JANUS HENDERSON HORIZON FUND
XXXXX XXXXXXXXX HORIZON FUND
Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di XXXXX XXXXXXXXX HORIZON FUND, Società d’Investimento a Capitale Variabile (la “SICAV” o la “Società”) a struttura multicompartimentale e multiclasse di diritto lussemburghese collocate da Fideu- ram S.p.A.. La Società si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all’investitore copia del documento con le informazioni Chiave (Key Information Document e successivamente in breve “KID”).” Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti utilizzato da Fideuram S.p.A. sarà ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx,Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
Spett.le Fideuram S.p.A.
X.xx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
luogo
giorno mese anno
CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO
VERSAMENTO (AL LORDO DELLE EVENTUALI SPESE E COMMISSIONI): IN UN’UNICA SOLUZIONE OVVERO TRAMITE PIANO DI ACCUMULO
DURATA
2
CADENZA 3 | IMPORTO UNITARIO RATA4 | , | |||||||||||||||||||||
CODICE COMPARTO (“IL”) DENOMINAZIONE COMPARTO IMPORTO VERSAMENTO UNICO O PRIMO VERSAMENTO PIANO1
,
,
, | ||||||||
, | ||||||||
, | ||||||||
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, | ||||||||
, | ||||||||
, |
VALORE NOMINALE PIANO5
Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
TOTALE CONFERITO (EURO)
Xxxxx Xxxxxxxxx Horizon Fund mette a disposizione in Italia le Classi di Azioni A1, A2, A3, X2 e X3. Le Classi di Azioni X2 e A2 sono classi ad accumulazione che non prevedono il pagamento di alcun dividendo o interesse. Qualsiasi dividendo derivante dagli strumenti finanziari sottostanti è pertanto trattenuto dal Fondo. Le Classi A1, A3 e X3 sono invece classi a distribuzione di proventi. (1) Per i versamenti tramite piano di accumulo, l'importo iniziale é pari almeno a Eur 1.000 (per piani mensili e trimestrali). (2) La durata è espressa in termini di numero di rate. Per il piano di accumulo MENSILE il numero minimo di rate è pari a 36; se la cadenza è TRIMESTRALE il numero minimo di rate è pari a 12. Il numero massimo di rate è pari a 180 (per piani mensili) e a 60 (per piani trimestrali). (3) M = mensile, T = trimestrale; (4) Per i versamenti tramite piano di accumulo MENSILE l’importo minimo della rata è pari a EUR 100 per Comparto, incrementabili di EUR 50 e relativi multipli. Per i versamenti tramite piano di accumulo TRIMESTRALE l’importo minimo della rata è pari a EUR 300 per Comparto, incrementabili di uro 50 e relativi multipli. (5) Valore Nominale del Piano = Versamento Iniziale + Importo Rata x n. Rate.
INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEGLI INTESTATARI
1
PRIMO INTESTATARIO O SOCIETÀ
NOME ICE FISCALE | ||||||||||||||||||||||||
NOME ICE FISCALE | ||||||||||||||||||||||||
NOME ICE FISCALE | ||||||||||||||||||||||||
CODICE FISCALE O PARTITA IVA
SECONDO INTESTATARIO O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ
COGNOME O DENOMINAZIONE
2
COGNOME
3
TERZO INTESTATARIO O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ
4
QUARTO INTESTATARIO O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ
COGNOME
COD
COD
COD
COGNOME NOME
Numero intestatari
Numero schede censimento anagrafico allegate
INDIRIZZO DI CONTRATTO
INDIRIZZO LOCALITÀ
NAZIONE (se estera)
PROVINCIA
(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al primo intestatario ma PRESSO il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)
NOMINATIVO O DENOMINAZIONE
CAP
(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il primo intestatario ha già fornito come residenza nella scheda di censimento anagrafico allegata)
CONDIZIONI FACILITATE
CODICE AZIENDA
QUALIFICA PRIMO INTESTATARIO
LIVELLO AGEVOLAZIONE ACCORDATO %
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Siamo a conoscenza che Fideuram S.p.A. declina ogni responsabilità per modalità di pagamento effettuate in maniera difforme da quelle previste nel presente modulo.
ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI
— assegni bancari emessi da uno o più intestatari all’ordine FIDEURAM S.p.A. - NON TRASFERIBILE;
— aassegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girati per l’incasso a FIDEURAM S.p.A.;
SPECIE DEL TITOLO (*) | CODICE ABI | CAB | NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO | EMESSO DALL’ INTESTATARIO NUMERO | I M P O R T O (IN E U R O) | |||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||||||
allegati alla presente.
Mod. 284N41
(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare.
Mod. Xxxxx Xxxxxxxxx Horizon Fund - agg. 01/01/2023
A.TOTALE ASSEGNI
ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.
I M P O R T O (IN E U R O) | |||||||||||
COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE | |||||||||||
(codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente) B.TOTALE ADDEBITI | |||||||||||
BONIFICI BANCARI DA BANCA TERZA |
Disposti da uno degli intestatari a favore di Fideuram S.p.A. Gli intestatari in quanto Correntisti o Delegati aventi titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizzano l’addebito del conto corrente e dispongono che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.
I | T | ||
I | T |
0 | 3 | 2 |
0 | 3 | 2 |
9 | 6 | 0 | 1 |
9 | 6 |
6 | 0 | 1 |
,
,
,
Disposti da uno degli intestatari a favore di Fideuram S.p.A. Nella causale del bonifico specificare: «Sottoscrizione di .......................
(indicare il Prodotto)», a fronte del contratto n. (riportare il numero del modulo di sottoscrizione a cui si riferisce).
I | T |
COD. PAESE CIN IBAN
CIN
CODICE ABI
CAB
,
DISPOSTO DALL’INTESTATARIO | C. I M P O R T O (IN E U R O) | ||||||||||
NUMERO CONTO CORRENTE
(codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente)
ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C PER PIANI DI ACCUMULO
N. Indicare nella casella il numero delle eventuali distinte supplementari allegate.
TOTALE A + B + C ,
, , |
TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLEMENTARI TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO
Disposto da uno degli
I | T |
(qualora il C/C non sia intrattenuto presso Fideuram S.p.A. compilare ed allegare anche il modulo S.D.D.)
intestatari a favore di Fideuram S.p.A.
(codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente)
COD. PAESE CIN IBAN
CIN
CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE
giorno mese anno
I | T |
9 | 6 |
I | T |
A PARTIRE DAL
DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI |
Laddove previsto dal prospetto informativo i dividendi sono automaticamente distribuiti. In tal caso, la scelta dovrà alternativamente cadere su una delle seguenti opzioni: B Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso 0 3 2 Fideuram S.p.A. le cui coordinate bancarie sono: COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE (codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente) T Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso altra Banca le cui coordinate bancarie sono: COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE (codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente) In caso di mancata indicazione di una delle suddette opzioni il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi mediante accredito dell’importo sul conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. sul quale viene addebitato l’importo di sottoscrizione o, in alternativa, un conto corrente sempre intrattenuto presso Fideuram S.p.A. e intestato al primo intestatario del presente modulo o ad uno degli altri intestatari. Qualora nessuno degli intestatari avesse un conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A., il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi mediante invio dell’assegno non trasferibile, intestato al primo intesta- tario, all’indirizzo di contratto. |
MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE TRAMITE INTERNET |
Si specifica che, qualora il Collocatore utilizzi la modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet con- terrà le medesime informazioni di quello cartaceo.
DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI
— di aver preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni (Comunicazione sulle principali regole di comportamento dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti degli investitori, Dichiarazione circa gli elementi informativi relativi al Consulente abilitato all’offerta fuori sede, Informativa relativa al trattamento dei dati personali);
— abbiamo preso visione della documentazione informativa sui costi, oneri ed incentivi effettivi fornita dal Collocatore riferita ai comparti della Sicav oggetto della presente sottoscrizione;
— prendiamo atto che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nella lettera di conferma del presente investimento che dovremo ricevere entro il giorno lavorativo successivo al giorno in cui l’operazione viene eseguita;
— prendiamo atto che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al numero 800546961;
— prendiamo atto che è fatto divieto ai dipendenti e Private Banker di Fideuram S.p.A. di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
— prendiamo atto che l’investimento in azioni della SICAV può essere effettuato soltanto mediante versamenti in unica soluzione;
— i l sottoscrittore dichiara inoltre di voler ricevere le lettere di conferma delle operazioni effettuate in modalità:
— prendiamo atto, inoltre, delle clausole riportate di seguito sotto i titoli «ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO», «MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA» e «LEGGE APPLICABILE»;
cartacea; elettronica messa a disposizione nell’area riservata presente nel sito di Fideuram S.p.A. (opzione prevista solo per i correntisti di Fideuram S.p.A. che hanno attivato i servizi on-line).
CONFERIMENTO DI MANDATO
Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti affinchè questo su istruzioni del Soggetto Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 58/98, a (i) sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni della Sicav sottoscritte nel libro degli azionisti della Sicav; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. Il mandato può essere revocato in ogni momento mediante lettera raccomandata a.r. trasmessa al mandatario. In caso di sostituzione del Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.
FIRMA 1° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETÀ
APPROVAZIONI SPECIFICHE
FIRMA 2° INTESTATARIO
1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
FIRMA 3° INTESTATARIO
2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
FIRMA 4° INTESTATARIO
3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente le norme relative al conferimento e alla revoca del mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti al riconoscimento dei poteri disgiunti, i punti i), ii), v) e vi) nonché le lettere b), e g) delle "Ulteriori dichiarazioni e prese d’atto", i "Mezzi di pagamento utilizzabili e relativa valuta" e la "Legge applicabile" riportate di seguito".
FIRMA 1° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETÀ
FIRMA 2° INTESTATARIO
1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
FIRMA 3° INTESTATARIO
2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
FIRMA 4° INTESTATARIO
3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
Dichiaro/dichiariamo
(i) di prendere atto che l’investimento è disciplinato dal vigente Prospetto, KID e Statuto della SICAV. Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto gratuitamente e preso visione del KID prima della sottoscrizione e di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione. Con il presente modulo accetto/accettiamo di sottoscrivere azioni di Xxxxx Xxxxxxxxx Horizon Fund SICAV alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite nel Prospetto, nel KID e nell’Allegato al presente modulo di sottoscrizione.
(ii) di prendere atto che, dopo la pubblicazione dei KID, il Prospetto, i KID, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società potranno essere forniti tramite il sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx e acconsento/acconsentiamo all’invio di tali documenti in tale forma dal sito web e non con spedizione indirizzata personalmente a me/a noi. Dichiaro/dichiariamo di prendere atto di aver ricevuto comunicazione dell’indirizzo e della pagina del sito web in cui le informazioni sono pubblicate e di ritenere appropriata la modalità di fornitura tramite sito web nel quadro dei rapporti d’affari intercorrenti tra me/noi e Xxxxx Xxxxxxxxx Horizon Fund.
Dichiaro/dichiariamo che, dopo la pubblicazione dei KID, prima di inviare una richiesta di investimento mi accerterò/ci accerteremo di aver ricevuto e letto la versione più recente del KID pertinente:
(iii) di essere consapevoli che vi possono essere dei rischi derivanti dall’investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e possono essere soggetti a perdite;
(iv) di non essere “Soggetto/i statunitense/i” - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi” ed a informare senza ritardo Fideuram S.p.A., qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense;
(v) di autorizzare Fideuram S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti la liquidazione delle Azioni di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni;
(vi) di accettare di notificare prontamente al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti per iscritto qualsiasi modifica alle informazioni fornite nel presente modulo di sottoscrizione.
(vii) di comprendere ed accettare che le indicazioni contenute nella parte B e D dell’Allegato al presente Modulo di sottoscrizione sono riportate a titolo meramente informativo e potrebbero subire variazioni nel tempo, anche in conseguenza di modifiche normative, organizzative, modifiche alla documentazione d’offerta o accordi negoziali conclusi tra Collocatori, SICAV, Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, Banca Depositaria ed eventuali soggetti terzi. Di conseguenza dichiaro/dichiariamo che non fonderò/fonderemo le mie/nostre decisioni sulla base di siffatte informazioni;
(viii) di aver ricevuto copia e/o preso visione della documentazione relativa al trattamento dei dati personali fornita in precedenza dal Collocatore e all’interno di questo modulo di sottoscrizione dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e delle rilevanti norme di applicazione italiana. Dichiara inoltre di aver preso atto che la SICAV non raccoglie, usa o processa i propri dati personali per effetto della sottoscrizione del presente Modulo. Per ulteriori dettagli sui limitati casi in cui la SICAV è soggetta all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy della SICAV sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Prendo/prendiamo atto che:
a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti della SICAV a nome del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, per mio/nostro conto e beneficio. Il sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti mediante lettera raccomandata;
b) le istruzioni sulla cointestazione, l’indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed il mandato conferito al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti con il presente modulo si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni della SICAV effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;
c) ai sensi dell’articolo 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La norma non trova applicazione con riferimento alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nello stesso ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall’articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, non si applicano al presente Modulo di sottoscrizione in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo;
d) in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui alla precedente lettera c), l’emissione di azioni avviene al prezzo di emissione del primo giorno di negoziazione successivo al termine della sospensiva;
e) Xxxxx Xxxxxxxxx Horizon Fund dà per conosciuta l’accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione;
f) salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;
g) il presente modulo di sottoscrizione viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun intestatario può esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dalla sottoscrizione delle azioni;
h) ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard “CRS”) ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte di Fideuram S.p.A. allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto da Fideuram S.p.A., mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze;
i) di prendere atto che, in caso di sottoscrizione del presente Xxxxxx mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore, anche per conto della SICAV, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall’art.
57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prendo/iamo altresì atto e accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato anche per conto della SICAV, esclusivamente dal Soggetto Collocatore;
j) l’utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetto/iamo la documentazione prodotta in formato elettronico;
k) accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità. Riconoscendo che la SICAV e Xxxxx Xxxxxxxxx Investors sono estranee alla fornitura e predisposizione di tale servizio rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dal Collocatore.
l) relativamente all’«Autorizzazione permanente di addebito su un c/c» intrattenuto presso Fideuram S.p.A. o altra Banca, di cui alla seconda pagina del presente modulo:
— autorizziamo l’addebito del c/c presso Fideuram S.p.A., riportato nelle «coordinate bancarie», dispensandoVi espressamente dall’inviarci le singole contabili di addebito;
— prendiamo atto che l’esecuzione da parte Xxxxxx è subordinata alla presenza di fondi disponibili e che la loro indisponibilità, anche per una sola scadenza, comporterà la facoltà per Fideuram S.p.A. di ritenere estinta l’«Autorizzazione permanente di addebito in conto». Resta inteso, peraltro, che l’estinzione dovrà esserci comunicata per iscritto;
— prendiamo atto che, nel caso di adesione al Piano di Accumulo la liquidazione totale delle azioni comporterà l’estinzione della «Autorizzazione permanente di addebito in conto», anche nel caso in cui il Piano di Accumulo non risulti completato;
— prendiamo atto che, con riferimento alle sole disposizioni S.D.D. a valere su un c/c intrattenuto presso altra Banca, il relativo addebito di ciascun pagamento sarà maggiorato delle commissioni applicate da Fideuram S.p.A. per un importo di euro 1,00 nonché delle eventuali spese e/o commissioni bancarie previste dall’altra Banca;
— prendiamo atto che i reclami relativi a disfunzioni del sistema di addebito potranno essere presentati a Sanpaolo Invest SIM, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di invio del relativo estratto conto;
m) in caso di prestazione da parte del Collocatore del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non abbinato al Servizio di Consulenza in materia di investimenti qualsiasi riferimento al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e/o al Private Banker contenuto nel presente modulo di sottoscrizione deve ritenersi come non apposto e la relativa regolamentazione non trova applicazione.
Infine, consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto a Fideuram S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
Sebbene i poteri siano disgiunti, le obbligazioni dei cointestatari sono solidali. Qualora prima dell’esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la SICAV e/o il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi. Per esercitare detti diritti e facoltà in forma congiunta invieremo apposita richiesta tramite raccomandata A.R..
MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA
Per la sottoscrizione iniziale di azioni delle Sicav possono essere utilizzati esclusivamente uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:
— assegno bancario emesso esclusivamente da uno degli intestatari all’ordine di Fideuram S.p.A., NON TRASFERIBILE;
— assegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girati per l’incasso a FIDEURAM S.p.A.;
— bonifico bancario disposto da uno degli intestatari all’ordine di Fideuram S.p.A..
Per i versamenti aggiuntivi sono utilizzabili i mezzi di pagamento sopra elencati. Per i versamenti successivi previsti per i Piani di Accumulo sono utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi elencati, nonchè l’addebito periodico autorizzato su un c/c intrattenuto dall’investitore, da effettuare sempre a favore di Fideuram S.p.A.. La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso Fideuram S.p.A.. La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta a Fideuram S.p.A. per il Beneficiario. La valuta applicata all’addebito su un conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. è il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso Fideuram S.p.A. Qualora l’investitore abbia utilizzato diversi mezzi di pagamento per la medesima operazione, si terrà conto della disponibilità per valuta o dell’arrivo della contabile, per i bonifici e gli switch, dell’ultimo di tali mezzi di pagamento. I moduli di sottoscrizione pervenuti a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevuti il giorno lavorativo successivo.
LEGGE APPLICABILE
La partecipazione all’o.i.c.v.m. e i rapporti con Xxxxx Xxxxxxxxx Horizon Fund, sono disciplinati dalla legge lussemburghese.
SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER
CODICE T.F.A.
CODICE PRIVATE BANKER
CODICE PRIVATE BANKER SPLIT
% SPLIT
Cognome e Nome T.F.A.
Cognome e Nome del Private Banker
Cognome e Nome del Private Banker Split
FIRMA DEL PRIVATE BANKER FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT
Facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo di sottoscrizione.
IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.
INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
I. - Titolare del trattamento:
I Titolari del trattamento sono:
– ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, domiciliata in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx in qualità di Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;
– Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. – Piazza San Carlo 156 – 00000 Xxxxxx in qualità di Soggetto Collocatore. L’Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.
L’Informativa sul trattamento dei dati da parte di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è riportata nel Modulo denominato “Censimento Ana- grafico e Consenso al trattamento dei dati personali”.
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: xxx@xxxxxxxx.xxx.
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è: XXX@xxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure l'indi- xxxxx di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
II. - Finalità e liceità del trattamento
ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:
1. - Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscri- zione, nonché alla documentazione di offerta dell’organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.
2. - Comunicazione dei dati personali:
I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) dei Soggetti incaricati dei pagamenti e dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell’ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certifica- zione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell’archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.
In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell’Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all’operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.
III. - Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:
ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell’interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale.ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali , autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.
IV. - A chi potranno essere comunicati i dati dell’interessato:
I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:
1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell’interessato.
Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.
V. - Diritti dell’interessato:
ALLFUNDS informa l’interessato che può esercitare i seguenti diritti:
Diritto all’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potreb- bero essere comunicati, etc..
Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Diritto di cancellazione: l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare. Diritto di portabilità: l’interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del tratta- mento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell’interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.
Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:
- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
- l’interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.
Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l’interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell’interessato. In ogni caso, l’interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx,Via Bocchetto 6 – 00000 Xxxxxx o mediante posta elettronica a: xxx@xxxxxxxx.xxx.
VI. - Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza
L’interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qua- lora non abbia ottenuto soddisfazione nell’esercizio dei suoi diritti.
ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Comparti commercializzati in Italia da Xxxxx Xxxxxxxxx Horizon Fund (la “SICAV” o la “Società”)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 13 febbraio 2023 DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 14 febbraio 2023
Nome del Comparto | Categorie di Azioni1 | Valuta2 | ISIN | Data di inizio della commercializzazione |
Asian Dividend Income Fund | A2 | USD | LU0264606111 | 2007 |
Asian Dividend Income Fund | A2 | EUR | LU0572939261 | 2011 |
Asian Dividend Income Fund | A3q | USD | LU0264605907 | 2011 |
Asian Dividend Income Fund | A3q | EUR | LU0572940194 | 2011 |
Asian Dividend Income Fund | X2 | USD | LU0264606624 | 2007 |
Asian Growth Fund | A2 | USD | LU0011890851 | 2000 |
Asian Growth Fund | X2 | USD | LU0247700106 | 2000 |
Asia-Pacific Property Income Fund | A3 | USD | LU0229494629 | 2011 |
Asia-Pacific Property Income Fund | A2 | USD | LU0229494975 | 2006 |
Asia-Pacific Property Income Fund | A2 | EUR | LU0572942307 | 2011 |
Asia-Pacific Property Income Fund | X2 | USD | LU0247698441 | 2006 |
Biotechnology Fund | A2 | USD | LU1897414303 | 2018 |
Biotechnology Fund | A2 | HEUR | LU2441282972 | 2022 |
China Opportunities Fund | A1 | USD | LU0327786827 | 2011 |
China Opportunities Fund | A2 | USD | LU0327786744 | 2008 |
China Opportunities Fund | A2 | EUR | LU0572944774 | 2011 |
China Opportunities Fund | X2 | USD | LU0327787395 | 2008 |
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | A2 | USD | LU2548014708 | 2023 |
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | A2 | HEUR | LU2548015184 | 2023 |
Euro Corporate Bond Fund | A3 | EUR | LU0451950405 | 2011 |
Euro Corporate Bond Fund | A2 | EUR | LU0451950314 | 2010 |
Euro Corporate Bond Fund | X3q | EUR | LU0828815067 | 2012 |
1 Le lettere “m”, “q” e “s” accanto alla categoria di azioni indicano la frequenza di distribuzione della relativa categoria (rispettivamente, “m” mensile, “q” trimestrale e “s” semestrale)
2 Nel caso in cui la valuta dell'investimento sia diversa dalla valuta di riferimento del relativo comparto o dalle valute indicate nel presente Modulo di sottoscrizione, si procederà alla necessaria conversione valutaria per conto, a rischio e spese del richiedente.
Euro Corporate Bond Fund | X2 | EUR | LU0451950744 | 2010 |
Euro High Yield Bond Fund | A2 | EUR | LU0828815570 | 2012 |
Euro High Yield Bond Fund | A3q | EUR | LU0828815224 | 2012 |
Euro High Yield Bond Fund | X2 | EUR | LU0828820901 | 2012 |
Euro High Yield Bond Fund | X3q | EUR | LU0828821115 | 2012 |
Euroland Fund | A2 | EUR | LU0011889846 | 2000 |
Euroland Fund | X2 | EUR | LU0247695934 | 2000 |
European Growth Fund | A2 | EUR | LU0503932328 | 2010 |
Global High Yield Bond Fund | A2 | USD | LU0978624194 | 2013 |
Global High Yield Bond Fund | A2 | HEUR | LU0978624277 | 2017 |
Global High Yield Bond Fund | A3q | HEUR | LU0999457616 | 2017 |
Global Multi-Asset Fund | A1 | HEUR | LU1253842188 | 2015 |
Global Multi-Asset Fund | A2 | HEUR | LU1253842006 | 2015 |
Global Multi-Asset Fund | X2 | HEUR | LU1253842345 | 2015 |
Responsible Resources Fund | A2 | EUR | LU1073139583 | 2014 |
Responsible Resources Fund | A2 | USD | LU1120392870 | 2014 |
Responsible Resources Fund | X2 | EUR | LU1077968276 | 2014 |
Global Property Equities Fund | A3q | USD | LU0209137206 | 2011 |
Global Property Equities Fund | A2 | USD | LU0209137388 | 2005 |
Global Property Equities Fund | A2 | EUR | LU0264738294 | 2011 |
Global Property Equities Fund | A2 | HEUR | LU0828244219 | 2017 |
Global Property Equities Fund | X2 | USD | LU0247699092 | 2005 |
Global Smaller Companies Fund | A2 | USD | LU1983261782 | 2019 |
Global Smaller Companies Fund | A2 | EUR | LU1984712320 | 2019 |
Global Sustainable Equity Fund | A2 | USD | LU1983259539 | 2019 |
Global Sustainable Equity Fund | A2 | EUR | LU1984711512 | 2019 |
Global Sustainable Equity Fund | A2 | HEUR | LU1983259885 | 2019 |
Global Sustainable Equity Fund | X2 | USD | LU2183131247 | 2023 |
Global Technology Leaders Fund | A1 | USD | LU0209158467 | 2011 |
Global Technology Leaders Fund | A2 | USD | LU0070992663 | 2000 |
Global Technology Leaders Fund | A2 | EUR | LU0572952280 | 2011 |
Global Technology Leaders Fund | A2 | HCHF | LU0892275776 | 2015 |
Global Technology Leaders Fund | X2 | USD | LU0247699415 | 2000 |
Global Technology Leaders Fund | X2 | EUR | LU0572954062 | 2011 |
Japanese Smaller Companies Fund | A2 | USD | LU0011890265 | 2000 |
Japanese Smaller Companies Fund | A2 | HUSD | LU0976556935 | 2015 |
Japanese Smaller Companies Fund | A2 | HEUR | LU1572378708 | 2017 |
Japanese Smaller Companies Fund | X2 | USD | LU0247699928 | 2000 |
Japanese Smaller Companies Fund | X2 | HEUR | LU1572380191 | 2017 |
Japan Opportunities Fund | A2 | USD | LU0011889929 | 2000 |
Japan Opportunities Fund | X2 | USD | LU0247699761 | 2000 |
Pan European Absolute Return Fund | A1 | EUR | LU0264597450 | 2011 |
Pan European Absolute Return Fund | A2 | EUR | LU0264597617 | 2007 |
Pan European Absolute Return Fund | X2 | EUR | LU0264598342 | 2007 |
Pan European Equity Fund | A1 | EUR | LU0209157733 | 2011 |
Pan European Equity Fund | A2 | EUR | LU0138821268 | 2001 |
Pan European Equity Fund | X2 | EUR | LU0247697120 | 2001 |
Pan European Property Equities Fund | A3 | EUR | LU0209156925 | 2011 |
Pan European Property Equities Fund | A2 | HUSD | LU1059379971 | 2014 |
Pan European Property Equities Fund | A2 | EUR | LU0088927925 | 2000 |
Pan European Property Equities Fund | X2 | EUR | LU0247697476 | 2000 |
Pan European Smaller Companies Fund | A2 | EUR | LU0046217351 | 2000 |
Pan European Smaller Companies Fund | X2 | EUR | LU0247697633 | 2000 |
Strategic Bond Fund | A2 | USD | LU1627460816 | 2017 |
Strategic Bond Fund | A2 | HEUR | LU1627461624 | 2017 |
Sustainable Future Technologies Fund | A2 | USD | LU2342242398 | 2021 |
Sustainable Future Technologies Fund | A2 | HEUR | LU2342241663 | 2021 |
Total Return Bond Fund | A3q | EUR | LU0756065081 | 2013 |
Total Return Bond Fund | A2 | EUR | LU0756065164 | 2012 |
Total Return Bond Fund | X2 | EUR | LU0756066568 | 2012 |
US Sustainable Equity Fund | A2 | USD | LU2342241150 | 2021 |
US Sustainable Equity Fund | A2 | HEUR | LU2342242802 | 2021 |
A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SOCIETA’
1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia
I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti con gli investitori (singolarmente il “Soggetto Abilitato” o i “Soggetti Abilitati”) sono i seguenti:
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
- Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/X - XXX0 00000 Xxxxxx; e
- Allfunds Bank, S.A.U. Xxxxx Xxxxxx, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Xxxxxxxxx Xxxxx 1, 13900 Biella
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx - 00000 Xxxxxxxxx (Xxxxxxx), e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX)
2. Banca depositaria
BNP Paribas, filiale del Lussemburgo, 00 xxx xx Xxxxxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxx Granducato di Lussemburgo è stata nominata dalla Società come propria Banca depositaria per la custodia dei propri beni nell’interesse esclusivo dei sottoscrittori delle Azioni.
3. Soggetti Abilitati
I Soggetti Abilitati: (i) svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti con riguardo alle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni dei comparti elencati nel Modulo di sottoscrizione; (ii) curano l’attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (iii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iv) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (v) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (vi) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l’esercizio dei diritti sociali connessi con Azioni.
Si precisa che le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Abilitati.
I Soggetti abilitati dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione dei Collocatori.
Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, la stessa è attribuita ai Collocatori presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l’investimento, ad eccezione della ricezione e l’esame dei relativi reclami, per la quale la Società ha nominato Xxxxx Xxxxxxxxx Investors Europe S.A., sede secondaria di Milano, via Dante, 14 - 20121.
B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’
4. Modalità e tempistica di trasmissione da parte dei Collocatori, delle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso al Soggetto Abilitato
I Collocatori hanno l’obbligo di trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dagli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.
Il Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, trasmette al Soggetto Abilitato, in nome e per conto del sottoscrittore, le domande di sottoscrizione sulla base di un apposito mandato con rappresentanza conferito a tal fine dal sottoscrittore contestualmente alla richiesta di sottoscrizione delle Azioni.
Il Soggetto Abilitato provvede, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (se successiva) a trasmettere alla SICAV i dati concernenti le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione, presso l’Agente per i Trasferimenti.
5. Sottoscrizione
Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.
Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 30, sesto comma, del
D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni.
La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento (i) al Collocatore, di un mandato con rappresentanza affinché quest’ultimo possa provvedere, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Abilitato la richiesta di sottoscrizione e (ii) al Soggetto Abilitato, di un mandato senza rappresentanza affinché quest’ultimo, su istruzioni dell’Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a:
- sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse;
- richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV;
- espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato.
I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All’atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma.
I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.
6. Conversione
Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parziale delle Azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo “E’ possibile effettuare una conversione fra investimenti?” del Prospetto.
Le richieste di conversione delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.
7. Rimborso
Gli azionisti, che abbiano acquistato azioni attraverso un Collocatore, devono effettuare la loro richiesta di rimborso per iscritto, indirizzata alla Società e consegnata al Collocatore. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo “Come possono gli azionisti riscattare le loro azioni?” del Prospetto.
Le richieste di rimborso delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.
8. Lettera di conferma dell’operazione effettuata
Il Soggetto Abilitato invia agli investitori una lettera di conferma per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione.
9. Tecniche di comunicazione a distanza
La sottoscrizione delle Azioni della Società attraverso un Collocatore, nonché le operazioni di rimborso e conversione possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tale riguardo, i Collocatori attivano servizi “on-line” che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di avere accesso ai documenti informativi previsti dalla normativa applicabile e di acquisirne copia su supporto duraturo, al fine di operare in condizioni di piena consapevolezza. Ulteriori informazioni (ad es. procedure da seguire per impartire disposizioni, informazioni dovute agli investitori, modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet o, se del caso, della rete telefonica, esistenza o meno di procedure extragiudiziali di ricorso) sono riportate negli appositi siti predisposti in italiano per l’operatività a distanza. Il Modulo di sottoscrizione disponibile “online” contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
In ogni caso, l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle loro operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse, rimborsate o convertite, fermo restando che le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
Ogni lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.
C. INFORMAZIONI ECONOMICHE
10. Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia
Commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti
All'atto di acquisto delle Azioni di Classe A1, A2, A3 e X2 potrà essere applicata una commissione iniziale in percentuale dell'importo totale investito. La commissione iniziale è applicata in funzione dell’importo investito.
Con esclusivo riferimento alle Azioni di Classe X, verrà inoltre corrisposta ai Collocatori una commissione di distribuzione a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai comparti. La commissione di distribuzione matura su base giornaliera, è pagabile posticipatamente ogni mese e si basa sul patrimonio netto medio giornaliero del relativo comparto.
Per ulteriori dettagli circa (i) l’applicazione specifica delle commissioni iniziali e di distribuzione per ciascun comparto e (ii) per la quota parte delle stesse retrocessa ai collocatori, si rinvia alla tabella che segue.
Comparto | Categoria di Azione | Commissione iniziale3 | Commissione di distribuzione | Quota parte retrocessa ai collocatori4 |
Asian Dividend Income Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
Asian Dividend Income Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Asian Growth Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Asian Growth Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Asia-Pacific Property Income Fund | A2, A3 | 5% | 0 | 100% |
Asia-Pacific Property Income Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Biotechnology Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
China Opportunities Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
China Opportunities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Euro Corporate Bond Fund | A2, A3 | 5% | 0 | 100% |
Euro Corporate Bond Fund | X2, X3q | 0 | 0,35% | 100% |
Euro High Yield Bond Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
Euro High Yield Bond Fund | X2, X3q | 0 | 0,35% | 100% |
Euroland Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Euroland Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
European Growth Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Global High Yield Bond Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
Global Multi-Asset Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Multi-Asset Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Responsible Resources Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Responsible Resources Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Responsible Resources Fund | X2 | 0% | 0,60% | 100% |
Global Property Equities Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
Global Property Equities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Global Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Sustainable Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Sustainable Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
3 Si precisa che alle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una Commissione iniziale compresa tra lo 0 e il 5% ove una Commissione iniziale di importo fisso non sia diversamente specificata.
4 La quota parte retrocessa ai collocatori si riferisce sia alla Commissione iniziale che a quella di distribuzione, ove non diversamente specificato.
Global Sustainable Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Sustainable Equity Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Global Technology Leaders Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Technology Leaders Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Japanese Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Japanese Smaller Companies Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Japan Opportunities Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Japan Opportunities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Pan European Absolute Return Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Pan European Absolute Return Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Pan European Equity Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Pan European Equity Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Pan European Property Equities Fund | A2, A3 | 5% | 0 | 100% |
Pan European Property Equities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Pan European Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Pan European Smaller Companies Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Strategic Bond Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Sustainable Future Technologies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Total Return Bond Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
Total Return Bond Fund | X2 | 0 | 0,35% | 100% |
US Sustainable Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Altre commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti
Potrà essere inoltre applicata una commissione di negoziazione fino all’1% dell’importo lordo oggetto di rimborso sulle Azioni, appartenenti a qualsiasi Classe, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.
Per il servizio di assistenza agli Azionisti, è prevista l’applicazione di una commissione annua di ammontare pari allo 0,50% per i comparti Regionali e Specialistici e allo 0,25% per i comparti Obbligazionari. La commissione in oggetto è calcolata sul patrimonio netto medio giornaliero del comparto e si applica con riferimento alle Azioni di Classe A e di Classe X di ciascun comparto. La commissione matura su base giornaliera ed è pagabile posticipatamente ogni mese. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.
Spese Operative Annue del comparto a valere sugli attivi del comparto
Si rappresentano di seguito in forma tabellare le principali spese operative annue a carico del comparto:
Comparto | Categoria di Azione | Commissione di gestione | Quota parte retrocessa ai collocatori |
Asian Dividend Income Fund | A2, A3q | 1,20% | 60% |
Asian Dividend Income Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Asian Growth Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Asian Growth Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Asia-Pacific Property Income Fund | A2, A3 | 1,20% | 60% |
Asia-Pacific Property Income Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Biotechnology Fund | A2 | 1,20% | 60% |
China Opportunities Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
China Opportunities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | A2 | 0,75% | 60% |
Euro Corporate Bond Fund | A2, A3 | 0,75% | 60% |
Euro Corporate Bond Fund | X2, X3q | 0,75% | 60% |
Euro High Yield Bond Fund | A2, A3q | 0,75% | 60% |
Euro High Yield Bond Fund | X2, X3q | 0,75% | 60% |
Euroland Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Euroland Fund | X2 | 1,20% | 60% |
European Growth Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Global High Yield Bond Fund | A2, A3q | 0,75% | 60% |
Global Multi-Asset Fund | A1, A2 | 1% | 60% |
Global Multi-Asset Fund | X2 | 1% | 60% |
Responsible Resources Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Responsible Resources Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Responsible Resources Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Global Property Equities Fund | A2, A3q | 1,20% | 60% |
Global Property Equities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Global Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Global Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Global Sustainable Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Global Sustainable Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Global Sustainable Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Global Sustainable Equity Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Global Technology Leaders Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Global Technology Leaders Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Japanese Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Japanese Smaller Companies Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Japan Opportunities Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Japan Opportunities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Pan European Absolute Return Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Pan European Absolute Return Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Pan European Equity Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Pan European Equity Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Pan European Property Equities Fund | A2, A3 | 1,20% | 60% |
Pan European Property Equities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Pan European Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Pan European Smaller Companies Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Strategic Bond Fund | A2 | 0.75% | 60% |
Sustainable Future Technologies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Total Return Bond Fund | A2, A3q | 0,75% | 60% |
Total Return Bond Fund | X2 | 1,00% | 60% |
US Sustainable Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Altre Spese Operative annue a carico del comparto
Su tutti i comparti, nei limiti di quanto indicato nel Prospetto, potranno essere applicate commissioni di performance che maturano giornalmente e sono pagabili a cadenza annuale. Il relativo ammontare e calcolo varia a seconda dei comparti ed è riportato nella sezione “Commissioni, competenze e spese” del Prospetto. Tali commissioni vengono percepite dal Gestore degli investimenti in ragione del 10% dell'importo pertinente (salvo che per i comparti Biotechnology Fund e Pan European Absolute Return Fund, la cui commissione di performance è pari al 20% dell'importo pertinente e per i comparti Euro Corporate Bond, Euro High Yield Bond, Global High Yield Bond, Global Sustainable Equity, Global Smaller Companies Fund e China Opportunities Fund, per cui il Gestore ha rinunciato alla commissione di performance), laddove per “importo pertinente” si intende la differenza positiva fra l'incremento del valore patrimoniale netto totale per Azione durante il periodo di performance interessato e l'incremento del benchmark nello stesso periodo (o l'incremento di valore del patrimonio netto per Azione ove il benchmark sia sceso). Il periodo di performance sarà calcolato dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Per maggiori informazioni relative alla commissione di performance, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KID.
Su tutti i comparti potranno infine essere applicate ulteriori commissioni quali, a titolo esemplificativo le commissioni della Banca depositaria, le commissioni e spese del Conservatore del registro, dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente amministrativo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KID.
11. Agevolazioni finanziarie
Ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e ai dipendenti dei Collocatori (e loro familiari, purché cointestatari) non si applicano le commissioni iniziali. Tale agevolazione potrebbe tuttavia non trovare applicazione
con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Collocatori avranno inoltre la facoltà di applicare uno sconto sulle commissioni iniziali, riducendole sino allo 0%, avuto riguardo all’importo investito, alle caratteristiche del sottoscrittore e, soprattutto, alle prospettive future di investimento da parte di quest’ultimo.
12. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti
Oltre alle commissioni e spese indicate nel KID, sono a carico degli investitori le commissioni del Soggetto Abilitato. Il Soggetto Abilitato utilizzato da Fideuram S.p.A. è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx. In sede di sottoscrizione o di rimborso, i sottoscrittori saranno informati dal Collocatore sulle specifiche commissioni dovute al Soggetto Abilitato entro i limiti di seguito indicati.
Alle operazioni di conversione delle Azioni non saranno applicate commissioni.
Tipo di operazione | ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx |
Sottoscrizione | Fino a un massimo di Euro 20,00 |
Rimborso | Fino a un massimo di Euro 20,00 |
Apertura PAC | Fino a un massimo di Euro 10,00 |
Rate successive PAC | Fino a un massimo di Euro 1,00 |
Conversione | Non applicabile |
Dividendi | Non applicabile |
La SICAV può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai PAC, nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla SICAV ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
13. Documenti e informazioni
Il valore unitario dei diversi comparti, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, è pubblicato sul sito della SICAV, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Sono altresì pubblicate sul sito sopra indicato, consentendone l’acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata dei seguenti documenti e informazioni:
- il Prospetto e il KID (quest’ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della SICAV;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell’assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell’assemblea, le condizioni per l’ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l’avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l’avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto; e
- l’avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l’identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell’OICR, l’aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento. L’avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l’avviso dell’assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all’assemblea a ciascun azionista.
Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la Società che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.
Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto duraturo.
14. Regime fiscale per i sottoscrittori italiani
Ai sensi dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 0000, x. 000 (xx “Decreto 917”), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella nella
x.x. xxxxx list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato (“OICVME”) e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), sono soggetti a ritenuta.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 0000, x. 00 (xx “Decreto 66”), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all’articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1º luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1º luglio 2014, all’atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l’aliquota nella misura del 26 per cento.
I redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (“Decreto 601”) ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente sono stabilite da appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell’attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell’operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorre dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.
I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell’OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all’OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell’ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l’altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005,
n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell’articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell’OICVME siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d’imposta residenti in Italia che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d’imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell’articolo 18 del Decreto 917.
Non sono altresì soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle quote o azioni di OICVME sottoscritte e detenute nell’ambito di Piani di Risparmio a lungo termine esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove le stesse siano detenute per almeno 5 anni.
In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Decreto 917. Tali redditi sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello status dell’investitore.
Nel caso in cui le azioni o quote dell’OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato. Al ricorrere di determinate condizioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla Legge 13 ottobre 2020, il trasferimento delle quote o azioni di OICVME che siano parte di un Piano di Risparmio a lungo termine per causa di morte non è soggetto all’imposta di successione.
Ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell’OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L’obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L’obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 0000, x. 000 (xx “Decreto 201”), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l’applicazione di un’imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell’OICVME siano detenute all’estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l’imposta di bollo sulle attività finanziare detenute all’estero (cd. XXXXX), da liquidarsi a cura dell’investitore nella propria dichiarazione dei redditi.
Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.
Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell’OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.
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