolare, per poter usufruire della riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 10% su tutte le prestazioni offerte, il CLIENTE deve possedere i requisiti di carattere “abitativo” secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.94/E del 10 Maggio 2007, e si impegna, ai sensi del successivo art. 14, a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra
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Xxxx Xxxxxx: X.xx Xx Xxxxxxx, 00 • 00000 Xxxxxx • Italia
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indicata agevolazione, al fine di consentire l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'articolo 26, 1° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. Le attività contenute nel Contratto trovano specifica rispondenza nei riferimenti legislativi e normativi di seguito elencati:
• Legge 46 del 05/03/90 e successivi provvedimenti di attuazione;
• Legge 10 del 09/01/91;
• D.P.R. 412 del 26/08/93 e s.m.i.;
• Risoluzione 103E e 113E rispettivamente del 20 e 26 agosto 1998 del Ministero delle Finanze;
• Circolare 273/E del 23/11/98 del Ministero delle Finanze;
• D.P.R. 551 del 21/12/99 e s.m.i.;
• Circolare n.94/E del 10 Maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate
• Norme UNI CTI, UNI–CIG, UNI–CEI.
TUTTO CIÓ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Contratto ha per oggetto la fornitura di calore a mezzo teleriscaldamento al punto di consegna (scambiatore/i posto nella sottocentrale di utenza).
ART. 3 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
La Società, si impegna a:
a) fornire il calore necessario per il riscaldamento degli ambienti e, dove richiesto, la produzione di ACS delle unità immobiliari;
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b) installare idoneo/i misuratore/i di energia termica a servizio della sottocentrale termica che verrà/verranno controllato/i e verificato/i periodicamente secondo la normativa vigente a cura della Società o da suoi incaricati;
c) misurare e contabilizzare il calore erogato all'utenza, ovvero il suo consumo. L'unità di misura del calore o energia termica, da utilizzare per il calcolo delle spese da addebitare all'utenza, sarà il MWht (MegaWattoratermico);
d) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sottostazione di scambio termico fino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello/degli scambiatore/scambiatori di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno, contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento qualora la Società fosse costretta ad interrompere il servizio per manutenzione o eventi eccezionali;
e) concedere in comodato d'uso gratuito al CLIENTE, la sottostazione di scambio termico e le relative apparecchiature di comando e di misura, necessarie all'erogazione del calore, fino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello/degli scambiatore/scambiatori di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il CLIENTE si impegna a:
a) mettere a disposizione il locale idoneo ad ospitare le apparecchiature e i componenti necessari al buon funzionamento della sottostazione stessa oltre ad autorizzare la Società a posare i tubi di distribuzione del calore sulla proprietà del condominio dalla dorsale principale alla sottostazione;
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b) consentire l'accesso e la permanenza nei locali della sottostazione al personale della Società o personale da essa autorizzato per tutto il tempo necessario a garantire l’espletamento del servizio;
c) garantire la fornitura di un volume di energia elettrica necessario a consentire alla Società il corretto espletamento delle obbligazioni di cui al precedente art. 3, espressamente impegnandosi altresì ad assumere tutti i costi, oneri, responsabilità ed obbligazioni, anche verso terzi, inerenti tale fornitura;
d) segnalare tempestivamente alla Società qualsiasi disfunzione delle apparecchiature e dei componenti dell'impianto termico;
e) non intervenire direttamente o far intervenire terzi sugli impianti fino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello/degli scambiatore/scambiatori di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno, senza preventiva autorizzazione scritta della Società. Il CLIENTE sarà ritenuto responsabile di ogni eventuale danno, patrimoniale e non, che dovesse essere cagionato alla Società da qualsivoglia intervento effettuato, anche tramite terzi, in assenza della autorizzazione scritta di cui sopra, ovvero in ogni ipotesi di invervento non ad arte;
f) nominare un soggetto Terzo Responsabile, in possesso di tutti i requisiti tecnici di legge, per la conduzione, la garanzia dell'osservanza del periodo annuale di esercizio, dell'orario giornaliero di attivazione e del mantenimento della temperatura ambientale entro i limiti stabiliti secondo la Legge 10/91 e s.m.i. e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i componenti dell'impianto di distribuzione del calore negli ambienti riscaldati;
g) produrre lo stralcio delle delibere assembleari relative al servizio di teleriscaldamento;
h) programmare le attività necessarie alla rendicontazione e alla raccolta dei fondi necessari allo scopo di onorare il puntuale rispetto dei termini di pagamento delle forniture legate al presente Contratto.
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ART. 5 - CORRISPETTIVO
Il CLIENTE corrisponderà alla Società un corrispettivo (di seguito, il “Corrispettivo”), che sarà quantificato in base al volume di calore effettivamente consumato moltiplicato per le tariffe di cui al presente articolo e a quello successivo.
Il prezzo del servizio di fornitura del calore per il secondo trimestre 2020 è riportato nel presente articolo e verrà aggiornato secondo le modalità di cui all’art. 6.
In particolare il CLIENTE pagherà un tariffa netta di oltre iva comprensiva del credito di imposta di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 203/2008. La Società erogherà quest’ultimo beneficio al Condominio anche in assenza di requisiti del calore prodotto.
ART. 6 - CONGUAGLIO E REVISIONE DEL PREZZO
Trimestralmente, si procederà alla revisione e all’adeguamento del prezzo utilizzando i seguenti indici:
40% prezzo del gas metano pubblicato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
45% rivelazione dei prezzi all’ingrosso Camera di Commercio di Milano Cippato di legno vergine con corteccia ad uso industriale da manutenzione patrimonio boschivo - u.t.q. 45%.
15% Retribuzioni contrattuali per Ateco 2007, indice 353 Fornitura di Vapore e aria Condizionata.
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ART. 7 - MANCATA CONTABILIZZAZIONE DEI MISURATORI DI ENERGIA
Nel caso di mancato funzionamento o errata contabilizzazione dei misuratori di energia termica verrà addebitato:
– Per il riscaldamento, una quantità di MWh calcolata in maniera proporzionale ai gradigiorno misurati dalla sottostazione meteo di Caselle Torinese nel periodo di mancato funzionamento. Il consumo di calore rapportato ai gradi giorno, misurato in MWh/gradogiorno, sarà ottenuto dalla media dei consumi delle ultime due stagioni termiche;
– per l’ACS, una quantità di MWh calcolata mediante la media di consumo degli ultimi tre mesi.
ART. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il Corrispettivo ottenuto moltiplicando il consumo di energia termica dovuto all’effettiva erogazione di calore e la tariffa del calore a MWht, con l’aggiunta degli altri oneri di Legge, verrà pagato dal CLIENTE alla Società a seguito di emissione di fattura da parte della stessa.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura sul conto corrente riportato nella stessa.
I termini di pagamento sono inderogabili, eventuali ritardi di pagamento comporteranno l'addebito di interessi nella misura del tasso di riferimento BCE (ex TUS) aumentato di 7,5 punti per i giorni di ritardo, fermo in ogni caso il rimborso di ogni onere, costo e spesa eventualmente sostenuto per l’ottenimento del pagamento.
In caso di ritardato pagamento, sarà attivata la procedura di recupero del credito mediante personale interno e, per questa attività, Cogenpower S.r.l. avrà titolo a richiedere una commissione di recupero crediti addebitandola in fattura, secondo il seguente schema:
Il costo del primo sollecito è fissato in € 5,00 (cinque/00 Euro).
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Il costo del secondo sollecito è fissato in € 15,00 (quindici/00 Euro).
Il costo del terzo e ultimo sollecito è fissato in € 20,00 (venti/00 Euro).
Il costo di sospensione e di riattivazione è fissato in € 150,00 (centocinquanta/00 Euro) caduno, aggiornato annualmente sulla base degli indici delle Retribuzioni contrattuali per Ateco 2007, indice 353 Fornitura di Vapore e aria Condizionata.
Il CLIENTE prende atto che l’obbligazione relativa al pagamento delle fatture di cui al presente Contratto fa capo al Condominio ed in solido tra loro ai singoli Condomini, che sono e restano direttamente responsabili dell’intero importo dovuto alla Società.
ART. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO
Il mancato pagamento di una sola fattura o parte di essa, dopo 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della stessa, costituirà causa di sollecito scritto al CLIENTE moroso.
In costanza di xxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di scadenza della fattura, la Società invierà al CLIENTE la lettera di secondo sollecito, tramite raccomandata A/R o posta certificata, nella quale saranno riportate le modalità da adottarsi per la tempestiva comunicazione del pagamento eseguito.
In costanza di mora, trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di scadenza della fattura, la Società invierà al CLIENTE la lettera di terzo e ultimo sollecito, tramite raccomandata A/R o posta certificata, nella quale saranno riportate le modalità da adottarsi per la tempestiva comunicazione del pagamento eseguito, nonché la data ultima oltre la quale si procederà all'interruzione del servizio.
A seguito dell'interruzione del servizio, la Società avrà facoltà di richiedere un deposito cauzionale pari a un terzo del corrispettivo stagionale a garanzia dei futuri pagamenti, prima di procedere alla riattivazione.
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La procedura di riattivazione del servizio sarà avviata non appena il CLIENTE abbia adempiuto ai pagamenti, comprensivi di spese di sollecito e interessi maturati di cui all’art. 8, e dell'eventuale deposito cauzionale richiesto.
Si precisa che saranno addebitati al CLIENTE, nella prima fattura utile il costo di sospensione e di riattivazione della fornitura.
ART. 10 - TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI RISCALDATI
II CLIENTE gestirà autonomamente la temperatura degli ambienti riscaldati. Resta inteso che la Società fornirà sul circuito primario:
– per la stagione invernale, una temperatura di mandata superiore agli 80 (ottanta) gradi centigradi (con una tolleranza di 10 gradi centigradi).
– per la rimanente parte dell’anno, una temperatura di mandata superiore ai 70 (settanta) gradi centigradi (con una tolleranza di 5 gradi centigradi).
Il CLIENTE espressamente riconosce e dichiara che la Società non è e non sarà in alcun modo responsabile dell'impianto radiante a valle dei suoi scambiatori nonchè di suoi eventuali malfunzionamenti, disservizi e di ogni eventuale danno cagionato, anche a terzi.
La Società non sarà responsabile della non uniforme distribuzione del calore nei locali riscaldati quando ciò dipenda dalla rete di distribuzione dell'impianto, da guasti o manomissioni delle apparecchiature, da deficienze strutturali dello stabile.
ART. 11 - DURATA DELLA STAGIONE DI RISCALDAMENTO
La stagione di riscaldamento ha inizio e termine conformemente alla zona climatica di appartenenza della località in cui è ubicato l'edificio, conformemente al DPR 412/93, art.9 comma 2 e successive modifiche e integrazioni.
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Qualora per situazioni climatiche particolari, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 412/93, art.9 comma 2 e art. 10, comma 1 e s.m.i., venga disposta dalle Autorità Competenti l'accensione degli impianti termici al di fuori dai periodi stagionali per la zona climatica di appartenenza dell'edificio, la Società si impegna ad attivare il servizio di riscaldamento.
ART. 12 - ACQUA CALDA SANITARIA
Qualora il CLIENTE sia dotato di impianto centralizzato per la produzione di ACS, la Società si impegna, fatto salvo impedimenti di carattere tecnico e/o economico, a fornire il calore a mezzo teleriscaldamento ad essa necessaria.
Il corrispettivo sarà calcolato sulla base del calore effettivamente erogato e utilizzato per la produzione di ACS, moltiplicato per la tariffa di fornitura del calore, definita all’Art.5, scontata di
€/MWh.
ART. 13 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO
II presente contratto entrerà in vigore il 1° Giugno 2020 e si concluderà il 1° Giugno 2030.
Il presente Xxxxxxxxx sarà tacitamente rinnovato, di tre anni in tre anni, salvo disdetta da far pervenire all’altra PARTE con un preavviso di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza.
La disdetta potrà intendersi valida esclusivamente se inviata a mezzo raccomanda A/R o posta elettronica certificata.
ART. 14 - APPLICAZIONE DELL’IVA
Per tutte le prestazioni e le forniture inerenti il contratto di "Fornitura calore a mezzo Teleriscaldamento", fermo restando il possesso dei requisiti evidenziati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.94/E del 10 Maggio 2007, verrà applicata la percentuale di IVA pari al 10% a carico del CLIENTE. In tutti gli altri casi, l’IVA applicata sarà del 22%.
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Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'art. 26, 1° comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
Il CLIENTE si assume, al riguardo, ogni responsabilità relativamente alle proprie dichiarazioni e si impegna a manlevare e tenere indenne la Socieà da ogni contestazione e addebito che potesse derivarle in conseguenza di dichiarazioni del CLIENTE erronee o false.
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta fra le PARTI al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a) mancato adeguamento delle parti impiantistiche di rispettiva competenza in materia di sicurezza, ove non eseguito entro 30 giorni dal richiamo scritto di una delle PARTI o delle Autorità Competenti;
b) mancato o non corretto adempimento, da parte del CLIENTE, di una qualsiasi delle obbligazioni previste nel precedente articolo 4 del presente contratto, ove non ottemperate entro 30 giorni dal richiamo scritto da parte della Società;
c) mancato adempimento, da parte del CLIENTE, di quanto previsto nel precedente articolo 9 del presente contratto.
ART. 16 - DIRITTO DI RECESSO
Il CLIENTE ha diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto, senza alcuna penale, trascorsi 36 mesi dalla firma dello stesso, richiedendo la sospensione e/o lo scollegamento dalla rete di teleriscaldamento con un periodo di preavviso di un mese, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La Società provvederà alla sospensione
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della fornitura di calore entro 30 giorni senza costi aggiuntivi, dandone comunicazione al CLIENTE e, qualora venga richiesto anche lo scollegamento dalla rete di teleriscaldamento, comunicando il costo ed il tempo massimo di esecuzione dei lavori, che includeranno:
La rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d’utenza;
L’eventuale presentazione di un’offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d’utenza di proprietà del CLIENTE;
La disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento;
L’intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata del CLIENTE.
Il CLIENTE si impegna a corrispondere alla Società il corrispettivo per lo svolgimento delle attività di cui sopra prima dell’avvio dei lavori. Nessun ulteriore corrispettivo sarà applicato per lo scollegamento del CLIENTE ad eccezione dello svolgimento delle attività di cui sopra.
ART. 17 - CONTESTAZIONI
In caso di contestazioni relative alle temperature, allo scambiatore ed al funzionamento dello stesso, il CLIENTE potrà richiedere alla Società, previo appuntamento concordato con un preavviso di almeno due giorni lavorativi e confermato in forma scritta, di eseguire una misurazione della temperatura in contraddittorio nel corso della quale verrà redatto un verbale di constatazione firmato dalle PARTI.
Le contestazioni relative al servizio svolto dalla Società dovranno essere denunciate, entro 5 (cinque) giorni dall'evento a mezzo raccomandata A.R.; tale termine è finalizzato a consentire un obiettivo e tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità, spesso impossibile od equivoco, con il trascorrere di un tempo maggiore.
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ART. 18 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE
La Società solleva il CLIENTE da qualunque responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla Società stessa o a terzi incaricati e autorizzati dalla Società stessa nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
La Società dichiara di essere in possesso, per le prestazioni oggetto del Contratto, di polizza All Risk.
ART. 19 - REPERIBILITA' E ASSISTENZA TECNICA
La Società provvederà, attraverso idonea struttura operativa, a garantire il servizio di assistenza tecnica tramite reperibilità telefonica 24/24 h per tutto l’anno, al fine di garantire gli interventi di cui al punto d) dell’art. 3.
I recapiti telefonici saranno tempestivamente comunicati al CLIENTE.
Il personale della struttura operativa si impegna ad intervenire sull’impianto entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione di anomalie ed entro 6 (sei) ore per casi inerenti la sicurezza.
ART. 20 - ESCLUSIONI
Non rientrano tra le obbligazioni della Società ai sensi del Contratto:
• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione o riparazione di tutti i componenti che dovessero risultare guasti per manomissione, intemperie, fulmini ed in genere forza maggiore o fatto del terzo;
• tutte le richieste d'intervento per ipotesi non espressamente previste dal Contratto;
• la pulizia della centrale resa necessaria da interventi di terzi, o da forza maggiore e/o eventi straordinari, quali, ad esempio allagamenti o terremoti;
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• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature poste a valle delle valvole di intercettazione installate immediatamente dopo lo/gli scambiatore/scambiatori di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno.
ART. 21 - CONTRATTI PRECEDENTI
Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsivoglia accordo e contratto precedentemente stipulato con la Società per analogo servizio, il CLIENTE con la firma del presente contratto rinuncia a:
a) qualsivoglia pretesa a qualunque titolo in relazione a presunti o asseriti danni di rilevanza economica o meno occorsi nel periodo precedente alla firma del presente contratto;
b) qualsivoglia pretesa derivante dall'applicazione delle pattuizioni espresse in precedenti contratti inerenti la fornitura di calore a mezzo teleriscaldamento.
Il CLIENTE si dichiara, dunque, ampiamente soddisfatto in relazione ai precedenti contratti di fornitura di calore a mezzo teleriscaldamento, e rinuncia pertanto, definitivamente e totalmente, a chiedere qualsivoglia ulteriore risarcimento e/o rimborso per qualsivoglia voce, rappresentando questo contratto chiusura totale di ogni vertenza passata e presente.
Nella more dell’entrata in vigore del presente contratto si applicheranno le pattuizioni previste dal contratto precedentemente sottoscritto tra le parti.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il CLIENTE e la Società nell'ambito del Contratto sarà comunque competente il Foro di Torino.
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PER LA SOCIETÀ PER IL CLIENTE
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver letto con la massima diligenza e di espressamente approvare tutte le pattuizioni del presente Contratto; in particolare dichiariamo di approvare espressamente e specificatamente le pattuizioni di cui alla Premessa ed ai seguenti articoli:
▪ Art. 5 – CORRISPETTIVO
▪ Art. 6 – CONGUAGLIO E REVISIONE DEL PREZZO;
▪ Art. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO;
▪ Art. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO;
▪ Art. 10 – TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI RISCALDATI;
▪ Art. 13 – DURATA E VALIDITA’ DEL CONTRATTO;
▪ Art. 16 – DIRITTO DI RECESSO;
▪ Art. 17 – CONTESTAZIONI;
▪ Art. 21 – CONTRATTI PRECEDENTI.
▪ Art. 22– FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto o nei documenti contrattuali si applicano le norme del c.c.
Letto, confermato e sottoscritto:
Borgaro X.xx,
PER LA SOCIETÀ PER IL CLIENTE
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COGENPOWER BORGARO SRL
Sede Legale: X.xx Re Xxxxxxx, 54 • 00000 Xxxxxx • Italia
Sede Operativa: Xxxxxx Xxxxx, 00/X • 00000 Xxxxxxx X.xx (XX) • Italia Cod. Fisc. e P. IVA n. 11937810015 • PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Capitale sociale: € 1.500.000 i.v.