CONTRATTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA
ALLEGATO N. 2 CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ
Approvato con D.M. del 28 ottobre 2021
CONTRATTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA
Con il presente contratto
TRA
La società Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (in forma abbreviata TERNA S.p.A.), con sede legale in Roma, Viale Xxxxxx Xxxxxxx 70, 00156, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale 057796661007, RE.A. di Roma 922416; capitale sociale di Euro 442.198.240,00 (quattrocentoquarantaduemilionicentonovantottomiladuecentoquaranta/00) interamente versato, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore o procuratore munito dei necessari poteri, per brevità “Terna”, da una parte
e
La società………………..con sede legale in………….., iscritta nel registro delle imprese di ……., partita IVA e Codice fiscale ……………. capitale sociale ………., nella persona di in qualità
di (legale rappresentante pro tempore o procuratore munito dei necessari poteri), nel
seguito, per brevità l’ “Assegnatario”, dall’altra;
Terna e l’Assegnatario, di seguito congiuntamente le “Parti”
Premesso che
a) con decreto legislativo n. 379/03, il Governo ha emanato “Disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica” prevedendo che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ora l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’“Autorità”), definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabora una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica;
b) con delibera del 21 luglio 2011 ARG/elt 98/11 e s.m.i. (di seguito: la “delibera 98/11”), l’Autorità ha dettato “Criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379”;
c) l’Autorità con le delibere 378/2021/R/EEL e 498/2021/R/EEL ha verificato positivamente la conformità dello schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della potenza ai criteri e alle condizioni indicate nella delibera 98/11 e lo stesso schema è stato trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica ;
d) il Ministero dellaTransizione Ecologica, con Decreto del 28 ottobre 2021 e previo parere dell’Autorità, ha approvato lo Schema di Disciplina;
e) L’Autorità con la delibera 400/2021/R/EEL ha approvato il “Regolamento recante le modalità di abilitazione al mercato per il servizio di dispacciamento delle unità di consumo per il Mercato della Capacità” (di seguito “Regolamento”);
f) Terna ha proceduto ad organizzare il Mercato della Capacità e l’Assegnatario, in seguito alla partecipazione a tale Mercato, è risultato aggiudicatario della capacità come indicata nel Portale (di seguito: la “Capacità Impegnata”);
g) conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 234/2012 e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 (di seguito “DM n. 115/17”), Terna, in qualità di Soggetto Concedente per la misura di aiuto “Mercato della Capacità”, inserisce nel Registro nazionale degli aiuti di Stato le informazioni di cui all’art. 3, comma 2, del DM n. 115/17. Il codice identificativo dell’aiuto associato al presente contratto sarà trasmesso all’Assegnatario con apposita comunicazione, al pari di ogni sua successiva ed eventuale variazione.
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
1.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti rinviano alle norme contenute nella Disciplina. Le Parti convengono che in caso di contrasto tra le norme contenute nel presente contratto e le norme contenute nella Disciplina prevarranno quelle contenute nella Disciplina.
Articolo 2 Definizioni
2.1 Ai fini del presente contratto, si applicano le definizioni della delibera 98/11, della Disciplina e del Codice di Rete.
Articolo 3 Oggetto
3.1 Oggetto del presente contratto è la definizione:
a) dei diritti ed obblighi dell’Assegnatario in attuazione della Disciplina;
b) delle partite economiche derivanti dalla partecipazione al Mercato della Capacità.
Articolo 4 Obblighi dell’Assegnatario
4.1 L’Assegnatario dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva la Disciplina del Mercato della Capacità e le Disposizioni Tecniche di Funzionamento quali risultanti dalla normativa vigente e si impegna all’osservanza della stessa.
4.2 L’Assegnatario conferma la validità e l’efficacia, alla data di sottoscrizione del presente contratto, di ogni dichiarazione resa e di ogni documento dallo stesso prodotto in fase di partecipazione al Mercato della Capacità comprovante quanto dichiarato anche in merito alla titolarità della capacità e/o all’ammissione ad operare sul Mercato Elettrico e si impegna altresì ad aggiornare tempestivamente Terna nel caso dovessero intervenire modifiche.
4.3 L’Assegnatario si impegna altresì a mantenere i requisiti previsti dalla Disciplina per tutta la durata del presente contratto.
4.4 L’Assegnatario prende atto che la capacità impegnata e sue successive modifiche rispetto alla quale assume gli obblighi ed esercita i diritti previsti dalla Disciplina e dal presente contratto è quella indicata nel Portale informatico gestito da Terna al quale l’Assegnatario ha accesso mediante le credenziali fornite secondo le modalità previste nella Disciplina.
Articolo 5 Regolazione Economica
5.1 Per ogni mese di validità del contratto durante il periodo di consegna, con riferimento a capacità diversa da quella afferente ad Unità di Consumo per il Mercato della Capacità
(UCMC), l’Assegnatario ha diritto a ricevere da Terna, se positiva, ovvero è tenuto a pagare a Terna, se negativa, la differenza tra:
a) il corrispettivo fisso calcolato in base ai criteri specificati all’Articolo 49.1 della Disciplina e;
b) la somma dei corrispettivi variabili orari calcolati in base ai criteri specificati nella Disciplina.
5.2 Per ogni ora del periodo di consegna in cui il sistema elettrico, anche con riferimento al luogo di consegna e limitatamente alla capacità localizzata sul territorio nazionale è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell’Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione n. 111/06, l’Assegnatario, con riferimento a capacità diversa da quella afferente ad UCMC e CDP estera, ha l’obbligo di pagare a Terna il corrispettivo a totale reintegrazione del corrispettivo di cui all’articolo 39ter della deliberazione n. 111/06 percepito sulla Capacità Impegnata.
5.3 A valle di ciascuna asta di aggiustamento svolta con riferimento a ciascun periodo di consegna, l’Assegnatario è tenuto a pagare, con riferimento alla capacità afferente UCMC, il corrispettivo di riallocazione per le UCMC descritto in Disciplina.
5.4 Per ogni mese di validità del contratto, durante il periodo di consegna, l’Assegnatario è tenuto a pagare, con riferimento alla capacità nuova, il corrispettivo di riallocazione per la capacità nuova descritto in Disciplina.
5.5 Per ogni mese di validità del contratto, durante il periodo di consegna, con riferimento a capacità afferente ad UCMC, l’Assegnatario ha diritto all’esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui all’Articolo 14 della delibera 98/11, nei limiti di cui all'Articolo 13bis della stessa.
5.6 L’Assegnatario è tenuto al pagamento delle penali previste nella Disciplina nei casi ivi indicati.
5.7 L’Assegnatario, che non ha più impegni di capacità, può corrispondere a Terna quanto ancora dovuto in base al presente Articolo in un’unica soluzione.
5.8 Per ciascun anno di validità del contratto nel caso in cui, l’Assegnatario, sulla base della comunicazione di cui all’Articolo 40.9 della Disciplina, non rispetti il limite di Emissioni Totali Unitarie di cui al comma 4.1a V, è tenuto a versare a Terna il corrispettivo calcolato in base ai criteri specificati all’Articolo 50.2 della Disciplina.
Articolo 6 Risoluzione e condizione risolutiva
6.1 Terna si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in tutti i casi di inadempimento o inosservanza, da parte dell’Assegnatario, degli obblighi e delle condizioni stabilite dalla Disciplina e dal presente contratto.
a) nel caso in cui anche una garanzia tra quelle previste nella Disciplina sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta, sia inefficace, non sia stata rinnovata o reintegrata secondo quanto ivi previsto o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dalla Disciplina;
b) nei casi in cui l’Assegnatario non provveda a prestare la garanzia secondo quanto previsto dalla Disciplina;
c) nei casi di perdita dei requisiti di cui al 4.1 lettera c della Disciplina;
d) nei casi di inadempimento definitivo, di cui agli Articoli 67.2 e 68.2 della Disciplina, limitatamente alla parte della Capacità Impegnata oggetto di inadempimento;
e) nei casi di inadempimento finanziario di cui all’Articolo 69 della Disciplina che si protragga per 2 mesi, anche non consecutivi, nel corso dello stesso anno;
f) nei casi di decadenza o di non sussistenza, da parte dell’Assegnatario, dei requisiti previsti dal presente contratto, dalla Disciplina, dalla delibera 98/11 nonché dalla normativa in materia di approvvigionamento della capacità;
g) nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di abilitazione a MSD di cui all’Articolo 41.1 della Disciplina;
h) nel caso di mancato rispetto dell’ordine di distacco del carico di cui all’Articolo 41.3 della Disciplina;
i) relativamente ad una o più unità di produzione di tipo termico con Indice di Emissione di unità superiore a 550 grCO2/kWh, nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione del report ex Articolo 40.9 della Disciplina o nel caso in cui le Emissioni Totali Unitarie comunicate dall’Assegnatario ai sensi dell’Articolo 40.9 della Disciplina siano superiori al valore di 350 kg CO2/kW. In entrambi i casi la risoluzione è limitata alla CDP dell’Unità di Produzione in questione; la CDP di tale unità non è più considerata come Capacità Qualificata;
j) nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui all’Articolo 40.10 e all’Articolo 73.4 della Disciplina; la risoluzione è limitata alla CDP nuova dell’Unità di Produzione Nuova non
autorizzata o in Ripotenziamento non autorizzata per cui il suddetto obbligo non è rispettato;
k) nel caso di mancato rispetto per due anni consecutivi dell’obbligo di cui all’Articolo 40.7 o dell’obbligo di cui all’Articolo 40.12 della Disciplina, limitatamente alla parte della Capacità Impegnata oggetto di inadempimento.
6.3 Nei casi previsti dai precedenti commi 6.1 e 6.2 e ove non diversamente specificato dalla Disciplina, l’Assegnatario sarà tenuto a restituire a Terna quanto percepito in virtù dell’Articolo 5 del presente contratto per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne il relativo diritto e troveranno altresì applicazione le penali previste nella Disciplina.
6.4 Nei casi di risoluzione del presente contratto di cui al precedente comma 6.2, la risoluzione totale o parziale avrà efficacia a decorrere dal giorno di ricezione da parte dell’Assegnatario della comunicazione di avvenuta risoluzione.
6.5 In caso di mancata realizzazione, entro il termine di avvio del periodo di consegna, delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale necessarie per garantire la fornitura di gas naturale in Sardegna, il presente contratto dovrà intendersi risolto, ai sensi dell’Articolo 1353 del Codice Civile, limitatamente alla quota di Capacità nuova alimentata a gas da realizzare in Sardegna e nominata post asta ai sensi dell’Articolo 43 della Disciplina.
Al verificarsi della predetta condizione risolutiva, l’Assegnatario ne darà comunicazione a Terna entro e non oltre i successivi cinque giorni. In tal caso Terna provvederà a restituire all’Assegnatario le garanzie di cui agli Articoli 59, 61 e 66 della Disciplina, limitatamente alla quota di Capacità Nuova oggetto di risoluzione.
6.6 Qualora l’Assegnatario non intenda avvalersi della condizione risolutiva di cui al precedente comma 6.5, ne darà comunicazione a Terna entro e non oltre dieci giorni prima dell’inizio del periodo di consegna.
Articolo 7 Decorrenza e durata del contratto
7.1 Il presente contratto è valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione. Il periodo di validità degli obblighi di offerta è indicato nel portale dedicato ad accesso riservato ed è aggiornato di volta in volta in relazione alle nuove assegnazioni di cui si renda aggiudicatario l’Assegnatario.
7.2 Resta inteso che gli obblighi relativi alla regolazione dei pagamenti restano validi ed efficaci anche a seguito di risoluzione del contratto e fino alla completa definizione degli stessi da parte dell’Assegnatario.
Articolo 8 Fatturazione e pagamenti
8.2 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all’Articolo 5 è mensile, ad eccezione del corrispettivo di riallocazione per le Unità di Consumo, la cui fatturazione è prevista a valle dello svolgimento di ciascuna asta di aggiustamento e delle penali e ad eccezione del corrispettivo di cui al all’Articolo 49.2 della Disciplina.
8.3 Terna emette fatture all’Assegnatario per i corrispettivi a proprio credito e per le penali per gli importi dovuti dall’Assegnatario ai sensi del presente contratto.
8.4 L’ Assegnatario emette fatture a Terna per i corrispettivi a proprio credito per gli importi dovuti da Terna ai sensi del presente contratto.
8.6 Il termine di scadenza delle fatture “Data di Pagamento” del presente contratto è fissato:
• per i pagamenti da Terna all’Assegnatario, il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento;
• per i pagamenti dall’Assegnatario a Terna, il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento.
8.7 A fini del pagamento, le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità previste dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2018) e consegnate entro l’ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.
8.8 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo interessi moratori per ogni giorno
effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE ad un mese (base 365) maggiorato di 8 punti percentuali.
8.9 E’ fatto divieto all’Assegnatario di cedere crediti nascenti dal presente contratto e di procedere a compensazione ai sensi degli Articoli 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.
8.10 La regolazione delle partite economiche di cui all’Articolo 67.5 della Disciplina viene effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’Inadempimento Temporaneo e sempre che non si sia verificato un Inadempimento Definitivo. Per tali partite non verrà riconosciuto il pagamento di alcun interesse attivo.
Articolo 9 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
9.1 Terna, nell’esecuzione del presente contratto, è responsabile dei danni che siano esclusivamente conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
9.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o caso fortuito, quali eventi eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a) scioperi;
b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c) blocchi o embarghi;
d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aerei;
e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
9.3 Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le proprie.
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impianto;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) mancato rilascio, entro i termini previsti in Disciplina, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigente.
Articolo 10 Cessione del contratto
10.1 E’ consentita la cessione integrale del presente contratto solo previo consenso scritto di Terna. Il contratto può essere ceduto ad altra società che abbia i medesimi requisiti, di cui all’Articolo 4 della Disciplina, posseduti dall’Assegnatario ai fini della partecipazione al Mercato della Capacità e che abbia la disponibilità, per ciascuna Tipologia di CDP e ciascuna Area per cui il cedente è risultato assegnatario, di capacità qualificata, e non già impegnata nelle Fasi di mercato relative al periodo di consegna del contratto, sufficiente a soddisfare l’impegno di capacità oggetto di cessione.
10.2 La cessione comporta il trasferimento al cessionario, per la restante durata del rapporto contrattuale, di tutti i diritti ed obblighi di cui l’Assegnatario cedente è titolare in forza del presente contratto, ivi incluse le obbligazioni in materia di garanzie. Il cedente non è liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto sino alla prestazione, da parte del cessionario, delle garanzie previste dalla Disciplina.
Articolo 11 Elezione di domicilio e comunicazioni
11.1 Le Parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto rispettivamente:
a. per Terna: presso Terna Spa – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx;
b. per l'Assegnatario: presso ………………………..
11.2 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere trasmessa a mezzo corriere o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- per Terna: Affari Regolatori, Viale Xxxxxx Xxxxxxx 70 – 00000 Xxxx, indirizzo PEC xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- per l’Assegnatario: ………….…………………………….. indirizzo PEC………………
Articolo 12 Foro competente
12.1 Per ogni controversia derivante dall’esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 13 Perfezionamento del contratto
13.1 Il presente contratto si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza tra le Parti agli indirizzi di cui al precedente Articolo 11.
13.2 Fatto salvo per i dati riportati sul Portale informatico ad accesso riservato che vengono aggiornati/modificati sul medesimo portale, qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta.
Articolo 14 Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri
14.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell’Autorità al presente contratto sono a carico dell’Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.
Articolo 15 Reclami e decadenze
15.1 L’Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l’Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
15.2 Terna riferisce all’Assegnatario, con la massima celerità, in merito al reclamo o pretesa di cui al comma precedente. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
15.3 In caso di mancata contestazione nei termini indicati, l’Assegnatario decade dal diritto.
Articolo 16 Trattamento dei dati personali
16.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice
Privacy”) e successive modifiche e integrazioni nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente contratto e in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.
16.2 Le Parti riconoscono ed accettano che i dati personali trattati da ciascuna Parte nell’ambito delle attività relative al presente contratto saranno trattati dalla medesima Parte in qualità di Titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali alla instaurazione ed esecuzione del contratto stesso.
Articolo 17 Rinvio
17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nella Disciplina e nella delibera 98/11 nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.
17.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell’Autorità e/o a successive modifiche della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento derivanti da variazioni della normativa di riferimento e/o da provvedimenti del Ministero della Transizione Ecologica e dell’Autorità.
Articolo 18 Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione
18.1 L’Assegnatario prende atto che Terna, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni:
- si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso l’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx.
- ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all’art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso l’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all’estero; a tal proposito l’Assegnatario prende atto che il medesimo è destinatario dei principi di cui al D.lgs. 231/01 come richiamati nel Modello in ragione dell’attività espletata ai sensi del presente contratto;
18.2 L’Assegnatario, pertanto, nell’espletamento delle attività ai sensi del presente contratto, garantisce e si impegna a non tenere alcun comportamento contrario ai principi contenuti nel Codice Etico, nel D.lgs. 231/01 come richiamati nel Modello e nella Linea-Guida Anticorruzione.
18.3 L’Assegnatario prende atto che Terna, in conformità a quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, ha implementato un portale informatico “whistleblowing” quale canale per ricevere le segnalazioni anche da soggetti esterni. L’Assegnatario, dunque, può segnalare le violazioni, anche potenziali, dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nella linea-guida anticorruzione, tramite il seguente il link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/.
Articolo 19 Disposizioni finali
19.1 Le disposizioni previste nel presente contratto trovano applicazione in relazione alle tipologie di capacità impegnata di cui l’Assegnatario risulti titolare.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, lì ………………….
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome rappresentante Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Articolo 4 (Obblighi dell’Assegnatario); Articolo 5 (Regolazione Economica); Articolo 6 (Risoluzione); Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 9 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 10 (Cessione del contratto); Articolo 12 (Foro Competente); Articolo 15 (Reclami e decadenze); Articolo 17 (Rinvio); Articolo 18 (Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione).
Assegnatario: [firma]
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